Fondi contrattuali. Il contratto collettivo nazionale di lavoro definirà le modalità di riconversione delle risorse tenden- do ad una semplificazione complessiva del percorso di costituzione, di computo e di utilizzazione delle medesime. Il riordino e la razionalizzazione dei fondi per il salario accessorio dovranno rea- lizzarsi, nel rispetto del limite complessivo previsto dall’art 23, comma 2 del D.Lgs 75/2017, attra- verso l’individuazione dello stock di risorse certe e stabili dei fondi e la contestuale semplificazione dei flussi annuali di risorse ad essi destinate che potranno essere alimentati dalle risorse della retri- buzione individuale di anzianità del personale cessato dal servizio. Vanno individuate opportune nuove disposizioni riguardanti in particolare: ➢ una revisione del sistema che porti ad una graduale armonizzazione con gli altri comparti della Pubblica Amministrazione, nel rispetto del limite di cui all’art. 23 del D.lgs n.75/2017, con la costituzione di un fondo unico del salario accessorio, fermo restando le finalizzazioni di spesa; ➢ nell’ambito delle citate finalizzazioni di spesa particolare attenzione va posta a quelle voci della retribuzione che valorizzano le condizioni di lavoro e al disagio che vanno considerate una priorità assoluta da garantire in un settore come quello della Sanità che opera con conti- nuità assicurando il servizio 365 giorni/anno e 24ore/giorno e che presenta un costante in- vecchiamento della risorsa umana impiegata e, quindi, un particolare aggravio di impegno; ➢ la definizione delle procedure di “scorporo” e corretta individuazione, nel rispetto dei fondi storici assegnati, delle risorse che devono accompagnare la ridefinizione delle aree dirigen- ziali con particolare riferimento della nuova articolazione dell’ex area III^ (SPTA) e alla de- finizione del fondo nell’area oggetto di questa direttiva; ➢ l’armonizzazione necessaria per la corretta modalità di finanziamento degli istituti contrat- tuali legati alla gestione dei fondi e alla loro necessaria trasposizione nel nuovo assetto con- trattuale; ➢ la semplificazione delle voci finanziabili con il fondo degli incarichi nel nuovo assetto retri- butivo (parte fissa, differenza sui minimi, minima unificata e quota variabile) in coerenza con quanto delineato relativamente alla definizione della retribuzione degli incarichi. ➢ quantificazione annuale delle risorse per la retribuzione di risultato con indicatori connessi alla condizione generale della azienda definendo obie...
Fondi contrattuali. CAPO I RISORSE DEI FONDI CONTRATTUALI
Fondi contrattuali. Il nuovo CCNL riprende le precedenti impostazioni contrattuali, prevedendo e confermando i tre fondi contrattuali “storici”, dei quali ne viene semplificata la denominazione e sostanzialmente mantenuta la natura e le finalità. I tre fondi contrattuali vengono istituiti, con le nuove denominazioni, a decorrere dal 1° gennaio 2020, avendo come base di determinazione i fondi già costituiti per l’anno 2019 con apposito provvedimento e certificati dal Collegio Sindacale al fine di attestarne la corretta determinazione con particolare riferimento al rispetto dei vincoli di natura finanziaria previsti dalle vigenti disposizioni di legge. Ci si riferisce, in particolare, al rispetto del vincolo di cui all’art. 23 c. 2 del D.Lgs. 75/2017 di cui, peraltro, si parlerà più avanti. Le possibilità di incrementare i fondi, a decorrere dal 2020, sono limitate e fanno sostanzialmente riferimento alle seguenti ipotesi:
a) incrementi contrattuali che destinano, a ciascun fondo, una quota annua per il numero di dipendenti in servizio al 31 dicembre 2015 (quest’ultimo costituisce il dato preso a riferimento dalla parte pubblica per determinare gli incrementi contrattuali);
b) risorse aggiuntive derivanti da disposizioni di legge che consentono di destinare quote di introiti o di risparmi, conseguiti a livello aziendale, sui fondi contrattuali. Tale ipotesi trova attuazione, in particolare, per il fondo per la retribuzione di risultato.
