Ambiente e salute. Le parti si danno atto che la salvaguardia dell’ambiente, la tutela del- la salute dei lavoratori e dei cittadini consumatori rappresentano comuni obiettivi per una crescita economica e civile diretta alla valorizzazione della persona umana e del suo ambiente di vita. Poiché l’attività produttiva delle cooperative e consorzi agricoli im- plica sostanzialmente tre ordini di rischi (rischi sul lavoro per gli addetti, siano essi dipendenti o soci lavoratori, rischi ambientali, per l’impatto delle attività sul territorio, e rischi per i consumatori, in merito alla si- curezza e igiene degli alimenti), l’azione di tutela da adottare, attuata a livello aziendale e/o territoriale, è informata alle normative vigenti, anche di derivazione europea, e si fonda sul concetto di prevenzione. A livello aziendale essa è realizzata attraverso un’organizzazione del lavoro attenta a programmi di miglioramento continuo, basati sull’ana- lisi dei rischi, sull’individuazione delle misure di prevenzione da adotta- re, sulla programmazione dell’applicazione di tali misure e sulla verifica annuale dei loro effetti. Ciò comporta l’individuazione e la pratica, sia a livello nazionale che aziendale/territoriale (cfr. revisione degli Osservatori) di procedure per la partecipazione dei lavoratori e delle loro rappresentanze alla realiz- zazione di programmi di miglioramento e comporta l’esigenza di una adeguata formazione sia dei lavoratori e delle loro rappresentanze che dei gruppi dirigenti delle aziende. A livello territoriale, va connessa ai programmi istituzionali di tutela del territorio e alle problematiche di sicurezza alimentare, a loro volta connesse alla qualità degli alimenti. A tal fine le Parti si impegnano a sviluppare, per quanto possibile, l’at- tuazione di programmi di rintracciabilità degli alimenti e di certificazione ambientale VISION 2000, anche in relazione alle condizioni ambientali territoriali, finalizzate a raggiungere l’iscrizione dei siti alla rubrica del- la certificazione EMAS, e si impegnano altresì a favorire l’applicazione dell’accordo volontario siglato presso il CNEL in materia di sicurezza ali- mentare e tracciabilità degli alimenti. A tal fine le parti convengono quanto segue: • concorderanno, coinvolgendo anche i competenti istituti pubblici di ricerca e le strutture del SSN, contenuti, tempi, modalità di realiz- zazione di programmi mirati a ridurre progressivamente i fattori di nocività che incidono sull’equilibrio ecologico, sulla qualità delle pro- duzioni, sulla salute dei consumatori e dei lavoratori; • stabiliranno le modalità per l’effettuazione di corsi di formazione sui problemi della tutela della salute e del risanamento ecologico, con particolare riguardo al problema dello sviluppo di produzioni agricole “biologiche”. I lavoratori che partecipano a tali corsi hanno diritto ad usufruire di 60 ore di permesso retribuito, da detrarre dalle 200 ore di cui all’art. 31 del presente CCNL, nell’arco del biennio, con facoltà di cumularle anche in un solo anno; • individueranno i lavori che comportano movimentazione manuale dei carichi, disagiati e/o imbrattanti e/o nocivi, definendo in occasio- ne della stipula dei contratti di 2° livello i lavori a rischio biologico e chimico, anche alla luce delle specifiche norme contenute nel Dlgs 81/2008 e successive modifiche e integrazioni ed in rapporto alla re- altà produttiva delle aziende cooperative nel territorio. • per dare attuazione concreta alle indicazioni dei programmi di cui al punto 1 ed al fine di promuovere azioni di sensibilizzazione dei lavo- ratori in materia di salute e sicurezza, le cooperative potranno dotarsi di un registro dei dati ambientali, riguardante la frequenza di utiliz- zo di sostanze chimiche nei cicli produttivi, nonché di quelli relativi all’umidità ed alla temperatura nei