Common use of ADEMPIMENTI EX D.LGS. 81/2008 E S.M.I. Clause in Contracts

ADEMPIMENTI EX D.LGS. 81/2008 E S.M.I.. L’appalto deve svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizioni di permanente igiene e sicurezza. L’Aggiudicatario è obbligato altresì ad effettuare le disposizioni del vigente regolamento di igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere. L’Aggiudicatario predispone per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle strutture realizzate. L’Aggiudicatario è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all’articolo 15 del decreto legislativo n. 81/2008 e s.m.i., con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti prescritti agli articoli 95,96 e 97 e all’allegato XIII del medesimo decreto. La Stazione Appaltante ha predisposto, a corredo della progettazione definitiva a base di gara, un Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) di carattere generale “quadro” per tutte le lavorazioni afferenti la Manutenzione Ordinaria preventivabile/programmabile. La Stazione Appaltante, diversamente, per le lavorazioni non afferenti la Manutenzione Ordinaria preventivabile e/o programmabile, non ha predisposto un Piano di Sicurezza e di Coordinamento. Qualora in fase di redazione del progetto esecutivo per l’affidamento del singolo “Contratto Applicativo” si preveda la presenza di più imprese si procederà alla designazione del Coordinatore della Sicurezza e alla predisposizione di un PSC, piuttosto che di un DUVRI. Qualora ai sensi dell’art. 90 comma 5 del D.Lgs. 81/2008, dopo l'affidamento dei lavori a un'unica impresa, sia necessario procedere all’affidamento congiunto dell'esecuzione dei lavori o di parte di essi a una o più imprese diverse dall’affidataria, ai sensi dell’art. 148 comma 1 e 2 del D.Lgs. 50/2016, si procederà alla designazione del relativo Coordinatore della Sicurezza. Sono stati comunque individuati gli allestimenti della sicurezza ed i relativi costi. L’impresa esecutrice, prima dell'inizio dei lavori conseguenti all’affidamento dei singoli eventuali contratti applicativi in funzione dell’accordo quadro, provvederà alla redazione del Piano Operativo per la Sicurezza. Inoltre per ogni ordinativo di lavori verrà redatto dall’impresa, ove ricorrano le condizioni, il necessario Piano Sostitutivo della Sicurezza. L’Aggiudicatario prima della consegna dei lavori dei singoli Contratti Applicativi, redige e consegna alla Stazione Appaltante: • la documentazione per la verifica tecnico professionale di cui all’allegato XVII al D. Lgs. n° 81/2008 e s.m.i.; • un Piano Operativo di Sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del/i singolo/i cantiere/i e nell'esecuzione dei lavori per ciascun Contratto Applicativo, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento generale quadro, ovvero del piano di sicurezza e coordinamento generale quadro come integrato in relazione al singolo Contratto Applicativo. • per ogni ordinativo di lavori verrà redatto dall’impresa, ove ricorrano le condizioni, il necessario Piano Sostitutivo della Sicurezza In singoli piani operativi di sicurezza afferenti i singoli contratti applicativi, nonché gli eventuali Piani Sostitutivi della Sicurezza, formano parte integrante del contratto di accordo quadro/singoli contratti applicativi anche se materialmente non allegati. È altresì previsto che l’Aggiudicatario ed i suoi eventuali subappaltatori/cottimisti possano presentare, in corso d’opera, al Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione proposte di modificazioni o integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento nei seguenti casi: • per adeguare i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire alla sicurezza del cantiere sulla base delle proprie tecnologie ed organizzazione imprenditoriale; • per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza. L’Amministrazione acquisite le osservazioni/proposte di modifiche dell’Appaltatore, ravvisatone la validità, ha facoltà di adeguare il PSC. Il Piano della Sicurezza, così eventualmente integrato, dovrà essere rispettato in modo rigoroso. È compito e onere dell’Impresa appaltatrice ottemperare a tutte le disposizioni normative che la concernono e che riguardano le proprie maestranze, mezzi d’opera ed eventuali lavoratori autonomi cui essa ritenga di affidare, anche in parte, i lavori o prestazioni specialistiche in essi compresi. In particolare l’Impresa dovrà, nell’ottemperare alle prescrizioni del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., consegnare al D.L. e al Coordinatore per l’esecuzione copia di:

