AFFIDAMENTO DEGLI APPALTI SPECIFICI. 1. Ciascun Appalto Specifico verrà affidato dalla singola Amministrazione alle condizioni di cui agli artt. 3 e 4 del presente atto. 2. Fermo quanto stabilito in altre parti del presente Accordo Quadro e relativi Allegati, l’Ordine di Fornitura che verrà inviato al Fornitore affidatario dell’Appalto Specifico, dovrà contenere, tra l’altro: • il Quantitativo Presunto della fornitura; • l’indicazione del Luogo di Consegna delle Fuel Card. Nel caso di Appalto Specifico affidato da un Soggetto Aggregatore, nell’Ordine di fornitura il Soggetto Aggregatore, inoltre: • dovrà indicare tutte le singole Amministrazioni per le quali il Soggetto Aggregatore effettua l’affidamento; • dovrà indicare gli importi e i quantitativi relativi ad ogni singola Amministrazione; • potrà indicare le eventuali modalità di ripartizione degli obblighi di fatturazione tra il Soggetto Aggregatore e le singole Amministrazioni. 3. L’utilizzo dell’Accordo Quadro avviene esclusivamente attraverso il Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione. L’accesso e l’utilizzo del Sistema sono disciplinati dalle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione, Parte I, che le Amministrazioni e il Fornitore dichiarano di ben conoscere ed accettare integralmente. 4. Sono legittimate ad utilizzare l’Accordo Quadro, ai sensi della normativa vigente, le Amministrazioni come definite nel precedente articolo 1. 5. Per potere acquistare attraverso l’Accordo Quadro ed emettere validi Ordini di Fornitura, il Punto Ordinante dell’Amministrazione deve preventivamente abilitarsi al Sistema di e-Procurement. Resta inteso che l’abilitazione del Punto Ordinante non comporta, in capo alla Consip S.p.A. e/o al Ministero, una verifica dei poteri di acquisto attribuiti a ciascuna Unità Ordinante. 6. Le predette Amministrazioni, previa effettuazione di apposita abilitazione al Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione tramite il proprio Punto Ordinante attraverso l’apposita procedura prevista dal Sistema, utilizzano l’Accordo Quadro mediante Ordini di Fornitura. L’Ordine di Fornitura consiste in un documento informatico identificato con un apposito numero e generato automaticamente dal Sistema sulla base dei dati forniti dal Punto Ordinante, con le modalità di seguito descritte. 7. Affinché l’Ordine di Fornitura possa produrre effetti, esso deve assumere la forma di un documento informatico generato dal Sistema, sottoscritto con firma digitale dal Punto Ordinante e trasmesso al Fornitore attraverso il Sistema. Non è consentito l’invio di Ordini di Fornitura con altre modalità. Il Fornitore prende atto e accetta che non dovrà in alcun modo dare seguito ad Xxxxxx di Fornitura che non siano trasmessi nel rispetto delle modalità di cui sopra. 8. Ove il Fornitore ritenga di non poter dare esecuzione ad Ordini di Fornitura provenienti da un soggetto non legittimato, in base alla normativa vigente, ad utilizzare gli Accordi Quadro, dovrà, tempestivamente, e comunque entro quattro giorni solari dal ricevimento degli Ordini stessi, informare l’Amministrazione e Consip S.p.A, spiegando le ragioni del rifiuto. 9. Qualora l’Ordine di Fornitura non sia completo in ogni sua parte necessaria, l’Ordine di Fornitura medesimo non avrà validità ed il Fornitore non dovrà darvi esecuzione; quest’ultimo, tuttavia, dovrà darne tempestiva comunicazione alla Amministrazione, entro e non oltre quattro giorni solari dal ricevimento dell’Ordine stesso. In tal caso, l’Amministrazione potrà emettere un nuovo Ordine di Fornitura, secondo le indicazioni sopra riportate. 10. Per effetto dell’Ordine di Fornitura, il Fornitore sarà obbligato ad eseguire la fornitura richiesta, nell’ambito dell’oggetto contrattuale, restando inteso che in caso di mancata utilizzazione dell’Accordo Quadro da parte dei soggetti sopra indicati nulla potrà essere preteso a qualsiasi titolo dal medesimo Fornitore il quale, infatti, sarà tenuto a svolgere le attività, effettuare le forniture e prestare i servizi solo a seguito della ricezione degli Ordini di Fornitura, compilati ed inviati entro i termini ed in conformità alle condizioni sopra indicate. 11. I singoli Contratti di fornitura si concludono il quarto giorno lavorativo successivo alla ricezione da parte del Fornitore degli Ordini di Fornitura inviati dalle medesime Amministrazioni. Spirato il predetto termine, l’Ordine di Fornitura è irrevocabile per le Parti e, per l’effetto, il Fornitore è tenuto a dare esecuzione alla fornitura richiesta entro il termine di cui all’art. 10 comma 1. Il ritardo nell’avvio dell’esecuzione per causa imputabile al Fornitore costituisce causa di risoluzione di diritto dell’Ordinativo di Fornitura, ai sensi dell’art. 2, comma 1 della L. n. 120/2020 DL. 76/2020. Qualora il Fornitore non abbia autorizzato Consip S.p.A. alla pubblicazione delle generalità e del codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul conto/i corrente/i dedicato/i, il Fornitore medesimo sarà tenuto a comunicare, entro e non oltre due giorni dalla conclusione del singolo Contratto di fornitura i surrichiamati dati alle Amministrazioni ordinanti. 12. Il Fornitore prende atto, rinunziando ora per allora a qualsiasi pretesa di risarcimento o di indennizzo, che l’Amministrazione ha la facoltà di revocare l’Ordine di Fornitura, avvalendosi esclusivamente del Sistema, da esercitarsi entro un giorno lavorativo dall’emissione dell’Ordine di Fornitura. 13. Qualora venga richiesto da Xxxxxx S.p.A., il Fornitore, entro un giorno lavorativo dalla richiesta, ha l’obbligo di dare riscontro alla medesima Consip S.p.A., anche per via telematica, di ciascun Ordine di Fornitura divenuto irrevocabile. 