Common use of Altra documentazione e altri adempimenti di natura amministrativa Clause in Contracts

Altra documentazione e altri adempimenti di natura amministrativa. 3.3.1. Garanzia provvisoria (articolo 93 del Codice) L'offerta è corredata da: 1) una garanzia provvisoria, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% (due per cento) dell'importo complessivo a base di gara e precisamente di importo non inferiore ad € 12.252,70, salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7, del Codice, costituita, a scelta del concorrente: a) in titoli di debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della Stazione appaltante in intestazione; il valore deve essere al corso del giorno del deposito; b) fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari; c) fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai siti internet all’uopo dedicati. 2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti. La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme: − documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante; − copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/ 2005. Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione/comunicazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d.lgs. 6settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria perla stipula del contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento. La garanzia provvisoria dovrà: 1) contenere espressa menzione dell'oggetto della procedura di gara e del soggetto garantito; 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cuiall'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio; 3) essere conforme allo schema tipo di cui al Decreto 19/01/2018 n. 31; 4) avere validità non inferiore a 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta; 5) prevedere espressamente: a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore; b) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile; c) la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante; 6) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante; 7) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti dellaStazione appaltante . La garanzia provvisoria viene svincolata dalla Stazione appaltante qualora il Contraente non risulti aggiudicatario della gara, entro 30 giorni dall'aggiudicazione ad altra impresa concorrente, anche quando non sia ancora scaduto il termine di efficacia della garanzia (art. 93, comma 9, del Codice); la garanzia resa dall’aggiudicataria cessa al momento della sottoscrizione del contratto, allorché è automaticamente svincolata, estinguendosi ad ogni effetto (art. 93, comma 6, del Codice). L’importo della garanzia provvisoria è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, comma 7 del Codice. Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativirequisiti fornendo copia dei certificati posseduti. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazionedel sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene: a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione; b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate. Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da partedi una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale). È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.). Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante. 3.3.2. Contributo all’Autorità Nazionale Anticorruzione (art. 1, comma 67, legge n. 266 del 2005) I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 140, secondo le modalità di cui alla deliberazione dell’ANAC. n. 1300/2017 pubblicata sul sito dell’ANAC, e allegano la ricevuta di avvenuto versamento alla documentazione amministrativa. Il pagamento è possibile previa iscrizione on-line al “Servizio di riscossione” al portale xxxx://xxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx; l’utente iscritto per conto dell’offerente deve collegarsi al servizio con le credenziali da questo rilasciate e inserire il codice identificativo della gara (CIG) di riferimento: 8133731727. Il sistema consente le seguenti modalità di pagamento del contributo: --- on line, mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. Per eseguire il pagamento è necessario collegarsi al “Servizio Riscossione Contributi” e seguire le istruzioni a video oppure il relativo manuale del servizio. A riprova dell'avvenuto pagamento, all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione l’offerente ottiene la ricevuta da stampare e unire alla documentazione; la ricevuta può inoltre essere stampata in qualunque momento accedendo alla lista dei “Pagamenti effettuati” disponibile allo stesso indirizzo web; --- in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal “Servizio Riscossione Contributi”, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai Lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. All’indirizzo xxxx://xxx.Xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx è disponibile la funzione “Cerca il punto vendita più vicino a te”; lo scontrino rilasciato dal punto vendita è allegato alla documentazione. Per i soli operatori economici esteri, è possibile effettuare il pagamento anche tramite bonifico bancario internazionale, sul conto corrente bancario n. 4806788, aperto presso il Monte dei Paschi di Siena (IBAN: IT 77 O 01030 03200 0000 04806788 - BIC: XXXXXXXXXXX) intestato all’Autorità Nazionale Anticorruzione; la causale del versamento deve riportare esclusivamente il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel Paese di residenza o di sede del partecipante (p.e. VAT number) e il CIG che identifica la procedura alla quale si intende partecipare. L’operatore economico estero deve allegare all’offerta la ricevuta del bonifico effettuato. La mancata presentazione della ricevuta di avvenuto versamento potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta. In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la Stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della L. n. 266/2005. 3.3.3. Visita dei luoghi (sopralluogo obbligatorio documentato) È obbligatorio il sopralluogo sui luoghi dove è ubicato l’intervento. L’accesso alle aree è libero e non prevede la presenza di funzionari o rappresentanti dell’ente appaltante. Il sopralluogo obbligatorio deve essere effettuato e documentato con le modalità e alle condizioni previste nel seguito: a) l’offerente effettua un rilievo fotografico diretto e personalizzato del sito dal quale si evinca senza equivoci il riferimento al sito specifico (non è ritenuta idonea la riproduzione di immagini ricavate da siti web quali «Google Maps» o siti analoghi);

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Samples: Appalto Per La Realizzazione Delle Opere Di Sistemazione Dissesto Idrogeologico

Altra documentazione e altri adempimenti di natura amministrativa. 3.3.1. Garanzia 3.3.1.Garanzia provvisoria (articolo 93 del Codice): a) L'offerta è corredata da: 1) una garanzia provvisoria, come definita dall'art. ai sensi dell’articolo 93 del Codice, per un importo di euro 21.986,04 pari al 2% (due per cento) dell'importo complessivo del valore a base di gara e precisamente di importo non inferiore ad € 12.252,70, salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7, del Codicecui al punto 2.1, costituita, a scelta del concorrentedell’offerente, da: aa.1) in contanti o titoli di del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati al corso del giorno del deposito, versati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, pegno a favore della Stazione appaltante; a.2) fideiussione bancaria o assicurativa, o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo n. 385 del 1993 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo n. 58 del 1998, recante le clausole di rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’articolo 1944 del codice civile, e di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del medesimo codice civile, dell’immediata operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante e con validità non inferiore a 180 giorni dal termine di scadenza per la presentazione dell’offerta; in intestazione; il valore caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora formalmente costituito la fideiussione deve essere al corso del giorno del depositointestata a tutti i soggetti che intendono raggrupparsi o consorziarsi; a.3) assegno circolare non trasferibile intestato alla lettera e); b) fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari; c) fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. sensi dell’articolo 93, comma 3 8, del Codice, In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai siti internet all’uopo dedicati. 2) una dichiarazione di impegno, da parte impegno di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codicefideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'articolo 93per l’esecuzione del contratto (cauzione definitiva) di cui all’articolo 103, comma 8 1, del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione se l’offerente risulta aggiudicatario; tale impegno deve essere contenuto o allegato alla garanzia di cui alla lettera a), oppure prodotto e sottoscritto mediante atto autonomo del garante; tale impegno non è richiesta alle microimpreserichiesto se l’offerente è una microimpresa, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei piccola o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti. La garanzia fideiussoria e la dichiarazione media impresa o, in caso di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme: − documento informaticoraggruppamento temporaneo, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante; − copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/ 2005. Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione/comunicazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d.lgs. 6settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria perla stipula del contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento. La garanzia provvisoria dovrà: 1) contenere espressa menzione dell'oggetto della procedura di gara e del soggetto garantito; 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo raggruppati sono microimprese, piccole o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cuiall'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio; 3) essere conforme allo schema tipo di cui al Decreto 19/01/2018 n. 31; 4) avere validità non inferiore a 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta; 5) prevedere espressamente: a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore; b) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civilemedie imprese; c) la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante; 6) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante; 7) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti dellaStazione appaltante . La garanzia provvisoria viene svincolata dalla Stazione appaltante qualora il Contraente non risulti aggiudicatario della gara, entro 30 giorni dall'aggiudicazione ad altra impresa concorrente, anche quando non sia ancora scaduto il termine di efficacia l’importo della garanzia (art. 93provvisoria, comma 9come determinato alla lettera a), del Codice); la garanzia resa dall’aggiudicataria cessa al momento della sottoscrizione del contrattopuò essere ridotto nelle misure, allorché è automaticamente svincolata, estinguendosi ad ogni effetto (art. 93, comma 6, del Codice). L’importo della garanzia provvisoria è ridotto secondo le misure e con le modalità di cui all’art. 93, comma 7 del Codice. Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativirequisiti fornendo copia dei certificati posseduti. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazionedel sistema di qualità alle condizioni di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene:del Codice; a. d) la fideiussione di cui alla lettera a), punto sub. a.2), nonché l’impegno di cui alla lettera b) se assunto con atto separato, deve essere presentata in una delle forme di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, con firma digitale del garante, caricandola direttamente sulla piattaforma del Sistema; nel caso in cui l’istituto garante non emetta le fideiussione o l’impegno con firma digitale come previsto al punto 1.2.3, l’offerente deve, in alternativa, caricare sulla piattaforma del Sistema una copia scansionata per immagine della fideiussione cartacea purché sia rispettata una delle seguenti condizioni: --- la copia per immagine sia corredata da autenticazione di conformità all’originale cartaceo mediante firma digitale di un notaio abilitato; --- sia sostituita da copia a stampa dell’originale digitale o dal documento riepilogativo di polizza purché, in ambedue casi riporti chiaramente l’indicazione dell’indirizzo web e del codice di controllo ai fini della verifica dell’autenticità; e) il beneficiario della garanzia provvisoria, che deve essere chiaramente indicato sul documento o titolo a garanzia di cui alla lettera a), è il comune di Bagolino (BS), xxx Xxxxxxxxx, 00, 00000, Xxxxxxxx (XX), P. I.V.A.: 00580140986, C.F.: 00822580171; 1. L’importo della garanzia provvisoria può essere ridotto del 50% (cinquanta per cento), una sola volta, ricorrendo una delle seguenti condizioni (le due riduzioni non sono tra loro cumulabili): --- per gli offerenti in possesso della certificazione del sistema di qualità della serie europea ISO 9001; --- per gli offerenti qualificati come micro, piccole e medie imprese. 2. L’importo può essere inoltre ridotto, dopo la riduzione di cui al precedente numero 1: --- del 30% (trenta per cento) per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del 25 novembre 2009, o in alternativa, del 20% (venti per cento) per gli offerenti in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001; --- del 15% (quindici per cento) per gli offerenti che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un’impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. 3. Le riduzioni di cui al numero 2 sono cumulabili tra di loro e sono cumulabili con una sola delle riduzioni di cui al numero 1; ogni riduzione è calcolata sull’importo che risulta dalla riduzione precedente. 4. Per fruire delle riduzioni gli offerenti devono segnalare le relative condizioni in modo inequivocabile e documentarle o comprovarle se richiesto oppure in fase di verifica. 5. in caso di partecipazione dei soggetti raggruppamento temporaneo le riduzioni, anche distintamente tra di cui all’art. 45loro, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo sono accordate se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione; b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate. Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da partedi una sola associata oppure, relative condizioni ricorrono per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale). È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.). Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garantetutti gli operatori economici raggruppati. 3.3.2. Contributo all’Autorità Nazionale Anticorruzione (art. 1, comma 67, legge n. 266 del 2005a) I concorrenti effettuano, a pena attestazione di esclusione, il avvenuto pagamento del contributo previsto dalla legge in a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 140Anticorruzione, secondo le modalità di cui alla deliberazione dell’ANAC. n. 1300/2017 pubblicata sul sito dell’ANAC, e allegano la ricevuta di avvenuto versamento alla documentazione amministrativa. Il pagamento è possibile previa iscrizione on-line al “Servizio di riscossione” al portale xxxx://xxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx; l’utente iscritto per conto dell’offerente deve collegarsi al servizio con le credenziali da questo rilasciate e inserire il codice identificativo della gara (CIG) di riferimento: 8133731727. Il , come segue: b) il sistema consente le seguenti modalità di pagamento del contributo: --- on line, mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. Per eseguire il pagamento è necessario collegarsi al “Servizio Riscossione Contributi” e seguire le istruzioni a video oppure il relativo manuale del servizio. A riprova dell'avvenuto pagamento, all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione l’offerente ottiene la ricevuta da stampare e unire alla documentazione; la ricevuta può inoltre essere stampata in qualunque momento accedendo alla lista Lista dei “Pagamenti effettuati” disponibile allo stesso indirizzo web; --- in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal “Servizio Riscossione Contributi”, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai Lottisti lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. All’indirizzo xxxx://xxx.Xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx è disponibile la funzione “Cerca il punto vendita più vicino a te”; lo scontrino rilasciato dal punto vendita è allegato alla documentazione. Per i soli operatori economici esteri, è possibile effettuare il pagamento anche tramite bonifico bancario internazionale, sul conto corrente bancario n. 4806788, aperto presso il Monte dei Paschi di Siena (IBAN: IT 77 O 01030 03200 0000 04806788 - BIC: XXXXXXXXXXX; c) intestato all’Autorità Nazionale Anticorruzione; la causale del versamento deve riportare esclusivamente il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel Paese di residenza o di sede del partecipante (p.e. VAT number) e il CIG che identifica la procedura alla quale si intende partecipare. L’operatore economico estero deve allegare all’offerta la ricevuta del bonifico effettuato. La mancata presentazione della ricevuta di avvenuto versamento potrà essere sanata ai sensi dell'artversamento, riprodotta mediante copia per immagine, è unita alla documentazione amministrativa. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta. In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la Stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della L. n. 266/2005. 3.3.3. Visita dei luoghi (sopralluogo obbligatorio documentato) È obbligatorio il sopralluogo sui luoghi dove è ubicato l’intervento. L’accesso alle aree è libero l’intervento oggetto dei servizi in appalto, assistito e non prevede la presenza attestato dalla Stazione appaltante, da effettuare previo appuntamento da prenotare e concordare con le modalità e lo scambio di funzionari o rappresentanti dell’ente appaltantecomunicazioni di cui al punto 9.1.2 e negli stessi termini temporali in giorni. Il sopralluogo obbligatorio deve essere effettuato e documentato con le seguenti modalità e alle condizioni previste nel seguitoseguenti condizioni: a) la Stazione appaltante rilascia l’attestazione di avvenuto sopralluogo che l’offerente effettua un rilievo fotografico diretto e personalizzato del sito dal quale si evinca senza equivoci il riferimento al sito specifico (deve allegare alla documentazione amministrativa; tuttavia: --- l’omissione dell’attestazione nella documentazione amministrativa non è ritenuta idonea causa di esclusione né di soccorso istruttorio se il sopralluogo è stato effettuato e la riproduzione relativa prova risulta agli atti dell’ufficio; --- nel solo caso sia stata omessa l’attestazione e il sopralluogo non risulti agli atti dell’ufficio, ma l’offerente dichiari di immagini ricavate disporre dell’attestazione omessa per mera dimenticanza, e di aver effettuato regolarmente il sopralluogo assistito, egli può chiedere, a proprio rischio e pericolo, l’attivazione del soccorso istruttorio di cui al punto 6.2.3, che si conclude con l’esclusione se l’offerente non fornisce prova documentale di aver eseguito il sopralluogo assistito; b) ai fini della validità dell’avvenuto sopralluogo, questo può essere fatto esclusivamente: --- da siti web quali «Google Maps» un soggetto di cui all’articolo 80, comma 3, del Codice, dotato di legale rappresentanza o siti analoghidi poteri contrattuali oppure dal direttore tecnico, attualmente in carica; --- da un dipendente dell’offerente, solo se munito di apposita delega rilasciata da uno dei soggetti in carica indicati in precedenza; a tal fine non è considerato dipendente un soggetto con rapporto di contratto di lavoro intermittente, di somministrazione, di apprendistato o prestatore di lavoro accessorio (voucher) di cui rispettivamente ai Capi II, Sezione II, Capo IV, Capo V e Capo VI del decreto legislativo n. 81 del 2015; --- da un soggetto terzo solo se munito di apposita procura notarile; c) sempre ai fini della validità dell’avvenuto sopralluogo; --- in caso di Forma aggregata già costituita formalmente, il sopralluogo deve essere fatto dall’operatore economico mandatario o capogruppo mediante un soggetto di cui alla lettera b); --- in caso Forma aggregata non ancora costituita formalmente, il sopralluogo deve essere fatto dal solo mandatario o capogruppo se munito di delega di tutti gli operatori economici mandanti purché rilasciate dai rispettivi soggetti dotati di legale rappresentanza; in caso contrario deve essere fatto da tutti gli operatori economici raggruppati mediante i rispettivi soggetti di cui alla lettera b); --- in caso di consorzio stabile, oppure di consorzio di cooperative o di imprese artigiane, il soggetto di cui alla lettera b) deve essere riconducibile al consorzio offerente oppure all’impresa per il quale il Consorzio concorre e designata per l’esecuzione almeno dei lavori della categoria prevalente; --- nei casi che precedono, qualora vi sia un mutamento soggettivo o un mutamento nella composizione dell’offerente, che facciano venir meno le condizioni di validità del sopralluogo, il sopralluogo si avrà come non fatto; d) nessun soggetto può effettuare sopralluogo per conto di due o più operatori economici che partecipano in concorrenza tra di loro; e) il soggetto che effettua il sopralluogo deve essere munito di documento di riconoscimento e di altro documento ufficiale che ne attesti le condizioni giuridiche di cui alla lettera b) ed esibire tali documenti ai fini del rilascio dell’attestazione di cui alla lettera a). f) il sopralluogo, che dovrà essere prenotato ai seguenti contatti: geom. Xxxxxx Xxxxxx, 0365904035, xxxxxxxxxx@xxx.xxxxxx.xxxxxxxx.xx.xx, verrà svolto nei giorni di martedì e venerdì dalle ore 8:30 alle 12:00 e dalle ore 14:10 alle ore 18:30, alla presenza di un addetto comunale.