reparti di lavorazione. Tale registro sarà tenuto a disposizione delle RSU e delle competenti strutture del SSN per far fronte ad eventuali richieste; • adotteranno le misure idonee a migliorare l’ambiente di lavoro ed a prevenire le malattie e/o infortuni; • definiranno le modalità per l’avvio di processi di rotazione e per la riduzione dell’orario e dei carichi individuali di lavoro nelle lavorazioni pesanti, disagiate e/o nocive. Le Parti, in attesa di un eventuale accordo interconfederale in mate- ria, potranno definire a livello aziendale la declinazione delle modalità da adottarsi a livello di sito produttivo per il confronto professionale e per lo scambio di informazioni fra gli RLS delle diverse aziende operanti all’interno del sito produttivo stesso, eletti secondo quanto previsto dalla normativa vigente nonché dal presente CCNL e ciò al fine di assicurare un’adeguata armonizzazione dell’attività di prevenzione e sicurezza del luogo di lavoro. Quanto sopra a tutela di tutti i lavoratori presenti nel sito produttivo. Tale attività di coordinamento non comporta permessi aggiuntivi ri- spetto a quelli spettanti agli RLS. Le parti convengono, inoltre, che ai lavoratori esposti a fattori di noci- vità si applica una riduzione di orario corrispondente almeno a due ore e venti minuti giornaliere e che agli stessi è riconosciuto il diritto di almeno due visite mediche annuali con regolare corresponsione del salario. Le parti concordano, infine, di istituire il libretto sanitario individuale secondo i modelli in uso. Al fine di consentirne la tutela in ogni istanza è ammessa la consulta- zione da parte delle RLS dei registri degli infortuni.
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Ambiente e salute. Le parti si danno atto che la salvaguardia dell’ambiente, la tutela del- la della salute dei lavoratori e dei cittadini consumatori rappresentano comuni obiettivi per una crescita economica e civile diretta alla valorizzazione della persona umana e del suo ambiente di vita. Poiché l’attività produttiva delle cooperative e consorzi agricoli im- plica sostanzialmente implica so- stanzialmente tre ordini di rischi (rischi sul lavoro per gli addetti, siano essi dipendenti di- pendenti o soci lavoratori, rischi ambientali, per l’impatto delle attività sul territorio, e rischi per i consumatori, in merito alla si- curezza sicurezza e igiene degli alimentiali- menti), l’azione di tutela da adottare, attuata a livello aziendale e/o territorialeterrito- riale, è informata alle normative vigenti, anche di derivazione europea, e si fonda sul concetto di prevenzione. A livello aziendale essa è realizzata attraverso un’organizzazione del lavoro attenta at- tenta a programmi di miglioramento continuo, basati sull’ana- lisi sull’analisi dei rischi, sull’individuazione delle misure di prevenzione da adotta- readottare, sulla programmazione program- mazione dell’applicazione di tali misure e sulla verifica annuale dei loro effetti. Ciò comporta l’individuazione e la pratica, sia a livello nazionale che aziendaleazien- dale/territoriale (cfr. revisione degli Osservatori) di procedure per la partecipazione partecipa- zione dei lavoratori e delle loro rappresentanze alla realiz- zazione realizzazione di programmi di miglioramento e comporta l’esigenza di una adeguata formazione sia dei lavoratori la- voratori e delle loro rappresentanze che dei gruppi dirigenti delle aziende. A livello territoriale, va connessa ai programmi istituzionali di tutela del territorio ter- ritorio e alle problematiche di sicurezza alimentare, a loro volta connesse alla qualità degli alimenti. A tal fine le Parti si impegnano a sviluppare, per quanto possibile, l’at- tuazione l’attua- zione di programmi di rintracciabilità degli alimenti e di certificazione ambientale am- bientale VISION 2000, anche in relazione alle