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Samples: Accordo Quadro Triennale Per L’esecuzione Di Lavori Di Manutenzione Ordinaria Su Edifici Pubblici Di Competenza O in Uso Al Municipio Roma Vii, www.comune.roma.it, www.comune.roma.it

ADEMPIMENTI EX D.LGS. 81/2008 E S.M.I.. L’appalto deve svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizioni di permanente igiene e sicurezza. L’Aggiudicatario è obbligato altresì ad effettuare le disposizioni del vigente regolamento di igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere. L’Aggiudicatario predispone per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle strutture realizzate. L’Aggiudicatario è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all’articolo 15 del decreto legislativo n. 81/2008 e s.m.i., con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti prescritti agli articoli 95,96 e 97 e all’allegato XIII del medesimo decreto. La Stazione Appaltante ha predisposto, a corredo della progettazione definitiva a base di gara, un Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) di carattere generale “quadro” per tutte le lavorazioni afferenti la Manutenzione Ordinaria preventivabile/programmabile. La Stazione Appaltante, diversamente, per le lavorazioni non afferenti la Manutenzione Ordinaria preventivabile e/o programmabile, non ha predisposto un Piano di Sicurezza e di Coordinamento. Qualora in fase di redazione del progetto esecutivo per l’affidamento del singolo “Contratto Applicativo” si preveda la presenza di più imprese si procederà alla designazione del Coordinatore della Sicurezza e alla predisposizione di un PSC, piuttosto che di un DUVRI. Qualora ai sensi dell’art. 90 comma 5 del D.Lgs. 81/2008, dopo l'affidamento dei lavori a un'unica impresa, sia necessario procedere all’affidamento congiunto dell'esecuzione dei lavori o di parte di essi a una o più imprese diverse dall’affidataria, ai sensi dell’art. 148 comma 1 e 2 del D.Lgs. 50/2016, si procederà alla designazione del relativo Coordinatore della Sicurezza. Sono stati comunque individuati gli allestimenti della sicurezza ed i relativi costi. L’impresa esecutrice, prima dell'inizio dei lavori conseguenti all’affidamento dei singoli eventuali contratti applicativi in funzione dell’accordo quadro, provvederà alla redazione del Piano Operativo per la Sicurezza. Inoltre per ogni ordinativo di lavori verrà redatto dall’impresa, ove ricorrano le condizioni, il necessario Piano Sostitutivo della Sicurezza. L’Aggiudicatario prima della consegna dei lavori dei singoli Contratti Applicativi, redige e consegna alla Stazione Appaltante: la documentazione per la verifica tecnico professionale di cui all’allegato XVII al D. Lgs. n° 81/2008 e s.m.i.; un Piano Operativo di Sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del/i singolo/i cantiere/i e nell'esecuzione dei lavori per ciascun Contratto Applicativo, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento generale quadro, ovvero del piano di sicurezza e coordinamento generale quadro come integrato in relazione al singolo Contratto Applicativo. per ogni ordinativo di lavori verrà redatto dall’impresa, ove ricorrano le condizioni, il necessario Piano Sostitutivo della Sicurezza In singoli piani operativi di sicurezza afferenti i singoli contratti applicativi, nonché gli eventuali Piani Sostitutivi della Sicurezza, formano parte integrante del contratto di accordo quadro/singoli contratti applicativi anche se materialmente non allegati. È altresì previsto che l’Aggiudicatario ed i suoi eventuali subappaltatori/cottimisti possano presentare, in corso d’opera, al Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione proposte di modificazioni o integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento nei seguenti casi: per adeguare i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire alla sicurezza del cantiere sulla base delle proprie tecnologie ed organizzazione imprenditoriale; per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza. L’Amministrazione acquisite le osservazioni/proposte di modifiche dell’Appaltatore, ravvisatone la validità, ha facoltà di adeguare il PSC. Il Piano della Sicurezza, così eventualmente integrato, dovrà essere rispettato in modo rigoroso. È compito e onere dell’Impresa appaltatrice ottemperare a tutte le disposizioni normative che la concernono e che riguardano le proprie maestranze, mezzi d’opera ed eventuali lavoratori autonomi cui essa ritenga di affidare, anche in parte, i lavori o prestazioni specialistiche in essi compresi. In particolare l’Impresa dovrà, nell’ottemperare alle prescrizioni del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., consegnare al D.L. e al Coordinatore per l’esecuzione copia di:

