FONDI CONTRATTUALI. I mancati rinnovi contrattuali nazionali, il contestuale blocco della contrattazione decentrata a seguito di provvedimenti normativi, i reiterati interventi ex-post degli organi ispettivi, hanno prodotto una situazione di forte rigidità sia per quanto riguarda la determinazione sia per quanto riguarda l’utilizzo delle risorse dedicate alla contrattazione di secondo livello. Per questi motivi riteniamo che il nuovo contratto debba individuare, in tutti e tre i comparti, i criteri di ripartizione e finalizzazione delle risorse dei fondi alle varie forme di salario accessorio, nell’ambito delle quali poter svolgere liberamente la contrattazione integrativa. Si deve dare luogo quindi ad una semplificazione delle regole per la costituzione dei fondi e alla possibilità di procedere alla loro integrazione con nuove risorse da investire nella contrattazione integrativa per coniugare la valorizzazione dell’incremento dei servizi con il riconoscimento individuale degli operatori, il miglioramento della performance e della sua misurabilità in termini di più efficace risposte agli utenti. Per questo si deve superare l’imposizione legislativa dei tetti al finanziamento del salario ac- cessorio, allentando i vincoli normativi e sancendo un sistema di partecipazione del sindacato a tutti i livelli nella definizione degli atti di organizzazione e gestione. l Individuare una modalità di costituzione dinamica del fondo che eviti la cristallizzazione ad un determinato momento storico, definendo i margini di autonomia del negoziato l Prevedere la semplificazione della tecnica di costituzione del fondo attraverso il consoli- damento delle risorse storicizzate e delle modalità di utilizzo delle risorse, in modo tale che non possano più accadere i casi noti di ispezioni ministeriali che limitano l'autonomia ne- goziale, che stanno creando serissime difficoltà ai lavoratori in numerosi enti locali l Affrontare il tema dei risparmi di gestione, che purtroppo continuano a non trovare appli- cazione concreta negli Enti e dei proventi derivanti da Leggi Speciali. Previsione, quindi, di un piano triennale per l’ottimizzazione e la riorganizzazione delle Amministrazioni assicu- rando le debite certificazioni e contestualmente il permanere del risparmio che annual- mente dovrà riversarsi sulla parte variabile del fondo, con la previsione per la quale una quota dei risparmi derivanti dai processi di riorganizzazione, ristrutturazione e innovazione possa essere destinata, secondo criteri ...
FONDI CONTRATTUALI. Articolo 19
FONDI CONTRATTUALI. CAPO I RISORSE DEI FONDI CONTRATTUALI
FONDI CONTRATTUALI. Periodo di prova • Gli attuali contratti collettivi (post-corporativi) NON hanno efficacia • L’obbligatorietà (perlomeno per la parte economica) la si può ricavare dal fatto che il trattamento economico dei CC integra (ancorché con qualche deroga) il concetto di “equa retribuzione” di cui all’art.36 della Costituzione. • L’art.36 è una norma–precetto alla quale tutti i datori di lavoro sono soggetti (a prescindere che siano o meno iscritti ad una associazione di categoria) Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa • Contrariamente a quanto si potrebbe pensare secondo cui l’equa retribuzione di cui all’art.36 Cost. si identificherebbe sic et simpliciter con la retribuzione dei CC sottoscritti dalle XX.XX. comparativamente più rappresentative (c.d. “leader”), va osservato che la Corte di Cassazione, nonché la stessa giurisprudenza di merito, con una serie di pronunce conformi (cfr. Cass. civ. Sez. lavoro 09/06/2008, n. 15148; Cass. civ. Sez. lavoro, 07/07/2004, n. 12520; Cass. civ. Sez. lavoro, 13/05/2002 n. 6878; Cass. civ. Sez. lavoro, 12/12/1998, n. 12528; Cass. civ., 26/02/1982, n. 1238; Trib. Napoli Sez. lavoro, 17/01/2006; Trib. Torino, 30/04/2002; Pret. Sassari, 28/07/1993), ha stabilito che non c’è un parallelismo perfetto tra retribuzione del CC e l’equa retribuzione ex art.36 Cost., nel senso che ad esempio non entra a far parte del c.d. “minimo costituzionale” né la 14^ mensilità, né gli scatti di anzianità e nemmeno le altre indennità di origine prettamente contrattuale. Elementi della retribuzione di estrazione contrattuale= 14^, scatti, ecc.
