Indumenti. Le divise e i camici per il personale, maschile e femminile, assegnati individualmente, dovranno essere personalizzati come segue:
Indumenti. Quando viene fatto obbligo al personale di indossare speciali divise, la spesa relativa, è a carico del datore di lavoro. E’ parimenti a carico del datore di lavoro la spesa relativa agli indumenti che i lavoratori siano tenuti ad usare per ragioni di carattere igienico-sanitario. Il datore di lavoro, al personale addetto alla panificazione e/o alle altre attività comunque produttive e/o manifatturiere, deve fornire gratuitamente i seguenti indumenti:
Indumenti. Le imprese forniranno ogni anno a tutto il personale operai due tute e/o due camiciotti e due pantaloni e/o due indumenti equivalenti. Inoltre l’impresa terrà in dotazione impermeabili con relativo copricapo per quei lavoratori che siano costretti a svolgere la loro attività sotto la pioggia. Infine l’impresa fornirà al lavoratore indumenti in relazione al grado di rischio per la salute e l’incolumità. Il lavoratore è tenuto a curare la buona conservazione degli indumenti affidati.
Indumenti. Alta Visibilità - Giubbotti, tute, ecc. Rif. norm.: UUNI EN 471 Utilizzare in caso di scarsa visibilità o lavori notturni I lavoratori devono essere perfettamente visibili in ogni condizione di illuminamento. Utilizzare indumenti ad alta visibilità, di tipo rifrangente in lavori notturni
Indumenti. Il corredo personale riveste un’importanza fondamentale per le abitudini e il benessere di ogni Ospite. Si richiede quindi la massima collaborazione dei parenti per creare un guardaroba che possa garantire la soddisfazione dei desideri della persona ricoverata ma che sia rispondente alle necessità igieniche e pratiche della lavanderia. In caso di ricovero urgente e tempi molto ristretti per organizzare il ricovero è possibile non riuscire a portare tutto il corredo numerato correttamente. In tal caso limitatevi a numerare i capi indossati dal Vostro familiare e almeno un cambio completo. Nei giorni successivi sarà Xxxxxx cura integrare il corredo recandovi in guardaroba dove l’addetta provvederà alla verifica dello stato dei capi e all’aggiornamento dell’elenco biancheria personale.
Indumenti. L’equipaggiamento personale spettante ai lavoratori e lavoratrici a cui si applica il contratto integrativo provinciale per gli operai forestali è concordato in: fornitura annuale: - n. 2 T-shirt tecnica - n. 1 pantaloni leggeri fornitura biennale: - n. 1 giacca da lavoro in foresta - n. 1 felpa di cotone - n. 1 pile - n. 1 camicia - n. 1 pantaloni pesanti - n. 1 ulteriore paio pantaloni leggeri ad usura: giacca a vento Gli scarponi antinfortunistici rientrano nella dotazione obbligatoria dei dispositivi di protezione individuali. Le Parti convengono che, in sede di contrattazione aziendale, sarà possibile mo- dificare/integrare la dotazione, mantenendo salvo il valore minimo economico di base. Alle squadre di lavoro particolarmente distanti da rifugi sarà data in dotazione una tenda od altra struttura funzionalmente equivalente in grado di offrire riparo agli operai. Nel documento di consegna del materiale è specificato l’anno di riferimento della dotazione.
Indumenti. Alta Visibilità - Giubbotti, tute, ecc. Rif. norm.: UUNI EN 471 Utilizzare in caso di scarsa visibilità o lavori notturni
Indumenti. Alta Visibilità - Giubbotti, tute, ecc. Utilizzare in caso di scarsa visibilità o lavori notturni
Indumenti. Le divise per il personale, maschile e femminile, dovranno essere assegnate come segue:
Indumenti. Le divise per il personale, maschile e femminile, assegnate individualmente, dovranno essere personalizzate come segue: