UFFICIO PROVVEDITORATO/ECONOMATO
CITTÀ DI CIVITAVECCHIA
Città Metropolitana di Roma Capitale
ORIGINALE
UFFICIO PROVVEDITORATO/ECONOMATO
ufficio provveditorato/economato
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 4439 del 21/12/2021
(Art. 107 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
Oggetto
:
Adesione accordo quadro per la fornitura di carburante per autotrazione dietro presentazione di fuel card – Fuel card 2 – cig. derivato Z1A342B286
Premesso che:
Con determinazione dirigenziale n° 1876 del 29/10/15 questa Amministrazione aderiva alla convenzione per la fornitura di carburante per autotrazione tramite utilizzo di fuel card con trasmissione di ordinativo di fornitura alla società aggiudicataria TotalErg con sede legale in Xxx xxxx’Xxxxxxxxx, 00 Xxxx;
Con determinazione dirigenziale n° 132 del 29/1/18, a seguito di comunicazione prot. gen. n° 8946 del 26/1/18, veniva preso atto dell’intervenuta modifica societaria, ovvero della variazione della ragione sociale della Total Erg s.p.a. che a partire dal 10/1/18 diventa Italiana Petroli s.p.a.;
Con determinazione dirigenziale n° 154 del 30/01/19 questa Amministrazione aderiva all’accordo quadro per la fornitura di carburante per autotrazione dietro presentazione di fuel card – ed. 1 – per tutto il periodo di efficacia degli appalti specifici, ovvero dalla data di emissione dell’ordinativo di fornitura fino al 36° mese calcolato a partire dalla data di attivazione dell’Accordo quadro – 24/01/22 -;
Visto che in data 20/10/2021 è stato stipulato l’Accordo Quadro per la fornitura di carburante per autotrazione mediante fuel card ed. 2 destinato alle Pubbliche Amministrazioni ai sensi dell’art. 54, comma 4, del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
In data 30/11/2021 la Consip spa ha attivato sul portale xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx l’accordo quadro in parola – AQ Fuel card 2 – suddividendo l’appalto in base alle province di appartenenza delle Amministrazioni;
L’affidamento degli Appalti Specifici da parte della singola Amministrazione in favore del fornitore avviene mediante invio di Ordinativo di fornitura sulla base del criterio generale dell’appartenenza alla provincia, ovvero, le Amministrazioni la cui attività operativa interessi un’unica provincia affideranno l’Appalto Specifico all’Aggiudicatario che ha ottenuto in fase di
gara il punteggio complessivo più elevato relativamente alla propria provincia di interesse (Art. 3, comma 6, punto 1 dell’AQ);
Per la provincia di Roma è risultata aggiudicataria la società Italiana Petroli spa con il punteggio di seguito riportato, estratto dal documento “Accordo quadro FC2 – Punteggi per provincia”:
REGIONE | PROVINCIA | PTi+PEi (Q8) | PTi+PEi (IP) |
LAZIO | ROMA | 5,9497 | 6,7290 |
Visto che l’Accordo Quadro definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione dei singoli appalti specifici con le Amministrazioni;
Ritenuto dover aderire all’Accordo Quadro per la fornitura di carburante per autotrazione dietro presentazione di fuel card – Fuel card ed. 2 per tutto il periodo di efficacia dei contratti attuativi specifici per Amministrazione – ordinativi di fornitura -, ovvero 33 (trentatré) mesi decorrenti dal 30/11/2021 e comunque fino al 30/11/2024;
Visto quanto sopra esposto;
Visto il durc attestante la regolarità contributiva della società Italiana Petroli spa;
Vista la documentazione relativa all’accordo quadro allegata alla presente;
Visto che con deliberazione del Consiglio Comunale n° 48 dell’08/06/2021, veniva approvato il bilancio di previsione finanziario 2021/2023, la nota di aggiornamento al DUP 2021/2023, la nota integrativa ed il piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio;
Visto che con deliberazione della Giunta Comunale n° 108 del 08/07/2021 veniva approvato il Piano Esecutivo di Gestione, il Piano Dettagliato degli obiettivi e il piano della performance per gli anni 2021 – 2023;
Vista la Legge 488 del 23/12/99 e s.m.i.;
Visti il Decreto del Ministero del Tesoro 24/2/00;
Vista il Dlgs 18 agosto 2000 n° 267 e s.m.i.;
Visto il DL 66/14 convertito con modificazioni in Legge 23/6/14 n° 89;
Visto il DL 90 del 24/6/14 convertito con modificazioni in Legge 114 del 11/8/14;
Visto il dlgs 18 aprile 2016 n° 50 e s.m.i.;
Visto il decreto legge n. 32/2019 (noto come “Sblocca cantieri”) convertito in L. 14/06/19 n° 55;
Visto il DL 16 luglio 2020 n° 76 convertito, con modificazioni, con la Legge 120 del 11/09/2020;
Visto il decreto legge n. 77 del 31/05/2021 coordinato con la legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108;
D E T E R M I N A
Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono ripetute e trascritte quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento:
1) Di aderire all’Accordo Quadro per la fornitura di carburante per autotrazione dietro presentazione di fuel card – Fuel card 2 con la società Italiana Petroli spa con sede legale in via Salaria, 1322 – Roma - piva 00051570893 - per tutto il periodo di efficacia degli appalti specifici, ovvero dalla data di emissione dell’Ordine di fornitura fino al 33° mese calcolato a partire dalla data di attivazione dell’Accordo Quadro – 24/11/2024 -;
2) Di autorizzare l’ufficio Provveditorato/Economato, quale punto ordinante dell’Ente, a trasmettere l’ordinativo di fornitura alla società Italiana Petroli spa per la fornitura meglio specificata in premessa;
3) Di dare atto che la fornitura in parola si intende per un importo presuntivo di € 150.000,00 oltre Iva di legge, ovvero € 183.000,00 Iva di legge inclusa;
4) Di impegnare la somma complessiva di € 122.000,00 Iva di legge inclusa, calcolata per la copertura della spesa per gli anni 2022 e 2023, come di seguito riportato:
Bilancio 2022 | |
cap. 1972 | € 4.050,00 |
cap. 133 | € 26.150,00 |
cap. 26 | € 1.000,00 |
cap. 530 | € 20.000,00 |
cap. 1318 | € 200,00 |
cap. 293 | € 200,00 |
cap. 6501 | € 200,00 |
cap. 1012 | € 100,00 |
cap. 1399 | € 8.000,00 |
cap. 131 | € 300,00 |
cap. 6029 | € 500,00 |
cap. 361 | € 300,00 |
Bilancio 2023 |
cap. 1972 | € 4.050,00 |
cap. 133 | € 26.150,00 |
cap. 26 | € 1.000,00 |
cap. 530 | € 20.000,00 |
cap. 1318 | € 200,00 |
cap. 293 | € 200,00 |
cap. 6501 | € 200,00 |
cap. 1012 | € 100,00 |
cap. 1399 | € 8.000,00 |
cap. 131 | € 300,00 |
cap. 6029 | € 500,00 |
cap. 361 | € 300,00 |
5) Di prevedere la differenza di € 61.000,00 ai capitoli corrispondenti del bilancio pluriennale per l’esercizio finanziario 2024, a copertura della spesa fino al 24/11/2024 – data di scadenza contrattuale -;
6) Di disporre la trasmissione all’ufficio Bilancio per gli adempimenti di competenza;
7) Di trasmettere la presente determinazione esecutiva all’ufficio Redazione sito per le pubblicazioni di rito da effettuarsi ai sensi del dlgs 18 aprile 2016 n° 50 e s.m.i. – Codice dei Contratti -.
Il Dirigente
Xxxxxxxxx Xxxxxxxx / INFOCERT SPA
(Atto firmato digitalmente)
CITTÀ DI CIVITAVECCHIA
Città Metropolitana di Roma Capitale
UFFICIO PROVVEDITORATO/ECONOMATO
ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 4439 del 21/12/2021
Oggetto: Adesione accordo quadro per la fornitura di carburante per autotrazione dietro presentazione di fuel card – Fuel card 2 – cig. derivato Z1A342B286
ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA
DIPARTIMENTO ECONOMIA E FINANZE
AREA ECONOMIA E FINANZE
Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto ai sensi degli artt. 147/bis,151 comma 4°, 153 comma 5°, del T. U. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
Esercizio- Residuo | Cod. Mecc. Capitolo | Des. Capitolo | Atto | Impegno Accertament o | Importo | Siope |
2022 | VARI | DAL 158 AL 169 | € 0,00 | Adesion e accordo quadro per la fornitur a di carbura nte per autotraz ione dietro presenta zione di fuel card – Fuel card 2 | ||
2023 | VARI | DAL 89 AL 100 | € 0,00 | Adesion e accordo quadro per la fornitur a di |
carbura nte per autotraz ione dietro presenta zione di fuel card – Fuel card 2 |
Civitavecchia li, 23/12/2021 Il Dirigente
Xxxxxxxxx Xxxxxxxx / INFOCERT SPA
(Atto Firmato Digitalmente)
Durc On Line
INAIL_30332885 | Data richiesta | 25/11/2021 | Scadenza validità | 25/03/2022 |
ITALIANA PETROLI S.P.A. | |
Codice fiscale | 00051570893 |
Sede legale | XXX XXXXXXX, 0000 00000 XXXX (XX) |
I.N.P.S.
I.N.A.I.L.
Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell’interrogazione degli archivi dell’INPS, dell’INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell’edilizia.
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Fuel card 2
Lotto unico
Ultimo aggiornamento: 30/11/2021
SOMMARIO
2. OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO 5
2.1. Durata dell’Accordo Quadro 5
5. MODALITÀ DI SCELTA DEL FORNITORE – APPALTI SPECIFICI 2
6. PROCEDURA DI APPLICAZIONE DELLE PENALI 3
6.1. Rilevamento del presunto inadempimento compiuto dal Fornitore 3
6.2. Contestazione al Fornitore 3
6.3. Controdeduzioni del Fornitore 4
6.4. Accertamento della sussistenza/insussistenza delle condizioni di applicazione delle penali e quantificazione delle stesse 4
9.2. Ordinativo di fornitura 7
9.3. Contenuto dell’ Ordinativo di fornitura 7
10. RIFERIMENTI DEL FORNITORE 11
10.2. Responsabile generale del servizio 11
11.1. Allegato 1 – Standard di lettera contestazione penali 12
11.2. Allegato 2 – Standard di lettera applicazione/non applicazione penali 14
1. Premessa
La presente guida non intende né sostituire né integrare la documentazione contrattuale sottoscritta fra le parti. Pertanto, le informazioni in essa contenute non possono costituire motivo di rivalsa da parte delle Amministrazioni contraenti nei confronti dei Fornitori e/o di Consip né possono ritenersi prevalenti rispetto alla documentazione contrattuale.
La presente guida ha l’obiettivo di illustrare le modalità operative per la gestione della fase esecutiva dell’Fuel card 2 – Lotto unico (di seguito, per brevità, anche AQ), stipulato dalla Consip S.p.A., per conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, con Kuwait Petroleum Italia S.p.A. (di seguito anche Q8) e italiana petroli S.p.A. (di seguito anche IP) quali Fornitori Aggiudicatari dell’AQ.
L’ Amministrazione Contraente provvederà, al momento dell’emissione del singolo Ordinativo di Fornitura con il quale affida al Fornitore l’Appalto Specifico, alla nomina del Responsabile del Procedimento e all’indicazione sul medesimo Ordinativo di Fornitura del CIG (Codice Identificativo Gara) “derivato” rispetto a quello dell’AQ.
Per qualsiasi informazione sull’AQ (condizioni previste, modalità di adesione, modalità di inoltro e compilazione degli ordinativi, etc.) e per il supporto alla navigazione del sito xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx è attivo il servizio di Call Center degli Acquisti in Rete della P.A. al numero verde 800 753 783.
2. Oggetto dell’Accordo Quadro
2.1. Durata dell’Accordo Quadro
L’Accordo Quadro ha durata contrattuale di 33 (trentatré) mesi decorrenti dal 30/11/2021.
I singoli Appalti Specifici (o Contratti attuativi dell’ AQ), stipulati dalle Amministrazioni Contraenti mediante Ordinativi di Fornitura, hanno durata compresa tra la data di emissione dell’Ordinativo di Fornitura e il 30/11/2024.
2.2. Carburante
L’Accordo quadro ha come oggetto la fornitura di carburante per autotrazione, ossia:
• benzina super senza piombo (Norma E.N. 228)
• gasolio (Norma E.N. 590)
• GPL (Norma E.N. 589) mediante Fuel Card.
2.3. Fuel Card
La fornitura del carburante avviene presso i punti vendita messi a disposizione dai Fornitori mediante utilizzo di Fuel Card. I due aggiudicatari, Q8 e IP, hanno messo a disposizione della PA le Fuel card denominate, rispettivamente, Cartissima Q8 e IP Plus, utilizzabili presso i punti vendita riportati, rispettivamente, nei file Rete Punti Vendita Q8.xls e Rete Punti Vendita IP.xls.
Di seguito si riportano le caratteristiche delle Fuel Card offerte dai Fornitori aggiudicatari, rimandando al paragrafo 5 - (Modalità di scelta del Fornitore – Appalti Specifici) - sulle modalità di scelta del Fornitore.
La Fuel Card di Q8 (Cartissima Q8) è una tessera di plastica, identificata mediante un codice di 19 cifre (PAN), dotata di banda magnetica con codice segreto (PIN), da utilizzare per la fornitura del carburante per autotrazione presso l’intera rete italiana dei punti vendita che espongono il logo
.
La carta può essere abbinata ad un automezzo oppure ad una persona fisica.
Le card associate ad automezzi (targhe) dovranno essere abilitate al prodotto o ai prodotti effettivamente utilizzati sul veicolo (Gasolio o Benzina o Benzina+GPL).
Le card associate ad una persona fisica (Nominativo/Codice alfanumerico associato alla Persona Fisica) potranno essere abilitate anche a tutti e tre i prodotti (Gasolio, Benzina e GPL).
SMARRIMENTO O FURTO (blocco)
In caso di smarrimento o furto della Carta, per bloccare tempestivamente la carta CartissimaQ8 si può contattare il numero verde 000.00.00.00, attivo 24h su 24h, con supporto dell'operatore dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 20:00. In alternativa, si potrà bloccare la carta tramite il portale CartissimaWeb accedendo alla propria area riservata, sezione Carte>Blocco/sblocco carta.
Inoltre, l’amministrazione ne dà immediata comunicazione scritta alla Kuwait Petroleum Italia S.p.A. attraverso il Responsabile del Servizio e presentando denuncia alla Autorità Giudiziaria, ai Carabinieri o alla Polizia ed inviandone copia conforme alla Kuwait Petroleum Italia S.p.A. alternativamente via email all’indirizzo xxxxxxxxxxxxxxxxx@x0.xx oppure via PEC a kupitsede@pec.q8it.
Q8 provvederà a bloccare l'uso della Carta entro il primo giorno lavorativo successivo a quello della ricezione della comunicazione via email o pec o fax.
N.B.: Sarà cura dell’Amministrazione Contraente custodire le Fuel Card consegnate e in particolare prendere tutte le precauzioni necessarie ad evitarne lo smarrimento, il furto, usi illegittimi o comunque non autorizzati nonché il deterioramento ed assicurare la segretezza dei relativi Codici PIN. In particolare detti codici dovranno essere conservati separatamente dalle Fuel Card e pertanto non dovranno essere trascritti ne’ su tali fuel card né su qualsiasi altro documento congiunto alle medesime Fuel Card.
RINUNCIA
L’Amministrazione può rinunciare in qualsiasi momento a Cartissima Q8 inviando una comunicazione alla Kuwait Petroleum Italia S.p.A. su carta intestata, a mezzo pec o email. In maniera analoga, eventuali variazioni anagrafiche andranno comunicate alla Kuwait Petroleum Italia S.p.A. a mezzo pec o email.
PLAFOND
La carta prevede un limite di spesa giornaliero in euro (o plafond giornaliero) che l’Amministrazione deve indicare nell’Allegato all’Ordine di fornitura (Elenco Fuel Card) per ciascuna carta. Tale plafond può essere modificato su richiesta dell’Amministrazione Contraente tramite comunicazione a mezzo email. Qualora non venisse indicato l’importo del plafond dall’Amministrazione Contraente, sarà considerato automaticamente un plafond giornaliero di Euro 250,00.
AREA RISERVATA CARTISSIMAWEB
Per la gestione delle Fuel Card, la Q8 mette a disposizione della PA il portale CartissimaWeb (xxxxx://xxx.x0.xx/xxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxx) dal quale l’Amministrazione, accedendo alla propria area riservata, può effettuare in autonomia le seguenti operazioni:
o Blocco Carta
o Visualizzazione transazioni ed export di file excel con la lista delle transazioni
o Dettagli in pdf ed excel delle fatture mensili
La Fuel Card di IP (IP Plus) è una tessera di plastica, identificata mediante un codice di 18 cifre, dotata di banda magnetica con codice segreto (PIN), da utilizzare per la fornitura del carburante per autotrazione presso l’intera rete italiana dei punti vendita che espongono il logo
La carta può essere abbinata ad un automezzo oppure ad una persona fisica.
Le card associate ad automezzi (targhe) dovranno essere abilitate al prodotto o ai prodotti effettivamente utilizzati sul veicolo (Gasolio o Benzina+GPL).
Le card associate ad una persona fisica (Nominativo/Codice alfanumerico associato alla Persona Fisica) possono essere abilitate a prelevare “Tutti i carburanti” - Gasolio, Benzina e GPL (è prevista l’emissione di una sola carta per persona).
E’ inoltre facoltà dell’Amministrazione abbinare le carte a diverse “DIVISIONI di PARCO” (richieste dall’Amministrazione sul modulo Allegato all’Ordine di fornitura (Elenco Fuel Card)).
N.B.: Si specifica che la divisione parco non prevede la separazione della fattura. La fattura è unica e legata univocamente all’ordine e al Codice Cliente creato dal Fornitore.
Per avere fatture separate l’Amministrazione dovrà inviare distinti Ordinativi di fornitura.
SMARRIMENTO O FURTO
In caso di smarrimento o furto di una Carta, l’Amministrazione è tenuta a bloccare immediatamente la Carta autonomamente contattando il numero 0262695560 disponibile h24 x 365 gg/anno.
N.B.: Sarà cura dell’Amministrazione Contraente custodire le Fuel Card consegnate e in particolare prendere tutte le precauzioni necessarie ad evitarne lo smarrimento, il furto, usi illegittimi o comunque non autorizzati nonché il deterioramento ed assicurare la segretezza dei relativi Codici PIN. In particolare detti codici dovranno essere conservati separatamente dalle Fuel Card e pertanto non dovranno essere trascritti né su tali fuel card né su qualsiasi altro documento congiunto alle medesime Fuel Card.
RINUNCIA/ANNULLAMENTO CARTA
Nel caso di “Annullamento Carta”, l’Amministrazione dovrà annullare la carta tramite la propria area riservata e provvedere a tagliare e buttare la carta per la quale richiede l'annullamento.
PLAFOND GIORNALIERO
La carta prevede un limite di spesa giornaliero (o plafond giornaliero) che l’Amministrazione può scegliere per ciascuna carta ordinata scegliendo tra 4 possibilità:
o codice 1: (limite 1.300 € al giorno)
o codice 2: (limite 650 € al giorno)
o codice 3: (limite 250 € al giorno)
o codice 4: (limite 1.800 € al giorno)
Nel corso della durata contrattuale, l’Amministrazione potrà modificare autonomamente il limite di spesa giornaliero tramite la propria area riservata.
PLAFOND MENSILE
Sull’ Allegato all’Ordine di fornitura (Elenco Fuel Card), l’Amministrazione dovrà OBBLIGATORIAMENTE indicare il plafond mensile di spesa in Euro richiesto.
Tale importo mensile, deciso dall’Amministrazione, è da ritenersi complessivo di tutte le Fuel Card oggetto dell’ordinativo: nel corso del mese solare, al raggiungimento del plafond, tutte le carte saranno automaticamente bloccate.
Per aumentare il plafond in caso di eccezionali consumi, è necessario preventivamente inviare la richiesta SU CARTA INTESTATA al seguente link: xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xxx/xxxxxxxx/xx/xxxxxxxx/xxxxx-xxxxxxxxxxx- e-telepas.
AREA RISERVATA IP Plus
Per la gestione delle Fuel Card, Italiana Petroli mette a disposizione della PA l’Area Riservata “IP Plus” accessibile dal sito xxx.xxxxxxxxx.xxx /Assistenza online/ IP Plus.
Nei giorni successivi all’evasione dell’ordine, l’Amministrazione riceverà una mail alla casella e-mail indicata sull’ Allegato all’Ordine di fornitura (Elenco Fuel Card).
Tale mail conterrà il link per attivare il proprio accesso all’area riservata.
Dopo aver attivato la propria utenza, l’Amministrazione potrà accedere inserendo USER e PASSWORD scelte.
L’Amministrazione potrà quindi effettuare in completa autonomia le seguenti operazioni:
• Visualizzazione listino prezzi
• Ricerca/elenco delle proprie carte attive
• Annullamento di una carta
• Gestione dei rinnovi delle carte alla scadenza
• Visualizzazione e download delle Transazioni giornaliere
• Modifica divisione di parco associato alla carta
• Modifica del limite giornaliero di spesa della carta
• Scaricare le transazioni fatturate in formato excel
• Scaricare i pdf di cortesia delle proprie fatture
• Richiedere carte aggiuntive (selezionare tasto carte - nuova)
Inoltre è possibile attivare l’opzione “FLEET MANAGER” che consente di impostare alert personalizzati, blocchi di carte temporanei, regole autorizzative per singole carte (blocchi), generazione di pin dinamici, associazione carta con numero telefonico, accesso all’applicazione Fuel Card (store locator, dettagli, transazioni e visualizzazioni pin).
3. Modalità di fornitura
3.1. Quantitativo Presunto
L’Amministrazione, nel compilare l’Ordinativo di fornitura di cui al paragrafo 9.2, dovrà indicare, tra l’altro, il Quantitativo Presunto ossia il quantitativo (in litri) di carburante per autotrazione che si presume di acquistare mediante le Fuel Card indicate nell’Allegato all’Ordine di fornitura (Elenco Fuel Card) stesso.
Tale Quantitativo Presunto non dovrà quindi comprendere il fabbisogno di carburanti per autotrazione soddisfatto attraverso modalità di acquisto diverso dalle Fuel Card (Buoni Carburante, rifornimento presso depositi dell’Amministrazione, pagamento in contanti, ecc.).