14. Le Amministrazioni provvederanno, al momento dell’emissione del singolo Ordine di Fornitura, tra le altre cose: i) alla nomina del Responsabile del Procedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 ii) alla nomina del Direttore dell’esecuzione, laddove le relative funzioni non siano svolte dal Responsabile del procedimento nel rispetto degli artt. 101, 102 e 111 del D.Lgs. n. 50/2016; iii) ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e x.x.x., xxxxx xxxx. 0 x 0 xxx Xxxxxxx Legge 12 novembre 2010, n. 187 nonché della Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora X.X.XX.) n. 8 del 18 novembre 2010, alla indicazione sul medesimo Ordine di Fornitura del CIG (Codice Identificativo Gara) “derivato” rispetto a quello dell’Accordo Quadro e da esse richiesto nonché del CUP (Codice Unico Progetto) ove obbligatorio ai sensi dell’art. 11 della Legge 16 gennaio 2003 n. 3. 15. Le Amministrazioni Contraenti procedono ad inviare a Consip S.p.A. il certificato di verifica di conformità di cui all’art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. relativamente ai singoli contratti attuativi. Resta salva la facoltà per Consip S.p.A. di svolgere verifiche ispettive e controlli sull’esecuzione delle singole prestazioni. 16. Le Amministrazioni possono, nei limiti di quanto previsto all’art. 106, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, chiedere al Fornitore prestazioni supplementari rispetto al Contratto di Fornitura, che si rendano necessarie, ove un cambiamento del contraente produca entrambi gli effetti di cui all’art. 106, comma 1, lettera b), D. Lgs. n. 50/2016; l’Amministrazione comunicherà ad ANAC tale modifica entro i termini di cui all’art. 106, comma 8, del medesimo decreto. 17. Le Amministrazioni possono apportare modifiche al contratto di fornitura ove siano soddisfatte tutte le condizioni di cui all’art. 106, comma 1, lettera c), D. Lgs. 50/2016, fatto salvo quanto previsto all’art. 106, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016. Al ricorrere delle condizioni di cui all’art. 106, comma 14, del D. Lgs. 50/2016 l’Amministrazione comunicherà ad ANAC tale modifica entro i termini e con le modalità ivi indicati. In entrambi i casi sopra descritti, l’Amministrazione eseguirà le pubblicazioni prescritte dall’art. 106, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016. 18. Le Amministrazioni potranno apportare le modifiche di cui art. 106, comma 1, lett. d), del D. Lgs. n. 50/2016, nel pieno rispetto di tale previsione normativa. 19. Così come chiarito dal Comunicato Anac del 23 marzo 2021, l’Amministrazione potrà imporre al fornitore affidatario dell’Appalto Specifico un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto dell’importo del contratto alle stesse condizioni ed agli stessi prezzi unitari previsti dal presente Contratto, solo laddove ricorrano i presupposti di cui al combinato disposto dei commi 1, lett. c) e 12 dell’art. 106, del Codice. In tal caso, il Fornitore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
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Samples: Fornitura Di Carburante, Adesione Accordo Quadro Per La Fornitura Di Carburante Per Autotrazione, Accordo Quadro Per La Fornitura Di Carburante
AFFIDAMENTO DEGLI APPALTI SPECIFICI. 1. Ciascun Appalto Specifico verrà affidato dalla singola Amministrazione alle condizioni Gli appalti specifici afferenti all’Accordo Quadro verranno affidati da AMA attraverso l’emissione degli Ordini che verranno di cui volta in volta inviati al Fornitore ed agli artt. 3 e 4 del altri eventuali aggiudicatari dei Lotti della Procedura relativi al presente attoAccordo Quadro.
2. Fermo quanto stabilito Nei singoli Ordini AMA indicherà, sulla base delle sue effettive esigenze, il numero di veicoli richiesti a noleggio con riferimento alle singole categorie di veicoli, nonché il relativo periodo di durata del noleggio e, più in altre parti generale, del presente Accordo Quadro e relativi Allegati, l’Ordine di Fornitura che verrà inviato al Fornitore affidatario dell’Appalto Specifico, dovrà contenere, tra l’altro: • il Quantitativo Presunto della fornitura; • l’indicazione del Luogo di Consegna delle Fuel Card. Nel caso di Appalto Specifico affidato da un Soggetto Aggregatore, nell’Ordine di fornitura il Soggetto Aggregatore, inoltre: • dovrà indicare tutte le singole Amministrazioni per le quali il Soggetto Aggregatore effettua l’affidamento; • dovrà indicare gli importi e i quantitativi relativi ad ogni singola Amministrazione; • potrà indicare le eventuali modalità di ripartizione degli obblighi di fatturazione tra il Soggetto Aggregatore e le singole AmministrazioniServizio.
3. L’utilizzo dell’Accordo Con riferimento ai veicoli afferenti a ciascun Lotto e alla durata di ciascun appalto specifico, i singoli Ordini verranno emessi da AMA nel rispetto della percentuale di attività riservata (in termini di numero di veicoli noleggiati nonché di periodo di noleggio e di erogazione del Servizio) al Fornitore sulla base della posizione dallo stesso ottenuta nella graduatoria dei Lotti della Procedura relativi al presente Accordo Quadro avviene esclusivamente attraverso il Sistema (di seguito “Attività riservata/e-Procurement della Pubblica Amministrazione. L’accesso e l’utilizzo ”) e, segnatamente:
(i) relativamente al Lotto _ , l’Attività riservata al Fornitore è pari al _% ( per cento) dell’attività complessiva oggetto del Sistema sono disciplinati dalle Regole Lotto;
(ii) relativamente al Lotto _ , l’Attività riservata al Fornitore è pari al _% ( per cento) dell’attività complessiva oggetto del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione, Parte I, che le Amministrazioni e il Fornitore dichiarano di ben conoscere ed accettare integralmenteLotto.
4. Sono legittimate ad utilizzare l’Accordo QuadroNel caso in cui con riferimento ai singoli Ordini, ai sensi fini del corretto calcolo delle Attività riservate ai diversi Fornitori risultasse necessario procedere ad arrotondamenti a seguito dell’applicazione delle menzionate percentuali, tali arrotondamenti saranno operati per eccesso partendo dal Fornitore primo in graduatoria nei singoli Lotti della normativa vigente, le Amministrazioni come definite nel precedente articolo 1Procedura e procedendo in ordine decrescente di graduatoria.