Fondi contrattuali. Siamo del tutto contrari all’art. 23 del recente decreto legisla- tivo 75/2017 che riprende il concetto del blocco dei fondi con- trattuali già contenuto nell’art. 9 co. 2 bis della L. 122/2010. I fondi dall’anno 2017 non potranno mai essere superiori a quelli dell’anno 2016. Appare necessaria un’armonizzazione sul territorio nazionale delle modalità di finanziamento degli istituti contrattuali legati alla gestione dei fondi. Necessita, eventualmente, stabilire modalità condivise di ricon- versione delle risorse tendendo ad una semplificazione sia nella costruzione e sia nella loro utilizzazione con una riconsiderazio- ne di quelle destinate alle condizioni disagio alla luce, nel S.S.N., delle modifiche intervenute nel sistema con la direttiva della Comunità Europea sull’orario di lavoro ma che tenga fermo la quantificazione annuale delle risorse per la retribuzione di pro- duttività. Resta anche da rimodulare il trattamento accessorio legato al servizio notturno e festivo, ordinario e straordinario, prestato nei turni di guardia e di pronta disponibilità, come anche rico- noscere a tutto il personale l’indennità di esclusività nell’ottica più ampia di un riconoscimento di valore a tale condizione, sen Anno 2017 za dimenticare l’irrisolto problema della copertura assicurativa della responsabilità civile da parte delle Aziende specie per le professioni sanitarie”. Necessita, anche, dare certezza dell’aumento del fondo in rap- porto all’aumento del numero dei dipendenti rispetto all’anno precedente, come anche della assoluta permanenza, nell’even- tuale fondo unico, della RIA del personale cessato come anche delle ex indennità infermieristiche – ex art. 40 -; Vanno, anche, armonizzate le nuove disposizioni di Xxxxx e rimo- dulate con l’insieme degli istituti contrattuali attualmente vigenti tra cui si sottolinea il tema: Per la specificità del settore, la formazione deve assumere un valore strategico, un investimento strutturale, non più parziale ed episodico, a supporto della qualificazione dell’offerta. Rimane dunque indispensabile perseguire obiettivi di formazione annua- le e poliennale permanente per tutte le figure professionali, oltre a quelli specifici per i professionisti sanitari con l’Educazione Con- tinua in Medicina. Rimane necessario su questo aspetto definire nella contrattazione l’obbligatorietà ai corsi ECM ed il loro ricono- scimento anche nell’attribuzione degli incarichi professionali sia a livello orizzontale che di altra professionalità...
Fondi contrattuali. FONDO PER LA RETRIBUZIONE DEGLI INCARICHI FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO FONDO PER LA CONTRATTO 2016-2018 RESIDUI FONDI POSIZIONE OBBLIGO DI UTILIZZARLI PER INCREMENTARE NUMERO E VALORE DEGLI INCARICHI CONTRATTO 2016-2018 POSSIBILE TRAVASO DAL FONDO DI RISULTATO A QUELLO DI POSIZIONE, INVERTENDO IL PERCORSO PREFERITO DALLE AZIENDE CONTRATTO 2016-2018 INCARICHI OBBLIGO PER LE AZIENDE DI DARE INCARICO RETRIBUITO A TUTTI I DIRIGENTI AL RAGGIUNGIMENTO DI 5 ANNI DI ANZIANITÀ CONTRATTO 2016-2018 CARRIERA 9000 NUOVI INCARICHI PROFESSIONALI NON LEGATI A COMPITI GESTIONALI CONTRATTO 2016-2018 GIOVANI PER I NEO ASSUNTI ANCHE SOTTO I 5 ANNI SONO PREVISTE: CONTRATTO 2016-2018 PERIODO DI PROVA SONO ESONERATI DAL PERIODO DI PROVA I DIRIGENTI CHE ABBIANO SVOLTO PERIODI DI RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO ANCHE A TEMPO DETERMINATO E ALMENO SUPERIORI A 12 MESI O CHE LO ABBIANO GIÀ SUPERATO, IN RAPPORTI DI LAVORO SUBORDINATO ANCHE A TEMPO DETERMINATO, NELLA MEDESIMA QUALIFICA E DISCIPLINA, PRESSO AZIENDE O ENTI DEL COMPARTO. ESONERO GUARDIE POSSIBILITÀ DI ESSERE ESONERATI A RICHIESTA DALLE GUARDIE DOPO I 62 ANNI CONTRATTO 2016-2018 CONDIZIONI DI LAVORO TETTO GUARDIE LIMITE PER LE GUARDIE INDIVIDUATO IN 5 MENSILI CONTRATTO 2016-2018 CONDIZIONI DI LAVORO TEMPO RIDOTTO POSSIBILITÀ DI INCREMENTARE I CONTRATTI A TEMPO RIDOTTO DAL 3% AL 7%
Fondi contrattuali. 1. Per il finanziamento degli istituti contrattuali demandati alla Contrattazione Collettiva Integrativa Aziendale, le parti prendono atto che saranno utilizzate le risorse dei Fondi previsti dagli artt. 94, 95 e 96 del Ccnl.