Il Quantitativo Presunto indicato nell’Ordinativo di fornitura dovrà essere commisurato alla durata effettiva del contratto di fornitura e NON al fabbisogno annuo dell’Amministrazione; il Quantitativo Presunto potrà quindi essere calcolato dividendo per 12 il fabbisogno annuo dell’Amministrazione e moltiplicando il risultato per il numero di mesi intercorrenti tra l’emissione dell’Ordine e il 30/11/2024, data di scadenza di tutti gli Ordinativi di Fornitura (vedi precedente paragrafo 2.1).
La fornitura di Carburante per Autotrazione sarà effettuata comunque tenendo conto dell’effettivo fabbisogno dell’Amministrazione Contraente che potrà risultare maggiore o minore del suddetto Quantitativo Presunto dedotto dai dati di consumo storico in possesso dell’Amministrazione.
Nel caso in cui l’Amministrazione necessiti di richiedere ulteriori carte (ad es. allargamento parco auto) ed il Quantitativo Presunto dovesse essere incrementato, l’Amministrazione è tenuta ad emettere un ulteriore Ordinativo di Fornitura indicando, alla voce Quantitativo Presunto, esclusivamente l’incremento di fabbisogno stimato; viceversa, qualora l’Amministrazione necessiti di richiedere ulteriori carte senza che ciò comporti un incremento del Quantitativo Presunto, l’Amministrazione potrà richiederle ai Fornitori secondo le modalità indicate ai paragrafi 2.3.1 e 2.3.2.
3.2. Tempi di consegna
Il Fornitore consegna le Fuel Card e i relativi PIN alle Amministrazioni Contraenti entro 30 (trenta) giorni solari decorrenti dalla data in cui l’Ordine di fornitura è divenuto irrevocabile (quarto giorno lavorativo successivo alla ricezione da parte del Fornitore degli Ordini di fornitura). Entro lo stesso termine il Fornitore s’impegna ad attivare ed a rendere operative le Fuel Card consegnate, pena l’applicazione delle penali di cui all’art. 12 comma 2 dell’AQ.
Sarà cura dell’Amministrazione Contraente custodire le Fuel Card consegnate e in particolare prendere tutte le precauzioni necessarie ad evitarne lo smarrimento, il furto, usi illegittimi o comunque non autorizzati nonché il deterioramento ed assicurare la segretezza dei relativi Codici PIN. In particolare detti codici dovranno essere conservati separatamente dalle Fuel Card e pertanto non dovranno essere trascritti né su tali fuel card né su qualsiasi altro documento congiunto alle medesime Fuel Card.
3.3. Controlli
All’atto della ricezione di carte e PIN, l’Amministrazione verifica che il pacco contenente le Fuel Card sia integro e che le medesime rispettino le caratteristiche minime previste dal Capitolato Tecnico.
In caso di non perfetto funzionamento delle Fuel Card consegnate, l'Amministrazione Contraente, entro 10 (dieci) giorni lavorativi dall’attivazione delle Fuel Card, comunicherà i difetti rilevati al Fornitore che, entro 15 (quindici) giorni solari dal ricevimento della comunicazione dei malfunzionamenti, provvederà alla sostituzione delle medesime Fuel Card, pena l’applicazione delle penali di cui all’art. 12 comma 2 dell’Accordo Quadro. In caso di non perfetto funzionamento delle Fuel Card, riscontrato dall’Amministrazione Contraente oltre il decimo giorno lavorativo dall’attivazione delle stesse, il Fornitore provvederà alla sostituzione entro 30 (trenta) giorni solari dal ricevimento della comunicazione dei malfunzionamenti da parte dell’Amministrazione, pena l’applicazione delle penali di cui all’art. 12 comma 2 dell’AQ.
L’Amministrazione Contraente potrà comunicare i difetti rilevati attraverso i seguenti canali:
• in caso di Card Cartissima Q8, tramite fax al n. 06/5207.1327 o e-mail al seguente indirizzo xxxxxxxxxxxxxxxxx@x0.xx indicando il numero di carta composto dai 19 valori indicati sulla stessa (7028***), la data ed ora del tentativo di rifornimento.
• in caso di Card IP Plus, tramite e-mail al seguente indirizzo xxxxxxxxxxxx.xx@xxxxxxxxxxxxxxx.xx indicando il n. d’Ordine per cui si richiede verifica.
Si rammenta che nei casi sopradescritti il Quantitativo Presunto indicato nell’Ordinativo di Fornitura, relativo alle Fuel Card di cui si richiede la sostituzione, rimane invariato, pertanto per la richiesta di sostituzione delle Fuel Card NON DEVE essere inviato alcun ulteriore Ordinativo di Fornitura.
I carburanti erogati devono presentare caratteristiche fisico-chimiche conformi a quelle fissate dalle norme UNI–EN in vigore all’atto del prelevamento. Fatti salvi eventuali vizi occulti si dà per accettata la qualità del carburante erogato salvo che sia stata espressamente avanzata riserva scritta all’atto dell’erogazione stessa.
Salvo eventuali riserve da avanzare per iscritto all’atto dell’erogazione, si intende accettata la quantità indicata sulla colonnina erogatrice.
Si ricorda che ogni distributore è soggetto a controlli periodici da parte degli Uffici metrici delle CCIAA ai sensi della D.M. 182 del 28 marzo 2000. In ogni caso è possibile, ai sensi del citato D.M. per ogni Amministrazione e per la Consip richiedere agli Uffici metrici competenti per territorio verifiche ove ritenute necessarie.
4. Condizioni economiche
Così come stabilito al paragrafo 6 del Capitolato Tecnico, i corrispettivi dovuti al Fornitore sono calcolati applicando gli sconti offerti ai “Prezzi medi settimanali dei carburanti e combustibili” rilevati dal Ministero dello Sviluppo Economico (oggi Ministero della Transizione Ecologica).
Con riferimento a ciascun rifornimento, il corrispettivo sarà determinato in funzione:
• della tipologia di carburante (Benzina, Gasolio, GPL);
• della tipologia di rifornimento (Servito/Non Servito);
• del prezzo del carburante rilevato dal MISE (oggi MITE) relativo alla settimana antecedente la data del rifornimento;
• della ubicazione (regione) del punto vendita;
• del regime di accisa cui è soggetta l’Amministrazione Contraente;
• del prezzo applicato dal punto vendita al momento del rifornimento e riportato sullo scontrino di spesa;
• degli sconti offerti.
Di seguito una tabella in cui, per ciascun carburante/tipologia di rifornimento, è riportata la modalità di calcolo dei corrispettivi espressi in Euro/litro, al lordo di accise ordinarie e iva:
Carburante/Rifornimento | Prezzo Base (€/litro IVA esclusa) | Sconto (€/litro IVA esclusa) | Corrispettivo €/litro (IVA inclusa) |
Benzina/Non Servito | PBMISE | SNSBj | (PBMISE – SNSBj) * (1+iva) |
Benzina/Servito | PBMISE_Servito = PBMISE + 0,115 | SSBj | (PBMISE_Servito – SSBj) * (1+iva) |
Gasolio/Non Servito | PGMISE | SNSGj | (PGMISE – SNSGj) * (1+iva) |
Gasolio/Servito | PGMISE_Servito= PGMISE + 0,115 | SSGj | (PGMISE_Servito – SSGj) * (1+iva) |
GPL/Servito | PGPLMISE | SGPL | (PGPL MISE – SGPL) * (1+iva) |
dove:
• PBMISE, PGMISE e PGPLMISE sono i prezzi, rispettivamente della Benzina, Gasolio auto e GPL, espressi in Euro/litro, al netto di IVA, pubblicati dal MISE (pubblicazione “Prezzi medi settimanali dei carburanti e combustibili”) nella settimana (da Lunedì a Domenica) antecedente la settimana (da Lunedì a Domenica) del rifornimento (ad esempio, i prezzi pubblicati con data Rilevazione Lunedì 8 febbraio 2021 (Rilevazione del 08/02/2021 - Prezzi della settimana dal giorno 01/02/2021 a 07/02/2021) si applicano ai rifornimenti effettuati tra il Lunedì 15 e la Domenica 21 febbraio 2021);
• SNSBj e SNSGj sono gli sconti offerti, espressi in Euro/litro e al netto di IVA, in corrispondenza della j-esima regione relativamente ai rifornimenti, effettuati in modalità Non Servito, rispettivamente di Benzina e Gasolio auto (vedi par. 4.1);
• SSBj e SSGj sono gli sconti offerti, espressi in Euro/litro e al netto di IVA, in corrispondenza della j- esima regione relativamente ai rifornimenti, effettuati in modalità Servito, rispettivamente di Benzina e Gasolio auto (vedi par. 4.1);
• SGPL è lo sconto offerto, espresso in Euro/litro e al netto di IVA, valido in tutta Italia, relativamente ai rifornimenti di GPL effettuati in modalità Servito (vedi par. 4.1).
• SBP è lo sconto che sarà riconosciuto alle Amministrazioni Contraenti che all'atto dell'invio dell'Ordine di fornitura si impegnano a corrispondere l'importo indicato in fattura mediante addebito diretto SEPA (SDD) e/o che effettueranno il pagamento dell'importo indicato in fattura in un termine inferiore rispetto ai termini di legge (vedi par. 4.1).
In ogni caso il corrispettivo dovuto per ciascun rifornimento sarà pari al minore tra il corrispettivo calcolato come sopra ed il prezzo applicato dal punto vendita al momento del rifornimento e riportato sullo scontrino di spesa.
In caso di Amministrazione Contraente sottoposta ad un regime fiscale agevolato (es.: accise ridotte per le Forze Armate Nazionali rispetto alle accise ordinarie), il Fornitore riconoscerà all’Amministrazione tale
agevolazione direttamente in fattura o mediante emissione di nota di credito o documento fiscale similare.
4.1. Sconti offerti
REGIONE | I(Dj) | SCONT | IP | Q8 |
GFRIUIULLIAI-VENEZIA | 6 | SSG6 | 0,004 | 0,01 |
LAZIO | 7 | SNSB7 | 0,01 | 0,03 |
LAZIO | 7 | SNSG7 | 0,01 | 0,03 |
LAZIO | 7 | SSB7 | 0,004 | 0,07 |
LAZIO | 7 | SSG7 | 0,004 | 0,07 |
LIGURIA | 8 | SNSB8 | 0,016 | 0,02 |
LIGURIA | 8 | SNSG8 | 0,016 | 0,02 |
LIGURIA | 8 | SSB8 | 0,004 | 0,04 |
LIGURIA | 8 | SSG8 | 0,004 | 0,04 |
LOMBARDIA | 9 | SNSB9 | 0,016 | 0,035 |
LOMBARDIA | 9 | SNSG9 | 0,016 | 0,035 |
LOMBARDIA | 9 | SSB9 | 0,016 | 0,06 |
LOMBARDIA | 9 | SSG9 | 0,016 | 0,06 |
MARCHE | 10 | SNSB10 | 0,008 | 0,02 |
MARCHE | 10 | SNSG10 | 0,008 | 0,02 |
MARCHE | 10 | SSB10 | 0,004 | 0,04 |
MARCHE | 10 | SSG10 | 0,004 | 0,04 |
MOLISE | 11 | SNSB11 | 0,004 | 0,025 |
MOLISE | 11 | SNSG11 | 0,004 | 0,025 |
MOLISE | 11 | SSB11 | 0,004 | 0,06 |
MOLISE | 11 | SSG11 | 0,004 | 0,06 |
PIEMONTE | 12 | SNSB12 | 0,012 | 0,025 |
PIEMONTE | 12 | SNSG12 | 0,012 | 0,025 |
PIEMONTE | 12 | SSB12 | 0,012 | 0,045 |
PIEMONTE | 12 | SSG12 | 0,012 | 0,045 |
PUGLIA | 13 | SNSB13 | 0,01 | 0,02 |
Di seguito si riporta la tabella con gli sconti (espressi in Euro/litro) offerti dalle 2 imprese aggiudicatarie.
REGIONE | I(Dj) | SCONT | IP | Q8 |
ABRUZZO | 1 | SNSB1 | 0,016 | 0,02 |
ABRUZZO | 1 | SNSG1 | 0,016 | 0,02 |
ABRUZZO | 1 | SSB1 | 0,008 | 0,04 |
ABRUZZO | 1 | SSG1 | 0,008 | 0,04 |
BASILICATA | 2 | SNSB2 | 0,012 | 0,02 |
BASILICATA | 2 | SNSG2 | 0,012 | 0,02 |
BASILICATA | 2 | SSB2 | 0,008 | 0,06 |
BASILICATA | 2 | SSG2 | 0,008 | 0,06 |
CALABRIA | 3 | SNSB3 | 0,008 | 0,035 |
CALABRIA | 3 | SNSG3 | 0,008 | 0,035 |
CALABRIA | 3 | SSB3 | 0,004 | 0,065 |
CALABRIA | 3 | SSG3 | 0,004 | 0,065 |
CAMPANIA | 4 | SNSB4 | 0,008 | 0,035 |
CAMPANIA | 4 | SNSG4 | 0,008 | 0,035 |
CAMPANIA | 4 | SSB4 | 0,004 | 0,065 |
CAMPANIA | 4 | SSG4 | 0,004 | 0,065 |
XXXXXX-ROMAGNA | 5 | SNSB5 | 0,012 | 0,01 |
XXXXXX-ROMAGNA | 5 | SNSG5 | 0,012 | 0,01 |
XXXXXX-ROMAGNA | 5 | SSB5 | 0,008 | 0,02 |
XXXXXX-ROMAGNA | 5 | SSG5 | 0,008 | 0,02 |
FGRIUIULLIAI-VENEZIA | 6 | SNSB6 | 0,012 | 0,005 |
FGRIUIULLIAI-VENEZIA | 6 | SNSG6 | 0,012 | 0,005 |
FGRIUIULLIAI-VENEZIA | 6 | SSB6 | 0,004 | 0,01 |
REGIONE | I(Dj) | SCONT | IP | Q8 |
PUGLIA | 13 | SNSG13 | 0,01 | 0,02 |
PUGLIA | 13 | SSB13 | 0,004 | 0,06 |
PUGLIA | 13 | SSG13 | 0,004 | 0,06 |
SARDEGNA | 14 | SNSB14 | 0,002 | 0,025 |
SARDEGNA | 14 | SNSG14 | 0,002 | 0,025 |
SARDEGNA | 14 | SSB14 | 0,002 | 0,065 |
SARDEGNA | 14 | SSG14 | 0,002 | 0,065 |
SICILIA | 15 | SNSB15 | 0,002 | 0,02 |
SICILIA | 15 | SNSG15 | 0,002 | 0,02 |
SICILIA | 15 | SSB15 | 0,002 | 0,03 |
SICILIA | 15 | SSG15 | 0,002 | 0,03 |
TOSCANA | 16 | SNSB16 | 0,011 | 0,028 |
TOSCANA | 16 | SNSG16 | 0,011 | 0,028 |
TOSCANA | 16 | SSB16 | 0,004 | 0,05 |
TOSCANA | 16 | SSG16 | 0,004 | 0,05 |
TRDEIGNETINO ALTO | 17 | SNSB17 | 0,002 | 0,015 |
TRDEIGNETINO ALTO | 17 | SNSG17 | 0,002 | 0,015 |
REGIONE | I(Dj) | SCONT | IP | Q8 |
TARDEIGNETINO ALTO | 17 | SSB17 | 0,002 | 0,04 |
TARDEIGNETINO ALTO | 17 | SSG17 | 0,002 | 0,04 |
UMBRIA | 18 | SNSB18 | 0,008 | 0,02 |
UMBRIA | 18 | SNSG18 | 0,008 | 0,02 |
UMBRIA | 18 | SSB18 | 0,004 | 0,04 |
UMBRIA | 18 | SSG18 | 0,004 | 0,04 |
VALLE D'AOSTA | 19 | SNSB19 | 0,002 | 0,02 |
XXXXX X'XXXXX | 00 | XXXX00 | 0,000 | 0,02 |
VALLE D'AOSTA | 19 | SSB19 | 0,002 | 0,04 |
VALLE D'AOSTA | 19 | SSG19 | 0,002 | 0,04 |
VENETO | 20 | SNSB20 | 0,012 | 0,03 |
VENETO | 20 | SNSG20 | 0,012 | 0,03 |
VENETO | 20 | SSB20 | 0,004 | 0,07 |
VENETO | 20 | SSG20 | 0,004 | 0,07 |
ITALIA | N.A. | SBP | 0,004 | 0,001 |
ITALIA | N.A. | SGPL | 0,008 | 0,03 |
5. Modalità di scelta del Fornitore – Appalti Specifici
L’affidamento degli Appalti Specifici da parte della singola Amministrazione in favore del/i Fornitore/i prescelto/i avviene mediante invio di Ordinativo di fornitura sulla base dei seguenti criteri:
Come regola generale:
1. le Amministrazioni la cui attività operativa interessi un’unica provincia affideranno l’Appalto Specifico all’Aggiudicatario che ha ottenuto in fase di gara il punteggio complessivo più elevato relativamente alla propria provincia di interesse.
In tal caso, l’Amministrazione indicherà, nell’ordinativo di fornitura, la seguente motivazione: “Primo in provincia” (Art. 3, comma 6, punto 1 dell’AQ).
2. le Amministrazioni la cui attività operativa interessi più province affideranno l’Appalto Specifico all’Aggiudicatario che ha ottenuto in fase di gara il punteggio complessivo più elevato relativamente alle proprie province di interesse.
In tal caso, l’Amministrazione indicherà, nell’ordinativo di fornitura, la seguente motivazione: “Punteggio totale maggiore nelle province” (Art. 3, comma 6, punto 2 dell’AQ).
Sul sito dell’Accordo quadro in oggetto, è pubblicato il file Punteggi per provincia.xls nel quale sono riportati, per ciascun aggiudicatario e ciascuna Provincia, il punteggio complessivo ottenuto da ciascun aggiudicatario sulla base dei punti vendita e sconti offerti. Il file permette all’Amministrazione di filtrare la/e provincia/e di interesse e visualizzare il punteggio complessivo ottenuto da ciascun aggiudicatario in detta/e provincia/e.
Le Amministrazioni potranno derogare, motivatamente, alla regola generale, di cui ai precedenti punti 1 e 2, nei seguenti casi:
a) assenza, nella Provincia di interesse, di punti vendita eroganti il prodotto di interesse (es.: mancanza di punti vendita GPL).
In tal caso, l’Amministrazione indicherà, nell’ordinativo di fornitura, la seguente motivazione: “Assenza punti vendita nelle province di interesse, di chi ha max punteggio” (Art. 3, comma 6, punto
3.a dell’AQ).
b) assenza di punti vendita nel più ristretto ambito territoriale di interesse (Comune, Frazione).
In tal caso, l’Amministrazione indicherà, nell’ordinativo di fornitura, la seguente motivazione: “Assenza punti vendita nel comune o frazione di interesse, di chi ha max punteggio” (Art. 3, comma 6, punto 3.b dell’AQ).
c) distanza stradale del più vicino punto vendita del primo in graduatoria nella provincia di interesse maggiore o uguale a 2 (due) km rispetto al/i più vicino/i punto/i vendita del/degli aggiudicatario/i che segue/ono in graduatoria nella medesima provincia.
In tal caso, l’Amministrazione indicherà, nell’ordinativo di fornitura, la seguente motivazione: “Distanza” (Art. 3, comma 6, punto 3.c dell’AQ).
Al fine di permettere all’Amministrazione di verificare se sussistono motivi per derogare alla regola generale di cui ai precedenti punti 1 e 2, sul sito dell’AQ in oggetto, sono pubblicati i file contenenti gli elenchi di punti vendita messi a disposizione dai Fornitori con tutti i dettagli necessari alla verifica (Rete Punti Vendita Q8.xls e Rete Punti Vendita IP.xls).
Così come disciplinato dal capitolato Tecnico, si evidenzia che, per quanto riguarda il precedente caso c, al fine della verifica delle distanze, dovrà essere utilizzato il sito web xxxxx://xxx.xxxxxx.xx/xxxx. La distanza da considerare sarà quella corrispondente al percorso più breve per spostamenti in auto in termini di km. Nei campi destinati all’inserimento dei punti di partenza e di arrivo, potranno essere
inseriti, o gli indirizzi completi della sede dell’Amministrazione di riferimento e dei punti vendita di interesse qualora disponili, oppure le coordinate GPS dei medesimi.
In applicazione di tutti i suddetti criteri, la singola Amministrazione potrà inviare Ordini di fornitura ad uno o a entrambi i Fornitori aggiudicatari dell’Accordo Quadro avendo cura, evidentemente, di calcolare attentamente il fabbisogno complessivo dell’Amministrazione da attribuire a ciascun aggiudicatario.
6. Procedura di applicazione delle penali
Le fasi operative del procedimento relativo all’applicazione delle penali sono:
6.1. Rilevamento del presunto inadempimento compiuto dal Fornitore
L’Amministrazione Contraente individua eventuali inadempimenti da parte del Fornitore rispetto agli obblighi contrattualmente assunti con la sottoscrizione dell’Accordo Quadro e verifica le relative penali previste all’art. 12 dell’Accordo Quadro.
Al fine del calcolo del “valore del relativo Ordine di fornitura” richiamato dal suddetto art. 12 dell’Accordo quadro, l’Amministrazione dovrà moltiplicare il numero di litri del Quantitativo Presunto (campo QUANTITÀ dell’Ordinativo di fornitura) per:
• Euro/litro 1,043, se il Fornitore cui si riferisce l’Ordinativo è Q8;
• Euro/litro 1,066, se il Fornitore cui si riferisce l’Ordinativo è IP.
6.2. Contestazione al Fornitore
La contestazione dell’inadempimento al Fornitore deve avvenire in forma scritta e riportare i riferimenti contrattuali con la descrizione dell’inadempimento.
La contestazione contiene anche il calcolo economico della penale.
La comunicazione di contestazione dell’inadempimento da parte dell’Amministrazione Contraente deve essere indirizzata in copia conoscenza a Consip S.p.A., in base a quanto prescritto nell’Accordo Quadro.
Si allega in calce al presente documento, a titolo esemplificativo, uno standard di lettera di contestazione dell’inadempimento utilizzabile dall’Amministrazione Contraente (cfr. 11.1 Allegato 1 - Standard di lettera contestazione penali).
6.3. Controdeduzioni del Fornitore
Il Fornitore dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate – se del caso - da una chiara ed esauriente documentazione, all’Amministrazione medesima nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa.
6.4. Accertamento della sussistenza/insussistenza delle condizioni di applicazione delle penali e quantificazione delle stesse
Qualora le controdeduzioni non pervengano all’Amministrazione Contraente nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano ritenute idonee dall’Amministrazione a giustificare l’inadempienza contestata, l’Amministrazione stessa dovrà comunicare per iscritto al Fornitore la ritenuta infondatezza delle suddette deduzioni e la conseguente applicazione delle penali stabilite nell’Accordo quadro, a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
Qualora, invece, le controdeduzioni del Fornitore siano ritenute idonee, l’Amministrazione dovrà provvedere a comunicare per iscritto al Fornitore medesimo la non applicazione delle penali.