5. Per potere acquistare attraverso l’Accordo Quadro ed emettere validi Ordini Qualora, tuttavia, con riferimento ai singoli Lotti e ai fini dell’esecuzione di Forniturasingoli Ordini, uno (o più) dei Fornitori non sia in grado di svolgere per intero le proprie Attività riservate (di seguito “Fornitore/i impossibilitato/i”), AMA potrà richiedere agli altri eventuali aggiudicatari del/i Lotto/i di interesse (di seguito “Fornitori sostituti”) di svolgere la quota parte delle Attività riservate che il Punto Ordinante dell’Amministrazione deve preventivamente abilitarsi al Sistema Fornitore impossibilitato non riesce ad eseguire; la quota parte di e-Procurement. Resta inteso Attività riservate che l’abilitazione il Fornitore impossibilitato non riesce ad eseguire verrà ripartita tra i Fornitori sostituti applicando a detta quota parte di attività del Punto Ordinante non comporta, in capo alla Consip S.p.A. eFornitore impossibilitato la percentuale per il calcolo delle Attività riservate spettante a ciascuno dei Fornitori sostituti sulla base della posizione da questi ultimi ottenuta nella graduatoria del/o al Ministero, una verifica dei poteri i Lotto/i di acquisto attribuiti a ciascuna Unità Ordinanteriferimento.
6. Le predette AmministrazioniSi precisa, previa effettuazione tuttavia, che relativamente ai singoli Lotti della Procedura allo stesso aggiudicati e per ciascun Ordine, ogni Fornitore è, in ogni caso, obbligato a prestare attività (in termini di apposita abilitazione al Sistema numero di e-Procurement della Pubblica Amministrazione tramite il proprio Punto Ordinante attraverso l’apposita procedura prevista dal Sistema, utilizzano l’Accordo Quadro mediante Ordini veicoli noleggiati nonché di Fornitura. L’Ordine periodo di Fornitura consiste in un documento informatico identificato con un apposito numero noleggio e generato automaticamente dal Sistema sulla base dei dati forniti dal Punto Ordinante, con le modalità di erogazione del Servizio) per una quota minima corrispondente all’80% (ottanta per cento) delle proprie Attività riservate (di seguito descritte“Quota minima di attività”): nel caso di mancato rispetto da parte di un Fornitore della propria Quota minima di attività, AMA potrà applicare al Fornitore inadempiente le penali di cui al presente atto e al Capitolato tecnico.
7. Affinché l’Ordine Ai fini del calcolo della Quota minima di Fornitura possa produrre effetti, esso deve assumere la forma di un documento informatico generato dal Sistema, sottoscritto con firma digitale dal Punto Ordinante e trasmesso al Fornitore attraverso il Sistema. Non è consentito l’invio di Ordini di Fornitura con altre modalità. Il Fornitore prende atto e accetta che non dovrà in alcun modo dare seguito ad Xxxxxx di Fornitura che non siano trasmessi nel rispetto delle modalità di cui sopra.
8. Ove il Fornitore ritenga di non poter dare esecuzione ad Ordini di Fornitura provenienti da un soggetto non legittimato, in base alla normativa vigente, ad utilizzare gli Accordi Quadro, dovrà, tempestivamente, e comunque entro quattro giorni solari dal ricevimento degli Ordini stessi, informare l’Amministrazione e Consip S.p.A, spiegando le ragioni del rifiuto.
9. Qualora l’Ordine di Fornitura non sia completo in ogni sua parte necessaria, l’Ordine di Fornitura medesimo non avrà validità ed il Fornitore non dovrà darvi esecuzione; quest’ultimo, tuttavia, dovrà darne tempestiva comunicazione alla Amministrazione, entro e non oltre quattro giorni solari dal ricevimento dell’Ordine stesso. In tal caso, l’Amministrazione potrà emettere un nuovo Ordine di Fornitura, secondo le indicazioni sopra riportate.
10. Per effetto dell’Ordine di Fornitura, il Fornitore sarà obbligato ad eseguire la fornitura richiesta, nell’ambito dell’oggetto contrattuale, restando inteso che in caso di mancata utilizzazione dell’Accordo Quadro da parte dei soggetti sopra indicati nulla potrà essere preteso a qualsiasi titolo dal medesimo Fornitore il quale, infatti, sarà tenuto a svolgere le attività, effettuare le forniture e prestare i servizi solo a seguito della ricezione degli Ordini di Fornitura, compilati ed inviati entro i termini ed in conformità alle condizioni sopra indicate.
11. I singoli Contratti di fornitura si concludono il quarto giorno lavorativo successivo alla ricezione da parte del Fornitore degli Ordini di Fornitura inviati dalle medesime Amministrazioni. Spirato il predetto termine, l’Ordine di Fornitura è irrevocabile per le Parti e, per l’effetto, il Fornitore è tenuto a dare esecuzione alla fornitura richiesta entro il termine di cui all’art. 10 comma 1. Il ritardo nell’avvio dell’esecuzione per causa imputabile al Fornitore costituisce causa di risoluzione di diritto dell’Ordinativo di Fornitura, ai sensi dell’art. 2, comma 1 della L. n. 120/2020 DL. 76/2020. Qualora il Fornitore non abbia autorizzato Consip S.p.A. alla pubblicazione delle generalità e del codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul conto/i corrente/i dedicato/i, il Fornitore medesimo sarà tenuto a comunicare, entro e non oltre due giorni dalla conclusione del singolo Contratto di fornitura i surrichiamati dati alle Amministrazioni ordinanti.
12. Il Fornitore prende atto, rinunziando ora per allora a qualsiasi pretesa di risarcimento o di indennizzo, che l’Amministrazione ha la facoltà di revocare l’Ordine di Fornitura, avvalendosi esclusivamente del Sistema, da esercitarsi entro un giorno lavorativo dall’emissione dell’Ordine di Fornitura.
13. Qualora venga richiesto da Xxxxxx S.p.A., il Fornitore, entro un giorno lavorativo dalla richiesta, ha l’obbligo di dare riscontro alla medesima Consip S.p.A., anche per via telematica, di ciascun Ordine di Fornitura divenuto irrevocabile.
14. Le Amministrazioni provvederanno, al momento dell’emissione del singolo Ordine di Fornitura, tra le altre cose: i) alla nomina del Responsabile del Procedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 ii) alla nomina del Direttore dell’esecuzione, laddove le relative funzioni non siano svolte dal Responsabile del procedimento nel rispetto degli artt. 101, 102 e 111 del D.Lgs. n. 50/2016; iii) ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e x.x.x., xxxxx xxxx. 0 x 0 xxx Xxxxxxx Legge 12 novembre 2010, n. 187 nonché della Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora X.X.XX.) n. 8 del 18 novembre 2010, alla indicazione sul medesimo Ordine di Fornitura del CIG (Codice Identificativo Gara) “derivato” rispetto a quello dell’Accordo Quadro e da esse richiesto nonché del CUP (Codice Unico Progetto) ove obbligatorio ai sensi dell’art. 11 della Legge 16 gennaio 2003 n. 3.
