Altri termini Clausole campione

Altri termini. (1) I termini «denominazione di origine protetta», «indicazione geografica protetta» e le relative sigle «DOP» e «IGP», e i termini «Sekt» e «crémant», di cui al regola- mento (CE) n. 607/200958 della Commissione, sono riservati ai vini originari dello Stato membro interessato e possono essere utilizzati esclusivamente alle condizioni previste dalle disposizioni legislative e regolamentari dell’Unione europea. (2) Fatto salvo l’articolo 10, i termini «denominazione d’origine controllata», e la relativa sigla «DOC» e «vino con indicazione geografica tipica», di cui all’arti- colo 63 della legge federale sull’agricoltura59, sono riservati ai vini originari della Svizzera e possono essere utilizzati esclusivamente alle condizioni previste dalla legislazione svizzera. Il termine «vino da tavola» di cui all’articolo 63 della legge federale sull’agricoltura, è riservato ai vini originari della Svizzera e può essere utilizzato esclusivamente alle condizioni previste dalla legislazione svizzera.
Altri termini. La mancata applicazione o il mancato rispetto di uno qualsiasi dei presenti Termini in una determinata occasione o in più occasioni non si intenderà come rinuncia agli stessi, pertanto potremo richiamarli o applicarli successivamente.
Altri termini. “Residents of the EEA and Switzerland. These Terms and any dispute or claim (including non-contractual disputes or claims) arising out of or in connection with their subject matter, are governed by the laws of Ireland subject only to any applicable mandatory law in the country in which you reside” (Unfair clause: Choice of Law; REGOLAMENTO ROMA 1) (Unfair Clause: Jurisdiction)  CHOICE OF LAW/ JURISDICTION
Altri termini. La tassa per questo impegno deve essere <importo e la valuta tassa> [Il coordinatore può decidere di concordare una tariffa fissa per l'impegno o in altro modo. Il Coordinatore e il revisore può decidere di concordare i termini specifici se il revisore ha bisogno di estendere la copertura verifica da 65 % A 85 %. Il coordinatoredovrebbe specificare le eventuali spese rimborsabili e le indennità (per esempio in viaggio, altro) concordato con il revisore dei conti e se l'IVA e / o di altre imposte rilevanti sono incluse nelle tasse / spese. ] [Il Coordinatore e il revisore possono utilizzare questa sezione per concordare eventuali altri termini specifici] Firma Firma <nome e la funzione> <nome e la funzione> <data> <data> Numero di riferimento e data del contratto di sovvenzione <Di riferimento dell'amministrazione aggiudicatrice per il contratto di sovvenzione> Titolo del contratto di sovvenzione Nazione Coordinatore <Nome, cognome e indirizzo dei coordinatoricome per il contratto di sovvenzione>
Altri termini. Indicare gli eventuali altri termini inclusi nell’Accordo (se necessario, allegare altre pagine).
Altri termini. 8.1 All'Utente è vietato utilizzare qualsiasi metodo di data mining, robot o simili metodi di raccolta o estrazione dati. 8.2 All'Utente è vietato giustificarsi con argomentazioni basati su "restare nel personaggio"/"giocare di ruolo" come difesa di atti illeciti di qualsiasi genere. 8.3 All’Utente è vietato fornire deliberatamente informazioni false nel corso di un contatto con la SOCIETÀ tramite xxxxxxx.xx.xxxxx. Allo stesso modo, all’Utente è vietato falsificare i dati forniti dallo stesso. REGOLAMENTO DEL FORUM PREMESSE‌ Il presente documento è da considerarsi parte integrante dell’EULA e disciplina la condotta dell’Utente sul forum del Gioco (se esistente) e durante l’uso dei servizi di supporto al Gioco, le limitazioni alle azioni degli Utenti sul forum del Gioco, la responsabilità dell’Utente in caso di mancato rispetto di tali regole e limitazioni e i diritti della SOCIETÀ di intraprendere le azioni disposte dall’EULA contro l’Utente e i relativi termini. La piena accettazione del presente Regolamento del forum e l’ipotesi fondante del pieno rispetto dello stesso sono condizioni obbligatorie per l’utilizzo da parte dell’Utente del forum del Gioco. Il Regolamento del forum è stato stilato allo scopo di offrire la più confortevole presenza possibile nelle risorse di supporto al Gioco per ciascun Utente. Il mancato rispetto del Regolamento del forum può comportare la limitazione delle funzioni o la limitazione dell’accesso all’account del forum dell’Utente per un periodo di tempo prolungato, senza compensazione dei costi a carico dell’Utente (se previsti). In caso di violazione al Regolamento del forum, la SOCIETÀ può applicare sanzioni all’Utente come disposto nell’EULA. Pubblicando messaggi sul forum, l’Utente demanda irrevocabilmente alla SOCIETÀ qualsiasi decisione relativa all’interpretazione e al rispetto del Regolamento del forum. La SOCIETÀ si riserva il diritto di identificare e localizzare tutti gli account del forum dell’Utente, determinati dalle proprietà hardware, dall’indirizzo IP o altre informazioni, ottenute direttamente o indirettamente dalla SOCIETÀ e dalle sue affiliate, nonché di ampliare le sanzioni applicate a un account del forum dell’Utente a qualsiasi parte di, o a tutti, gli account del forum di questo Utente.
Altri termini. La risoluzione di tutte le controversie o le contestazioni relative all'idoneità al Programma di segnalazione, alla maturazione dei premi o alla conformità con i termini e le condizioni del presente Contratto sarà oggetto di ragionevole interpretazione da parte di Remitly. Remitly si riserva espressamente, a sua esclusiva e ragionevole discrezione, il diritto di chiudere gli account o invalidare i Premi per l'utente e per la persona segnalata dall'utente qualora una delle due parti violasse o tentasse di violare il presente Contratto o di violare in altro modo i requisiti del Programma di segnalazione. I Premi non possono essere richiesti o utilizzati da dipendenti Remitly.