Si allega in calce al presente documento, a titolo esemplificativo, uno standard di lettera di applicazione penali utilizzabile dall’Amministrazione Contraente (cfr. 11.2 Allegato 2 - Standard di lettera applicazione/non applicazione penali).
L’ applicazione delle penali può avvenire in base alle seguenti modalità:
• compensazione del credito: è data facoltà all’Amministrazione Contraente di compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui all’Accordo Quadro con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati;
• escussione della cauzione definitiva per un importo pari a quello delle penali: è data facoltà all’Amministrazione Contraente di rivalersi sulla cauzione prodotta dal Fornitore all’atto della stipula dell’Accordo Quadro. Ai fini dell’escussione della cauzione, dovrà essere presentata apposita richiesta scritta a Consip S.p.A. includendo una copia di tutta la documentazione relativa alla procedura di contestazione.
Resta ferma la possibilità per il Fornitore di comunicare tempestivamente all’Amministrazione la propria volontà di rimettere direttamente l’importo delle penali tramite Bonifico Bancario su conto corrente (o postale) intestato all’Amministrazione e da questa indicato.
In fase di applicazione delle penali occorre tener presente il limite legale previsto per l’ammontare complessivo delle stesse (la somma di tutte le penali da applicare). L’Accordo Quadro individua il limite
complessivo massimo pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare del contratto/dell’ordinativo di fornitura. In ogni caso, l’applicazione della penale non esonera il Fornitore dall’adempimento contrattuale.
7. Ulteriori tutele
• Risarcimento del maggior danno
L’applicazione delle penali previste nell’ Accordo Quadro non preclude il diritto delle singole Amministrazioni Contraenti di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni subiti.
• Risoluzione del contratto
Le Amministrazioni Contraenti, per quanto di proprio interesse, potranno risolvere di diritto il contratto anche nel caso in cui il Fornitore avesse accumulato penali per un importo pari o superiore alla misura massima del 10% (dieci per cento) del valore del proprio contratto di fornitura.
• Recesso dal contratto
Le Amministrazioni Contraenti, per quanto di proprio interesse, hanno diritto nei casi di:
o giusta causa
o reiterati inadempimenti del Fornitore, anche se non grave
di recedere unilateralmente da ciascun singolo contratto di fornitura, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso.
• Azioni in caso di risoluzione dell’Accordo Quadro per inadempimento del Fornitore
La risoluzione dell’Accordo Quadro da parte della Consip S.p.A. per inadempimento del Fornitore legittima la risoluzione dei singoli ordinativi di fornitura da parte delle Amministrazioni Contraenti a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione dell’Accordo Quadro.
• In tal caso, il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura in favore delle Amministrazioni Contraenti.
8. Fatturazione e pagamenti
I pagamenti saranno effettuati dalle Amministrazioni in favore del Fornitore, sulla base delle fatture emesse da quest’ultimo, conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria (contabile), vigente in materia per ogni Amministrazione, e dall’Accordo quadro che regola le presenti forniture.
I pagamenti sono effettuati, secondo la normativa vigente in materia di contabilità dello Stato e secondo i termini e modalità previste dall’art. 5 dell’Accordo Quadro.
Nodo di Smistamento degli Ordini di acquisto (NSO)
La fattura, per gli acquisti da e per conto degli enti del Servizio sanitario nazionale, deve indicare gli estremi dell’Ordine NSO da cui promana. In caso di mancato invio dell’Ordine NSO, l’Ente provvede al mancato invio con la trasmissione di un Ordine di convalida. Il mancato invio dell’Ordine NSO da parte dell’Ente, non fa venir meno la validità della fattura regolarmente emessa dal Fornitore, pertanto il mancato pagamento, nel caso in cui manchi la cosiddetta “Tripletta di identificazione”, può comportare nei casi previsti dall’art. 5 (paragrafo 26) dell’Accordo Quadro, la sospensione delle prestazioni contrattuali oggetto del Contratto di fornitura per il quale l’Amministrazione si è resa inadempiente. Si raccomanda agli Enti del Servizio sanitario nazionale di seguire le indicazioni delle Linee Guida NSO, nonché delle Regole Tecniche NSO, approvate e pubblicate dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, che prevedono specificamente l’ipotesi di acquisto di carburante (ordine a budget).
9. Come Ordinare
9.1. Registrazione
Per effettuare gli ordinativi, è necessario che gli utenti delle Amministrazioni richiedano la registrazione sul portale xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx. Il processo di registrazione è composto da due fasi distinte e successive:
• registrazione Base (chi sei)
• abilitazione (che fai)
Per acquistare sul sistema è necessario completare entrambe le suddette fasi.
L’abilitazione come Punto Ordinante, consente - ai soggetti autorizzati ad impegnare capitoli di spesa per conto delle Amministrazioni - di identificarsi come utenti del servizio. A seguito della abilitazione, una volta effettuata l’autenticazione sul portale inserendo utente e password, è possibile effettuare acquisti. Si ricorda che l’abilitazione può avvenire esclusivamente con firma digitale: l’utente potrà effettuare acquisti attraverso tutti gli strumenti messi a disposizione sulla piattaforma (MEPA, Accordi Quadro, Convenzioni, etc.) e nel caso delle Convenzioni potrà acquistare tramite tutte le iniziative di convenzione disponibili.
9.2. Ordinativo di fornitura
L’Accordo Quadro consente l’emissione dell’ordinativo di fornitura esclusivamente on line con firma digitale. L’invio on line dell’ordinativo di fornitura avviene attraverso la modalità di “ordine diretto” prevista sulla piattaforma di e-procurement xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx.
Una volta effettuato il login sul portale xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx, inserendo il nome utente e la password rilasciati in fase di abilitazione, l’utente:
• ricerca il prodotto/servizio di interesse, sfruttando le diverse modalità di ricerca e navigazione disponibili;
• dopo aver preso visione della documentazione relativa, aggiunge al carrello il prodotto/servizio selezionato;
• dal carrello, procede con la creazione dell’ordine diretto;
• compila l’ordine in ogni sua parte e procede alla generazione del formato elettronico dello stesso e al suo salvataggio sul proprio PC;
• compila l’ “Allegato all’Ordine di fornitura (Elenco Fuel Card)” in ogni parte, seguendo le indicazioni riportate nel medesimo file e nei successivi paragrafi 9.3.1 (nel caso della Q8) e 9.3.2 (nel caso della IP) facendo particolare attenzione all’elenco delle fuel card;
• dopo aver ricaricato a sistema il documento firmato digitalmente e allegato il modulo “Allegato all’Ordine di fornitura (Elenco Fuel Card)”, effettua l’invio dell’Ordine al Fornitore tramite il sistema.
Da questo momento sarà possibile consultare lo stato di avanzamento dell’ordine attraverso le funzioni rese disponibili nella sezione Area Personale.
Qualora le Amministrazioni ordinanti abbiano necessità che alcuni prodotti siano consegnati in luoghi diversi, devono darne evidenza nell’Ordinativo, utilizzando la funzione del Multi-indirizzo.
9.3. Contenuto dell’Ordinativo di fornitura
Al fine di permettere al Fornitore l’esecuzione della fornitura, l’Amministrazione deve indicare nell’Ordinativo di Fornitura, tra l’altro:
▪ il Quantitativo Presunto (numero) di litri ordinati; il Quantitativo Presunto è indicato nel campo Quantità dell’ordinativo (vedi paragrafo 3.1);
▪ il Tipo Accisa cui l’Amministrazione è soggetta (Ordinaria o Agevolata Forze Armate). Le Forze Armate, al fine di poter beneficiare delle agevolazioni di accisa, oltre a darne indicazione nell’Ordinativo di fornitura, invieranno al Fornitore tutta la documentazione necessaria per
permettere al Fornitore il recupero delle accise da parte delle strutture dell’Amministrazione Finanziaria preposte;
▪ Il nome e cognome ed i riferimenti (telefono/fax/email) del Responsabile unico del procedimento amministrativo;
▪ le Condizioni di pagamento previste per legge e relative all’Amministrazione ordinate (30 o 60 giorni);
▪ se l’Amministrazione ha Obbligo di registrazione sulla Piattaforma per la certificazione dei crediti (SI/NO);
▪ se l’Amministrazione (Obbligata) ha effettuato la registrazione sulla Piattaforma per la certificazione dei crediti;
▪ la motivazione della scelta del Fornitore (vedasi paragrafo 5 – Modalità di scelta del Fornitore – Appalti Specifici.
9.3.1. Ordinativi Q8 - Compilazione dell’Allegato all’Ordinativo di Fornitura
Il file “Allegato all’Ordinativo Q8 – Elenco Fuel Card.slx” si compone di due fogli;
“DATI GENERALI” necessario per:
• il corretto inserimento del contratto a sistema (ad es. inserimento modalità di pagamento) _ Cfr. “Schermata a”;
• per consentire alla Amministrazione Contraente di mantenere attive le carte carburante già in uso (ad es. inserimento codice cliente a 10 cifre 00200XXXXX) _ Cfr. “Schermata b”;
“ELENCO FUEL CARD” necessario per la richiesta di carte aggiuntive nei casi di_ Cfr.” Schermata c”:
• Amministrazione nuova cliente,
• Amministrazione già cliente Q8 che necessita di carte addizionali a quelle in uso.
Schermata b: dati generali da inserire obbligatoriamente per consentire alla Amministrazione Contraente di mantenere attive le carte carburante già in uso.
Schermata c: compilazione del foglio “Elenco Fuel Card” per comunicare l’indirizzo di spedizione delle carte carburante
9.3.2. Ordinativi IP - Compilazione dell’Allegato all’Ordinativo di Fornitura
L’allegato all’ordinativo di fornitura si compone di due fogli Excel:
1.Dati Generali
Compilare tutti i campi evidenziati in giallo. Se l’amministrazione contraente è soggetta ad obbligo di emissione ordine tramite NSO, si raccomanda di darne indicazione nell’apposita sezione:
2. Elenco Fuel Card.
Da compilare solo se l’amministrazione NON è già in possesso di fuel card IP.
Nel caso in cui si richieda la consegna delle carte su più uffici, è necessario compilare un foglio “Elenco Fuel Card” per ogni sede di consegna.
Qualora siano richieste carte con pin autista, si richiede di indicare il numero di codici pin richiesti.
10. Riferimenti del fornitore
10.1. Recapiti
Kuwait Petroleum Italia S.p.A.
• Numero verde: 000.00.00.00
• Email: xxxxxxxxxxxxxxxxx@x0.xx
italiana petroli S.p.A.
• Numero verde: 000.00.00.00
• Email: xxxxxxxxxxxx.xx@xxxxxxxxxxxxxxx.xx
10.2. Responsabile generale del servizio
Kuwait Petroleum Italia S.p.A.
• Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx
italiana petroli S.p.A.
• Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx
11. Allegati
11.1. Allegato 1 – Standard di lettera contestazione penali
Luogo, gg/mm/aaaa
Prot. x.
Xxxxx.le
Kuwait Petroleum Italia S.p.A.
c.a. Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx
oppure
Spett.le
italiana petroli S.p.A.
PEC: xxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxx.xxx
c.a. Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx
Oggetto: Accordo Quadro per la fornitura di carburante per autotrazione mediante fuel card per le Pubbliche Amministrazioni ai sensi dell’art. 54, comma 4, del d.lgs. n. 50/2016 stipulata in data 22/01/2019 - lotto unico. Ordinativo di fornitura [Inserire l’ordinativo di riferimento] - Contestazione addebito ai sensi dell’art. 12 dell’Accordo Quadro
Con riferimento all’ Accordo Quadro e all’ordinativo di fornitura in oggetto, la scrivente Amministrazione formula la presente per contestare formalmente a Codesta Impresa quanto segue.
[Inserire la descrizione “circostanziata” dell’inadempimento totale o parziale o del ritardo nell’adempimento oggetto di contestazione. Ad es.: i beni oggetto della fornitura avrebbero dovuto essere consegnati, ai sensi dell’art. nn dell’Accordo Quadro entro e non oltre il gg/mm/aaaa, mentre a tutt’oggi non sono stati consegnati, oppure sono stati consegnati in parte (indicare il numero dei beni oggetto di mancata consegna), oppure sono stati consegnati in data gg/mm/aaaa.
N.B. : fare riferimento a qualsiasi documentazione idonea e comprovante la circostanza contestata.]
In relazione alle summenzionate contestazioni si rammenta che l’art. nn dell’Accordo Quadro, prevede quanto segue: [Riportare testualmente il contenuto dell’articolo dell’Accordo Quadro nel quale è prescritta l’obbligazione specifica che il Fornitore non ha eseguito o non ha eseguito in modo conforme e che è oggetto di contestazione].
A mente dell’art. nn dell’Accordo Quadro, in ragione del contestato inadempimento la scrivente Amministrazione, ha maturato il diritto al pagamento a titolo di penali del seguente importo complessivo di Euro nnnnnnn,nn (testo) [Indicare l’importo in cifre e, tra parentesi, in lettere], quantificato secondo il seguente calcolo analitico: [Specificare il tipo di calcolo adottato: ad es. gg. ritardo x importo penale giornaliera].
Alla stregua di quanto sopra dedotto e contestato, ai sensi e per gli effetti dell’art. nn dell’Accordo Quadro si invita l’Impresa in indirizzo a trasmettere alla scrivente Amministrazione, entro le ore nn del giorno gg/mm/aaaa [Nell’individuazione del giorno si ricorda che il termine massimo è di 5 giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa] ogni eventuale deduzione in merito a quanto sopra contestato.
A mente dell’articolo testé richiamato, si rammenta che qualora Codesta Impresa non provveda a fornire entro il termine sopra stabilito le proprie deduzioni in ordine al contestato inadempimento o qualora le deduzioni inviate da Codesta Impresa, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano ritenute idonee dalla scrivente Amministrazione a giustificare l’inadempienza contestata, si procederà, previa opportuna comunicazione, all'applicazione delle penali, ai sensi di quanto previsto dall’Accordo Quadro, secondo le modalità ivi stabilite ivi compresa la compensazione del credito/l’escussione della cauzione definitiva prestata all'atto della stipula dell’Accordo Quadro.
Distinti saluti
11.2. Allegato 2 – Standard di lettera applicazione/non applicazione penali
Luogo, gg/mm/aaaa
Prot. x.
Xxxxx.le
Kuwait Petroleum Italia S.p.A.
c.a. Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx
oppure
Spett.le
italiana petroli S.p.A.
PEC: xxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxx.xxxxx
c.a. Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx
Oggetto: Accordo Quadro per la fornitura di carburante per autotrazione mediante fuel card per le Pubbliche Amministrazioni ai sensi dell’art. 54, comma 4, del d.lgs. n. 50/2016 stipulata in data gg/mm/aaaa - lotto unico. Ordinativo di fornitura [Inserire l’ordinativo di riferimento] - Applicazione penali per inadempimento/non applicazione delle penali oggetto di contestazione
In riferimento alla nostra comunicazione del gg/mm/aaaa prot. n. nnnnnn, relativa all’ Accordo Quadro e all’ordinativo di fornitura in oggetto, comunichiamo quanto segue.
[In base alla casistica, inserire il testo relativo]
[1° caso] Preso atto che Codesta Impresa non ha provveduto a fornire entro il termine ivi stabilito le proprie deduzioni in ordine al contestato inadempimento,
[2° caso] Considerato che le deduzioni inviate da Codesta Impresa, con nota in data gg/mm/aaaa, pur essendo pervenute tempestivamente, non sono state ritenute idonee dalla scrivente a giustificare l’inadempienza contestata,
con la presente Vi comunichiamo formalmente che la scrivente Amministrazione procederà all'applicazione delle penali, ai sensi di quanto previsto nell’Accordo Quadro, mediante compensazione tra quanto dovuto a titolo di corrispettivo e la corrispondente somma dovuta a titolo di penale/escussione della cauzione definitiva prestata all'atto della stipula dell’Accordo Quadro. Specificamente, in base a quanto stabilito dall’art. nn dell’Accordo Quadro per la fornitura di carburante per autotrazione mediante fuel card per le Pubbliche Amministrazioni ai sensi dell’art. 54, comma 4, del d.lgs. n. 50/2016 provvederemo all’escussione/alla compensazione della somma di Euro nnnnnnn,nn (testo). [Indicare l’importo in cifre e, tra parentesi, in lettere; inserire la quantificazione delle penali]
[Nell’ipotesi di escussione della cauzione, inserire il seguente testo]
Codesta società sarà tenuta a provvedere al reintegro della cauzione entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi [Se diverso il termine, inserire i giorni in cifre e, tra parentesi, in lettere] dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla scrivente Amministrazione, secondo quanto previsto all’articolo nn comma nn, dell’Accordo Quadro.
Vi rammentiamo altresì che la richiesta e/o il pagamento delle penali indicate nell’Accordo Quadro non esonera in nessun caso Codesta Impresa dall’assolvimento dell’obbligazione la cui inadempienza ha comportato l’obbligo di pagamento della penale in oggetto.
[3° caso] Considerato che le deduzioni inviate da Codesta Impresa sono state ritenute idonee dalla scrivente a giustificare l’inadempienza contestata, con la presente Vi comunichiamo formalmente che la scrivente Amministrazione non procederà all'applicazione delle penali, ai sensi di quanto previsto nell’Accordo Quadro.
Vi rammentiamo tuttavia, che la ritenuta inapplicabilità delle penali indicate nell’Accordo Quadro, non esonera in nessun caso Codesta Impresa dall’assolvimento dell’obbligazione la cui inadempienza ha comportato motivo di contestazione.
Distinti saluti
ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI AI SENSI DELL’ART. 54, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 50/2016 – EDIZIONE 2
CIG: 8742764516
TRA
Consip S.p.A., a socio unico, con sede legale in Xxxx, Xxx Xxxxxx x. 00/X, capitale sociale Euro 5.200.000,00= i.v., iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Roma al n. REA 878407 di Roma, CF e P. IVA 05359681003, in persona dell’Amministratore Delegato e legale rappresentante, Xxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, domiciliato per la carica presso la sede sociale, giusta poteri allo stesso conferiti dalla deliberazione di aggiudicazione del Consiglio di Amministrazione del 08/09/2021(nel seguito per brevità anche “Consip S.p.A.”)
E
italiana petroli S.p.A., sede legale in Roma, Via salaria 1322, capitale sociale Euro 47.665.314=, iscritta al Registro delle Imprese di Roma al n. 740950, P. IVA 00051570893, domiciliata ai fini del presente atto in Xxxx, Xxxxx xxxx'Xxxxxxxxx 00, in persona del procuratore speciale Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxx, giusta poteri allo stesso conferiti (nel seguito per brevità anche “Fornitore”)
PREMESSO
a) che Consip S.p.A., società interamente partecipata dal Ministero dell’economia e delle finanze, ai sensi dell’articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488, dell’articolo 58, Legge 23 dicembre 2000, n. 388, nonché dei relativi decreti attuativi, XX.XX. del 24 febbraio 2000 e del 2 maggio 2001, ha, tra l’altro, il compito di attuare lo sviluppo e la gestione operativa del Programma di razionalizzazione della spesa di beni e servizi per la pubblica amministrazione;
b) che l’articolo 2, comma 225, Legge 23 dicembre 2009, n. 191, consente a Consip S.p.A. di concludere Accordi Quadro a cui le Stazioni Appaltanti, possono fare ricorso per l’acquisto di beni e di servizi;
c) che, peraltro, l’utilizzazione dello strumento dell’Accordo Quadro e, quindi, una gestione in forma associata della procedura di scelta del contraente, mediante aggregazione della domanda di più soggetti, consente la razionalizzazione della spesa di beni e servizi, il supporto alla programmazione dei fabbisogni, la semplificazione e standardizzazione delle procedure di acquisto, il conseguimento di economie di scala, una maggiore trasparenza delle procedure di gara, il miglioramento della responsabilizzazione e del controllo della spesa, un incremento della specializzazione delle competenze, una maggiore efficienza nell’interazione fra Amministrazione e mercato e, non ultimo, un risparmio nelle spese di gestione della procedura medesima;
d) che in esecuzione di quanto precede, Consip S.p.A., in qualità di stazione appaltante e centrale di committenza, ha indetto con Bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 57 del 19/05/2021 e nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. S-93 del 14/05/2021, una procedura aperta per la stipula di un Accordo Quadro, ai sensi dell’art. 54, comma 4, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 con più operatori a condizione tutte fissate;
e) i Fornitori che sottoscrivono il presente Accordo Quadro sono risultati aggiudicatari della predetta procedura aperta e, per l’effetto, hanno manifestato la volontà di impegnarsi ad eseguire quanto stabilito nel presente Accordo Quadro e relativi Allegati alle condizioni, modalità e termini ivi stabiliti e nei successivi Contratti di fornitura derivanti dagli Appalti Specifici;
f) che la stipula del presente Accordo Quadro con i suoi Allegati non è fonte di alcuna obbligazione per la Consip S.p.A. e/o per le Amministrazioni nei confronti del Fornitore/dei Fornitori;
g) che i singoli Contratti di Fornitura verranno stipulati a tutti gli effetti tra le Amministrazioni ed il Fornitore affidatario del singolo Appalto Specifico, in base alle modalità ed i termini indicati nel presente Accordo Quadro e relativi Allegati;
h) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dal presente Accordo Quadro e dai suoi Allegati, ivi compreso il Capitolato
d’Oneri ed il Capitolato Tecnico, nonché gli ulteriori atti della procedura, definiscono in modo adeguato e completo gli impegni assunti con la firma del presente atto, nonché l’oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell’offerta;
i) il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Accordo Quadro che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi incluse: i) la garanzia definitiva rilasciata in favore della Consip S.p.a. dalla Elba Assicurazioni S.p.A. ed avente n 1813803 e sua appendice
n. 1 per un importo di Euro 655.955,50= (seicentocinquantacinquemilanovecentocinquantacinque/50) a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni contrattuali nascenti dall’Accordo Quadro; ii) la garanzia definitiva rilasciata alla Consip S.p.A. in favore delle Amministrazioni dalla Elba Assicurazioni S.p.A. ed avente n 1813808 e sua appendice
n. 1 per un importo di Euro 8.090.116,00= (ottomilioninovantamilacentosedici/00) a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni contrattuali nascenti dai Contratti di fornitura; iii) la garanzia rilasciata dalla Elba Assicurazioni
S.p.A. ed avente n. 1813794 per un importo pari ad Euro49.050,00= (quarantanovemilacinquanta/00) a garanzia del pagamento dei costi delle verifiche ispettive;
j) che il Fornitore, con la seconda sottoscrizione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente Accordo Quadro e relativi Allegati, e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate in calce al presente Accordo Quadro;
k) che il presente Accordo Quadro viene sottoscritto dalle parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato.
Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
1. Nell’ambito del presente Accordo Quadro, si intende per:
a) Accordo Quadro: il presente atto, comprensivo di tutti i suoi Allegati, nonché dei documenti ivi richiamati, quale accordo concluso da Consip S.p.A. anche per conto delle Amministrazioni, da una parte, ed il Fornitore, dall’altra parte, con lo scopo di stabilire le clausole relative agli Appalti Specifici da affidare per tutta la durata del medesimo Accordo Quadro;
b) Amministrazione/i o Amministrazione/i Contraente/i: le stazioni appaltanti, nonché gli altri soggetti che ai sensi della normativa vigente sono legittimati a affidare Appalti Specifici basati sul presente Accordo Quadro;
c) Ministero: Ministero dell’Economia e delle Finanze;
d) Data di Attivazione: la data a partire dalla quale le Amministrazioni Pubbliche possono utilizzare l’Accordo Quadro, ai sensi di quanto disposto nel successivo art. 4;
e) Fornitore: il singolo aggiudicatario (impresa, raggruppamento temporaneo o consorzio di imprese) della procedura aperta di cui in premessa, che, conseguentemente, sottoscrive l’Accordo Quadro impegnandosi a quanto nello stesso previsto e, in particolare, ad eseguire i singoli contratti derivanti dagli Appalti Specifici;
f) Appalto/i Specifico/i o Contratto di fornitura: il Contratto che si perfeziona in seguito della decorrenza del termine di 4 giorni lavorativi dalla ricezione dell’Ordine di fornitura da parte dell’operatore economico, individuato, tra gli aggiudicatari dell’Accordo Quadro sulla base di decisione motivata in relazione alle specifiche esigenze dell’Amministrazione, avente ad oggetto la fornitura di Carburante per Autotrazione mediante Fuel Card, in base ai criteri, le modalità ed i termini indicati nel presente Accordo Quadro e nei suoi allegati;
g) Ordine di fornitura: il documento inviato dall’Amministrazione al Fornitore, individuato sulla base di quanto previsto alla lettera precedente, con il quale l’Amministrazione medesima affida il singolo Appalto Specifico nel quale dovranno essere riportate, tra le altre cose, le specifiche esigenze dell’Amministrazione che hanno portato alla scelta
del fornitore;
h) Unità/Punto/i Ordinante/i: gli uffici e, per essi, le persone fisiche delle Amministrazioni Contraenti abilitati ad effettuare gli Ordinativi di Fornitura e che verranno negli stessi indicate;
i) Xxxxxx lavorativo: da lunedì a venerdì, esclusi sabato e festivi;
j) Soggetti aggregatori: le centrali di committenza iscritte nell’elenco istituito ai sensi dell’art. 9, comma 1, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, come definiti all’art. 3, comma 1, lett. n) del D.Lgs. n. 50/2016.
k) Quantitativo Massimo: quantitativo massimo della fornitura previsto per l’Accordo Quadro pari a litri 420.000.000 litri;
l) Carburante per Autotrazione: benzina super senza piombo (C.P.V. 09132100-4/Norma E.N. 228), gasolio da autotrazione (C.P.V. 09134220-5/Norma E.N. 590), GPL (C.P.V. 09133000-0/Xxxxx X.X. 589);
m) Fuel Card: carta petrolifera dotata di banda magnetica e/o microprocessore con PIN, da utilizzare come strumento di pagamento per la fornitura del Carburante per Autotrazione presso l’intera rete italiana dei punti vendita del Fornitore appositamente abilitati (dotati di terminale POS - Point of Sale);
n) Luogo di Consegna: la sede delle Amministrazioni Contraenti indicate nel relativo Ordine di fornitura;
o) Quantitativo Presunto: è il quantitativo che l’Amministrazione Contraente presume di acquistare mediante le Fuel Card oggetto dell’Appalto Specifico e che indica nel relativo Ordine di fornitura. Resta fermo che la fornitura dovrà tener conto del fabbisogno effettivo della predetta Amministrazione che, pertanto, potrà risultare maggiore o minore del Quantitativo Presunto;
2. Le espressioni riportate negli Allegati al presente Accordo Quadro hanno il significato, per ognuna di esse, specificato nei medesimi Allegati, tranne qualora il contesto delle singole clausole dell’Accordo Quadro disponga diversamente.
ARTICOLO 2 - VALORE DELLE PREMESSE, DEGLI ALLEGATI E NORME REGOLATRICI
1. Le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il Bando di gara, il Capitolato d’Oneri, il Capitolato Tecnico, i chiarimenti resi in fase di gara, le Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione – Parte I, il documento Flussi dati per il monitoraggio degli Accordi Quadro, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale e sono fonte delle obbligazioni del presente Accordo Quadro per effetto della sua sottoscrizione. Tali documenti sono disponibili al seguente link: xxxxx://xxx.xxxxxx.xx/xxxxx-xx-xxxx/xxxx-x-xxxxxx/xx-xxxx-xxxx-xx0
2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale dell’Accordo Quadro: l’Allegato “A” (Offerta Tecnica del Fornitore), Allegato “B” (Offerta Economica del Fornitore), Allegato “C” (Lista punti vendita abilitati all’accettazione delle Fuel Card per il rifornimento di Benzina e/o Gasolio e/o GPL), Allegato “D” (Patto di integrità), Allegato “E” (Flusso dati per le Commissioni a carico del Fornitore).
3. Il presente Accordo Quadro è regolato:
a) dal contenuto dell’Accordo Quadro e dei suoi Allegati che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali che costituiscono parte integrante e sostanziale dell’Accordo Quadro;
b) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
c) dalle disposizioni di cui al d.P.R. 10 ottobre 2010, n. 207, nei limiti stabiliti dagli artt. 216 e 217 del D. Lgs. n. 50/2016;
d) dalle disposizioni anche regolamentari in vigore per le Amministrazioni, di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non siano materialmente allegati, formano parte integrante del presente atto;
e) dalle norme in materia di Contabilità pubblica;
f) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato;
g) dal Codice Etico e dal Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza della Consip S.p.A., consultabili sul sito internet della stessa Consip;
h) dal Patto di integrità.
4. I Contratti di Fornitura saranno regolati, dalle disposizioni in essi previste, dal presente Accordo Quadro e dai suoi allegati, dalle disposizioni indicate al precedente comma.
5. In caso di contrasto o difficoltà interpretativa tra quanto contenuto nel presente Accordo Quadro e relativi Allegati, da una parte, e quanto dichiarato nell’Offerta Tecnica, dall’altra parte, prevarrà quanto contenuto nei primi, fatto comunque salvo il caso in cui l’Offerta Tecnica contenga, a giudizio di Consip S.p.A. e/o delle Amministrazioni, previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel presente Accordo Quadro e relativi Allegati.
6. Le clausole dell’Accordo Quadro e dei Contratti di Fornitura sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorativi per il Fornitore, quest’ultimo rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.
7. Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nel presente Accordo Quadro e nei Contratti di Fornitura e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con l’Accordo Quadro e relativi Allegati e/o con i Contratti di Fornitura, Consip S.p.A. e/o le Amministrazioni, da un lato, e il Fornitore, dall’altro lato, potranno concordare le opportune modifiche ai surrichiamati documenti sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei relativi criteri di aggiudicazione della procedura.
ARTICOLO 3 - OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO
1. Nell’Ordine di Fornitura, le Amministrazioni Contraenti saranno tenute ad indicare l’avvenuta registrazione o meno alla “Piattaforma dei crediti commerciali” di cui ai Decreti Ministeriali 22/05/2012 e 25/06/2012 e s.m.i. in conformità a quanto previsto dai Decreti stessi. Le Amministrazioni Contraenti obbligate alla registrazione alla “Piattaforma dei crediti commerciali” di cui ai Decreti Ministeriali 22/05/2012 e 25/06/2012 e s.m.i. dovranno pertanto prima dell’emissione dell’Ordine essere in regola con gli obblighi di registrazione. Gli Ordini sprovvisti dell’indicazione relativa all’avvenuta registrazione di cui sopra saranno ritenuti incompleti ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal successivo comma 9 dell’art. 6.
2. L’Accordo Quadro definisce la disciplina normativa e contrattuale relativa alle condizioni e alle modalità di affidamento da parte delle Amministrazioni dei singoli Appalti Specifici e, conseguentemente, di esecuzione delle prestazioni dei singoli Contratti di Fornitura aventi ad oggetto la fornitura di Carburante per Autotrazione mediante Fuel Card alle condizioni tutte espressamente stabilite nel presente atto e relativi Allegati.
3. Il Quantitativo Xxxxxxx stimato dell’Accordo Quadro, rappresentativo della sommatoria del Quantitativo Presunto degli Appalti Specifici che verranno affidati in virtù dell’Accordo Quadro medesimo, è pari a Litri 420.000.000.
4. Qualora, anteriormente alla scadenza del termine di durata dell'Accordo Quadro il quantitativo relativo ad un Appalto Specifico raggiunga il Quantitativo Massimo dell'Accordo Quadro medesimo oppure lo ecceda (comunque fino a una soglia massima del 20%), Xxxxxx considererà quest’ultimo come giunto a scadenza e di conseguenza non potranno essere emessi ulteriori ordini di fornitura.
5. Il presente Accordo Quadro è concluso con i singoli Fornitori aggiudicatari della procedura aperta di cui in premessa, i quali con la sottoscrizione del presente atto, si impegnano a dare esecuzione ai Contratti di Fornitura che si perfezionano con la ricezione, da parte degli stessi, dell’Ordine di fornitura inviato dalla singola Amministrazione, quale affidamento in favore del Fornitore prescelto dell’Appalto Specifico basato sulle condizioni stabilite nel presente Accordo Quadro e relativi Allegati.
6. L’affidamento dell’Appalto Specifico da parte della singola Amministrazione in favore del Fornitore prescelto può/deve avvenire sulla base del/i seguente/i criterio/i:
1. le Amministrazioni la cui attività operativa interessi un’unica provincia, senza doverne dare motivazione, affideranno l’Appalto Specifico all’Aggiudicatario che ha ottenuto in fase di gara il punteggio complessivo più
elevato relativamente alla propria provincia di interesse;
2. le Amministrazioni la cui attività operativa interessi più province, senza doverne dare motivazione, affideranno l’Appalto Specifico all’Aggiudicatario che ha ottenuto in fase di gara il punteggio complessivo più elevato relativamente alle proprie province di interesse;
3. le Amministrazioni potranno derogare dalle precedenti regole 1 e 2 e affidare, motivatamente, l’Appalto Specifico ad aggiudicatario diverso o ulteriore rispetto a quello individuato sulla base dei precedenti punti 1 e 2 nei seguenti casi:
a. assenza, nella provincia di interesse, di punti vendita eroganti il prodotto di interesse (es.: mancanza di punti vendita GPL);
b. assenza di punti vendita nel più ristretto ambito territoriale di interesse (es.: Comune, Frazione);
c. distanza stradale del più vicino punto vendita del primo in graduatoria nella provincia di interesse maggiore o uguale a 2 (due) km rispetto al/i più vicino/i punto/i vendita del/degli aggiudicatario/i che segue/ono in graduatoria nella medesima provincia. In tal caso l’Amministrazione potrà affidare l’Appalto Specifico all’Aggiudicatario che dispone del punto vendita più vicino.
7. Per l’affidamento degli Appalti Specifici, le Amministrazioni faranno riferimento:
a. ai dati di aggiudicazione (graduatoria degli Aggiudicatari per provincia) e alle liste di dettaglio dei punti vendita (di cui al paragrafo 4 del Capitolato Tecnico) messi a disposizione delle Amministrazioni dalla Consip sul portale dell’Accordo Quadro;
b. al metodo di calcolo delle distanze riportato al medesimo paragrafo 4 del Capitolato Tecnico.
8. In applicazione del/i predetto/i criterio/I, la singola Amministrazione potrà inviare Ordini di fornitura ad uno o più Fornitori.
9. Il Fornitore, pertanto, si impegna ad eseguire in caso di affidamento dei singoli Appalti Specifici, in ragione di quanto negli stessi richiesto con Ordine di fornitura, le prestazioni meglio specificate nell’Accordo Quadro, nel Capitolato Tecnico e nell’Ordine di fornitura.
10. Al fine di affidare un Appalto Specifico basato sul presente Accordo Quadro, le singole Amministrazioni procedono:
a. alla definizione dell’oggetto del Singolo Appalto e del Quantitativo Presunto, nel rispetto di quanto stabilito ed alle condizioni di cui al presente Accordo Quadro e relativi Allegati;
b. all’affidamento dell’Appalto Specifico in favore del Fornitore prescelto sulla base delle modalità e dei criteri di cui al precedente comma 6;
ARTICOLO 4 - DURATA DELL’ACCORDO QUADRO E DEI CONTRATTI DERIVANTI DA APPALTI SPECIFICI
1. Il presente Accordo Quadro ha una durata di 33 mesi a decorrere dal 30/11/2021, ovvero la minore durata determinata dall’esaurimento del Quantitativo Massimo stabilito nel precedente articolo.
2. Resta inteso che, per durata dell’Accordo Quadro, si intende il termine entro il quale le Amministrazioni potranno affidare i singoli Appalti Specifici mediante l’invio ai Fornitori dell’Ordine di fornitura.
ARTICOLO 5 – IMPORTI DOVUTI E FATTURAZIONE
1. I corrispettivi dovuti al Fornitore dalle singole Amministrazioni Contraenti per la prestazione delle forniture oggetto di ciascun Ordine di fornitura sono calcolati sulla base di quanto riportato nell’Allegato “B“ (Offerta Economica del Fornitore) così come specificato al paragrafo 6 del Capitolato Tecnico.
2. Il Fornitore, inoltre, nel dare seguito al singolo Ordine di fornitura dovrà, fermi gli sconti offerti, fornire prodotti e servizi che dovranno necessariamente possedere tutte le caratteristiche (minime e migliorative offerte) per l’aggiudicazione del presente Accordo Quadro.
3. Il pagamento dei corrispettivi dovrà essere effettuato mediante strumenti di pagamento idonei a consentire la piena
tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., del Decreto Legge 12 novembre 2010
n. 187 nonché ai sensi delle emanate Determinazioni dell’X.X.XX., e, fatte salve le eventuali ulteriori indicazioni sugli “strumenti idonei” che dovessero essere emanate dalla medesima Autorità.
4. I corrispettivi, indicati nell’Accordo Quadro, si riferiscono ai servizi e/o forniture prestati a perfetta regola d’arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
5. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall’esecuzione dell’Accordo Quadro e dei singoli Appalti Specifici, dall’osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti Autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
6. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore medesimo di ogni relativo rischio e/o alea. Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati.
7. Ciascuna fattura dovrà contenere, oltre alle indicazioni che verranno fornite dall’Amministrazione, il riferimento all’Accordo Quadro, al singolo Ordine, cui si riferisce e dovrà essere intestata e trasmessa alla Amministrazione. Il CIG (Codice Identificativo Gara) “derivato” rispetto a quello dell’Accordo Quadro o il CUP (Codice Unico di Progetto) ove obbligatorio ai sensi dell’art. 11 della Legge 16 gennaio 2003, comunicato dalle Amministrazioni sarà inserito, a cura del Fornitore, nelle fatture e dovrà essere indicato dalle Amministrazioni nei rispettivi pagamenti ai fini dell’ottemperanza agli obblighi scaturenti dalla normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.
8. Ciascuna fattura dovrà essere inviata in forma elettronica in osservanza delle modalità previste dal D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, dal D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e dai successivi decreti attuativi. Il Fornitore si impegna, inoltre, ad inserire nelle fatture elettroniche i dati e le informazioni che la singola Amministrazione Contraente riterrà di richiedere, nei limiti delle disposizioni normative vigenti.
9. Ai fini del pagamento di corrispettivi di importo superiore ad euro 5.000,00, l’Amministrazione Contraente procederà in ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40.
10. Rimane inteso che l’Amministrazione prima di procedere al pagamento del corrispettivo acquisirà di ufficio il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) - attestante la regolarità del Fornitore in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.
11. A decorrere dal 1 Febbraio 2020, per gli acquisti di beni, e dal 1 Gennaio 2021, per gli acquisti di servizi, ai sensi dell’articolo 1, comma 412, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 nonché dall’articolo 3 del Decreto del Ministro dell’’Economia e delle Finanze 7 dicembre 2018, così come modificato dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 27 dicembre 2019, e in conformità alle “Linee Guida per l’emissione della trasmissione degli ordini elettronici adottate dal Ministero dell’Economia e delle Finanze” in data 29 dicembre 2020, l’Amministrazione Contraente rientrante nell’ambito applicativo della normativa sopra richiamata, dovrà, fatta eccezione per le esclusioni previste dal par. 3.1.2 delle richiamate Linee guida, trasmettere al Nodo di Smistamento degli Ordini di acquisto (NSO), il documento informatico attestante l’Ordinativo di Fornitura stesso (di seguito “Ordine NSO”). A tal fine, l’Amministrazione Contraente utilizza la funzione di trasmissione automatica al NSO, disponibile sul Sistema di e- procurement di Consip S.p.A., o, in alternativa, trasmette, l’Ordine NSO attraverso altre piattaforme.
12. Ciascuna fattura relativa agli acquisti, da e per conto degli enti del Servizio sanitario nazionale, di cui all’articolo 19, comma 2, lettere b) e c), del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, dovrà riportare gli estremi dei documenti informatici attestanti l’ordinazione e l’esecuzione dell’acquisto, trasmessi per mezzo del NSO. Qualora la fattura non indichi gli estremi dell’Ordine NSO da cui promana, a causa del mancato invio dell’Ordine NSO da parte dell’Ente, quest’ultimo è tenuto a provvedere al mancato invio con la trasmissione di un Ordine di convalida, secondo le modalità indicate nelle Linee Guida sopra richiamate. La mancanza dell’Ordine NSO non fa venir meno la validità della fattura regolarmente emessa dal Fornitore; conseguentemente, in caso di ritardato pagamento dovuto al tardivo invio
dell’Ordine NSO, verranno riconosciuti al Fornitore gli interessi di cui al successivo comma 18, oltre a quanto previsto dai successivi commi 26, 28 e 29.
13. Le Amministrazioni contraenti opereranno sull’importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5% che verrà liquidata dalle stesse solo al termine del Contratto di Fornitura; le ritenute possono essere svincolare solo in sede di liquidazione finale, in seguito all’approvazione del certificato di verifica di conformità e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.
14. I termini di pagamento delle predette fatture saranno definiti secondo le modalità di cui alla normativa vigente, e, in particolare, dell’art. 113 bis del Codice e del D.Lgs. n. 231/2002 s.m.i. I corrispettivi saranno accreditati, a spese dell’Amministrazione Contraente o del Fornitore ove sia previsto da norme di legge o regolamentari, sul conto intestato al Fornitore presso BPER Banca, Codice IBAN XX00X0000000000000000000000. Il Fornitore dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i..
15. Le generalità e il codice fiscale del/i soggetto/i delegato/i ad operare sul/sui predetto/i conto/i sono contenute in apposita e separata autorizzazione rilasciata alla Consip la quale ancorché non materialmente allegata, costituisce parte integrante e sostanziale dell’Accordo Quadro.
16. In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto nell’art. 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.
17. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto alle Amministrazioni e alla Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito indicate nell’Accordo Quadro; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
18. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso il Fornitore potrà sospendere la fornitura e, comunque, delle attività previste nell’Accordo Quadro e nei singoli Appalti Specifici, salvo quanto diversamente previsto nell’Accordo Quadro medesimo.
19. Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, i singoli Contratti di Fornitura e/o l’Accordo Quadro si potranno risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi tramite pec o con lettera raccomandata A/R, rispettivamente dalle Amministrazioni Contraenti e dalla Consip S.p.A., ciascuno per quanto di propria competenza.
20. E’ ammessa la cessione dei crediti maturati dal Fornitore nei confronti dell’Amministrazione a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di fornitura, nel rispetto dell’art. 106, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016. In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per l’Amministrazione Contraente di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al Fornitore cedente. Le cessioni dei crediti devono essere stipulati mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Amministrazione Contraente. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al successivo articolo 25.
21. Ai fini del versamento dell’IVA per cessione di beni e prestazioni di servizi a favore delle Pubbliche Amministrazioni, si applica quanto previsto dall’art. 17-ter del d.P.R. n. 633 del 1972 (“split payment”), introdotto dall’art. 1, comma 629, della legge n. 190 del 2014, come modificato dal D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017,
n. 96, e le relative disposizioni di attuazione tra le quali il DM 23 gennaio 2015 come modificato dal DM 27 giugno 2017.
22. E’ facoltà del Fornitore non inadempiente, nel caso di ritardo nel pagamento dei corrispettivi dovuti che si protragga oltre 30 giorni dopo il termine di pagamento stabilito al precedente comma 15, di sospendere le prestazioni contrattuali oggetto del Contratto di fornitura per il quale l’Amministrazione si è resa inadempiente. La sospensione è subordinata alla previa comunicazione da inviare all’Amministrazione medesima con almeno 15 giorni di preavviso decorrenti dalla scadenza del termine di 30 giorni successivi al termine di pagamento stabilito. Resta inteso che il
Fornitore, non appena si sia provveduto al detto pagamento, provvede al tempestivo riavvio dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali. Resta salva la disciplina applicabile in tema di interruzione di pubblico servizio.
23. In caso di pericolo di insolvenza di Organismi di diritto pubblico, di cui all’art. 3 comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 50/2016, diversi dalle società pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta, è facoltà del Fornitore non inadempiente richiedere di prestare idonea garanzia per l’adempimento dell’obbligazione di pagamento relativa al contratto attuativo; tale garanzia dovrà essere rilasciata per un importo pari al 20% del valore dell’Ordine di fornitura. La garanzia dovrà essere richiesta dal Fornitore entro il termine di 4 giorni lavorativi dalla ricezione dell’ordine e l’Amministrazione dovrà rilasciarla entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta. Il Fornitore non inadempiente è legittimato a sospendere l’esecuzione della fornitura fino ad avvenuta ricezione della garanzia richiesta. Decorso inutilmente il termine per il rilascio della garanzia e ferma restando la facoltà di sospensione dell’esecuzione, è facoltà del Fornitore, ai sensi dell’art. 1454 c.c., diffidare per iscritto l’Amministrazione ad adempiere entro 15 giorni, decorsi inutilmente i quali il contratto s’intenderà risolto di diritto. Resta salva la facoltà dell’Amministrazione di recedere dal contratto di fornitura in caso di sospensione.