condizioni ambientali territoriali, finalizzate a raggiungere l’iscrizione dei siti alla rubrica del- la della certificazione EMAS, e si impegnano altresì a favorire l’applicazione dell’accordo volontario volonta- rio siglato presso il CNEL in materia di sicurezza ali- mentare alimentare e tracciabilità degli alimenti. A tal fine le parti convengono quanto segue: • - concorderanno, coinvolgendo anche i competenti istituti pubblici di ricerca ri- cerca e le strutture del SSN, contenuti, tempi, modalità di realiz- zazione realizzazione di programmi mirati a ridurre progressivamente i fattori di nocività che incidono inci- dono sull’equilibrio ecologico, sulla qualità delle pro- duzioniproduzioni, sulla salute dei consumatori e dei lavoratori; • - stabiliranno le modalità per l’effettuazione di corsi di formazione sui problemi pro- blemi della tutela della salute e del risanamento ecologico, con particolare riguardo al problema dello sviluppo di produzioni agricole “biologiche”. I lavoratori che partecipano a tali corsi hanno diritto ad usufruire di 60 ore di permesso retribuito, da detrarre dalle 200 ore di cui all’art. 31 del presente CCNL, nell’arco del biennio, con facoltà di cumularle anche in un solo anno; • - individueranno i lavori che comportano movimentazione manuale dei carichica- richi, disagiati e/o imbrattanti e/o nocivi, definendo in occasio- ne occasione della stipula sti- pula dei contratti di 2° livello i lavori a rischio biologico e chimico, anche alla luce delle specifiche norme contenute nel Dlgs D.Lgs. 81/2008 e successive succes- sive modifiche e integrazioni ed in rapporto alla re- altà realtà produttiva delle aziende cooperative nel territorio. • - per dare attuazione concreta alle indicazioni dei programmi di cui al punto 1 ed al fine di promuovere azioni di sensibilizzazione dei lavo- ratori lavoratori in materia ma- teria di salute e sicurezza, le cooperative potranno dotarsi di un registro dei dati ambientali, riguardante la frequenza di utiliz- zo utilizzo di sostanze chimiche nei cicli produttivi, nonché di quelli relativi all’umidità ed alla temperatura nei reparti di lavorazione. Tale registro sarà tenuto a disposizione delle RSU e delle competenti strutture del SSN per far fronte ad eventuali richieste; • - adotteranno le misure idonee a migliorare l’ambiente di lavoro ed a prevenire pre- venire le malattie e/o infortuni; • - definiranno le modalità per l’avvio di processi di rotazione e per la riduzione ridu- zione dell’orario e dei carichi individuali di lavoro nelle lavorazioni pesanti, disagiate e/o nocive. Le Parti, in attesa di un eventuale accordo interconfederale in mate- ria, potranno definire a livello aziendale la declinazione delle modalità da adottarsi a livello di sito produttivo per il confronto professionale e per lo scambio di informazioni fra gli RLS delle diverse aziende operanti all’interno del sito produttivo stesso, eletti secondo quanto previsto dalla normativa vigente nonché dal presente CCNL e ciò al fine di assicurare un’adeguata armonizzazione dell’attività di prevenzione e sicurezza del luogo di lavoro. Quanto sopra a tutela di tutti i lavoratori presenti nel sito produttivo. Tale attività di coordinamento non comporta permessi aggiuntivi ri- spetto a quelli spettanti agli RLS. Le parti convengono, inoltre, che ai lavoratori esposti a fattori di noci- vità nocività si applica una riduzione di orario corrispondente almeno a due ore e venti minuti mi- xxxx giornaliere e che agli stessi è riconosciuto il diritto di almeno due visite mediche annuali con regolare corresponsione del salario. Le parti concordano, infine, di istituire il libretto sanitario individuale secondo i modelli in uso. Al fine di consentirne la tutela in ogni istanza è ammessa la consulta- zione consultazione da parte delle RLS dei registri degli infortuni.