15. Le Amministrazioni Contraenti procedono ad inviare a Consip S.p.A. il certificato di verifica di conformità di cui all’art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. relativamente ai singoli contratti attuativi. Resta salva la facoltà per Consip S.p.A. di svolgere verifiche ispettive e controlli sull’esecuzione delle singole prestazioni.
16. Le Amministrazioni possono, nei limiti di quanto previsto all’art. 106, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, chiedere al Fornitore prestazioni supplementari rispetto al Contratto di Fornitura, che si rendano necessarie, ove un cambiamento del contraente produca entrambi gli effetti di cui all’art. 106, comma 1, lettera b), D. Lgs. n. 50/2016; l’Amministrazione comunicherà ad ANAC tale modifica entro i termini di cui all’art. 106, comma 8, del medesimo decreto.
17. Le Amministrazioni possono apportare modifiche al contratto di fornitura ove siano soddisfatte tutte le condizioni di cui all’art. 106, comma 1, lettera c), D. Lgs. 50/2016, fatto salvo quanto previsto all’art. 106, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016. Al ricorrere delle condizioni di cui all’art. 106, comma 14, del D. Lgs. 50/2016 l’Amministrazione comunicherà ad ANAC tale modifica entro i termini e con le modalità ivi indicati. In entrambi i casi sopra descritti, l’Amministrazione eseguirà le pubblicazioni prescritte dall’art. 106, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016.
18. Le Amministrazioni potranno apportare le modifiche di cui art. 106, comma 1, lett. d), del D. Lgs. n. 50/2016, nel pieno rispetto di tale previsione normativa.
19. Così come chiarito dal Comunicato Anac del 23 marzo 2021, l’Amministrazione potrà imporre al fornitore affidatario dell’Appalto Specifico un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto dell’importo del contratto alle stesse condizioni ed agli stessi prezzi unitari previsti dal presente Contratto, solo laddove ricorrano i presupposti attività di cui al combinato disposto dei commi 1precedente comma 6 troverà applicazione, lett. c) e 12 dell’art. 106, del Codice. In tal casoove necessario, il Fornitore non può far valere il diritto alla risoluzione meccanismo di arrotondamento previsto al precedente comma 4 ai fini del contrattocalcolo delle Attività riservate.
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Samples: Service Agreement
AFFIDAMENTO DEGLI APPALTI SPECIFICI. 1. Ciascun Appalto Specifico verrà affidato dalla singola Amministrazione nel rispetto e alle condizioni di cui stabilite al paragrafo 24 del Capitolato d’Oneri e agli artt. 3 e 4 del presente atto.
2. Al momento dell’emissione dell’Ordine di Fornitura, l’Amministrazione dovrà indicare il quantitativo di apparecchiature richieste e allegare il “progetto di massima” per la realizzazione dei lavori necessari all’adeguamento dei locali come specificato al paragrafo 4.1 del Capitolato Tecnico;
3. Fermo quanto stabilito in altre parti del presente Accordo Quadro e relativi Allegati, l’Ordine nell’Ordine di Fornitura che verrà verrà, perfezionato entro 15 (quindici) giorni solari come specificato al paragrafo 4.1 del Capitolato Tecnico e successivamente inviato al Fornitore affidatario dell’Appalto Specifico, dovrà contenere, tra l’altrol’Amministrazione dovrà: • determinare l’importo contrattuale ed il Quantitativo Presunto quantitativo della fornitura, comprensivo degli eventuali dispositivi e servizi opzionali; • indicare il/i luogo/ghi di esecuzione della fornitura; • l’indicazione laddove necessario, predisporre/integrare il documento dei rischi da interferenze; • eventualmente, richiedere il servizio di ritiro di un’apparecchiatura per smaltimento ai sensi R.A.E.E. come previsto al paragrafo 4.6 del Luogo di Consegna delle Fuel CardCapitolato Tecnico o per sostituzione secondo quanto previsto al paragrafo 4.7 del Capitolato Tecnico. Nel caso di Appalto Specifico affidato da un Soggetto Aggregatore, nell’Ordine di fornitura Fornitura il Soggetto Aggregatore, inoltre: • dovrà indicare tutte le singole Amministrazioni per le quali il Soggetto Aggregatore effettua l’affidamento; • dovrà indicare gli importi e i quantitativi relativi ad ogni singola Amministrazione; • potrà indicare le eventuali modalità di ripartizione degli obblighi di fatturazione tra il Soggetto Aggregatore e le singole Amministrazioni.
34. L’utilizzo dell’Accordo Quadro avviene esclusivamente attraverso il Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione. L’accesso e l’utilizzo del Sistema sono disciplinati dalle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione, Parte I, Allegato 9 al Capitolato d’Oneri, che le Amministrazioni e il Fornitore dichiarano di ben conoscere ed accettare integralmente.
45. Sono legittimate ad utilizzare l’Accordo Quadro, ai sensi della normativa vigente, le Amministrazioni come definite nel precedente articolo 1.
56. Per potere acquistare attraverso l’Accordo Quadro ed emettere validi Ordini di Fornitura, il Punto Ordinante dell’Amministrazione deve preventivamente abilitarsi al Sistema di e-Procurement. Resta inteso che l’abilitazione del Punto Ordinante non comporta, in capo alla Consip S.p.A. e/o al Ministero, una verifica dei poteri di acquisto attribuiti a ciascuna Unità Ordinante.
67. Le predette Amministrazioni, previa effettuazione di apposita abilitazione al Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione tramite il proprio Punto Ordinante attraverso l’apposita procedura prevista dal Sistema, utilizzano l’Accordo Quadro mediante Ordini di Fornitura. L’Ordine di Fornitura consiste in un documento informatico identificato con un apposito numero e generato automaticamente dal Sistema sulla base dei dati forniti dal Punto Ordinante, con le modalità di seguito descritte.
78. Affinché l’Ordine di Fornitura possa produrre effetti, esso deve assumere la forma di un documento informatico generato dal Sistema, sottoscritto con firma digitale dal Punto Ordinante e trasmesso al Fornitore attraverso il Sistema. Non è consentito l’invio di Ordini di Fornitura con altre modalità. Il Fornitore prende atto e accetta che non dovrà in alcun modo dare seguito ad Xxxxxx di Fornitura che non siano trasmessi nel rispetto delle modalità di cui sopra.
89. Ove il Fornitore ritenga di non poter dare esecuzione ad Ordini di Fornitura provenienti da un soggetto non legittimato, in base alla normativa vigente, ad utilizzare gli Accordi Quadro, dovrà, tempestivamente, e comunque entro quattro 6 (sei) giorni solari dal ricevimento degli Ordini stessi, informare l’Amministrazione e Consip S.p.AA., spiegando le ragioni del rifiuto.
