Common use of Adeguamento garanzia Clause in Contracts

Adeguamento garanzia. (condizione valida se è indicato l’indice iniziale sul simplo di polizza) ASSICURAZIONE FABBRICATI Le somme assicurate, i massimali, le franchigie e i limiti di indennizzo non espressi in percentuale od in frazione ed il premio sono basati sugli indici del “costo di costruzione di un fabbricato residenziale” pubblicati dall’Istituto Centrale di Statistica di Roma, in conformità a quanto segue: a) nel corso di ogni anno solare sarà adottato, come base di riferimento iniziale e per gli aggiornamenti, l’indice del mese di giugno dell’anno precedente; b) alla scadenza di ogni rata annua, se si sarà verificata una variazione in più od in meno C O N D I Z I O N I G E N E R A L I rispetto all’indice inizialmente adottato, o al suo equivalente, le somme assicurate, i massimali, le franchigie e i limiti di indennizzo non espressi in percentuale o in frazione ed il premio verranno aumentati o ridotti in proporzione; c) l’aumento o la riduzione decorreranno dalla scadenza della rata annua, dietro rilascio al Contraente di apposita quietanza aggiornata in base al nuovo indice di riferimento. Qualora in conseguenza della variazione degli indici, le somme assicurate, le franchigie e i limiti di indennizzo non espressi in percentuale od in frazione ed il premio venissero a superare il doppio degli importi inizialmente stabiliti, sarà in facoltà del Contraente e dell’Impresa di rinunciare all’aggiornamento della polizza; in questo caso le somme assicurate, le franchigie e i limiti di indennizzo non espressi in percentuale od in frazione ed il premio rimarranno quelli risultanti dall’ultimo aggiornamento effettuato. In caso di eventuale ritardo od interruzione nella pubblicazione degli indici, l’Impresa proporrà l’adeguamento tenendo conto delle variazioni notoriamente avvenute nei prezzi correnti rispetto all’ultimo adeguamento. Mancando l’accordo si procederà come per il caso di raddoppio degli importi iniziali. La presente condizione non è comunque operante: • per la garanzia Tutela Legale; • in ogni caso qualora si sia optato per il pagamento anticipato in unica soluzione.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Del Ramo Danni

Adeguamento garanzia. (condizione valida se è indicato l’indice iniziale sul simplo di polizza) ASSICURAZIONE FABBRICATI Le somme assicurate, i massimali, le franchigie e i limiti di indennizzo non espressi in percentuale od in frazione assicurate ed il premio sono basati sugli soggetti ad adeguamento in proporzione alle variazioni percentuali degli indici del dei costo Prezzi al consumo per le famiglie di costruzione di un fabbricato residenziale” operai ed impiegati”, pubblicati dall’Istituto Centrale di Statistica di Roma, in conformità a quanto segue: a) : • nel corso di ogni anno solare sarà adottato, come base di riferimento iniziale e per gli aggiornamenti, l’indice del mese di giugno dell’anno precedente; b) alla ; • dalla scadenza di ogni rata annua, se si sarà verificata una variazione in più od o in meno C O N D I Z I O N I G E N E R A L I rispetto all’indice inizialmente adottato, o al suo equivalente, le somme assicurate, i massimali, le franchigie e i limiti di indennizzo non espressi in percentuale o in frazione assicurate ed il premio verranno aumentati o ridotti in proporzione; c) ; • l’aumento o la riduzione decorreranno dalla scadenza della rata annua, dietro rilascio al Contraente all’Assicurato di apposita quietanza aggiornata in base al nuovo indice di riferimento. Qualora in conseguenza della variazione degli indici, le somme assicurate, le franchigie e i limiti di indennizzo non espressi in percentuale od in frazione assicurate ed il premio venissero a superare il doppio degli importi inizialmente stabiliti, sarà in facoltà del Contraente dell’Assicurato e dell’Impresa di rinunciare all’aggiornamento della polizza; in questo caso , e le somme assicurate, le franchigie e i limiti di indennizzo non espressi in percentuale od in frazione assicurate ed il premio rimarranno quelli risultanti dall’ultimo aggiornamento effettuato. Ferma restando la disciplina del rapporto in caso di raddoppio degli importi inizialmente stabiliti, di cui al comma precedente, si precisa che qualora la variazione dell’indice comporti il superamento del limite di: • Euro 1.000.000 per il caso di “morte da infortunio”; • Euro 1.000.000 per il caso di “invalidità permanente da infortunio”; • Euro 150 per il caso di “inabilità temporanea da infortunio; • Euro 350 per il caso di “diaria da ricovero da infortunio”; • Euro 30.000 per il caso di “rimborso spese sanitarie da infortunio”. ASSICURAZIONE INFORTUNI GLOBALE - INFORTUNI l’adeguamento garanzia cesserà di essere operante, restando inteso che le somme assicurate ed il relativo premio rimarranno quelli risultanti dall’ultimo aggiornamento effettuato. In caso di eventuale ritardo od interruzione nella pubblicazione degli indici, l’Impresa proporrà l’adeguamento tenendo conto delle variazioni notoriamente avvenute nei prezzi correnti rispetto all’ultimo adeguamento. Mancando l’accordo si procederà come per il caso di raddoppio degli importi iniziali. La presente condizione non è comunque operante: • per la garanzia Tutela Legale; • in ogni di 48 E S T E N S I O N I G A R A N Z I A 6 - Condizioni che regolano il caso qualora si sia optato per il pagamento anticipato in unica soluzione.di sinistro I N