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Samples: Disciplinary Regulations for Tender

Altra documentazione e altri adempimenti di natura amministrativa. 3.3.13.6.1. Garanzia provvisoria (articolo 93 del Codice): a) L'offerta è corredata da: 1) una garanzia provvisoria, come definita dall'art. ai sensi dell’articolo 93 del Codice, intestata a Comune di Alatri per un importo pari al 2% (( due per cento) dell'importo complessivo a base di gara e precisamente di importo non inferiore ad dell’importo complessivo, ovvero, 12.252,705.327,00 – compresi oneri per la sicurezza - dell’appalto (secondo quanto disposto dall’art. 35, salvo quanto previsto all'artc. 4 del D. Lgs. 93, comma 7, del Codicen.50/2016) , costituita, a scelta del concorrentedell’offerente, da: aa.1) in contanti o titoli di del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati al corso del giorno del deposito, versati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, pegno a favore della Stazione appaltante in intestazione; il valore deve essere al corso del giorno del depositoappaltante; b) fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari; ca.2) fideiussione bancaria o assicurativa assicurativa, o rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. all'articolo 106 del decreto legislativo n. 385 del 1993 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo n. 58 del 1998, recante la clausola di rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’articolo 1944 del codice civile, e di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del medesimo codice civile, dell’immediata operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante e con validità non inferiore a 180 giorni dal termine di scadenza per la presentazione dell’offerta; in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora formalmente costituito la fideiussione deve essere intestata a tutti i soggetti che intendono raggrupparsi o consorziarsi. a.3) versamento sul conto di Tesoreria del Comune di ALATRI IBAN: XX00X0000000000X00000000000 BANCA POPOLARE DEL FRUSINATE Filiale di ALATRI. b) ai sensi dell’articolo 93, comma 3 8, del Codice, In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai siti internet all’uopo dedicati. 2) una dichiarazione di impegno, da parte impegno di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codicefideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'articolo 93per l’esecuzione del contratto (cauzione definitiva) di cui all’articolo 103, comma 8 1, del Codice, qualora se l’offerente risulta aggiudicatario; tale impegno deve essere contenuto o allegato alla garanzia di cui alla lettera a), oppure prodotto e sottoscritto mediante atto autonomo del garante; il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno suddetto comma non è richiesta si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente dalle medesime costituiti. La da microimprese, piccole e medie imprese. c) ai sensi dell’articolo 93, comma 7, del Codice: c.1) l’importo della garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto provvisoria è ridotto, anche cumulando le relative riduzioni:  del 50% (cinquanta per cento) per gli offerenti in possesso dei poteri necessari della certificazione del sistema di qualità della serie europea ISO 9001;  del 30% (trenta per impegnare il garante ed essere prodotte cento) per gli operatori economici in una delle seguenti forme: − documento informaticopossesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi dell'art. 1del regolamento (CE) n. 1221/2009 del 25 novembre 2009, lett. po in alternativa, del 20% (venti per cento) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto per gli offerenti in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante; − copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/ 2005. Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione/comunicazione antimafia interdittiva emessa certificazione ambientale ai sensi degli articoli 84 e 91 della norma UNI EN ISO 14001;  del d.lgs. 6settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova 15%(quindici per cento) per gli offerenti che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un’impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067; c.2) per fruire del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria perla stipula del contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi beneficio di cui all’artal precedente punto sub. 89 comma 1 del Codicec.1), non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codicel’operatore economico l’offerente deve segnalare le relative condizioni in modo inequivocabile e documentarle o comprovarle se richiesto o in fase di verifica; c.3) in caso di raggruppamento temporaneo le riduzioni, anche distintamente tra di loro, sono accordate se le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimentocondizioni di cui al precedente punto sub. La garanzia provvisoria dovrà: 1) contenere espressa menzione dell'oggetto della procedura di gara e del soggetto garantito; 2) essere intestata a c.1), ricorrono per tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIEraggruppati; d) la fideiussione di cui alla lettera a), ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano punto sub. a.2), nonché l’impegno di cui alla gara ovvero, in caso di consorzi di cuiall'art. 45, comma 2 lett. lettera b) e c) del Codicese assunto con atto separato, al solo consorzio; 3) deve essere conforme allo schema tipo presentata in una delle forme di cui al Decreto 19/01/2018 decreto legislativo n. 31;82 del 2005, con firma digitale del garante e del contraente, caricandola direttamente sulla piattaforma del Sistema , nel caso in cui l’istituto garante non emetta le fideiussione o l’impegno con firma digitale come previsto al punto 1.2.3, l’offerente deve, in alternativa, caricare sulla piattaforma del Sistema una copia scansionata per immagine della fideiussione cartacea, con firma olografa del garante e del contraente, corredandola da autenticazione di conformità all’originale cartaceo mediante firma digitale di un notaio abilitato o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato con dichiarazione da questi firmata digitalmente ed allegata al documento informatico. 4) avere validità non inferiore a 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta; 5) prevedere espressamente: ae) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore; b) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile; c) la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante; 6) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante; 7) deve essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore fideiussore, che attesti il potere di impegnare impegnare, con la sottoscrizione sottoscrizione, la società fideiussore nei confronti dellaStazione appaltante . La garanzia provvisoria viene svincolata dalla Stazione appaltante qualora dell’ente aggiudicatore; (si intende per fideiussore: i broker, i funzionari e comunque i soggetti muniti di poteri di rappresentanza dell’Istituto di Credito o Compagnia Assicurativa o Società di Intermediazione finanziaria che emette il Contraente non risulti aggiudicatario della gara, entro 30 giorni dall'aggiudicazione ad altra impresa concorrente, anche quando non sia ancora scaduto titolo di garanzia). f) il termine di efficacia beneficiario della garanzia (art. 93provvisoria, comma 9, del Codice); la garanzia resa dall’aggiudicataria cessa al momento della sottoscrizione del contratto, allorché è automaticamente svincolata, estinguendosi ad ogni effetto (art. 93, comma 6, del Codice). L’importo della garanzia provvisoria è ridotto secondo le misure e le modalità che deve essere chiaramente indicato anche sulla fideiussione di cui all’art. 93, comma 7 del Codice. Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativirequisiti fornendo copia dei certificati posseduti. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazionedel sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene: a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. alla lettera d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione; b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. bè l’Ente indicato al punto a) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate. Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da partedi una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale). È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.). Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garantenelle premesse indicato. 3.3.23.6.2. Contributo all’Autorità Nazionale Anticorruzione (art. 1, comma 67, legge n. 266 del 2005): a) I concorrenti effettuano, a pena attestazione di esclusione, il avvenuto pagamento del contributo previsto dalla legge in a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 140Anticorruzione, secondo le modalità di cui alla deliberazione dell’ANAC. n. 1300/2017 pubblicata sul sito dell’ANAC, e allegano la ricevuta di avvenuto versamento alla documentazione amministrativa. Il pagamento è possibile previa iscrizione on-on- line al “Servizio di riscossione” al portale xxxx://xxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx; l’utente iscritto per conto dell’offerente deve collegarsi al servizio con le credenziali da questo rilasciate e inserire il codice identificativo della gara (CIG) di riferimento: 8133731727. Il , come segue: b) il sistema consente le seguenti modalità di pagamento del contributo: --- .it c) on line, mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. Per eseguire il pagamento è necessario collegarsi al “Servizio Riscossione Contributi” e seguire le istruzioni a video oppure il relativo manuale del servizio. A riprova dell'avvenuto pagamento, all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione l’offerente ottiene la ricevuta da stampare e unire alla documentazione; la ricevuta può inoltre essere stampata in qualunque momento accedendo alla lista dei “Pagamenti effettuati” disponibile allo stesso indirizzo web; --- ; d) in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal “Servizio Riscossione Contributi”, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai Lottisti lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. All’indirizzo xxxx://xxx.Xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx è disponibile la funzione “Cerca il punto vendita più vicino a te”; lo scontrino rilasciato dal punto vendita è allegato alla documentazione. Per i soli operatori economici esteri, è possibile effettuare il pagamento anche tramite bonifico bancario internazionale, sul conto corrente bancario n. 4806788, aperto presso il Monte dei Paschi di Siena (IBAN: IT 77 O 01030 03200 0000 04806788 - BIC: XXXXXXXXXXX; e) intestato all’Autorità Nazionale Anticorruzione; la causale del versamento deve riportare esclusivamente il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel Paese di residenza o di sede del partecipante (p.e. VAT number) e il CIG che identifica la procedura alla quale si intende partecipare. L’operatore economico estero deve allegare all’offerta la ricevuta del bonifico effettuato. La mancata presentazione della ricevuta di avvenuto versamento potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta. In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la Stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della L. n. 266/2005è unita alla documentazione amministrativa. 3.3.3. Visita dei luoghi (sopralluogo obbligatorio documentato) È obbligatorio il sopralluogo sui luoghi dove è ubicato l’intervento. L’accesso alle aree è libero e non prevede la presenza di funzionari o rappresentanti dell’ente appaltante. Il sopralluogo obbligatorio deve essere effettuato e documentato con le modalità e alle condizioni previste nel seguito: a) l’offerente effettua un rilievo fotografico diretto e personalizzato del sito dal quale si evinca senza equivoci il riferimento al sito specifico (non è ritenuta idonea la riproduzione di immagini ricavate da siti web quali «Google Maps» o siti analoghi);