910. Qualora l’Ordine di Fornitura perfezionato ai sensi del paragrafo 4.1 del Capitolato Tecnico non sia completo in ogni sua parte necessaria, l’Ordine di Fornitura medesimo non avrà validità ed il Fornitore non dovrà darvi esecuzione; quest’ultimo, tuttavia, dovrà darne tempestiva comunicazione alla Amministrazione, entro e non oltre quattro 6 (sei) giorni solari dal ricevimento dell’Ordine stesso. In tal caso, l’Amministrazione potrà emettere un nuovo Ordine di Fornitura, secondo le indicazioni sopra riportate.
1011. Per effetto dell’Ordine di Fornitura, il Fornitore sarà obbligato ad eseguire la fornitura richiesta, nell’ambito dell’oggetto contrattuale, restando inteso che in caso di mancata utilizzazione dell’Accordo Quadro da parte dei soggetti sopra indicati nulla potrà essere preteso a qualsiasi titolo dal medesimo Fornitore il quale, infatti, sarà tenuto a svolgere le attività, effettuare le forniture e prestare i servizi solo a seguito della ricezione degli Ordini di Fornitura, compilati ed inviati entro i termini ed in conformità alle condizioni sopra indicate.
1112. I singoli Contratti di fornitura si concludono il quarto sesto giorno lavorativo solare successivo alla ricezione da parte del Fornitore degli Ordini di Fornitura inviati dalle medesime Amministrazioni. Spirato il predetto termine, l’Ordine di Fornitura è irrevocabile per le Parti e, per l’effetto, il Fornitore è tenuto a dare esecuzione completa alla fornitura richiesta entro il termine indicato nell’Ordine di cui all’art. 10 comma 1Fornitura. Il ritardo nell’avvio dell’esecuzione per causa imputabile al Fornitore costituisce causa di risoluzione di diritto dell’Ordinativo dell’Ordine di Fornitura, ai sensi dell’art. 2, comma 1 della L. n. 120/2020 DL. 76/2020. Qualora il Fornitore non abbia autorizzato Consip S.p.A. alla pubblicazione delle generalità e del codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul conto/i corrente/i dedicato/i, il Fornitore medesimo sarà tenuto a comunicare, entro e non oltre due giorni dalla conclusione del singolo Contratto di fornitura i surrichiamati dati alle Amministrazioni ordinanti.
1213. Il Fornitore prende atto, rinunziando ora per allora a qualsiasi pretesa di risarcimento o di indennizzo, che l’Amministrazione ha la facoltà di revocare l’Ordine di Fornitura, avvalendosi esclusivamente del Sistema, da esercitarsi entro un giorno lavorativo 2 (due) giorni solari dall’emissione dell’Ordine di Fornitura.
1314. Qualora venga richiesto da Xxxxxx S.p.A., il Fornitore, entro un giorno lavorativo dalla richiesta, ha l’obbligo di dare riscontro alla medesima Consip S.p.A., anche per via telematica, di ciascun Ordine di Fornitura divenuto irrevocabile.
1415. Le Amministrazioni provvederanno, al momento dell’emissione del singolo Ordine di Fornitura, tra le altre cose: i) alla nomina del Responsabile del Procedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 ii) alla nomina del Direttore dell’esecuzione, laddove le relative funzioni non siano svolte dal Responsabile del procedimento nel rispetto degli artt. 101, 102 e 111 del D.Lgs. n. 50/2016; iii) ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e x.x.x., xxxxx xxxx. 0 x 0 xxx Xxxxxxx Legge 12 novembre 2010, n. 187 nonché della Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora X.X.XX.) n. 8 del 18 novembre 2010, alla indicazione sul medesimo Ordine di Fornitura del CIG (Codice Identificativo Gara) “derivato” rispetto a quello dell’Accordo Quadro e da esse richiesto nonché del CUP (Codice Unico Progetto) ove obbligatorio ai sensi dell’art. 11 della Legge 16 gennaio 2003 n. 3.
1516. Le Amministrazioni Contraenti procedono ad inviare a Consip S.p.A. il certificato di verifica di conformità di cui all’art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. relativamente ai singoli contratti attuativi. Contratti di fornitura, Resta salva la facoltà per Consip S.p.A. di svolgere verifiche ispettive e controlli sull’esecuzione delle singole prestazioni.
1617. Le Amministrazioni possono, nei limiti di quanto previsto all’art. 106, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, chiedere al Fornitore prestazioni supplementari rispetto al Contratto di Fornitura, che si rendano necessarie, ove un cambiamento del contraente produca entrambi gli effetti di cui all’art. 106, comma 1, lettera b), D. Lgs. n. 50/2016; l’Amministrazione comunicherà ad ANAC tale modifica entro i termini di cui all’art. 106, comma 8, del medesimo decreto.
1718. Le Amministrazioni possono apportare modifiche al contratto di fornitura ove siano soddisfatte tutte le condizioni di cui all’art. 106, comma 1, lettera c), D. Lgs. 50/2016, fatto salvo quanto previsto all’art. 106, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016. Al ricorrere delle condizioni di cui all’art. 106, comma 14, del D. Lgs. 50/2016 l’Amministrazione comunicherà ad ANAC tale modifica entro i termini e con le modalità ivi indicati. In entrambi i casi sopra descritti, l’Amministrazione eseguirà le pubblicazioni prescritte dall’art. 106, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016.
1819. Le Amministrazioni potranno apportare le modifiche di cui art. 106, comma 1, lett. d), del D. Lgs. n. 50/2016, nel pieno rispetto di tale previsione normativa.
1920. Così come chiarito dal Comunicato Anac del 23 marzo 2021, l’Amministrazione potrà imporre al fornitore Fornitore affidatario dell’Appalto Specifico un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto dell’importo del contratto alle stesse condizioni ed agli stessi prezzi unitari previsti dal nel presente Contratto, contratto solo laddove ricorrano i presupposti di cui al combinato disposto dei commi 1, lett. c) e 12 dell’art. 106, del Codice. In tal caso, il Fornitore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
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Samples: Adesione Accordo Quadro
AFFIDAMENTO DEGLI APPALTI SPECIFICI. 1. Ciascun Appalto Specifico verrà affidato dalla singola Amministrazione alle condizioni di cui agli artt. 3 e 4 del presente atto.
