Annullamento del Servizio Clausole campione

Annullamento del Servizio. Consultare la Politica di cancellazione e rimborso di NortonLifeLock per informazioni su come annullare e ottenere un rimborso, se applicabile. In caso di insoddisfazione, alcuni Servizi possono includere una garanzia di rimborso, indipendentemente da eventuali diritti legali come i diritti di recesso. Tuttavia, se l’Utente ha ottenuto il diritto di utilizzare il Servizio tramite un Provider e desidera annullarlo, deve farlo direttamente con il Provider, seguendo le istruzioni da lui fornite. In tal caso, non si ha diritto a nessun rimborso da parte nostra di eventuali commissioni pagate da un Provider.
Annullamento del Servizio. 1. Il viaggiatore può esercitare i diritti previsti dal precedente art. 7 punto 1 (recesso senza penalità) anche nel caso in cui prima della partenza, l’organizzatore, per qualsiasi ragione, tranne un fatto proprio del viaggiatore, comunichi la impossibilità di effettuare le prestazioni oggetto del pacchetto. 2. L’organizzatore può annullare il contratto quando non sia stato raggiunto il numero minimo previsto dei partecipanti e sempre che ciò che sia portato a loro conoscenza nel termine precedente l’inizio dei servizi turistici indicato dall’organizzatore. 3. In tal caso, così come nell’ipotesi del recesso di cui al precedente art. 6 punti 1 e 2, l’organizzatore sarà tenuto al solo rimborso delle somme percepite entro 7 giorni lavorativi dal momento del recesso o della cancellazione, escluso ogni ulteriore esborso.
Annullamento del Servizio. 9.1 Il viaggiatore può esercitare i diritti previsti dal precedente art. 7 punto 1 (recesso senza penalità) anche nel caso in cui prima della partenza, l’organizzatore, per qualsiasi ragione, tranne un fatto proprio del viaggiatore, comunichi la impossibilità di effettuare le prestazioni oggetto del pacchetto. • 9.2 L’organizzatore può annullare il contratto quando non sia stato raggiunto il numero minimo previsto dei partecipanti e sempre che ciò che sia portato a loro conoscenza nel termine precedente l’inizio dei servizi turistici indicato dall’organizzatore. • 9.3 In tal caso, così come nell’ipotesi del recesso di cui al precedente art. 6 punti 1 e 2, l’organizzatore sarà tenuto al solo rimborso delle somme percepite entro 7 giorni lavorativi dal momento del recesso o della cancellazione, escluso ogni ulteriore esborso.
Annullamento del Servizio. Consultare la Politica di cancellazione e rimborso di NortonLifeLock (xxxxx://xxx.xxxxxx.xxx/xxxxxx-xxxxxx) per informazioni su come annullare e ottenere un rimborso, se applicabile. In caso di insoddisfazione, alcuni Servizi possono includere una garanzia di rimborso, indipendentemente da eventuali diritti legali come i diritti di recesso. Tuttavia, se l’Utente ha ottenuto il diritto di utilizzare il Servizio tramite un Provider e desidera annullarlo, deve farlo direttamente con il Provider, seguendo le istruzioni da lui fornite. In tal caso, non si ha diritto a nessun rimborso da parte nostra di eventuali commissioni pagate da un Provider.