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Samples: Accordo Quadro

Altra documentazione e altri adempimenti di natura amministrativa. 3.3.1. Garanzia 3.3.1.Garanzia provvisoria (articolo 93 del Codice): a) L'offerta è corredata da: 1) una garanzia provvisoria, come definita dall'art. ai sensi dell’articolo 93 del Codice, per un importo di euro 23.797,49 pari al 2% (due per cento) dell'importo complessivo del valore a base di gara e precisamente di importo non inferiore ad € 12.252,70, salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7, del Codicecui al punto 2.1, costituita, a scelta del concorrentedell’offerente, da: aa.1) in contanti o titoli di del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati al corso del giorno del deposito, versati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, pegno a favore della Stazione appaltante; a.2) fideiussione bancaria o assicurativa, o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo n. 385 del 1993 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo n. 58 del 1998, recante le clausole di rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’articolo 1944 del codice civile, e di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del medesimo codice civile, dell’immediata operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante e con validità non inferiore a 180 giorni dal termine di scadenza per la presentazione dell’offerta; in intestazione; il valore caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora formalmente costituito la fideiussione deve essere al corso del giorno del depositointestata a tutti i soggetti che intendono raggrupparsi o consorziarsi; a.3) assegno circolare non trasferibile intestato alla lettera e); b) fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari; c) fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. sensi dell’articolo 93, comma 3 8, del Codice, In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai siti internet all’uopo dedicati. 2) una dichiarazione di impegno, da parte impegno di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codicefideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'articolo 93per l’esecuzione del contratto (cauzione definitiva) di cui all’articolo 103, comma 8 1, del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione se l’offerente risulta aggiudicatario; tale impegno deve essere contenuto o allegato alla garanzia di cui alla lettera a), oppure prodotto e sottoscritto mediante atto autonomo del garante; tale impegno non è richiesta alle microimpreserichiesto se l’offerente è una microimpresa, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei piccola o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti. La garanzia fideiussoria e la dichiarazione media impresa o, in caso di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme: − documento informaticoraggruppamento temporaneo, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante; − copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/ 2005. Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione/comunicazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d.lgs. 6settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria perla stipula del contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento. La garanzia provvisoria dovrà: 1) contenere espressa menzione dell'oggetto della procedura di gara e del soggetto garantito; 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo raggruppati sono microimprese, piccole o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cuiall'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio; 3) essere conforme allo schema tipo di cui al Decreto 19/01/2018 n. 31; 4) avere validità non inferiore a 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta; 5) prevedere espressamente: a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore; b) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civilemedie imprese; c) la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante; 6) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante; 7) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti dellaStazione appaltante . La garanzia provvisoria viene svincolata dalla Stazione appaltante qualora il Contraente non risulti aggiudicatario della gara, entro 30 giorni dall'aggiudicazione ad altra impresa concorrente, anche quando non sia ancora scaduto il termine di efficacia l’importo della garanzia (art. 93provvisoria, comma 9come determinato alla lettera a), del Codice); la garanzia resa dall’aggiudicataria cessa al momento della sottoscrizione del contrattopuò essere ridotto nelle misure, allorché è automaticamente svincolata, estinguendosi ad ogni effetto (art. 93, comma 6, del Codice). L’importo della garanzia provvisoria è ridotto secondo le misure e con le modalità di cui all’art. 93, comma 7 del Codice. Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativirequisiti fornendo copia dei certificati posseduti. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazionedel sistema di qualità alle condizioni di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene:del Codice; a. d) la fideiussione di cui alla lettera a), punto sub. a.2), nonché l’impegno di cui alla lettera b) se assunto con atto separato, deve essere presentata in una delle forme di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, con firma digitale del garante, caricandola direttamente sulla piattaforma del Sistema; nel caso in cui l’istituto garante non emetta le fideiussione o l’impegno con firma digitale come previsto al punto 1.2.3, l’offerente deve, in alternativa, caricare sulla piattaforma del Sistema una copia scansionata per immagine della fideiussione cartacea purché sia rispettata una delle seguenti condizioni: --- la copia per immagine sia corredata da autenticazione di conformità all’originale cartaceo mediante firma digitale di un notaio abilitato; --- sia sostituita da copia a stampa dell’originale digitale o dal documento riepilogativo di polizza purché, in ambedue casi riporti chiaramente l’indicazione dell’indirizzo web e del codice di controllo ai fini della verifica dell’autenticità; e) il beneficiario della garanzia provvisoria, che deve essere chiaramente indicato sul documento o titolo a garanzia di cui alla lettera a), è il Parco nazionale Arcipelago Toscano, Xxx. Xxxxxx, 00 00000 Xxxxxxxxxxxx (XX) , C.F. 91007440497 P.IVA 01254460494; 1. L’importo della garanzia provvisoria può essere ridotto del 50% (cinquanta per cento), una sola volta, ricorrendo una delle seguenti condizioni (le due riduzioni non sono tra loro cumulabili): --- per gli offerenti in possesso della certificazione del sistema di qualità della serie europea ISO 9001; --- per gli offerenti qualificati come micro, piccole e medie imprese. 2. L’importo può essere inoltre ridotto, dopo la riduzione di cui al precedente numero 1: --- del 30% (trenta per cento) per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del 25 novembre 2009, o in alternativa, del 20% (venti per cento) per gli offerenti in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001; --- del 15% (quindici per cento) per gli offerenti che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un’impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. 3. Le riduzioni di cui al numero 2 sono cumulabili tra di loro e sono cumulabili con una sola delle riduzioni di cui al numero 1; ogni riduzione è calcolata sull’importo che risulta dalla riduzione precedente. 4. Per fruire delle riduzioni gli offerenti devono segnalare le relative condizioni in modo inequivocabile e documentarle o comprovarle se richiesto oppure in fase di verifica. 5. in caso di partecipazione dei soggetti raggruppamento temporaneo le riduzioni, anche distintamente tra di cui all’art. 45loro, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo sono accordate se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione; b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate. Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da partedi una sola associata oppure, relative condizioni ricorrono per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale). È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.). Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garantetutti gli operatori economici raggruppati. 3.3.2. Contributo all’Autorità Nazionale Anticorruzione (art. 1, comma 67, legge n. 266 del 2005a) I concorrenti effettuano, a pena attestazione di esclusione, il avvenuto pagamento del contributo previsto dalla legge in a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 140Anticorruzione, secondo le modalità di cui alla deliberazione dell’ANAC. n. 1300/2017 pubblicata sul sito dell’ANAC, e allegano la ricevuta di avvenuto versamento alla documentazione amministrativa. Il pagamento è possibile previa iscrizione on-line al “Servizio di riscossione” al portale xxxx://xxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx; l’utente iscritto per conto dell’offerente deve collegarsi al servizio con le credenziali da questo rilasciate e inserire il codice identificativo della gara (CIG) di riferimento: 8133731727. Il , come segue: b) il sistema consente le seguenti modalità di pagamento del contributo: --- on line, mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. Per eseguire il pagamento è necessario collegarsi al “Servizio Riscossione Contributi” e seguire le istruzioni a video oppure il relativo manuale del servizio. A riprova dell'avvenuto pagamento, all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione l’offerente ottiene la ricevuta da stampare e unire alla documentazione; la ricevuta può inoltre essere stampata in qualunque momento accedendo alla lista Lista dei “Pagamenti effettuati” disponibile allo stesso indirizzo web; --- in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal “Servizio Riscossione Contributi”, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai Lottisti lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. All’indirizzo xxxx://xxx.Xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx è disponibile la funzione “Cerca il punto vendita più vicino a te”; lo scontrino rilasciato dal punto vendita è allegato alla documentazione. Per i soli operatori economici esteri, è possibile effettuare il pagamento anche tramite bonifico bancario internazionale, sul conto corrente bancario n. 4806788, aperto presso il Monte dei Paschi di Siena (IBAN: IT 77 O 01030 03200 0000 04806788 - BIC: XXXXXXXXXXX; c) intestato all’Autorità Nazionale Anticorruzione; la causale del versamento deve riportare esclusivamente il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel Paese di residenza o di sede del partecipante (p.e. VAT number) e il CIG che identifica la procedura alla quale si intende partecipare. L’operatore economico estero deve allegare all’offerta la ricevuta del bonifico effettuato. La mancata presentazione della ricevuta di avvenuto versamento potrà essere sanata ai sensi dell'artversamento, riprodotta mediante copia per immagine, è unita alla documentazione amministrativa. 83Arch. Xxxxxxxx Xx Xxxx Xxxxxxx Tecnico Tel: 0000000000 Indirizzo di posta elettronica: xxxxx@xxxxxxxx.xx Orari in cui prenotare il sopralluogo: Dal lunedì al venerdì, comma 9 dalle ore 9:00 alle ore 13:00 Il sopralluogo è obbligatorio per rendersi conto delle problematiche di eseguire i lavori sull’Isola di Pianosa. L’isola non è abitata attualmente è presente una colonia penale gestita dalla penitenziaria del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato carcere di Porto Azzurro. Sull’Isola è presente un solo Hotel di proprietà dell’amministrazione comunale di Campo nell’Elba dato in gestione ad una cooperativa. La stessa cooperativa gestisce anche un ristorante. Sono presenti anche degli appartamenti gestiti dalla polizia penitenziaria. E’ necessario prendere tutte le informazioni necessarie della disponibilità ricettiva dell’isola prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta. In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la Stazione appaltante esclude il concorrente dalla partecipare alla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della L. n. 266/2005. 3.3.3. Visita dei luoghi (sopralluogo obbligatorio documentato) È obbligatorio il sopralluogo sui luoghi dove è ubicato l’intervento. L’accesso alle aree è libero e non prevede la presenza di funzionari o rappresentanti dell’ente appaltante. Il sopralluogo sarà effettuato sull’Isola di Pianosa, previa prenotazione con l’Ufficio Tecnico , esclusivamente nelle seguenti date: Si consiglia quando viene effettuata la prenotazione di comunicare un recapito per eventuali comunicazioni. Si precisa che l’Isola di Pianosa è servita da un unico collegamento settimanale con traghetto di linea, effettuato dalla compagnia Toremar Toscana Regionale Marittima S.p.A. esclusivamente il martedì con partenza da Piombino alle ore 8.20 con sosta al porto di Rio per poi proseguire con ripartenza alle ore 9:20. Il collegamento Toremar è l’unico che consente di poter portare mezzi e materiali necessari alla lavorazione. E’ presente un servizio di traghettamento solo passeggeri con la compagnia di navigazione Aquavision per eventuali orari consultare il sito xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx/ Il sopralluogo potrà essere spostato se a causa di cattive condizioni meteomarine venisse rimandata la corsa settimanale, solitamente recuperata entro i due giorni successivi, si consiglia di chiamare la Toremar il giorno prima della partenza per accertarsi delle condizioni meteo Il sopraluogo obbligatorio deve essere effettuato e documentato con le seguenti modalità e alle condizioni previste nel seguitoseguenti condizioni: a) la Stazione appaltante rilascia l’attestazione di avvenuto sopralluogo che l’offerente effettua un rilievo fotografico diretto e personalizzato del sito dal quale si evinca senza equivoci il riferimento al sito specifico (deve allegare alla documentazione amministrativa; tuttavia: --- l’omissione dell’attestazione nella documentazione amministrativa non è ritenuta idonea causa di esclusione né di soccorso istruttorio se il sopralluogo è stato effettuato e la riproduzione relativa prova risulta agli atti dell’ufficio; --- nel solo caso sia stata omessa l’attestazione e il sopralluogo non risulti agli atti dell’ufficio, ma l’offerente dichiari di immagini ricavate disporre dell’attestazione omessa per mera dimenticanza, e di aver effettuato regolarmente il sopralluogo assistito, egli può chiedere, a proprio rischio e pericolo, l’attivazione del soccorso istruttorio di cui al punto 6.2.3, che si conclude con l’esclusione se l’offerente non fornisce prova documentale di aver eseguito il sopralluogo assistito; b) ai fini della validità dell’avvenuto sopralluogo, questo può essere fatto esclusivamente: --- da siti web quali «Google Maps» un soggetto di cui all’articolo 80, comma 3, del Codice, dotato di legale rappresentanza o siti analoghidi poteri contrattuali oppure dal direttore tecnico, attualmente in carica; --- da un dipendente dell’offerente, solo se munito di apposita delega rilasciata da uno dei soggetti in carica indicati in precedenza; a tal fine non è considerato dipendente un soggetto con rapporto di contratto di lavoro intermittente, di somministrazione, di apprendistato o prestatore di lavoro accessorio di cui rispettivamente ai Capi II, Sezione II, Capo IV, Capo V e Capo VI del decreto legislativo n. 81 del 2015; --- da un soggetto terzo solo se munito di apposita procura notarile; c) sempre ai fini della validità dell’avvenuto sopralluogo; --- in caso di Forma aggregata già costituita formalmente, il sopralluogo deve essere fatto dall’operatore economico mandatario o capogruppo mediante un soggetto di cui alla lettera b); --- in caso Forma aggregata non ancora costituita formalmente, il sopralluogo deve essere fatto dal solo mandatario o capogruppo se munito di delega di tutti gli operatori economici mandanti purché rilasciate dai rispettivi soggetti dotati di legale rappresentanza; in caso contrario deve essere fatto da tutti gli operatori economici raggruppati mediante i rispettivi soggetti di cui alla lettera b); --- in caso di consorzio stabile, oppure di consorzio di cooperative o di imprese artigiane, il soggetto di cui alla lettera b) deve essere riconducibile al consorzio offerente oppure all’impresa per il quale il Consorzio concorre e designata per l’esecuzione almeno dei lavori della categoria prevalente; --- nei casi che precedono, qualora vi sia un mutamento soggettivo o un mutamento nella composizione dell’offerente, che facciano venir meno le condizioni di validità del sopralluogo, il sopralluogo si avrà come non fatto; d) nessun soggetto può effettuare sopralluogo per conto di due o più operatori economici che partecipano in concorrenza tra di loro; e) il soggetto che effettua il sopralluogo deve essere munito di documento di riconoscimento e di altro documento ufficiale che ne attesti le condizioni giuridiche di cui alla lettera b) ed esibire tali documenti ai fini del rilascio dell’attestazione di cui alla lettera a).

