Common use of Aggravamento e diminuzione del rischio e variazioni nella professione Clause in Contracts

Aggravamento e diminuzione del rischio e variazioni nella professione. Il Contraente o l’Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento o diminuzione del rischio così come previsto dagli Artt. 5 e 6 delle Condizioni di assicurazione. In caso di aggravamento del rischio non conosciuto dalla Società, lo stesso può comportare la perdita totale o parziale dell’indennizzo nonché la cessazione del contratto ai sensi dell’Art. 1898 del Codice Civile. È ad esempio il caso dell’insorgere di una malattia mentale quale la schizofrenia nell’Assicurato che comporta un aggravamento di rischio e quindi una nuova valutazione del rischio da parte della Società. In assenza di comunicazione il rischio si considera aggravato e secondo quanto previsto dall’Art. 1898 del Codice Civile in caso di sinistro l’indennizzo può essere ridotto anche fino alla perdita totale dell’indennizzo. Analogamente qualora la professione dell’Assicurato vari, l’Assicurato è tenuto a darne comunicazione alla Società per la definizione del nuovo premio assicurativo. In caso contrario, qualora il rischio sia aggravato, in caso di infortunio indennizzabile, lo stesso verrà ridotto così come previsto dall’Art. 41 - Attività diversa da quella dichiarata - delle Condizioni di assicurazione.

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Aggravamento e diminuzione del rischio e variazioni nella professione. Il Contraente o l’Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento o diminuzione del rischio così come previsto dagli Artt. 5 e 6 delle Condizioni di assicurazione. In caso di aggravamento del rischio non conosciuto dalla Società, lo stesso può comportare la perdita totale o parziale dell’indennizzo nonché la cessazione del contratto ai sensi dell’Art. 1898 del Codice Civile. È ad esempio il caso dell’insorgere di una malattia mentale quale la schizofrenia nell’Assicurato che comporta un aggravamento di rischio e quindi una nuova valutazione del rischio da parte della Società. In assenza di comunicazione il rischio si considera aggravato e secondo quanto previsto dall’Art. 1898 del Codice Civile in caso di sinistro l’indennizzo può essere ridotto anche fino alla perdita totale dell’indennizzo. Analogamente qualora la professione dell’Assicurato vari, l’Assicurato è tenuto a darne comunicazione alla Società per la definizione del nuovo premio assicurativo. In caso contrario, qualora il rischio sia aggravato, in caso di infortunio indennizzabile, lo stesso verrà ridotto così come previsto dall’Art. 41 50 - Attività diversa da quella dichiarata - delle Condizioni di assicurazione.

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Aggravamento e diminuzione del rischio e variazioni nella professione. Il Contraente o l’Assicurato deve devono dare comunicazione scritta alla Società all’Assicuratore di ogni aggravamento o diminuzione del rischio così come previsto dagli Artto variazione nella professione. 5 Gli aggravamenti di rischio e 6 delle Condizioni di assicurazione. In caso di aggravamento del rischio variazioni nella professione non conosciuto dalla Società, lo stesso può noti o non accettati dall’Assicuratore possono comportare la perdita totale o parziale dell’indennizzo del diritto all’Indennizzo nonché la cessazione del contratto ai sensi dell’Artdell’art. 1898 Codice Civile. Nel caso in cui la variazione del rischio e/o della professione comportino invece diminuzione del rischio, l’Assicuratore provvederà a ridurre in proporzione il premio o le rate di premio successive alla comunicazione fatta dal Contraente, ai sensi dell’art. 1897 del Codice Civile. È ad esempio il caso dell’insorgere di una malattia mentale quale la schizofrenia nell’Assicurato che comporta un aggravamento di rischio Si rinvia agli articoli 6 (Aggravamento del rischio) e quindi una nuova valutazione 7 (Diminuzione del rischio da parte della Società. In assenza di comunicazione il rischio si considera aggravato e secondo quanto previsto dall’Art. 1898 del Codice Civile in caso di sinistro l’indennizzo può essere ridotto anche fino alla perdita totale dell’indennizzo. Analogamente qualora la professione dell’Assicurato vari, l’Assicurato è tenuto a darne comunicazione alla Società per la definizione del nuovo premio assicurativo. In caso contrario, qualora il rischio sia aggravato, in caso di infortunio indennizzabile, lo stesso verrà ridotto così come previsto dall’Art. 41 - Attività diversa da quella dichiarata - rischio) delle Condizioni di assicurazioneAssicurazione per gli aspetti di dettaglio.