24. In caso di Ordinativi effettuati da Organismi di diritto pubblico, di cui all’art. 3 comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 50/2016, verso i quali il Fornitore vanta un credito certo, liquido, esigibile e non più contestabile, maturato del presente AQ o in precedenti rapporti contrattuali, il Fornitore è legittimato a sospendere l’esecuzione del contratto di fornitura fino ad avvenuta ricezione della comprova del pagamento per l’adempimento del debito pregresso. A tal fine il Fornitore dovrà fornire adeguata documentazione del credito vantato, ivi inclusa la specificazione delle fatture non pagate. Resta salva la facoltà dei suddetti soggetti di recedere dal contratto attuativo in caso di sospensione.
25. Fermo restando quanto stabilito al precedente comma, in caso di ordinativi effettuati da Amministrazioni verso le quali il Fornitore vanta un credito certo, liquido, esigibile e non più contestabile, maturato nel presente Accordo Quadro ovvero in precedenti rapporti contrattuali relativi alla fornitura di beni o servizi ricompresi nell’oggetto dell’Accordo Quadro, il Fornitore è legittimato a sospendere l’esecuzione del contratto di fornitura fino ad avvenuta ricezione della comprova del pagamento/stanziamento di fondi per l’adempimento del debito pregresso. A tal fine il Fornitore dovrà fornire adeguata documentazione all’Amministrazione del credito vantato, ivi inclusa la specificazione delle fatture non pagate. Resta salva la facoltà dell’Amministrazione di recedere dal contratto attuativo in caso di sospensione.
26. Gli Organismi di diritto pubblico, di cui all’art. 3 comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 50/2016, nell’Ordinativo di fornitura, accettano preventivamente la cessione dei crediti ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 106, comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016.
ARTICOLO 6 - AFFIDAMENTO DEGLI APPALTI SPECIFICI
1. Ciascun Appalto Specifico verrà affidato dalla singola Amministrazione alle condizioni di cui agli artt. 3 e 4 del presente atto.
2. Fermo quanto stabilito in altre parti del presente Accordo Quadro e relativi Allegati, l’Ordine di Fornitura che verrà inviato al Fornitore affidatario dell’Appalto Specifico, dovrà contenere, tra l’altro:
• il Quantitativo Presunto della fornitura;
• l’indicazione del Luogo di Consegna delle Fuel Card.
Nel caso di Appalto Specifico affidato da un Soggetto Aggregatore, nell’Ordine di fornitura il Soggetto Aggregatore, inoltre:
• dovrà indicare tutte le singole Amministrazioni per le quali il Soggetto Aggregatore effettua l’affidamento;
• dovrà indicare gli importi e i quantitativi relativi ad ogni singola Amministrazione;
• potrà indicare le eventuali modalità di ripartizione degli obblighi di fatturazione tra il Soggetto Aggregatore e le singole Amministrazioni.
3. L’utilizzo dell’Accordo Quadro avviene esclusivamente attraverso il Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione. L’accesso e l’utilizzo del Sistema sono disciplinati dalle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione, Parte I, che le Amministrazioni e il Fornitore dichiarano di ben conoscere ed accettare integralmente.
4. Sono legittimate ad utilizzare l’Accordo Quadro, ai sensi della normativa vigente, le Amministrazioni come definite nel precedente articolo 1.
5. Per potere acquistare attraverso l’Accordo Quadro ed emettere validi Ordini di Fornitura, il Punto Ordinante dell’Amministrazione deve preventivamente abilitarsi al Sistema di e-Procurement. Resta inteso che l’abilitazione del Punto Ordinante non comporta, in capo alla Consip S.p.A. e/o al Ministero, una verifica dei poteri di acquisto attribuiti a ciascuna Unità Ordinante.
6. Le predette Amministrazioni, previa effettuazione di apposita abilitazione al Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione tramite il proprio Punto Ordinante attraverso l’apposita procedura prevista dal Sistema, utilizzano l’Accordo Quadro mediante Ordini di Fornitura. L’Ordine di Fornitura consiste in un documento informatico identificato con un apposito numero e generato automaticamente dal Sistema sulla base dei dati forniti dal Punto Ordinante, con le modalità di seguito descritte.
7. Affinché l’Ordine di Fornitura possa produrre effetti, esso deve assumere la forma di un documento informatico generato dal Sistema, sottoscritto con firma digitale dal Punto Ordinante e trasmesso al Fornitore attraverso il Sistema. Non è consentito l’invio di Ordini di Fornitura con altre modalità. Il Fornitore prende atto e accetta che non dovrà in alcun modo dare seguito ad Xxxxxx di Fornitura che non siano trasmessi nel rispetto delle modalità di cui sopra.
8. Ove il Fornitore ritenga di non poter dare esecuzione ad Ordini di Fornitura provenienti da un soggetto non legittimato, in base alla normativa vigente, ad utilizzare gli Accordi Quadro, dovrà, tempestivamente, e comunque entro quattro giorni solari dal ricevimento degli Ordini stessi, informare l’Amministrazione e Consip S.p.A, spiegando le ragioni del rifiuto.
9. Qualora l’Ordine di Fornitura non sia completo in ogni sua parte necessaria, l’Ordine di Fornitura medesimo non avrà validità ed il Fornitore non dovrà darvi esecuzione; quest’ultimo, tuttavia, dovrà darne tempestiva comunicazione alla Amministrazione, entro e non oltre quattro giorni solari dal ricevimento dell’Ordine stesso. In tal caso, l’Amministrazione potrà emettere un nuovo Ordine di Fornitura, secondo le indicazioni sopra riportate.
10. Per effetto dell’Ordine di Fornitura, il Fornitore sarà obbligato ad eseguire la fornitura richiesta, nell’ambito dell’oggetto contrattuale, restando inteso che in caso di mancata utilizzazione dell’Accordo Quadro da parte dei soggetti sopra indicati nulla potrà essere preteso a qualsiasi titolo dal medesimo Fornitore il quale, infatti, sarà tenuto a svolgere le attività, effettuare le forniture e prestare i servizi solo a seguito della ricezione degli Ordini di Fornitura, compilati ed inviati entro i termini ed in conformità alle condizioni sopra indicate.
11. I singoli Contratti di fornitura si concludono il quarto giorno lavorativo successivo alla ricezione da parte del Fornitore degli Ordini di Fornitura inviati dalle medesime Amministrazioni. Spirato il predetto termine, l’Ordine di Fornitura è irrevocabile per le Parti e, per l’effetto, il Fornitore è tenuto a dare esecuzione alla fornitura richiesta entro il termine di cui all’art. 10 comma 1. Il ritardo nell’avvio dell’esecuzione per causa imputabile al Fornitore costituisce causa di risoluzione di diritto dell’Ordinativo di Fornitura, ai sensi dell’art. 2, comma 1 della L. n. 120/2020 DL. 76/2020. Qualora il Fornitore non abbia autorizzato Consip S.p.A. alla pubblicazione delle generalità e del codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul conto/i corrente/i dedicato/i, il Fornitore medesimo sarà tenuto a comunicare, entro e non oltre due giorni dalla conclusione del singolo Contratto di fornitura i surrichiamati dati alle Amministrazioni ordinanti.
12. Il Fornitore prende atto, rinunziando ora per allora a qualsiasi pretesa di risarcimento o di indennizzo, che l’Amministrazione ha la facoltà di revocare l’Ordine di Fornitura, avvalendosi esclusivamente del Sistema, da esercitarsi entro un giorno lavorativo dall’emissione dell’Ordine di Fornitura.
13. Qualora venga richiesto da Xxxxxx S.p.A., il Fornitore, entro un giorno lavorativo dalla richiesta, ha l’obbligo di dare riscontro alla medesima Consip S.p.A., anche per via telematica, di ciascun Ordine di Fornitura divenuto irrevocabile.
14. Le Amministrazioni provvederanno, al momento dell’emissione del singolo Ordine di Fornitura, tra le altre cose: i) alla nomina del Responsabile del Procedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 ii) alla nomina del Direttore dell’esecuzione, laddove le relative funzioni non siano svolte dal Responsabile del procedimento nel rispetto degli artt. 101, 102 e 111 del D.Lgs. n. 50/2016; iii) ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e x.x.x., xxxxx xxxx. 0 x 0 xxx Xxxxxxx Legge 12 novembre 2010, n. 187 nonché della Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora X.X.XX.) n. 8 del 18 novembre 2010, alla indicazione sul medesimo Ordine di Fornitura del CIG (Codice Identificativo Gara) “derivato” rispetto a quello dell’Accordo Quadro e da esse richiesto nonché del CUP (Codice Unico Progetto) ove obbligatorio ai sensi dell’art. 11 della Legge 16 gennaio 2003 n. 3.
15. Le Amministrazioni Contraenti procedono ad inviare a Consip S.p.A. il certificato di verifica di conformità di cui all’art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. relativamente ai singoli contratti attuativi. Resta salva la facoltà per Consip S.p.A. di svolgere verifiche ispettive e controlli sull’esecuzione delle singole prestazioni.
16. Le Amministrazioni possono, nei limiti di quanto previsto all’art. 106, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, chiedere al Fornitore prestazioni supplementari rispetto al Contratto di Fornitura, che si rendano necessarie, ove un cambiamento del contraente produca entrambi gli effetti di cui all’art. 106, comma 1, lettera b), D. Lgs. n. 50/2016; l’Amministrazione comunicherà ad ANAC tale modifica entro i termini di cui all’art. 106, comma 8, del medesimo decreto.
17. Le Amministrazioni possono apportare modifiche al contratto di fornitura ove siano soddisfatte tutte le condizioni di cui all’art. 106, comma 1, lettera c), D. Lgs. 50/2016, fatto salvo quanto previsto all’art. 106, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016. Al ricorrere delle condizioni di cui all’art. 106, comma 14, del D. Lgs. 50/2016 l’Amministrazione comunicherà ad ANAC tale modifica entro i termini e con le modalità ivi indicati. In entrambi i casi sopra descritti, l’Amministrazione eseguirà le pubblicazioni prescritte dall’art. 106, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016.
18. Le Amministrazioni potranno apportare le modifiche di cui art. 106, comma 1, lett. d), del D. Lgs. n. 50/2016, nel pieno rispetto di tale previsione normativa.
19. Così come chiarito dal Comunicato Anac del 23 marzo 2021, l’Amministrazione potrà imporre al fornitore affidatario dell’Appalto Specifico un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto dell’importo del contratto alle stesse condizioni ed agli stessi prezzi unitari previsti dal presente Contratto, solo laddove ricorrano i presupposti di cui al combinato disposto dei commi 1, lett. c) e 12 dell’art. 106, del Codice. In tal caso, il Fornitore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
ARTICOLO 7 - OBBLIGAZIONI GENERALI DEL FORNITORE
1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività oggetto degli Appalti Specifici basati sul presente Accordo Quadro, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l’attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.
2. Il Fornitore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nell’Accordo Quadro, nel Capitolato d’Oneri, nel Capitolato Tecnico, nell’Ordine di fornitura, ivi inclusi i rispettivi Allegati.
3. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche e qualitative eventualmente migliorate in Offerta tecnica ed alle specifiche indicate nel Capitolato d’Oneri e nei relativi Allegati; in ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se
entrate in vigore successivamente alla stipula dell’Accordo Quadro, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale, ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tale titolo, nei confronti delle Amministrazioni e/o della Consip S.p.A., assumendosene ogni relativa alea.
5. Il Fornitore si impegna espressamente a:
a) impiegare, a proprie cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l’esecuzione dei Contratti di Fornitura secondo quanto specificato nell’Accordo Quadro e nei rispettivi Allegati e negli atti di gara richiamati nelle premesse;
b) rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per la gestione e l’assicurazione della qualità delle proprie prestazioni;
c) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire alla Consip
S.p.A. e alle singole Amministrazioni, per quanto di propria competenza, di monitorare la conformità dei servizi e delle forniture alle norme previste nell’Accordo Quadro e nei Contratti di Fornitura;
d) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
e) nell’adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dalle Amministrazioni o dalla Consip S.p.A., per quanto di rispettiva ragione;
f) comunicare tempestivamente a Consip S.p.A. e alle Amministrazioni, per quanto di rispettiva competenza, le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell’esecuzione dell’Accordo Quadro e nei singoli Appalti Specifici, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
g) non opporre a Consip S.p.A. e alle Amministrazioni qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative alla fornitura e/o alla prestazione dei servizi;
h) manlevare e tenere indenne Consip S.p.A. e le Amministrazioni da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti;
i) adottare, in fase di esecuzione contrattuale, le eventuali cautele rese necessarie dallo svolgimento delle prestazioni affidate in locali o ambienti in cui l’Amministrazione Contraente tratta informazioni classificate, con particolare riguardo alle specifiche misure previste dalla normativa in proposito vigente;
j) rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X del D. Lgs. n. 50/2016;
6. Le attività necessarie per la predisposizione dei mezzi e per l’attivazione dei servizi e/o delle forniture oggetto dell’Accordo Quadro e dei singoli Contratti di Fornitura, eventualmente da svolgersi presso gli uffici delle Amministrazioni, dovranno essere eseguite senza interferire nel normale lavoro degli uffici.; peraltro, il Fornitore prende atto che, nel corso dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, gli uffici delle Amministrazioni continueranno ad essere utilizzati dal personale delle Amministrazioni stesse e/o da terzi autorizzati. Il Fornitore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze delle Amministrazioni e/o di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.
7. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l’esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dalle Amministrazioni e/o da terzi autorizzati.
8. Il Fornitore si impegna ad avvalersi di personale specializzato, in relazione alle diverse prestazioni contrattuali; detto personale potrà accedere agli uffici delle Amministrazioni nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di accesso, fermo restando che sarà cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali procedure.
9. Il Fornitore si obbliga a: (a) dare immediata comunicazione a Consip S.p.A. e alle singole Amministrazioni, di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione delle attività di cui all’Accordo Quadro e ai singoli Contratti di Fornitura; (b) prestare le forniture e/o i servizi nei luoghi che verranno indicati nei Contratti di Fornitura stessi.
10. Il Fornitore prende atto ed accetta che le forniture e/o i servizi oggetto dell’Accordo Quadro dovranno essere prestati con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici delle Amministrazioni.
11. Nel rispetto della normativa vigente, le forniture e/o i servizi oggetto dell’Accordo Quadro e dei singoli Contratti di Fornitura non sono affidati al Fornitore in via esclusiva, pertanto le Amministrazioni possono affidare le stesse forniture, attività e servizi anche a soggetti terzi, diversi dal medesimo Fornitore.
12. Il Fornitore è tenuto a comunicare a Consip S.p.A. e alle altre Amministrazione ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire a Consip S.p.A. entro 15 (quindici) giorni dall'intervenuta modifica.
13. Ai sensi dell’art. 105, comma 2, D.Lgs. n. 50/2016, con riferimento a tutti i sub–contratti stipulati dal Fornitore per l’esecuzione del contratto, è fatto obbligo al Fornitore stesso di comunicare, a Consip S.p.A. e all’Amministrazione interessata, prima dell'inizio della prestazione, il nome del sub-contraente, l’importo del contratto, l’oggetto delle attività, delle forniture e dei servizi affidati. Eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub- contratto dovranno essere altresì comunicate a Consip S.p.A. e all’Amministrazione interessata.
14. La Consip si riserva il diritto di verificare in ogni momento l’esecuzione delle prestazioni contrattuali, ivi compreso l’andamento dei consumi della/e Amministrazione/i, e di richiedere al Fornitore, oltre a quanto indicato nel documento “Flussi dati per il sistema di monitoraggio degli Accordi Quadro”, l’elaborazione di report specifici, ivi inclusi quelli relativi alle penali eventualmente applicate dalle Amministrazioni contraenti che dovranno essere in ogni caso prodotti in sede di svincolo della garanzia di cui al successivo art. 13, anche in formato elettronico e/o in via telematica, da inviare a Consip entro 15 giorni dalla data di richiesta, pena l’applicazione delle penali di cui oltre. In particolare, con riferimento al report sulle penali, il Fornitore dovrà, preventivamente allo svincolo, inviare una dichiarazione resa ai sensi degli artt. 47 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, contenente a titolo esemplificativo: numero identificativo dell'ordine, lotto di riferimento, data di ricezione da parte del Fornitore della comunicazione di applicazione della penale, importo della penale, motivazione e indicazione dell’articolo da cui sorge la sanzione. La suddetta dichiarazione dovrà essere inviata anche in assenza di applicazione di penali.
15. Il Fornitore si obbliga a comunicare all'indirizzo P.E.C. xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xxxxxx.xx la data di cessazione degli effetti dell'ultimo contratto di fornitura stipulato, entro 15 giorni dall'evento, dichiarando contestualmente che non sussistono altri contratti di fornitura, a valere sull’Accordo Quadro, ancora vigenti e/o efficaci.
ARTICOLO 8 - OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE
1. Il Fornitore dell’Accordo Quadro ha l’obbligo di tenere costantemente aggiornata, per tutta la durata del presente Accordo Quadro, la documentazione amministrativa richiesta e presentata a Consip S.p.A. per la stipula del presente Accordo Quadro. In particolare, ciascun Fornitore ha l’obbligo di:
a) comunicare, entro 15 (quindici) giorni dall’intervenuta modifica e/o integrazione, ogni modificazione e/o integrazione relativa al possesso dei requisiti di cui al paragrafo III.1.1 del Bando di gara;
b) comunicare, entro 15 (quindici) giorni dalle intervenute modifiche, le modifiche soggettive di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
c) garantire che il carburante fornito ai sensi dell’Accordo Quadro abbia le caratteristiche fisico – chimiche conformi a quelle fissate dalle norme UNI – EN di cui al Capitolato Tecnico nella versione in vigore all’atto del prelevamento, pena l’applicazione delle penali di cui oltre;
d) garantire la permanenza, per tutta la durata dell’Accordo Quadro e dei singoli contratti di fornitura, della consistenza numerica dei punti vendita provvisti di accettatori di Fuel Card dichiarati in sede di Offerta Tecnica (cfr. paragrafo 4 del Capitolato Tecnico);
e) comunicare alla Consip, anche in formato elettronico, ogni eventuale modifica rilevante riguardante i punti vendita nelle modalità di cui al paragrafo 4 del Capitolato Tecnico.
ARTICOLO 9 - VERIFICHE ISPETTIVE
1. La Consip S.p.A. potrà effettuare apposite verifiche ispettive relativamente ai beni e servizi oggetto del presente Accordo Quadro e dei singoli Contratti di fornitura, anche in ragione di quanto stabilito nel Capitolato Tecnico; le predette verifiche ispettive potranno essere eseguite dalla Consip S.p.A. anche avvalendosi di Organismi di Ispezione (anche Ente terzo) accreditati secondo le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020 per tutta la durata dell’Accordo Quadro e dei Contratti di fornitura. I costi delle verifiche ispettive saranno a totale carico del Fornitore nei limiti dei valori massimi stabiliti nel Capitolato Tecnico. In caso di raggiungimento dei suddetti costi massimi, la Consip si riserva di effettuare ulteriori verifiche ispettive assumendone in proprio le relative spese.
2. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalle Amministrazioni, oltre che dalla Consip S.p.A. per quanto di propria competenza.
3. Nel caso in cui le precedenti attività di verifica abbiano esito negativo, la Consip S.p.A., in conformità a quanto previsto al successivo articolo 14, si riserva di risolvere l’Accordo Quadro.
Il Fornitore si impegna ad effettuare, nei confronti di Xxxxxx S.p.A., i pagamenti dei costi per le verifiche ispettive effettuate dall’Ente Terzo, dietro presentazione di fattura elettronica che verrà emessa da Consip al termine del ciclo ispettivo, corredata del relativo documento di rendicontazione analitica delle attività ispettive svolte dall’Organismo di Ispezione incaricato.
4. Il Fornitore si impegna, in particolare, ad effettuare il pagamento dell’importo indicato in fattura a favore della Consip nel termine massimo di 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della fattura medesima, mediante accredito, con bonifico bancario sull’IBAN n. XX00X0000000000000000000000.
5. In caso di inadempimento dell’obbligo di pagamento dei costi di cui ai precedenti commi 3 e 4 del presente articolo, la Consip assegnerà un termine di 15 giorni per porre fine all’inadempimento, decorso inutilmente il quale, Consip
S.p.A. ha la facoltà di rivalersi per il pagamento, sulla garanzia prestata dal Fornitore per le verifiche ispettive.
6. Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto della escussione effettuata dalla Consip S.p.A. per il pagamento dei costi delle verifiche ispettive effettuate dall’Ente Terzo, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla Consip S.p.A.. In caso di inadempimento, la Consip S.p.A. ha facoltà di dichiarare risolto l’Accordo Quadro.
1. Il Fornitore si impegna a consegnare le Fuel Card e i relativi P.I.N. alle Amministrazioni Contraenti presso il Luogo di Consegna e in conformità alle indicazioni e modalità di cui ai singoli Ordini di fornitura entro 30 (trenta) giorni solari decorrenti dalla data in cui l’Ordine di fornitura è divenuto irrevocabile. Entro lo stesso termine il Fornitore s’impegna ad attivare le Fuel Card consegnate, pena l’applicazione delle penali di cui all’art. 12 comma 2.
2. In caso di non perfetto funzionamento delle Fuel Card consegnate, l'Amministrazione Contraente, entro 10 (dieci) giorni lavorativi dall’attivazione delle Fuel Card, comunicherà i difetti rilevati al Fornitore che, entro 15 (quindici) giorni solari dal ricevimento della comunicazione dei malfunzionamenti, provvederà alla sostituzione delle medesime Fuel Card, pena l’applicazione delle penali di cui all’art. 12 comma 2. In caso di non perfetto funzionamento delle Fuel Card, riscontrato dall’Amministrazione Contraente oltre il decimo giorno lavorativo dall’attivazione delle Fuel Card, il Fornitore provvederà alla sostituzione delle stesse entro 30 (trenta) giorni solari dal ricevimento della comunicazione dei malfunzionamenti da parte dell’Amministrazione stessa, pena l’applicazione delle penali di cui all’art. 12 comma 2.
3. In caso di smarrimento o di furto della Fuel Card, l’utilizzatore denuncerà immediatamente il fatto all’Autorità competente e ne darà, nello stesso tempo, comunicazione al Fornitore che provvederà a sospendere immediatamente la validità della Fuel Card smarrita o rubata ed a sostituire la Fuel Card medesima entro 30 (trenta) giorni solari dal ricevimento della comunicazione, pena l’applicazione delle penali di cui all’art. 12 comma 2. Ogni transazione commerciale effettuata successivamente alla comunicazione da parte dell’utilizzatore dell’avvenuto smarrimento o furto della Fuel Card è da considerarsi priva di efficacia nei confronti dell’Amministrazione Contraente.