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Ambiente e salute. Le parti si danno atto che la salvaguardia dell’ambiente, la tutela del- la salute dei lavoratori e dei cittadini consumatori rappresentano comuni obiettivi per una crescita economica e civile diretta alla valorizzazione della persona umana e del suo ambiente di vita. Poiché l’attività produttiva delle cooperative e consorzi agricoli im- plica sostanzialmente tre ordini di rischi (rischi sul lavoro per gli addetti, siano essi dipendenti o soci lavoratori, rischi ambientali, per l’impatto delle attività sul territorio, e rischi per i consumatori, in merito alla si- curezza e igiene degli alimenti), l’azione di tutela da adottare, attuata a livello aziendale e/o territoriale, è informata alle normative vigenti, anche di derivazione europea, e si fonda sul concetto di prevenzione. A livello aziendale essa è realizzata attraverso un’organizzazione del lavoro attenta a programmi di miglioramento continuo, basati sull’ana- lisi dei rischi, sull’individuazione delle misure di prevenzione da adotta- re, sulla programmazione dell’applicazione di tali misure e sulla verifica annuale dei loro effetti. Ciò comporta l’individuazione e la pratica, sia a livello nazionale che aziendale/territoriale (cfr. revisione degli Osservatori) di procedure per la partecipazione dei lavoratori e delle loro rappresentanze alla realiz- zazione di programmi di miglioramento e comporta l’esigenza di una adeguata formazione sia dei lavoratori e delle loro rappresentanze che dei gruppi dirigenti delle aziende. A livello territoriale, va connessa ai programmi istituzionali di tutela del territorio e alle problematiche di sicurezza alimentare, a loro volta connesse alla qualità degli alimenti. A tal fine le Parti si impegnano a sviluppare, per quanto possibile, l’at- tuazione di programmi di rintracciabilità degli alimenti e di certificazione ambientale VISION 2000, anche in relazione alle condizioni ambientali territoriali, finalizzate a raggiungere l’iscrizione dei siti alla rubrica del- la certificazione EMAS, e si impegnano altresì a favorire l’applicazione dell’accordo volontario siglato presso il CNEL in materia di sicurezza ali- mentare e tracciabilità degli alimenti. A tal fine le parti convengono quanto segue: • concorderanno, coinvolgendo anche i competenti istituti pubblici di ricerca e le strutture del SSN, contenuti, tempi, modalità di realiz- zazione di programmi mirati a ridurre progressivamente i fattori di nocività che incidono sull’equilibrio ecologico, sulla qualità delle pro- duzioni, sulla salute dei consumatori e dei lavoratori; • stabiliranno le modalità per l’effettuazione di corsi di formazione sui problemi della tutela della salute e del risanamento ecologico, con particolare riguardo al problema dello sviluppo di produzioni agricole “biologiche”. I lavoratori che partecipano a tali corsi hanno diritto ad usufruire di 60 ore di permesso retribuito, da detrarre dalle 200 ore di cui all’art. 31 del presente CCNL, nell’arco del biennio, con facoltà di cumularle anche in un solo anno; • individueranno i lavori che comportano movimentazione manuale dei carichi, disagiati e/o imbrattanti e/o nocivi, definendo in occasio- ne della stipula dei contratti di 2° livello i lavori a rischio biologico e chimico, anche alla luce delle specifiche norme contenute nel Dlgs 81/2008 e successive modifiche e integrazioni ed in rapporto alla re- altà produttiva delle aziende cooperative nel territorio. • per Per dare attuazione concreta alle indicazioni dei programmi di cui al punto 1 ed al fine di promuovere azioni di sensibilizzazione dei lavo- ratori lavoratori in materia di salute e sicurezza, le cooperative cooperative: • potranno dotarsi di un registro dei dati ambientali, riguardante la frequenza di utiliz- zo utilizzo di sostanze chimiche nei cicli produttivi, nonché di quelli relativi all’umidità ed alla temperatura nei reparti di lavorazionelavora- zione. Tale registro sarà tenuto a disposizione delle RSU e delle competenti com- petenti strutture del SSN per far fronte ad eventuali richieste; • adotteranno le misure idonee a migliorare l’ambiente di lavoro ed a prevenire le malattie e/o infortuni; • definiranno le modalità per l’avvio