DISCIPLINARE DI GARA - PROCEDURA APERTA
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PROT. n. 29294 - 11 AGOSTO 2022
RIEPILOGO DATI PRINCIPALI
OGGETTO | GARA S.U.A. N° 57/2022 - PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO PROFESSIONALE CON FUNZIONI DI STAFF PER IL PROGETTO “HOME CARE PREMIUM” - COMUNE DI ALATRI – DOCUMENTO AGGIORNATO |
PROCEDURA | APERTA |
CRITERIO | OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA - ex art. 95 del Codice dei contratti pubblici |
Importo stimato | € 228.300,00 - IVA esclusa |
Eventuale proroga di sei (6) mesi | € 38.050, 00 – IVA esclusa |
DURATA ACCORDO QUADRO | tre (3) anni |
RUP | Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxxx |
R.P. | Ing. Xxxx Xx Xxxxx |
CIG | 9346302C64 |
CPV | 8521130000-8 |
DATA SCADENZA | ORE 12.00 DEL GIORNO 30/08/2022 |
DATA APERTURA | ORE 12.30 DEL GIORNO 30/08/2022 |
NOTE | È PREVISTO IL RICORSO ALL’ISTITUTO DELL’INVERSIONE PROCEDIMENTALE - ex art. 133, comma 8, del Codice dei contratti pubblici |
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DISCIPLINARE DI GARA - PROCEDURA APERTA
ENTE APPALTANTE: Provincia di Frosinone quale Stazione Unica Appaltante (di seguito anche S.U.A. PROV. FR) Xxxxxx Xxxxxxx 00 00000 Xxxxxxxxx.
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Alatri, Xxxxxx Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxx x. 0, 00000 Xxxxxx (XX) quale ente aderente alla
S.U.A. Provincia di Frosinone convenzione sottoscritta in atti.
Premesse
Il presente bando disciplinare contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta dalla Provincia di Frosinone, quale Stazione Unica Appaltante (di seguito anche S.U.A. PROV. FR), per la gestione del servizio professionale con funzioni di staff per il progetto Home Care Premium (di seguito HCP), con particolare riferimento ai requisiti minimi di partecipazione, ai soggetti ammessi a partecipare alla procedura di gara, al criterio di aggiudicazione prescelto, alle modalità di presentazione delle offerte e di svolgimento della procedura di gara, agli oneri e agli adempimenti previsti.
L’Ente titolare del Progetto è il Comune di Alatri in qualità di Ente Capofila del Distretto A.
L’accordo quadro rientra nella tipologia dei contratti aperti. Le prestazioni oggetto di appalto saranno affidate, senza avviare un nuovo confronto competitivo, ai prezzi unitari posti a base di gara depurati dal ribasso offerto dall'aggiudicatario, secondo le modalità di esecuzione previste nello schema di contratto, nel capitolato speciale e negli atti contrattuali.
Non possono in nessun caso essere apportate modifiche sostanziali alle condizioni fissate nell'ambito dell'accordo.
La procedura viene svolta dalla Stazione Unica Appaltante Provinciale di Frosinone per conto e nell’interesse del Comune di Alatri ai sensi della convenzione in atto.
L’affidamento in oggetto è stato disposto con determina a contrarre del Comune di Alatri n. 341 del 28 luglio 2022 ed avverrà mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs.50/2016 e con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, commi 3, lettera b) e 6, del Decreto Legislativo n. 50 del 2016.
A seguito dell’aggiudicazione, la stipulazione dei contratti e l’esecuzione in qualità di committente sarà gestita direttamente dal Comune di Alatri.
Sono ammessi a partecipare tutti i soggetti di cui all’art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016, e successivi artt. 47 e48.
Ai fini della partecipazione alla procedura di gara è richiesta da parte di ciascun concorrente la perfetta conoscenza ed accettazione delle condizioni previste dal presente disciplinare di gara, nonché delle norme di legge e regolamenti in materia.
Si specifica sin da ora che la ditta aggiudicataria del servizio di cui trattasi non potrà effettuare le prestazioni integrative riferite al progetto HCP (attività di assistenza domiciliare) all’interno del Distretto A.
Ai sensi dell’art. 63, comma 5 l’amministrazione si riserva la facoltà di affidare la ripetizione di Lavori e Servizi analoghi di cui al presente appalto, laddove se ne rilevino la volontà e la convenienza previa verifica dell’andamento delle attività già affidate, alla medesima ditta appaltatrice per ulteriori 24 mesi.
Inoltre, ai sensi dell’art. 106 comma 11 l’amministrazione si riserva la facoltà di concedere proroga limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il l’impresa affidataria è tenuta all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni. Considerato
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che secondo quanto disposto dall’art. 35 c. 16 del D.Lgs. 50/2016 è necessario valorizzare la suddetta proroga per la stessa viene stimato un periodo di 6 mesi.
La documentazione di gara comprende:
a) Bando - Disciplinare di gara ed allegati
b) Elaborati progettuali: Capitolato speciale d'appalto ed allegati
1. PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
1.1. TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA:
a) il termine ultimo per la presentazione dell’offerta ore 12.00 del giorno 30/08/2022
b) il termine è perentorio e non sono ammesse offerte tardive;
c) il recapito tempestivo dell’offerta in ogni caso è a rischio esclusivo dell’offerente e la Stazione appaltante non è tenuta ad effettuare alcuna indagine circa i motivi di ritardo o del mancato recapito.
1.2. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
1.2.1. Offerta in modalità telematica
a) La procedura si svolge esclusivamente attraverso l’utilizzo della Piattaforma telematica di e-procurement di cui ai successivi punti, mediante la quale sono gestite le fasi di pubblicazione, presentazione, analisi, valutazione e ammissione dell’offerta, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni, con le modalità tecniche richiamate nel presente documento, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente;
b) La Piattaforma telematica è di proprietà di Studio Amica ed è denominata «Tutto Gare» (di seguito per brevità solo
«Piattaforma telematica»), il cui accesso è consentito dall’apposito link presente sul profilo di committente;
c) Mediante la Piattaforma telematica sono gestite le fasi di pubblicazione, presentazione, analisi, valutazione e ammissione dei candidati, la loro selezione, le comunicazioni e gli scambi di informazioni;
d) le modalità tecniche per l’utilizzo della Piattaforma telematica sono contenute nell’Allegato «Norme Tecniche di utilizzo», ove sono descritte le informazioni riguardanti la stessa Piattaforma telematica, la dotazione informatica necessaria per la sua utilizzazione ai fini della partecipazione al procedimento, le modalità di registrazione, la forma delle comunicazioni e ogni altra informazione sulle condizioni di utilizzo;
e) Per emergenze o altre informazioni relative al funzionamento della Piattaforma telematica, non diversamente acquisibili, e ad esclusione di informazioni relative al merito del procedimento di gara, è possibile accedere all’Help Desk (Numero verde): 800 192 750;
f) per gli stessi motivi di cui alla lettera e), in caso di sospensione temporanea del funzionamento della Piattaforma telematica o di occasionale impossibilità di accedere, all’HelpDesk, è possibile richiedere informazioni alla seguente casella di posta elettronica certificata (PEC): xxxx@xxx.xxxxxxxxxxx.xx.
1.2.2. Formazione e invio dell’offerta
L’offerta è formata e presentata con le seguenti modalità:
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a) gli operatori economici che intendono partecipare devono accedere alla Piattaforma telematica , con le proprie chiavi di accesso (UserId e password o chiave univoca) ottenute mediante registrazione all’indirizzo internet riportato alla sezione “recapito della Stazione Appaltante);
b) successivamente gli stessi operatori economici devono formare una busta telematica (virtuale) definita «Busta A – Busta amministrativa all’interno della quale devono inserire tutta la documentazione richiesta dal presente Documento, operando secondo la seguente sequenza:
scaricare (download) la documentazione dalla Piattaforma telematica, come resa disponibile dalla stessa;
compilare la documentazione secondo le specifiche condizioni individuali, come previsto nei successivi paragrafi del presente Documento, eventualmente integrandola con ulteriore documentazione che l’operatore ritenesse indispensabile;
sottoscrivere la stessa documentazione come previsto successivamente;
inserire l’intera documentazione in un unico file compresso formato «ZIP» o «RAR»;
c) in caso di partecipazione in Forma aggregata, ciascun operatore economico deve presentare e sottoscrivere la documentazione di propria pertinenza in un proprio file compresso formato «ZIP» o «RAR»; l’eventuale documentazione unica (ovvero di pertinenza del candidato in Forma aggregata e non dei singoli operatori economici che la compongono) deve essere unita al file compresso dell’operatore economico mandatario o capogruppo;
d) la busta telematica (virtuale) definita «Busta A – Busta amministrativa» è costituita dal file afferenti la documentazione amministrativa e, in caso di partecipazione in Forma aggregata, anche dai files di cui al punto precedente;
e) successivamente gli stessi operatori economici devono formare una busta telematica (virtuale) all’interno della quale devono inserire la propria Offerta tecnica di cui al paragrafo BUSTA B) CONTENUTO OFFERTA TECNICA del presente Documento, operando secondo la seguente sequenza:
• compilare la documentazione costituente l’offerta tecnica nel rispetto di quanto riportato nella paragrafo Offerta tecnica
• sottoscrivere la propria Offerta tecnica con le modalità di cui al punto precedente
• inserire l’Offerta tecnica in un file compresso formato «ZIP» o «RAR»;
f) la busta telematica (virtuale) definita «Busta B» è costituita dal file di cui alla lettera e);
g) successivamente gli stessi operatori economici devono formare una busta telematica (virtuale) definita BUSTA C) all’interno della quale devono inserire la dichiarazione di offerta, operando secondo la seguente sequenza:
• scaricare (download) il modulo offerta dalla Piattaforma telematica, come reso disponibile dalla stessa;
• compilare la documentazione richiesta nel paragrafo CONTENUTO BUSTA C) OFFERTA ECONOMICA, secondo le specifiche condizioni individuali;
• sottoscrivere la stessa documentazione come previsto successivamente;
• inserire l’intera documentazione in un unico file compresso formato «ZIP» o «RAR»;
h) una volta completate le operazioni, l’operatore economico deve caricare (upload) sulla Piattaforma telematica, con le modalità previste dalla stessa, le seguenti tre buste telematiche:
Busta | Busta amministrativa | A | Busta | Busta dell’Offerta tecnica | B | Busta | Busta dell’Offerta economica | C |
i) la compilazione e il caricamento (upload) della «Busta A – Busta amministrativa», della «Busta B – Busta dell’Offerta Tecnica» e della «Busta C – Busta dell’Offerta Economica», possono avvenire anche distintamente in tempi diversi,
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fermo restando il termine inderogabile per la presentazione delle offerte;
j) l’operatore economico deve sempre accertarsi dell’avvenuto invio utile degli atti alla Piattaforma telematica, con le modalità previste dalla stessa, in quanto il semplice caricamento (upload) degli atti sulla piattaforma potrebbe non essere andato a buon fine.
1.2.3. Sottoscrizione degli atti
a) Fatte salve le eccezioni specificamente previste dal presente Documento, tutte le dichiarazioni e i documenti caricati (cosiddetto upload) sulla Piattaforma telematica, nonché le Offerte, devono essere sottoscritti con firma digitale; nel presente Documento con i termini firma, sottoscrizione, firmato o sottoscritto si intende la firma generata nel formato CAdES (CMS Advanced Electronic Signatures, con algoritmo di cifratura SHA-256) BES, distinguibile dal file generato dopo l’apposizione della firma digitale al quale è attribuita estensione «.p7m», o nel formato PAdES (PDF Advanced Electronic Signature), che mantiene l’estensione «.pdf» al file generato dopo l’apposizione della firma digitale;
b) nel caso più persone fisiche debbano firmare lo stesso documento (firme multiple) sono ammesse solo firme multiple parallele, non sono ammesse controfirme o firme multiple nidificate (cosiddette “firme matryoshka”).
c) Si applicano le disposizioni contenute nel d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale).
1.2.4. Recapito della Stazione appaltante.
Il «profilo di committente», sezione del sito informatico «Amministrazione trasparente» di cui agli articoli 3, comma 1, lettera nnn), 29, comma 1, e 73, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016, è il seguente: xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx e xxx.xxxxxx.xxxxxx.xx.xx
Non è ammesso il recapito di alcun atto o documento in modalità diverse dall’invio alla piattaforma telematica di cui al precedente punto e, in particolare, non è ammesso il recapito di alcun atto o documento agli uffici della Stazione appaltante.
1.3. DEFINIZIONI UTILIZZATE
1.3.1. Definizioni generali.
a) «Codice»: il codice dei contratti pubblici approvato con decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
b) «Decreto correttivo al codice degli appalti»: decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56;
c) «Regolamento»: il X.X.X. 0 xxxxxxx 0000, x. 000, xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx in seguito alle abrogazioni parziali di cui all’articolo 217, comma 1, lettera u), del Codice;
d) «Aggregazioni» o «Forma aggregata»: gli operatori economici multipli, quali i raggruppamenti temporanei; i consorzi di cooperative; i consorzi stabili; gli operatori economici in contratti di rete e gli operatori che ricorrono all’avvalimento di altri operatori ausiliari;
e) «DGUE» il documento di gara unico europeo di cui all’articolo 85 del Codice e della Circolare del Ministero delle infrastrutture 18 luglio 2016, n. 3, come adattato alla presenta gara, descritto al successivo punto 9.2.1 e allegato del presente Documento; costituisce anche domanda di partecipazione se correttamente redatto e presentato;
f) «Linee guida n. 2» recanti «Offerta economicamente più vantaggiosa» approvate da ANAC con delibera n. 1005 del 21 settembre 2016 (in G.U. n. 238 dell’11 ottobre 2016).
1.3.2. Definizioni specifiche.
a) «Documento»: il presente Documento, ovvero il presente Bando - Disciplinare di gara, contenente le modalità, le condizioni, i termini e ogni altra informazione utile per gli offerenti, la documentazione da presentare e i criteri di presentazione e di esame delle offerte; nel seguito ogni riferimento a punti specifici senza altre indicazioni si intende effettuato ai pertinenti punti del presente Documento;
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b) «Categoria/e» e «Classifica»: rispettivamente:
le categorie individuate con gli acronimi di cui all’articolo 12 della legge n. 80 del 2014 (oppure) di cui all’articolo 2 e all’allegato A del decreto ministeriale attuativo dell’articolo 89, comma 11, del Codice, nonché all’allegato A del Regolamento di cui al precedente punto , queste ultime in quanto compatibili;
la classifica di importo di cui all’articolo 61, comma 2, del Regolamento di cui al precedente punto;
c) «Buste telematiche», cumulativamente le seguenti definizioni:
«Busta A» o «Busta amministrativa» la busta telematica, contenente la documentazione amministrativa di cui al paragrafo 3);
«Busta B» o «Busta dell’Offerta tecnica» la busta telematica, contenente gli atti dell’Offerta tecnica di cui al paragrafo OFFERTA TECNICA 4.1);
«Busta C» o «Busta dell’Offerta economica» la busta telematica, contenente la dichiarazione di Offerta economica di cui al paragrafo OFFERTA ECONOMICA 4.2) .
1.4. ATTI PRESUPPOSTI
1.4.1. Bando di gara
Il bando di gara del quale il presente Documento è parte integrante e sostanziale è pubblicato:
a) sul profilo di committente di cui al punto 0
b) sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 5ª serie speciale, n. 93 del 10/08/2022;
c) sul PORTALE NAZIONE DEL MIT
1.4.2. Assunzione di responsabilità
La presentazione dell’offerta comporta automaticamente, senza altro ulteriore adempimento, dichiarazione di responsabilità di avere esaminato tutti gli atti disponibili e posti a base di gara, di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori oggetto delle prestazioni in appalto, di avere preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione del corrispettivo, sulle condizioni contrattuali e di aver giudicato il corrispettivo remunerativo e tale da consentire l’offerta presentata.
1.5. OPERATORI ECONOMICI CHE POSSONO PRESENTARE OFFERTA
Sono ammessi alla gara i soggetto di cui all’art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016 in possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare
Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:
- le cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs n. 50/2016;
- le cause di esclusione di cui alla legge n. 123/2007 in materia di contrasto al lavoro irregolare e di promozione della sicurezza nei luoghi di lavoro;
Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list” di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, pena l’esclusione dalla gara, dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del D.L. 3 maggio 2010, n. 78).
Possono partecipare e presentare offerta i seguenti operatori economici:
a) imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
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b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx 00 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa;
d) operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
e) operatori economici di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d), in una delle seguenti forme di aggregazione:
riuniti in raggruppamento temporaneo di operatori economici ai sensi dell’articolo 45, comma 2, lettera d) e dell’articolo 48, del Codice;
riuniti in consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;
aderenti a un contratto di rete ai sensi dell’articolo 3, commi da 4-ter a 4-quinquies, del decreto-legge n. 5 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33 del 2009;
riuniti in un Gruppo economico di interesse europeo (GEIE) costituito ai sensi del decreto legislativo n. 240 del 1991
f) per operatore economico si intende una organizzazione imprenditoriale costituita da una persona fisica (impresa individuale) o una persona giuridica che opera in piena autonomia imprenditoriale ed è titolare di propria partita IVA, ovvero una entità giuridica alla quale è riconosciuta capacità imprenditoriale, anche non prevalente, secondo quanto stabilito dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea;
g) per offerente si intende uno dei soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d), che presenta l’offerta autonomamente, o una delle forme di aggregazione di cui alla lettera e), dove più d’uno degli stessi soggetti, in solido tra di loro, presentano unitariamente un’unica offerta.
1.6. DIVIETO DI PARTECIPAZIONE PLURIMA:
(art. 48, comma 7, e art. 89, comma 7, del Codice)
a) ai sensi dell’articolo 48, comma 7, del Codice, un operatore economico non può partecipare contemporaneamente alla stessa gara:
individualmente e in raggruppamento temporaneo;
in più di un raggruppamento temporaneo o in più di un consorzio;
individualmente o in raggruppamento temporaneo e quale consorziato di un consorzio per il quale il consorzio concorre e che sia indicato per l’esecuzione
b) ai sensi dell’articolo 89, comma 7, del Codice, un operatore economico:
non può partecipare alla gara come offerente in qualunque forma e contemporaneamente come ausiliario di altro offerente che si presenti in concorrenza;
non può costituirsi ausiliario di due offerenti che presentano offerta in concorrenza tra di loro;
c) se ricorre una delle condizioni di cui alle lettere a) o b), sono esclusi ambedue gli operatori economici offerenti coinvolti e se è coinvolto un offerente in forma aggregata, è escluso anche quest’ultimo.
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1.6.1. Disposizioni per i consorzi, raggruppamenti e GEIE
a) Ai consorzi, raggruppamenti e GEIE si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47, 48 del D. Lgs. 50/2016.
b) Trova applicazione quanto previsto dall’art. 49 del Codice.
c) Nel caso di partecipazione di raggruppamenti o consorzi è obbligo specificare nell’offerta le categorie di lavori o le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. (art. 48 c. 4)
d) E' vietata l'associazione in partecipazione sia durante la procedura di gara sia successivamente all’aggiudicazione. (art. 48,
c. 9)
e) Salvo quanto disposto ai commi 17 e 18 dell’art. 47 del Codice, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta. (art. 48 c. 9)
f) I consorzi di cui all’art. 45, c. 2, lett b) e c), sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara. In caso di violazione saranno esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’articolo 353 del codice penale.
g) È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.
h) È consentito, per le ragioni indicate ai commi 17, 18 e 19 dell’art 48 del codice, o per fatti o atti sopravvenuti, ai soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), designare ai fini dell'esecuzione dei lavori o dei servizi, un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, a condizione che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere in tale sede la mancanza di un requisito di partecipazione in capo all'impresa consorziata. (art. 48 c. 7 bis)
i) E’ fatto obbligo agli operatori economici che intendono riunirsi o si sono riuniti in raggruppamento di indicare in sede di gara, le quote di partecipazione al raggruppamento. La mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria (art. 83, c. 8 del Codice).
j) In caso di partecipazione aggregata, si applicano le disposizioni di cui all’art. 48 del D. Lgs. n. 50/2016. In tal caso l’offerta deve contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse Imprese conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, da indicare nell’offerta stessa e qualificata come capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti.
In caso di partecipazione aggregata:
- le Imprese partecipanti, siano esse capogruppo o mandanti, non possono presentare anche offerte in proprio o in raggruppamento con altre Imprese.
2. ELEMENTI ESSENZIALI DELL’OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO
2.1. INDIVIDUAZIONE DELL’INTERVENTO
La presente procedura ha l'obiettivo di individuare un unico operatore economico quale contraente dell'accordo quadro al quale affidare la gestione del SERVIZIO PROFESSIONALE CON FUNZIONI DI STAFF PER IL PROGETTO HOME CARE PREMIUM DEL DISTRETTO SOCIO-ASSISTENZIALE “A” – COMUNE DI ALATRI
Luogo di esecuzione: Comune di Alatri e Comuni del Distretto “A”. codice NUTS ITI 45
Vocabolario principale: CPV 8521130000-8 CIG: 9346302C64
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2.2. QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL’APPALTO (tutti gli importi sono in Euro ed I.V.A. esclusa)
Essendo un accordo quadro rientra nella tipologia dei contratti aperti, quindi gli importi che sono stati stabiliti sono presunti tenendo a riferimento le tariffe prezzi allegate alla documentazione di Progetto.
Ai sensi dell’articolo 35, commi 9 e 16 del D. Lgs. n 50/2016, l’importo massimo spendibile delle prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro è stato stimato in complessivi € 266.350,00 al netto dell’IVA di legge e compresi gli oneri per la sicurezza e l’eventuale proroga di sei (6) mesi.
L'ammontare dell'Accordo Quadro per il triennio a decorrere dalla data di sottoscrizione dell'accordo quadro o dall'affidamento sotto le riserve di legge, è quello riportato nel prospetto di cui sopra. Il valore dell’accordo non impegna la stazione appaltante a stipulare contratti fino alla concorrenza dell'importo presunto, assicurando unicamente un minimo garantito per il triennio specifico.
L’importo dei singoli contratti applicativi comprenderà tutti le prestazioni necessarie per dare le attività compiute in tutte le loro parti e a regola d’arte come stabilito dal presente capitolato. I prezzi unitari in base ai quali saranno pagate dette prestazioni risultano dall’applicazione dell’offerto ribasso percentuale all’Elenco prezzi unitari e comprendono:
a) tutte le spese per erogare il servizio presso la sede o le sedi indicate dal comune, compreso il rimborso delle spese di gara e le spese di registrazione;
b) il costo del personale da pagare nel rispetto dei salari minimi stabiliti dal Ministero del Lavoro e nel rispetto della normativa vigente in materia assicurativa, antinfortunistica e del lavoro;
c) altri adempimenti: ogni attività operativa e tecnico-amministrativa comunque connessa alla realizzazione delle attività e necessaria a conferirne la regolare utilizzabilità;
d) le spese generali dell’impresa;
e) l’utile.
2.3. QUALIFICAZIONE DELLE PRESTAZIONI
Il soggetto per partecipare all’appalto dovrà dimostrare il possesso dei requisiti come indicati al paragrafo Requisiti di partecipazione.
Resta inteso quanto segue:
Ai sensi dell’art. 105, non sono specificate lavorazioni che possono essere eseguite esclusivamente dall’affidatario
A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 106, comma 1, lettera d), il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l’integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera
L’offerente deve indicare nell’apposito modulo di partecipazione, le parti che intende sub-appaltare a terzi
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2.4. PRINCIPALI MODALITÀ DI FINANZIAMENTO
L’appalto è finanziato con Fondi INPS.
2.5. DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE:
L’accordo quadro ha una durata di tre anni naturali e consecutivi, a decorrere dalla data di sottoscrizione dell’accordo quadro stesso.
Alla scadenza dell’ accordo quadro, qualora si renda necessario, l'amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di prorogare la durata del contratto limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente, ai sensi dell'art. 106 comma 11 D.Lgs. 50/2016 (sei mesi).
2.6. ALTRE INFORMAZIONI:
2.6.1. Ammissibilità varianti:
Sì, nei limiti dei criteri e sub-criteri dell’offerta tecnica.
2.7. CONTABILIZZAZIONE DEL SERVIZIO
Il pagamento delle prestazioni contrattuali avverrà come stabilito dal C.S.A. per ogni singolo affidamento diretto:
- a misura (art. 3, comma 1, lett. eeeee) («appalto a misura» qualora il corrispettivo contrattuale viene determinato applicando alle unità di misura delle singole parti del lavoro eseguito i prezzi unitari dedotti in contratto);
Il pagamento delle prestazioni contrattuali avverrà a misura in quanto il corrispettivo contrattuale viene determinato applicando alle unità di misura delle singole parti del lavoro eseguito i prezzi unitari dedotti in contratto (art. 3, comma 1, lett. eeee) (
«appalto a misura» qualora il corrispettivo contrattuale viene determinato applicando alle unità di misura delle singole parti del lavoro eseguito i prezzi unitari dedotti in contratto). Trattandosi di prestazioni a misura il prezzo convenuto può variare, in aumento o in diminuzione, secondo la quantità effettiva dei lavori eseguiti. Per il caso specifico il contratto fissa i prezzi invariabili per l'unità di misura (art. 59 c. 5 bis).
Resta comunque inteso che ai sensi dell’art. 29 c. 1, lett. a) del D.L. 4/2022 è consentito riconoscere un incremento o una riduzione del valore del contratto in relazione alle variazioni di prezzo di acquisto delle singole materie prime previste nell’affidamento solo se tali variazioni risultano superiori al 10 per cento rispetto al prezzo di acquisto nell’anno solare dell’affidamento e risultano rilevabili da atti ufficiali, pubblicati da Enti sovraordinati.
Si specifica che, a pena di decadenza, è onere dell'appaltatore presentare alla stazione appaltante l'istanza di compensazione, ai sensi del comma 1, lettera b) dell’art. 29 del D.L. 4/2022, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto da cui rilevare la variazione dei prezzi.
Si specifica, altresì, che potrà essere fatta richiesta sola per le attività eseguite nei termini indicati nel relativo cronoprogramma. Sono esclusi dalla compensazione le attività contabilizzate nell'anno solare di presentazione dell'offerta.
Il tutto come determinato nei contratti attuativi, in quanto il corrispettivo contrattuale viene determinato applicando alle unità di misura delle singole parti del servizio eseguito i prezzi unitari dedotti in contratto.
La contabilità dei servizi sarà effettuata con le modalità previste dal capitolato speciale d’appalto.
L’amministrazione si riserva la facoltà di avviare l’esecuzione del contratto in via d’urgenza ai sensi dell’art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016.
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All’aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate. Nel caso di servizi e forniture, se si è dato avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate su ordine del direttore dell'esecuzione.
Ai sensi dell'art. 32 comma 9 del D. Lgs. 50/2016 il Contratto non potrà essere stipulato prima che siano decorsi 35 giorni dall’invio dell'ultima comunicazione del provvedimento di aggiudicazione e comunque non oltre 60 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione, ai sensi del comma 8 del medesimo articolo.
In caso di unica offerta, ai sensi del comma 10 del citato articolo, non si applica il termine dilatorio di cui al comma 9 richiamato.
L’aggiudicatario deve garantire la tracciabilità dei flussi finanziari a pena di nullità del contratto in base alle disposizioni di cui alla L. 136/2010 e ss.mm.ii..
All’aggiudicatario è possibile riconoscere l'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento del valore del contratto attuativo da corrispondere entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei servizi. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei servizi. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziali iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei servizi, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei servizi non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione. (art. 35, c. 18 del D. Lgs n. 50/2016).
Si ribadisce che per le procedure indette entro il 30 giugno 2023, la misura dell'anticipazione «può» (non «deve») essere incrementata fino al 30% (compatibilmente con le disponibilità finanziarie) ai sensi dell'art. 207, comma 1, della Legge n. 77 del 2020, come modificato dall'art. 13, comma 1, della Legge n. 21 del 2021.
Si precisa che ai sensi del Decreto del MIT del 2/12/2016, le spese per la pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara sono rimborsate all’amministrazione aggiudicatrice dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione e gli effetti giuridici continuano a decorrere dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale che presumibilmente ammontano a complessivi
€ 1.000, 00.
Il rimborso sarà comunque definito dalla somma degli importi delle fatture emesse dai vari soggetti per le pubblicazioni richieste.
Ai sensi dell’art. 32, c. 4 del Codice, l’offerta è vincolante per centottanta giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione. La stazione appaltante può chiedere agli offerenti il differimento di detto termine.
CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE
Il Distretto A al fine di assicurare la continuità del servizio, di salvaguardare i livelli occupazionali attualmente impegnati nei servizi oggetto del presente appalto, intende avvalersi di quanto previsto dall'art. 50 del D. Lgs. 50/2016 (clausola sociale) inserendo la c.d. “Clausola Sociale” da cui:
a) in caso di cessazione di appalto a parità di termini, modalità e prestazioni contrattuali l’impresa subentrante si impegna a garantire l’assunzione senza periodo di prova degli addetti esistenti in organico, sull’appalto, superiori ai tre addetti, risultanti da documentazione probante che lo determini almeno 6 mesi prima della cessazione stessa ovvero in forza dal primo giorno in caso di appalti di durata inferiore a 6 mesi, salvo casi particolari quali dimissioni, pensionamenti, decessi;
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b) in caso di cessazione di appalto con modificazioni di termini, modalità e prestazioni contrattuali, l’impresa subentrante - ancorché sia la stessa che già gestiva il servizio - sarà convocata presso l’Associazione territoriale cui conferisce mandato, o in assenza presso la Direzione Provinciale del Lavoro o eventuale analoga istituzione territoriale competente, ove possibile nei 15 giorni precedenti con la rappresentanza sindacale aziendale e le Organizzazioni sindacali stipulanti territorialmente competenti per un esame della situazione, al fine di armonizzare le mutate esigenze tecnico-organizzative dell’appalto con il mantenimento dei livelli occupazionali, oltre i tre addetti di cui al punto a), tenuto conto delle condizioni professionali e di utilizzo del personale impiegato, anche facendo ricorso a processi di mobilità da posto di lavoro a posto di lavoro nell’ambito dell’attività dell’impresa ovvero a strumenti quali part-time, riduzione orario di lavoro, flessibilità delle giornate lavorative, mobilità territoriale
Ne consegue che trovandoci nel presente affidamento nelle condizioni di cui alla lettera b) in relazione al mutamento dei termini, modalità e prestazioni contrattuali, l'impresa subentrante dovrà perseguire il mantenimento dei livelli occupazionali, procedendo all’assunzione del personale, già in forza all’impresa cessante, anche tenendo conto della eventuale attivazione di servizi complementari di cui all'art. 3 del presente capitolato.
Il tutto nel pieno rispetto della economicità della gestione, delle esigenze tecnico-organizzative dell'impresa e dell'effettivo fabbisogno di manodopera previsto per l’esecuzione del servizio nei relativi contratti di categoria e in armonia con l’organizzazione d’impresa della ditta aggiudicataria. L’impresa si impegna ed obbliga, nei limiti della disponibilità delle ore residuali fino alla concorrenza del massimo delle ore che un dipendente può svolgere, ad utilizzare lo stesso personale anche per le attività extra che il concessionario potrà porre in essere. Così facendo si avrà la certezza che le attività ulteriori vedono coinvolte persone di elevata capacità e professionalità come dimostrata da quanto già svolto dalle stesse persone per il servizio reso.
3. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
“DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”:
Nella “documentazione amministrativa”, a pena di esclusione dalla procedura, devono essere contenuti i seguenti documenti (N.B.: ad ogni dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 deve essere allegata copia leggibile di documento di riconoscimento in corso di validità del dichiarante):
1. Istanza di partecipazione – sulla quale apporre marca da bollo da € 16,00 - alla procedura, resa ai sensi del D.P.R. 28.12.2000
n. 445, da compilare in lingua italiana in conformità all’allegato “Modello 1 Domanda di partecipazione” sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante.
Nel caso in cui il direttore tecnico sia persona diversa dal titolare o dal legale rappresentante della ditta concorrente, il medesimo dovrà produrre, pena esclusione dalla gara, apposita dichiarazione (ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000) attestante il possesso dei requisiti richiamati nell’istanza di partecipazione.
Nel caso di associazione o consorzio o GEIE già costituito deve essere prodotto mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero atto costitutivo in copia autentica del consorzio o GEIE.
2. Documento Unico di Gara Europeo (DGUE) nei modi e nelle modalità di cui ai seguenti paragrafi 3.2 E 9.2
3. Quietanza del versamento a titolo di cauzione provvisoria, costituita ai sensi dell’art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016, pari al 2% dell’importo dei lavori, sottoforma di cauzione o fidejussione, a scelta dell’offerente, valida per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell’offerta, con espressa previsione della rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante, accompagnata, pena esclusione dalla gara, dall’impegno incondizionato del fideiussore, in caso di aggiudicazione, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto.
La cauzione di importo inferiore a quanto richiesto potrà essere sanata tramite soccorso istruttorio mentre la mancanza della cauzione o meglio la cauzione emessa con data successiva alla data di scadenza della gara comporterà l’esclusione dell’offerente dalla procedura.
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Nel caso di GEIE, raggruppamento temporaneo d’impresa o di consorzio ordinario di concorrenti la fidejussione o la cauzione deve essere intestata a tutte le imprese facenti parte del raggruppamento, oppure intestata all'impresa dichiarata capogruppo con l'indicazione esplicita della copertura del rischio anche per tutte le altre imprese facenti parte del GEIE, raggruppamento o del consorzio.
Ai sensi dell’art. 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, l’importo della garanzia da prestare è ridotto del 50% per i soggetti partecipanti che, tra i documenti a corredo dell’offerta di cui al punto A), producono la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000.
In caso di GEIE, raggruppamento temporaneo d’impresa o di consorzio ordinario di concorrenti, la riduzione del 50% è consentita mediante possesso di certificazione UNI EN ISO 9000 da parte della capogruppo.
La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’affidatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto; la garanzia copre inoltre la mancata dimostrazione di quanto richiesto al comma 9 dell’art. 83 del D.Lgs. 50/2016.
In caso di partecipazione di raggruppamento o consorzio o GEIE l’impegno incondizionato del fideiussore, in caso di aggiudicazione, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto deve essere espressamente riferito al raggruppamento o consorzio di cui all’art. 2602 del codice civile, ovvero al GEIE .
4. Copia di quietanza del pagamento in favore dell’ANAC di cui al punto 3.6.2;
5. Copia del PASSOE rilasciato dall’ANAC, in ottemperanza alla Deliberazione n. 111 del 20.12.2012, previa registrazione online al servizio AVCPass sul sito web dell’Autorità (xxx.xxxx.xx), fra i servizi ad accesso riservato, secondo le istruzioni ivi contenute con l’indicazione del CIG che identifica la procedura. Detto documento consente di effettuare la verifica dei requisiti dichiarati dall’impresa in sede di gara mediante l’utilizzo del sistema AVCPass da parte dell’Amministrazione;
3.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
La domanda di partecipazione– sulla quale apporre marca da bollo da €16,00 - è redatta, preferibilmente secondo il modello di cui all’allegato n. A/1 e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.
Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l’impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).
In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).
Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.
La domanda è sottoscritta:
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile.
In particolare:
a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
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b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.
Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.
Il concorrente allega:
a) copia conforme all’originale della procura secondo le regole del D. Lgs. 82/2005 [e ove la stazione possegga un collegamento adeguato ad acquisire la visura camerale contente l’indicazione dei poteri dei procuratori inserire anche la seguente frase: “oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura”].
3.2. DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO
Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche messo a disposizione direttamente sulla Piattaforma TuttoGare
Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore Parte II – Informazioni sull’operatore economico
Parte III – Motivi di esclusione Parte IV – Criteri di selezione Parte VI – Dichiarazioni finali
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
a) per ciascun operatore economico partecipante a qualsiasi titolo (offerente, consorziato, ausiliario), dichiarazioni attestanti:
l’individuazione dell’operatore economico e la forma giuridica (condizioni dichiarate alla Parte II, Sezione A, del DGUE)
l’iscrizione negli elenchi relativi al possesso delle attestazioni SOA adeguate ; (condizioni dichiarate alla Parte II, Sezione A, del DGUE)
l’individuazione dei soggetti titolari di cariche; (condizioni dichiarate alla Parte II, sezione B, del DGUE)
N.B.: NEL DGUE - SEZIONE B. VANNO RIPORTATI TUTTI I SOGGETTI OBBLIGATI AI SENSI DELL’ART. 80, C. 3 DEL CODICE. IL DGUE VA FIRMATO DA TUTTI I SOGGETTI OBBLIGATI AI SENSI DELL’ART. 80, C. 3 DEL CODICE.
In alternativa, il documento potrà essere firmato dal solo legale rappresentante purché all'interno dello stesso venga riportata la dizione "il sottoscritto........ in nome e per conto di , (indicare i soggetti e le qualifiche per cui si rende la
dichiarazione) consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, nel caso di dichiarazioni mendaci, esibizione di atti falsi o contenenti dati non più corrispondenti al vero, DICHIARA l’inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alla procedura di gara di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016".
Tale annotazione potrà essere inserita, a titolo esemplificativo e non esaustivo nel riquadro: “Posizione/Titolo ad agire”
oppure
“Se necessario, fornire precisazioni sulla rappresentanza (forma, portata, scopo, firma congiunta…..
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l’assenza dei motivi di esclusione dell’articolo 80 del Codice,; (condizioni dichiarate alla Parte III, sezioni A, B, C e D, del DGUE)
l’assenza del motivo di esclusione;
(condizioni dichiarate alla Parte III, sezione D, numero 7, del DGUE) (se previsti)
l’accettazione degli atti, la cui mancata accettazione costituisce autonomo motivo di esclusione; (condizione dichiarata alla Parte III, sezione D, numero 8, del DGUE)
il possesso dei requisiti di idoneità professionale; (condizioni dichiarate alla Parte IV, Sezione A, del DGUE)
b) inoltre, per ciascun operatore economico offerente o ausiliario, dichiarazioni attestanti:
l’iscrizione in elenchi costituiti dal possesso delle pertinenti attestazioni SOA (condizioni dichiarate alla Parte II, Sezione A, del DGUE)
c) per ciascuna offerta presentata da operatori economici in Forma aggregata, la documentazione deve attestare le condizioni di cui al punto 3.2, in quanto pertinenti.
(condizioni dichiarate nel DGUE, come da istruzioni al punto 9.2.1:
(condizioni dichiarate nel DGUE, come da istruzioni al punto 6.2.2:
dall’operatore economico mandatario o capogruppo alla Parte II, Sezione A, quadro «Forma di partecipazione» lettere a),
b) e c), e inoltre all’appendice 5;
dal consorzio alla Parte II, Sezione A, quadro «Forma di partecipazione» lettera d);
dall’operatore economico ausiliario alla Parte II, Sezione C).
d) per ciascuna offerta presentata la documentazione comprende altresì:
la garanzia provvisoria di cui all’articolo 93 del Codice,;
la prova dell’avvenuto versamento del contributo a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (nel seguito ANAC), come indicato al punto 3.3.2;
e) per ciascuna offerta presentata: ai sensi dell’articolo 2, comma 3, lettera b), della deliberazione di ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016, nell’ambito del sistema AVC-PASS, per l’accesso alla Banca dati di cui all’articolo 81 del Codice:
gli operatori economici che presentano offerta in forma singola devono allegare il proprio «PASSOE»;
gli offerenti in Forma aggregata, ferma restando l’acquisizione del «PASSOE» da parte di tutti gli operatori economici mandanti, devono allegare il «PASSOE» dell’operatore economico mandatario o capogruppo (cosiddetto «PASSOE complessivo»), da quale risultano gli operatori economici mandanti che hanno conferito il mandato
In caso di omessa indicazione del PASS.OE la Stazione Unica Appaltante procederà a richiederne regolarizzazione, con procedimento istruttorio.
In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato il concorrente verrà escluso dalla procedura di gara.
In ogni caso, qualora si riscontrassero inadeguatezze del sistema, la Stazione Appaltante si riserva la possibilità di effettuare in via documentale le verifiche dei requisiti generali e speciali.
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Note di chiarimento alla documentazione amministrativa di cui al Capo 3.
1. Qualora alla data del presente Documento NON siano trascorsi più di 6 (sei) mesi dalla Qualificazione dell’operatore economico ai sensi del punto 1.5.1, lettera a):
(oppure)
1. Qualora alla data del presente Documento NON siano trascorsi più di 6 (sei) mesi dalla Qualificazione mediante iscrizione dell’operatore economico nell’elenco di cui al punto 1.5.1, lettera a):
se per l’offerente NON è mutata alcuna delle condizioni di cui alla precedente lettera a), rispetto alla predetta Qualificazione, in luogo delle relative dichiarazioni specifiche l’operatore economico può confermare la permanenza delle condizioni negli appositi spazi previsti dal DGUE;
se per l’offerente NON è mutata alcuna delle condizioni di cui alla precedente lettera b), rispetto alla predetta Qualificazione, in luogo delle relative dichiarazioni specifiche l’operatore economico può presentare una dichiarazione generica semplificata con la quale si limita a dichiarare in via generale il possesso degli stessi requisiti mediante la Sezione ALFA del DGUE;
se per l’offerente ricorrono ambedue le condizioni di cui ai punti precedenti, può utilizzare copia del DGUE presentato in precedenza nella fase di Qualificazione, con una nuova sottoscrizione a conferma dei contenuti.