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Samples: Assicurazione Infortuni Globale

Adeguamento garanzia. (condizione valida se è indicato l’indice iniziale sul simplo di polizza) ASSICURAZIONE FABBRICATI Le somme assicurate, i massimali, le franchigie e i limiti di indennizzo non espressi in percentuale od in frazione INDENNITÀ GIORNALIERE ed il premio PREMIO sono basati sugli soggetti ad adeguamento in proporzione alle variazioni percentuali degli indici del dei costo Prezzi al consumo per le famiglie di costruzione di un fabbricato residenziale” operai e impiegati”, pubblicati dall’Istituto Centrale di Statistica di Romadall’ISTAT, in conformità a quanto segue: a) nel corso di ogni anno solare sarà adottato, come base di riferimento iniziale e per gli aggiornamenti, l’indice del mese di giugno dell’anno precedente; b) alla scadenza in fase di ogni rata annuarinnovo della POLIZZA, se si sarà verificata in caso di una variazione in più od in meno C O N D I Z I O N I G E N E R A L I rispetto all’indice inizialmente adottato, o al suo equivalentead indice equivalente a quello inizialmente adottato, le somme assicurate, i massimali, le franchigie e i limiti di indennizzo non espressi in percentuale o in frazione INDENNITÀ GIORNALIERE ed il premio PREMIO verranno aumentati o ridotti in proporzione; c) l’aumento o la riduzione decorreranno dalla scadenza della rata annua, annua dietro rilascio al Contraente CONTRAENTE/ASSICURATO di apposita quietanza aggiornata in base al nuovo indice di riferimento. Qualora di 28 O G G E T T O D E L C O N T R A T T O Ad esempio: Data di effetto della POLIZZA: 1/12/2020 Data scadenza POLIZZA: 1/12/2021 Indice ISTAT rilevato a giugno 2020: 100 Indice ISTAT rilevato a giugno 2021: 102 Variazione indice ISTAT tra giugno 2020 e giugno 2021: +2% 1/12/2020 1/12/2021 INDENNITÀ GIORNALIERA € 100 € 102 INDENNITA’ GIORNALIERA PER RICOVERI Se, in conseguenza della variazione degli indicidell’indice, le somme assicurate, le franchigie e i limiti di indennizzo non espressi in percentuale od in frazione l’INDENNITÀ GIORNALIERA ed il premio venissero a superare PREMIO superano il doppio degli importi inizialmente stabiliti, sarà in è facoltà del Contraente e dell’Impresa di rinunciare delle PARTI rinunciare, con comunicazione scritta da inviare all’altra PARTE, all’aggiornamento della polizza; in questo caso le somme assicuratePOLIZZA, le franchigie e i limiti di indennizzo non espressi in percentuale od in frazione pertanto l’INDENNITÀ GIORNALIERA ed il premio PREMIO rimarranno quelli risultanti dall’ultimo aggiornamento effettuato. In caso di eventuale ritardo od interruzione nella pubblicazione degli indicidell’indice, l’Impresa la SOCIETÀ proporrà l’adeguamento tenendo conto delle variazioni notoriamente avvenute nei prezzi correnti rispetto all’ultimo adeguamento. Mancando l’accordo si procederà come per il caso di raddoppio degli importi inizialiIn tal caso, è facoltà del CONTRAENTE rinunciare a tale adeguamento, dandone comunicazione alla SOCIETÀ. La presente condizione non è comunque operante: • per la garanzia Tutela Legale; • in ogni caso qualora si sia optato per il pagamento anticipato in unica soluzione.O G G E T T O D E L C O N T R A T T O

