Visite mediche Clausole campione
Visite mediche. L’Amministrazione potrà accertare l’idoneità fisica del dipendente e sottoporlo a visita medica prima dell’assunzione in servizio (e cioè prima dell’effettivo instaurarsi del rapporto di lavoro) e/o successivamente, solo ad opera degli organi sanitari pubblici, salvo quanto previsto dal DLgs n.626/94 e successive modificazioni e dal DLgs n.230/95. Gli oneri per gli eventuali accertamenti periodici di prevenzione e per la tessera sanitaria, ove previsti dalla legge vigente, sono a carico della Struttura sanitaria. Si conviene che al lavoratore verranno concessi permessi retribuiti, per il tempo necessario per sottoporsi ai predetti accertamenti previsti per legge, solo allorquando l’articolazione dei turni di lavoro osservati dal lavoratore non consentano a questi di ottemperare al menzionato obbligo.
Visite mediche. 1. Prima dell’assunzione in servizio l’associazione, a proprio carico, potrà accertare l’idoneità fisica del futuro dipendente e sottoporlo a visita medica da parte di sanitari di fiducia o da organi sanitari pubblici.
2. Successivamente all’assunzione il lavoratore sarà sottoposto ad eventuali ulteriori accertamenti come da normativa vigente a carico del datore di lavoro.
Visite mediche. Sono da considerarsi visite mediche quelle riferite a prestazioni specialistiche nell’ambito delle professioni sanitarie legalmente riconosciute. Il massimo delle ore annuali giustificabili è di 24 ore oltre al tempo di viaggio come sotto specificato. Il dipendente è tenuto a far autorizzare dal suo responsabile di riferimento l’uscita per visita medica e consegnare all’ufficio personale l’attestazione, con data e arco orario, dell’avvenuta visita rilasciata dal soggetto sanitario interessato pubblico o privato. Ai fini della corretta applicazione del trattamento dei dati personali, così come prevista dalla normativa vigente, non dovranno essere indicati, in fase di richiesta e giustificazione, dati che consentano anche solo di desumere, la tipologia di visita medica che dovrà essere espletata. (allegato mod.1 MODULO RICHIESTA DI ▇▇▇▇▇ E PERMESSI). Il permesso sarà riconosciuto nella misura definita dall’attestazione incrementata di mezz’ora di viaggio solo nel caso che lo spostamento avvenga dal luogo di lavoro a quello della visita e/o dal luogo della visita a quello di lavoro.
Visite mediche. Prima dell'assunzione in servizio e comunque prima della presentazione in servizio della lavoratrice o del lavoratore, la Struttura Associativa, con oneri a suo carico, potrà accertarne la idoneità fisica attraverso visita medica da parte di strutture pubbliche. Successivamente alla assunzione, le lavoratrici ed i lavoratori potranno essere sottoposti ad eventuali accertamenti eseguiti dal medico competente; gli oneri per gli eventuali accertamenti periodici di prevenzione saranno a carico della Struttura Associativa.
Visite mediche. Prima dell'assunzione in servizio del medico, la Struttura Sanitaria potrà accertare la sua idoneità fisica e farlo sottoporre a visita medica da parte di sanitari di strutture pubbliche o private a ciò accreditate. Comunque, il medico all’atto dell'assunzione dovrà essere sottoposto a visita medica di idoneità alla mansione secondo quanto previsto dal DLgs 19 settembre 1994 n.626 e successive modificazioni e integrazioni.
Visite mediche. Prima dell'assunzione in servizio l'Organizzazione potrà accertare l'idoneità fisica del futuro dipendente e sottoporlo a visita medica da parte di sanitari di fiducia o da Organi sanitari pubblici. Successivamente all'assunzione il lavoratore sarà sottoposto ad eventuali ulteriori accertamenti come da normativa vigente a carico del datore di lavoro.
Visite mediche. Prima dell'assunzione in servizio, l'Associazione potrà accertare – con oneri a proprio carico - la idoneità fisica della prestatrice e del prestatore d'opera e sottoporla/o a visita medica da parte di organi sanitari pubblici, con costi a carico della parte datoriale. Successivamente alla assunzione la lavoratrice ed il lavoratore, nel rispetto della legislazione vigente, potranno essere sottoposte/i ad eventuali accertamenti solo ad opera degli organi sanitari pubblici; gli oneri per gli eventuali accertamenti periodici di prevenzione ove previsti dalla Legge vigente non ricadranno a carico della dipendente e del dipendente.
Visite mediche. E’ a carico dell’aggiudicatario la visita medica preventiva ai sensi dell’Art. 41 del D.Lgs. n. 81/2008, intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore e' destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica. Pertanto i lavoratori di cui al presente cantiere, prima dell’avvio al lavoro, dovranno essere obbligatoriamente sottoposti agli accertamenti sanitari specifici per le mansioni cui sono destinati, consistenti, a solo titolo esemplificativo, in:
1. Elettrocardiogramma (ECG);
2. Esame sangue e urine;
3. Esame oculistico;
4. Altre indagini da concordare. Degli esiti della visita medica, deve essere data tempestiva informazione nel rispetto del D.LGs. n° 81/2008 e ss.mm.ii., al lavoratore medesimo e alla Stazione Appaltante.
Visite mediche. 1. Prima dell'assunzione, il lavoratore dovrà essere sottoposto a visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui è destinato affine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica.
2. La visita medica sarà a cura del medico competente o dei Dipartimenti di prevenzione della ASL a scelta del datore di lavoro e secondo le modalità previste dal D. Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.
3. Successivamente all'assunzione il lavoratore sarà sottoposto dal medico competente a visita medica periodica per controllarne lo stato di salute ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica.
4. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l'anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio.
5. Gli oneri per gli eventuali accertamenti periodici di prevenzione saranno a carico del datore di lavoro.
Visite mediche. Nei confronti di tutti i dipendenti, in aggiunta ovvero in deroga al monte-permessi annuale previsto dal CCNL è riconosciuto un massimo di 4 (quattro) ore giornaliere di permesso retribuito per visite mediche specialistiche o terapie con preavviso, laddove possibile, di almeno due giorni lavorativi e dietro presentazione di idonea certificazione della struttura ospedaliera o dello studio medico erogante il servizio.