2. Fermo restando quanto previsto alla precedente nota numero 1:
l’assenza dei motivi di esclusione di cui alla lettera a) e il possesso dei requisiti di qualificazione di cui alla lettera b) sono dichiarati mediante il DGUE da parte di ciascun operatore economico;
in caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari il modello DGUE deve essere integrato con l’appendice 5;
la corretta compilazione dei modelli, unitamente alle appendici, ove necessarie, esaurisce gli obblighi dichiarativi.
3. L’operatore economico deve altresì allegare la documentazione che ritiene necessaria a chiarire la propria posizione, che per la particolarità della fattispecie, non sia individuata nel DGUE quali, ad esempio: copia di provvedimenti giurisdizionali, modifiche ai rappresentanti non ancora annotate dalla C.C.I.A.A., atti di contenzioso contrattuale non ancora definiti, documentazione o dichiarazioni a comprova dell’attività di self-cleaning, contratti di avvalimento, procure notarili conferite, atti di cessione o di affitto di ramo d’azienda ecc.).
4. Per ogni altra condizione modificata si rinvia alle istruzioni per la compilazione del DGUE fornite in fase di Qualificazione.
5. Si raccomanda di evitare documentazione o dichiarazioni duplicate, irrilevanti o superflue ai fini del procedimento; comprese documentazioni o dichiarazioni già presentate in fase di candidatura se sono ancora valide ed efficaci e le condizioni ivi previste non hanno subito modifiche di sorta, fatto salvo quanto previsto dal presente Documento.
3.3. MOTIVI DI ESCLUSIONE
3.3.1. Motivi di esclusione per provvedimenti di natura penale (articolo 80, comma 1, del Codice)
Condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:
a) xxxxxxx, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall’articolo 74 del D.P.R. n. 309 del 1990, dall’articolo 291-quater del d.P.R. n. 43 del 1973 e dall’articolo 260 del decreto legislativo n. 152 del 2006, in quanto riconducibili alla partecipazione a un’organizzazione criminale, quale definita all’articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile;
b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
c) frode ai sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
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d) xxxxxxx, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell’ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’articolo 1 del decreto legislativo n. 109 del 2007 e successive modificazioni;
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo n. 24 del 2014;
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
Nel caso in cui:
- la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi
- la sentenza abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato.
L’operatore economico è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.
La documentazione eventualmente prodotta sarà oggetto di valutazione dal parte della Stazione Appaltante
3.3.2. Motivi di esclusione per provvedimenti antimafia (articolo 80, comma 2, del Codice)
Sussistenza di:
a) cause di decadenza, sospensione o divieto previste dall’articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011;
b) tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84, comma 4, dello decreto legislativo n. 159 del 2011.
Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia. Resta fermo altresì quanto previsto dall’articolo 34-bis, commi 6 e 7, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
3.3.3. Persone fisiche destinatarie dei provvedimenti penali (articolo 80, comma 3, del Codice)
L’esclusione per i motivi di cui al precedente punto 3.0.1 è disposta se la sentenza o il decreto ovvero la sanzione interdittiva sono stati emessi nei confronti:
a) di una o più d’una delle persone fisiche elencate nel seguito, attualmente in carica:
in caso imprenditore individuale: il titolare;
in caso di società di persone: tutti i soci;
in caso di società in accomandita semplice: tutti i soci accomandatari;
in caso di altri tipi di società (quali società di capitali, società cooperative e società consortili):
se si tratta di impresa individuale: del titolare o del direttore tecnico,;
se si tratta di società in nome collettivo: di un socio o del direttore tecnico;
se si tratta di società in accomandita semplice: dei soci accomandatari o del direttore tecnico;
se si tratta di altro tipo di società o consorzio: dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro.
In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell’articolo 179, settimo comma, del codice penale ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna xxxxxxxx.
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3.3.4. Motivi di esclusione per omessi pagamenti (articolo 80, comma 4, del Codice)
L’esclusione è disposta se l’operatore economico ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti.
Costituiscono gravi violazioni:
a) quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
b) in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale
Costituiscono violazioni definitivamente accertate per le materie di cui alle lettera a) e b) quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione
L’esclusione può essere disposta, previa istruttoria, se la stazione appaltante è o viene a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che l’operatore economico ha commesso gravi violazioni non definitivamente accertate relativamente agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali.
Per gravi violazioni non definitivamente accertate in materia contributiva e previdenziale s’intendono quelle di cui alla precedente lettera b)
Per gravi violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale si intendono quelle stabilite da un apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e previo parere del Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente periodo, recante limiti e condizioni per l’operatività della causa di esclusione relativa a violazioni non definitivamente accertate che, in ogni caso, devono essere correlate al valore dell’appalto e comunque di importo non inferiore a 35.000 euro.
L’istruttoria sulla valutazione della eventuale esclusione in materia di violazioni non definitivamente accertate
non si applica quando:
- l’operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe;
- il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l’estinzione, il pagamento o l’impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande.
3.3.5. Ulteriori motivi di esclusione (articolo 80, comma 5, lettere a), b), c), c-bis), c-ter), c-quater) d), e), del Codice)
a) aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008, nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del codice ( in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni di cui all’allegato X del Codice)
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b) sia stato sottoposto a fallimento o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o sia in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dagli articoli 110 del presente Xxxxxx e 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
c) essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità
c - bis) Xxxxx tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
c - ter) Xxxxx dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili; su tali circostanze la stazione appaltante motiva anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla gravità della stessa;
c - quater) abbia commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato;
d) ricadere in situazioni di conflitti di interesse ai sensi dell’articolo 42, comma 2, del Codice, non diversamente risolvibili né nelle condizioni di astensione di cui all’articolo 7 del D.P.R. n. 62 del 2013;
e) incorrere nei casi di distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento nella preparazione della procedura d’appalto di cui all’articolo 67 del Codice. non possa essere risolta con misure meno intrusive.
N.B.: secondo i Giudici amministrativi corre l’ obbligo di dichiarare tutte le condanne penali, quindi anche quelle a cui la legge non attribuisce immediata capacità escludente. E tanto al fine di mettere la stazione appaltante nelle condizioni di valutarne la gravità in relazione all' integrità o affidabilità dell' operatore economico.
A tal proposito, l' omessa dichiarazione da parte del concorrente di tutte le condanne penali eventualmente riportate, anche se attinenti a reati diversi da quelli contemplati nell' articolo 80, ne comporta senz' altro l' esclusione dalla gara, essendo impedito alla stazione appaltante di valutarne la gravità.
Invece, in merito alla dichiarazione delle condanne sospese, secondo l' orientamento dei giudici amministrativi in riferimento a quanto sancito dagli articoli 163 e 167 c.p., in caso di condanne per reati contravvenzionali condizionalmente sospese il reato si estingue decorso un biennio dall' irrevocabilità della condanna se il condannato non commette una contravvenzione della stessa indole, e adempie gli obblighi impostigli, con necessità di specifico provvedimento giurisdizionale che lo attesti (Consiglio di Stato, Sezione V, 28 dicembre 2016, n. 5478). Senza un tale accertamento costitutivo non può ritenersi sussistere, almeno per l' affidamento dei terzi (come la stazione appaltante), l' avvenuta estinzione del reato in oggetto. Pertanto la mancata indicazione è causa di esclusione.
3.3.6. Ulteriori motivi di esclusione previsti dalla normativa nazionale (articolo 80, comma 5, lettere f), f-bis), f-ter), g), h), i), l), m), del Codice)
f) essere soggetto alla sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 231 del 2001 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 81 del 2008;
f-bis) l’operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di sub appalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;
f-ter) l’operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;
g) iscrizioni nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione;
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h) violazione del divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge n. 55 del 1990, accertato definitivamente nell’anno antecedente la data di scadenza di cui al punto 1.1, lettera a) e o in ogni caso, che la violazione eventualmente accertata sia stata rimossa;
i) violazione della disciplina sul diritto al lavoro dei soggetti diversamente abili, attestabile ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 68 del 1999.
l) che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge n. 152 del 1991, convertito dalla legge n. 203 del 1991, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge n. 689 del 1981;
m) trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili a un unico centro decisionale.
N.B.: l’art. 80, comma 5, D. Lgs. 50/2016 non contiene alcune alcuna espressa previsione sulla rilevanza temporale dei gravi illeciti professionali, il che è coerente con il potere discrezionale di valutazione di tali fattispecie attribuito alla stazione appaltante.
Una limitazione triennale è, invero, richiamata all’art. 80 comma 10 del codice, ma attiene alla diversa rilevanza della pena accessoria dell’incapacità a contrarre con la P.A. (limitazione che ben si giustifica con la natura necessariamente temporanea della sanzione afflittiva) e non attiene in alcun modo all’esercizio del potere della P.A. di escludere l’operatore economico, ai sensi del comma 5, lett. c), da una procedura di appalto (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 19 novembre 2018, n. 6530, TAR Puglia, Lecce, Sez. I, 25 gennaio 2019 n. 122). In sostanza le previsioni di durata massima del periodo di interdizione dalle gare si riferisce alle sole condizioni che abbiano efficacia automaticamente escludente e in presenza delle quali la stazione appaltante è priva di poteri di valutazione (cfr. TAR Roma, 8 febbraio 2019, n. 1695).
Qualsiasi condotta contra legem, ove collegata all’esercizio dell’attività professionale, ivi compresa la notifica di rinvio a giudizio, è di per sé potenzialmente idonea ad incidere sul processo decisionale rimesso alle stazioni appaltanti sull’accreditamento dei concorrenti come operatori complessivamente affidabili (Consiglio di Stato, Sez. III, 29 novembre 2018, n. 6787; id. Sez. V, 13 giugno 2018, n. 3628; id. 25 febbraio 2016, n. 761). In questi termini, sussiste in capo alla stazione appaltante un potere di apprezzamento discrezionale in ordine alla sussistenza dei requisiti di “integrità o affidabilità” dei concorrenti; pertanto costoro, al fine di rendere possibile il corretto esercizio di tale potere, sono tenuti a dichiarare qualunque circostanza che possa ragionevolmente avere influenza sul processo valutativo demandato all’amministrazione (ex multis, Consiglio di Stato, Sez. V, 12 marzo 2019, n. 1649; id. 24 settembre 2018, n. 5500).
Le Linee guida n. 6 ANAC (approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1293 del 16 novembre 2016, aggiornate al D.Lgs. 56 del 19 aprile 2017 con deliberazione del Consiglio n. 1008 dell’11 ottobre 2017), al punto 4.2, per quanto di interesse, recitano testualmente: “La dichiarazione sostitutiva ha ad oggetto tutti i provvedimenti astrattamente idonei a porre in dubbio l’integrità o l’affidabilità del concorrente, anche se non ancora inseriti nel casellario informatico. È infatti rimesso in via esclusiva alla stazione appaltante il giudizio in ordine alla rilevanza in concreto dei comportamenti accertati ai fini dell’esclusione”.
La mancata indicazione di fatti riscontrati successivamente in sede di verifica determina l’applicazione dell’art. 80 c.5 lett cf-bis) o dell’art, 80 c. 5 lett f-bis) con esclusione del concorrente, segnalazione all’ANAC ed escussione della polizza.
In tutte le ipotesi di cui all’art. 80, c. 5, l’operatore economico è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.
La documentazione eventualmente prodotta sarà oggetto di valutazione dal parte della Stazione Appaltante
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NOTA BENE: CONSIDERATO CHE IL DGUE NON È AGGIORNATO ALLE MODIFICHE NORMATIVE APPORTATE ALL’ART. 80, CON LA COMPILAZIONE E SOTTOSCRIZIONE DEL MODELLO A/1) SI CONSIDERANO RESE LE DICHIARAZIONI PER LE PARTI DELL’ART. 80 NON RICOMPRESE NEL DGUE.
3.3.7. Motivo di esclusione per passaggio dall’impiego pubblico all’attività privata (art. 53 comma 16-ter del d.lgs. n. 165 del 2001)
(condizioni dichiarate alla Parte III, sezione D, numero 7, del DGUE)
E’ escluso l’operatore economico nel quale uno dei soggetti di cui al punto 3.0.3, titolari di poteri o funzioni idonee a determinare o a influenzare le scelte o gli indirizzi dello stesso operatore economico, si trova nella condizione prevista dall’articolo 53, comma 16- ter del decreto legislativo n. 165 del 2001, introdotto dall'articolo 1, comma 42 della legge n. 190 del 2012 ed esteso dall’articolo 21 del decreto legislativo n. 39 del 2013 (cosiddetto pantouflage o revolving door) in quanto ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, ha attribuito incarichi ad ex dipendenti della stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa stazione appaltante nei confronti del medesimo operatore economico.
3.4. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Premessa
In materia di requisiti di ammissione alle gare di appalto della Pubblica Amministrazione, le norme regolatrici, sia comunitarie che interne, prevedono fattispecie elastiche strutturate su concetti non tassativi, indeterminati, che implicano per la loro definizione da parte dell’interprete un rinvio alla realtà sociale (Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza n. 3448 del 4 giugno 2009). Conseguentemente, come già precisato anche dall’ANAC già AVCP , rientra nella discrezionalità dell’Amministrazione la fissazione di requisiti di partecipazione ad una gara di appalto diversi, ulteriori e più restrittivi di quelli legali, salvo però il limite della logicità e ragionevolezza degli stessi e della loro pertinenza e congruità a fronte dello scopo perseguito, in modo tale da non restringere oltre lo stretto indispensabile la platea dei potenziali concorrenti e da non precostituire situazioni di assoluto privilegio (cfr. AVCP, parere n. 83 del 29 aprile 2010, Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza n. 8914 del 29 dicembre 2009; Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza n.2304 del 3 aprile 2007; Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza n. 6534 del 23 dicembre 2008; Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza n. 9305 del 31 dicembre 2003, TAR Puglia Bari, Sez. I, n. 1511 del 28 aprile 2010; TAR Molise, Sez. I, n. 107, del 2 aprile 2008).
In applicazione dell’art. 68 del D. Lgs n. 50/2016 è applicabile il principio dell’equivalenza. Ne consegue che l’amministrazione non può dichiarare inammissibile o escludere un'offerta per il motivo che i servizi offerti non sono conformi alle specifiche tecniche alle quali hanno fatto riferimento, se nella propria offerta l'offerente dimostra, con qualsiasi mezzo appropriato, compresi i mezzi di prova di cui all'articolo 86, che le soluzioni proposte ottemperano in maniera equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche.
3.4.1. Idoneità professionale (articolo 83, comma 3, del Codice)
Iscrizione al pertinente registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, completa del numero, della località di iscrizione e del Codice ATECO principale.
Per gli operatori economici residenti in altro Stato membro diverso dall’Italia, iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del Codice.
Per le Cooperative o Consorzi di Cooperative, iscrizione nell’apposito Albo delle Società Cooperative istituito presso il Ministero delle Attività Produttive e tenuto presso il Registro delle Imprese della provincia ove ha sede; compatibilità dello scopo sociale con il settore di attività inerente l’oggetto dell’appalto;
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Per le Cooperative Sociali o Consorzi di Cooperative Sociali, iscrizione nell’apposito Albo Regionale delle Cooperative Sociali di cui alla legge n. 381/1991; compatibilità dello scopo sociale con il settore di attività inerente l’oggetto dell’appalto;
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, co 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.
3.4.2. Requisiti di capacità economico-finanziaria
a) idonee dichiarazioni bancarie di almeno due istituti bancari rilasciate da Istituti di credito operanti negli Stati membri dell’U.E., anche intermediari finanziari dalla presentazione dell'offerta, dalle quali risulti che la Ditta ha sempre fatto fronte ai suoi impegni con regolarità e puntualità e che è in possesso della capacità economica e finanziaria per far fronte agli impegni della gara in oggetto.
La richiesta è nell'interesse dell’amministrazione aggiudicatrice di contrarre con un soggetto che sia affidabile in relazione agli specifici impegni che derivano dalla partecipazione alla gara bandita e dall’eventuale aggiudicazione dell’appalto. Inoltre la indicazione di un esatta definizione da riportare nella dichiarazione dell'istituto evita possibili incomprensioni derivanti da dichiarazione generiche e prive di riferimenti alla regolarità e puntualità nell’adempimento degli impegni assunti da un soggetto (cliente) verso l'istituto stesso e soprattutto prive di indicazioni tali da tutelare il concreto interesse dell’amministrazione ad ammettere alla procedura solo quei soggetti in grado di fornirle un certo grado di affidabilità. A tal proposito si invita a voler prendere contezza di quanto riportato nel parere di precontenzioso n.135 del 20/06/2014 e nel parere di precontenzioso n.165 del 21/09/2011
b) Una dichiarazione, redatta ai sensi dei punti da 9.1.1 a 9.1.2, attestante il possesso dei seguenti requisiti:
fatturato globale realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari disponibili in base alla data di costituzione o all’avvio delle attività dell’operatore economico, nella misura in cui le informazioni su tali fatturati siano disponibili, a favore di enti pubblici e/o soggetti privati; il valore del fatturato globale triennale minimo richiesto è pari ad € 400.000,00 esclusa IVA ritenuto congruo rispetto all'entità dell'appalto poiché è senz'altro garanzia di capacità gestionale ed imprenditoriale. Per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività secondo la seguente formula: (fatturato richiesto /3) x anni di attività.
La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell’art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice
- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d’impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.
Ai sensi dell’art. 86, comma 4, del Codice l’operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.
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fatturato specifico nei servizi analoghi a quello oggetto di gara, realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari disponibili in base alla data di costituzione o all’avvio delle attività dell’operatore economico, nella misura in cui le informazioni su tali fatturati siano disponibili, a favore di enti pubblici e/o soggetti privati; il valore del fatturato triennale minimo richiesto nel settore di attività oggetto dell'appalto è pari ad € 250.000,00 esclusa IVA ritenuto congruo rispetto all'entità dell'appalto poiché è senz'altro garanzia di capacità gestionale ed imprenditoriale. In caso di Raggruppamento Temporaneo tale requisito deve essere posseduto dal raggruppamento nel suo complesso, fatto salvo l’obbligo di possesso in via maggioritaria da parte dell’impresa individuata come capogruppo.
Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività
Ai sensi dell’art. 86, comma 4, del Codice l’operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.
3.4.3. Requisiti di Capacità Tecnica e Professionale
c) Esecuzione negli ultimi tre anni della gestione di servizi analoghi, di importo minimo pari a € 100.000,00 annui. Sono da considerarsi servizi analoghi, gestione di sportello al cittadino, di segretariato sociale e servizi con figure professionali.
La comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all’art. 86 e all’allegato XVII, parte II, del Codice.
In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante una delle seguenti modalità:
- originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall’amministrazione/ente contraente, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione;
In caso di servizi prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità:
- originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione;
Per ciascun servizio deve essere fornita indicazione di tutti i dati necessari all’espletamento delle verifiche sulla veridicità della dichiarazione quali: committente pubblico o privato, estremi di affidamento, importo di ciascun affidamento, data del servizio, nome del RUP etc.
N.B. (indicare denominazione ed indirizzo della sede legale del committente, pubblico o privato; periodo di svolgimento (inizio e fine) della prestazione; ammontare complessivo del contratto al netto di I.V.A., nominativo RUP, MAIL, PEC, TELEFONO).
d) Disponibilità delle figure professionali richieste all’art. 5 del Capitolato.
3.4.4. Certificazioni (non obbligatorie)
(condizioni dichiarate alla Parte IV, sezione D, del DGUE) Possesso di:
a) certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000
b) microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese
c) registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS)
d) certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001.
e) Possesso del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE)
f) sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067
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g) possesso del rating di legalità e rating di impresa o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000
h) certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori
i) certificazione OHSAS 18001
j) certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia
k) UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company)
Note di chiarimento ai requisiti di cui al punto 3.1.4 (condizioni dichiarate alla Parte IV, sezione D, del DGUE)
1. I requisiti non sono necessari ai fini della partecipazione ed ammissione alla gara.
2. Il possesso dei requisiti è idoneo esclusivamente ai fini della riduzione dell’importo delle garanzie ai sensi degli articoli 93, comma 7, e 103, comma 1, del Codice.
ai sensi dell’articolo 93 comma 7 del Codice l’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo:
1) è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000.
2) è ridotto del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al punto 1) , anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.
Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture:
3) è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo dell’art. 93, c. 7 ( punto 1), per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001.
Nei contratti relativi a servizi o forniture:
4) è ridotto del 20 percento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo periodo dell’art. 93,
c. 7 (punto 1 e punto 2) per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009.
Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture:
5) è ridotto del 15 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo, secondo, terzo e quarto dell’art. 93, c. 7 (punti 1, 2, 3 e 4) per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.
Nei contratti di servizi e forniture:
6) è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti,(punti precedenti) per gli operatori economici in possesso del rating di legalità e rating di impresa o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.
In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull’importo che risulta dalla riduzione precedente.
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3.4.5. Sistema di garanzia della qualità (articolo 87 del Codice)
INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE -
N.B.: nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell’art. 83, comma 8 del Codice.
La mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese di tipo verticale, ai sensi dell’art. 48, comma 2 del Codice, esegue le prestazioni indicate come principali, anche in termini economici, le mandanti quelle indicate come secondarie.
I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.
Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.
Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.
Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato deve essere posseduto da:
a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.
Il requisito relativo alle idonee dichiarazioni bancarie si specifica che vanno presentate da ciascun operatore che sottoscriverà l’accordo quadro
Il requisito relativo al fatturato globale deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall’impresa mandataria.
Il requisito relativo al fatturato specifico deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo orizzontale nel complesso; detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.
Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale il fatturato specifico richiesto nella prestazione principale dovrà essere dimostrato esclusivamente dalla mandataria; il fatturato specifico eventualmente richiesto anche per le prestazioni secondarie dovrà essere dimostrato dalle mandanti esecutrici o da quest’ultime unitamente alla mandataria. Nel raggruppamento misto si applica la regola del raggruppamento verticale e per le singole prestazioni (principale e secondaria) che sono eseguite in raggruppamento di tipo orizzontale si applica la regola prevista per quest’ultimo.
Il requisito relativo ai servizi analoghi deve essere posseduto da un unico soggetto del raggruppamento
Le certificazioni obbligatorie devono essere possedute da tutte le imprese che sottoscriveranno l’accordo quadro
3.5. OFFERTE PRESENTATE IN FORMA AGGREGATA
3.5.1. Raggruppamenti temporanei di operatori economici
(condizioni dichiarate alla Parte II, sezione A, e nell’appendice 5 del DGUE)
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Ai sensi dell’articolo 48 del Codice, gli operatori economici devono dichiarare di costituirsi in raggruppamento temporaneo, con individuazione del mandatario o capogruppo; la dichiarazione formale di impegno al conferimento del mandato irrevocabile di cui al comma 8 della norma citata, può essere rinviata al momento della presentazione dell’offerta da parte degli operatori economici. Inoltre:
a) ciascun operatore economico raggruppato o che intende raggrupparsi deve dichiarare, per quanto di propria pertinenza, l’assenza dei motivi di esclusione di cui ai punti da 3.3.1 a 3.3.7, nonché:
i requisiti di idoneità professionale di cui al punto 3.4.1;
b) indicazione delle attività o delle quote di attività per le quali ciascun operatore economico raggruppato intende assumere;
c) i requisiti devono essere posseduti come specificato al precedente paragrafo
3.5.2. Reti di imprese e contratti di rete
(condizioni dichiarate alla Parte II, sezione A, e nell’appendice 5 del DGUE)
Gli operatori economici aggregati in contratto di rete ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera f), della legge n. 180 del 2011, e dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge n. 5 del 2009, convertito dalla legge n. 33 del 2009, devono dichiarare:
a) gli estremi dell’atto pubblico o della scrittura privata con i quali è stato stipulato il Contratto di rete, nonché i contenuti del contratto di rete che rendono compatibile le pattuizioni contrattuali con la partecipazione all’appalto o dichiarazione avente gli stessi contenuti;
b) le generalità complete dell’Organo Comune di cui al citato articolo 3, comma 4-ter, lettera e), qualora previsto dal Contratto di rete o dell’impresa delegata mandataria;
c) l’individuazione degli operatori economici aderenti al Contratto di rete, distinguendo tra quelli:
individuati quali esecutori delle prestazioni;
d) per ciascuno degli operatori economici di cui alla lettera b) e alla lettera c), le condizioni già previste per i raggruppamenti temporanei
e) ai sensi dell’articolo 48, comma 14, del Codice, per quanto non diversamente disposto, alle reti di imprese si applicano le disposizioni in materia di raggruppamenti temporanei di operatori economici o dei consorzi stabili
3.5.3. Consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane
(condizioni dichiarate alla Parte II, sezione A, del DGUE)
Ai sensi dell’articolo 48, comma 7, secondo periodo, del Codice, i consorzi stabili, i consorzi di cooperative e i consorzi di imprese artigiane devono indicare:
a) se intendano eseguire le prestazioni direttamente con la propria organizzazione consortile o se ricorrano ad uno o più operatori economici consorziati e, in quest’ultimo caso, devono indicare il consorziato o i consorziati esecutori per i quali il consorzio concorre alla gara;
b) il consorziato o i consorziati indicati quali esecutori ai sensi della lettera a), i quali non devono incorrere nei motivi di esclusione di cui ai punti da 3.3.1 a 3.3.7 e presentare le relative dichiarazioni per quanto di propria pertinenza, preferibilmente utilizzando il DGUE di cui al punto 9.2.1.
3.5.4. Operatori economici che ricorrono all’avvalimento:
(condizioni dichiarate alla Parte II, sezione C, del DGUE)
ai sensi dell’articolo 89 del Codice, l’operatore economico può avvalersi, per determinati requisiti, dei requisiti posseduti da altro operatore economico (denominato “ausiliario”), alle seguenti condizioni:
a) l’avvalimento non è ammesso per i requisiti di idoneità professionale di cui al punto 3.4.1;
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b) l’avvalimento è ammesso per il requisito del sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9001 di cui al punto 3.4.4 a condizione che ricorra almeno una delle seguenti condizioni:
il requisito sia inscindibilmente connesso all’attestazione SOA oggetto di avvalimento, per categoria e classifica adeguata, in quanto annotato in calce alla stessa attestazione SOA, ai sensi dell’articolo 63, comma 3, del Regolamento;
l’operatore economico ausiliario dichiari di mettere a disposizione le risorse, le condizioni, il know-how, le prassi e il personale qualificato nei controlli di qualità, che hanno consentito il conseguimento della certificazione del sistema di qualità aziendale;
c) la documentazione deve riportare i requisiti oggetto di avvalimento (dei quali l’operatore economico partecipante è carente e che sono messi a disposizione da parte dell’operatore economico ausiliario) nonché i mezzi e le risorse umane e strumentali di cui l’operatore economico ausiliario dispone e mette a disposizione del partecipante;
d) l’operatore economico ausiliario:
non deve incorrere nei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice o in altri motivi di esclusione, secondo le modalità di cui ai punti da 3.3.1 a 3.3.7;
non può partecipare in proprio, né in raggruppamento temporaneo o consorzio diverso da quello di cui esso faccia eventualmente parte in quanto raggruppato o consorziato;
non può assumere il ruolo di operatore economico ausiliario di più operatori economici che partecipano separatamente in concorrenza tra di loro;
e) alla documentazione deve essere altresì allegato, in originale o copia autentica, il contratto con il quale l’operatore economico ausiliario si obbliga nei confronti dell’operatore economico che ricorre all’avvalimento a fornire a quest’ultimo quanto previsto alla lettere b) e c) per tutta la durata dell’appalto; il contratto deve avere i contenuti minimi di cui all’articolo 1325 del codice civile e all’articolo 88 del Regolamento e deve indicare esplicitamente quanto previsto alla predetta lettera d).
Ai sensi dell’art. 89 va prodotto per ogni avvalimento quanto segue:
1) DGUE di ogni impresa ausiliaria
2) Dichiarazione impresa ausiliaria ed ausiliata, con cui la prima si obbliga verso la seconda e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente l’impresa ausiliata, come da modelli allegati
3) originale o copia autentica, del contratto con il quale l’operatore economico ausiliario si obbliga nei confronti dell’operatore economico (ausiliato) a fornire a quest’ultimo gli elementi per soddisfare i requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'articolo 83, comma 1, lettere b) e c), richiesti nel presente documento, di cui è carente per qualificarsi. L’impegno è per tutta la durata dell’appalto; il contratto deve avere i contenuti minimi di cui all’articolo 1325 del codice civile e all’articolo 88 del Regolamento e deve indicare esplicitamente i requisiti oggetto di avvalimento. Si ribadisce che a sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento deve contenere, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria.
3.5.5. Subappalto facoltativo ordinario (articolo 105 del Codice)
(condizioni da dichiarare alla Parte II, Sezione D, del DGUE)
a) l’offerente deve dichiarare le lavorazioni che intende subappaltare; in assenza di dichiarazioni il subappalto è vietato;
b) ai sensi dell’articolo 105 del Codice come modificato dal D.L. 77/2021 vigente dal 1° novembre 2021, "Le
stazioni appaltanti, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, previa adeguata motivazione nella determina a contrarre, eventualmente avvalendosi del parere delle Prefetture competenti, indicano nei documenti di gara le
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prestazioni o le lavorazioni oggetto del contratto di appalto da eseguire a cura dell'aggiudicatario in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto, ivi comprese quelle di cui all'articolo 89, comma 11, dell'esigenza, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro e di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, a meno che i subappaltatori siano iscritti nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al comma 52 dell' articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero, nell'anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.
229.";
il comma 5 del citato art. 105 è abrogato;
al comma 7, secondo periodo, le parole da: "la certificazione attestante" fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: "la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 e il possesso dei requisiti speciali di cui agli articoli 83 e 84. La stazione appaltante verifica la dichiarazione di cui al secondo periodo del presente comma tramite la Banca dati nazionale di cui all'articolo 81");
al comma 8, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto."
c) la Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori, salvo che:
vi sia inadempimento da parte dell’appaltatore;
il subappaltatore sia una microimpresa o una piccola impresa.
3.6. ALTRA DOCUMENTAZIONE E ALTRI ADEMPIMENTI DI NATURA AMMINISTRATIVA
3.6.1. Garanzia provvisoria (articolo 93 del Codice):
a) garanzia provvisoria, ai sensi dell’articolo 93 del Codice, intestata a Comune di Alatri per un importo pari al 2% ( due per cento) dell’importo complessivo, ovvero, € 5.327,00 – compresi oneri per la sicurezza - dell’appalto (secondo quanto disposto dall’art. 35, c. 4 del D. Lgs. n.50/2016) , costituita, a scelta dell’offerente, da:
a.1) contanti o titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, versati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della Stazione appaltante;
a.2) fideiussione bancaria o assicurativa, o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo n. 385 del 1993 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo n. 58 del 1998, recante la clausola di rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’articolo 1944 del codice civile, e di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del medesimo codice civile, dell’immediata operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante e con validità non inferiore a 180 giorni dal termine di scadenza per la presentazione dell’offerta; in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora formalmente costituito la fideiussione deve essere intestata a tutti i soggetti che intendono raggrupparsi o consorziarsi.
a.3) versamento sul conto di Tesoreria del Comune di ALATRI IBAN: XX00X0000000000X00000000000 BANCA POPOLARE DEL FRUSINATE Filiale di ALATRI.
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b) ai sensi dell’articolo 93, comma 8, del Codice, impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto (cauzione definitiva) di cui all’articolo 103, comma 1, del Codice, se l’offerente risulta aggiudicatario; tale impegno deve essere contenuto o allegato alla garanzia di cui alla lettera a), oppure prodotto e sottoscritto mediante atto autonomo del garante; il suddetto comma non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.
c) ai sensi dell’articolo 93, comma 7, del Codice:
c.1) l’importo della garanzia provvisoria è ridotto, anche cumulando le relative riduzioni:
del 50% (cinquanta per cento) per gli offerenti in possesso della certificazione del sistema di qualità della serie europea ISO 9001;
del 30% (trenta per cento) per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del 25 novembre 2009, o in alternativa, del 20% (venti per cento) per gli offerenti in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001;
del 15%(quindici per cento) per gli offerenti che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un’impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067;
c.2) per fruire del beneficio di cui al precedente punto sub. c.1), l’operatore economico l’offerente deve segnalare le relative condizioni in modo inequivocabile e documentarle o comprovarle se richiesto o in fase di verifica;
c.3) in caso di raggruppamento temporaneo le riduzioni, anche distintamente tra di loro, sono accordate se le condizioni di cui al precedente punto sub. c.1), ricorrono per tutti gli operatori economici raggruppati;
d) la fideiussione di cui alla lettera a), punto sub. a.2), nonché l’impegno di cui alla lettera b) se assunto con atto separato, deve essere presentata in una delle forme di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, con firma digitale del garante e del contraente, caricandola direttamente sulla piattaforma del Sistema , nel caso in cui l’istituto garante non emetta le fideiussione o l’impegno con firma digitale come previsto al punto 1.2.3, l’offerente deve, in alternativa, caricare sulla piattaforma del Sistema una copia scansionata per immagine della fideiussione cartacea, con firma olografa del garante e del contraente, corredandola da autenticazione di conformità all’originale cartaceo mediante firma digitale di un notaio abilitato o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato con dichiarazione da questi firmata digitalmente ed allegata al documento informatico.
e) la garanzia deve essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore, che attesti il potere di impegnare, con la sottoscrizione, la società fideiussore nei confronti dell’ente aggiudicatore; (si intende per fideiussore: i broker, i funzionari e comunque i soggetti muniti di poteri di rappresentanza dell’Istituto di Credito o Compagnia Assicurativa o Società di Intermediazione finanziaria che emette il titolo di garanzia).
f) il beneficiario della garanzia provvisoria, che deve essere chiaramente indicato anche sulla fideiussione di cui alla lettera d), è l’Ente indicato al punto a) nelle premesse indicato.
3.6.2. Contributo all’Autorità Nazionale Anticorruzione (art. 1, comma 67, legge n. 266 del 2005):
a) attestazione di avvenuto pagamento del contributo a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, previa iscrizione on- line al “Servizio di riscossione” al portale xxxx://xxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx; l’utente iscritto per conto dell’offerente deve collegarsi al servizio con le credenziali da questo rilasciate e inserire il codice identificativo della gara (CIG) di riferimento, come segue:
CIG 9346302C64 contributo ANAC € 20,00
b) il sistema consente le seguenti modalità di pagamento del contributo:
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c) • on line, mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. Per eseguire il pagamento è necessario collegarsi al “Servizio Riscossione Contributi” e seguire le istruzioni a video oppure il relativo manuale del servizio. A riprova dell'avvenuto pagamento, all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione l’offerente ottiene la ricevuta da stampare e unire alla documentazione; la ricevuta può inoltre essere stampata in qualunque momento accedendo alla lista dei “Pagamenti effettuati” disponibile allo stesso indirizzo web;
d) • in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal “Servizio Riscossione Contributi”, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. All’indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx è disponibile la funzione “Cerca il punto vendita più vicino a te”; lo scontrino rilasciato dal punto vendita è allegato alla documentazione;
e) la ricevuta di avvenuto versamento è unita alla documentazione amministrativa.
4. OFFERTA
L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 2 del Codice.
La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi. Il punteggio complessivo sarà dato dalla somma tra il punteggio conseguito per l’offerta tecnica ed il punteggio conseguito per l’offerta economica. Si aggiudicherà l’appalto all’operatore economico che avrà presentato l'offerta che otterrà il punteggio più elevato su un totale di 100 punti complessivamente da attribuire, così suddivisi:
Criteri di valutazione | punteggio massimo conseguibile | punteggio totale conseguibile |
A. offerta tecnica | 80 | 100 |
B. offerta economica | 20 |
Punteggio totale = PE + PT
In cui
PE = punteggio economico
PT = punteggio tecnico
La Stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione anche nel caso in cui pervenga una sola offerta (tecnica ed economica) valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente.
Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95 comma 12 del Codice.
Le presenti norme di gara sono prevalenti rispetto ad eventuali norme in contrasto contenute negli altri documenti di gara.
4.1. Offerta tecnica (Peso complessivo 80)
(Busta telematica B – Busta dell’Offerta tecnica)
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4.1.1. Oggetto e contenuto dell’Offerta tecnica
La busta dell’Offerta tecnica deve contenere esclusivamente l’Offerta tecnica, costituita dalla documentazione necessaria alla valutazione degli elementi anche suddivisi in sub-elementi, come meglio specificato nel seguito.
Relativamente all’offerta tecnica, il punteggio complessivo di 80 punti sarà ripartito nel seguente modo:
1 - ESPERIENZA E AFFIDABILITÀ | Punteggio massimo attribuibile: 10 |
Esperienza maturata in servizi analoghi Curriculum del concorrente e documentata gestione di servizi analoghi a quello del presente appalto, conclusa o ancora in essere, su incarico di enti pubblici. Criterio di valutazione: sarà assegnato un punteggio attribuendo un massimo di 2 punti per ogni anno di gestione di servizi analoghi a quelli oggetto del presente appalto | Fino ad un massimo di 10 punti |
2 - ELEMENTI ORGANIZZATIVI E GESTIONALI DEL SERVIZIO | Punteggio massimo attribuibile: 60 | |
A partire dal servizio base, già descritto nel Capitolato, indicare esclusivamente le modalità operative che il concorrente intende proporre per: | 60 | |
2.1 La promozione del servizio presso i 15 comuni del Distretto | 15 | |
2.2 Il raccordo con i servizi sociali del territorio | 15 | |
2.3 Supportare le famiglie beneficiarie | 15 | |
2.4 Rafforzamento del lavoro di gruppo | 15 |
3 - ELEMENTI MIGLIORATIVI DEL SERVIZIO | Punteggio massimo attribuibile: 10 |
Descrizione di ulteriori servizi aggiuntivi utili al servizio | fino ad un massimo di 10 punti |
ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI OFFERTA TECNICA
La valutazione degli elementi di natura qualitativa sarà effettuata mediante l’attribuzione discrezionale dei punteggi, da parte dei componenti della Commissione giudicatrice, sulla base dei criteri motivazionali previsti dal presente disciplinare di gara. Nell’attribuzione dei punteggi si procederà come specificato nella sezione 5.1.
L’Offerta tecnica è redatta in modo da esprimere compiutamente i contenuti da valutare con i criteri di cui al paragrafo CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE, che si raccomanda di tenere in considerazione nella fase di redazione dell’Offerta tecnica; deve essere redatta in modo da far percepire e comprendere immediatamente alla Stazione appaltante gli scostamenti, le differenze e ogni altra variazione rispetto al progetto a base di gara.
4.1.2. Condizioni dell’Offerta tecnica
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a) La busta “B – Offerta tecnica” contiene, a pena di esclusione, i seguenti documenti:
Relazione atta a descrivere, con riferimento ai criteri di valutazione ed ai relativi sub-criteri, le soluzioni, gli accorgimenti e le procedure proposti dal concorrente.
La relazione dovrà avere un indice ed essere strutturata in capitoli e sub capitoli, dove i capitoli sono i criteri. La Relazione dovrà essere composta da un massimo di cartelle come di seguito riportato:
La relazione dovrà avere un indice ed essere strutturata in capitoli e sub capitoli, dove i capitoli sono i criteri. La Relazione dovrà essere composta da un massimo di cartelle come di seguito riportato: per la parte Aspetti migliorativi – non potrà superare 50 cartelle del formato A4.
Si precisa che in caso di documentazione composta da un numero di cartelle (pagine) superiori a quelle precedentemente indicate come numero massimo, la Commissione si limiterà alla lettura e conseguente valutazione solo delle pagine richieste.
Eventuali elaborato grafici, un numero massimo di 5 (cinque) schede in formato non superiore ad A2, oppure un numero di schede in formato A3 o in formato a 4, su una sola facciata; è ammessa la combinazione tra i diversi formati nella sostanziale invarianza della la superficie complessiva delle schede.
L’offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Progetto, pena l’esclusione dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all’art. 68 del Codice.
L’offerta tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.
