Ambiente e salute. Le parti si danno atto che la salvaguardia dell’ambiente, la tutela del- la salute dei lavoratori e dei cittadini consumatori rappresentano comuni obiettivi per una crescita economica e civile diretta alla valorizzazione della persona umana e del suo ambiente di vita. Poiché l’attività produttiva delle cooperative e consorzi agricoli im- plica sostanzialmente tre ordini di rischi (rischi sul lavoro per gli addetti, siano essi dipendenti o soci lavoratori, rischi ambientali, per l’impatto delle attività sul territorio, e rischi per i consumatori, in merito alla si- curezza e igiene degli alimenti), l’azione di tutela da adottare, attuata a livello aziendale e/o territoriale, è informata alle normative vigenti, anche di derivazione europea, e si fonda sul concetto di prevenzione. A livello aziendale essa è realizzata attraverso un’organizzazione del lavoro attenta a programmi di miglioramento continuo, basati sull’ana- lisi dei rischi, sull’individuazione delle misure di prevenzione da adotta- re, sulla programmazione dell’applicazione di tali misure e sulla verifica annuale dei loro effetti. Ciò comporta l’individuazione e la pratica, sia a livello nazionale che aziendale/territoriale (cfr. revisione degli Osservatori) di procedure per la partecipazione dei lavoratori e delle loro rappresentanze alla realiz- zazione di programmi di miglioramento e comporta l’esigenza di una adeguata formazione sia dei lavoratori e delle loro rappresentanze che dei gruppi dirigenti delle aziende. A livello territoriale, va connessa ai programmi istituzionali di tutela del territorio e alle problematiche di sicurezza alimentare, a loro volta connesse alla qualità degli alimenti. A tal fine le Parti si impegnano a sviluppare, per quanto possibile, l’at- tuazione di programmi di rintracciabilità degli alimenti e di certificazione ambientale VISION 2000, anche in relazione alle condizioni ambientali territoriali, finalizzate a raggiungere l’iscrizione dei siti alla rubrica del- la certificazione EMAS, e si impegnano altresì a favorire l’applicazione dell’accordo volontario siglato presso il CNEL in materia di sicurezza ali- mentare e tracciabilità degli alimenti. A tal fine le parti convengono quanto segue: • concorderanno, coinvolgendo anche i competenti istituti pubblici di ricerca e le strutture del SSN, contenuti, tempi, modalità di realiz- zazione di programmi mirati a ridurre progressivamente i fattori di nocività che incidono sull’equilibrio ecologico, sulla qualità delle...
Ambiente e salute. 1. Basandosi sulla Carta europea dell’energia e sulle dichiarazioni della conferenza di Lucerna dell’aprile 1993 e della conferenza di Sofia dell’ottobre 1995, e tenendo conto del trattato sulla Carta dell’energia, in particolare l’articolo 19, e del protocollo della Carta dell’energia sull’efficienza energetica e sugli aspetti ambientali correlati, le Parti intensificano e rafforzano la cooperazione in materia di ambiente e di salute delle persone.
2. La cooperazione è intesa a proteggere l’ambiente e a combattere qualsiasi forma di inquinamento mediante i seguenti interventi: - efficace monitoraggio dei livelli di inquinamento e di valutazione ambientale; un sistema di informazione sullo stato dell’ambiente; - lotta contro l’inquinamento atmosferico e idrico a livello locale, regionale e transfrontaliero; - ripristino ecologico; - produzione e impiego sostenibili, efficaci ed ecologici dell’energia; - sicurezza degli impianti industriali; - classificazione e manipolazione senza rischi dei prodotti chimici; - qualità dell’acqua; - riduzione, riciclaggio e corretto smaltimento dei rifiuti, attuazione della convenzione di Basilea successivamente alla sua firma; - impatto dell’agricoltura sull’ambiente, erosione del suolo e inquinamento da prodotti chimici; - protezione delle foreste; - salvaguardia della biodiversità e delle zone protette; uso e gestione sostenibili delle risorse biologiche; - pianificazione territoriale, compresa la pianificazione edilizia e urbana; - uso degli strumenti economici e fiscali; - mutamenti climatici globali; - educazione e sensibilizzazione in materia di ambiente; - applicazione della convenzione di Espoo sulla valutazione dell’impatto ambientale in un contesto transnazionale successivamente alla sua firma.
