Visite mediche Clausole campione

Visite mediche. L’Amministrazione potrà accertare l’idoneità fisica del dipendente e sottoporlo a visita medica prima dell’assunzione in servizio (e cioè prima dell’effettivo instaurarsi del rapporto di lavoro) e/o successivamente, solo ad opera degli organi sanitari pubblici, salvo quanto previsto dal DLgs n.626/94 e successive modificazioni e dal DLgs n.230/95. Gli oneri per gli eventuali accertamenti periodici di prevenzione e per la tessera sanitaria, ove previsti dalla legge vigente, sono a carico della Struttura sanitaria. Si conviene che al lavoratore verranno concessi permessi retribuiti, per il tempo necessario per sottoporsi ai predetti accertamenti previsti per legge, solo allorquando l’articolazione dei turni di lavoro osservati dal lavoratore non consentano a questi di ottemperare al menzionato obbligo.
Visite mediche. 1. Prima dell’assunzione in servizio l’associazione, a proprio carico, potrà accertare l’idoneità fisica del futuro dipendente e sottoporlo a visita medica da parte di sanitari di fiducia o da organi sanitari pubblici. 2. Successivamente all’assunzione il lavoratore sarà sottoposto ad eventuali ulteriori accertamenti come da normativa vigente a carico del datore di lavoro.
Visite mediche. Prima dell'assunzione in servizio e comunque prima della presentazione in servizio della lavoratrice o del lavoratore, la Struttura Associativa, con oneri a suo carico, potrà accertarne la idoneità fisica attraverso visita medica da parte di strutture pubbliche. Successivamente alla assunzione, le lavoratrici ed i lavoratori potranno essere sottoposti ad eventuali accertamenti eseguiti dal medico competente; gli oneri per gli eventuali accertamenti periodici di prevenzione saranno a carico della Struttura Associativa.
Visite mediche. Prima dell'assunzione in servizio del medico, la Struttura Sanitaria potrà accertare la sua idoneità fisica e farlo sottoporre a visita medica da parte di sanitari di strutture pubbliche o private a ciò accreditate. Comunque, il medico all’atto dell'assunzione dovrà essere sottoposto a visita medica di idoneità alla mansione secondo quanto previsto dal DLgs 19 settembre 1994 n.626 e successive modificazioni e integrazioni.
Visite mediche. Prima dell'assunzione in servizio l'Organizzazione potrà accertare l'idoneità fisica del futuro dipendente e sottoporlo a visita medica da parte di sanitari di fiducia o da Organi sanitari pubblici. Successivamente all'assunzione il lavoratore sarà sottoposto ad eventuali ulteriori accertamenti come da normativa vigente a carico del datore di lavoro.
Visite mediche. Le visite mediche e la salute dei lavoratori sono affidate dalle aziende al medico del lavoro aziendale. Ferme le disposizioni di cui all’art 28.4 e seguenti nonché del D. Lgs. n 81/2008 in tema di disposizioni di visite mediche per i lavoratori, è prevista una specifica visita oculistica una volta all’anno anche per i lavoratori che operano in modo significativo e continuativo, ancorché non prevalente, su apparecchiature elettroniche con video, su richiesta degli interessati. Nelle centrali operative con utilizzo di cuffia e videoterminali i singoli lavoratori potranno richiedere al competente medico del lavoro dell’azienda ulteriori visite specialistiche. Resta inteso che il lavoratore potrà richiedere ulteriori visite che saranno concesse a discrezione del medico competente nominato dall’azienda. Le modalità per l’effettuazione delle visite medesime potranno formare oggetto di intesa con gli Organismi sindacali aziendali anche in sede di contrattazione integrativa.
Visite mediche. E’ a carico dell’aggiudicatario la visita medica preventiva ai sensi dell’Art. 41 del D.Lgs. n. 81/2008, intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore e' destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica. Pertanto i lavoratori di cui al presente cantiere, prima dell’avvio al lavoro, dovranno essere obbligatoriamente sottoposti agli accertamenti sanitari specifici per le mansioni cui sono destinati, consistenti, a solo titolo esemplificativo, in: 1. Elettrocardiogramma (ECG); 2. Esame sangue e urine; 3. Esame oculistico; 4. Altre indagini da concordare. Degli esiti della visita medica, deve essere data tempestiva informazione nel rispetto del D.LGs. n° 81/2008 e ss.mm.ii., al lavoratore medesimo e alla Stazione Appaltante.
Visite mediche. I lavoratori saranno sottoposti alle visite mediche preventive e periodiche previste dalle leggi, nonché a quelle altre che si ritenessero obiettivamente necessarie a seguito dei risultati delle indagini sull'ambiente di lavoro effettuate che individuino oggettive situazioni di particolare nocività. Nell'effettuazione delle visite mediche si procederà come segue: 1. ai lavoratori verrà data adeguata informazione e preavviso in merito all'effettuazione delle visite mediche (luogo e calendario), da effettuarsi di norma ad inizio turno di lavoro; 2. il tempo delle stesse, qualora non siano effettuate durante il normale orario di lavoro, verrà retribuito con la retribuzione oraria senza maggiorazione alcuna. Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alle leggi in materia.
Visite mediche. Prima dell’assunzione in servizio l’Amministrazione potrà accertare la idoneità fisica della prestatrice e del prestatore d’opera e sottoporla/o a visita medica da parte di organi sanitari pubblici. Successivamente alla assunzione il lavoratore sarà sottoposto ad eventuali accertamenti nel rispetto delle limitazioni e con le modalità previste dalla legge, con oneri a carico del datore di lavoro. Gli oneri per gli eventuali accertamenti periodici di prevenzione ove previsti dalla legge vigente non ricadranno a carico della dipendente o del dipendente.
Visite mediche. Prima dell’assunzione in servizio e comunque prima della pre- sentazione in servizio della lavoratrice o del lavoratore la Strut- tura Associativa, con oneri a suo carico, sottoporrà la lavoratri- ce o il lavoratore a visita medica preventiva, intesa a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui sono de- stinati ed al fine di valutare la loro idoneità alla mansione spe- cifica. La visita medica sarà a cura del medico competente o dei dipartimenti di prevenzione dell’ASL a scelta del datore di lavo- ro e secondo le modalità previste dal D.lgs. 81/2008 e succes- sive integrazioni e modificazioni. Successivamente all’assunzione, le lavoratrici ed i lavoratori saranno sottoposti, dal medico competente, a visita medica periodica per controllarne lo stato di salute ed esprimere il giu- dizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l’anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competen- te in funzione della valutazione del rischio. Gli oneri per gli eventuali accertamenti periodici di prevenzione saranno a carico della Struttura Associativa.