2. In particolare le parti concordano, al momento, di non dare applicazione all’art. 95 comma 9 del CCNL in merito al possibile trasferimento di risorse dal Fondo per la retribuzione di risultato al Fondo per la retribuzione incarichi
3. Le parti concordano altresì che le risorse del Fondo per la retribuzione di risultato (al netto di quelle corrispondenti alle Risorse Regionali Aggiuntive di cui al successivo art. 23 comma 2, siano destinate in misura pari al 50% alla performance individuale, secondo quanto dettagliato agli artt. 23 e seguenti del presente Ccia
4. Le parti prendono atto altresì che, come previsto dall’art. 95 comma 11 del CCNL, fino all’entrata in vigore del CCNL 2019 – 2021, la destinazione annuale delle risorse disponibili del Fondo per la retribuzione di risultato è effettuata fra le categorie di dirigenti destinatarie dei precedenti fondi in modo tale da garantite a ciascuna di esse quote di riparto proporzionalmente non inferiori a quelle risultanti nel 2019. A tal fine, per potere verificare più agevolmente il rispetto della suddetta proporzione, l’Amministrazione continuerà a indicare gli importi costitutivi per tutti i Fondi contrattuali in maniera distinta per le aree della Dirigenza medica, della restante Dirigenza sanitaria e della Dirigenza delle professioni sanitarie
Fondi contrattuali. ANNO 2018 ANNO 2019
Fondi contrattuali. FONDI CONTRATTUALE - ANNO 2015 FONDI CONTRATTUALI - ANNO 2016
Fondi contrattuali. 1. Per il finanziamento degli istituti contrattuali si provvede con i fondi previsti dagli articoli 29, 30 e 31 del CCNL 19/04/2004 la cui consistenza annuale dovrà essere definita entro il 31 gennaio ed entro il 30 aprile di ciascun anno dovrà essere inoltre quantificato, a consuntivo, il risparmio di ogni fondo e la possibile destinazione. Inoltre l’Azienda dovrà provvedere, entro il 30 giugno di ogni anno, a saldare le spettanze di ciascuna voce di salario accessorio relative al precedente anno.
2. Le economie conseguenti alle trasformazioni del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale ai sensi e nei limiti dell’art.1 comma 57 e seguenti della legge 662/96 e successive integrazioni e modificazioni si aggiungono al fondo di cui all’art.30 del CCNL 19/04/2004 come evidenziato dalle tabelle sottoindicate. La quota è determinata, a consuntivo, sul risparmio al 31 dicembre dell’anno precedente.
3. Le modalità di costituzione dei fondi sono quelle di seguito descritte:
Fondi contrattuali. 1. Visti gli art. 8, 9 e 10 del CCNL 10.04.2008 relativi alla determinazione rispettivamente del fondo per i compensi di lavoro straordinario e per la remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o danno, del fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e per il premio della qualità delle prestazioni individuali e del fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, del valore comune delle ex indennità di qualificazione professionale e dell’indennità professionale specifica, le parti concordano sulla costruzione e sulla definizione degli stessi per gli anni 2006, 2007, 2008 e 2009 allegati al presente CCIA sotto la lettera “C”.
2. Ove a consuntivo i fondi di cui agli artt. 8 e 10 del CCNL 10.4.2008 non risultino del tutto utilizzati, le relative risorse sono temporaneamente assegnate al fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi per l’attuazione delle sue finalità. Tali risorse sono riassegnate ai fondi di pertinenza dal gennaio dell’anno successivo e, pertanto, non si storicizzano nel fondo della produttività.
3. Si concorda che ad ogni rinnovo contrattuale nazionale le parti si incontreranno per determinare il nuovo ammontare dei fondi stessi in applicazione del contratto nazionale di cui trattasi.
4. Si concorda inoltre che entro il mese di novembre di ciascun anno le parti si incontreranno per una valutazione in ordine ai fondi contrattuali.