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Samples: Contratto Di Assicurazione Del Ramo Danni

Adeguamento garanzia. (condizione valida se è indicato l’indice iniziale sul simplo di polizza) ASSICURAZIONE FABBRICATI Le somme assicurate, i massimali, le franchigie e i limiti di indennizzo non espressi in percentuale od in frazione assicurate ed il premio sono basati sugli soggetti ad adeguamento in proporzione alle variazioni percentuali degli indici del dei costo Prezzi al consumo per le famiglie di costruzione di un fabbricato residenziale” operai ed impiegati”, pubblicati dall’Istituto Centrale di Statistica di Roma, in conformità a quanto segue: a) : • nel corso di ogni anno solare sarà adottato, come base di riferimento iniziale e per gli aggiornamentiag- giornamenti, l’indice del mese di giugno dell’anno precedente; b) alla ; di 48 C O N D I Z I O N I P A R T I C O L A R I C O N D I Z I O N I P A R T I C O L A R I • dalla scadenza di ogni rata annua, se si sarà verificata una variazione in più od o in meno C O N D I Z I O N I G E N E R A L I rispetto rispet- to all’indice inizialmente adottato, o al suo equivalente, le somme assicurate, i massimali, le franchigie e i limiti di indennizzo non espressi in percentuale o in frazione assicurate ed il premio verranno aumentati o ridotti in proporzione; c) ; • l’aumento o la riduzione decorreranno dalla scadenza della rata annua, dietro rilascio al Contraente all’As- sicurato di apposita quietanza aggiornata in base al nuovo indice di riferimento. Qualora in conseguenza della variazione degli indici, indici le somme assicurate, le franchigie e i limiti di indennizzo non espressi in percentuale od in frazione assicurate ed il premio venissero a superare il doppio degli importi inizialmente stabiliti, sarà in facoltà del Contraente Con- traente e dell’Impresa di rinunciare all’aggiornamento della polizza; in questo caso polizza e le somme assicurate, le franchigie e i limiti di indennizzo non espressi in percentuale od in frazione assicu- rate ed il premio rimarranno quelli risultanti dall’ultimo aggiornamento effettuato. Ferma restando la disciplina del rapporto in caso di raddoppio degli importi inizialmen- te stabiliti, di cui al comma precedente, si precisa che qualora la variazione dell’indice comporti il superamento del limite di: • Euro 1.000.000 per il caso di “morte da infortunio”; • Euro 1.000.000 per il caso di “invalidità permanente da infortunio”; • Euro 350 per il caso di “diaria da ricovero da infortunio”; • Euro 30.000 per il caso di “rimborso spese sanitarie da infortunio”; l’adeguamento garanzia cesserà di essere operante, restando inteso che le somme assicurate ed il relativo premio rimarranno quelli risultanti dall’ultimo aggiornamento effettuato. In caso di un eventuale ritardo od o di interruzione nella pubblicazione degli indici, l’Impresa proporrà pro- porrà l’adeguamento tenendo conto delle variazioni notoriamente avvenute nei prezzi correnti rispetto all’ultimo adeguamento. Mancando l’accordo si procederà come per il caso di raddoppio raddop- pio degli importi iniziali. La presente condizione ASSICURAZIONE INFORTUNI FAMIGLIA Il suddetto adeguamento non è comunque operante: • mai operante per la garanzia le garanzie Tutela Legale; • in ogni caso qualora si sia optato per il pagamento anticipato in unica soluzione.