4. In conformità a quanto previsto nel precedente art. 8, comma 1, lett. c), il Carburante per Autotrazione erogato deve
presentare caratteristiche fisico-chimiche conformi a quelle fissate dalle norme UNI–EN in vigore all’atto del prelevamento. Fatti salvi eventuali vizi occulti si dà per accettata la qualità del carburante erogato salvo che sia stata espressamente avanzata riserva scritta all’atto dell’erogazione stessa.
5. Salvo eventuali riserve da avanzare per iscritto all’atto dell’erogazione, si intende accettata la quantità indicata sulla colonnina erogatrice. Si ricorda comunque che ogni distributore è soggetto a controlli periodici da parte degli Uffici metrici delle CCIAA ai sensi della D.M. 182 del 28 marzo 2000. In ogni caso è possibile, ai sensi del citato D.M. per ogni Amministrazione e per la Consip, richiedere agli Uffici metrici competenti per territorio verifiche ove ritenute necessarie.
6. Su richiesta del Fornitore, il Responsabile del Procedimento dell'Amministrazione contraente e/o di Consip S.p.A. emetterà/nno il certificato di esecuzione prestazioni delle forniture (CEF), coerentemente al modello predisposto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione. Il certificato verrà emesso solo a seguito della verifica, da parte dell'Amministrazione contraente, dell'avvenuta consegna della fornitura dei beni oggetto dell’ordine di fornitura e della conseguente verifica di conformità della fornitura predetta, nel rispetto delle prescrizioni contrattuali e della normativa vigente.
7. In caso di mancata attestazione di regolare esecuzione, la singola Amministrazione potrà risolvere il contratto di fornitura e provvederà a dare comunicazione a Consip S.p.A. la quale potrà risolvere il presente Accordo Quadro.
ARTICOLO 11 - COSTI DELLA SICUREZZA
1. Stante la natura delle prestazioni oggetto di Accordo Quadro non è prevista la redazione del “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze”
1. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all’Amministrazione, a forza maggiore o a caso fortuito, rispetto ai termini previsti:
a) per la consegna e l’attivazione delle Fuel Card richieste con l’Ordine di fornitura di cui al precedente art. 10, comma 1;
b) per la sostituzione delle Fuel Card richieste con l’Ordine di fornitura di cui al precedente art. 10, commi 2 e 3;
il Fornitore è tenuto a corrispondere all’Amministrazione Contraente una penale pari all’1 per mille del valore del relativo Ordine di fornitura, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
2. Nel caso in cui il Fornitore si renda inadempiente all’obbligazione di cui al precedente articolo 8, comma 1, lettera c) dell’Accordo Quadro, lo stesso Fornitore sarà tenuto a corrispondere all’Amministrazione Contraente una penale pari a Euro 5.000,00 (cinquemila/00), fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
3. Qualora al termine di ciascun ciclo di verifiche ispettive, così come disciplinate nel paragrafo 7 del Capitolato Tecnico, risulti che:
- su più del 30% dei Contratti di fornitura derivanti dagli Appalti Specifici verificati è stata riscontrata una non conformità grave, secondo quanto definito nel suddetto Capitolato Tecnico, anche relativamente ad uno solo dei requisiti verificati per ciascun Contratto, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari allo 0,25% (zero virgola venticinque per cento) del valore complessivo dei Contratti di Fornitura per i quali è stata rilevata una non conformità grave;
- su più del 50% degli Contratti di Fornitura derivanti dagli Appalti Specifici verificati è stata riscontrata una non conformità grave, secondo quanto definito nel suddetto Capitolato Tecnico, anche relativamente ad uno solo dei requisiti verificati per ciascun Contratto di Fornitura, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari allo 0,50% (zero virgola cinquanta per cento) del valore complessivo dei Contratti di Fornitura per i quali è stata rilevata una non conformità grave;
- su più del 75% dei Contratti di Fornitura derivanti dagli Appalti Specifici verificati è stata riscontrata una non
conformità grave, secondo quanto definito nel suddetto Capitolato Tecnico, anche relativamente ad uno solo dei requisiti verificati per ciascun Contratto di Fornitura, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari allo 0,75% (zero virgola settantacinque per cento) del valore complessivo dei Contratti di Fornitura per i quali è stata rilevata una non conformità grave.
4. In caso di invio delle informazioni di cui al documento “Flussi dati per il sistema di monitoraggio degli Accordi Quadro” oltre l’ultimo giorno del mese successivo a quello di pertinenza, il fornitore sarà tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari a 1.000,00 euro per ogni mese di ritardo. Resta inteso che, l’invio con scarti, pari al 100%, come nell’allegato “Flussi dati per il sistema di monitoraggio delle Convenzioni” deve intendersi, ai fini dell’applicazione delle penali di cui sopra, come mancato invio. Anche in caso di applicazione delle penali, resta fermo l’obbligo di adempiere all’invio delle informazioni richieste, entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di applicazione della sanzione, pena una nuova applicazione delle penali. Rimane fermo altresì, che in caso di scarti inferiori al 100% il fornitore ha l’obbligo di inviare nuovamente le informazioni in formato corretto.
5. In caso di invio della reportistica in ritardo rispetto al termine di cui al precedente articolo 7 comma 14, per cause non imputabili a Consip S.p.A. ovvero a forza maggiore o caso fortuito, si procederà all’applicazione di una penale pari a 500,00 euro per ogni mese di ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito. Anche in caso di applicazione delle penali, resta fermo l’obbligo di adempiere all’invio delle informazioni richieste, entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di applicazione della sanzione, pena una nuova applicazione delle penali.
6. In caso di invio delle informazioni richieste ai commi 2 e 3 del successivo articolo 29, oltre l’ultimo giorno del mese successivo a quello di pertinenza, il fornitore sarà tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari a 1.000 euro per ogni mese di ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Anche in caso di applicazione delle penali, resta fermo l’obbligo di adempiere all’invio delle informazioni richieste, entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di applicazione della sanzione, pena una nuova applicazione delle penali.
Resta inteso che, l’errata compilazione dei report previsti dai richiamati commi 2 e 3 del seguente articolo 29 deve intendersi, ai fini dell’applicazione delle penali di cui sopra, come mancato invio.
7. Si precisa che deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua la fornitura in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui al presente Accordo Quadro, al Capitolato Tecnico e agli Ordini di Fornitura. In tal caso le Amministrazioni applicheranno al Fornitore la suddetta penale sino alla data in cui la fornitura inizierà ad essere eseguito in modo effettivamente conforme, al presente Accordo Quadro, al Capitolato Tecnico e agli Ordini di Fornitura, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
8. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali sopra stabilite, dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto da Consip S.p.A. e/o dalla singola Amministrazione, per quanto di rispettiva competenza; in quest’ultimo caso, gli eventuali inadempimenti dovranno essere comunicati dalle Amministrazioni per conoscenza a Consip S.p.A.
9. In caso di contestazione dell’inadempimento da parte di Consip S.p.A. e/o della singola Amministrazione, per quanto di rispettiva competenza, il Fornitore dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, nel termine massimo di n. 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette deduzioni non pervengano a Consip S.p.A. e/o all’Amministrazione nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio di Xxxxxx S.p.A. e/o dall’Amministrazione, a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nell’Accordo Quadro a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
10. Consip S.p.A. potrà per l’applicazione delle penali dell’Accordo Quadro avvalersi della garanzia disciplinata nell’Accordo Quadro, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. Le singole Amministrazioni potranno compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui all’Accordo Quadro con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero avvalersi della garanzia disciplinata nell’Accordo Quadro, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
11. Consip S.p.A., per le parti di sua competenza, potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura
massima pari al 10% (dieci per cento) del valore dell’Accordo Quadro, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni, nonché la risoluzione contrattuale per inadempimenti che comportino l’applicazione di penali oltre la predetta misura massima.
12. Le Amministrazioni, per le parti di loro competenza, potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del Contratto di Fornitura, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni, nonché la risoluzione contrattuale per inadempimenti che comportino l’applicazione di penali oltre la predetta misura massima.
13. La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte nei confronti della Consip S.p.A. dal Fornitore con la stipula dell’ Accordo Quadro, il Fornitore medesimo ha prestato garanzia definitiva rilasciata in data 07/10/2021 dalla Elba Assicurazioni S.p.A. avente n. 1813803 e sua appendice n. 1 di importo pari ad Euro 655.955,50= (seicentocinquantacinquemilanovecentocinquantacinque/50).
2. La garanzia rilasciata copre tutte le obbligazioni e gli impegni assunti dal Fornitore con l’Accordo Quadro ed i suoi allegati, ivi compreso il Patto di integrità, nei confronti della Consip, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la Consip S.p.A. ha diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia per l’applicazione delle penali.
3. La garanzia prestata in favore della Consip S.p.A. opera a far data dalla sottoscrizione dell’Accordo Quadro e per tutta la durata dell’ Accordo Quadro e dei contratti di fornitura, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti contratti di fornitura.
4. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore con la stipula dell’Accordo Quadro e dei relativi contratti di fornitura, il Fornitore medesimo ha prestato garanzia definitiva rilasciata in data 07/10/2021 dalla Elba Assicurazioni S.p.A. avente n. 1813808 e sua appendice n. 1 di importo pari ad Euro 8.090.116,00= (ottomilioninovantamilacentosedici/00)) in favore della delle Amministrazioni Contraenti.
5. La garanzia copre tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore con i contratti di fornitura nei confronti delle Amministrazioni, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali da parte delle stesse e, pertanto, resta espressamente inteso che le Amministrazioni hanno diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia per l’applicazione delle penali. La garanzia copre altresì il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore, nonché il rispetto degli impegni assunti con il Patto di integrità, l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione dei contratti attuativi disposta in danno dell'esecutore, il pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.
6. La garanzia prestata in favore delle Amministrazioni decorre dalla data di stipula dell’Accordo Quadro e cessa alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o dell'attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni, emessi alla conclusione dell’esecuzione dell’ultimo contratto di fornitura e comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni contrattuali risultante dal relativo certificato dell’ultimo contratto di fornitura, allorché si estingue automaticamente ad ogni effetto (art. 103, commi 1 e 5, del Codice). Resta fermo quanto previsto nello schema tipo del DM 31/2018 come derogato dal Capitolato d’Oneri.
7. Le garanzie di cui ai precedenti commi prevedono espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima – anche per il recupero delle penali contrattuali - entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del rispettivo beneficiario.
8. È onere della singola Amministrazione comunicare alla Consip S.p.a. l’importo delle somme percepite dal Garante.
9. Le garanzie di cui ai commi precedenti sono progressivamente svincolate in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell’80 per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all’art. 103, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016. Lo svincolo avviene subordinatamente alla preventiva consegna al Garante ed alla Consip S.p.A da parte del Fornitore, in relazione ai contratti stipulati nell’arco temporale di riferimento, di: (i) documenti delle Amministrazioni, in originale o in copia autentica, attestanti la corretta esecuzione delle prestazioni, ai sensi dell’articolo 102 del D.Lgs. n. 50/2016; e/o (ii) documentazione comprovante l’avvenuta ricezione del rimborso della ritenuta di legge dello 0,5%, di cui al precedente articolo 5, comma 14. Il Garante dovrà comunicare alla Consip il valore dello svincolo. La Consip S.p.a. si riserva di verificare la correttezza degli importi svincolati e di chiedere al Fornitore ed al Garante in caso di errore un’integrazione.
10. In alternativa a quanto sopra, il Fornitore potrà consegnare alla Consip S.p.A. un prospetto contenente l’elenco delle Amministrazioni Contraenti con l’ammontare delle fatture emesse nel relativo arco temporale e regolarmente saldate, unitamente al dettaglio specifico della posizione di ciascuna singola Amministrazione Contraente (numero fattura, numero contratto, mensilità di riferimento, data emissione, data pagamento, importo corrisposto), accompagnato da dichiarazione resa dal legale rappresentante del Fornitore o procuratore speciale munito dei necessari poteri, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante la veridicità di tutte le informazioni contenute nel prospetto stesso e l’assenza di ogni contestazione sulle prestazioni eseguite e in esso consuntivate. La Consip S.p.a. procederà ad autorizzare lo svincolo comunicandolo al Garante e al Fornitore.
11. Ai fini dello svincolo dell’ammontare residuo delle garanzie (20%), il Fornitore dovrà produrre, in relazione ai rimanenti contratti attuativi: (i) i certificati di verifica di conformità o le attestazioni di regolare esecuzione delle prestazioni emessi alla conclusione dell’esecuzione dei contratti attuativi; e/o (ii) documentazione comprovante il rimborso della ritenuta di legge dello 0,5%, di cui al precedente articolo 5, comma 14.
12. Qualora l’ammontare delle garanzie prestate dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla Consip S.p.A., pena la risoluzione della Accordo Quadro e/o dei singoli contratti di fornitura.
13. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo la Consip S.p.A. ha facoltà di dichiarare risolta l’Accordo Quadro e, del pari, le singole Amministrazioni Contraenti hanno facoltà di dichiarare risolto il contratto di fornitura, fermo restando il risarcimento del danno.
14. In ogni caso il garante sarà liberato dalle garanzie prestate di cui ai commi precedenti solo previo consenso espresso in forma scritta dalla Consip S.p.A..
15. A garanzia del pagamento delle verifiche ispettive nella misura prevista, il Fornitore ha prestato cauzione rilasciata dalla Elba Assicurazioni S.p.A. in data 07/10/2021 avente n. 1813794 per un importo pari ad Euro 49.050,00= (quarantanovemilacinquanta/00).
16. Ferma restando l’operatività della garanzia di cui al comma precedente per tutta la durata dell’Accordo Quadro e dei singoli contratti di fornitura, e comunque sino alla completa ed esatta esecuzione dell’obbligo del pagamento delle verifiche ispettive, la Consip S.p.A. procederà allo svincolo progressivo di tale garanzia a misura dell’avanzamento dell’esecuzione in ordine al pagamento dei costi delle predette verifiche ispettive.
1. Consip e/o le Amministrazioni, per quanto di rispettiva competenza, senza bisogno di assegnare alcun termine per l’adempimento, potranno risolvere l’Accordo Quadro e il singolo Contratto di Fornitura ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all’Impresa tramite pec, nei seguenti casi:
a) il Fornitore si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell’Accordo Quadro in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla gara;
b) il Fornitore ha commesso, nella procedura di aggiudicazione del presente Accordo Quadro e/o dei successivi
Appalti Specifici, un illecito antitrust accertato con provvedimento esecutivo dell’AGCM, ai sensi dell’articolo 80, comma 5, lett. c) del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e secondo le linee guida X.X.XX.;
d) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di uno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara, nonché per la stipula dell’Accordo Quadro e per lo svolgimento delle attività ivi previste;
e) qualora il Fornitore ponga in essere comportamenti tesi a eludere la modalità di affidamento degli Appalti Specifici;
f) qualora il Fornitore, in esecuzione di un Appalto Specifico, offra o fornisca prodotti, ovvero la prestazione di servizi, che non abbiano i requisiti di conformità e/o le caratteristiche tecniche minime stabilite dalle normative vigenti, nonché nel Capitolato Tecnico, ovvero quelle migliorative eventualmente offerte in sede di aggiudicazione dell’Accordo Quadro;
g) mancata reintegrazione della garanzia di cui all’art. 13 eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Consip S.p.A.;
h) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro le Amministrazioni e/o la Consip S.p.A., ai sensi dell’articolo 21;
i) nei casi di cui agli articoli 10 (Consegna); 5 (Importi dovuti e Fatturazione), 17 (Trasparenza), 18 (Riservatezza), 20 (Divieto di cessione del contratto), 24 (Codice Etico - Modello di organizzazione e gestione ex X.Xxx. n. 231/2001 - Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza) e 25 (Tracciabilità dei flussi finanziari), 26 (Subappalto), 27 (Danni, responsabilità civile);
j) applicazione di penali oltre la misura massima stabilita all’articolo 13, commi 13 e 14;
k) nell’ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi del D.p.r. n. 445/00, fatto salvo quanto previsto dall’art. 71, del medesimo D.P.R. 445/2000;
l) nell’ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. Lgs. n. 231/01, che impediscano all’Impresa di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
m) in caso di avvalimento, ove a fronte delle segnalazioni delle Amministrazioni contraenti ed in ragione di quanto dichiarato dal Fornitore, risultasse la violazione dell’art. 89, comma 9, del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
2. Consip e/o le Amministrazioni Contraenti, per quanto di rispettiva competenza, devono risolvere l’Accordo Quadro e il singolo Contratto di fornitura senza bisogno di assegnare alcun termine per l’adempimento, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all’Impresa tramite pec, nei seguenti casi:
b) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti richiesti dalla legge.
3. Inoltre, Consip S.p.A. si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti del Fornitore o dei componenti la propria compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relative all’affidamento alla stipula e all’esecuzione dell’Accordo Quadro sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 000 xx 000 xx 000 xx 000 xxx cp 319 ter cp 319 quater 320 xx 000 xx 000 xxx xx 000 xxx cp 353 cp 353 bis cp. La risoluzione di cui al periodo precedente è subordinata
alla preventiva comunicazione all’ANAC, cui spetta la valutazione in merito all’eventuale prosecuzione del rapporto contrattuale, al ricorrere delle condizioni di cui all’art. 32 del dl. 90/2014 convertito in legge 114 del 2014.
4. Consip e/o le Amministrazioni Contraenti, quando accertino un grave inadempimento del Fornitore ad una delle obbligazioni assunte con l’Accordo Quadro e/o con i Contratti di fornitura tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, formuleranno la contestazione degli addebiti al Fornitore e contestualmente assegneranno un termine, non inferiore a quindici giorni, entro i quali il Fornitore dovrà presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che il Fornitore abbia risposto, Consip e/o le Amministrazioni Contraenti hanno la facoltà, per quanto di rispettiva competenza, di dichiarare la risoluzione di diritto dell’Accordo Quadro e/o dei Contratti di Fornitura, di incamerare la garanzia ove essa non sia stata ancora restituita ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Impresa; resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno.
5. Qualora il Fornitore ritardi per negligenza l'esecuzione delle prestazioni rispetto alle previsioni dell’Accordo Quadro e dei Contratti di Fornitura, Consip e/o le Amministrazioni contraenti assegnano un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni, entro i quali il Fornitore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con il Fornitore, qualora l'inadempimento permanga, Consip e/o le Amministrazioni contraenti potranno risolvere l’Accordo Quadro e/o i Contratti di Fornitura, fermo restando il pagamento delle penali.
6. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula dell’Accordo Quadro e dei Contratti di Fornitura che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata A/R o tramite pec dalla Consip e/o dall’Amministrazione Contraente, per quanto di propria competenza, per porre fine all’inadempimento, la Consip e/o l’Amministrazione Contraente hanno la facoltà di considerare, per quanto di rispettiva competenza, risolti di diritto l’Accordo Quadro e/o i Contratti di Fornitura e di ritenere definitivamente la garanzia ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.
7. In caso di risoluzione anche di uno solo dei Contratti di Fornitura, Consip S.p.A. si riserva di risolvere il presente Accordo Quadro. La risoluzione dell’Accordo Quadro legittima la risoluzione dei singoli Contratti di Fornitura a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione dell’Accordo Quadro. La risoluzione dell’Accordo Quadro è, pertanto, causa ostativa all’affidamento di nuovi Appalti Specifici e può essere causa di risoluzione dei singoli Contratti di Fornitura, salvo che non sia diversamente stabilito nei medesimi e salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno.
ARTICOLO 15 - RECESSO
1. La Consip S.p.A. e/o le Amministrazioni, per quanto di proprio interesse, hanno diritto di recedere unilateralmente dal presente Accordo Quadro e/o da ciascun singolo Contratto di Fornitura, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso, nei casi di:
a) giusta causa,
b) reiterati inadempimenti del Fornitore, anche se non gravi.
Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
• qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o
venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore, resta salvo quanto previsto dall’art. 110, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016;
• in qualsiasi altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Accordo Quadro o i contratti di fornitura.
2. In caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti l’Amministrazione che abbiano incidenza sull’esecuzione della fornitura o della prestazione dei servizi, la stessa Amministrazione potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente da Contratto di Fornitura, con un preavviso almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r o tramite pec.
3. Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D.Lgs. 159/2011, Consip S.p.A. e/o l’Amministrazione potrà recedere dall’Accordo Quadro e/o da ciascun singolo contratto di fornitura, in qualunque momento, con preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni solari, previo il pagamento da parte delle Amministrazioni delle prestazioni oggetto di Appalto Specifico eseguite a regola d’arte, nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino (ove esistenti), oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite, rinunciando espressamente il Fornitore, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 cod. civ..
ARTICOLO 16 - OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO
1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, il Fornitore si impegna a rispettare nell’esecuzione delle obbligazioni derivanti dall’Accordo Quadro e dai singoli Appalti Specifici le disposizioni di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81.
2. Il Fornitore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula dell’Accordo Quadro alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni, anche tenuto conto di quanto previsto all’art. 95, comma 10 e all’art. 97 del D. Lgs. n. 50/2016.
3. Il Fornitore si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
4. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità dell’Accordo Quadro e dei singoli Contratti di Fornitura.
ARTICOLO 17 - TRASPARENZA
1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione dell’Accordo Quadro;
b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione dell’Accordo Quadro stesso;
c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione dell’Accordo Quadro rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
d) si obbliga al rispetto di quanto stabilito dall’art. 42 del D.lgs. 50/2016 al fine di evitare situazioni di conflitto d’interesse.
2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, o il Fornitore non rispettasse per tutta la durata dell’Accordo Quadro gli impegni e gli obblighi di cui alle lettere c) e d) del precedente comma, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 cod. civ., per fatto e colpa del Fornitore, con facoltà di Consip S.p.A. di incamerare la garanzia prestata.
3. Il Fornitore si impegna al rispetto di tutte le previsioni di cui al Patto di integrità.
1. Il Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi compresi quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo Quadro e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell’Accordo Quadro e degli Appalti Specifici; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
3. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni e/o Consip S.p.A. hanno la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto di Fornitura ovvero l’Accordo Quadro, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni e/o a Consip S.p.A..
5. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali dell’Accordo Quadro e degli Appalti Specifici affidati in proprio favore nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti.
6. Resta fermo quanto previsto nel successivo articolo 23.
ARTICOLO 19 - RESPONSABILE DEL SERVIZIO
1. Il Responsabile del Servizio è il referente responsabile nei confronti di Xxxxxx S.p.A. e/o delle Amministrazioni per l’esecuzione del presente Accordo Quadro e dei singoli Contratti di fornitura, e quindi, avrà la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore, salvo quant’altro previsto nel Capitolato Tecnico.