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Samples: Disciplina Di Gara

Altra documentazione e altri adempimenti di natura amministrativa. 3.3.1. Garanzia 3.3.1.Garanzia provvisoria (articolo 93 del Codice): a) L'offerta è corredata da: 1) una garanzia provvisoria, come definita dall'art. ai sensi dell’articolo 93 del Codice, per un importo di euro 19.991,43 pari al 2% (due per cento) dell'importo complessivo del valore a base di gara e precisamente di importo non inferiore ad € 12.252,70, salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7, del Codicecui al punto 2.1, costituita, a scelta del concorrentedell’offerente, da: aa.1) in contanti o titoli di del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati al corso del giorno del deposito, versati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, pegno a favore della Stazione appaltante; a.2) fideiussione bancaria o assicurativa, o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo n. 385 del 1993 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo n. 58 del 1998, recante le clausole di rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’articolo 1944 del codice civile, e di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del medesimo codice civile, dell’immediata operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante e con validità non inferiore a 180 giorni dal termine di scadenza per la presentazione dell’offerta; in intestazione; il valore caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora formalmente costituito la fideiussione deve essere al corso del giorno del depositointestata a tutti i soggetti che intendono raggrupparsi o consorziarsi; a.3) assegno circolare non trasferibile intestato alla lettera e); b) fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari; c) fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. sensi dell’articolo 93, comma 3 8, del Codice, In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai siti internet all’uopo dedicati. 2) una dichiarazione di impegno, da parte impegno di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codicefideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'articolo 93per l’esecuzione del contratto (cauzione definitiva) di cui all’articolo 103, comma 8 1, del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione se l’offerente risulta aggiudicatario; tale impegno deve essere contenuto o allegato alla garanzia di cui alla lettera a), oppure prodotto e sottoscritto mediante atto autonomo del garante; tale impegno non è richiesta alle microimpreserichiesto se l’offerente è una microimpresa, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei piccola o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti. La garanzia fideiussoria e la dichiarazione media impresa o, in caso di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme: − documento informaticoraggruppamento temporaneo, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante; − copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/ 2005. Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione/comunicazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d.lgs. 6settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria perla stipula del contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento. La garanzia provvisoria dovrà: 1) contenere espressa menzione dell'oggetto della procedura di gara e del soggetto garantito; 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo raggruppati sono microimprese, piccole o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cuiall'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio; 3) essere conforme allo schema tipo di cui al Decreto 19/01/2018 n. 31; 4) avere validità non inferiore a 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta; 5) prevedere espressamente: a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore; b) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civilemedie imprese; c) la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante; 6) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante; 7) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti dellaStazione appaltante . La garanzia provvisoria viene svincolata dalla Stazione appaltante qualora il Contraente non risulti aggiudicatario della gara, entro 30 giorni dall'aggiudicazione ad altra impresa concorrente, anche quando non sia ancora scaduto il termine di efficacia l’importo della garanzia (art. 93provvisoria, comma 9come determinato alla lettera a), del Codice); la garanzia resa dall’aggiudicataria cessa al momento della sottoscrizione del contrattopuò essere ridotto nelle misure, allorché è automaticamente svincolata, estinguendosi ad ogni effetto (art. 93, comma 6, del Codice). L’importo della garanzia provvisoria è ridotto secondo le misure e con le modalità di cui all’art. 93, comma 7 del Codice. Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativirequisiti fornendo copia dei certificati posseduti. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazionedel sistema di qualità alle condizioni di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene:del Codice; a. d) la fideiussione di cui alla lettera a), punto sub. a.2), nonché l’impegno di cui alla lettera b) se assunto con atto separato, deve essere presentata in una delle forme di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, con firma digitale del garante, caricandola direttamente sulla piattaforma del Sistema; nel caso in cui l’istituto garante non emetta le fideiussione o l’impegno con firma digitale come previsto al punto 1.2.3, l’offerente deve, in alternativa, caricare sulla piattaforma del Sistema una copia scansionata per immagine della fideiussione cartacea purché sia rispettata una delle seguenti condizioni: --- la copia per immagine sia corredata da autenticazione di conformità all’originale cartaceo mediante firma digitale di un notaio abilitato; --- sia sostituita da copia a stampa dell’originale digitale o dal documento riepilogativo di polizza purché, in ambedue casi riporti chiaramente l’indicazione dell’indirizzo web e del codice di controllo ai fini della verifica dell’autenticità; e) il beneficiario della garanzia provvisoria, che deve essere chiaramente indicato sul documento o titolo a garanzia di cui alla lettera a), è il comune di ISORELLA Xxxxxx Xxxx 0, 00000 XXXXXXXX (XX) C.F.: 85000670175; P.I.: 00725670988; 1. L’importo della garanzia provvisoria può essere ridotto del 50% (cinquanta per cento), una sola volta, ricorrendo una delle seguenti condizioni (le due riduzioni non sono tra loro cumulabili): --- per gli offerenti in possesso della certificazione del sistema di qualità della serie europea ISO 9001; --- per gli offerenti qualificati come micro, piccole e medie imprese. 2. L’importo può essere inoltre ridotto, dopo la riduzione di cui al precedente numero 1: --- del 30% (trenta per cento) per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del 25 novembre 2009, o in alternativa, del 20% (venti per cento) per gli offerenti in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001; --- del 15% (quindici per cento) per gli offerenti che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un’impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. 3. Le riduzioni di cui al numero 2 sono cumulabili tra di loro e sono cumulabili con una sola delle riduzioni di cui al numero 1; ogni riduzione è calcolata sull’importo che risulta dalla riduzione precedente. 4. Per fruire delle riduzioni gli offerenti devono segnalare le relative condizioni in modo inequivocabile e documentarle o comprovarle se richiesto oppure in fase di verifica. 5. in caso di partecipazione dei soggetti raggruppamento temporaneo le riduzioni, anche distintamente tra di cui all’art. 45loro, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo sono accordate se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione; b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate. Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da partedi una sola associata oppure, relative condizioni ricorrono per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale). È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.). Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garantetutti gli operatori economici raggruppati. 3.3.2. Contributo all’Autorità Nazionale Anticorruzione (art. 1, comma 67, legge n. 266 del 2005a) I concorrenti effettuano, a pena attestazione di esclusione, il avvenuto pagamento del contributo previsto dalla legge in a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 140Anticorruzione, secondo le modalità di cui alla deliberazione dell’ANAC. n. 1300/2017 pubblicata sul sito dell’ANAC, e allegano la ricevuta di avvenuto versamento alla documentazione amministrativa. Il pagamento è possibile previa iscrizione on-line al “Servizio di riscossione” al portale xxxx://xxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx; l’utente iscritto per conto dell’offerente deve collegarsi al servizio con le credenziali da questo rilasciate e inserire il codice identificativo della gara (CIG) di riferimento: 8133731727. Il , come segue: b) il sistema consente le seguenti modalità di pagamento del contributo: --- on line, mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. Per eseguire il pagamento è necessario collegarsi al “Servizio Riscossione Contributi” e seguire le istruzioni a video oppure il relativo manuale del servizio. A riprova dell'avvenuto pagamento, all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione l’offerente ottiene la ricevuta da stampare e unire alla documentazione; la ricevuta può inoltre essere stampata in qualunque momento accedendo alla lista Lista dei “Pagamenti effettuati” disponibile allo stesso indirizzo web; --- in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal “Servizio Riscossione Contributi”, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai Lottisti lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. All’indirizzo xxxx://xxx.Xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx è disponibile la funzione “Cerca il punto vendita più vicino a te”; lo scontrino rilasciato dal punto vendita è allegato alla documentazione. Per i soli operatori economici esteri, è possibile effettuare il pagamento anche tramite bonifico bancario internazionale, sul conto corrente bancario n. 4806788, aperto presso il Monte dei Paschi di Siena (IBAN: IT 77 O 01030 03200 0000 04806788 - BIC: XXXXXXXXXXX; c) intestato all’Autorità Nazionale Anticorruzione; la causale del versamento deve riportare esclusivamente il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel Paese di residenza o di sede del partecipante (p.e. VAT number) e il CIG che identifica la procedura alla quale si intende partecipare. L’operatore economico estero deve allegare all’offerta la ricevuta del bonifico effettuato. La mancata presentazione della ricevuta di avvenuto versamento potrà essere sanata ai sensi dell'artversamento, riprodotta mediante copia per immagine, è unita alla documentazione amministrativa. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta. In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la Stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della L. n. 266/2005. 3.3.3. Visita dei luoghi (sopralluogo obbligatorio documentato) È obbligatorio il sopralluogo sui luoghi dove è ubicato l’interventol’intervento oggetto dei servizi in appalto, lo stesso sarà assistito e attestato dalla Stazione appaltante, da effettuare previo appuntamento, da prenotare e concordare con il referente, esclusivamente con le seguenti modalità (la mail deve essere trasmessa a tutti e due gli indirizzi di posta elettronica di seguito indicati): Geom. L’accesso Xxxxxxx Xxxxxx e Geom. Xxxx Xxxx Xxxxxxx Tecnico Comune di Isorella Tel: 030/0000000 int. 2 Indirizzo di posta elettronica: xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xxxxxxxx.xx.xx xxxxxxxxxxx@xxxxxx.xxxxxxxx.xx.xx Orari in cui prenotare il sopralluogo: Dal lunedì al venerdì, dalle ore 10:00 alle aree è libero e non prevede la presenza di funzionari o rappresentanti dell’ente appaltanteore 12:30. Ultima data utile per sopralluogo il 14/09/2018 Il sopralluogo sopraluogo obbligatorio deve essere effettuato e documentato con le seguenti modalità e alle condizioni previste nel seguitoseguenti condizioni: a) la Stazione appaltante rilascia l’attestazione di avvenuto sopralluogo che l’offerente effettua un rilievo fotografico diretto e personalizzato del sito dal quale si evinca senza equivoci il riferimento al sito specifico (deve allegare alla documentazione amministrativa; tuttavia: --- l’omissione dell’attestazione nella documentazione amministrativa non è ritenuta idonea causa di esclusione né di soccorso istruttorio se il sopralluogo è stato effettuato e la riproduzione relativa prova risulta agli atti dell’ufficio; --- nel solo caso sia stata omessa l’attestazione e il sopralluogo non risulti agli atti dell’ufficio, ma l’offerente dichiari di immagini ricavate disporre dell’attestazione omessa per mera dimenticanza, e di aver effettuato regolarmente il sopralluogo assistito, egli può chiedere, a proprio rischio e pericolo, l’attivazione del soccorso istruttorio di cui al punto 6.2.3, che si conclude con l’esclusione se l’offerente non fornisce prova documentale di aver eseguito il sopralluogo assistito; b) ai fini della validità dell’avvenuto sopralluogo, questo può essere fatto esclusivamente: --- da siti web quali «Google Maps» un soggetto di cui all’articolo 80, comma 3, del Codice, dotato di legale rappresentanza o siti analoghidi poteri contrattuali oppure dal direttore tecnico, attualmente in carica; --- da un dipendente dell’offerente, solo se munito di apposita delega rilasciata da uno dei soggetti in carica indicati in precedenza; a tal fine non è considerato dipendente un soggetto con rapporto di contratto di lavoro intermittente, di somministrazione, di apprendistato o prestatore di lavoro accessorio di cui rispettivamente ai Capi II, Sezione II, Capo IV, Capo V e Capo VI del decreto legislativo n. 81 del 2015; --- da un soggetto terzo solo se munito di apposita procura notarile; c) sempre ai fini della validità dell’avvenuto sopralluogo; --- in caso di Forma aggregata già costituita formalmente, il sopralluogo deve essere fatto dall’operatore economico mandatario o capogruppo mediante un soggetto di cui alla lettera b); --- in caso Forma aggregata non ancora costituita formalmente, il sopralluogo deve essere fatto dal solo mandatario o capogruppo se munito di delega di tutti gli operatori economici mandanti purché rilasciate dai rispettivi soggetti dotati di legale rappresentanza; in caso contrario deve essere fatto da tutti gli operatori economici raggruppati mediante i rispettivi soggetti di cui alla lettera b); --- in caso di consorzio stabile, oppure di consorzio di cooperative o di imprese artigiane, il soggetto di cui alla lettera b) deve essere riconducibile al consorzio offerente oppure all’impresa per il quale il Consorzio concorre e designata per l’esecuzione almeno dei lavori della categoria prevalente; --- nei casi che precedono, qualora vi sia un mutamento soggettivo o un mutamento nella composizione dell’offerente, che facciano venir meno le condizioni di validità del sopralluogo, il sopralluogo si avrà come non fatto; d) nessun soggetto può effettuare sopralluogo per conto di due o più operatori economici che partecipano in concorrenza tra di loro; e) il soggetto che effettua il sopralluogo deve essere munito di documento di riconoscimento e di altro documento ufficiale che ne attesti le condizioni giuridiche di cui alla lettera b) ed esibire tali documenti ai fini del rilascio dell’attestazione di cui alla lettera a).

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Samples: Disciplinary Regulations for Tender

