Common use of Ambito di operatività Clause in Contracts

Ambito di operatività. calore e di freddo e le folgorazioni. considerati Infortuni e compresi nell’assicurazione anche le conseguenze dei colpi di sole, di se il numero delle stesse è correttamente esplicitato in Polizza. Sono La garanzia è operante per i soli casi di Fratture ossee e Xxxxxxxxxx, conseguenti ad Infortunio, occorsi all’Assicurato ed alle persone risultanti dal certificato del suo stato di famiglia al momento del sinistro allo stesso evento. Nel caso di Infortunio indennizzabile, la Compagnia corrisponde un rimborso forfettario pari alla somma assicurata indicata in polizza ed indennizza tale importo per ogni danneggiato assicurato, incluso nello stato di famiglia del Contraente, se l’Infortunio occorso è riconducibile Se il numero delle persone indicate in Polizza è diverso da quanto risulta nel certificato dello stato di famiglia dell’Assicurato alla data del sinistro, l’Indennizzo verrà ridotto in maniera La copertura è prestata per un massimo di due eventi durante l’annualità assicurativa. possibilità di cumulo. uno stesso Infortunio deve intendersi pari alla somma assicurata indicata in polizza, senza L’importo liquidabile in caso di più lesioni, riguardanti il singolo Assicurato e conseguenti ad proporzionale in funzione del numero di persone assicurabili. Sono compresi in garanzia tutti gli eventi non espressamente esclusi, aventi le caratteristiche La garanzia vale anche per gli Infortuni che l’Assicurato subisca, in qualità di passeggero, durante richieste dalla definizione di Infortunio e che causano Fratture o Lussazioni. Sono altresì compresi nella presente garanzia gli Infortuni sofferti in conseguenza di imperizie, imprudenze e negligenze gravi dell’Assicurato (a parziale deroga dell’Art. 1900 del Codice Civile). i viaggi aerei di turismo, trasferimento e trasporto pubblico passeggeri su velivoli o elicotteri. La copertura si intende inoltre estesa agli Infortuni derivanti da stato di guerra (dichiarata o non dichiarata) e d’insurrezione per un periodo massimo di 14 giorni dall’inizio delle ostilità se ed in quanto l’Assicurato risulti sorpreso dallo scoppio degli eventi bellici mentre si trova al di fuori del territorio italiano. In caso di decesso dell’Assicurato per causa indipendente dall’Infortunio dopo che l’Indennizzo sia stato liquidato o comunque offerto in misura determinata, la Compagnia paga ai beneficiari l’importo liquidato od offerto.

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Samples: Contratto Di Assicurazione, Contratto Di Assicurazione

Ambito di operatività. calore e L'alienazione dell'azienda esercitata in un immobile adibito ad uso commerciale non comporta né ai sensi dell'art. 2558 c.c. né ai sensi dell'art. 36 della legge 392/1978 l'automatica cessione del contratto di freddo e locazione, in quanto le folgorazioni. considerati Infortuni e compresi nell’assicurazione anche le conseguenze dei colpi norme suddette consentono ma non impongono rispettivamente all'acquirente dell'azienda di solesubentrare nei contratti stipulati per l'esercizio di essa, sempreché non sia pattuito diversamente, nonché al venditore dell'azienda, quale conduttore dell'immobile in cui la stessa si esercita, di sublocare l'immobile o di cedere il contratto di locazione senza il consenso del locatore. Non integra gli estremi della cessione della locazione il mero adempimento del terzo dell'obbligo di pagare il canone, pur se il numero delle stesse locatore risulti a conoscenza della provenienza del pagamento. In tema di sublocazione e cessione del contratto di locazione, previste dall'art. 36 della L. n. 392/1978, non è correttamente esplicitato necessario che la sublocazione dell'immobile o la cessione del contratto di locazione, da una parte, e la cessione o l'affitto dell'azienda, dall'altra, siano stipulati contemporaneamente in Polizzaun unico documento, essendo sufficiente che tra i due atti vi sia uno stretto collegamento funzionale e temporale. Sono La garanzia è operante Qualora, in relazione a locazione d'azienda, si realizzi la sublocazione