3. La cooperazione comprende in particolare: - predisposizione di piani per fronteggiare catastrofi e altre situazioni di emergenza; - scambi di informazioni e di esperti, anche per quanto riguarda il trasferimento di tecnologie pulite e l’uso senza rischi e nel rispetto dell’ambiente delle biotecnologie; - attività comuni di ricerca; - il ravvicinamento delle leggi alle norme comunitarie; - la cooperazione a livello regionale, anche nel quadro dell’Agenzia europea per l’ambiente, e internazionale; - l’elaborazione di strategie, in particolare per quanto riguarda gli aspetti globali e climatici nonché il conseguimento di uno sviluppo sostenibile; - studi sull’impatto ambientale.
4. Le Parti si adoperano per sviluppare la c...
Ambiente e salute. Dichiarazione a verbale (Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro). Le parti, considerato il recepimento con D.lgs. 19.9.94 n. 626 delle direttive CEE riguardanti l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro, convengono di costituire una commissione paritetica con il compito di avanzare alle parti stipulanti proposte di adeguamento della vigente disciplina contrattuale al nuovo quadro normativo, ai fini della prevenzione dei rischi professionali, dell'eliminazione dei fattori di rischio e di incidente, dell'informazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori e della formazione dei lavoratori stessi e dei loro rappresentanti. Pertanto anche gli artt. 17 e 18 del presente CCNL saranno aggiornati in base a quanto previsto al D.lgs. 19.9.94 n. 626 nonché da quanto concordato tra le parti, su proposta della commissione paritetica di cui sopra, in applicazione del suddetto decreto. L'accordo che interverrà su tale materia costituirà parte integrante del presente CCNL. La Commissione, costituita come da verbale allegato, inizierà i propri lavori entro il gennaio 1995 per concluderli non oltre il 31 ottobre 1995.
Ambiente e salute. Riferimento art. 22 CCNL 7 dicembre 2010 Per tutti gli adempimenti relativi alla salvaguardia della salute e sicurezza dei lavoratori si fa riferimento alle norme previste dal D.Lgs 81/2008, e successive mo- dificazioni ed aggiornamenti. Fatte salve diverse disposizioni stabilite dai contratti aziendali, al fine di ridurre i rischi sulla salute dei lavoratori nella contrattazione aziendale si individueranno i siste- mi di lavoro, le attrezzature e le sostanze impiegate di livello tecnico più adeguato alle problematiche della sicurezza ed igiene del lavoro. Ad esclusione delle situazioni di emergenza, dovranno essere garantite idonee condizioni igieniche e sanitarie degli alloggi.
Ambiente e salute. -omissis- Viene aggiunto il seguente punto: • Le parti, in relazione alle specificità della cooperativa, valuteranno la necessità di aumentare il monte-ore di formazione obbligatoria per gli Rls fino a un massimo di 8 ore annue (Allegato 6). -omissis- Alla fine dell’articolo sono aggiunti i seguenti capoversi.
Ambiente e salute. Le parti riconoscono la necessità di far applicare in modo rapido e generalizzato in tutte le aziende la normativa del D.L.vo 626/1994. Le parti inoltre concordano sulla opportunità di esaminare l'utilizzo delle casse extra-Iegem per poter effettuare la formazione dei delegati della sicurezza. Le parti, nella comune consapevolezza che la salvaguardia della salute del lavoratore diventa sempre più un fatto di primaria importanza, vuoi per la tutela stessa della salute, vuoi anche per l'importanza che ha in' relazione ai possibili riscontri economici, convengono sull'opportunità che i lavoratori siano forniti di un "vademecum" per conoscere le norme vigenti in materia di tutela della propria salute e della salvaguardia dell'ambiente, l'uso di fitofarmaci dei mezzi meccanici, le norme in materia di allevamenti, l'uso dei silos; dei frigoriferi, delle serre, delle lavorazioni a ciclo aperto, nonché l'uso dei mezzi di protezione individuale e l'elenco di tutte le lavorazioni nelle quali siano comunque presenti fattori di nocività. Per tutto quanto non previsto, si rimanda all'allegato 11 del C.C.N.L..