Nel caso di concorrenti associati, l’offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda.
b) Il numero delle cartelle, costituisce alta e forte raccomandazione, ancorché non vincolante ai fini dell’ammissione dell’Offerta tecnica; il numero delle cartelle, può essere liberamente distribuito tra gli elementi in base alle necessità dell’offerente, con raccomandazione relativa al numero totale delle cartelle.
c) In merito alle formalità della documentazione costituente l’Offerta tecnica:
tutta la documentazione che costituisce l’Offerta tecnica deve essere sottoscritta dall’offerente con le modalità di cui al paragrafo 1; se la documentazione è riunita in un unico file o in più files, la sottoscrizione è unica per ciascun file, nel senso che essendo integrata nel file medesimo, si riferisce a tutte le schede e a tutte le relazioni presenti nel file;
gli elaborati grafici devono essere prodotti in file formato PDF e sottoscritti, prima della loro compressione nel formato
«ZIP» o «RAR»;
le relazioni devono essere redatte in file formato PDF e, preferibilmente, recare l’indicazione numerica delle pagine con la formula «pagina n. X di n. Y», oppure «X/Y» (dove X è la numerazione di ciascuna pagina e Y il numero totale delle pagine della singola relazione), e sottoscritte prima della loro compressione nel formato «ZIP» o «RAR» ;
le certificazioni di organismi accreditati o istituti indipendenti possono essere presentate in semplice copia scansionata per immagine;
in caso di offerente in raggruppamento temporaneo non ancora formalmente costituito, le sottoscrizioni devono essere apposte da tutti gli operatori economici raggruppati.
d) Per “cartelle” si intendono le facciate utilizzate di ciascun foglio (quindi corrispondono alle “pagine” e non ai “fogli”), in formato A4, con scrittura in corpo non inferiore a 10 (dieci) punti, con le seguenti precisazioni:
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possono contenere, in luogo di testo scritto, schemi, diagrammi, rappresentazioni grafiche integrative, calcoli e altre forme di espressione intellettuale;
non sono computati nel numero delle cartelle le copertine, gli eventuali sommari e le eventuali certificazioni di organismi accreditati o istituti indipendenti allegate alle relazioni;
e) Ai fini del rispetto dei principi di separazione tra l’Offerta tecnica e l’Offerta economica, dall’Offerta Tecnica, dall’Offerta Tecnica non deve risultare, a pena di esclusione, alcun elemento che possa rendere palese, direttamente o indirettamente, la misura dell’Offerta Economica di cui al punto 4.2.1
f) L’Offerta Tecnica non può:
comportare alcun maggior onere, indennizzo, rimborso, adeguamento o altro, a carico della Stazione appaltante, pertanto sotto il profilo economico l’importo contrattuale determinato in base all’Offerta Economica resta insensibile alla predetta Offerta Tecnica;
contenere elementi proposti sotto condizione di variazioni del prezzo;
in relazione a uno o più d’uno degli elementi o sub-elementi di valutazione, esprimere o rappresentare soluzioni tra loro alternative, opzioni diverse, proposte condizionate o altre condizioni equivoche o caratterizzate da ambiguità che non ne consenta una valutazione univoca, anche qualora la scelta tra le diverse soluzioni sia rimessa alla Stazione appaltante;
g) Il verificarsi di una delle condizioni di cui alle precedenti lettere e) o f), comporta la non ammissibilità dell’Offerta Tecnica e l’esclusione del relativo offerente;
h) L’Offerta Tecnica non incide sull’entità dell’Offerta Economica di cui al punto 4.2., la quale resta insensibile all’Offerta Tecnica;
i) All’Offerta Tecnica dell’aggiudicatario si applica la disciplina di cui all’articolo 7.4.2.
SEGRETI COMMERCIALI
Fatta salva la disciplina prevista dalla L. 241/1990 e dall’art. 53 del D.Lgs. 50/2016, l’offerta tecnica sarà eventualmente corredata da motivata e comprovata dichiarazione mediante cui il concorrente precisa di non acconsentire l’accesso all’offerta tecnica per le parti di informazioni che costituiscono segreti tecnici o commerciali, avendo presente che in caso di mancato esplicito, motivato e comprovato diniego, la dichiarazione si intende resa in senso favorevole all’accesso. Il concorrente deve pertanto dichiarare espressamente quali informazioni voglia escludere dal diritto di accesso ai sensi dell’art. 53, del D.Lgs. 50/2016, indicandone la motivazione.
In caso di diniego è necessario specificare le parti (precisando il capitolo e le pagine dell’offerta cui si riferisce l’interdizione) che si intendono coperte da segreto tecnico o commerciale.
LA DICHIARAZIONE ANDRÀ INSERITA NELLA BUSTA RELATIVA ALL’OFFERTA TECNICA, ALL’INTERNO DI UN’ULTERIORE BUSTA RECANTE LA DICITURA “SEGRETI TECNICI E COMMERCIALI”.
4.2. Offerta economica (peso complessivo 20)
(Busta telematica: C – BUSTA ECONOMICA)
L’aggiudicazione avviene con il criterio dell’Offerta del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’articolo 95, comma 3, lettera b), e comma 6, del Codice, applicando il metodo aggregativo-compensatore, sulla base degli elementi di valutazione di cui al punto
4.1.1 con le specificazioni di cui ai successivi punti.
Nel seguito del presente Documento con il termine «busta dell’Offerta Economica» si intende la busta telematica (virtuale) che comprende la sola Offerta Economica, costituita come descritta nel seguito.
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L’offerta di prezzo, assolta la competente imposta di bollo, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’offerente o da altro soggetto avente i medesimi poteri, con le seguenti precisazioni:
a) indicare il prezzo orario (costo ora lavorata + spese generali + utile), espresso in cifre ed in lettere, da intendersi comprensivo di qualunque onere, esclusa l’iva.
b) Oppure in alternativa ribasso sull’importo a base d’asta
L’offerta economica, a pena di esclusione, è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda. Sono inammissibili, e quindi escluse, le offerte economiche che superino l’importo a base d’asta.
5. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’aggiudicazione avviene con il criterio dell’Offerta del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’articolo 95, comma 3, lettera b), e comma 6, del Codice, applicando il metodo aggregativo-compensatore, sulla base degli elementi di valutazione di cui al punto
4.1.1 con le specificazioni di cui ai successivi punti
5.1. Valutazione della «Offerta Tecnica»
L’attribuzione del punteggio, da parte della Commissione giudicatrice, avverrà con l’applicazione della seguente formula:
C(a) = Σn [Wi * V(a) i]
dove:
C(a) = indice di valutazione dell'offerta (a);
n = numero totale dei requisiti;
Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i);
V(a)i = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno;
Σn = sommatoria.
5.1.1. Criteri di valutazione della «Offerta Tecnica»
La valutazione dell’Offerta Tecnica avviene distintamente per ciascuno degli elementi a valutazione di tipo qualitativo e discrezionale in base alla documentazione che costituisce l’Offerta Tecnica contenuta nella Busta B - Busta dell’Offerta Tecnica di cui al punto 4.1.
Elementi di natura qualitativa
La valutazione dei coefficienti V(a)i si procederà nel seguente modo:
Ciascun commissario confronta l’offerta di ciascun concorrente indicando quale offerta preferisce e il grado di preferenza, variabile tra 1 e 6 (1 - parità; 2 - preferenza minima; 3 - preferenza piccola; 4 – preferenza media; 5 – preferenza grande; 6 preferenza massima) secondo quanto riportato nel documento di consultazione Linee guida in materia di offerta economicamente più vantaggiosa dell’ANAC.
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Una volta terminati i “confronti a coppie”, per ogni elemento di natura qualitativa, si procede alla somma dei punteggi attribuiti da ciascun commissario alle proposte dei concorrenti. I punteggi così ottenuti verranno trasformati in coefficienti definitivi V(a)i variabili tra zero ed uno riportando ad uno la somma più alta e proporzionando ad essa le altre.
Se le offerte ammesse sono in numero inferiore a 3 (tre), in luogo del confronto a coppie, a ciascun sub-elemento è attribuita una valutazione numerica, con un coefficiente V(a)i ottenuto dalla media dei coefficienti variabili tra zero ed uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari previa definizione dei criteri motivazionali prima della lettura delle offerte tecniche.
Se le offerte ammesse sono in numero inferiore a 3 (tre), in luogo del confronto a coppie, a ciascun sub-elemento è attribuita una valutazione numerica, con un coefficiente V(a)i ottenuto dalla media dei coefficienti variabili tra zero ed uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari secondo i seguenti criteri motivazionali:
Coefficiente | Rispondenza funzionale ed operativa |
0,00 | Nulla o completamente negativa non attinente |
0,10 | quasi del tutto assente - quasi completamente negative - quasi completamente non attinente |
0,20 | gravemente insufficiente; |
0,30 | insufficiente |
0,40 | appena insufficiente |
0,50 | Sufficiente |
0,60 | Discreta |
0,70 | Buona |
0,80 | Eccellente |
0,90 | Ottima |
1,00 | Massima/piena |
Procedendo nel seguente modo:
1. In relazione a ciascuna offerta presentata, ciascun componente della Commissione esprimerà la propria valutazione discrezionale sugli elementi (sub-criteri) di offerta rappresentati dal concorrente, assegnando un coefficiente di apprezzamento variabile tra zero ed uno secondo quanto riportato nei criteri motivazionali
2. per ciascun criterio/sub criterio si procederà al calcolo della media dei coefficienti espressi
3. si procederà infine a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni criterio/sub criterio da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate.
4. Si precisa che sia nella definizione della media dei coefficienti sia nella trasformazione di detta media in coefficienti definitivi sarà tenuto valido il risultato di dette operazioni arrotondato alla seconda cifra decimale dopo la virgola.
5.1.2. Determinazione del valore della «Offerta Tecnica»
Non è richiesto all’offerta tecnica il raggiungimento di un punteggio minimo.
5.2. Valutazione della «Offerta Economica»
Il calcolo dei punteggi sull’offerta economica sarà definito come di seguito specificato:
a) al costo orario più basso tra quelli offerti sarà assegnato il punteggio massimo (20 punti);
b) agli altri costi orari offerti si attribuiranno i punteggi calcolati applicando mediante la seguente formula:
costo orario offerto più basso
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Vi = 20 x
costo orario offerto dal concorrente i-esimo
La graduatoria per l’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa sarà effettuata sommando i punteggi attribuiti a tutti gli elementi dell’offerta di ciascun concorrente e arrotondando il risultato alla seconda cifra decimale.
In caso di qualunque discordanza tra prezzo offerto scritto in cifre e prezzo offerto scritto in lettere la commissione prenderà in considerazione, apportando le giuste annotazioni nel verbale di gara, la condizione economica più vantaggiosa per l’ente (art.72
X.X. 00 maggio 1924 n. 827) provvedendo, se necessario, a rideterminare l’effettivo ribasso per la determinazione della cauzione definitiva.
Il punteggio complessivo di ciascun concorrente sarà calcolato attraverso la somma del punteggio attribuito in relazione all’elemento “Offerta tecnica” con il punteggio attribuito in relazione all’elemento “Offerta economica”.
Nel caso di offerte il cui totale punteggio complessivo (max 100 punti) sia uguale, si opterà per quella che comporta un minor onere finanziario per la Stazione Appaltante e in caso di ulteriore parità si procederà all’aggiudicazione mediante sorteggio.
Formulata la graduatoria (ottenuta sommando i punteggi assegnati a ciascun operatore economico per l’offerta tecnica e per l’offerta economica) la Commissione procederà ad aggiudicare provvisoriamente la gara, all’operatore economico che avrà conseguito il punteggio più alto, previa eventuale verifica dell’anomalia dell’offerta secondo quanto disposto dall’art. 97 del D.lgs. 50/2016.
L’Amministrazione comunale (di cui è onere l’aggiudicazione dell’appalto) si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente e/o idonea in relazione all’oggetto dell'accordo quadro. Altresì l’Amministrazione comunale procederà all’aggiudicazione del presente appalto anche in presenza di una sola offerta pervenuta, ritenuta valida, purché la stessa risulti conveniente e/o idonea in relazione all’oggetto del contratto.
6. FASE DI GARA
6.1. AMMISSIONE
6.1.1. . Disciplina generale delle sedute:
a) tutte le operazioni di gara si svolgono in seduta pubblica, ad eccezione, ferma restando la pubblicità dell’esito dei singoli procedimenti:
dell’analisi di dettaglio del contenuto specifico delle dichiarazioni, purché di queste sia garantita la conservazione degli originali telematici presso il Sistema;
dell’eventuale procedimento di soccorso istruttorio di cui al punto 6.2.2;
delle sedute della Commissione giudicatrice per la valutazione dell’Offerta Tecnica di cui ai punti 6.4.2 e 6.4.3;
dell’eventuale procedimento di verifica delle offerte anomale o anormalmente basse ai sensi del punto 7.2.1;
b) alle sedute pubbliche possono partecipare i soggetti di cui all’articolo 80, comma 3, del Codice, attualmente in carica, oppure terzi nel solo caso siano in possesso di idonea procura notarile, previa esibizione di un documento di riconoscimento, in numero massimo di 2 (due) per ciascun offerente;
c) in deroga all’obbligo di pubblicità delle sedute di cui alla lettera a), il presidente del seggio di gara può chiedere ai presenti, diversi dai componenti dello stesso seggio di gara, di allontanarsi dalla sala se devono essere fatte valutazioni sulle condizioni di uno o più operatori economici in relazione:
ai motivi di esclusione di cui all’articolo 80, comma 1, comma 2, e comma 5, lettera l), del Codice;
a questioni interpretative per la cui soluzione il seggio di gara non debba essere influenzato dalla presenza del pubblico.
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d) le sedute possono essere sospese se i lavori non possono proseguire utilmente per l’elevato numero degli operatori economici o per cause di forza maggiore o per altre cause debitamente motivate e riportate a verbale;
e) in tutti i casi di sospensione di una seduta pubblica, da qualunque causa determinata, la ripresa dei lavori non è nota, è comunicata con le modalità di cui al punto 9.3.1.
6.1.2. Individuazione degli offerenti e delle offerte
Nel seguente luogo
Ente
Indirizzo C.A.P.
Provincia di Frosinone
Xxxxxx X. Xxxxxxx 00000
Ufficio
N.
Xxxxxxxx
00
Xxxxxxxxx
Xxxxxxxxx
XX
Nel giorno 30/08/2022 alle ore 12.30
attraverso sistema di videoconferenza garantendo l’accesso alle imprese (di diritto) ed a tutte le persone interessate mediante il link che sarà disponibile nella sezione “avvisi” al momento dell’apertura delle sedute pubbliche della gara. In caso di impossibilità o con variazione, in luogo, data e ora comunicate agli offerenti con le modalità di cui all’articolo 9.3.1, almeno 3 (TRE) giorni lavorativi di anticipo. Il soggetto che presiede il seggio di gara (Dirigente del settore SUA, R.P., RUP o altro soggetto nominato dal Dirigente della SUA) provvede a verificare la correttezza formale della presentazione delle offerte, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l’esclusione; quindi provvede alla numerazione progressiva dei plichi, se non già disposta in precedenza dalla Piattaforma telematica, preferibilmente in ordine di arrivo.
La Stazione appaltante, al fine di poter ridurre al minimo le tempistiche della procedura, ricorrerà all’“inversione procedimentale” art. 133, comma 8, del Codice, la cui applicazione è stata prorogata ai settori ordinari dall’art. 8, comma 7, lett.
c) del Decreto Legge n. 76/2020 convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, 120 in tal senso esaminando prima le offerte tecniche poi le offerte economiche e solo successivamente procederà alla verifica dell’idoneità dei concorrenti (busta amministrativa) e comunque secondo le modalità indicate al punto 6.6 “Inversione procedimentale”
Le sedute pubbliche saranno svolte in modalità videoconferenza.
Pertanto al momento dell’apertura della seduta pubblica sarà pubblicato sulla piattaforma il link della videoconferenza ed i dati utili per il collegamento, fino alla capacità, dei soggetti che vorranno presenziare. Le imprese sono ammesse di diritto, previo collegamento. In caso in cui una impresa fosse impossibilitata a partecipare alla videoconferenza la stessa lo dovrà evidenziare immediatamente al seggio di gara per le verifiche del caso. Se il problema non è legato al sistema ma riconducile all’impresa la seduta proseguirà. Diversamente la seduta sarà sospesa e/o rinviata per la soluzione del problema.
6.1.3. Esame delle condizioni di partecipazione ed esclusioni in fase di ammissione:
a) sono esclusi, senza che si proceda all’apertura delle Buste delle Offerte, gli offerenti il cui plico:
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è pervenuto dopo il termine perentorio di cui al punto 1.1, lettera a), indipendentemente dall’entità del ritardo o dalle cause che hanno determinato la mancata presentazione nei termini;
non consente l’individuazione degli offerenti;
non contiene una delle Buste telematiche, Busta A – Busta amministrativa, Busta B – Busta dell’Offerta tecnica o la Busta C – Busta dell’Offerta economica;
le condizioni ostative di cui alla presente lettera a), che comportano l’esclusione, si applicano anche se i casi previsti sono possibili solo in astratto, ovvero nel caso di mancata o erronea imposizione del limite temporale per la presentazione delle offerte da parte della Piattaforma telematica o nell’erroneo o incidentale accettazione, da parte della Piattaforma telematica, di offerta carenti di una delle Buste dell’Offerta;
b) sono altresì esclusi gli offerenti:
in raggruppamento temporaneo o in consorzio ordinario, che hanno presentato offerta in altra forma, singolarmente o in altri raggruppamenti o consorzi; l’esclusione dalla gara è disposta per entrambi, ai sensi dell’articolo 48, comma 7, primo periodo, del Codice;
i consorziati, per conto dei quali i consorzi stabili, oppure i consorzi di cooperative hanno indicato di concorrere, che hanno presentato offerta in qualsiasi altra forma; l’esclusione dalla gara è disposta sia per il consorzio che per il consorziato o i consorziati indicati, ai sensi dell’articolo 48, comma 7, primo periodo, del Codice;
gli operatori economici ausiliari che hanno presentato offerta autonomamente o hanno partecipato in raggruppamento temporaneo o in consorzio ordinario con operatori economici titolari di offerte tra loro concorrenti o si sono costituiti ausiliari per più operatori economici titolari di offerte tra loro concorrenti; l’esclusione è disposta sia per l’operatore economico offerente che ha fatto ricorso all’avvalimento che per l’operatore economico ausiliario, ai sensi dell’articolo 89, comma 7, del Codice.
6.1.4. Cause di esclusione relative a requisiti o altre clausole essenziali
Il soggetto che presiede il seggio di gara provvede a verificare l’adeguatezza della documentazione amministrativa presentata ai sensi del Capo 3, in relazione ai motivi di esclusione e ai requisiti necessari alla partecipazione e ad ogni altro adempimento richiesto dal Disciplinare di gara e dal presente Documento. Sono esclusi, senza che si proceda all’apertura delle Buste delle Offerte, gli offerenti:
a) che ricadono in una delle condizioni di cui al punto 6.1.3, lettera a) oppure lettera b);
b) che in una o più d’una delle dichiarazioni, hanno palesemente esposto condizioni oggettivamente e irrimediabilmente ostative alla partecipazione, autoconfessorie, non rimediabili con soccorso istruttorio, previste da una disposizione di legge statale o da disposizioni del Codice o di attuazione del Codice, oppure hanno esposto dichiarazioni mendaci o prodotto documenti palesemente falsi, al fine di poter essere ammessi;
c) che incorrono in irregolarità essenziali costituite da carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa;
d) che incorrono in motivi di esclusione o di carenza dei requisiti oggettivamente irrimediabili senza integrazione postuma della cessazione dei motivi di esclusione o senza integrazione postuma del possesso dei requisiti non posseduti in origine o senza inclusione di nuovi operatori economici;
e) che non hanno effettuato nei termini il versamento all’ANAC ai sensi del punto 3.3.2, o hanno effettuato un versamento insufficiente; a tale scopo si precisa che:
la sola assenza della ricevuta o dell’attestazione di versamento non è causa di esclusione se il versamento è stato effettuato nei termini e in misura corretta e se la relativa prova viene esibita spontaneamente o a richiesta della Stazione appaltante nell’ambito del soccorso istruttorio informale di cui al punto 6.2.3;
il mancato versamento costituisce irrimediabile causa di esclusione, non suscettibile di integrazione, in applicazione dei principi ricavabili dalla sentenza delle Corte di giustizia delle U.E. (sesta sezione), 2 giugno 2016, causa C-27/15
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6.2. SOCCORSO ISTRUTTORIO
6.2.1. Irregolarità e carenze suscettibili di soccorso istruttorio
Fuori dai casi di cui al punto 6.1.4, sono ammessi con riserva di soccorso istruttorio, alle condizioni di cui al successivo punto 6.2.2, gli offerenti:
a) che, in relazione ad una o più d’una delle dichiarazioni richieste, xxx comprese quelle relative all’assenza dei motivi di esclusione, al possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione:
ne hanno omesso la presentazione;
hanno dichiarato condizioni errate, non pertinenti, insufficienti, o comunque non idonee all'accertamento dell'esistenza di fatti, condizioni o requisiti per i quali sono prodotte;
hanno apposto una sottoscrizione non ammissibile in base alle disposizioni del presente Documento o degli atti da questo richiamati o non corredate dalla firma digitale del dichiarante, anche cumulativamente per tutte le dichiarazioni del medesimo soggetto;
b) che non hanno dichiarato di aver formulato l’offerta autonomamente, o non hanno dichiarato alcuna delle condizioni cui all’articolo 80, comma 5, lettera m), del Codice, con riferimento agli eventuali offerenti o partecipanti in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile;
c) che, in caso di raggruppamento temporaneo, nonché, compatibilmente, con la normativa applicabile, in caso di rete di imprese o di G.E.I.E., hanno omesso:
la dichiarazione di cui al punto 3.2.1, lettera a);
l’indicazione delle quote di partecipazione al raggruppamento temporaneo o non hanno indicato le prestazioni o le parti di prestazioni da eseguire da parte di ciascun operatore economico raggruppato;
hanno presentato le dichiarazioni di cui al punto precedente in misura incompatibile con i requisiti di cui hanno dichiarato di disporre oppure dalle quali non risulti la compatibilità tra i requisiti posseduti e le quote di partecipazione o i lavori da assumere, sempre che i requisiti siano comunque posseduti e senza che sia necessario modificare la composizione della compagine o l’indicazione del mandatario;
d) che, in caso di:
consorzio di cooperative oppure di consorzio stabile, non avendo indicato di eseguire le prestazioni direttamente con la propria organizzazione consortile, non hanno indicato il consorziato esecutore per il quale concorrono;
avvalimento, hanno omesso il contratto di avvalimento o hanno allegato un contratto non idoneo allo scopo previsto dalla normativa, sempre che il rapporto di avvalimento sia rinvenibile dalle dichiarazioni pertinenti; il soccorso non opera e l’esclusione è inevitabile qualora il contrasto con la normativa sia insanabile o non si abbia alcuna indicazione di ricorso all’avvalimento;
e) consorziati, raggruppati, ausiliari, che incorrono in una delle condizioni di cui al presente punto 6.2.1, in quanto pertinenti;
f) la cui garanzia provvisoria:
è stata omessa, o è stata prestata in misura insufficiente, intestata ad altro soggetto, con scadenza anticipata o carente di una delle clausole prescritte dalla legge o dagli atti di gara, oppure, in caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito formalmente, rilasciata senza l’indicazione di tutti gli operatori economici raggruppati;
non è corredata dall’impegno di un istituto garante autorizzato, a rilasciare la garanzia definitiva in caso di aggiudicazione, o tale impegno non è idoneo per carenze di contenuto o di sottoscrizione.