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Aggravamento e diminuzione del rischio e variazioni nella professione. Il Contraente o l’Assicurato l’Assicurato, ai sensi dell’art. 1898 del Codice Civile, deve dare comunicazione comunicazio- ne scritta alla Società di ogni aggravamento o diminuzione del rischio così come previsto dagli Arttrischio. 5 e 6 delle Condizioni Gli aggravamenti di assicurazione. In caso di aggravamento del rischio non conosciuto noti o non accettati dalla Società, lo stesso può Società possono comportare la perdita totale o parziale dell’indennizzo del diritto all’ indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione. Nel caso di diminuzione del contratto rischio la Società, ai sensi dell’Artdell’art. 1898 1897 del Codice Civile, è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell’Assicurato e rinuncia al relativo diritto di recesso. È ad esempio il caso dell’insorgere di una malattia mentale quale la schizofrenia nell’Assicurato che comporta un da intendersi aggravamento di rischio e quindi una nuova valutazione del rischio rischio, per esempio, il passaggio da parte della Società. In assenza un’attività impiegatizia amministra- tiva ad altra comportante mansioni di comunicazione il rischio si considera aggravato e secondo quanto previsto dall’Art. 1898 del Codice Civile in caso di sinistro l’indennizzo può essere ridotto anche fino alla perdita totale dell’indennizzo. Analogamente qualora la professione dell’Assicurato vari, l’Assicurato è tenuto a darne comunicazione alla Società per la definizione del nuovo premio assicurativo. In caso contrario, qualora il rischio sia aggravato, in caso di infortunio indennizzabile, lo stesso verrà ridotto così come previsto dall’Art. 41 - Attività diversa da quella dichiarata - delle Condizioni di assicurazionetipo manuale.

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Aggravamento e diminuzione del rischio e variazioni nella professione. Il Contraente o l’Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento o e diminuzione del rischio così come previsto dagli Artte delle variazioni nella professione. 5 e 6 delle Condizioni Gli aggravamenti di assicurazione. In caso di aggravamento del rischio non conosciuto noti o non accettati dalla Società, lo stesso può Società possono comportare la perdita totale o parziale dell’indennizzo del diritto all’inden- nizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione, ai sensi dell’art.1898 Codice Civile Si rinvia all’Art.5 delle Norme che regolano l’Assicurazione in Generale e all’Art.13 delle Norme che regolano l’Assicurazione Infortuni per aspetti di maggior dettaglio. A titolo esemplificativo, se nel corso del contratto ai sensi dell’Art. 1898 del Codice Civile. È ad esempio il caso dell’insorgere di una malattia mentale quale si verifica un cambiamento dell’attività profes- sionale dichiarata, senza che l’Assicurato ne abbia dato comunicazione alla Società, e la schizofrenia nell’Assicurato che comporta un aggravamento di rischio e quindi una nuova valutazione del rischio da parte della Società. In assenza di comunicazione diversa attività aggrava il rischio si considera aggravato e secondo quanto previsto dall’Art. 1898 del Codice Civile in caso di sinistro l’indennizzo può essere ridotto anche fino alla perdita totale dell’indennizzo. Analogamente qualora la professione dell’Assicurato vari, l’Assicurato è tenuto a darne comunicazione alla Società per la definizione del nuovo premio assicurativo. In caso contrarioSocietà, qualora il rischio sia aggravatol’indennizzo sarà corrisposto in misura ridotta; qui di seguito viene riportata, in caso forma tabellare, un’ipotesi di infortunio indennizzabile, lo stesso verrà ridotto così come previsto dall’Art. 41 - Attività diversa da quella dichiarata - delle Condizioni di assicurazione.circostanza rilevante che determina la modificazione del rischio: PROFESSIONE DICHIARATA PROFESSIONE ESERCITATA AL MOMENTO DEL SINISTRO INDENNIZZO PER PROFESSIONE IMPIEGATO INDENNIZZO PER PROFESSIONE OPERAIO Impiegato Operaio 100 70 Operaio impiegato 100 100