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  • Modalità di espletamento del servizio 1. Il servizio in oggetto dovrà essere eseguito nei termini, con le modalità e i contenuti previsti e indicati nel presente disciplinare d’incarico. 2. Le verifiche devono essere effettuate sul progetto preliminare, definitivo ed esecutivo e contestualmente allo sviluppo dello stesso; il Responsabile del Procedimento (RUP) pianifica l’attività di verifica in funzione del piano di sviluppo della progettazione, degli adempimenti di approvazione, autorizzazione ed affidamento. 3. L’Appaltatore, nella prestazione del servizio, dovrà collaborare con il RUP, al quale spetta il coordinamento per l’effettuazione del controllo di adeguatezza e completezza della progettazione, nel rispetto del quadro complessivo delle esigenze e degli obiettivi dell’Azienda. 4. Non oltre 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dalla stipula del presente disciplinare d’incarico, l’Appaltatore, previo accordo con il RUP, dovrà presentare una “Pianificazione delle attività di verifica”, con riferimento all’oggetto del presente servizio, che deve indicare le azioni generali di controllo, le azioni dettagliate di controllo, le tempistiche di emissione dei documenti di controllo ed il tipo di documenti da emettere (il tutto elaborato in un cronoprogramma delle attività). 5. L’Appaltatore dovrà partecipare alle riunioni periodiche con i progettisti che il RUP convocherà presso la propria sede con cadenza minima quindicinale e comunque ogni qualvolta il RUP ne riscontri la necessità. 6. La struttura preposta dall’Appaltatore e di supporto al RUP per l’attività di verifica dovrà essere dimensionata correttamente al fine di garantire il rispetto delle tempistiche di approvazione del progetto. L’Appaltatore, nello svolgimento delle attività ispettive, dovrà operare con il personale qualificato indicato in sede di presentazione di offerta. In particolare tali soggetti devono partecipare alle riunioni con i progettisti. 7. L’Appaltatore dovrà emettere un verbale al termine di ciascun incontro di cui a precedente comma 5; tale verbale, oltre a contenere quanto emerso nel corso dell’incontro, dovrà dare atto dello stato di avanzamento della verifica e delle eventuali criticità. Il documento dovrà essere trasmesso a mezzo PEC al RUP e ai progettisti entro 5 giorni naturali e consecutivi dalla data dell’incontro.

  • Svolgimento del servizio 9.1.1. L’Appaltatore si obbliga ad eseguire le Attività finalizzate all’erogazione del Servizio nel pieno e puntuale rispetto di tutte le indicazioni che dovessero essere impartite dalla Committente, nonché a dare immediata comunicazione a quest’ultima, con le modalità di cui all’art. 5 che precede, di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione del Contratto. 9.1.2. La Committente si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del Contratto. L’Appaltatore si impegna a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche. 9.1.3. Qualora la Committente rilevi che l’Appaltatore non stia svolgendo correttamente le prestazioni o non dia corso al Servizio, la stessa potrà assegnare un termine perentorio - commisurato alla urgenza del Servizio - entro il quale l’Appaltatore dovrà adempiere. 9.1.4. Qualora l’Appaltatore non adempia a quanto richiesto, la Committente ha il diritto di svolgere direttamente o affidare a terzi soggetti l’esecuzione delle Attività non adempiute addebitandone i costi all’Appaltatore e, ove del caso, trattenendone gli importi dal corrispettivo contrattuale ancora dovuto all’Appaltatore. 9.1.5. Resta inteso che la mancata formulazione da parte della Committente di contestazioni in merito all’esecuzione del Servizio, anche a seguito dell’attività di sorveglianza e verifica di cui ai precedenti commi, non può costituire limitazione alcuna della responsabilità dell’Appaltatore in caso di inadempimento degli obblighi contrattualmente assunti, in qualunque modo accertati, anche successivamente.