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  • Termini 1. I termini previsti dal Regolamento o fissati dal Consiglio Arbitrale, dalla Segreteria Generale o dal Tribunale Arbitrale non sono a pena di decadenza, se la decadenza non è espressamente prevista dal Regolamento o stabilita dal provvedimento che li fissa. 2. Il Consiglio Arbitrale, la Segreteria Generale e il Tribunale Arbitrale possono prorogare, prima della scadenza, i termini da essi fissati. I termini fissati a pena di decadenza possono essere prorogati soltanto per giustificati motivi ovvero con il consenso di tutte le parti. 3. Nel computo dei termini non si calcola il giorno iniziale. Se il termine scade il sabato o un giorno non lavorativo, esso è prorogato al successivo giorno lavorativo.

  • Inderogabilità dei termini di esecuzione 1. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione: a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua; b) l’adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dalla DL o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato; c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla DL o espressamente approvati da questa; d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili; e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal presente Capitolato speciale o dal capitolato generale d’appalto; f) le eventuali controversie tra l’appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall’appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti; g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’appaltatore e il proprio personale dipendente; h) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dalla DL, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal RUP per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere; i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, fino alla relativa revoca. 2. Non costituiscono altresì motivo di proroga o differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione appaltante, se l’appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici. 3. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe di cui all’articolo 15, di sospensione dei lavori di cui all’articolo 16, per la disapplicazione delle penali di cui all’articolo 18, né possono costituire ostacolo all’eventuale risoluzione del Contratto ai sensi dell’articolo 21.

  • Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini 1. L’eventuale ritardo imputabile all’appaltatore nel rispetto dei termini per l’ultimazione dei lavori superiore a 60 (sessanta) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell’articolo 108, comma 4, del Codice dei contratti. 2. La risoluzione del contratto di cui al comma 1, trova applicazione dopo la formale messa in mora dell’appaltatore con assegnazione di un termine non inferiore a 10 (dieci) giorni per compiere i lavori. 3. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all’articolo 18, comma 1, è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dalla DL per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 2. 4. Sono dovuti dall’appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell’appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.

  • Convenzioni in materia di valuta e termini 1. In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta si intendono in euro. 2. In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta, ove non diversamente specificato, si intendono I.V.A. esclusa. 3. Tutti i termini di cui al presente Capitolato speciale, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono computati in conformità al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.

  • TERMINI DI CONSEGNA (per le forniture) / PRESTAZIONE (per i servizi):

  • Inizio e termine della garanzia (principio claims made)