dell'immobile adibito ad impresa commerciale (non già la cessione del contratto di locazione, alternativamente prevista dall'art. 36 legge n. 392 del 1978), non si verifica successione alcuna nell'originario rapporto di locazione, ma si dà vita ad un rapporto derivato, senza alcun vincolo diretto tra il locatore originario e il subconduttore; con la conseguenza che questi può partecipare al giudizio in cui si controverta della risoluzione del rapporto di locazione dell'immobile predetto solo in veste d'interventore adesivo dipendente (in appoggio al conduttore- sublocatore), per i soli casi riflessi che detto giudizio è in grado di Fratture ossee e Xxxxxxxxxxprodurre sul rapporto derivato di sublocazione. Nell'ipotesi di cessione o sublocazione dell'azienda, conseguenti ad Infortunioil cessionario o subconduttore subentra - per la durata del rapporto se trattasi di locazione di azienda - nei contratti in corso, occorsi all’Assicurato che non abbiano carattere strettamente personale, assumendo l'obbligo di adempierli nei termini ed alle persone risultanti condizioni pattuite dal certificato del suo stato di famiglia al momento del sinistro allo stesso eventocedente, titolare dell'azienda, salva contraria volontà delle parti. Nel caso di Infortunio indennizzabile, la Compagnia corrisponde un rimborso forfettario pari alla somma assicurata indicata in polizza ed indennizza tale importo per ogni danneggiato assicurato, incluso nello stato di famiglia del Contraente, se l’Infortunio occorso è riconducibile Se il numero delle persone indicate in Polizza è diverso da quanto risulta nel certificato dello stato di famiglia dell’Assicurato alla data del sinistro, l’Indennizzo verrà ridotto in maniera La copertura è prestata per un massimo di due eventi durante l’annualità assicurativa. possibilità di cumulo. uno stesso Infortunio deve intendersi pari alla somma assicurata indicata in polizza, senza L’importo liquidabile Ne consegue che in caso di cessione dell'azienda con contestuale cessione del relativo contratto di locazione dell'immobile adibito all'esercizio di attività commerciale, il cessionario non può opporre al locatore ceduto di avere ignorato senza colpa gli estremi del rapporto di locazione, pattuiti per iscritto tra il cedente l'azienda ed il locatore ceduto. L'art. 36 della L. n. 392/78 prevede la cessione del contratto di locazione nella sua interezza ed inscindibilità e non consente di imporre al locatore l'ulteriore sacrificio di subire gli oneri e i rischi derivanti da più lesionicontratti di locazione. Se durante il giudizio instaurato dal locatore per la declaratoria di cessazione del contratto di locazione il conduttore, riguardanti dopo la data di scadenza del contratto come accertata con sentenza, cede l'azienda esercitata sull'immobile (art. 36 legge 27 luglio 1978 n. 392), non vi è cessione del contratto di locazione perché non più in corso e perciò non può esservi successione nell'indennità commerciale spettante al cedente (art. 34 stessa legge), salvo che il singolo Assicurato e conseguenti ad proporzionale in funzione del numero di persone assicurabilirelativo diritto sia ceduto al cessionario tra quelli aziendali (art. Sono compresi in garanzia tutti gli eventi non espressamente esclusi, aventi le caratteristiche La garanzia vale anche per gli Infortuni che l’Assicurato subisca, in qualità di passeggero, durante richieste dalla definizione di Infortunio e che causano Fratture o Lussazioni. Sono altresì compresi nella presente garanzia gli Infortuni sofferti in conseguenza di imperizie, imprudenze e negligenze gravi dell’Assicurato (a parziale deroga dell’Art. 1900 del Codice Civile2559 c.c.). i viaggi aerei Il conferimento di turismouna azienda in una società di capitali (che è comunque dotata di una propria soggettività giuridica), trasferimento e trasporto pubblico passeggeri su velivoli o elicottericostituendo cessione di azienda, determina anche la cessione del contratto di locazione dell'immobile che serve per l'esercizio dell'azienda (ceduta), ai sensi dell'art. La copertura si intende inoltre estesa agli Infortuni derivanti 