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6.2.2. Soccorso istruttorio ordinario
Ai sensi dell’articolo 83, comma 9, del Codice, prima di procedere all’esclusione per una delle cause di cui al precedente punto 6.2.1, la Stazione appaltante:
a) la SUA della Provincia di Frosinone, nel caso in cui si renda necessario assegnerà all’offerente il termine perentorio di 5 (CINQUE) giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni o la documentazione necessarie, anche di soggetti terzi, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere;
b) la regolarizzazione degli inadempimenti di cui al punto 6.2.1, nei termini prescritti alla lettera a) comporta l’ammissione dell’offerente; è escluso l’offerente che non provvede nei termini alla regolarizzazione;
c) non è ammesso il soccorso istruttorio per le carenze di cui al precedente punto 6.1.4;
d) non è ammesso il soccorso istruttorio in relazione a elementi che attengono all’offerta.
6.3. CONCLUSIONE DELLA FASE DI AMMISSIONE
6.3.1. Esclusioni definitive
Sono comunque esclusi gli offerenti:
a) in caso di inutile decorso del termine di cui al precedente punto 6.2.2, lettera a);
b) per i quali risulta uno dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice;
c) che si trovano in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione che, ancorché non dichiarate o dichiarate come inesistenti, sono accertate con qualunque mezzo di prova dalla Stazione appaltante;
d) le cui dichiarazioni o altri documenti, sia presentati in origine che presentati in seguito a richiesta della Stazione appaltante nell’ambito del soccorso istruttorio:
risultano falsi o mendaci;
sono in contrasto con clausole essenziali che regolano la gara, prescritte dal Codice o dalle disposizioni di attuazione dello stesso Xxxxxx, con altre prescrizioni legislative inderogabili, con norme di ordine pubblico o con principi generali dell'ordinamento giuridico, ancorché non previste dal presente Documento;
non sono idonee a rimediare alle irregolarità oggetto del soccorso istruttorio;
e) ai sensi dell’articolo 29, comma 1, secondo periodo, del Codice, le esclusioni e le ammissioni sono pubblicate sul profilo di committente di cui al punto 1.3, entro due giorni dall’adozione di relativi atti, anche ai fini dell’articolo 120, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 104 del 2010.
f) Il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell’Autorità, non è stato eseguito entro il termine di presentazione dell’offerta.
g) Il pagamento della polizza non è stato eseguito entro il termine di presentazione dell’offerta;
6.3.2. Numero minimo degli offerenti ammessi e delle offerte ammesse
La Stazione appaltante procede all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.
6.4. GESTIONE DELLA “OFFERTA TECNICA”
6.4.1. Apertura della «Offerta tecnica»
La Commissione giudicatrice di cui all’articolo 77 del Codice oppure, nelle more della nomina e dell’insediamento della stessa Commissione giudicatrice, il seggio di gara, senza soluzione di continuità, oppure con differimento ad altra data e ora, rese note con le modalità di cui al punto 6.1.1, lettera d):
a) procede, in seduta pubblica, all’apertura delle Buste B – Buste dell’Offerta tecnica, al solo scopo di constatare e accertare la presenza del contenuto, senza alcun esame di merito o altra valutazione, elencando a verbale il contenuto, in base ai titoli assegnati agli atti presentati, ad indicazioni dell’oggetto o ad altri elementi identificativi degli stessi atti;
b) provvede a siglare, a cura di uno dei propri componenti, la documentazione dell’Offerta tecnica;
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c) dichiara chiusa la seduta pubblica invitando gli estranei ad allontanarsi.
6.4.2. Esame di merito della «Offerta tecnica»
La Commissione giudicatrice:
a) in una o più sedute riservate, in data e ora stabilite dalla stessa Commissione giudicatrice tenendo conto dei termini per la conclusione delle operazioni, procede, sulla base della documentazione contenuta nelle Buste B – Buste dell’Offerta tecnica, alla valutazione degli elementi tecnici, nel rispetto di quanto previsto ai punti 4.1.1 e 4.1.2, e all’assegnazione dei punteggi con le modalità e i criteri di cui ai punti 5.1.1 e 5.1.2;
b) può richiedere, in determinate singole ed eccezionali fasi dell’esame, il consulto di soggetti tecnici terzi (esperti in ambiti di particolare specializzazione inerenti l’intervento o esperti in materia di procedimento) ammessi con la sola formula «a domanda risponde» senza possibilità di espressione di giudizi, commenti o altri apprezzamenti sull’oggetto della valutazione, e allontanati immediatamente dopo il consulto, dopo averne verbalizzato l’intervento; tali soggetti terzi non devono ricadere in alcuna della cause di astensione di cui all’articolo 51 del codice di procedura civile né nella condizione di conflitto di interesse di cui all’articolo 42, comma 2, del Codice.
6.4.3. . Cause di esclusione in fase di esame della «Offerta tecnica»
Sono escluse, dopo l’apertura della Busta B – Busta dell’Offerta tecnica, le offerte:
a) mancanti parzialmente della firma di qualcuno dei soggetti competenti, salvo che la stessa Offerta tecnica sia riconducibile con assoluta certezza all’operatore economico offerente;
b) che incorrono in una delle condizioni che comportano la non ammissibilità ai sensi del punto 4.1.2, lettera e);
c) peggiorative rispetto alle condizioni minime previste dalla documentazione a base di gara;
d) in contrasto con la normativa tecnica applicabile all’intervento oggetto della gara o a disposizioni legislative o regolamentari imperative o inderogabili o con le indicazioni che la documentazione e base di gara individua come prescrittive;
e) che contengono elementi proposti sotto condizione di variazioni del prezzo;
f) che esprimono o rappresentano soluzioni tra loro alternative, opzioni diverse, proposte condizionate o altre condizioni equivoche, in relazione a uno o più d’uno degli elementi di valutazione;
g) che rendono palese, direttamente o indirettamente, l’offerta di prezzo;
6.4.4. Conclusione dell’esame della «Offerta tecnica»
La Commissione giudicatrice, al termine dell’esame delle Offerte Tecniche, procede:
a) all’assegnazione del punteggio a ciascuna Offerta Tecnica, mediante la somma dei punteggi già assegnati ai relativi elementi;
b) ad effettuare le verifiche di cui al punto 5.1.2 e a formulare una graduatoria provvisoria delle sole Offerte tecniche;
c) i coefficienti attribuiti a ciascun elemento e i punteggi attribuiti a ciascuna Offerta tecnica, nonché la conseguente graduatoria provvisoria, sono verbalizzati; le schede utilizzate dai commissari per l’attribuzione dei punteggi sull’Offerta tecnica sono allegate al verbale.
6.5. GESTIONE DELLA «OFFERTA ECONOMICA»
6.5.1. Apertura della «Offerta economica»
La Commissione giudicatrice, oppure, qualora la Commissione giudicatrice sia stata congedata, il seggio di gara, presieduto dal Responsabile unico del procedimento o dal dirigente competente, nel giorno e nell’ora comunicati agli offerenti ammessi con le modalità di cui al punto 9.3.1, attraverso sistema di videoconferenza, procede alla lettura dell’esito provvisorio di cui al precedente
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punto 6.4.4, relativo alle Offerte tecniche, quindi procede immediatamente all’apertura delle Buste C – Buste dell’Offerta economica in sequenza e provvede:
a) a verificare la correttezza formale delle sottoscrizioni e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l’esclusione;
b) a verificare la correttezza formale dell’indicazione delle offerte
c) alla lettura, ad alta voce, della misura percentuale delle offerte, espressa in lettere, distintamente per ciascun offerente
d) ad accertare la presenza, a corredo dell’offerta economica, dell’indicazione relativa all’incidenza o all’importo dei costi della manodopera e dei costi di sicurezza aziendali propri dell’offerente di cui al punto 4.2.1, lettera e), ai sensi dell’articolo 95, comma 10, del Codice;
e) ad accertare se eventuali offerte non sono state formulate autonomamente, ovvero sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi, escludendo gli offerenti per i quali è accertata tale condizione;
f) ad escludere le offerte se ricorre una delle cause di cui al successivo punto 6.5.2.
6.5.2. Cause di esclusione in fase di esame della «Offerta Economica»
Sono escluse, dopo l’apertura della Busta C – Busta dell’Offerta economica, le offerte:
a) mancanti della firma del soggetto competente o, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora formalizzati, di uno dei soggetti competenti degli operatori economici raggruppati o consorziati;
b) che incorrono in una delle seguenti condizioni:
non contengono l’indicazione del ribasso offerto, oppure contengono un’offerta alla pari senza ribasso o in aumento;
l’indicazione del ribasso presenta segni di abrasioni, cancellature o altre manomissioni, tali da rendere l’offerta incerta nel suo contenuto economico, salvo che vi sia esplicita conferma di tali circostanze mediante apposita sottoscrizione;
c) che contengono condizioni, precondizioni o richieste a cui l’offerta risulti subordinata oppure integrazioni interpretative o alternative rispetto a quanto previsto dagli atti di gara;
d) di offerenti per i quali è accertata la mancata formulazione in modo autonomo ai sensi del precedente articolo 6.5.1, lettera e);
e) che non recano l’indicazione dell’incidenza o dell’importo dei costi della manodopera e dei costi di sicurezza aziendali propri dell’offerente, previsti dall’articolo 95, comma 10, del Codice ai sensi del punto 4.2.1, lettera e); si precisa che la mancata indicazione costituisce irrimediabile causa di esclusione, non suscettibile di integrazione, in applicazione dei principi ricavabili da Corte di giustizia delle U.E. (sesta sezione), sentenza 2 giugno 2016, causa C-27/15 ordinanza 10 novembre 2016, causa
C-162/16,
6.5.3. Valutazione della «Offerta economica»
Senza soluzione di continuità con le operazioni di cui ai punti 6.5.1 e 6.5.2, si procede ad attribuire il punteggio all’offerta di prezzo moltiplicando il coefficiente ottenuto da ciascuna offerta ai sensi del punto 5.2.1 per il peso previsto al punto 4.2.1.
6.5.4. Formazione della graduatoria provvisoria
Senza soluzione di continuità con le operazioni di cui al punto e 6.5.3, si procede:
a) alla somma dei punteggi già assegnati alle Offerte Tecniche di cui al punto 6.4.4, con il punteggio dell’Offerta Economica e temporale di cui al punto 6.5.3;
b) alla formazione della graduatoria provvisoria per l’individuazione dell’Offerta Economicamente più vantaggiosa, utilizzando la somma dei punteggi di cui alla precedente lettera a);
c) a dare lettura pubblica della predetta graduatoria delle offerte, in ordine decrescente.
6.5.5. Offerte anomale o anormalmente basse
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Sono considerate anomale o anormalmente basse le offerte:
a) che, ai sensi dell’articolo 97, comma 3, del Codice, ottengono contemporaneamente:
presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara.
b) che, ai sensi dell’articolo 97, comma 6, terzo periodo, del Codice, appaiono anomale o anormalmente basse in base ad elementi specifici rilevati dalla Stazione appaltante;
c) se ricorrono le condizioni di cui alla lettera a) o alla lettera b):
la seduta è sospesa ed è fissata la data e l’ora della nuova seduta pubblica per la prosecuzione della procedura, da comunicare agli offerenti con le modalità di cui all’articolo 9.3.1;
rimette gli atti al responsabile del procedimento al fine della verifica delle offerte anormalmente basse ai sensi dell’articolo 97, commi 1, 4, 5, 6 e 7, del Codice, come previsto ai successivi punti da 7.2.1 a 7.2.3;
d) se non ricorrono le condizioni di cui alla lettera a) o alla lettera b), è formulata la proposta di aggiudicazione in favore dell’offerente che ha presentato la migliore offerta risultato primo nella graduatoria di cui al punto 6.5.3; la seduta pubblica è dichiarata chiusa e gli atti sono trasmessi al competente organo della Stazione appaltante per gli adempimenti conseguenti.
e) se per ragioni oggettive, quali la sostanziale parità o modestissima differenza tra l’Offerta economica della maggior parte degli offerenti, in combinazione con non sostanziali aggravi di costi causati dall’Offerta tecnica dell’offerente risultato primo in graduatoria, si possa ritenere che il verificarsi della condizione di cui alla lettera a) sia di natura meramente formale e pertanto inidonea quale indice sintomatico di anomalia, la verifica delle giustificazioni può essere omessa e formulata la proposta di aggiudicazione senza procedere alla verifica di congruità.
6.6. INVERSIONE PROCEDIMENTALE
La Stazione appaltante si riserva di applicare la previsione di cui all’articolo 56, comma 2, della Direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014, per cui ferme restandole garanzie procedimentali, di conservazione degli atti e di partecipazione degli offerenti, è attuata la parziale inversione del procedimento secondo la seguente sequenza:
a) ultimate le operazioni preliminari e prima della verifica dei requisiti di ammissione di cui al punto 6.1.4, procede all’apertura delle Buste dell’Offerta Tecnica 6.4.1;
b) successivamente, la Commissione giudicatrice di cui all’articolo 77 del Codice procede all’esame di merito dell’Offerta tecnica, fino alla conclusione delle relative operazioni di cui al punto 6.4.4;
c) provvede poi alla convocazione degli offerenti e all’apertura delle Buste dell’Offerta economica, secondo le previsioni di cui ai punti da 6.5.1 a 6.5.3;
Qualora nella seduta pubblica di apertura delle offerte economiche la Commissione non rilevi la presenza di offerte anormalmente basse, il seggio di gara procederà con l’apertura della Busta A “amministrativa” del solo primo graduato. Le buste amministrative degli altri partecipanti saranno aperte all’occorrenza.
d) data lettura pubblica della graduatoria, le operazioni riprendono con l’esame delle condizioni di partecipazione ed esclusioni in fase di ammissione, all’eventuale soccorso istruttorio e alle esclusioni ed ammissioni definitive solo dei concorrenti primo e secondo graduato e di un terzo scelto a sorteggio on line
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Nel caso in cui ricorrano eventuali motivi di esclusione per il concorrente primo graduato, si procederà con i successivi Concorrenti secondo la graduatoria delle offerte senza che si proceda alla esclusione dell’offerta tecnica del concorrente escluso e quindi senza riformulazione del punteggio.
Solo nel caso in cui dovessero verificarsi le condizioni di offerta anomala, si procederà all’apertura della Busta “Giustificativi” all’interno della busta Economica delle sole offerte considerate anomale o anormalmente basse. Nel caso in cui tale documentazione non fosse presente si procederà al soccorso istruttorio
7. AGGIUDICAZIONE
7.1. VERBALI
Tutte le operazioni sono verbalizzate; in particolare:
a) sono verbalizzate le motivazioni relative alle esclusioni;
b) le sospensioni o interruzione e le riprese delle sedute, con annotazione sintetica delle modalità di custodia delle offerte durante i periodi di sospensione;
c) i soggetti ammessi a presenziare all’apertura delle offerte, purché dotati di rappresentanza legale o direttori tecnici degli offerenti come risultanti dalla documentazione presentata o muniti di delega o procura appositamente esibita, possono chiedere di fare verbalizzare le proprie osservazioni;
d) il soggetto che presiede il seggio di gara annota a verbale le osservazioni di cui alla lettera c), se giudicate pertinenti al procedimento, eventualmente allegando al verbale note scritte degli operatori economici partecipanti alla gara;
e) il procedimento di verifica delle offerte anormalmente basse , avviene in seduta riservata e sono riportate a verbale solo le conclusioni del procedimento, eventualmente con il rinvio ad atti e relazioni diverse per le motivazioni;
f) la diffusione e l’accesso ai verbali, ferme restando le condizioni previste dalla legge, è effettuata apponendo opportuni “omissis” su eventuali annotazioni riguardanti le condizioni soggettive di cui all’articolo 80, comma 1, comma 2, e comma 5, lettera l), del Codice, oggetto di esame ai sensi del punto 6.1.1, lettera b); tali “omissis” sono rimossi solo a favore degli interessati o controinteressati ai fini di un procedimento giurisdizionale.
7.2. EVENTUALE VERIFICA DELLE OFFERTE ANOMALE O ANORMALMENTE BASSE
7.2.1. Condizioni per la verifica delle offerte anomale o anormalmente basse
Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.
Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.
Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale.
A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.
Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall’offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.
Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.
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7.2.2. Modalità di verifica delle giustificazioni
La verifica avviene, in seduta riservata
a) iniziando dalla prima migliore offerta, e, se questa non è adeguatamente giustificata, procedendo nella stessa maniera progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte, fino ad individuare la migliore offerta giudicata non anomala in quanto adeguatamente giustificata e alla conseguente formulazione della proposta di aggiudicazione;
b) richiedendo per iscritto a ciascun offerente, titolare di offerta ai sensi della precedente lettera a), di presentare le giustificazioni; nella richiesta la Stazione appaltante può indicare le componenti dell'offerta ritenute anormalmente basse ed invitare l’offerente a fornire tutte le giustificazioni che ritenga utili, nell’ambito dei criteri di cui all’articolo 7.2.3;
c) all'offerente è assegnato un termine perentorio di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta per la presentazione, in forma scritta, delle giustificazioni;
d) all'offerente è assegnato un termine perentorio di 3 (tre)) giorni dal ricevimento della richiesta per la presentazione, in forma scritta, delle giustificazioni;
e) il RUP con l’eventuale supporto della commissione giudicatrice, o del Settore S.U.A./Provincia oppure ricorrendo ad esperti appositamente individuati, esamina gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle giustificazioni fornite, e ove non le ritenga sufficienti né ad escludere né ad accertare la non congruità dell’offerta può chiedere per iscritto ulteriori precisazioni; in tal caso all'offerente è assegnato un termine perentorio beve per la presentazione, in forma scritta, delle precisazioni;
f) il RUP esamina gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle precisazioni fornite, se sono state richieste;
g) la Stazione appaltante può escludere l’offerta, a prescindere dalle giustificazioni de l’offerente:
non presenta le giustificazioni entro il termine di cui alla precedente lettera c);
non presenta le eventuali precisazioni richieste, entro il termine di cui alla precedente lettera d);
h) la Stazione appaltante esclude l'offerta che, in base all'esame degli elementi forniti con le giustificazioni e le precisazioni, se richieste, risulta, nel suo complesso, inaffidabile o che ricada nelle condizioni di cui all’articolo 95, comma 5, del Codice.
i) in presenza di due o più offerte uguali, se la verifica è conclusa positivamente per le offerte uguali, si procede alla scelta mediante sorteggio tra le stesse.
7.2.3. Contenuto delle giustificazioni:
Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale.
A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.
Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall’offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.
Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 23.