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Aggravamento e diminuzione del rischio e variazioni nella professione. Il Contraente o l’Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento o diminuzione del rischio così come previsto dagli Artt. 5 e 6 delle Condizioni di assicurazione. In caso di aggravamento del rischio non conosciuto dalla Societàl’Assicurato, lo stesso può comportare la perdita totale o parziale dell’indennizzo nonché la cessazione del contratto ai sensi dell’Art. 1898 del Codice Civile, deve dare comunica- zione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’in- dennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione. Nel caso di diminuzione del rischio la Società, ai sensi dell’Art. 1897 del Codice Civile, è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell’Assicurato e rinuncia al relativo diritto di recesso. È ad esempio il caso dell’insorgere di una malattia mentale quale la schizofrenia nell’Assicurato che comporta un da intendersi aggravamento di rischio e quindi una nuova valutazione del rischio rischio, per esempio, il passaggio da parte della Societàun’attività studentesca ad un’atti- vità lavorativa, specie se non intellettuale. In assenza di comunicazione il rischio si considera aggravato e secondo quanto previsto dall’ArtSi veda in proposito l’Art. 1898 del Codice Civile in caso di sinistro l’indennizzo può essere ridotto anche fino alla perdita totale dell’indennizzo. Analogamente qualora la professione dell’Assicurato vari, l’Assicurato è tenuto a darne comunicazione alla Società per la definizione del nuovo premio assicurativo. In caso contrario, qualora il rischio sia aggravato, in caso di infortunio indennizzabile, lo stesso verrà ridotto così come previsto dall’Art. 41 - Attività diversa da quella dichiarata - 1.2 delle Condizioni di assicurazioneContrattuali.

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Aggravamento e diminuzione del rischio e variazioni nella professione. Il Contraente o l’Assicurato deve ha l’obbligo di dare immediata comunicazione scritta alla Società all’assicuratore di ogni aggravamento variazione che intervenga a modificare ogni elemento del rischio. . Gli aggravamenti di rischio e variazioni nella professione non noti o diminuzione del rischio così come previsto dagli Artt. 5 e 6 delle Condizioni di assicurazione. In caso di aggravamento del rischio non conosciuto accettati dalla Società, lo stesso può Società possono comportare la perdita totale o parziale dell’indennizzo del diritto all’indennizzo nonché la cessazione del contratto ai sensi dell’Artdell’art. 1898 del Codice Civile. È ad esempio il caso dell’insorgere di una malattia mentale quale la schizofrenia nell’Assicurato che comporta un aggravamento di rischio A tal proposito, si richiamano gli Artt.4 “Aggravamento del rischio“ e quindi una nuova valutazione 5 “Diminuzione del rischio da parte della Società. In assenza di comunicazione il rischio si considera aggravato e secondo quanto previsto dall’Art. 1898 del Codice Civile in caso di sinistro l’indennizzo può essere ridotto anche fino alla perdita totale dell’indennizzo. Analogamente qualora la professione dell’Assicurato vari, l’Assicurato è tenuto a darne comunicazione alla Società per la definizione del nuovo premio assicurativo. In caso contrario, qualora il rischio sia aggravato, in caso di infortunio indennizzabile, lo stesso verrà ridotto così come previsto dall’Art. 41 - Attività diversa da quella dichiarata - rischio“ delle Condizioni di assicurazioneAssicurazione. Esemplificazione di modificazione del rischio: A titolo meramente esemplificativo, e non esaustivo, una circostanza che può costituire un aggravamento del rischio è il caso in cui l’assicurato svolga attività diverse e non rientranti nel normale programma di studio.

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