Ambiente e salute. Si richiede: ¤ di inserire nel pacchetto della medicina preventiva l'esame P.S.A. anche se non prescritto dalla visita urologica; ¤ l'effettuazione ripetibile dell'esame ematochimico e urinario mirato (sempre dal compimento del 50° anno); ¤ l'istituzione di una apposita Commissione Paritetica contro il mobbing, in attuazione dell'Allegato 21 del CCNL; ¤ di elevare il monte ore previsto per i R.L.S. del 30% e prevedere l’utilizzo cumulativo dell’intero pacchetto risultante; ¤ modificare ultimo comma Art. 2: “Agli incontri di cui al comma precedente potranno partecipare le R.S.A.”; ¤ nota a verbale: aggiungere dopo “strutture pubbliche” “e/o presso strutture private convenzionate”.
Ambiente e salute. ( CCNL art. 22)
Ambiente e salute. L'azienda conferma quanto già previsto in materia dai preceden-ti accordi e si impegna all'applicazione delle leggi e regolamenti emanate dalle regioni nell'attuazione della riforma sanitaria.
Ambiente e salute. Le Imprese e le Rappresentanze Sindacali Aziendali condividono l'esigenza di garantire una adeguata sicurezza per i lavoratori in ambienti sempre più idonei alle evoluzioni in atto in tema di luoghi di lavoro, recependo il prima possibile le direttive comunitarie in materia di sicurezza e salute dei lavoratori introdotte nell'ordinamento nazionale. Le Parti ritengono, peraltro, che ciò debba essere ricercato in un equilibrato rapporto di necessità e fattibilità e senza che ciò pregiudichi l'efficacia e la produttività dell'organizzazione aziendale. Tenendo conto di quanto sopra, in adempimento del TU 9 aprile 2008 n° 81 e successive modificazioni ed integrazioni e dell’art. 50 del CCNL, le Imprese riconoscono al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza la possibilità di presentare alle - Imprese stesse e al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione - proposte documentate atte a garantire le migliori condizioni possibili riguardo agli ambienti ed al posto di lavoro.
A) Visite mediche e indagini diagnostiche: ferme restando le visite mediche previste dal TU 9 aprile 2008 n° 81 e successive modificazioni ed integrazioni e dall’art. 52 del CCNL, su richiesta degli interessati e, in ogni caso, se prescritte dal Medico Competente, potranno prevedersi ulteriori visite e/o esami diagnostici o strumentali che resteranno a carico delle Imprese. Tutti i referti degli esami e delle visite mediche saranno rimessi esclusivamente agli interessati. Le predette visite mediche saranno, preferibilmente, fissate durante l'orario di lavoro.
B) Videoterminali: con il limite delle proprie esigenze tecniche ed organizzative, le Imprese assumono l’impegno di evitare che normalmente il personale operi su apparecchiature video terminali per più di cinque ore anche non continuative nell’arco della normale giornata lavorativa. A tale personale, nell’arco della giornata, saranno affidati altri compiti compatibili con l’Area Professionale di appartenenza. Le Imprese adotteranno tutti gli accorgimenti necessari affinché l’installazione dei videoterminali avvenga in modo ergonomicamente corretto. Con riferimento a quanto previsto dall’art. 51 del CCNL, le Imprese e le Rappresentanze Sindacali Aziendali ritengono che sia necessario e opportuno garantire la qualità della vita nell’ambiente di lavoro attraverso la tutela della dignità, dei diritti fondamentali e della salute psicofisica dei lavoratori. Tenuto conto di tutto quanto sopra, le Parti convengono anche sull’impor...