2. Fermo quanto stabilito in altre parti del presente Accordo Quadro e relativi Allegati, l’Ordine di Fornitura fornitura che verrà inviato al Fornitore affidatario dell’Appalto Specifico, dovrà contenere, tra l’altro: • il Quantitativo Presunto della fornitura; • l’indicazione del Luogo di Consegna delle Fuel Card. Nel caso di Appalto Specifico affidato da un Soggetto Aggregatore, nell’Ordine di fornitura il Soggetto Aggregatore, inoltre: • dovrà indicare tutte le singole Amministrazioni per le quali il Soggetto Aggregatore effettua l’affidamento; • dovrà indicare gli importi e i quantitativi relativi ad ogni singola Amministrazione; • potrà indicare le eventuali modalità di ripartizione degli obblighi di fatturazione tra il Soggetto Aggregatore e le singole Amministrazioni.
32. L’utilizzo dell’Accordo Quadro avviene esclusivamente attraverso il Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione. L’accesso e l’utilizzo del Sistema sono disciplinati dalle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione, Parte I, Allegato E all’Accordo Quadro, che le Amministrazioni e il Fornitore dichiarano di ben conoscere ed accettare integralmente.
43. Sono legittimate ad utilizzare l’Accordo Quadro, ai sensi della normativa vigente, le Amministrazioni come definite nel precedente articolo 1.
54. Per potere acquistare attraverso l’Accordo Quadro ed emettere validi Ordini di Forniturafornitura, il Punto Ordinante dell’Amministrazione deve preventivamente abilitarsi al Sistema di e-e- Procurement. Resta inteso che l’abilitazione del Punto Ordinante non comporta, in capo alla Consip S.p.A. e/o al Ministero, una verifica dei poteri di acquisto attribuiti a ciascuna Unità Ordinante.
65. Le predette Amministrazioni, previa effettuazione di apposita abilitazione al Sistema di e-e- Procurement della Pubblica Amministrazione tramite il proprio Punto Ordinante attraverso l’apposita procedura prevista dal Sistema, utilizzano l’Accordo Quadro mediante Ordini di Forniturafornitura. L’Ordine di Fornitura fornitura consiste in un documento informatico identificato con un apposito numero e generato automaticamente dal Sistema sulla base dei dati forniti dal Punto Ordinante, con le modalità di seguito descritte.
76. Affinché l’Ordine di Fornitura fornitura possa produrre effetti, esso deve assumere la forma di un documento informatico generato dal Sistema, sottoscritto con firma digitale dal Punto Ordinante e trasmesso al Fornitore attraverso il Sistema. Non è consentito l’invio di Ordini di Fornitura fornitura con altre modalità. Il Fornitore prende atto e accetta che non dovrà in alcun modo dare seguito ad Xxxxxx di Fornitura fornitura che non siano trasmessi nel rispetto delle modalità di cui sopra.
87. Ove il Fornitore ritenga di non poter dare esecuzione ad Ordini di Fornitura fornitura provenienti da un soggetto non legittimato, in base alla normativa vigente, ad utilizzare gli Accordi Quadro, dovrà, tempestivamente, e comunque entro quattro giorni solari lavorativi dal ricevimento degli Ordini stessi, informare l’Amministrazione e Consip S.p.AA., spiegando le ragioni del rifiuto.
98. Qualora l’Ordine di Fornitura fornitura non sia completo in ogni sua parte necessaria, l’Ordine di Fornitura fornitura medesimo non avrà validità ed il Fornitore non dovrà darvi esecuzione; quest’ultimo, tuttavia, dovrà darne tempestiva comunicazione alla Amministrazione, entro e non oltre quattro giorni solari lavorativi dal ricevimento dell’Ordine stesso. In tal caso, l’Amministrazione potrà emettere un nuovo Ordine di Forniturafornitura, secondo le indicazioni sopra riportate.
9. Per effetto degli Ordini di fornitura, il Fornitore sarà obbligato ad eseguire la fornitura richiesta, nell’ambito dell’oggetto contrattuale, restando inteso che nel caso in cui il valore effettivo della singola fornitura, espresso in litri, fosse inferiore al Quantitativo Presunto indicato nell’Ordine di fornitura, nulla potrà essere preteso a qualsiasi titolo dal medesimo Fornitore il quale, infatti, sarà tenuto a svolgere le attività, effettuare le forniture solo a seguito della ricezione degli Ordini di fornitura entro i termini ed alle condizioni indicate nel presente Accordo Quadro.
10. Per effetto dell’Ordine di Forniturafornitura, il Fornitore sarà obbligato ad eseguire la fornitura richiesta, nell’ambito dell’oggetto contrattuale, restando inteso che in caso di mancata utilizzazione dell’Accordo Quadro da parte dei soggetti sopra indicati nulla potrà essere preteso a qualsiasi titolo dal medesimo Fornitore il quale, infatti, sarà tenuto a svolgere le attività, effettuare le forniture e prestare i servizi solo a seguito della ricezione degli Ordini di Forniturafornitura, compilati ed inviati entro i termini ed in conformità alle condizioni sopra indicate.
11. I singoli Contratti di fornitura si concludono il quarto giorno lavorativo successivo alla ricezione da parte del Fornitore degli Ordini di Fornitura fornitura inviati dalle medesime Amministrazioni. Spirato il predetto termine, l’Ordine di Fornitura fornitura è irrevocabile per le Parti e, per l’effetto, il Fornitore è tenuto a dare esecuzione completa alla fornitura richiesta entro il termine di cui all’art. 10 comma 1. Il ritardo nell’avvio dell’esecuzione per causa imputabile al Fornitore costituisce causa di risoluzione di diritto dell’Ordinativo di Fornitura, ai sensi dell’art. 2, comma 1 della L. n. 120/2020 DL. 76/2020. Qualora il Fornitore non abbia autorizzato Consip S.p.A. alla pubblicazione delle generalità e del codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul conto/i corrente/i dedicato/i, il Fornitore medesimo sarà tenuto a comunicare, entro e non oltre due giorni dalla conclusione del singolo Contratto di fornitura i surrichiamati dati alle Amministrazioni ordinantirichiesta.
12. Il Fornitore prende atto, rinunziando ora per allora a qualsiasi pretesa di risarcimento o di indennizzo, che l’Amministrazione ha la facoltà di revocare l’Ordine di Forniturafornitura, avvalendosi esclusivamente del Sistema, da esercitarsi entro un giorno lavorativo dall’emissione dell’Ordine di Forniturafornitura.
13. Qualora venga richiesto da Xxxxxx S.p.A., il Fornitore, entro un giorno lavorativo dalla richiesta, ha l’obbligo di dare riscontro alla medesima Consip S.p.A., anche per via telematica, di ciascun Ordine di Fornitura fornitura divenuto irrevocabile.