7.3. ADEMPIMENTI PRELIMINARI ALL’AGGIUDICAZIONE
7.3.1. Proposta di aggiudicazione:
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a) la proposta di aggiudicazione avviene a favore dell’offerta che risulti la migliore in termini di prezzo, classificatasi prima nella graduatoria di cui al punto 6.5.4, sempre che sia stata adeguatamente giustificata ai sensi dei punti da 7.2.1 a 7.2.3, nel caso sia individuata come anormalmente bassa ricorrendo la condizione di cui al punto 6.6.2, lettera b);
b) la proposta di aggiudicazione avviene a favore dell’offerta che risulti immediatamente inferiore alla soglia di anomalia di cui al punto 6.6.2, lettera a), oppure, in presenza di un numero di offerte ammesse inferiore a 10 (dieci), all’offerta migliore in assoluto, sempre che sia stata adeguatamente giustificata ai sensi del punto 7.2 nel caso ricorra la condizione di cui al punto 6.6.2, lettera b);b) i tutti i casi nei quali risultino migliori due o più offerte uguali, la proposta di aggiudicazione individua il possibile aggiudicatario mediante immediato sorteggio pubblico tra le stesse;
c) la Stazione appaltante verifica la proposta di aggiudicazione, accertando l’assenza di irregolarità nelle operazioni di gara e provvede alla sua approvazione da parte dell’organo competente, ai sensi della successiva lettera d);
d) ai sensi dell’articolo 33, comma 1, del Codice, la proposta di aggiudicazione è approvata entro 30 (trenta) giorni trascorsi i quali, in assenza di provvedimenti ostativi, si intende approvata, salvo che prima di tale termine intervenga il provvedimento di aggiudicazione.
7.3.2. Verifica dei requisiti
Con tempestività e comunque prima dell’aggiudicazione di cui al punto 7.4.1, la Stazione appaltante provvede alla verifica dell’assenza dei motivi di esclusione e del possesso dei requisiti dichiarati in fase di gara dall’operatore economico individuato nella proposta di aggiudicazione di cui al punto 7.3.1 e da quello che segue in graduatoria, ai sensi dell’articolo 85, comma 5, secondo periodo, del Codice, come segue:
a) la verifica è effettuata dalla Stazione appaltante presso la Banca Dati dei contratti pubblici di cui all’articolo 81 del Codice, per i requisiti disponibili in detta banca dati; per le informazioni non disponibili presso tale Banca Dati la verifica è effettuata d’ufficio per quanto disponibile presso le amministrazioni competenti al rilascio della pertinente documentazione; se le relative notizie non sono disponibili con le modalità predette, la verifica è effettuata mediante richiesta scritta all’operatore economico con le modalità di cui all’articolo 9.3.1, assegnando un termine perentorio di 5 (cinque) giorni;
b) per quanto non stabilmente detenuto da pubbliche amministrazioni, la relativa documentazione o le pertinenti informazioni devono fornite dall’operatore economico entro 5 (cinque) giorni dalla richiesta da parte della Stazione appaltante;
c) è sempre possibile, per l’operatore economico, presentare di propria iniziativa la documentazione idonea necessaria alla comprova del possesso dei requisiti, nei limiti ammessi dall’ordinamento con riferimento all’articolo 40 del d.P.R. n. 445 del 2000;
d) la verifica può essere estesa anche ad operatori economici offerenti diversi dall’aggiudicatario; la mancata verifica comporta le conseguenze di cui al punto 7.4.3, lettera b);
e) ai sensi dell’articolo 85, comma 5, primo periodo, del Codice, la verifica può essere fatta anche in qualsiasi momento nel corso della procedura, per uno o più d’uno degli offerenti, qualora questo sia necessario per assicurarne il corretto svolgimento;
f) la Stazione appaltante può limitare la verifica dei requisiti alle misure minime prescritte per l’ammissione, fermo restando quanto previsto per le eventuali misure minime richieste al mandatario o capogruppo in caso di offerenti in Forma aggregata;
g) trovano applicazione, se pertinenti, i principi enunciati da Corte di giustizia della U.E., 7 luglio 2016, decisione C-46.
7.4. AGGIUDICAZIONE
7.4.1. Provvedimento di aggiudicazione
L’aggiudicazione è disposta con provvedimento esplicito. In assenza di condizioni ostative può essere disposta prima della scadenza del termine di cui al punto 7.3.1, lettera c) e, in tal caso, assorbe e tiene luogo anche dell’approvazione della proposta di aggiudicazione. In ogni caso l’aggiudicazione:
a) ai sensi dell’articolo 32, comma 6, del Codice, non equivale ad accettazione dell'offerta;
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b) ai sensi dell’articolo 32, comma 7, dello stesso Xxxxxx, diventa efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti dell’aggiudicatario e dell’assenza dei motivi di esclusione, con particolare riferimento all’articolo 80 del medesimo Codice, come previsto al punto 7.3.2.
7.4.2. Conseguenze giuridiche dell’aggiudicazione:
L’aggiudicazione non costituisce vincolo giuridico tra la Stazione appaltante e l’aggiudicatario. Essa è un mero presupposto alla eventuale stipula del contratto.
Resta fermo che:
a) l’Offerta tecnica dell’aggiudicatario costituisce obbligazione contrattuale specifica, senza ulteriori oneri per la Stazione appaltante, e integra automaticamente la documentazione posta a base di gara compreso lo schema di Contratto disciplinare di incarico e confluisce nel Contratto disciplinare di incarico da stipulare anche qualora non sia materialmente allegata o richiamata da questo;
b) i vincoli negoziali di natura economica tra la Stazione appaltante e l’aggiudicatario sono insensibili al contenuto dell’Offerta tecnica di cui alla lettera a), pertanto l’importo contrattuale e i corrispettivi per la remunerazione delle prestazioni non terranno conto di eventuali maggiori oneri a carico dell’aggiudicatario per far fronte alle obbligazioni e agli adempimenti previsti dalla propria Offerta tecnica.
7.4.3. Adempimenti posteriori all’aggiudicazione:
a) l’aggiudicazione è comunicata a tutti gli offerenti ai sensi dell’articolo 76, comma 5, del Codice ed è resa nota con le pubblicazioni previste dagli articoli 29, comma 1, e 98 del medesimo Codice;
b) ai sensi degli articoli 71 e 76 del D.P.R. n. 445 del 2000 e dell’articolo 80, comma 6, del Codice, la Stazione appaltante può:
procedere in ogni momento alla verifica dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice, con le modalità di cui al punto 7.3.2, escludendo l’offerente per il quale non siano confermate le dichiarazioni già presentate e incamerando la relativa garanzia provvisoria;
revocare l’aggiudicazione, se accerta in capo all’aggiudicatario, in ogni momento e con qualunque mezzo di prova, l’assenza di uno o più d’uno dei requisiti richiesti in sede di gara, oppure una violazione in materia di dichiarazioni, anche a prescindere dalle verifiche già effettuate;
imputare all’aggiudicatario revocato o all’aggiudicatario che recede, i danni emergenti di cui all’articolo 8.2, lettera f).
8. STIPULA DEL CONTRATTO
8.1. Condizioni e adempimenti per la stipula del contratto
Il contratto non può essere stipulato prima:
a) che l’aggiudicazione diventi efficace ai sensi dell’articolo 32, comma 7, del Codice;
b) dello spirare dei termini di sospensione di cui all’articolo 32, commi 9, 10 e 11, del Codice;
c) dell’ottenimento della pertinente documentazione antimafia di cui agli articoli da 85 a 95, del decreto legislativo n. 159 del 2011, fermo restando quanto previsto dagli articoli 92, comma 3, e 94, comma 2, dello stesso decreto legislativo in caso la documentazione antimafia non sia rilasciata entro i termini previsti, se il contratto da stipulare sia superiore a
150.000 euro; la documentazione antimafia è acquisita con le modalità di cui all’articolo 97 del citato decreto legislativo.
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(per appalti a partire da 150.000 euro che potrebbero presumibilmente, in base ad un ribasso, portare ad un contratto di importo inferiore a tale soglia)
d) della positiva verifica in materia antimafia mediante:
la presentazione della dichiarazione sostitutiva della documentazione antimafia estesa a tutti i soggetti (persone fisiche) di cui all’articolo 85 del decreto legislativo n. 159 del 2011, prodotta dall’aggiudicatario, se il contratto da stipulare sia pari o inferiore a 150.000 euro;
ottenimento della pertinente documentazione antimafia di cui agli articoli da 85 a 95, del decreto legislativo n. 159 del 2011, fermo restando quanto previsto dagli articoli 92, comma 3, e 94, comma 2, dello stesso decreto legislativo in caso la documentazione antimafia non sia rilasciata entro i termini previsti, se il contratto da stipulare sia superiore a 150.000 euro; la documentazione antimafia è acquisita con le modalità di cui all’articolo 97 del citato decreto legislativo.
8.1.1. Obblighi dell’aggiudicatario
L’aggiudicatario è obbligato, entro il termine prescritto dalla Stazione appaltante con apposita richiesta, e, in assenza di questa, entro 30 (trenta) giorni dall’avvenuta conoscenza dell’aggiudicazione:
a) a fornire tempestivamente alla stazione appaltante la documentazione necessaria alla stipula del contratto e le informazioni necessarie allo stesso scopo;
b) a depositare presso la Stazione appaltante la garanzia definitiva di cui all’articolo 103, comma 1, del Codice, fermo restando che il mancato deposito preclude la stipula del contratto; (se del caso) nonché la garanzia di buon adempimento di cui all’articolo 104, comma 3, del Codice;
c) se costituito in forma societaria diversa dalla società di persone (S.p.A., S.A.p.A., S.r.l., S.coop.p.A., S.coop.r.l., Società consortile per azioni o a responsabilità limitata), a presentare una dichiarazione circa la propria composizione societaria, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni «con diritto di voto» sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto, ai sensi dell’articolo 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187, attuativo dell’articolo 17, terzo comma, della legge n. 55 del 1990; in caso di consorzio la dichiarazione deve riguardare anche le società consorziate indicate per l’esecuzione del lavoro;
d) a depositare presso la Stazione appaltante le spese di contratto, di registro, di segreteria e ogni altra spesa connessa, come determinate ai sensi di legge, eventualmente sotto forma di importo provvisorio soggetto a conguaglio al momento della stipula;
e) se l’aggiudicatario non stipula il contratto nei termini prescritti, oppure non assolve gli adempimenti di cui alle precedenti lettere b) e c), in tempo utile per la sottoscrizione del contratto, l’aggiudicazione può essere revocata dalla Stazione appaltante, con la decadenza dall’incarico e la sostituzione dell’aggiudicatario;
f) nel caso di cui alla precedente lettera e), la Stazione appaltante provvede ad incamerare la garanzia provvisoria; in ogni caso è fatto salvo il risarcimento di ulteriori danni ivi compresi i danni da ritardo e i maggiori oneri da sostenere per una nuova aggiudicazione, ivi compresi i maggiori oneri sopportati in seguito ad una nuova aggiudicazione o dall’aggiudicazione al secondo classificato in seguito allo scorrimento della graduatoria.
Adempimenti contrattuali
8.1.2. Adempimenti anteriori alla consegna
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La consegna dei servizi può avvenire solo dopo la stipula dei contratti attuativi, fatti salvi i casi di cui all’articolo 32, comma 11, quinto periodo, del Codice.
8.1.3. Adempimenti per la consegna
L’aggiudicatario è obbligato, entro il termine prescritto dalla Stazione appaltante con apposita richiesta o entro il termine già previsto dal Capitolato Speciale d’appalto e, in ogni caso prima della data di convocazione per la consegna dei servizi se anteriore ai predetti termini, a trasmettere alla Stazione appaltante:
a) le seguenti dichiarazioni e documentazioni, salvo che siano già state presentate ai fini della stipula del contratto e non abbiano subito variazioni:
dichiarazione cumulativa che attesti l'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili nonché il contratto collettivo applicato ai lavoratori dipendenti e di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all’articolo 14 del decreto legislativo n. 81 del 2008;
i dati necessari all’acquisizione d’ufficio del certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
i dati necessari all’acquisizione d’ufficio del documento unico di regolarità contributiva (DURC),
il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1- bis, 2 e 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008; se l’impresa occupa fino a 10 lavoratori, ai sensi dell’articolo 29, comma 5, primo periodo, dello stesso decreto legislativo, la valutazione dei rischi è effettuata secondo le procedure standardizzate di cui al decreto interministeriale 30 novembre 2012 e successivi aggiornamenti;
il nominativo e i recapiti del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione e del proprio Medico competente di cui agli articoli 31 e 38 del decreto legislativo n. 81 del 2008;
b) il piano operativo di sicurezza, ai sensi dell’articolo 89, comma 1, lettera h), e al punto 3.2 dell’allegato XV, al decreto legislativo n. 81 del 2008;
c) l’accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui articolo 100 e ai punti 1, 2 e 4, dell’allegato XV, al decreto legislativo n. 81 del 2008, con le eventuali richieste di adeguamento senza che queste comportino oneri per la Stazione appaltante;
d) in caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario o contratto di rete le dichiarazioni e i documenti che precedono devono riguardare tutti gli operatori economici raggruppati, consorziati o in rete e trasmessi tramite l’operatore economico mandatario o capogruppo;
e) in caso di consorzio, se sono state individuate più imprese consorziate esecutrici dei servizi, gli stessi adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna, per il tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione e sia stata preventivamente comunicata alla Stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 81 del 2008.
9. DISPOSIZIONI SU DOCUMENTAZIONE, DICHIARAZIONI E COMUNICAZIONI
9.1. GESTIONE DELLA DOCUMENTAZIONE
9.1.1. Validità e formalità delle dichiarazioni
Tutte le dichiarazioni richieste dal presente Documento:
a) in forza dell’articolo 47 del D..P.R. n. 445 del 2000:
ai sensi del comma 1 della predetta norma, sono rilasciate in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale dell’operatore economico o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente lo stesso operatore economico);
ai sensi del comma 2 della predetta norma, in quanto rese nell’interesse proprio del dichiarante possono riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui il dichiarante abbia diretta conoscenza;
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b) devono essere presentate da tutti gli operatori economici, in qualsiasi forma di partecipazione o coinvolgimento, singoli, raggruppati, consorziati, ancorché appartenenti alle eventuali operatori ausiliari, ognuno per quanto di propria competenza;
c) devono essere sottoscritte con le modalità di cui al punto 1.2.3;
d) in deroga a quanto previsto alla precedente lettera c), limitatamente a talune persone fisiche legittimamente sprovviste di firma digitale (direttori tecnici, soci senza attribuzione di poteri), le relative dichiarazioni, se non effettuate dall’operatore economico concorrente ai sensi dell’articolo 47, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000, sono effettuate dall’interessato con firma olografa prima della scansione per immagine del documento, corredate da fotocopia del proprio documento di riconoscimento e firmate digitalmente dall’operatore economico offerente.
9.1.2. Altre condizioni:
a) fermo restando quanto previso al Capo 3, ai sensi dell’articolo 48, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000 e dell’articolo 85 del Codice, in quanto compatibile, le dichiarazioni sono redatte preferibilmente sul modello predisposto e messo a disposizione gratuitamente dalla Stazione appaltante disponibile ai sensi del successivo punto 6.2 che l’operatore economico può adattare in relazione alle proprie condizioni specifiche, oppure deve adattare o completare se non sono previste le particolari fattispecie o le condizioni specifiche relative all’operatore economico medesimo;
b) le dichiarazioni e i documenti possono essere oggetto di richieste di completamenti o chiarimenti da parte della Stazione appaltante con i limiti e alle condizioni di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice;
c) le dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di attestazioni rilasciate da pubbliche amministrazioni o detenute stabilmente da queste, ogni altro atto o documento formato in origine su supporto analogico, può essere sostituito:
da copie contenute in documenti rilasciati da depositari pubblici autorizzati o da pubblici ufficiali, se è apposta o associata, da parte del depositario pubblico o dal pubblico ufficiale, la firma digitale;
da copie per immagine su supporto informatico, se la loro conformità è attestata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, con dichiarazione allegata al documento informatico e asseverata secondo le regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71 del decreto legislativo n. 82 del 2005 emanate con d.p.c.m. 3 dicembre 2013 (in Gazzetta Ufficiale 12 marzo 2014, n. 56);
d) tutte le dichiarazioni devono essere caricate (upload) sulla Piattaforma telematica con le pertinenti firme digitali, ai come previsto ai punti 1.2.2 e 1.2.3.
9.1.3. Imposta di bollo:
a) La domanda di partecipazione deve assolvere l’imposta di bollo di € 16,00 (indipendentemente dalla dimensione del documento), mediante una delle seguenti modalità:
se assolta in modo virtuale, indicando sull’offerta la dicitura «Imposta di bollo assolta in modo virtuale» e gli estremi dell’autorizzazione dell’Agenzia delle Entrate, rilasciata ai sensi dell’articolo 15 del D..P.R. n. 642 del 1972;
in modalità telematica ai sensi dell’articolo 1, comma 596, della legge n. 147 del 2013 (cosiddetto «Servizio@e.bollo»), acquistandolo dagli intermediari autorizzati secondo le istruzioni fornite con il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 19 settembre 2014;
applicando la marca da bollo (contrassegno) sull’offerta prima della scansione per immagine, oppure indicando sull’offerta data, ora e numero di identificazione del contrassegno o, ancora, allegando un foglio recante il CIG della gara sul quale è applicata la marca da bollo, scansionarlo mediante copia per immagine in formato PDF e allegarlo all’Offerta economica; l’originale con la marca da bollo deve essere conservato dall’offerente;
b) la violazione delle disposizioni di cui alla lettera a), non pregiudica la partecipazione alla procedura, tuttavia il documento sprovvisto di xxxxx sarà inviato all’Agenzia delle Entrate per la regolarizzazione da parte dell’offerente, con il pagamento del
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tributo evaso ed una sanzione dal 100 per cento al 500 per cento dell’importo dello stesso tributo evaso (articoli 19, 25 e 31 del D.P.R. n. 642 del 1972).
9.2. DGUE (Documento Unico di Gara Europeo)
9.2.1. Compilazione del DGUE
Il DGUE è richiesto all’operatore economico sia che partecipi singolarmente che quale componente di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, quale mandatario, capogruppo o mandante; in questi ultimi casi deve essere presentato singolarmente da ciascun operatore economico raggruppato o consorziato. Deve essere presentato altresì dagli operatori economici consorziati indicati come esecutori dai consorzi stabili e dai consorzi di cooperative nonché dagli operatori economici ausiliari.
(se presente il punto 3.2.7, aggiungere) Deve essere altresì presentato dagli operatori economici indicati come subappaltatori ai sensi dell’articolo 105, comma 6, del Codice, come previsto al precedente punto 3.2.7.
Per quanto non previsto nel seguito o non previsto direttamente dalle singole disposizioni del presente Documento trova applicazione la Circolare del Ministero delle infrastrutture 18 luglio 2016, n. 3.
Il DGUE è articolato come segue:
Parte I. Informazioni sulla procedura (precompilata dalla Stazione appaltante). Parte II. Informazioni sull’operatore economico.
Sezione A. Informazioni sull’operatore economico, con l’indicazione, in successione:
l’individuazione e la forma giuridica;
il possesso delle attestazioni SOA di cui al punto 3.1.3 (articolo 84 del Codice);
le modalità di partecipazione anche in caso di Forma aggregata, alla lettera a);
in caso di R.T.I. indicazione degli operatori economici in raggruppamento, alla lettera b); lo stesso per soggetti in contratto di rete e Gruppi Europei di Interesse Economico;
in caso di consorzio indicazione dei consorziati coinvolti, alla lettera d);
Sezione B. Informazioni sui rappresentanti dell’operatore economico: individuazione dei soggetti (persone fisiche) di cui al punto 3.0.3;
(in caso di più soggetti rispetto a questa sezione del DGUE, replicare i quadri della stessa sezione B oppure aggiungere le informazioni necessarie nell’appendice 1)
N.B. NEL DGUE SEZIONE B. VANNO RIPORTATI TUTTI I SOGGETTI OBBLIGATI AI SENSI DELL’ART. 80, C. 3 DEL CODICE. IL DGUE VA FIRMATO DA TUTTI I I SOGGETTI OBBLIGATI AI SENSI DELL’ART. 80, C. 3 DEL CODICE.
In alternativa il documento potrà essere firmato dal solo legale rappresentante purché all'interno dello stesso venga riportata la dizione " il sottoscritto........ in nome e per conto di , (indicare i soggetti e le qualifiche per cui si rende la
dichiarazione) consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, nel caso di dichiarazioni mendaci, esibizione di atti falsi o contenenti dati non più corrispondenti al vero, DICHIARA l’inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alla procedura di gara di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016"
Tale annotazione potrà essere inserita, a titolo esemplificativo e non esaustivo nel riquadro: “Posizione/Titolo ad agire”
oppure
“Se necessario, fornire precisazioni sulla rappresentanza (forma, portata, scopo, firma congiunta…..
