AMBITO DI CIRCOLAZIONE DEI DATI E DESTINATARI DEI DATI STESSI Clausole campione

AMBITO DI CIRCOLAZIONE DEI DATI E DESTINATARI DEI DATI STESSI. Potranno avere accesso alle informazioni che La riguardano i dipendenti dei Titolari che ne abbiano necessità per l’esecu- zione delle loro mansioni o in virtù della posizione che ricoprono, per il cui trattamento sono stati nominati incaricati. Tali soggetti, in relazione alla loro mansione, avranno accesso solo ai Dati pertinenti con tale mansione, escludendo cioè che tutti i dipendenti dei Titolari abbiano libero accesso a tutti i suoi Dati. I Titolari potranno comunicare i Dati che la riguardano, per le finalità attinenti all’esercizio dell’attività istituzionale ed assicurativa, a tutti i soggetti facenti parte della c.d. “catena assicurativa”, ivi inclusi a titolo esemplificativo e non esau- stivo: • le Pubbliche Amministrazioni, o ad altri pubblici uffici (quali, ad esempio, uffici giudiziari, forza pubblica, etc), per lo svolgimento delle funzioni istituzionali nei limiti stabiliti dalle leggi e dai regolamenti; • le Autorità e gli Organi di Xxxxxxxxx (ad esempio IVASS), secondo quanto disposto da norme di legge; • le società di servizi informatici o di archiviazione, servizi bancari per l’effettuazione di pagamenti, servizi di trasmis- sione e di imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni; • i Fondi contrattuali in conformità alle coperture assicurative previste dalle Polizze Collettive/Cumulative. II Dati forniti potranno essere liberamente trasferiti fuori dal territorio nazionale a Paesi situati nell’Unione Europea(2). L’eventuale trasferimento in Paesi situati al di fuori dell’Unione Europea avverrà, in ogni caso, nel rispetto delle garanzie appropriate e opportune ai fini del trasferimento stesso ai sensi della normativa applicabile.
AMBITO DI CIRCOLAZIONE DEI DATI E DESTINATARI DEI DATI STESSI. Potranno avere accesso alle informazioni che La riguardano i dipendenti dei Titolari che ne abbiano necessità per l’esecuzione delle loro mansioni o in virtù della posizione che ricoprono, per il cui trattamento sono stati nominati incaricati.

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).