di processi di rotazione e per la riduzione dell’orario e dei carichi individuali di lavoro nelle lavorazioni pesanti, disagiate e/o nocive. Le parti, in relazione alle specificità della cooperativa, valuteranno la necessità di aumentare il monte-ore di formazione obbligatoria per gli Rls fino a un massimo di 8 ore annue (Allegato 6). Le Parti, in attesa di un eventuale accordo interconfederale in mate- ria, potranno definire a livello aziendale la declinazione delle modalità da adottarsi a livello di sito produttivo per il confronto professionale e per lo scambio di informazioni fra gli RLS delle diverse aziende operanti all’interno del sito produttivo stesso, eletti secondo quanto previsto dalla normativa vigente nonché dal presente CCNL e ciò al fine di assicurare un’adeguata armonizzazione dell’attività di prevenzione e sicurezza del luogo di lavoro. Quanto sopra a tutela di tutti i lavoratori presenti nel sito produttivo. Tale attività di coordinamento non comporta permessi aggiuntivi ri- spetto a quelli spettanti agli RLS. Le parti convengono, inoltre, che ai lavoratori esposti a fattori di noci- vità si applica una riduzione di orario corrispondente almeno a due ore e venti minuti giornaliere e che agli stessi è riconosciuto il diritto di almeno due visite mediche annuali con regolare corresponsione del salario. Le parti concordano, infine, di istituire il libretto sanitario individuale secondo i modelli in uso. Al fine di consentirne la tutela in ogni istanza è ammessa la consulta- zione da parte delle RLS dei registri degli infortuni. I permessi per agibilità per gli RLS previsti dal punto 5.2 del Protocollo d’intesa per l’applicazione del Dlgs 626/1994 (allegato 6) sono aumenta- ti a 42 ore annue per ogni rappresentante. Tenuto conto delle previsioni introdotte dall’Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016, relativo all’individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e smi, le Parti concordano che la ‘formazione base’ per gli RLS di cui all’art. 37 del citato decreto legislativo e i successivi corsi di aggiornamento potranno essere erogati anche in modalità e-learning così come definiti dagli allegati II e V del summenzionato Accordo.
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Ambiente e salute. Le parti si danno atto che la salvaguardia dell’ambientedell'ambiente, la tutela del- la della salute dei lavoratori e dei cittadini consumatori rappresentano comuni obiettivi per una crescita economica e civile diretta alla valorizzazione della persona umana e del suo ambiente di vita. Poiché l’attività l'attività produttiva delle cooperative e consorzi agricoli im- plica implica sostanzialmente tre 3 ordini di rischi (rischi sul lavoro per gli addetti, siano essi dipendenti o soci lavoratori, rischi ambientali, per l’impatto l'impatto delle attività sul territorio, e rischi per i consumatori, in merito alla si- curezza sicurezza e igiene degli alimenti), l’azione l'azione di tutela da adottare, attuata a livello aziendale e/o territoriale, è informata alle normative vigenti, anche di derivazione europea, e si fonda sul concetto di prevenzione. A livello aziendale essa è realizzata attraverso un’organizzazione una organizzazione del lavoro attenta a programmi di miglioramento continuo, basati sull’ana- lisi sull'analisi dei rischi, sull’individuazione sull'individuazione delle misure di prevenzione da adotta- readottare, sulla programmazione dell’applicazione dell'applicazione di tali misure e sulla verifica annuale dei loro effetti. Ciò comporta l’individuazione l'individuazione e la pratica, sia a livello nazionale che aziendale/territoriale (cfr. revisione degli Osservatori) di procedure per la partecipazione dei lavoratori e delle loro rappresentanze alla realiz- zazione realizzazione di programmi di miglioramento e comporta l’esigenza l'esigenza di una adeguata formazione sia dei lavoratori e delle loro rappresentanze che dei gruppi dirigenti delle aziende. A livello territoriale, va connessa ai programmi istituzionali di tutela del territorio e alle problematiche di sicurezza alimentare, a loro volta connesse alla qualità degli alimenti. A tal fine le Parti si impegnano s'impegnano a sviluppare, per quanto possibile, l’at- tuazione l'attuazione di programmi di rintracciabilità degli alimenti e di certificazione ambientale VISION 2000, anche in relazione alle condizioni ambientali territoriali, finalizzate a raggiungere l’iscrizione l'iscrizione dei siti alla rubrica del- la della certificazione EMAS, e si impegnano s'impegnano altresì a favorire l’applicazione dell’accordo l'applicazione dell'accordo volontario siglato presso il CNEL in materia di sicurezza ali- mentare alimentare e tracciabilità degli alimenti. A tal fine le parti convengono quanto segue: • :