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Sezione C. Informazioni sull’affidamento sulle capacità di altri soggetti (ricorso all’avvalimento); è riservata all’operatore economico che ricorre all’avvalimento; deve essere omessa dai consorziati (l’avvalimento, se presente, non può essere a favore del consorziato bensì del consorzio); deve essere omessa dall’operatore economico ausiliario (a questi è vietato l’avvalimento “a cascata”).
Sezione D. (omessa in quanto non richiesta) (oppure, se presente il punto 3.2.7)
Sezione D. indicazione delle terne di subappaltatori di cui all’articolo 105, comma 6, del Codice, alle condizioni di cui al precedente punto 3.2.7.
Parte III. Motivi di esclusione (articolo 80 del Codice, riportati ai punti da 3.0.1. a 3.0.8). Sezione X. Xxxxxx legati a condanne penali: individuazione dei provvedimenti di natura penale di cui al punto 3.0.1 a carico di soggetti di cui al punto 3.0.3; inoltre, se ricorre il caso:
precisazioni sui periodi di interdizione imposti dal provvedimento penale;
misure di self cleaning e altre informazioni pertinenti;
misure di dissociazione in caso di condanne di soggetti cessati di cui al punto 3.0.3, lettera b);
(in caso di più soggetti colpiti da provvedimenti di natura penale o di più reati per i quali è stato emesso provvedimento penale, rispetto a questa sezione del DGUE, replicare i quadri della stessa sezione A oppure aggiungere le informazioni necessarie nell’appendice 2);
Sezione B. Motivi legati al pagamento di imposte o contributi previdenziali di cui al punto 3.0.4; Sezione C. Motivi legati a insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali, distinti tra:
violazione di obblighi in materia di sicurezza e salute su lavoro o di diritto ambientale o del lavoro di cui al punto 3.0.5, lettera a);
misure fallimentari, concordatarie o altre misure analoghe di cui al punto 3.0.5, lettera b), con le eventuali informazioni utili a superare le misure che ostano o limitano la partecipazione;
gravi illeciti professionali di cui al punto 3.0.5, lettera c), con informazioni su tali illeciti;
(in caso di più fattispecie di risoluzioni contrattuali precedenti o contestazioni analoghe, replicare questo quadro della sezione C oppure aggiungere le informazioni necessarie nell’appendice 3);
conflitti di interesse di cui al punto 3.0.5, lettera d), o condizioni di distorsione della concorrenza di cui al punto 3.0.5, lettera e), relativamente all’operatore economico oppure a persone fisiche di cui al punto 3.0.3, lettera a); in tal caso fornire le opportune e informazioni;
(in caso di più soggetti che ricadono in una delle condizioni descritte, replicare questo quadro della stessa sezione C oppure aggiungere le informazioni necessarie nell’appendice 4);
Sezione D. Altri motivi di esclusione previsti dalla legislazione nazionale, distinti tra:
misure di prevenzione o altri provvedimenti pregiudizievoli in materia antimafia, di cui al punto 3.0.2;
sanzioni interdittive o limitative della capacità contrattuale di cui al punto 3.0.6, lettera f), con indicazione delle stesse;
iscrizioni nel casellario informatico dell’ANAC per aver prodotto false dichiarazioni o documentazioni, di cui al punto 3.0.6, lettera g);
violazione del divieto di intestazione fiduciaria di cui al punto 3.0.6, lettera h);
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regolarità con la disciplina sul diritto al lavoro dei diversamente abili di cui al punto 3.0.6, lettera i); indicando il numero dei dipendenti impiegati e l’eventuale condizione di esenzione;
omessa denuncia di particolari reati alle condizioni di cui al punto 3.0.6, lettera l);
situazioni di controllo reciproco tra operatori economici che partecipano in concorrenza tra di loro, di cui al punto 3.0.6, lettera m); in tal caso fornire le opportune informazioni;
condizioni di pantouflage o revolving door di cui al punto 3.0.7, relativamente all’operatore economico oppure a persone fisiche di cui al punto 3.0.3, lettera a);
(in caso si ricada nella condizione aggiungere le informazioni necessarie nell’appendice 4); Parte IV. Criteri di selezione (articolo 83 del Codice, riportati al punto 3.1)
Sezione A. Idoneità: iscrizione alla C.C.I.A.A. richiesta al punto 3.1.1;
Sezione C. Capacità tecniche e professionali (omesse in quanto assorbite dalle attestazioni SOA di cui al punto 3.1. 3 e dichiarate alla Parte II, Sezione A).Lavori svolti, incidenza del costo del personale e attrezzatura tecnica di cui all’articolo 90, comma 1, del Regolamento. Sezione D. Sistemi di garanzia della qualità di cui al punto 3.1.4.
Parte V. Riduzione del numero di candidati qualificati (omesso in quanto non pertinente) Parte VI. Dichiarazioni finali e sottoscrizioni.
Se il soggetto che sottoscrive dichiara solo per sé stesso, devono essere apposte anche le firme delle altre persone fisiche citate nel DGUE in quanto dichiaranti; se il soggetto che sottoscrive dichiara anche per le altre persone fisiche citate nel DGUE, ai sensi dell’articolo 47, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000, non sono necessarie le firme di queste ultime.
9.2.2. Casi particolari nell’utilizzo del DGUE
Parte II. Informazioni sull’operatore economico Sezione A. ultima parte:
in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, il mandatario o capogruppo deve indicare gli operatori economici mandanti, nel quadro «Forma di partecipazione», lettera b); i mandanti, nel loro DGUE possono omettere l’indicazione degli altri componenti del raggruppamento;
in caso di consorzio stabile o di consorzio di cooperative, il consorzio deve indicare gli operatori economici consorziati per conto dei quali concorre e che eseguono le prestazioni; i consorziati, nel proprio DGUE possono omettere l’indicazione degli altri consorziati;
in tutti i casi ogni operatore raggruppato o consorziato deve presentare un proprio DGUE;
Sezione B. sono previsti spazi per l’individuazione di un numero limitato di soggetti (persone fisiche) titolari di cariche ai quali possono essere riferiti i motivi di esclusione di cui all’articolo 80, comma 1, del Codice, come individuati al comma 3 dello stesso articolo; il primo soggetto dovrà essere necessariamente «in carica»; successivamente vanno indicati gli altri soggetti, sia «in carica» che «cessati» dalla carica nell’anno antecedente la data del presente Documento; in caso di soggetti pertinenti in numero superiore agli spazi disponibili, replicare il quadro o aggiungere le loro individuazione nell’appendice 1.
Sezione C. è riservata all’operatore economico che ricorre all’avvalimento; di norma deve essere omessa dai mandanti (l’avvalimento, se presente, ordinariamente è a favore del raggruppamento temporaneo nel suo intero); deve essere omessa dai consorziati (l’avvalimento, se presente, non può essere a favore del consorziato bensì del consorzio); deve essere omessa dall’operatore economico ausiliario (a questi è vietato l’avvalimento «a cascata»).
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Parte III. Motivi di esclusione
Sezione A. lo spazio è previsto per l’individuazione di una sola condanna (eventualmente anche per più reati e/o a carico di uno o più soggetti); in caso di presenza di un numero maggiore di condanne, aggiungere le relative indicazioni nell’appendice 2, da ripetere il numero di volte quante sono le condanne da dichiarare.
Sezione C. motivi legati a insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali:
quadro degli illeciti professionali: lo spazio è previsto per l’individuazione di una sola condizione di illecito professionale; in caso di presenza di un numero maggiore di condizioni con riferimento a risoluzioni contrattuali o analoghe, aggiungere le relative indicazioni nell’appendice 3, da ripetere il numero di volte quante sono le condizioni da dichiarare;
quadri del conflitto di interesse e della distorsione della concorrenza, articolo 80, comma 5, lettere d) ed e), del Codice: lo spazio è previsto per l’individuazione di una sola condizione per ciascuna delle due fattispecie; in caso di presenza di un numero maggiore di condizioni, aggiungere le relative indicazioni nell’appendice 4, da ripetere il numero di volte quante sono le condizioni da dichiarare.
Sezione D. numero 7; condizione prevista dall’art. 53 comma 16-ter del decreto legislativo n. 165 del 2001: lo spazio è previsto per l’individuazione della condizione con riferimento all’operatore economico; in caso di presenza di una o più condizioni con riferimento ad una o più d’una delle persone fisiche incardinate nell’operatore economico, aggiungere le relative indicazioni nell’appendice 4, da ripetere il numero di volte quante sono le condizioni da dichiarare.
Parte VI. Dichiarazioni finali e sottoscrizioni.
In caso di avvalimento, nel DGUE dell’operatore economico ausiliario, oltre alle sottoscrizioni ordinarie, questi deve dichiarare o sottoscrivere quanto previsto dall’articolo 89 del Codice.
Appendici integranti il DGUE:
(da utilizzare solo in quanto le notizie richieste non siano già contenute nella parte ordinaria del DGUE o non sia replicabili a sufficienza; le appendici sono parte integrante del DGUE per cui la sottoscrizione di quest’ultimo comprende automaticamente anche la sottoscrizione delle appendici compilate)
1. Soggetti (persone fisiche) di cui all’articolo 80, comma 3, del Codice, ulteriori rispetto al primo dichiarante indicato alla Parte II, Sezione B.
2. Individuazione e descrizione degli eventuali provvedimenti di natura penale, ulteriori rispetto a quelli riferiti al primo dichiarante indicato alla Parte II, Sezione B o riferiti a soggetti (persone fisiche) di cui all’appendice 1.
3. Individuazione e descrizione degli eventuali illeciti professionali, ulteriori rispetto a quelli riferiti al primo dichiarante indicato alla Parte II, Sezione B o riferiti a soggetti (persone fisiche) di cui all’appendice 1.
4. Individuazione e descrizione degli eventuali conflitti di interesse o distorsioni della concorrenza, o situazioni di incompatibilità di cui all’art. 53 comma 16-ter del decreto legislativo n. 165 del 2001, ulteriori rispetto a quelli riferiti al primo dichiarante indicato alla Parte II, Sezione B o riferiti a soggetti (persone fisiche) di cui all’appendice 1.
5. Raggruppamenti temporanei (e, per analogia, imprese in contratto di rete e Gruppi Europei di Interesse Economico).
9.3. COMUNICAZIONI, INFORMAZIONI, ACCESSO ALLA DOCUMENTAZIONE
9.3.1. Comunicazioni agli operatori economici:
Le comunicazioni della Stazione appaltante agli operatori economici, in tutti i casi previsti dalla normativa o dal presente Documento, si intendono validamente ed efficacemente effettuate:
a) mediante informazione verbale agli operatori economici presenti e unitamente alla pubblicazione sul profilo di committente di cui al punto 1.3 entro lo stesso giorno della sospensione, della data, ora e luogo di ripresa delle operazioni, in caso di interruzione delle singole sedute;
b) mediante la pubblicazione sul profilo di committente di cui al punto 1.3, nei seguenti casi:
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comunicazioni aventi un interesse generale o informazioni riguardanti la generalità degli operatori economici;
risposte ai quesiti degli offerenti (pubblicate in forma anonima);
ammissioni ed esclusioni per cause riconducibili all’articolo 80 del Codice, per mancanza dei requisiti o per ogni altra causa imputabile all’operatore economico, anche ai fini dell’articolo 29, comma 1 secondo periodo, del Codice, nei limiti di cui al punto 9.3.3;
c) se rese all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) indicata dagli stessi operatori economici in fase di partecipazione (anche al solo designato mandatario o capogruppo in caso di operatori economici in Forma aggregata), nei seguenti casi:
eventuale soccorso istruttorio;
altre comunicazioni personali;
d) fuori dal caso di cui alla lettera a), le comunicazioni, in qualunque modo effettuate, nei casi in cui è data la possibilità agli operatori economici di intervenire alle sedute pubbliche, sono effettuate con almeno 3 (tre) giorni di anticipo.
9.3.2. Acquisizione delle informazioni, comunicazioni e documentazione disponibile
Xxxxx restando i limiti di cui al punto 9.3.3:
a) ai sensi dell’articolo 74, comma 4, del Codice:
le richieste di informazioni, compresi i quesiti, le richieste di chiarimento e di documentazione sono presentate in tempo utile per consentirne l’evasione da parte della Stazione appaltante;
la Stazione appaltante provvede all’evasione delle richieste entro 3 (tre) giorni feriali dal ricevimento e comunque, se presentate in tempo utile, entro 6 (sei) giorni antecedenti la data di scadenza di cui al punto 1.1, lettera a);
le richieste devono pervenire in tempo utile per la loro evasione, compatibilmente con i termini di cui ai punti precedenti; la Stazione appaltante non è tenuta a rispondere alle richieste pervenute tardivamente;
b) le richieste di cui alla lettera a) devono essere presentate esclusivamente sulla Piattaforma telematica di cui al punto 1.2.1 non verranno prese in considerazioni le richieste pervenute in modo diverso;
c) i quesiti degli offerenti, se presentati nei termini, nonché le relative risposte, in forma anonima, sono pubblicati sul profilo di committente di cui al punto 1.3; pertanto, per ragioni di economia generale, prima di presentare un quesito l’operatore economico deve:
consultare i quesiti già pubblicati e accertarsi che la soluzione non sia già disponibile;
accertarsi che la soluzione non sia reperibile direttamente e inequivocabilmente nelle disposizioni di legge, del bando, del Disciplinare di gara o del presente Documento, in modo tale da essere immediatamente comprensibile e applicabile senza alcuno spazio interpretativo o applicativo;
prendere atto che la Stazione appaltante non è tenuta a rispondere a quesiti ricadenti in una delle condizioni che precedono;
d) il presente Documento e il DGUE di cui al punto 9.2.1 sono disponibili sul profilo di committente di cui al punto 1.3 e sulla Piattaforma telematica.
9.3.3. Accesso agli atti
Fermo restando quanto previsto dall’articolo 53 del Codice, l’accesso agli atti di gara è consentito alle seguenti condizioni:
a) agli offerenti esclusi o la cui offerta sia stata esclusa, limitatamente agli atti formatisi nelle fasi della procedura fino all’esclusione, dopo la pubblicazione dei relativi atti;
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b) a tutti gli offerenti ammessi o la cui offerta sia stata ammessa, dopo l’aggiudicazione.
10. DISPOSIZIONI FINALI
10.1.1. CONTROVERSIE
10.1.2. Procedure di ricorso in materia di scelta del contraente
Ai sensi del combinato disposto degli articoli 119, comma 1, lettera a), e 120 del decreto legislativo n. 104 del 2010, contro i provvedimenti che l’operatore economico ritenga lesivi dei propri interessi è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Lazio sezione di Latina, come segue:
a) il ricorso deve essere notificato entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni alla Stazione appaltante e ad almeno uno dei controinteressati, e depositato entro i successivi 15 (quindici) giorni;
b) il termine per la notificazione del ricorso decorre:
dalla data di pubblicazione del bando di gara, per cause che ostano alla partecipazione;
dalla pubblicazione sul profilo di committente (all’interno del sito web “Amministrazione trasparente”) del provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei motivi di esclusione e dei requisiti di partecipazione presentati unitamente all’offerta, per le esclusioni e le ammissioni, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 29, comma 1, secondo periodo, del Codice e dell’articolo 120, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 104 del 2010;
dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione, resa nota con le modalità previste dall’ordinamento, se presentato contro l’aggiudicazione.
10.1.3. Controversie in materia contrattuale
Tutte le controversie derivanti dal contratto, previo esperimento dei tentativi di transazione e di accordo bonario ai sensi rispettivamente degli articoli 205 e 208 del Codice, se non risolte, sono deferite alla competenza dell’Autorità giudiziaria, con esclusione della competenza arbitrale (oppure) sono deferite ad arbitri, ai sensi dell’articolo 209 del citato Xxxxxx.
10.1.4. Supplente
Ai sensi dell’articolo 110, commi 1 e 2, del Codice, salvo quanto previsto alla lettera d), in caso di fallimento o liquidazione coatta e concordato preventivo dell'aggiudicatario, o procedura di insolvenza concorsuale o liquidazione dell'appaltatore, di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 dello stesso Xxxxxx, oppure di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo n. 159 del 2011, o in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto:
a) sono interpellati progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, se ancora in possesso dei necessari requisiti, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni;
b) l'interpello avviene in ordine decrescente a partire dall’operatore economico che ha formulato la prima migliore offerta ammessa, escluso l'originario aggiudicatario;
c) l’affidamento all’operatore economico supplente avviene alle medesime condizioni economiche già offerte dall’aggiudicatario originario;
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d) non si procede al subentro del supplente se l’aggiudicatario originario può proseguire nel contratto ai sensi dell’articolo 110, commi 3, 4, 5 e 6, del Codice.
10.2. Altre disposizioni e informazioni
10.2.1. Computo dei termini
Tutti i termini previsti dagli atti di gara, ove non diversamente specificato, sono calcolati in conformità Regolamento CEE n. 1182/71 del Consiglio del 3 giugno 1971.
10.2.2. Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 196 del 2003, in relazione ai dati personali il cui conferimento è richiesto ai fini della gara, si rende noto che:
a) titolare del trattamento, nonché responsabile, è l’Ing. Xxxx Xx Xxxxx;
b) il trattamento è finalizzato allo svolgimento della gara e dei procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti, alle condizioni di cui all’articolo 18 del decreto legislativo n. 196 del 2003;
c) il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 196 de 2003, con o senza l’ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati, mediante procedure idonee a garantirne la riservatezza, effettuate dagli incaricati al trattamento a ciò autorizzati dal titolare del trattamento;
d) dati personali conferiti, anche giudiziari, il cui trattamento è autorizzato ai sensi degli articoli 21 e 22 del decreto legislativo n. 196 del 2003, con provvedimento dell’Autorità garante n. 7 del 2009 (G.U. n. 13 del 18 gennaio 2010 – s.o. n. 12), Capi IV, numero 2), lettere d) ed e), sono trattati in misura non eccedente e pertinente ai fini del procedimento di gara e l’eventuale rifiuto da parte dell’interessato a conferirli comporta l’impossibilità di partecipazione alla gara stessa;
e) i dati possono venire a conoscenza degli incaricati autorizzati dal titolare e dei componenti degli organi che gestiscono il procedimento, possono essere comunicati ai soggetti cui la comunicazione sia obbligatoria per legge o regolamento o a soggetti cui la comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso;
f) l’interessato che abbia conferito dati personali può esercitare i diritti di cui all’articolo 13 del predetto decreto legislativo n. 196 del 2003.
10.2.3. Accesso agli atti
Fermo restando quanto previsto dall’articolo 53 del decreto legislativo n. 50 del 2016, l’accesso agli atti di gara è consentito dopo la comunicazione del provvedimento lesivo:
a) per gli offerenti esclusi, o la cui offerta sia stata esclusa, limitatamente agli atti formatisi nelle fasi della procedura anteriori all’esclusione fino al conseguente provvedimento di esclusione;
b) per gli offerenti ammessi e la cui offerta sia compresa nella graduatoria finale, dopo l’approvazione dell’aggiudicazione per quanto attiene i verbali di gara e le offerte degli altri partecipanti alla gara;
c) per gli offerenti ammessi e la cui offerta sia compresa nella graduatoria finale, dopo l’aggiudicazione per quanto attiene la verifica delle offerte anomale.
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10.2.4. Norme richiamate, documenti integranti le disposizioni di gara
Fanno parte integrante del presente Documento e del successivo contratto:
a) il Codice, come definito al punto 1.4.1, lettera a);
b) il Decreto correttivo al codice degli appalti come definito al punto 1.4.1, lettera b);
c) il Regolamento, come definito al punto 1.41, lettera b);
d) il DGUE di cui al punto 9.2.1 allegato del presente Documento;
e) gli atti a base di gara di cui al punto 1.5.3;
10.2.5. Riserva di aggiudicazione
La Stazione appaltante si riserva, senza alcun diritto degli offerenti a rivendicazioni, pretese, aspettative, risarcimenti, rimborso spese o indennizzi di alcun genere:
a) di differire, spostare, sospendere, revocare o annullare il presente procedimento di gara;
b) di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, ai sensi dell’articolo 95, comma 12, del Codice.
10.3 .0 Pubblicità
Il presente bando è stato pubblicato all’Albo Pretorio on –line del Comune di Alatri e all’Albo Pretorio on-line della Provincia di Frosinone quale “S.U.A. - Provincia di Frosinone” fino al 30 agosto 2022.
Allegati: modelli per la partecipazione (articolo 48, comma 2, del D.P.R. n. 445 del 2000; articolo 85 del Codice)
DGUE (documento unico di gara per operatori economici singoli, raggruppati, consorziati, ausiliari);
Modulistica
Ing. Xxxx Xx Xxxxx
PER LA STAZIONE UNICA APPALTANTE IL DIRIGENTE COLLABORATORE