ARTICOLO 20 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO
1. E’ fatto assoluto divieto a ciascun Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, l’Accordo Quadro ed i Contratti di Fornitura, a pena di nullità della cessione medesima, fatto salvo quanto previsto dall’art. 106, comma 1, lett. d), del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
ARTICOLO 21 - BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D’AUTORE E “LOGO”
1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all’uso di dispositivi o all’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui; il Fornitore, pertanto, si obbliga a manlevare l’Amministrazione e la Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi.
2. Qualora venga promossa nei confronti delle Amministrazioni e/o di Consip S.p.A. azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, il Fornitore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse
le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, l’Amministrazione e/o Consip S.p.A. sono tenute ad informare prontamente per iscritto il Fornitore in ordine alle suddette iniziative giudiziarie.
3. Nell’ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti di Xxxxxx S.p.A. e delle Amministrazioni e/o, le prime, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, hanno facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto dell’Accordo Quadro e/o dei singoli Contratti di Fornitura, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi e/o le forniture erogati.
4. E’ vietato qualsiasi uso da parte del Fornitore dei marchi e/o dei loghi e/o delle denominazioni "Ministero dell'Economia e Finanze" e/o "Consip S.p.A." o del testo o del materiale grafico contenuto nel Portale di “xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx” per esprimere in qualsiasi modo o rappresentare l'adesione, la sponsorizzazione, l'affiliazione o l'associazione dell'utente con il Ministero dell'Economia e Finanze e/o con la Consip S.p.A.
ARTICOLO 22 - FORO COMPETENTE
ARTICOLO 23 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
1. Il Fornitore dichiara di aver ricevuto prima della sottoscrizione del presente Accordo Quadro le informazioni di cui all’articolo 13 del “Regolamento UE”, circa il trattamento dei dati personali, conferiti per la sottoscrizione e l’esecuzione dell’Accordo Quadro stesso e dei Contatti derivanti dagli Appalti specifici e di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa. Tale informativa è contenuta nell’ambito del Capitolato d’Oneri al paragrafo 30 che deve intendersi in quest’ambito integralmente trascritto.
2. Con la sottoscrizione dell’Accordo Quadro, il rappresentante legale del Fornitore acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito e si impegna ad adempiere agli obblighi di rilascio dell’informativa e di richiesta del consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell’ambito dell’esecuzione dell’Accordo Quadro e dei contratti Contatti derivanti dagli Appalti specifici, per le finalità descritte nell’informativa resa nel Capitolato d’oneri come sopra richiamata.
3. Le Amministrazioni Contraenti e qualsivoglia altro soggetto pubblico o privato aderendo all’Accordo Quadro, acconsentono espressamente al trattamento ed all’invio a Consip S.p.A. da parte del Fornitore e/o delle singole Amministrazioni, dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio per le finalità connesse all’esecuzione dell’Accordo Quadro e Contatti derivanti dagli Appalti specifici.
4. In adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b, e comma 32 L. 190/2012; art. 35 D. Lgs. n. 33/2013; nonché art. 29 D. Lgs. n. 50/2016), il concorrente/contraente prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il sito internet xxx.xxxxxx.xx, sezione “Società Trasparente”; inoltre, il nominativo del concorrente aggiudicatario della gara ed il prezzo di aggiudicazione dell’appalto, saranno diffusi tramite i siti internet xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx e xxx.xxx.xxx.xx.
5. Con la sottoscrizione dell’Accordo Quadro ed il perfezionamento dei Contatti derivanti dagli Appalti specifici, il Fornitore acconsente espressamente al trattamento dei dati personali e si impegna ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della normativa vigente (Regolamento UE 2016/679 D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e D. Lgs. n. 101/2018), ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali. In particolare, il Fornitore si impegna ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all’esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.
6. Ove applicabile, in ragione dell’oggetto dell’Accordo Quadro, ove il Fornitore sia chiamato ad eseguire attività di trattamento di dati personali, il medesimo potrà essere nominato “Responsabile/sub-Responsabile del trattamento” dei dati personali ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE. In tal caso, il Fornitore si impegna ad accettare la designazione a Responsabile/sub-Responsabile del trattamento, da parte dell’Amministrazione, relativamente ai dati
personali di cui la stessa è Titolare e che potranno essere trattati dal Fornitore nell’ambito dell’erogazione dei servizi contrattualmente previsti.
7. Nel caso in cui il Fornitore violi gli obblighi previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, o nel caso di nomina a Responsabile/sub-Responsabile, agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni impartitegli dal Titolare, oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento, risponderà integralmente del danno cagionato agli “interessati”. In tal caso, l’Amministrazione potrà applicare le penali eventualmente previste nell’Accordo Quadro, e potrà risolvere il Contatto derivante dall’Appalto specifico ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno. L’Amministrazione dovrà segnalare la fattispecie alla Consip S.p.a. che potrà risolvere l’ Accordo Quadro.
8. Il Fornitore si impegna ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e riservatezza dei dati personali e a farle osservare ai propri dipendenti e collaboratori, quali persone autorizzate al trattamento dei Dati personali.
9. In conformità a quanto previsto dal Regolamento UE/2016/679, il Fornitore dovrà garantire che i dati personali oggetto di trattamento, verranno gestiti nell’ambito dell’UE e che non sarà effettuato alcun trasferimento degli stessi verso un paese terzo o un’organizzazione internazionale al di fuori dell’UE o dello Spazio Economico Europeo, fatta eccezione dei paesi/territori/organizzazioni coperti da una decisione di adeguatezza resa dalla Commissione europea ai sensi dell’art. 45 Regolamento UE/2016/679 o da altre garanzie adeguate di cui agli artt. 46 e ss. del Regolamento stesso (es. utilizzo delle norme vincolanti d’impresa Binding Corporate Rules - BCR). Al di fuori delle predette eccezioni, il Fornitore dovrà garantire che le eventuali piattaforme/server su cui transitino i suddetti dati abbiano sede nell’UE e che qualunque replica dei dati non sia trasmessa al di fuori della UE o dello Spazio Economico Europeo.
Nel caso di servizi di assistenza/manutenzione da remoto il cui espletamento implichi comunque il trasferimento al di fuori dell’UE di tracciati di dati connessi al servizio stesso, gli eventuali dati personali contenuti nel tracciato devono essere opportunamente anonimizzati a cura del Fornitore.
10. Nel caso in cui all’esito di eventuali verifiche, ispezioni e audit effettuati dalla Amministrazione Contraente in qualità di Titolare del trattamento, dovessero risultare trasferimenti di dati extra-UE in assenza delle adeguate garanzie di cui sopra, l’Amministrazione diffiderà il Responsabile del trattamento all’immediata interruzione del trasferimento di dati non autorizzato. In caso di mancato adeguamento a seguito della diffida, resa anche ai sensi dell’art. 1454 cc, l’Amministrazione ne darà comunicazione al Garante della Privacy e potrà, in ragione della gravità della condotta del Fornitore e fatta salva la possibilità di fissare un ulteriore termine per l’adempimento, risolvere il contratto di fornitura ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.
1. Il Fornitore dichiara di essere a conoscenza del D.Lgs. n. 231/2001 e della L. n. 190/2012 e di aver preso visione della parte generale del Modello di organizzazione, gestione e controllo, del Codice Etico, nonché del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, predisposti da Consip e pubblicati sul sito internet della Società, e di uniformarsi ai principi ivi contenuti che devono ritenersi applicabili anche nei rapporti tra il Fornitore e la Consip S.p.A.
2. Il Fornitore, per effetto della sottoscrizione del presente Accordo Quadro, promettendo anche il fatto dei propri dipendenti e/o collaboratori, si impegna: (i) ad operare nel rispetto dei principi e delle previsioni di cui al D. Lgs. n. 231/2001; (ii) ad uniformarsi alle previsioni contenute nel Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla Consip S.p.A. ai sensi della D.Lgs. n. 231/2001 per le parti di pertinenza del Fornitore medesimo nonché del Codice etico e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza per le parti di pertinenza del Fornitore medesimo.
3. In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, la Consip S.p.A., fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolta di diritto il presente Accordo Quadro.
ARTICOLO 25 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari rispetto ai Contratti di Fornitura.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente atto, si conviene che, in ogni caso, le Amministrazioni, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, risolveranno di diritto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., i Contratti di Fornitura nell’ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187 nonché della Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora X.X.XX.) n. 8 del 18 novembre 2010.
3. In ogni caso, si conviene che Xxxxxx S.p.A., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, si riserva di risolvere di diritto il presente Accordo Quadro, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., nell’ipotesi di reiterati inadempimenti agli obblighi di cui al precedente comma.
4. ll Fornitore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
5. Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti eventualmente sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.
6. Il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i è tenuto a darne immediata comunicazione a Consip S.p.A., all’Amministrazione e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la stazione appaltante.
7. Il Fornitore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l’obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.
8. Consip S.p.A. verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un’apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge. Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere alla Consip e all’Amministrazione, oltre alle informazioni di cui all’art. 105, comma 2, quinto periodo, del D. Lgs. n. 50/2016, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto, ove predisposto, sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge, restando inteso che la Consip e/o le Amministrazioni, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla presenza di quanto attestato, richiedendo all’uopo la produzione degli eventuali sub-contratti stipulati, e, di adottare, all’esito dell’espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.
9. Ai sensi della Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (ora X.X.XX.) n. 10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell’atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore
ARTICOLO 26 - SUBAPPALTO
ARTICOLO 27 - DANNI E RESPONSABILITÀ CIVILE
ARTICOLO 28 - ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI
1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ivi comprese quelle previste dalla normativa vigente relative all’imposta di bollo.
2. Laddove la registrazione sia operata dalla Consip S.p.A. e/o dalle Amministrazioni Contraenti, le stesse comunicano al Fornitore l’importo anticipato e il conto corrente sul quale il Fornitore si impegna a versare, entro dieci giorni, l’importo anticipato. L’attestazione del versamento deve essere prodotta a Consip S.p.A. e/o alle Amministrazioni Contraenti entro venti giorni dalla data in cui è effettuato. In caso di ritardo l’importo è aumentato degli interessi legali a decorrere dalla data di scadenza del suddetto termine fino alla data di effettivo versamento.
3. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell’esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all’Imposta sul Valore Aggiunto, che il Fornitore – salvo il caso di applicazione dell’art. 17-ter del
d.P.R. n. 633 del 1972 introdotto dall’art. 1, comma 629, della legge n. 190 del 2014, come modificato dal D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 (“split payment”) - è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72; conseguentemente, all’Accordo Quadro dovrà essere applicata l’imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell’articolo 40 del D.P.R. n. 131/86, con ogni relativo onere a carico del Fornitore.
1. Ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2012 attuativo di quanto disposto dall’articolo 1, comma 453 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, il Fornitore è tenuto a versare alla Consip S.p.A. una commissione pari al 0,15% da calcolarsi sul valore, al netto dell'IVA, del fatturato realizzato, con riferimento agli acquisti effettuati tramite il presente Accordo Quadro dalle pubbliche amministrazioni e dagli altri soggetti legittimati ai sensi della normativa vigente.
La previsione della commissione nonché l'entità della stessa sono state definite sulla base delle indicazioni del Dipartimento dell'Amministrazione Generale, del personale e dei servizi
2. Ai fini del calcolo dell'entità della commissione, il Fornitore è tenuto a trasmettere alla Consip S.p.A., per via telematica ai sensi dell'art. 65 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e dell'art. 38 del D. L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, entro 30 giorni solari dal termine di ciascuno dei due semestri dell’anno solare e ferma l’applicazione delle penali di cui al precedente articolo 12 in caso di ritardo, una dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e sottoscritta digitalmente da parte del legale rappresentante del Fornitore, con l’indicazione del fatturato, al netto dell’IVA, conseguito nel semestre di riferimento, al netto degli eventuali interessi di mora applicati alle Amministrazioni Contraenti. Il Fornitore è altresì tenuto a trasmettere, unitamente alla predetta dichiarazione e quale parte integrante della medesima, reports specifici, nel formato elettronico richiesto dalla Consip S.p.A. o in via telematica secondo tracciato e modalità fissati da Consip S.p.A. (di cui al Allegato “E” - Flusso dati per le Commissioni a carico del Fornitore), contenenti per ciascuna fattura emessa nel semestre di riferimento gli elementi di rendicontazione di cui al surrichiamato Allegato “E”.
3. Tale dichiarazione, in presenza di importi sopravvenuti ma imputabili al semestre precedente, potrà essere rettificata
o integrata nei seguenti termini:
• entro 12 mesi dal termine di trasmissione della dichiarazione semestrale oggetto di integrazione, in caso di riduzione degli importi inizialmente dichiarati;
• entro 12 mesi dal termine degli effetti dell’ultimo contratto attuativo stipulato dal fornitore, in caso di aumento degli importi inizialmente dichiarati.
In entrambi i casi, al fine di poter trasmettere la dichiarazione rettificativa o integrativa, il Fornitore dovrà inviare una richiesta motivata a Xxxxxx che ne valuterà l’ammissibilità o meno.
I controlli sulla veridicità delle dichiarazioni trasmesse e delle eventuali rettifiche e integrazioni alle stesse, saranno effettuati da Consip trascorsi 12 mesi dal termine per la trasmissione della dichiarazione semestrale di cui al precedente comma 2. All’esito dei suddetti controlli, in caso di difformità, verrà avviato un procedimento di contestazione. In caso di accertamento di dichiarazione mendace si procederà alla segnalazione alla Procura della Repubblica.
4. Il Fornitore si impegna, altresì, a trasmettere alla Consip S.p.A., per via telematica ai sensi dell'art. 65 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e dell'art. 38 del D. L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, entro 15 giorni solari dal termine del mese in cui sono state emesse le fatture, e ferma l’applicazione delle penali di cui al precedente articolo 12, una dichiarazione sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del Fornitore medesimo, attestante l’importo delle fatture emesse nel mese di riferimento al netto degli eventuali interessi di mora applicati alle Amministrazioni Contraenti. Si evidenzia che esclusivamente per la dichiarazione riferita al mese di luglio il suddetto termine è fissato in 35 giorni solari dal termine del mese.
Il Fornitore è, altresì, tenuto a trasmettere, unitamente alla predetta dichiarazione e quale parte integrante della medesima, report specifici, nel formato elettronico richiesto dalla Consip S.p.A. o in via telematica secondo tracciato e modalità fissati da Consip S.p.A. (di cui al Allegato “E” - Flusso dati per le Commissioni a carico del Fornitore), contenenti per ciascuna fattura emessa nel mese di riferimento gli elementi di rendicontazione di cui al surrichiamato Allegato “E”.
Si evidenzia che le dichiarazioni attestanti gli importi di fatturato, unitamente ai report specifici relativi sia al semestre che al mese di riferimento dovranno pervenire anche in caso di fatturato pari a zero o assenza di fatturato.
5. Il Fornitore si obbliga altresì a comunicare, all'indirizzo P.E.C. xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xxxxxx.xx la data dell'ultima fattura emessa all’ Amministrazione a valere sulla sull’Accordo Quadro stipulato con Consip e sui contratti stipulati, entro il termine di 15 giorni dall'emissione della stessa. Restano fermi restando gli obblighi di invio, mensile e semestrali, relativi alle dichiarazioni di fatturato connesse all'obbligo del pagamento della fee di cui ai precedenti commi.
6. L’obbligo di invio dei flussi mensili termina con l’invio dei valori relativi all’ultima fattura comunicata ai sensi di quanto previsto al precedente comma. L’obbligo di invio dei flussi semestrali termina con l’invio delle fatture relative al semestre in cui è stata trasmessa la comunicazione di cui al precedente comma.
7. La Consip S.p.A., decorsi novanta giorni solari dal termine di ricevimento della dichiarazione sostitutiva di cui al precedente comma 2, procederà all'emissione della fattura relativa alla commissione. Eventuali importi risultanti dalle dichiarazioni rettificative o integrative di un semestre, saranno compensati nella fattura del semestre successivo. In caso di mancato rispetto del termine per la presentazione della dichiarazione medesima, la Consip S.p.A., unitamente all’applicazione delle penali di cui oltre, emetterà la fattura in un termine inferiore rispetto ai predetti 90 giorni solari.
8. Il Fornitore è tenuto a versare la commissione entro 60 giorni solari dalla data di ricevimento della fattura emessa dalla Consip S.p.A. mediante accredito, con bonifico bancario, sul conto corrente dedicato avente IBAN n. XX00X0000000000000000000000.
9. In caso di ritardo del pagamento da parte del Fornitore della commissione relativa alle fatture emesse dalle Amministrazioni, decorreranno gli interessi moratori il cui tasso viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I.,
maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto all’art. 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 s.m.i..
10. Il mancato o inesatto pagamento della commissione secondo le modalità ed i termini di cui ai precedenti commi del presente articolo comporterà, comunque, l'avvio delle procedure esecutive previste dal codice di procedura civile.
11. La Consip S.p.A. procederà ad informare rispettivamente il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi dell'eventuale avvio di procedure esecutive e dell'ammontare delle somme oggetto di riscossione.
12. Gli interessi di mora e le somme oggetto di riscossione coattiva dovranno essere versati sul conto corrente dedicato di cui al precedente comma 5.
13. La Consip S.p.A., ai sensi della normativa vigente, effettuerà - anche avvalendosi di organismi di ispezione accreditati
– controlli a campione al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui al precedente comma 2 coinvolgendo, se del caso, le Amministrazioni Contraenti.
La Consip S.p.A. si riserva di richiedere al Fornitore, a comprova di quanto dichiarato, di produrre, entro il termine di 30 giorni solari, un’autodichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 sul fatturato realizzato nell’ambito del semestre di riferimento, rilasciata dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione). Nel caso in cui tale autodichiarazione non confermasse quanto presente nella dichiarazione sostitutiva di cui al precedente comma 2, si procederà alla valutazione ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c), del D. Lgs. n. 50/2016. La Consip S.p.A. avrà comunque la facoltà di eseguire ulteriori verifiche e di chiedere al Fornitore ogni necessaria ulteriore documentazione relativa al suddetto fatturato.
Ferma restando l'applicazione dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000:
- in caso di inadempimento dell’obbligo di pagamento della commissione di cui al precedente comma 5 del presente articolo, che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata A/R. dalla Consip S.p.A., per porre fine all’inadempimento, la Consip S.p.A. ha la facoltà di considerare risolto di diritto l’Accordo Quadro e di ritenere definitivamente la garanzia, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno;
- la mancata trasmissione della dichiarazione di cui al precedente comma 2 o la riscontrata falsità della dichiarazione di cui al precedente comma 2 potrà comportare la risoluzione dell’Accordo Quadro e la conseguente valutazione ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c), del D. Lgs. n. 50/2016 informando tempestivamente il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi sulla risultanza dei controlli a campione effettuati.>>
1. Il presente Accordo Quadro ed i suoi Allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l’eventuale invalidità o inefficacia di una delle clausole dell’Accordo Quadro e/o dei singoli Contratti di Fornitura non comporta l’invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento dell’Accordo Quadro o dei singoli Contratti di Fornitura (o di parte di essi) da parte di Consip S.p.A. e/o delle Amministrazioni non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con il presente Accordo Quadro si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; in conseguenza esso non verrà sostituito o superato dai Contratti di Fornitura attuativi o integrativi dell’Accordo Quadro che sopravvivrà ai detti Contratti di Fornitura continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti.
Roma, lì 08/11/2021
CONSIP S.p.A. italiana petroli S.p.A.
X.xx digitalmente Xxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxx
X.xx digitalmente Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxx
Il sottoscritto, nella qualità di legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e xxxxx xxx contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:
Articolo 3 Oggetto dell’Accordo Quadro), Articolo 4 (Durata dell’accordo quadro e dei contratti derivanti da appalti specifici), Articolo 5 (Importi dovuti e fatturazione ), Articolo 6 (Affidamento degli Appalti Specifici), Articolo 7 (Obbligazioni generali del Fornitore), Articolo 8 (Obbligazioni specifiche del Fornitore), Articolo 9 (Verifiche ispettive), Articolo 10 (Consegna), Articolo 11 (Costi della sicurezza), Articolo 12 (Penali), Articolo 13 (Garanzie), Articolo 14 (Risoluzione), Articolo 15 (Recesso), Articolo 16 (Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro), Articolo 17 (Trasparenza), Articolo 18 (Riservatezza), Articolo 19 (Responsabile del servizio), Articolo 20 (Divieto di cessione del contratto), Articolo 21 (Brevetti industriali e diritti d’autore), Articolo 22 (Foro competente), Articolo 23 (Trattamento dei dati personali), Articolo 24 (Codice Etico – Modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs. n. 231/2001 – Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza), Articolo 25 (Tracciabilità dei flussi finanziari), Articolo 26 (Subappalto), Articolo 27 (Danni e responsabilità civile), Articolo 28 (Oneri fiscali e spese contrattuali), Articolo 29 (Commissione a carico del Fornitore ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2012), Art. 30 (Clausola finale).
Roma, lì 08/11/2021
italiana petroli S.p.A. X.xx digitalmente Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxx
ALLEGATO 7 CAPITOLATO TECNICO
2. CARATTERISTICHE TECNICHE DEI PRODOTTI 3
3. CARATTERISTICHE TECNICHE DELLE FUEL CARD 3
4. AGGIORNAMENTO PUNTI VENDITA ABILITATI E CALCOLO DELLE DISTANZE4 5. RIFERIMENTI DEL FORNITORE 4
6. MODALITÀ DI CALCOLO DEI CORRISPETTIVI 5
Il presente documento disciplina, per gli aspetti tecnici, la fornitura di Carburante per Autotrazione mediante Fuel Card per le Pubbliche Amministrazioni.
2. Caratteristiche tecniche dei prodotti
I carburanti erogati dal Fornitore devono presentare caratteristiche fisico-chimiche conformi a quelle riportate nella tabella seguente:
PRODOTTO | SPECIFICHE TECNICHE (NORMA DI RIFERIMENTO) |
Benzina Super Senza Piombo | EN228 (ultima edizione) |
Gasolio autotrazione | EN590 (ultima edizione) |
Gas di Propano Liquefatto | EN589 (ultima edizione) |
3. Caratteristiche tecniche delle Fuel Card
Le caratteristiche minime che ciascuna Fuel Card fornita dovrà soddisfare sono le seguenti:
a) essere dotata di banda magnetica e/o microchip;
b) essere abbinabile alla targa del veicolo o a persona fisica indicati nell’Ordinativo di Fornitura;
c) essere dotata di almeno un codice segreto di accesso ("P.I.N.");
d) essere idonea all’erogazione del carburante previa esibizione da parte dell’utilizzatore;
e) essere idonea a registrare i chilometri dichiarati dall’utilizzatore al momento del rifornimento;
f) non dare diritto a partecipazione a concorsi a premi di qualsiasi genere quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, concorsi ad estrazione o a raccolta punti;
g) riportare un simbolo grafico che indichi i punti vendita presso i quali è possibile utilizzare la Fuel Card (il medesimo simbolo grafico dovrà essere visibile presso i punti vendita accettatori);
h) Le Fuel Card dovranno consentire alle Amministrazioni Contraenti il rifornimento di Carburante per Autotrazione in tutti i punti vendita contraddistinto dal simbolo grafico di cui alla precedente lettera g). Il medesimo simbolo grafico dovrà essere visibile presso tutti i punti vendita offerti in fase di gara e tutti i punti vendita di cui al successivo paragrafo 4.