Altra documentazione e altri adempimenti di natura amministrativa. 3.3.1. Garanzia provvisoria (articolo 93 del Codice): a) L'offerta è corredata da: 1) una garanzia provvisoria, come definita dall'art. ai sensi dell’articolo 93 del Codice, per un importo di euro 264.151,33 pari al 2all’1% (due uno per cento) dell'importo complessivo del valore a base di gara e precisamente di importo non inferiore ad € 12.252,70, salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7, del Codicecui al punto 2.1, costituita, a scelta del concorrentedell’offerente, da: aa.1) in contanti o titoli di del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati al corso del giorno del deposito, versati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, pegno a favore della Stazione appaltante Concedente; a.2) fideiussione bancaria o assicurativa, o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo n. 385 del 1993 che svolgono in intestazionevia esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo n. 58 del 1998, recante le clausole di rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’articolo 1944 del codice civile, e di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del medesimo codice civile, dell’immediata operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Concedente e con validità non inferiore a 180 giorni dal termine di scadenza per la presentazione dell’offerta; il valore in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora formalmente costituito la fideiussione deve essere al corso del giorno del depositointestata a tutti i soggetti che intendono raggrupparsi o consorziarsi; a.3) assegno circolare non trasferibile intestato alla lettera e); b) fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari; c) fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. sensi dell’articolo 93, comma 3 8, del Codice, In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai siti internet all’uopo dedicati. 2) una dichiarazione di impegno, da parte impegno di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codicefideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'articolo 93per l’esecuzione del contratto (cauzione definitiva) di cui all’articolo 103, comma 8 1, del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione se l’offerente risulta aggiudicatario; tale impegno deve essere contenuto o allegato alla garanzia di cui alla lettera a), oppure prodotto e sottoscritto mediante atto autonomo del garante; tale impegno non è richiesta alle microimpreserichiesto se l’offerente è una microimpresa, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei piccola o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti. La garanzia fideiussoria e la dichiarazione media impresa o, in caso di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme: − documento informaticoraggruppamento temporaneo, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante; − copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/ 2005. Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione/comunicazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d.lgs. 6settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria perla stipula del contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento. La garanzia provvisoria dovrà: 1) contenere espressa menzione dell'oggetto della procedura di gara e del soggetto garantito; 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo raggruppati sono microimprese, piccole o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cuiall'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio; 3) essere conforme allo schema tipo di cui al Decreto 19/01/2018 n. 31; 4) avere validità non inferiore a 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta; 5) prevedere espressamente: a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore; b) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civilemedie imprese; c) la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante; 6) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante; 7) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti dellaStazione appaltante . La garanzia provvisoria viene svincolata dalla Stazione appaltante qualora il Contraente non risulti aggiudicatario della gara, entro 30 giorni dall'aggiudicazione ad altra impresa concorrente, anche quando non sia ancora scaduto il termine di efficacia l’importo della garanzia (art. 93provvisoria, comma 9come determinato alla lettera a), del Codice); la garanzia resa dall’aggiudicataria cessa al momento della sottoscrizione del contrattopuò essere ridotto nelle misure, allorché è automaticamente svincolata, estinguendosi ad ogni effetto (art. 93, comma 6, del Codice). L’importo della garanzia provvisoria è ridotto secondo le misure e con le modalità di cui all’art. 93, comma 7 del Codice. Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativirequisiti fornendo copia dei certificati posseduti. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazionedel sistema di qualità alle condizioni di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene: a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazioneCodice; b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. bd) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate. Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da partedi una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale). È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.). Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante. 3.3.2. Contributo all’Autorità Nazionale Anticorruzione (art. 1, comma 67, legge n. 266 del 2005) I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 140, secondo le modalità fideiussione di cui alla deliberazione dell’ANAClettera a), punto sub. n. 1300/2017 pubblicata sul sito dell’ANACa.2), e allegano la ricevuta nonché l’impegno di avvenuto versamento cui alla documentazione amministrativa. Il pagamento è possibile previa iscrizione on-line al “Servizio di riscossione” al portale xxxx://xxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx; l’utente iscritto lettera b) se assunto con atto separato o rilasciato da un garante diverso, devono essere presentati in originale con sottoscrizione autografa del soggetto competente per conto dell’offerente dell’istituto garante recante l’indicazione della relativa carica o dei poteri; se la fideiussione è emessa in una delle forme di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, con firma digitale del garante, può essere sostituita da copia a stampa dell’originale digitale o dal documento riepilogativo di polizza purché, in ambedue casi riporti chiaramente l’indicazione dell’indirizzo web e del codice di controllo ai fini della verifica dell’autenticità; e) il beneficiario della garanzia provvisoria, che deve collegarsi al servizio con le credenziali da questo rilasciate e inserire il codice identificativo della gara (CIG) essere chiaramente indicato sul documento o titolo a garanzia di riferimento: 8133731727. Il sistema consente le seguenti modalità di pagamento del contributo: --- on line, mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. Per eseguire il pagamento è necessario collegarsi al “Servizio Riscossione Contributi” e seguire le istruzioni a video oppure il relativo manuale del servizio. A riprova dell'avvenuto pagamento, all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione l’offerente ottiene la ricevuta da stampare e unire cui alla documentazione; la ricevuta può inoltre essere stampata in qualunque momento accedendo alla lista dei “Pagamenti effettuati” disponibile allo stesso indirizzo web; --- in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal “Servizio Riscossione Contributi”, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai Lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. All’indirizzo xxxx://xxx.Xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx è disponibile la funzione “Cerca il punto vendita più vicino a te”; lo scontrino rilasciato dal punto vendita è allegato alla documentazione. Per i soli operatori economici esterilettera a), è possibile effettuare il pagamento anche tramite bonifico bancario internazionalela Concedente in intestazione: Comune di Benevento - Concessione mediante PFI di un parcheggio, sul conto corrente bancario n. 4806788, aperto presso il Monte delle residenze e dei Paschi servizi dell’opera denominata Piazza Risorgimento – area Collegio La Salle 1. Al fine di Siena (IBAN: IT 77 O 01030 03200 0000 04806788 - BIC: XXXXXXXXXXX) intestato all’Autorità Nazionale Anticorruzione; la causale rendere l'importo della garanzia proporzionato e adeguato alla natura delle prestazioni oggetto del versamento deve riportare esclusivamente il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel Paese contratto e al grado di residenza o di sede del partecipante (p.e. VAT number) e il CIG che identifica la procedura alla quale si intende partecipare. L’operatore economico estero deve allegare all’offerta la ricevuta del bonifico effettuato. La mancata presentazione della ricevuta di avvenuto versamento potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta. In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamentorischio ad esso connesso, la Stazione stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67 riduce l'importo della L. n. 266/2005cauzione all'1 per cento. 3.3.3. Visita dei luoghi (sopralluogo obbligatorio documentato) È obbligatorio il sopralluogo sui luoghi dove è ubicato l’intervento. L’accesso alle aree è libero e non prevede la presenza di funzionari o rappresentanti dell’ente appaltante. Il sopralluogo obbligatorio deve essere effettuato e documentato con le modalità e alle condizioni previste nel seguito: a) l’offerente effettua un rilievo fotografico diretto e personalizzato del sito dal quale si evinca senza equivoci il riferimento al sito specifico (non è ritenuta idonea la riproduzione di immagini ricavate da siti web quali «Google Maps» o siti analoghi);

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Samples: Concessione

Altra documentazione e altri adempimenti di natura amministrativa. 3.3.1. Garanzia 3.3.1.Garanzia provvisoria (articolo 93 del Codice): a) L'offerta è corredata da: 1) una garanzia provvisoria, come definita dall'art. ai sensi dell’articolo 93 del Codice, per un importo di euro 70.657,33 pari al 2% (due per cento) dell'importo complessivo del valore a base di gara e precisamente di importo non inferiore ad € 12.252,70, salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7, del Codicecui al punto 2.1, costituita, a scelta del concorrentedell’offerente, da: aa.1) in contanti o titoli di del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati al corso del giorno del deposito, versati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, pegno a favore della Stazione appaltante; a.2) fideiussione bancaria o assicurativa, o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo n. 385 del 1993 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo n. 58 del 1998, recante la clausola di rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’articolo 1944 del codice civile, e di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del medesimo codice civile, dell’immediata operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante e con validità non inferiore a 240 giorni dal termine di scadenza per la presentazione dell’offerta; in intestazione; il valore caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora formalmente costituito la fideiussione deve essere al corso del giorno del depositointestata a tutti i soggetti che intendono raggrupparsi o consorziarsi; b) fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari; c) fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. sensi dell’articolo 93, comma 3 8, del Codice, In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai siti internet all’uopo dedicati. 