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Adeguamento garanzia. (condizione valida se è indicato l’indice iniziale sul simplo di polizza) ASSICURAZIONE FABBRICATI Le somme assicurate, i massimali, le franchigie e i limiti di indennizzo non espressi in percentuale od in frazione assicurate ed il premio sono basati sugli soggetti ad adeguamento in proporzione alle variazioni percentuali degli indici del dei costo Prezzi al consumo per le famiglie di costruzione di un fabbricato residenziale” operai ed impiegati”, pubblicati dall’Istituto Centrale di Statistica di Roma, in conformità a quanto segue: a) : • nel corso di ogni anno solare sarà adottato, come base di riferimento iniziale e per gli aggiornamenti, l’indice del mese di giugno dell’anno precedente; b) alla ; • dalla scadenza di ogni rata annua, se si sarà verificata una variazione in più od o in meno C O N D I Z I O N I G E N E R A L I rispetto all’indice inizialmente adottato, o al suo equivalente, le somme assicurate, i massimali, le franchigie e i limiti di indennizzo non espressi in percentuale o in frazione assicurate ed il premio verranno aumentati o ridotti in proporzione; c) ; • l’aumento o la riduzione decorreranno dalla scadenza della rata annua, dietro rilascio al Contraente all’Assicurato di apposita quietanza aggiornata in base al nuovo indice di riferimento. Qualora in conseguenza della variazione degli indici, le somme assicurate, le franchigie e i limiti di indennizzo non espressi in percentuale od in frazione assicurate ed il premio venissero a superare il doppio degli importi inizialmente stabiliti, sarà in facoltà del Contraente dell’Assicurato e dell’Impresa di rinunciare all’aggiornamento della polizza; in questo caso , e le somme assicurate, le franchigie e i limiti di indennizzo non espressi in percentuale od in frazione assicurate ed il premio rimarranno quelli risultanti dall’ultimo aggiornamento effettuato. Ferma restando la disciplina del rapporto in caso di raddoppio degli importi inizialmente stabiliti, di cui al comma precedente, si precisa che qualora la variazione dell’indice comporti il superamento del limite di: • Euro 800.000 per il caso di “morte da infortunio”; • Euro 800.000 per il caso di “invalidità permanente da infortunio”; • Euro 150 per il caso di “inabilità temporanea da infortunio; • Euro 300 per il caso di “diaria da ricovero da infortunio”; • Euro 25.000 per il caso di “rimborso spese sanitarie da infortunio”; l’adeguamento garanzia cesserà di essere operante, restando inteso che le somme assicurate ed il relativo premio rimarranno quelli risultanti dall’ultimo aggiornamento effettuato. In caso di eventuale ritardo od interruzione nella pubblicazione degli indici, l’Impresa proporrà l’adeguamento tenendo conto delle variazioni notoriamente avvenute nei prezzi correnti rispetto all’ultimo adeguamento. ASSICURAZIONE INFORTUNI GLOBALE PER CONFCOMMERCIO Mancando l’accordo si procederà come per il caso di raddoppio degli importi iniziali. La presente condizione non è comunque operante: • per la garanzia Tutela Legale; • in ogni caso qualora si sia optato per il pagamento anticipato in unica soluzione.di 48 C O N D I Z I O N I P A R T I C O L A R I I N C A S O D I S I N I S T R O

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