  • Affidamento del servizio La gestione del servizio di cui all’art. 1 è affidata a Società in possesso dei seguenti requisiti: a) di non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all’art. 38, comma 1 dalla lettera a) alla lettera m-quater) del D.Lgs. n°163/2006; b) che all’impresa non è stata applicata alcuna delle sanzioni o misure cautelari che impediscano di contrarre con le Pubbliche Amministrazioni; c) di essere in regola, ai sensi dell’art. 17 Legge n. 68/99, con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili; d) Iscrizione alla CCIAA per oggetto di attività concernente il servizio oggetto della gara o secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza. e) di essere in possesso di sistema di qualità aziendale certificato secondo la norma ISO 9001:2008 per le attività di accertamento delle entrate comunali; f) di non avere pendenze, contenziosi in essere o debiti di qualsiasi genere con il Comune di Siderno; g) non aver subito risoluzioni in danno per contratti stipulati con enti pubblici e/o rescissioni contrattuali connesse ad inadempienze e/o mancati e/o incompleti riversamenti delle somme di spettanza dell’Ente Appaltante; h) non essere stato sottoposto a cancellazione e/o sospensione dall’Albo previsto dall’art. 53 del D.Lgs. n. 446 del 1997 ed istituito con Decreto del Ministero delle Finanze e dei Comuni 289/2000; i) di aver realizzato negli ultimi tre esercizi chiusi, servizi analoghi a quelli oggetto della presente gara di importo non inferiore ad € 1.500.000 (eurounmilionecinquecento/00). Per servizi analoghi devono intendersi servizi di accertamento e riscossione di tributi e/o entrate patrimoniali. j) possesso di idonee dichiarazioni bancarie (da allegare in originale), rilasciate da almeno due istituti bancari attestanti che l’impresa è solida ed ha sempre fatto fronte ai propri impegni con regolarità e puntualità. In caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti le suddette dichiarazioni bancarie devono essere presentate almeno dall’Impresa capogruppo. k) di aver svolto negli ultimi cinque anni o avere in corso di esecuzione, con un unico contratto, alla data di pubblicazione della presente gara, con regolarità e senza contestazioni, il servizio di supporto alle attività di accertamento e riscossione coattiva di tributi comunali in almeno 3 comuni di classe IV o superiori (ex art. 2 del D.Lgs.507/1993). l) di avere un organico medio di dipendenti nell’ultimo triennio composto da almeno 20 unità lavorative con contratto C.C.N.L. a tempo indeterminato tra cui: - almeno n. 2 dipendenti provvisti di abilitazione a “messo notificatore”; - almeno n. 2 dipendenti provvisti di abilitazione all’esercizio della professione di “avvocato”; - almeno n. 2 dipendenti provvisti di abilitazione ad “ufficiale della riscossione” Tale requisito potrà essere attestato mediante autodichiarazione, resa ai sensi del DPR 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante della ditta concorrente, corredata da copia del suo documento di identità non autenticato, in corso di validità. In caso di ATI costituita o in corso di costituzione o di Consorzio i requisiti soggettivi dovranno essere posseduti da tutti i componenti dell’associazione temporanea. I requisiti di capacità tecnico organizzativa di cui alle lettere i) e l) dovrà essere posseduto cumulativamente dai raggruppandi, fermo restando che la mandataria dovrà possedere il requisito in misura maggioritaria. In ogni caso, detti requisiti devono essere posseduti al momento della pubblicazione del presente Bando e risultare da una o più dichiarazioni allegate alla domanda di partecipazione. Le ditte concorrenti in associazione temporanea di imprese non potranno concorrere, al contempo, anche autonomamente, in più di una associazione. Nel caso di partecipazione in ATI in corso di costituzione la domanda di partecipazione e l’offerta dovranno essere sottoscritte dai legali rappresentanti di tutte le imprese associande. I raggruppamenti temporanei di imprese possono essere già costituiti, ovvero va dichiarata, pena l’esclusione dalla gara, l’intenzione di costituirsi in A.T.I in casi di aggiudicazione, con indicazione dell’impresa capogruppo, la partizione dei lavori e le quote di partecipazione, nel pieno rispetto dell’art. 37 del D.Lgs. 163/06. Il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico – finanziario e/o tecnico - organizzativo, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 163/06. In osservanza dell’art. 49 del D.Lgs. 163/06 è escluso l’avvalimento relativamente ai requisiti di carattere soggettivo.

  • Adeguamento dei prezzi 1. Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi salvo eventuali variazioni, in aumento o in diminuzione, in seguito alla pubblicazione degli indici pubblicati dall’ISTAT applicabili annualmente e comunque dopo 12 mesi dalla stipula del Contratto.

  • COSTO DEL SERVIZIO Per l’utilizzo del Servizio il Cliente è tenuto al pagamento di un contributo mensile per tutta la durata di utilizzo dello stesso.

  • Modalità di svolgimento del servizio 1. Le prestazioni saranno eseguite considerando in ogni caso prioritarie le esigenze dell’Assistito, costituendo queste ultime il motivo essenziale che ha condotto il contraente alla stipula del contratto di assistenza. 2. Con esclusivo riferimento alla Modalità di Servizio ad Ore, Sanitas Group prende atto ed accetta che le prestazioni potranno essere oggetto di variazioni e durata dell’orario. Il Contraente e Sanitas Group hanno la possibilità di comunicare con preavviso di 2 giorni lavorativi la possibilità di non erogare/usufruire il servizio per esigenze organizzative/familiari, purché tali eventi rimangano degli episodi eccezionali e sporadici. 3. Il Contraente potrà chiedere la sostituzione dell’Operatore con preavviso di 15 giorni motivando al riguardo solo mediante portale xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx. In particolare, nei contratti che prevedono il Regime di Convivenza dell’Operatore, è assolutamente vietato allontanare lo stesso senza il dovuto preavviso per motivi di litigio, incomprensione o altro. Tutte le violazioni saranno valutate a termini di legge. 4. In riferimento ai contratti in convivenza qualora l’Operatore non fosse in grado di svolgere la propria attività lavorativa per motivi di salute, sarà cura della famiglia occuparsi del proprio familiare ma i giorni non erogati saranno scalati alla fattura successiva. 5. Qualora si creasse una situazione di difficoltà improvvisa nell’erogazione del servizio sia l’operatore che la cooperativa avranno la facoltà di sospendere immediatamente il contratto senza aggravio di costi o risarcimenti economici da parte della famiglia. Sarà premura dei familiari prendersi cura del proprio assistito nei tempi di sospensione del contratto.

  • Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo 1. E’ esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, primo comma, del codice civile. 2. Ai sensi dell’articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del Codice dei contratti, in deroga a quanto previsto dal comma 1, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutate, sulla base dei prezzari di cui all'articolo 23, comma 7, solo per l’eccedenza rispetto al 10% (dieci per cento) con riferimento al prezzo contrattuale e comunque in misura pari alla metà; in ogni caso alle seguenti condizioni: a) le compensazioni in aumento sono ammesse con il limite di importo costituito da: a.1) eventuali altre somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento nei limiti della relativa autorizzazione di spesa e non altrimenti impegnate; a.2) somme derivanti dal ribasso d'asta, se non è stata prevista una diversa destinazione; a.3) somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della stazione appaltante nei limiti della residua spesa autorizzata e disponibile; b) all’infuori di quanto previsto dalla lettera a), non possono essere assunti o utilizzati impegni di spesa comportanti nuovi o maggiori oneri per la stazione appaltante; c) la compensazione è determinata applicando la metà della percentuale di variazione che eccede il 10% (dieci per cento) ai singoli prezzi unitari contrattuali per le quantità contabilizzate e accertate dalla DL nell’anno precedente; d) le compensazioni sono liquidate senza necessità di iscrizione di riserve ma a semplice richiesta della parte che ne abbia interesse, accreditando o addebitando il relativo importo, a seconda del caso, ogni volta che siano maturate le condizioni di cui al presente comma, entro i successivi 60 (sessanta) giorni, a cura della DL se non è ancora stato emesso il certificato di cui all’articolo 56, a cura del RUP in ogni altro caso; 3. La compensazione dei prezzi di cui al comma 2 o l’applicazione dell’aumento sul prezzo chiuso di cui al comma 3, deve essere richiesta dall’appaltatore, con apposita istanza, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione in Gazzetta dei relativi decreti ministeriali. Trascorso il predetto termine decade ogni diritto alla compensazione dei prezzi di cui al comma 2 e all’applicazione dell’aumento sul prezzo chiuso di cui al comma 3.

  • Pagamento dei subappaltatori 1. La Stazione appaltante provvede a corrispondere direttamente ai subappaltatori e ai cottimisti l’importo dei lavori da loro eseguiti; l’appaltatore è obbligato a trasmettere alla Stazione appaltante, tempestivamente e comunque entro 20 (venti) giorni dall’emissione di ciascun stato di avanzamento lavori, una comunicazione che indichi la parte dei lavori eseguiti dai subappaltatori o dai cottimisti, specificando i relativi importi e la proposta motivata di pagamento. 2. Ai sensi dell’articolo 118, comma 6, del Codice dei contratti, i pagamenti al subappaltatore sono subordinati: a) all’acquisizione del DURC dell’appaltatore e del subappaltatore; b) all’ottemperanza alle prescrizioni di cui all’articolo 58 in materia di tracciabilità dei pagamenti; c) alle limitazioni di cui agli articoli 47, comma 2 . 3. Se l’appaltatore non provvede nei termini agli adempimenti di cui al comma 1 e non sono verificate le condizioni di cui al comma 2, la Stazione appaltante sospende l’erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a che l’appaltatore non adempie a quanto previsto. 4. La documentazione contabile di cui al comma 1 deve specificare separatamente: a) l’importo degli eventuali oneri per la sicurezza da liquidare al subappaltatore; b) l’individuazione delle categorie, tra quelle di cui all’allegato «A» al Regolamento generale, al fine della verifica della compatibilità con le lavorazioni autorizzate di cui all’articolo 47, comma 2, lettera b), numero 1), terzo trattino, e ai fini del rilascio del certificato di esecuzione lavori di cui all’allegato «B» al predetto Regolamento generale 5. Ai sensi dell’articolo 17, ultimo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall’articolo 35, comma 5, della legge 4 agosto 2006, n. 248, gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle fatture quietanziate di cui al comma 1, devono essere assolti dall’appaltatore principale.

  • RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO E RECESSO Nel caso di inadempimento delle obbligazioni contrattuali l'INFN si riserva il diritto di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1453 c.c., con comunicazione scritta da inviarsi con raccomandata a/r, con un preavviso di 20 (venti) giorni. Restano in ogni caso impregiudicati i diritti dell'INFN al risarcimento di eventuali danni e all'incameramento della garanzia definitiva. Nel caso di successivo accertamento del difetto dei requisiti prescritti, l'INFN si riserva il diritto di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c. (previo pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta),e di procedere contestualmente all'incameramento della cauzione definitiva se prevista o, in alternativa, all'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10% del valore del contratto. L'INFN si riserva, inoltre, il diritto di recedere unilateralmente dal contratto in qualsiasi momento senza alcun onere a suo carico, con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni da comunicarsi all'Impresa mediante raccomandata a/r. In caso di recesso all'Impresa spetterà il corrispettivo limitatamente alla prestazione eseguita e al decimo dell'importo dei servizi / delle forniture non eseguiti ai sensi dell'art. 109 del d.lgs. n. 50/2016, secondo i corrispettivi e le condizioni previsti nel contratto.

  • SVOLGIMENTO DELLA GARA La gara si svolgerà in seduta pubblica nel giorno 20/06/2018 alle ore 09:00, presso i locali di Amag SpA in Xxx Xxxxxxx Xxxxxx n. 18 – Alessandria, alla quale saranno ammessi i legali rappresentanti delle imprese concorrenti o persone munite di apposita delega. Durante tale seduta, il seggio di gara aprirà i plichi tempestivamente e regolarmente pervenuti e verificherà la correttezza formale e la completezza della Documentazione Amministrativa presentata da ciascuno dei concorrenti. Terminata la valutazione della documentazione amministrativa, il seggio di gara aprirà le buste contenenti le offerte economiche dei concorrenti ammessi e individuerà l’offerta migliore secondo il criterio del minor prezzo, per ogni singolo lotto, e ne darà comunicazione ai presenti, formando così la graduatoria provvisoria per gli adempimenti conseguenti per ogni lotto. I premi annuali indicati sono basi d’asta con obbligo di ribasso: pertanto sono ammesse esclusivamente pena l’esclusione, offerte di ribasso rispetto alle singole basi d’asta indicate. La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico-finanziario sarà effettuata, ai sensi della delibera ANAC n. 111 del 20/12/2012, così come aggiornata con la delibera n. 157 del 17/02/2016, attraverso il sistema AVCPASS, reso disponibile dall’Autorità. Tutti i concorrenti devono pertanto registrarsi al sistema accedendo all’apposito link sul portale ANAC (già AVCP) (Servizi ad accesso riservato – AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute. Il possesso dei requisiti diversi da quelli per cui è prevista l'inclusione in detto sistema sarà verificato dalla Stazione Appaltante mediante le modalità ordinarie. Ai sensi dell’art. 97, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, la Stazione Appaltante valuterà la congruità delle offerte che presentano un ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia determinata applicando uno dei metodi previsti dalle lettere a), b), c), d) ed e) della stessa norma, che verrà sorteggiato in sede di gara. A questo fine, la Stazione Appaltante chiederà all'offerente di fornire spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nell'offerta. Nel caso in cui le spiegazioni presentate dall'offerente non giustifichino sufficientemente il basso livello di prezzi o di costi proposti o nel caso in cui si accerti che l'offerta è anormalmente bassa per le ragioni previste dall'art. 97, comma 5 del D.Lgs. 50/2016, la stazione appaltante procederà all'esclusione del concorrente. Ferme restando le ipotesi tassative di esclusione previste dalla legge, le carenze di qualsiasi elemento formale possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e della dichiarazione Allegato 1, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.