Ambito di validità temporale. Le prestazioni vengono fornite solo finché il rimpatrio in Svizzera non è pos- sibile per motivi medici. L’obbligo di prestazione per malattie e infortuni intervenuti durante la durata dell’assicurazione si estingue in ogni caso al più tardi 91 giorni dopo la sca- denza dell’assicurazione.
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