14. Le Amministrazioni provvederanno, al momento dell’emissione del singolo Ordine di Forniturafornitura, tra le altre cose: i) alla nomina del Responsabile del Procedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 ii) alla nomina del Direttore dell’esecuzione, laddove le relative funzioni non siano svolte dal Responsabile del procedimento nel rispetto degli artt. 101, 102 e 111 del D.Lgs. n. 50/2016; iii) ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e x.x.x., xxxxx xxxx. 0 x 0 xxx Xxxxxxx Legge 12 novembre 2010, n. 187 nonché della Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora X.X.XX.) n. 8 del 18 novembre 2010, alla indicazione sul medesimo Ordine di Fornitura fornitura del CIG (Codice Identificativo Gara) “derivato” rispetto a quello dell’Accordo Quadro e da esse richiesto nonché del CUP (Codice Unico Progetto) ove obbligatorio ai sensi dell’art. 11 della Legge 16 gennaio 2003 n. 3.
15. Le Amministrazioni Contraenti procedono ad inviare a Consip S.p.A. il certificato di verifica di conformità di cui all’art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. relativamente ai singoli contratti attuativiContratti di fornitura, anche ai fini dello svincolo della/e garanzia/e ex art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016. Resta salva la facoltà per Consip S.p.A. di svolgere verifiche ispettive e controlli sull’esecuzione delle singole prestazioni.
16. Le Amministrazioni possono, nei limiti di quanto previsto all’art. 106, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, chiedere al Fornitore prestazioni supplementari rispetto al Contratto di Fornitura, che si rendano necessarie, ove un cambiamento del contraente produca entrambi gli effetti di cui all’art. 106, comma 1, lettera b), D. Lgs. n. 50/2016; l’Amministrazione comunicherà ad ANAC tale modifica entro i termini di cui all’art. 106, comma 8, del medesimo decreto.
17. Le Amministrazioni possono apportare modifiche al contratto di fornitura ove siano soddisfatte tutte le condizioni di cui all’art. 106, comma 1, lettera c), D. Lgs. 50/2016, fatto salvo quanto previsto all’art. 106, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016. Al ricorrere delle condizioni di cui all’art. 106, comma 14, del D. Lgs. 50/2016 l’Amministrazione comunicherà ad ANAC tale modifica entro i termini e con le modalità ivi indicati. In entrambi i casi sopra descritti, l’Amministrazione eseguirà le pubblicazioni prescritte dall’art. 106, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016.
18. Le Amministrazioni potranno apportare le modifiche di cui art. 106, comma 1, lett. d), del D. Lgs. n. 50/2016, nel pieno rispetto di tale previsione normativa.
19. Così come chiarito dal Comunicato Anac del 23 marzo 2021, l’Amministrazione potrà imporre al fornitore affidatario dell’Appalto Specifico un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto dell’importo del contratto alle stesse condizioni ed agli stessi prezzi unitari previsti dal presente Contratto, solo laddove ricorrano i presupposti di cui al combinato disposto dei commi 1, lett. c) e 12 dell’art. 106, del Codice. In tal caso, il Fornitore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
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AFFIDAMENTO DEGLI APPALTI SPECIFICI. 1. Ciascun Appalto Specifico verrà affidato dalla singola Amministrazione alle condizioni di cui agli artt. 3 e 4 del presente atto.
2. Fermo quanto stabilito in altre parti del presente Accordo Quadro e relativi Allegati, l’Ordine di Fornitura fornitura che verrà inviato al Fornitore affidatario dell’Appalto Specifico, dovrà contenere, tra l’altro: • il Quantitativo Presunto della fornitura; • l’indicazione del Luogo di Consegna delle Fuel Card. Nel caso di Appalto Specifico affidato da un Soggetto Aggregatore, nell’Ordine di fornitura il Soggetto Aggregatore, inoltre: • dovrà indicare tutte le singole Amministrazioni per le quali il Soggetto Aggregatore effettua l’affidamento; • dovrà indicare gli importi e i quantitativi relativi ad ogni singola Amministrazione; • potrà indicare le eventuali modalità di ripartizione degli obblighi di fatturazione tra il Soggetto Aggregatore e le singole Amministrazioni.
32. L’utilizzo dell’Accordo Quadro avviene esclusivamente attraverso il Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione. L’accesso e l’utilizzo del Sistema sono disciplinati dalle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione, Parte I, Allegato E all’Accordo Quadro, che le Amministrazioni e il Fornitore dichiarano di ben conoscere ed accettare integralmente.
43. Sono legittimate ad utilizzare l’Accordo Quadro, ai sensi della normativa vigente, le Amministrazioni come definite nel precedente articolo 1.
54. Per potere acquistare attraverso l’Accordo Quadro ed emettere validi Ordini di Forniturafornitura, il Punto Ordinante dell’Amministrazione deve preventivamente abilitarsi al Sistema di e-e- Procurement. Resta inteso che l’abilitazione del Punto Ordinante non comporta, in capo alla Consip S.p.A. e/o al Ministero, una verifica dei poteri di acquisto attribuiti a ciascuna Unità Ordinante.
65. Le predette Amministrazioni, previa effettuazione di apposita abilitazione al Sistema di e-e- Procurement della Pubblica Amministrazione tramite il proprio Punto Ordinante attraverso l’apposita procedura prevista dal Sistema, utilizzano l’Accordo Quadro mediante Ordini di Forniturafornitura. L’Ordine di Fornitura fornitura consiste in un documento informatico identificato con un apposito numero e generato automaticamente dal Sistema sulla base dei dati forniti dal Punto Ordinante, con le modalità di seguito descritte.
76. Affinché l’Ordine di Fornitura fornitura possa produrre effetti, esso deve assumere la forma di un documento informatico generato dal Sistema, sottoscritto con firma digitale dal Punto Ordinante e trasmesso al Fornitore attraverso il Sistema. Non è consentito l’invio di Ordini di Fornitura fornitura con altre modalità. Il Fornitore prende atto e accetta che non dovrà in alcun modo dare seguito ad Xxxxxx di Fornitura fornitura che non siano trasmessi nel rispetto delle modalità di cui sopra.
87. Ove il Fornitore ritenga di non poter dare esecuzione ad Ordini di Fornitura fornitura provenienti da un soggetto non legittimato, in base alla normativa vigente, ad utilizzare gli Accordi Quadro, dovrà, tempestivamente, e comunque entro quattro giorni solari lavorativi dal ricevimento degli Ordini stessi, informare l’Amministrazione e Consip S.p.AA., spiegando le ragioni del rifiuto.