Le Fuel Card dovranno essere gestite dal Fornitore in maniera informatizzata in modo da garantire l'elaborazione di statistiche e report con informazioni di dettaglio relative alla erogazione del carburante con particolare riferimento a:
• numero o codice della carta o nominativo della persona intestataria;
• targa dell’automezzo (solo in caso di Fuel Card abbinata alla targa del veicolo);
• data e ora del rifornimento;
• località dell’Area di servizio;
• tipo di carburante;
• quantità erogata;
• indicazione dei chilometri al momento del rifornimento;
• prezzo unitario del carburante erogato;
• numero della transazione.
Tali informazioni dovranno essere rese disponibili alle Amministrazioni Contraenti che ne faranno richiesta:
• con cadenza almeno mensile;
• in formato elettronico (tale da permetterne le elaborazioni con foglio di calcolo), mediante accesso da parte dell’Amministrazione ad aree protette di siti Internet del Fornitore oppure mediante invio tramite posta elettronica oppure tramite altro sistema concordato tra le parti.
Al momento del pagamento tramite Fuel Card, il gestore del punto vendita dovrà rilasciare uno scontrino di spesa con tutti gli elementi identificativi del rifornimento.
4. Aggiornamento punti vendita abilitati e calcolo delle distanze
Durante l’esecuzione contrattuale, il Fornitore provvede a mantenere costantemente aggiornata la lista di punti vendita, prodotta in fase di stipula dell’Accordo Quadro (di cui all’Allegato “C” all’Accordo Quadro (Lista punti vendita abilitati all’accettazione delle Fuel Card per il rifornimento di Benzina e/o Gasolio e/o GPL), in termini di numerosità e/o dislocazione geografica e/o prodotti erogati (Benzina e/o Gasolio e/o GPL) e/o modalità di erogazione (Servito/Non Servito); in ogni caso, relativamente a ciascuna provincia, la numerosità di punti vendita che erogano sia benzina sia gasolio e la numerosità di punti vendita Non Servito che erogano sia benzina sia gasolio dovranno essere sempre maggiori o uguali alle numerosità offerte in fase di gara.
Il Fornitore effettuerà tali aggiornamenti mediante produzione di file di dati (es.: .xls, .csv, .txt) trattabile digitalmente sottoscritto con firma digitale dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore. Il file dovrà contenere, oltre alla data di aggiornamento, l’elenco dei punti vendita riportante, per ciascun punto vendita, almeno le seguenti indicazioni: Indirizzo completo, coordinate GPS, prodotti venduti (Benzina e/o Gasolio e/o GPL), modalità di acquisto (Servito e/o Non Servito).
Il Fornitore non potrà aggiornare la lista con punti vendita appartenenti a province per cui non ha presentato offerta in fase di gara.
Consip provvederà a pubblicare le liste dei punti vendita degli aggiudicatari nell’apposita sezione dedicata all’Accordo Quadro sul portale Xxxxxxxxxxxxxx.xx anche al fine di permettere alle Amministrazioni la scelta del/gli aggiudicatario/i cui affidare gli Appalti Specifici, la cui individuazione avverrà in base alle condizioni oggettive specificate all’ art. 3 dell’Accordo Quadro.
Si evidenzia che al fine della verifica della distanza stradale intercorrente tra la sede individuata dall’Amministrazione Contraente e i punti vendita degli aggiudicatari presenti sulla lista, dovrà essere utilizzato il sito web xxxxx://xxx.xxxxxx.xx/xxxx. La distanza da considerare sarà quella corrispondente al percorso più breve per spostamenti in auto in termini di km. Nei campi destinati all’inserimento dei punti di partenza e di arrivo, potranno essere inseriti, o gli indirizzi completi della sede dell’Amministrazione di riferimento e dei punti vendita di interesse qualora disponili, oppure le coordinate GPS dei medesimi.
Il Fornitore deve mettere a disposizione delle Amministrazioni, quali riferimenti di contatto, un indirizzo di posta elettronica e almeno un numero di telefono contattabile almeno tra le 09:00 e le 12:00 e tra le 15:00 e le 18:00 in tutti i giorni lavorativi dell’anno esclusi sabati, domeniche e festivi. I suddetti numeri di telefono dovranno essere “Numeri per servizi di addebito al chiamato” secondo quanto definito dall’art. 16 della Delibera n. 9/03/CIR della AGCOM “Piano di numerazione nel settore delle telecomunicazioni e disciplina attuativa” (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 1° agosto 2003, n. 177) ovvero “Numerazione per i servizi di addebito ripartito” Prima categoria, quota fissa, secondo quanto definito dall’art. 17 della detta Delibera.
Le Amministrazioni Contraenti potranno contattare i riferimenti di cui al precedente comma per formulare richieste di
informazione ed assistenza tecnica quali, a titolo di esempio:
• richieste di informazioni circa l’Accordo Quadro;
• richieste di chiarimento sulle modalità di ordine e di consegna;
• richieste relative allo stato degli ordini.
6. Modalità di calcolo dei corrispettivi
I corrispettivi dovuti al Fornitore sono calcolati applicando gli sconti offerti ai “Prezzi medi settimanali dei carburanti e combustibili” rilevati dal Ministero dello Sviluppo Economico.
Con riferimento a ciascun rifornimento effettuata presso un punto vendita abilitato di cui al paragrafo 4 del presente documento, il corrispettivo sarà determinato in funzione:
• della tipologia di carburante (Benzina, Gasolio, GPL);
• della tipologia di rifornimento (Servito/Non Servito);
• del prezzo del carburante rilevato dal MISE relativo alla settimana antecedente la data del rifornimento;
• della ubicazione (regione) del punto vendita;
• del regime di accisa cui è soggetta l’Amministrazione Contraente;
• del prezzo applicato dal punto vendita al momento del rifornimento e riportato sullo scontrino di spesa;
• degli sconti offerti.
Di seguito una tabella in cui, per ciascun carburante/tipologia di rifornimento, è riportata la modalità di calcolo dei corrispettivi espressi in Euro/litro, al lordo di accise ordinarie e iva:
Carburante/Rifornimento | Prezzo Base (€/litro IVA esclusa) | Sconto (€/litro IVA esclusa) | Corrispettivo €/litro (IVA inclusa) |
Benzina/Non Servito | PBMISE | SNSBj | (PBMISE – SNSBj) * (1+iva) |
Benzina/Servito | PBMISE_Servito = PBMISE + 0,115 | SSBj | (PBMISE_Servito – SSBj) * (1+iva) |
Gasolio/Non Servito | PGMISE | SNSGj | (PGMISE – SNSGj) * (1+iva) |
Gasolio/Servito | PGMISE_Servito= PGMISE + 0,115 | SSGj | (PGMISE_Servito – SSGj) * (1+iva) |
GPL/Servito | PGPLMISE | SGPL | (PGPL MISE – SGPL) * (1+iva) |
dove:
• PBMISE, PGMISE e PGPLMISE sono i prezzi, rispettivamente della Benzina, Gasolio auto e GPL, espressi in Euro/litro, al netto di IVA, pubblicati dal MISE (pubblicazione “Prezzi medi settimanali dei carburanti e combustibili”) nella settimana (da Lunedì a Domenica) antecedente la settimana (da Lunedì a Domenica) del rifornimento (ad esempio, i prezzi pubblicati con data Rilevazione Lunedì 8 febbraio 2021 (Rilevazione del 08/02/2021 - Prezzi della settimana dal giorno 01/02/2021 a 07/02/2021) si applicano ai rifornimenti effettuati tra il Lunedì 15 e la Domenica 21 febbraio 2021);
• SNSBj e SNSGj sono gli sconti offerti, espressi in Euro/litro e al netto di IVA, in corrispondenza della j-esima regione relativamente ai rifornimenti, effettuati in modalità Non Servito, rispettivamente di Benzina e Gasolio auto;
• SSBj e SSGj sono gli sconti offerti, espressi in Euro/litro e al netto di IVA, in corrispondenza della j-esima regione relativamente ai rifornimenti, effettuati in modalità Servito, rispettivamente di Benzina e Gasolio auto;
• SGPL è lo sconto offerto, espresso in Euro/litro e al netto di IVA, valido in tutta Italia, relativamente ai rifornimenti di GPL effettuati in modalità Servito.
In ogni caso il corrispettivo dovuto per ciascun rifornimento sarà pari al minore tra il corrispettivo calcolato come sopra ed il prezzo applicato dal punto vendita al momento del rifornimento e riportato sullo scontrino di spesa.
Alle Amministrazioni virtuose (Amministrazioni che pagano con addebito diretto SEPA (SDD) o in anticipo rispetto al termine contrattuale) sarà riconosciuto uno sconto sui corrispettivi pari allo sconto SBP offerto in fase di gara.
In caso di Amministrazione Contraente sottoposta ad un regime fiscale agevolato (es.: accise ridotte per le Forze Armate1 nazionali rispetto alle accise ordinarie), il Fornitore riconoscerà all’Amministrazione tale agevolazione direttamente in fattura o mediante emissione di nota di credito o documento fiscale similare.
Durante tutta la durata dell’Accordo Quadro e dei singoli contratti stipulati dalle Amministrazioni, al fine di verificare la conformità delle prestazioni contrattuali a quanto prescritto nel Capitolato Tecnico e nell’ulteriore documentazione contrattuale, nonché di accertare l’adempimento degli impegni assunti dal Fornitore, la Consip S.p.A. potrà effettuare – anche avvalendosi di Organismi di Ispezione accreditati secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020 in corso di validità - apposite verifiche ispettive.
I costi a carico del fornitore per l’esecuzione delle Verifiche Ispettive saranno pari a Euro € 49.050,00.
Per l’espletamento della suddetta attività, si farà riferimento ai livelli di servizio indicati nel presente Capitolato e nel successivo Schema delle Verifiche Ispettive. Tale Schema, in sede di verifica potrà essere oggetto di ulteriori modifiche e/o integrazioni, al fine di verificare gli aspetti della fornitura e il corretto adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali assunte con la sottoscrizione dell’Accordo Quadro.
Le “modalità di valutazione”, indicate nel suddetto Schema, sono anch’esse passibili di modifiche e/o integrazioni, compatibilmente con i livelli di servizio oggetto di indagine. Dette modalità di valutazione, ove la scala di valutazione a 5 livelli (Conformità, Conformità con osservazioni, Non Conformità lieve, Non Conformità importante, Non Conformità grave) non risulti applicabile, potranno essere derogate con l’utilizzo di una scala di valutazione a due livelli (Conformità/Non Conformità grave), ad esempio anche il ritardo di un solo giorno determinerà il verificarsi della “Non Conformità grave”.
Le verifiche ispettive potranno essere effettuate sia presso le sedi del Fornitore sia presso quelle delle Pubbliche Amministrazioni che avranno effettuato Ordinativi di Fornitura; il Fornitore e l’Amministrazione contraente dovranno, pertanto, attivarsi affinché le verifiche possano essere espletate nel migliore dei modi e senza intralcio all’attività.
L’Organismo di Ispezione, su indicazioni della Consip S.p.A., effettuerà uno o più cicli di verifiche ispettive sugli ordinativi emessi a valere sull’Accordo Quadro. Tale ciclo è il numero di giorni/uomo necessari per rendere significativa l’attività di ispezione, compatibilmente con lo “Schema delle verifiche ispettive” e l’importo massimo a disposizione per lo svolgimento delle verifiche stesse.
1 Ai sensi del Telescritto ex Ministero delle Finanze n.7979 del 19/12/1996, "Per Forze Armate s’intende il complesso di uomini e mezzi, militarmente organizzato, destinato a difendere lo Stato. Le Forze Armate comprendono, così come indicato anche all’art. 2 dei Codice Penale Militare di pace, le forze militari dell’Esercito (quindi anche l’Arma del Carabinieri), della Marina, delI’Aeronautica e della
Guardia di Finanza, il cui inserimento tra le Forze Armate dello Stato è altresì sancito dalla legge 23 aprile 1959, n.189."
SCHEMA DELLE VERIFICHE ISPETTIVE
Macrocategorie | Oggetto del monitoraggio | Livello di servizio previsto in Accordo Quadro | Riferimenti documentazione di gara | Modalità di riscontro | Documenti di registrazione | Modalità di valutazione | Presenza penale |
Conformità: | |||||||
Qualità dei servizi integrativi di gestione | C. 1 Prezzi di Fatturazione | Applicazione dei prezzi di fatturazione secondo le regole di aggiornamento e calcolo previste dal Capitolato Tecnico | # Capitolato Tecnico - par. 6 # Offerta Economica – Allegato “B” all’Accordo Quadro | Confronto tra il prezzo risultante dall’applicazione delle regole di aggiornamento e calcolo previste dal Capitolato Tecnico e il prezzo riportato in fattura. Inoltre, per la verifica dell’applicazione della clausola di miglior favore, confronto tra il prezzo riportato in fattura e il prezzo riportato nello scontrino rilasciato dal punto vendita all’atto del prelievo | # Rilevazione MISE “Prezzi medi settimanali dei carburanti e combustibili” # Fattura emessa dal Fornitore # Scontrino rilasciato dal punto vendita | Corrispondenza tra i prezzi calcolati secondo le regole di calcolo dei corrispettivi previste dall’Accordo Quadro e i prezzi riportati in fattura. Non conformità grave: Non corrispondenza tra i prezzi calcolati secondo le regole di calcolo dei corrispettivi previste dall’Accordo Quadro e i prezzi riportati in fattura. | no |
Selezionare, mediante la funzione filtro di excel, la/le provincia/e di interesse e visualizzare il Aggiudicatario che , su detta/e provincia/e, risulta aver ottenuto il Punteggio complessivo più elevato.
N.B.: in assenza di qualunque filtro, è riportato il Fornitore risultato primo in graduatoria su tutta Italia.
Q8 Totale | IP Totale | Aggiudicatario con Punteggio complessivo più elevato relativamente alla/e provincia/e di interesse |
92,3693105 | 91,5443580 | Q8 |
REGIONE | PROVINCIA | PTi+PEi (Q8) | PTi+PEi (IP) | Note |
ABRUZZO | CHIETI | 0,5370 | 0,6183 | |
ABRUZZO | L'AQUILA | 0,3876 | 0,4820 | |
ABRUZZO | PESCARA | 0,4258 | 0,5203 | |
ABRUZZO | TERAMO | 0,4098 | 0,5032 | |
BASILICATA | MATERA | 0,3071 | 0,3077 | |
BASILICATA | POTENZA | 0,5582 | 0,5649 | |
CALABRIA | CATANZARO | 0,5835 | 0,5695 | |
CALABRIA | COSENZA | 1,1700 | 1,0422 | |
CALABRIA | CROTONE | 0,2688 | 0,2818 | |
CALABRIA | REGGIO CALABRIA | 0,8622 | 0,8516 | |
CALABRIA | VIBO VALENTIA | 0,2700 | 0,2372 | |
CAMPANIA | AVELLINO | 0,7000 | 0,6711 | |
CAMPANIA | BENEVENTO | 0,3877 | 0,4371 | |
CAMPANIA | CASERTA | 1,2652 | 1,4541 | |
CAMPANIA | NAPOLI | 5,0903 | 4,7610 | |
CAMPANIA | SALERNO | 1,5726 | 1,7116 | |
XXXXXX-ROMAGNA | BOLOGNA | 1,5570 | 1,6700 | |
XXXXXX-ROMAGNA | FERRARA | 0,4660 | 0,5700 | |
XXXXXX-ROMAGNA | FORLì-CESENA | 0,5698 | 0,6332 | |
XXXXXX-ROMAGNA | MODENA | 1,1002 | 1,1526 | |
XXXXXX-ROMAGNA | PARMA | 0,6319 | 0,7358 | |
XXXXXX-ROMAGNA | PIACENZA | 0,4700 | 0,4320 | |
XXXXXX-ROMAGNA | RAVENNA | 0,5426 | 0,6375 | |
XXXXXX-ROMAGNA | REGGIO XXXXXX | 0,7455 | 0,8677 | |
XXXXXX-ROMAGNA | RIMINI | 0,5600 | 0,5549 | |
FRIULI-VENEZIA GIULIA | GORIZIA | 0,1991 | 0,2300 | |
FRIULI-VENEZIA GIULIA | PORDENONE | 0,4554 | 0,5200 | |
FRIULI-VENEZIA GIULIA | TRIESTE | 0,3900 | 0,2345 | |
FRIULI-VENEZIA GIULIA | UDINE | 0,7357 | 0,8800 | |
LAZIO | FROSINONE | 0,7851 | 0,7784 | |
LAZIO | LATINA | 0,8226 | 0,9000 | |
LAZIO | RIETI | 0,1917 | 0,2399 | |
LAZIO | ROMA | 5,9497 | 6,7290 | |
LAZIO | VITERBO | 0,5251 | 0,5058 | |
LIGURIA | GENOVA | 1,2593 | 1,3409 | |
XXXXXXX | XXXXXXX | 0,0000 | 0,0000 | |
XXXXXXX | LA SPEZIA | 0,2967 | 0,3508 | |
LIGURIA | SAVONA | 0,3555 | 0,4366 | |
LOMBARDIA | BERGAMO | 1,8300 | 1,6497 | |
LOMBARDIA | BRESCIA | 1,9642 | 2,0292 | |
LOMBARDIA | COMO | 0,8559 | 0,8503 | |
LOMBARDIA | CREMONA | 0,5313 | 0,5675 | |
LOMBARDIA | LECCO | 0,4948 | 0,5179 | |
LOMBARDIA | LODI | 0,3607 | 0,3729 |
LOMBARDIA | MANTOVA | 0,6605 | 0,6604 | |
LOMBARDIA | MILANO | 5,1964 | 4,9790 | |
LOMBARDIA | MONZA E BRIANZA | 1,4036 | 1,3617 | |
LOMBARDIA | PAVIA | 0,9000 | 0,8529 | |
LOMBARDIA | SONDRIO | 0,2644 | 0,2799 | |
LOMBARDIA | VARESE | 1,2848 | 1,3979 | |
MARCHE | ANCONA | 0,6595 | 0,7634 | |
MARCHE | ASCOLI XXXXXX | 0,2694 | 0,3394 | |
MARCHE | FERMO | 0,2405 | 0,2875 | |
MARCHE | MACERATA | 0,4144 | 0,5106 | |
MARCHE | PESARO E URBINO | 0,4638 | 0,5862 | |
XXXXXX | XXXXXXXXXX | 0,0000 | Xxxxxxxxx non offerta da IP | |
MOLISE | ISERNIA | 0,1400 | 0,0641 | |
PIEMONTE | ALESSANDRIA | 0,6760 | 0,6820 | |
PIEMONTE | ASTI | 0,3600 | 0,3459 | |
PIEMONTE | BIELLA | 0,2540 | 0,2852 | |
PIEMONTE | CUNEO | 0,9700 | Provincia non offerta da IP | |
PIEMONTE | NOVARA | 0,5628 | 0,6019 | |
PIEMONTE | TORINO | 3,4147 | 3,6578 | |
PIEMONTE | VERBANO-CUSIO-OSSO | 0,2438 | 0,2486 | |
PIEMONTE | VERCELLI | 0,2716 | 0,2900 | |
TRENTINO ALTO ADIGE | BOLZANO | 0,8700 | 0,7108 | |
TRENTINO ALTO ADIGE | TRENTO | 0,8840 | 0,8520 | |
PUGLIA | BARI | 1,7378 | 2,0354 | |
PUGLIA | BARLETTA-ANDRIA-TR | 0,5501 | 0,6238 | |
PUGLIA | BRINDISI | 0,6412 | 0,6328 | |
PUGLIA | FOGGIA | 0,8985 | 0,9780 | |
PUGLIA | LECCE | 1,0903 | 1,2544 | |
PUGLIA | TARANTO | 0,9329 | 0,9446 | |
SARDEGNA | CAGLIARI | 0,9200 | 0,7597 | |
XXXXXXXX | Xxxxx | 0,0000 | 0,0000 | |
XXXXXXXX | Oristano | 0,2676 | 0,2400 | |
SARDEGNA | Sassari | 0,5500 | 0,4408 | |
SARDEGNA | Sud Sardegna | 0,7300 | 0,5719 | |
SICILIA | AGRIGENTO | 0,7246 | 0,3980 | |
SICILIA | CALTANISSETTA | 0,4500 | Provincia non offerta da IP | |
SICILIA | CATANIA | 1,8400 | 1,5385 | |
SICILIA | ENNA | 0,2800 | 0,1918 | |
SICILIA | MESSINA | 1,0500 | 0,9780 | |
SICILIA | PALERMO | 2,0900 | 1,9043 | |
SICILIA | RAGUSA | 0,5300 | Provincia non offerta da IP | |
SICILIA | SIRACUSA | 0,6600 | 0,5071 | |
SICILIA | TRAPANI | 0,7200 | 0,6474 | |
TOSCANA | AREZZO | 0,5601 | 0,5542 | |
TOSCANA | FIRENZE | 1,6505 | 1,6142 | |
TOSCANA | GROSSETO | 0,3378 | 0,3554 | |
TOSCANA | LIVORNO | 0,5055 | 0,5344 | |
TOSCANA | LUCCA | 0,5633 | 0,6280 | |
TOSCANA | Massa-Carrara | 0,2589 | 0,3118 | |
TOSCANA | PISA | 0,6122 | 0,6868 | |
TOSCANA | PISTOIA | 0,4298 | 0,4770 | |
TOSCANA | PRATO | 0,4135 | 0,4036 | |
TOSCANA | SIENA | 0,4063 | 0,4221 | |
UMBRIA | PERUGIA | 0,8204 | 1,0506 | |
UMBRIA | TERNI | 0,3128 | 0,3800 | |
VALLE D'AOSTA | AOSTA | 0,2008 | 0,2100 | |
VENETO | BELLUNO | 0,3151 | 0,3339 | |
VENETO | PADOVA | 1,5500 | 1,3212 | |
VENETO | ROVIGO | 0,3767 | 0,3682 |
VENETO | TREVISO | 1,4600 | 1,3693 | |
VENETO | VENEZIA | 1,2912 | 1,3342 | |
VENETO | VERONA | 1,5200 | 1,4039 | |
VENETO | VICENZA | 1,3748 | 1,3978 |