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ADEMPIMENTI EX D.LGS. 81/2008 E S.M.I.. L’appalto deve svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizioni di permanente igiene e sicurezza. L’Aggiudicatario è obbligato altresì ad effettuare le disposizioni del vigente regolamento di igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere. L’Aggiudicatario predispone per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle strutture realizzate. L’Aggiudicatario è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all’articolo 15 del decreto legislativo n. 81/2008 e s.m.i., con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti prescritti agli articoli 95,96 e 97 e all’allegato XIII del medesimo decreto. La Stazione Appaltante ha predisposto, a corredo della progettazione definitiva esecutiva a base di gara, un Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) di carattere generale “quadro” per tutte le lavorazioni afferenti la Manutenzione Ordinaria preventivabile/programmabile. La Stazione Appaltante, diversamente, per le lavorazioni non afferenti la Manutenzione Ordinaria preventivabile e/o programmabile, non ha predisposto un Piano di Sicurezza e di Coordinamento. Qualora in fase di redazione del progetto esecutivo per l’affidamento del singolo Contratto Applicativo” si preveda la presenza di più imprese si procederà alla designazione del Coordinatore della Sicurezza e alla predisposizione di un PSC, piuttosto che di un DUVRI. Qualora ai sensi dell’art. 90 comma 5 del D.Lgs. 81/2008, dopo l'affidamento dei lavori a un'unica impresa, sia necessario procedere all’affidamento congiunto dell'esecuzione dei lavori o di parte di essi a una o più imprese diverse dall’affidataria, ai sensi dell’art. 148 comma 1 e 2 del D.Lgs. 50/2016, si procederà alla designazione del relativo Coordinatore della Sicurezza. Sono stati comunque individuati gli allestimenti della sicurezza ed i relativi costi. L’impresa esecutrice, prima dell'inizio dei lavori conseguenti all’affidamento dei singoli eventuali contratti applicativi Contratti Applicativi in funzione dell’accordo quadro, provvederà alla redazione del Piano Operativo per la Sicurezza. Inoltre per ogni ordinativo di lavori verrà redatto dall’impresa, ove ricorrano le condizioni, il necessario Piano Sostitutivo della Sicurezza. L’Aggiudicatario prima della consegna dei lavori dei singoli Contratti Applicativi, redige e consegna alla Stazione Appaltante: • la documentazione per la verifica tecnico professionale di cui all’allegato XVII al D. Lgs. n° 81/2008 e s.m.i.; • un Piano Operativo di Sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del/i singolo/i cantiere/i e nell'esecuzione dei lavori per ciascun Contratto Applicativo, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento generale quadro, ovvero del piano di sicurezza e coordinamento generale quadro come integrato in relazione al singolo Contratto Applicativo. • per ogni ordinativo di lavori verrà redatto dall’impresa, ove ricorrano le condizioni, il necessario Piano Sostitutivo della Sicurezza In singoli piani operativi di sicurezza afferenti i singoli contratti applicativiContratti Applicativi, nonché gli eventuali Piani Sostitutivi della Sicurezza, formano parte integrante del contratto di accordo quadro/singoli contratti applicativi Contratti Applicativi anche se materialmente non allegati. È altresì previsto che l’Aggiudicatario ed i suoi eventuali subappaltatori/cottimisti possano presentare, in corso d’opera, al Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione proposte di modificazioni o integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento nei seguenti casi: • per adeguare i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire alla sicurezza del cantiere sulla base delle proprie tecnologie ed organizzazione imprenditoriale; • per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza. L’Amministrazione acquisite le osservazioni/proposte di modifiche dell’Appaltatore, ravvisatone la validità, ha facoltà di adeguare il PSC. Il Piano della Sicurezza, così eventualmente integrato, dovrà essere rispettato in modo rigoroso. È compito e onere dell’Impresa appaltatrice ottemperare a tutte le disposizioni normative che la concernono e che riguardano le proprie maestranze, mezzi d’opera ed eventuali lavoratori autonomi cui essa ritenga di affidare, anche in parte, i lavori o prestazioni specialistiche in essi compresi. In particolare l’Impresa dovrà, nell’ottemperare alle prescrizioni del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., consegnare al D.L. e al Coordinatore per l’esecuzione copia di:

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