98. Qualora l’Ordine di Fornitura fornitura non sia completo in ogni sua parte necessaria, l’Ordine di Fornitura fornitura medesimo non avrà validità ed il Fornitore non dovrà darvi esecuzione; quest’ultimo, tuttavia, dovrà darne tempestiva comunicazione alla Amministrazione, entro e non oltre quattro giorni solari lavorativi dal ricevimento dell’Ordine stesso. In tal caso, l’Amministrazione potrà emettere un nuovo Ordine di Forniturafornitura, secondo le indicazioni sopra riportate.
9. Per effetto degli Ordini di fornitura, il Fornitore sarà obbligato ad eseguire la fornitura richiesta, nell’ambito dell’oggetto contrattuale, restando inteso che nel caso in cui il valore effettivo della singola fornitura, espresso in litri, fosse inferiore al Quantitativo Presunto indicato nell’Ordine di fornitura, nulla potrà essere preteso a qualsiasi titolo dal medesimo Fornitore il quale, infatti, sarà tenuto a svolgere le attività, effettuare le forniture solo a seguito della ricezione degli Ordini di fornitura entro i termini ed alle condizioni indicate nel presente Accordo Quadro.
10. Per effetto dell’Ordine di Forniturafornitura, il Fornitore sarà obbligato ad eseguire la fornitura richiesta, nell’ambito dell’oggetto contrattuale, restando inteso che in caso di mancata utilizzazione dell’Accordo Quadro da parte dei soggetti sopra indicati nulla potrà essere preteso a qualsiasi titolo dal medesimo Fornitore il quale, infatti, sarà tenuto a svolgere le attività, effettuare le forniture e prestare i servizi solo a seguito della ricezione degli Ordini di Forniturafornitura, compilati ed inviati entro i termini ed in conformità alle condizioni sopra indicate.
11. I singoli Contratti di fornitura si concludono il quarto giorno lavorativo successivo alla ricezione da parte del Fornitore degli Ordini di Fornitura fornitura inviati dalle medesime Amministrazioni. Spirato il predetto termine, l’Ordine di Fornitura fornitura è irrevocabile per le Parti e, per l’effetto, il Fornitore è tenuto a dare esecuzione completa alla fornitura richiesta entro il termine di cui all’art. 10 comma 1. Il ritardo nell’avvio dell’esecuzione per causa imputabile al Fornitore costituisce causa di risoluzione di diritto dell’Ordinativo di Fornitura, ai sensi dell’art. 2, comma 1 della L. n. 120/2020 DL. 76/2020. Qualora il Fornitore non abbia autorizzato Consip S.p.A. alla pubblicazione delle generalità e del codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul conto/i corrente/i dedicato/i, il Fornitore medesimo sarà tenuto a comunicare, entro e non oltre due giorni dalla conclusione del singolo Contratto di fornitura i surrichiamati dati alle Amministrazioni ordinantirichiesta.
12. Il Fornitore prende atto, rinunziando ora per allora a qualsiasi pretesa di risarcimento o di indennizzo, che l’Amministrazione ha la facoltà di revocare l’Ordine di Forniturafornitura, avvalendosi esclusivamente del Sistema, da esercitarsi entro un giorno lavorativo dall’emissione dell’Ordine di Forniturafornitura.
13. Qualora venga richiesto da Xxxxxx S.p.A., il Fornitore, entro un giorno lavorativo dalla richiesta, ha l’obbligo di dare riscontro alla medesima Consip S.p.A., anche per via telematica, di ciascun Ordine di Fornitura fornitura divenuto irrevocabile.
14. Le Amministrazioni provvederanno, al momento dell’emissione del singolo Ordine di Forniturafornitura, tra le altre cose: i) alla nomina del Responsabile del Procedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 ii) alla nomina del Direttore dell’esecuzione, laddove le relative funzioni non siano svolte dal Responsabile del procedimento nel rispetto degli artt. 101, 102 e 111 del D.Lgs. n. 50/2016; iii) ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e x.x.x., xxxxx xxxx. 0 x 0 xxx Xxxxxxx Legge 12 novembre 2010, n. 187 nonché della Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora X.X.XX.) n. 8 del 18 novembre 2010, alla indicazione sul medesimo Ordine di Fornitura fornitura del CIG (Codice Identificativo Gara) “derivato” rispetto a quello dell’Accordo Quadro e da esse richiesto nonché del CUP (Codice Unico Progetto) ove obbligatorio ai sensi dell’art. 11 della Legge 16 gennaio 2003 n. 3.
15. Le Amministrazioni Contraenti procedono ad inviare a Consip S.p.A. il certificato di verifica di conformità di cui all’art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. relativamente ai singoli contratti attuativiContratti di fornitura, anche ai fini dello svincolo della/e garanzia/e ex art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016. Resta salva la facoltà per Consip S.p.A. di svolgere verifiche ispettive e controlli sull’esecuzione delle singole prestazioni.
16. Le Amministrazioni possono, nei limiti di quanto previsto all’art. 106, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, chiedere al Fornitore prestazioni supplementari rispetto al Contratto di Fornitura, che si rendano necessarie, ove un cambiamento del contraente produca entrambi gli effetti di cui all’art. 106, comma 1, lettera b), D. Lgs. n. 50/2016; l’Amministrazione comunicherà ad ANAC tale modifica entro i termini di cui all’art. 106, comma 8, del medesimo decreto.
17. Le Amministrazioni possono apportare modifiche al contratto di fornitura ove siano soddisfatte tutte le condizioni di cui all’art. 106, comma 1, lettera c), D. Lgs. 50/2016, fatto salvo quanto previsto all’art. 106, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016. Al ricorrere delle condizioni di cui all’art. 106, comma 14, del D. Lgs. 50/2016 l’Amministrazione comunicherà ad ANAC tale modifica entro i termini e con le modalità ivi indicati. In entrambi i casi sopra descritti, l’Amministrazione eseguirà le pubblicazioni prescritte dall’art. 106, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016.
18. Le Amministrazioni potranno apportare le modifiche di cui art. 106, comma 1, lett. d), del D. Lgs. n. 50/2016, nel pieno rispetto di tale previsione normativa.
19. Così come chiarito dal Comunicato Anac del 23 marzo 2021, l’Amministrazione potrà imporre al fornitore affidatario dell’Appalto Specifico un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto dell’importo del contratto alle stesse condizioni ed agli stessi prezzi unitari previsti dal presente Contratto, solo laddove ricorrano i presupposti di cui al combinato disposto dei commi 1, lett. c) e 12 dell’art. 106, del Codice. In tal caso, il Fornitore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
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