Altri termini. (1) I termini «denominazione di origine protetta», «indicazione geografica protetta» e le relative sigle «DOP» e «IGP», e i termini «Sekt» e «crémant», di cui al regola- mento (CE) n. 607/200958 della Commissione, sono riservati ai vini originari dello Stato membro interessato e possono essere utilizzati esclusivamente alle condizioni previste dalle disposizioni legislative e regolamentari dell’Unione europea. (2) Fatto salvo l’articolo 10, i termini «denominazione d’origine controllata», e la relativa sigla «DOC» e «vino con indicazione geografica tipica», di cui all’arti- colo 63 della legge federale sull’agricoltura59, sono riservati ai vini originari della Svizzera e possono essere utilizzati esclusivamente alle condizioni previste dalla legislazione svizzera. Il termine «vino da tavola» di cui all’articolo 63 della legge federale sull’agricoltura, è riservato ai vini originari della Svizzera e può essere utilizzato esclusivamente alle condizioni previste dalla legislazione svizzera.
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Samples: Accordo Sul Commercio Di Prodotti Agricoli, Accordo Sul Commercio Di Prodotti Agricoli, Accordo Sul Commercio Di Prodotti Agricoli
Altri termini. (1) I termini «denominazione di origine protetta», «indicazione geografica protetta» e le relative sigle «DOP» e «IGP», e i termini «Sekt» e «crémant», di cui al regola- mento (CE) n. 607/200958 607/200955 della Commissione, sono riservati ai vini originari dello Stato membro interessato e possono essere utilizzati esclusivamente alle condizioni previste dalle disposizioni legislative e regolamentari dell’Unione europea.
(2) Fatto salvo l’articolo 10, i termini «denominazione d’origine controllata», e la relativa sigla «DOC» e «vino con indicazione geografica tipica», di cui all’arti- colo 63 della legge federale sull’agricoltura59sull’agricoltura56, sono riservati ai vini originari della Svizzera e possono essere utilizzati esclusivamente alle condizioni previste dalla legislazione svizzera. Il termine «vino da tavola» di cui all’articolo 63 della legge federale sull’agricoltura, è riservato ai vini originari della Svizzera e può essere utilizzato esclusivamente alle condizioni previste dalla legislazione svizzera.
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Altri termini. (1) . I termini «denominazione di origine protetta», «indicazione geografica protettapro tetta» e le relative sigle «DOP» e «IGP», e i termini «Sekt» e «crémant», di cui al regola- mento regolamento (CE) n. 607/200958 607/2009 della CommissioneCommissione (1), sono riservati ai vini originari dello Stato membro interessato e possono essere utilizzati esclusivamente esclusiva mente alle condizioni previste dalle disposizioni legislative dalla legislazione e regolamentari dell’Unione dalla regolamentazione del l’Unione europea.
(2) . Fatto salvo l’articolo 10, i termini «“denominazione d’origine controllata»”, e la relativa sigla «“DOC» ” e «“vino con indicazione geografica tipica»”, di cui all’arti- colo all’ar ticolo 63 della legge federale sull’agricoltura59sull’Agricoltura, sono riservati ai vini originari della Svizzera e possono essere utilizzati esclusivamente alle condizioni previste dalla legislazione svizzera. Il termine «“vino da tavola» ” di cui all’articolo 63 della legge federale sull’agricolturasull’agri coltura, è riservato ai vini originari della Svizzera e può essere utilizzato esclusivamente esclu sivamente alle condizioni previste dalla legislazione svizzera.
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