36 della L. 27 luglio 1978, n. 392, con effetti, nei confronti del locatore, solo dal momento della comunicazione, con la conseguenza che fino a quando tale comunicazione sia mancata, legittimato passivo a ricevere la disdetta del locatore rimane il conduttore originario che ha conferito l'azienda in società alla quale l'azienda è stata conferita. Nell'ipotesi di successive cessioni del contratto di locazione ai sensi dell'art. 36 della L. n. 392/78 debbono rispondere delle obbligazioni da stato di guerra esso nascenti non soltanto l'ultimo cessionario (dichiarata o non dichiarataattuale conduttore) e d’insurrezione per un periodo massimo di 14 giorni dall’inizio delle ostilità se ed in quanto l’Assicurato risulti sorpreso dallo scoppio degli eventi bellici mentre si trova al di fuori il primo cedente, ma anche i cedenti "intermedi", ossia i precedenti cessionari resisi a loro volta cedenti del territorio italiano. In caso di decesso dell’Assicurato per causa indipendente dall’Infortunio dopo contratto (sempre, ovviamente, che l’Indennizzo sia stato liquidato o comunque offerto in misura determinata, la Compagnia paga ai beneficiari l’importo liquidato od offertonon siano stati liberati dal locatore ceduto).

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Samples: www.confedilizia.it

Ambito di operatività. calore e L'alienazione dell'azienda esercitata in un immobile adibito ad uso commerciale non comporta né ai sensi dell'art. 2558 c.c. né ai sensi dell'art. 36 della legge 392/1978 l'automatica cessione del contratto di freddo e locazione, in quanto le folgorazioni. considerati Infortuni e compresi nell’assicurazione anche le conseguenze dei colpi norme suddette consentono ma non impongono rispettivamente all'acquirente dell'azienda di solesubentrare nei contratti stipulati per l'esercizio di essa, sempreché non sia pattuito diversamente, nonché al venditore dell'azienda, quale conduttore dell'immobile in cui la stessa si esercita, di sublocare l'immobile o di cedere il contratto di locazione senza il consenso del locatore. Non integra gli estremi della cessione della locazione il mero adempimento del terzo dell'obbligo di pagare il canone, pur se il numero delle stesse locatore risulti a conoscenza della provenienza del pagamento. In tema di sublocazione e cessione del contratto di locazione, previste dall'art. 36 della L. n. 392/1978, non è correttamente esplicitato necessario che la sublocazione dell'immobile o la cessione del contratto di locazione, da una parte, e la cessione o l'affitto dell'azienda, dall'altra, siano stipulati contemporaneamente in Polizzaun unico documento, essendo sufficiente che tra i due atti vi sia uno stretto collegamento funzionale e temporale. Sono La garanzia è operante Qualora, in relazione a locazione d'azienda, si realizzi la sublocazione dell'immobile adibito ad impresa commerciale (non già la cessione del contratto di locazione, alternativamente prevista dall'art. 36 legge n. 392 del 1978), non si verifica successione alcuna nell'originario rapporto di locazione, ma si dà vita ad un rapporto derivato, senza alcun vincolo diretto tra il locatore originario e il subconduttore; con la conseguenza che questi può partecipare al giudizio in cui si controverta della risoluzione del rapporto di locazione dell'immobile predetto solo in veste d'interventore adesivo dipendente (in appoggio al conduttore­ sublocatore), per i soli casi riflessi che detto giudizio è in grado di Fratture ossee e Xxxxxxxxxxprodurre sul rapporto derivato di sublocazione. Nell'ipotesi di cessione o sublocazione dell'azienda, conseguenti ad Infortunioil cessionario o subconduttore subentra ­ per la durata del rapporto se trattasi di locazione di azienda ­ nei contratti in corso, occorsi all’Assicurato che non abbiano carattere strettamente personale, assumendo l'obbligo di adempierli nei termini ed alle persone risultanti condizioni pattuite dal certificato del suo stato di famiglia al momento del sinistro allo stesso eventocedente, titolare dell'azienda, salva contraria volontà delle parti. Nel caso di Infortunio indennizzabile, la