  • Termini di preavviso 1. In tutti i casi in cui il presente contratto prevede la risoluzione del rapporto con preavviso o con corresponsione dell'indennità sostitutiva dello stesso i relativi termini sono fissati come segue: a) 2 mesi per dipendenti con anzianità di servizio fino a 5 anni; b) 3 mesi per dipendenti con anzianità di servizio fino a 10 anni; c) 4 mesi per dipendenti con anzianità di servizio oltre 10 anni. 2. In caso di dimissioni del dipendente i termini di cui al comma 1 sono ridotti alla metà. 3. I termini di preavviso decorrono dal primo o dal sedicesimo giorno di ciascun mese. 4. La parte che risolve il rapporto di lavoro senza l’osservanza dei termini di cui ai commi 1 e 2 è tenuta a corrispondere all’altra parte un’indennità pari all’importo della retribuzione spettante per il periodo di mancato preavviso. L’Amministrazione ha diritto di trattenere su quanto eventualmente dovuto al dipendente, un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso da questi non dato, senza pregiudizio per l’esercizio di altre azioni dirette al recupero del credito. 5. E’ in facoltà della parte che riceve la comunicazione di risoluzione del rapporto di lavoro di risolvere il rapporto stesso, sia all’inizio, sia durante il periodo di preavviso, con il consenso dell’altra parte. In tal caso non si applica il comma 4. 6. L’assegnazione delle ferie non può avvenire durante il periodo di preavviso. 7. Il periodo di preavviso è computato nell’anzianità a tutti gli effetti. 8. In caso di decesso del dipendente o a seguito di accertamento dell’inidoneità assoluta dello stesso ad ogni proficuo servizio, l'amministrazione corrisponde agli aventi diritto l'indennità sostitutiva del preavviso secondo quanto stabilito dall'art. 2122 del c.c. nonché, ove consentito ai sensi dell’art. 28, comma 11, una somma corrispondente ai giorni di ferie maturati e non goduti. 9. L'indennità sostitutiva del preavviso deve calcolarsi computando la retribuzione fissa e le stesse voci di trattamento accessorio riconosciute nel caso di ricovero ospedaliero di cui all’art. 37 del presente contratto.

  • Termini di pagamento In caso di Danno Parziale, la liquidazione del danno verrà effet- tuata entro il termine massimo di 15 giorni dalla data in cui la Società sia in possesso dell’intera documentazione tecnica (peri- zia, ecc.) e giustificativa di spesa (ricevuta fiscale, fattura ecc.) e sia stato definito e concordato con chi ha effettuato le ripara- zioni l’ammontare del costo delle stesse. In caso di Xxxxx Totale, la liquidazione del danno verrà effet- tuata entro il termine massimo di 15 giorni dalla conclusione della gestione del sinistro secondo le disposizioni di cui al punto A. In caso di recupero del Veicolo rubato, l’Assicurato/Aderente deve darne immediato avviso al Centro Assistenza Clienti MACH 1 appena ne abbia avuto notizia e provvedere all’invio del verbale di ritrovamento redatto dalle Autorità competenti. L’Assicurato/Aderente è tenuto a prestarsi per tutte le forma- lità relative al trapasso di proprietà del Veicolo mettendo a di- sposizione della Società i documenti necessari ed agevolando le operazioni connesse. Trascorsi almeno 30 giorni dalla data di denuncia del Furto senza ritrovamento, la Società liquida il Danno come perdita totale an- che in caso di successivo ritrovamento. Qualora la Società abbia già risarcito integralmente il Danno, il Xxxxxxx recuperato verrà gestito dalla Società come se fosse di proprietà della stessa ivi compreso per tutto quanto attinente al recupero, la vendita e/o successiva radiazione per demolizione del Veicolo, a meno che l’Assicurato/Aderente oppure il Con- traente non restituisca alla Società l’intero importo riscosso a ti- tolo di Indennizzo per il Veicolo medesimo. L’Assicurato/Aderente ha facoltà di chiedere, e la Società di con- cedere, entro un mese dall’avvenuto recupero, che il Veicolo ri- manga di sua proprietà, provvedendo in tal caso a rimborsare l’importo eventualmente riscosso a titolo di Indennizzo, dedotti i danni parziali. Qualora invece il Veicolo venga recuperato prima del trentesimo giorno dalla data di denuncia del Furto, la Società indennizzerà i danni parziali, eventualmente subiti dal Veicolo in occasione del Sinistro.

  • DURATA DELL'APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE Periodo in mesi: 36 (dall'aggiudicazione dell'appalto).

  • Termini per l'ultimazione dei lavori 1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto è fissato in giorni 60 (sessanta) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. 2. Nel calcolo del tempo di cui al comma 1 è tenuto conto delle ferie contrattuali e delle ordinarie difficoltà e degli ordinari impedimenti in relazione agli andamenti stagionali e alle relative condizioni climatiche. 3. L’appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza al cronoprogramma dei lavori che potrà fissare scadenze inderogabili per l’approntamento delle opere necessarie all’inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante oppure necessarie all’utilizzazione, prima della fine dei lavori e previa emissione del certificato di cui all’articolo 56, riferito alla sola parte funzionale delle opere.