2) una dichiarazione di impegno, da parte impegno di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codicefideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'articolo 93per l’esecuzione del contratto (cauzione definitiva) di cui all’articolo 103, comma 8 1, del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di se l’offerente risulta aggiudicatario; tale impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei deve essere contenuto o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti. La allegato alla garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme: − documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante; − copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/ 2005. Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione/comunicazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d.lgs. 6settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria perla stipula del contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89 comma 1 alla lettera a), oppure prodotto e sottoscritto mediante atto autonomo del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento. La garanzia provvisoria dovrà: 1) contenere espressa menzione dell'oggetto della procedura di gara e del soggetto garantito; 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cuiall'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio; 3) essere conforme allo schema tipo di cui al Decreto 19/01/2018 n. 31; 4) avere validità non inferiore a 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta; 5) prevedere espressamente: a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore; b) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civilegarante; c) la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante; 6) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante; 7) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti dellaStazione appaltante . La garanzia provvisoria viene svincolata dalla Stazione appaltante qualora il Contraente non risulti aggiudicatario della gara, entro 30 giorni dall'aggiudicazione ad altra impresa concorrente, anche quando non sia ancora scaduto il termine di efficacia della garanzia (art. 93, comma 9, del Codice); la garanzia resa dall’aggiudicataria cessa al momento della sottoscrizione del contratto, allorché è automaticamente svincolata, estinguendosi ad ogni effetto (art. 93, comma 6, del Codice). L’importo della garanzia provvisoria è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, comma 7 del Codice. Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativirequisiti fornendo copia dei certificati posseduti. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazionedel sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene: a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione; b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate. Le altre riduzioni previste dall’art. ai sensi dell’articolo 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da partedi una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. bCodice: c.1) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione l’importo della garanzia provvisoria è ridotto, anche cumulando le relative riduzioni: --- del 50% (cinquanta per cento) per gli offerenti in possesso della certificazione del sistema di qualità della serie europea ISO 9001; --- del 30% (trenta per cento) per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del 25 novembre 2009, o in alternativa, del 20% (venti per cento) per gli offerenti in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001; --- del 15%(quindici per cento) per gli offerenti che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un’impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067; c.2) per fruire del beneficio di cui al precedente punto sub. c.1), l’operatore economico l’offerente deve segnalare le relative condizioni in modo inequivocabile e documentarle o comprovarle se richiesto o in fase di verifica; c.3) le riduzioni di cui al punto c.1), anche distintamente tra di loro, sono accordate, in caso di raggruppamento temporaneo: --- di tipo orizzontale, le riduzioni, se le condizioni ricorrono per tutti gli operatori economici raggruppati; --- di tipo verticale, in proporzione all’importo delle categorie assunte da operatori economici per i quali ricorrono le relative condizioni; d) la fideiussione di cui alla lettera a), punto sub. a.2), nonché l’impegno di cui alla lettera b) se assunto con atto separato o rilasciato da un garante diverso, devono essere presentati in originale con sottoscrizione autografa del soggetto competente per conto dell’istituto garante recante l’indicazione della relativa carica o dei poteri; se la fideiussione è emessa in una delle forme di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, con firma digitale del garante, può essere sostituita da copia a stampa dell’originale digitale o dal documento riepilogativo di polizza purché, in ambedue casi riporti chiaramente l’indicazione dell’indirizzo web e del codice di controllo ai fini della verifica dell’autenticità; e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale). È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.). Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione ) il beneficiario della garanzia provvisoria da parte provvisoria, che deve essere chiaramente indicato anche sulla fideiussione di un soggetto non legittimato a rilasciare cui alla lettera d), è la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garanteStazione appaltante in intestazione. 3.3.2. Contributo all’Autorità Nazionale Anticorruzione (art. 1, comma 67, legge n. 266 del 2005a) I concorrenti effettuano, a pena attestazione di esclusione, il avvenuto pagamento del contributo previsto dalla legge in a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 140Anticorruzione, secondo le modalità di cui alla deliberazione dell’ANAC. n. 1300/2017 pubblicata sul sito dell’ANAC, e allegano la ricevuta di avvenuto versamento alla documentazione amministrativa. Il pagamento è possibile previa iscrizione on-line al “Servizio di riscossione” al portale xxxx://xxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx; l’utente iscritto per conto dell’offerente deve collegarsi al servizio con le credenziali da questo rilasciate e inserire il codice identificativo della gara (CIG) di riferimento: 8133731727. Il , come segue: b) il sistema consente le seguenti modalità di pagamento del contributo: --- on line, mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. Per eseguire il pagamento è necessario collegarsi al “Servizio Riscossione Contributi” e seguire le istruzioni a video oppure il relativo manuale del servizio. A riprova dell'avvenuto pagamento, all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione l’offerente ottiene la ricevuta da stampare e unire alla documentazione; la ricevuta può inoltre essere stampata in qualunque momento accedendo alla lista dei “Pagamenti effettuati” disponibile allo stesso indirizzo web; --- in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal “Servizio Riscossione Contributi”, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai Lottisti lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. All’indirizzo xxxx://xxx.Xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx è disponibile la funzione “Cerca il punto vendita più vicino a te”; lo scontrino rilasciato dal punto vendita è allegato alla documentazione. Per i soli operatori economici esteri, è possibile effettuare il pagamento anche tramite bonifico bancario internazionale, sul conto corrente bancario n. 4806788, aperto presso il Monte dei Paschi di Siena (IBAN: IT 77 O 01030 03200 0000 04806788 - BIC: XXXXXXXXXXX; c) intestato all’Autorità Nazionale Anticorruzione; la causale del versamento deve riportare esclusivamente il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel Paese di residenza o di sede del partecipante (p.e. VAT number) e il CIG che identifica la procedura alla quale si intende partecipare. L’operatore economico estero deve allegare all’offerta la ricevuta del bonifico effettuato. La mancata presentazione della ricevuta di avvenuto versamento potrà essere sanata ai sensi dell'artè unita alla documentazione amministrativa. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta. In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la Stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della L. n. 266/2005. 3.3.3. Visita dei luoghi (sopralluogo obbligatorio documentato) È obbligatorio il sopralluogo sui luoghi dove è ubicato l’intervento. L’accesso alle aree è libero l’intervento oggetto dei lavori in appalto, assistito e non prevede la presenza di funzionari o rappresentanti dell’ente attestato da personale della Stazione appaltante. Il sopralluogo obbligatorio deve essere effettuato e documentato , da effettuare con le modalità e alle condizioni previste nel seguitodi cui all’articolo 9.3.4; si precisa che: a) la Stazione appaltante rilascia l’attestazione di avvenuto sopralluogo che l’offerente effettua un rilievo fotografico diretto e personalizzato del sito dal quale si evinca senza equivoci il riferimento al sito specifico (deve allegare alla documentazione amministrativa; tuttavia: --- l’omissione dell’attestazione nella documentazione amministrativa non è ritenuta idonea causa di esclusione né di soccorso istruttorio se il sopralluogo è stato effettuato e la riproduzione relativa prova risulta agli atti dell’ufficio; --- nel solo caso sia stata omessa l’attestazione e il sopralluogo non risulti agli atti dell’ufficio, ma l’offerente dichiari di immagini ricavate disporre dell’attestazione omessa per mera dimenticanza, e di aver effettuato regolarmente il sopralluogo assistito, egli può chiedere, a proprio rischio e pericolo, l’attivazione del soccorso istruttorio di cui al punto 6.2.3, che si conclude con l’esclusione se l’offerente non fornisce prova documentale di aver eseguito il sopralluogo assistito; b) ai fini della validità dell’avvenuto sopralluogo, questo può essere fatto esclusivamente: --- da siti web quali «Google Maps» un soggetto di cui all’articolo 80, comma 3, del Codice, dotato di legale rappresentanza o siti analoghidi poteri contrattuali oppure dal direttore tecnico, attualmente in carica; --- da un dipendente dell’offerente, solo se munito di apposita delega rilasciata da uno dei soggetti in carica indicati in precedenza; a tal fine non è considerato dipendente un soggetto con rapporto di contratto di lavoro intermittente, di somministrazione, di apprendistato o prestatore di lavoro accessorio (voucher) di cui rispettivamente ai Capi II, Sezione II, Capo IV, Capo V e Capo VI del decreto legislativo n. 81 del 2015; --- da un soggetto terzo solo se munito di apposita procura notarile; c) sempre ai fini della validità dell’avvenuto sopralluogo; --- in caso di Forma aggregata già costituita formalmente, il sopralluogo deve essere fatto dall’operatore economico mandatario o capogruppo mediante un soggetto di cui alla lettera b); --- in caso Forma aggregata non ancora costituita formalmente, il sopralluogo deve essere fatto dal solo mandatario o capogruppo se munito di delega di tutti gli operatori economici mandanti rilasciate dai rispettivi soggetti dotati di legale rappresentanza; in caso contrario deve essere fatto da tutti gli operatori economici raggruppati mediante i rispettivi soggetti di cui alla lettera b); --- in caso di consorzio stabile, oppure di consorzio di cooperative o di imprese artigiane, il soggetto di cui alla lettera b) deve essere riconducibile al consorzio offerente oppure all’impresa per il quale il Consorzio concorre e designata per l’esecuzione almeno dei lavori della categoria prevalente; --- nei casi che precedono, qualora vi sia un mutamento soggettivo o un mutamento nella composizione dell’offerente, che facciano venir meno le condizioni di validità del sopralluogo, il sopralluogo si avrà come non fatto; d) nessun soggetto può effettuare sopralluogo per conto di due o più operatori economici che partecipano in concorrenza tra di loro; e) il soggetto che effettua il sopralluogo deve essere munito di documento di riconoscimento e di altro documento ufficiale che ne attesti le condizioni giuridiche di cui alla lettera b) ed esibire tali documenti ai fini del rilascio dell’attestazione di cui alla lettera a).