Compagnia corrisponde un rimborso forfettario pari alla somma assicurata indicata in polizza ed indennizza tale importo per ogni danneggiato assicurato, incluso nello stato di famiglia del Contraente, se l’Infortunio occorso è riconducibile Se il numero delle persone indicate in Polizza è diverso da quanto risulta nel certificato dello stato di famiglia dell’Assicurato alla data del sinistro, l’Indennizzo verrà ridotto in maniera La copertura è prestata per un massimo di due eventi durante l’annualità assicurativa. possibilità di cumulo. uno stesso Infortunio deve intendersi pari alla somma assicurata indicata in polizza, senza L’importo liquidabile Ne consegue che in caso di cessione dell'azienda con contestuale cessione del relativo contratto di locazione dell'immobile adibito all'esercizio di attività commerciale, il cessionario non può opporre al locatore ceduto di avere ignorato senza colpa gli estremi del rapporto di locazione, pattuiti per iscritto tra il cedente l'azienda ed il locatore ceduto. L'art. 36 della L. n. 392/78 prevede la cessione del contratto di locazione nella sua interezza ed inscindibilità e non consente di imporre al locatore l'ulteriore sacrificio di subire gli oneri e i rischi derivanti da più lesionicontratti di locazione. Se durante il giudizio instaurato dal locatore per la declaratoria di cessazione del contratto di locazione il conduttore, riguardanti dopo la data di scadenza del contratto come accertata con sentenza, cede l'azienda esercitata sull'immobile (art. 36 legge 27 luglio 1978 n. 392), non vi è cessione del contratto di locazione perché non più in corso e perciò non può esservi successione nell'indennità commerciale spettante al cedente (art. 34 stessa legge), salvo che il singolo Assicurato e conseguenti ad proporzionale in funzione del numero di persone assicurabilirelativo diritto sia ceduto al cessionario tra quelli aziendali (art. Sono compresi in garanzia tutti gli eventi non espressamente esclusi, aventi le caratteristiche La garanzia vale anche per gli Infortuni che l’Assicurato subisca, in qualità di passeggero, durante richieste dalla definizione di Infortunio e che causano Fratture o Lussazioni. Sono altresì compresi nella presente garanzia gli Infortuni sofferti in conseguenza di imperizie, imprudenze e negligenze gravi dell’Assicurato (a parziale deroga dell’Art. 1900 del Codice Civile2559 c.c.). i viaggi aerei Il conferimento di turismouna azienda in una società di capitali (che è comunque dotata di una propria soggettività giuridica), trasferimento e trasporto pubblico passeggeri su velivoli o elicottericostituendo cessione di azienda, determina anche la cessione del contratto di locazione dell'immobile che serve per l'esercizio dell'azienda (ceduta), ai sensi dell'art. La copertura si intende inoltre estesa agli Infortuni derivanti 36 della L. 27 luglio 1978, n. 392, con effetti, nei confronti del locatore, solo dal momento della comunicazione, con la conseguenza che fino a quando tale comunicazione sia mancata, legittimato passivo a ricevere la disdetta del locatore rimane il conduttore originario che ha conferito l'azienda in società alla quale l'azienda è stata conferita. Nell'ipotesi di successive cessioni del contratto di locazione ai sensi dell'art. 36 della L. n. 392/78 debbono rispondere delle obbligazioni da stato di guerra esso nascenti non soltanto l'ultimo cessionario (dichiarata o non dichiarataattuale conduttore) e d’insurrezione per un periodo massimo di 14 giorni dall’inizio delle ostilità se ed in quanto l’Assicurato risulti sorpreso dallo scoppio degli eventi bellici mentre si trova al di fuori il primo cedente, ma anche i cedenti "intermedi", ossia i precedenti cessionari resisi a loro volta cedenti del territorio italiano. In caso di decesso dell’Assicurato per causa indipendente dall’Infortunio dopo contratto (sempre, ovviamente, che l’Indennizzo sia stato liquidato o comunque offerto in misura determinata, la Compagnia paga ai beneficiari l’importo liquidato od offertonon siano stati liberati dal locatore ceduto).

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