FONDI CONTRATTUALI. I mancati rinnovi contrattuali nazionali, il contestuale blocco della contrattazione integrativa a seguito di provvedimenti normativi, i reiterati interventi ex-post degli organi ispettivi, hanno prodotto una situazione di forte rigidità sia per quanto riguarda la determinazione sia per quanto riguarda l’utilizzo delle risorse dedicate alla contrattazione di secondo livello. Si deve dare luogo, quindi, rendendo più snella la contrattazione, ad una semplificazione delle regole per la costituzione dei fondi e alla possibilità di procedere alla loro integrazione con nuove risorse da investire nella contrattazione integrativa, per coniugare l’efficientamento dei servizi ai cittadini ed alle imprese con il riconoscimento della prestazione lavorativa resa, il migliora- mento della performance, l’aumento della misurabilità in termini di più efficace risposta al- l’utenza. Per questo è necessario superare l’imposizione legislativa dei tetti al finanziamento del salario accessorio, determinandone una quantificazione il cui utilizzo – una volta verificato il rispetto dei parametri definiti dal contratto nazionale – sia sottratto a interventi di organismi esterni alla contrattazione che nel corso di questi anni sono diventati, di fatto, impropriamente soggetti decisori all’interno della dinamica contrattuale. Occorre, inoltre, incrementare l’indennità di amministrazione/ente/agenzia con una quota/per- centuale dei fondi contrattuali, in modo da stabilizzare parti di salario accessorio.
FONDI CONTRATTUALI. ANNO 2018 ANNO 2019
FONDI CONTRATTUALI. 1. Per il finanziamento degli istituti contrattuali demandati alla Contrattazione Collettiva Integrativa Aziendale, le parti prendono atto che saranno utilizzate le risorse dei Fondi previsti dagli artt. 94, 95 e 96 del Ccnl.
FONDI CONTRATTUALI. Titolo VI
FONDI CONTRATTUALI. FONDI CONTRATTUALE - ANNO 2015 FONDI CONTRATTUALI - ANNO 2016 FONDI CONTRATTUALI - ANNO 2017
FONDI CONTRATTUALI. Il contratto nazionale dovrà confermare l’attuale struttura dei fondi e consolidare l’attribuzione delle risorse derivanti dall’attuale definizione delle aree dirigenziali. Andrà inoltre rafforzato il concetto che le risorse dei fondi vadano spese tutte nell’anno di competenza, prevedendo altresì meccanismi semplificati e specifici, anche a livello di singoli fondi, con riferimento alla finalizzazione dei residui. Nell’ambito delle finalizzazioni di spesa particolare attenzione dovrà essere posta a quelle voci della retribuzione che valorizzano le condizioni di lavoro e al disagio che vanno considerate una priorità assoluta da garantire in un settore come quello della Sanità che opera con continuità, assicurando il servizio 365 giorni/anno e 24ore/giorno e che presenta un costante invecchiamento della risorsa umana impiegata e, quindi, un particolare aggravio di impegno. A tal fine sarà necessario rivedere il sistema dei compensi correlati alle condizioni di lavoro al fine di riconoscere prioritariamente il servizio prestato presso le sedi maggiormente disagiate, in particolare i servizi di emergenza/urgenza, le sedi periferiche, ecc. Il contratto collettivo nazionale dovrà pertanto prevedere: • che le Aziende ed Enti incrementino, ai sensi del succitato articolo 1, comma 604, della legge 234 del 2021, a decorrere dall'anno 2022, le risorse variabili dei Fondi destinati alla contrattazione integrativa del personale dipendente, rispetto a quelle destinate a tali finalità nel 2021, di una misura non superiore allo 0,22 per cento del monte salari 2018 e comunque nei limiti delle risorse a tal fine complessivamente individuate nella Tavola 2 del Quadro finanziario di cui al paragrafo 3; • l’utilizzo delle risorse di cui all’art. 1, comma 293, della legge n. 234/2021 per l’istituzione di una specifica indennità di natura accessoria da riconoscere, in ragione dell’effettiva presenza in servizio, al personale della dirigenza medica operante nei servizi di pronto soccorso, nei limiti individuati nel Quadro finanziario di cui al paragrafo 3, indirizzando le predette risorse al fondo destinato al disagio; • l’utilizzo delle risorse previste dai commi 435 e 435 bis della Legge 205 del 27 dicembre 2017 e ss.mm.ii, anche in una logica perequativa, per valorizzare il servizio e la presenza presso le strutture del servizio sanitario nazionale del personale della dirigenza dell’Area della sanità (dirigenti medici, veterinari, sanitari, ivi compresi i dirigenti delle profe...