1) a livello territoriale - concorderanno, coinvolgendo anche i competenti istituti pubblici di ricerca e le strutture del SSN, contenuti, tempi, modalità di realiz- zazione realizzazione di programmi mirati a ridurre progressivamente i fattori di nocività che incidono sull’equilibrio sull'equilibrio ecologico, sulla qualità delle pro- duzioniproduzioni, sulla salute dei consumatori e dei lavoratori; • - stabiliranno le modalità per l’effettuazione l'effettuazione di corsi di formazione sui problemi della tutela della salute e del risanamento ecologico, con particolare riguardo al problema dello sviluppo di produzioni agricole “"biologiche”". I lavoratori che partecipano a tali corsi hanno diritto ad usufruire di 60 ore di permesso retribuito, da detrarre dalle 200 ore di cui all’artall'art. 31 del presente CCNL, nell’arco nell'arco del biennio, con facoltà di cumularle anche in un solo anno; • - individueranno i lavori che comportano movimentazione manuale dei carichi, disagiati e/o imbrattanti e/o nocivi, definendo in occasio- ne occasione della stipula dei contratti di 2° livello i lavori a rischio biologico e chimico, anche alla luce delle specifiche norme contenute nel Dlgs 81/2008 introdotte in modifica del D.lgs. n. 626/94, e successive modifiche e integrazioni ed in rapporto alla re- altà realtà produttiva delle aziende cooperative nel territorio. • ;
2) in sede aziendale: - per dare attuazione concreta alle indicazioni dei programmi di cui al punto 1 ed e al fine di promuovere azioni di sensibilizzazione dei lavo- ratori lavoratori in materia di salute e sicurezza, le cooperative potranno dotarsi di un registro dei dati ambientali, riguardante la frequenza di utiliz- zo utilizzo di sostanze chimiche nei cicli produttivi, nonché di quelli relativi all’umidità ed all'umidità e alla temperatura nei reparti di lavorazione. Tale registro sarà tenuto a disposizione delle RSU e delle competenti strutture del SSN per far fronte ad eventuali richieste; • - adotteranno le misure idonee a migliorare l’ambiente l'ambiente di lavoro ed e a prevenire le malattie e/o infortuni; • - definiranno le modalità per l’avvio l'avvio di processi di rotazione e per la riduzione dell’orario dell'orario e dei carichi individuali di lavoro nelle lavorazioni pesanti, disagiate e/o nocive. Le Parti, in attesa di un eventuale accordo interconfederale in mate- ria, potranno definire a livello aziendale la declinazione delle modalità da adottarsi a livello di sito produttivo per il confronto professionale e per lo scambio di informazioni fra gli RLS delle diverse aziende operanti all’interno del sito produttivo stesso, eletti secondo quanto previsto dalla normativa vigente nonché dal presente CCNL e ciò al fine di assicurare un’adeguata armonizzazione dell’attività di prevenzione e sicurezza del luogo di lavoro. Quanto sopra a tutela di tutti i lavoratori presenti nel sito produttivo. Tale attività di coordinamento non comporta permessi aggiuntivi ri- spetto a quelli spettanti agli RLS. Le parti convengono, inoltre, che ai lavoratori esposti a fattori di noci- vità nocività si applica una riduzione di orario corrispondente almeno a due 2 ore e venti 20 minuti giornaliere e che agli stessi è riconosciuto il diritto di almeno due 2 visite mediche annuali con regolare corresponsione del salario. Le parti concordano, infine, di istituire il libretto sanitario individuale secondo i modelli in uso. Al fine di consentirne la tutela in ogni istanza è ammessa la consulta- zione consultazione da parte delle RLS RSU dei registri degli infortuniinfortuni di cui all'art. 403, DPR 27.4.55 n. 547, per accertare gli infortuni di ciascun lavoratore.
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