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Samples: Disciplina Di Gara

Altra documentazione e altri adempimenti di natura amministrativa. 3.3.1. Garanzia 3.3.1.Garanzia provvisoria (articolo 93 del Codice): a) L'offerta è corredata da: 1) una garanzia provvisoria, come definita dall'art. ai sensi dell’articolo 93 del Codice, per un importo di euro 2.700,00 pari al 2% (due per cento) dell'importo complessivo del valore a base di gara e precisamente di importo non inferiore ad € 12.252,70, salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7, del Codicecui al punto 2.1, costituita, a scelta del concorrentedell’offerente, da: aa.1) in contanti o titoli di del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati al corso del giorno del deposito, versati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, pegno a favore della Stazione appaltante; a.2) fideiussione bancaria o assicurativa, o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo n. 385 del 1993 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo n. 58 del 1998, recante le clausole di rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’articolo 1944 del codice civile, e di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del medesimo codice civile, dell’immediata operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante e con validità non inferiore a 180 giorni dal termine di scadenza per la presentazione dell’offerta; in intestazione; il valore caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora formalmente costituito la fideiussione deve essere intestata a tutti i soggetti che intendono raggrupparsi o consorziarsi; a.3) versamento sul conto intestato come alla lettera e), presso la Banca Credito Cooperativo Agro Bresciano al corso del giorno del depositocodice IBAN XX00X0000000000000000000000; b) fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari; c) fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. sensi dell’articolo 93, comma 3 8, del Codice, In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai siti internet all’uopo dedicati. 2) una dichiarazione di impegno, da parte impegno di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codicefideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'articolo 93per l’esecuzione del contratto (cauzione definitiva) di cui all’articolo 103, comma 8 1, del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione se l’offerente risulta aggiudicatario; tale impegno deve essere contenuto o allegato alla garanzia di cui alla lettera a), oppure prodotto e sottoscritto mediante atto autonomo del garante; tale impegno non è richiesta alle microimpreserichiesto se l’offerente è una microimpresa, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei piccola o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti. La garanzia fideiussoria e la dichiarazione media impresa o, in caso di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme: − documento informaticoraggruppamento temporaneo, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante; − copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/ 2005. Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione/comunicazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d.lgs. 6settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria perla stipula del contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento. La garanzia provvisoria dovrà: 1) contenere espressa menzione dell'oggetto della procedura di gara e del soggetto garantito; 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo raggruppati sono microimprese, piccole o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cuiall'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio; 3) essere conforme allo schema tipo di cui al Decreto 19/01/2018 n. 31; 4) avere validità non inferiore a 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta; 5) prevedere espressamente: a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore; b) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civilemedie imprese; c) la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante; 6) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante; 7) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti dellaStazione appaltante . La garanzia provvisoria viene svincolata dalla Stazione appaltante qualora il Contraente non risulti aggiudicatario della gara, entro 30 giorni dall'aggiudicazione ad altra impresa concorrente, anche quando non sia ancora scaduto il termine di efficacia l’importo della garanzia (art. 93provvisoria, comma 9come determinato alla lettera a), del Codice); la garanzia resa dall’aggiudicataria cessa al momento della sottoscrizione del contrattopuò essere ridotto nelle misure, allorché è automaticamente svincolata, estinguendosi ad ogni effetto (art. 93, comma 6, del Codice). L’importo della garanzia provvisoria è ridotto secondo le misure e con le modalità di cui all’art. 93, comma 7 del Codice. Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativirequisiti fornendo copia dei certificati posseduti. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazionedel sistema di qualità alle condizioni di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene:del Codice; a. d) la fideiussione di cui alla lettera a), punto sub. a.2), nonché l’impegno di cui alla lettera b) se assunto con atto separato, deve essere presentata in una delle forme di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, con firma digitale del garante, caricandola direttamente sulla piattaforma del Sistema; nel caso in cui l’istituto garante non emetta le fideiussione o l’impegno con firma digitale come previsto al punto 1.2.3, l’offerente deve, in alternativa, caricare sulla piattaforma del Sistema una copia scansionata per immagine della fideiussione cartacea purché sia rispettata una delle seguenti condizioni: --- la copia per immagine sia corredata da autenticazione di conformità all’originale cartaceo mediante firma digitale di un notaio abilitato; --- sia sostituita da copia a stampa dell’originale digitale o dal documento riepilogativo di polizza purché, in ambedue casi riporti chiaramente l’indicazione dell’indirizzo web e del codice di controllo ai fini della verifica dell’autenticità; e) il beneficiario della garanzia provvisoria, che deve essere chiaramente indicato sul documento o titolo a garanzia di cui alla lettera a), è la Stazione appaltante in intestazione; 1. L’importo della garanzia provvisoria può essere ridotto del 50% (cinquanta per cento), una sola volta, ricorrendo una delle seguenti condizioni (le due riduzioni non sono tra loro cumulabili): --- per gli offerenti in possesso della certificazione del sistema di qualità della serie europea ISO 9001; --- per gli offerenti qualificati come micro, piccole e medie imprese. 2. L’importo può essere inoltre ridotto, dopo la riduzione di cui al precedente numero 1: --- del 30% (trenta per cento) per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del 25 novembre 2009, o in alternativa, del 20% (venti per cento) per gli offerenti in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001; --- del 15% (quindici per cento) per gli offerenti che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un’impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. 3. Le riduzioni di cui al numero 2 sono cumulabili tra di loro e sono cumulabili con una sola delle riduzioni di cui al numero 1; ogni riduzione è calcolata sull’importo che risulta dalla riduzione precedente. 4. Per fruire delle riduzioni gli offerenti devono segnalare le relative condizioni in modo inequivocabile e documentarle o comprovarle se richiesto oppure in fase di verifica. 5. in caso di partecipazione dei soggetti raggruppamento temporaneo le riduzioni, anche distintamente tra di cui all’art. 45loro, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo sono accordate se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione; b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate. Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da partedi una sola associata oppure, relative condizioni ricorrono per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale). È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.). Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante. 3.3.2. Contributo all’Autorità Nazionale Anticorruzione (art. 1, comma 67, legge n. 266 del 2005) I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 140, secondo le modalità di cui alla deliberazione dell’ANAC. n. 1300/2017 pubblicata sul sito dell’ANAC, e allegano la ricevuta di avvenuto versamento alla documentazione amministrativa. Il pagamento è possibile previa iscrizione on-line al “Servizio di riscossione” al portale xxxx://xxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx; l’utente iscritto per conto dell’offerente deve collegarsi al servizio con le credenziali da questo rilasciate e inserire il codice identificativo della gara (CIG) di riferimento: 8133731727. Il sistema consente le seguenti modalità di pagamento del contributo: --- on line, mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. Per eseguire il pagamento è necessario collegarsi al “Servizio Riscossione Contributi” e seguire le istruzioni a video oppure il relativo manuale del servizio. A riprova dell'avvenuto pagamento, all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione l’offerente ottiene la ricevuta da stampare e unire alla documentazione; la ricevuta può inoltre essere stampata in qualunque momento accedendo alla lista dei “Pagamenti effettuati” disponibile allo stesso indirizzo web; --- in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal “Servizio Riscossione Contributi”, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai Lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. All’indirizzo xxxx://xxx.Xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx è disponibile la funzione “Cerca il punto vendita più vicino a te”; lo scontrino rilasciato dal punto vendita è allegato alla documentazione. Per i soli gli operatori economici esteri, è possibile effettuare il pagamento anche tramite bonifico bancario internazionale, sul conto corrente bancario n. 4806788, aperto presso il Monte dei Paschi di Siena (IBAN: IT 77 O 01030 03200 0000 04806788 - BIC: XXXXXXXXXXX) intestato all’Autorità Nazionale Anticorruzione; la causale del versamento deve riportare esclusivamente il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel Paese di residenza o di sede del partecipante (p.e. VAT number) e il CIG che identifica la procedura alla quale si intende partecipare. L’operatore economico estero deve allegare all’offerta la ricevuta del bonifico effettuato. La mancata presentazione della ricevuta di avvenuto versamento potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta. In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la Stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della L. n. 266/2005raggruppati. 3.3.3. Visita dei luoghi (sopralluogo obbligatorio documentato) È obbligatorio il sopralluogo sui luoghi dove è ubicato l’intervento. L’accesso alle aree è libero e non prevede la presenza di funzionari o rappresentanti dell’ente appaltante. Il sopralluogo obbligatorio deve essere effettuato e documentato con le modalità e alle condizioni previste nel seguito: a) l’offerente effettua un rilievo fotografico diretto e personalizzato del sito dal quale si evinca senza equivoci il riferimento al sito specifico (non è ritenuta idonea la riproduzione di immagini ricavate da siti web quali «Google Maps» o siti analoghi);

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Altra documentazione e altri adempimenti di natura amministrativa. 3.3.1. Garanzia 3.3.1.Garanzia provvisoria (articolo 93 del Codice): a) L'offerta è corredata da: 1) una garanzia provvisoria, come definita dall'art. ai sensi dell’articolo 93 del Codice, per un importo di euro 1.550,48 pari al 2% (due per cento) dell'importo complessivo del valore a base di gara e precisamente di importo non inferiore ad € 12.252,70, salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7, del Codicecui al punto 2.1, costituita, a scelta del concorrentedell’offerente, da: aa.1) in contanti o titoli di del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati al corso del giorno del deposito, versati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, pegno a favore della Stazione appaltante; a.2) fideiussione bancaria o assicurativa, o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo n. 385 del 1993 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo n. 58 del 1998, recante le clausole di rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’articolo 1944 del codice civile, e di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del medesimo codice civile, dell’immediata operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante e con validità non inferiore a giorni dal termine di scadenza per la presentazione dell’offerta; in intestazione; il valore caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora formalmente costituito la fideiussione deve essere intestata a tutti i soggetti che intendono raggrupparsi o consorziarsi; a.3) versamento sul conto intestato come alla lettera e), presso la Banca Credito Cooperativo Agro Bresciano al corso del giorno del depositocodice IBAN XX00X0000000000000000000000; b) fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari; c) fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. sensi dell’articolo 93, comma 3 8, del Codice, In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai siti internet all’uopo dedicati. 2) una dichiarazione di impegno, da parte impegno di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codicefideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'articolo 93per l’esecuzione del contratto (cauzione definitiva) di cui all’articolo 103, comma 8 1, del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione se l’offerente risulta aggiudicatario; tale impegno deve essere contenuto o allegato alla garanzia di cui alla lettera a), oppure prodotto e sottoscritto mediante atto autonomo del garante; tale impegno non è richiesta alle microimpreserichiesto se l’offerente è una microimpresa, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei piccola o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti. La garanzia fideiussoria e la dichiarazione media impresa o, in caso di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme: − documento informaticoraggruppamento temporaneo, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante; − copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/ 2005. Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione/comunicazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d.lgs. 6settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria perla stipula del contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento. La garanzia provvisoria dovrà: 1) contenere espressa menzione dell'oggetto della procedura di gara e del soggetto garantito; 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo raggruppati sono microimprese, piccole o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cuiall'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio; 3) essere conforme allo schema tipo di cui al Decreto 19/01/2018 n. 31; 4) avere validità non inferiore a 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta; 5) prevedere espressamente: a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore; b) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civilemedie imprese; c) la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante; 6) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante; 7) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti dellaStazione appaltante . La garanzia provvisoria viene svincolata dalla Stazione appaltante qualora il Contraente non risulti aggiudicatario della gara, entro 30 giorni dall'aggiudicazione ad altra impresa concorrente, anche quando non sia ancora scaduto il termine di efficacia l’importo della garanzia (art. 93provvisoria, comma 9come determinato alla lettera a), del Codice); la garanzia resa dall’aggiudicataria cessa al momento della sottoscrizione del contrattopuò essere ridotto nelle misure, allorché è automaticamente svincolata, estinguendosi ad ogni effetto (art. 93, comma 6, del Codice). L’importo della garanzia provvisoria è ridotto secondo le misure e con le modalità di cui all’art. 93, comma 7 del Codice. Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativirequisiti fornendo copia dei certificati posseduti. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazionedel sistema di qualità alle condizioni di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene:del Codice; a. d) la fideiussione di cui alla lettera a), punto sub. a.2), nonché l’impegno di cui alla lettera b) se assunto con atto separato, deve essere presentata in una delle forme di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, con firma digitale del garante, caricandola direttamente sulla piattaforma del Sistema; nel caso in cui l’istituto garante non emetta le fideiussione o l’impegno con firma digitale come previsto al punto 1.2.3, l’offerente deve, in alternativa, caricare sulla piattaforma del Sistema una copia scansionata per immagine della fideiussione cartacea purché sia rispettata una delle seguenti condizioni: --- la copia per immagine sia corredata da autenticazione di conformità all’originale cartaceo mediante firma digitale di un notaio abilitato; --- sia sostituita da copia a stampa dell’originale digitale o dal documento riepilogativo di polizza purché, in ambedue casi riporti chiaramente l’indicazione dell’indirizzo web e del codice di controllo ai fini della verifica dell’autenticità; e) il beneficiario della garanzia provvisoria, che deve essere chiaramente indicato sul documento o titolo a garanzia di cui alla lettera a), è la Stazione appaltante in intestazione; 1. L’importo della garanzia provvisoria può essere ridotto del 50% (cinquanta per cento), una sola volta, ricorrendo una delle seguenti condizioni (le due riduzioni non sono tra loro cumulabili): --- per gli offerenti in possesso della certificazione del sistema di qualità della serie europea ISO 9001; --- per gli offerenti qualificati come micro, piccole e medie imprese. 2. L’importo può essere inoltre ridotto, dopo la riduzione di cui al precedente numero 1: --- del 30% (trenta per cento) per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del 25 novembre 2009, o in alternativa, del 20% (venti per cento) per gli offerenti in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001; --- del 15% (quindici per cento) per gli offerenti che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un’impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. 3. Le riduzioni di cui al numero 2 sono cumulabili tra di loro e sono cumulabili con una sola delle riduzioni di cui al numero 1; ogni riduzione è calcolata sull’importo che risulta dalla riduzione precedente. 4. Per fruire delle riduzioni gli offerenti devono segnalare le relative condizioni in modo inequivocabile e documentarle o comprovarle se richiesto oppure in fase di verifica. 5. in caso di partecipazione dei soggetti raggruppamento temporaneo le riduzioni, anche distintamente tra di cui all’art. 45loro, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo sono accordate se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione; b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate. Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da partedi una sola associata oppure, relative condizioni ricorrono per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale). È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.). Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante. 3.3.2. Contributo all’Autorità Nazionale Anticorruzione (art. 1, comma 67, legge n. 266 del 2005) I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 140, secondo le modalità di cui alla deliberazione dell’ANAC. n. 1300/2017 pubblicata sul sito dell’ANAC, e allegano la ricevuta di avvenuto versamento alla documentazione amministrativa. Il pagamento è possibile previa iscrizione on-line al “Servizio di riscossione” al portale xxxx://xxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx; l’utente iscritto per conto dell’offerente deve collegarsi al servizio con le credenziali da questo rilasciate e inserire il codice identificativo della gara (CIG) di riferimento: 8133731727. Il sistema consente le seguenti modalità di pagamento del contributo: --- on line, mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. Per eseguire il pagamento è necessario collegarsi al “Servizio Riscossione Contributi” e seguire le istruzioni a video oppure il relativo manuale del servizio. A riprova dell'avvenuto pagamento, all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione l’offerente ottiene la ricevuta da stampare e unire alla documentazione; la ricevuta può inoltre essere stampata in qualunque momento accedendo alla lista dei “Pagamenti effettuati” disponibile allo stesso indirizzo web; --- in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal “Servizio Riscossione Contributi”, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai Lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. All’indirizzo xxxx://xxx.Xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx è disponibile la funzione “Cerca il punto vendita più vicino a te”; lo scontrino rilasciato dal punto vendita è allegato alla documentazione. Per i soli gli operatori economici esteri, è possibile effettuare il pagamento anche tramite bonifico bancario internazionale, sul conto corrente bancario n. 4806788, aperto presso il Monte dei Paschi di Siena (IBAN: IT 77 O 01030 03200 0000 04806788 - BIC: XXXXXXXXXXX) intestato all’Autorità Nazionale Anticorruzione; la causale del versamento deve riportare esclusivamente il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel Paese di residenza o di sede del partecipante (p.e. VAT number) e il CIG che identifica la procedura alla quale si intende partecipare. L’operatore economico estero deve allegare all’offerta la ricevuta del bonifico effettuato. La mancata presentazione della ricevuta di avvenuto versamento potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta. In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la Stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della L. n. 266/2005raggruppati. 3.3.3. Visita dei luoghi (sopralluogo obbligatorio documentato) È obbligatorio il sopralluogo sui luoghi dove è ubicato l’intervento. L’accesso alle aree è libero e non prevede la presenza di funzionari o rappresentanti dell’ente appaltante. Il sopralluogo obbligatorio deve essere effettuato e documentato con le modalità e alle condizioni previste nel seguito: a) l’offerente effettua un rilievo fotografico diretto e personalizzato del sito dal quale si evinca senza equivoci il riferimento al sito specifico (non è ritenuta idonea la riproduzione di immagini ricavate da siti web quali «Google Maps» o siti analoghi);

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