Anticipazione del pagamento di taluni materiali. 1. Non è prevista l’anticipazione del pagamento sui materiali o su parte di essi. 1. L'appaltatore, indipendentemente dalle previsioni dell’Art.26, può chiedere che gli siano anticipati gli importi dei materiali, da impiegare successivamente nell’esecuzione dei lavori, così come individuati negli atti di gara e, precisamente, dei seguenti materiali:32 ________________; ________________. 2. Il pagamento anticipato dei materiali di cui al comma 1 avviene con e modalità e i tempi stabiliti in apposita appendice al contratto d’appalto. 3. L’anticipazione avviene ai prezzi contrattuali o, trattandosi di materiali compresi in prezzi di voci complesse, dai prezzi elementari desunti dalle analisi delle pertinenti voci complesse. 4. L’anticipazione del pagamento dei materiali è ammessa alle seguenti condizioni: l’esibizione da parte dell’appaltatore delle fatture o altri documenti comprovanti l’acquisto del materiale, nella tipologia e quantità necessaria all’esecuzione del lavoro; la destinazione del materiale esclusivamente al lavoro di cui al presente capitolato; la preventiva accettazione dei materiali da parte del direttore dei lavori; la costituzione di apposita garanzia fideiussoria, bancaria o assicurativa, recante le condizioni di cui all’Art.36, comma 2, di importo pari all’importo del pagamento anticipato, maggiorato del tasso di interesse legale fino al momento del recupero dell’anticipazione. 5. Gli importi anticipati sono progressivamente recuperati da parte della Stazione appaltante, in sede di liquidazione dei relativi lavori ed emissione dei certificati di pagamento. L’importo della garanzia di cui al comma 4, lettera d), è automaticamente e gradualmente svincolato nel corso dei lavori, in relazione al progressivo recupero. 6. Qualora una o più d’una delle condizioni di cui al comma 4 vengano meno, la Stazione appaltante recupera immediatamente l’anticipazione, limitatamente all’importo dei materiali per i quali non sono state rispettate le condizioni, avvalendosi dell’escussione della garanzia di cui al comma 5 o, qualora questa sia incapiente o inesigibile per qualunque motivo, avvalendosi della cauzione definitiva di cui all’Art.36 o dell’addebito sulle somme dovute all’appaltatore ai sensi degli Art.26 o Art.27 o ad ogni altro titolo. 7. Le somme recuperate sono gravate degli interessi nella misura stabilita gli interessi, legali e moratori, questi ultimi nella misura accertata annualmente con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. 8. La Direzione dei lavori registra nella documentazione contabile sia le anticipazioni che i recuperi di cui al comma 5, che le ripetizioni di cui al comma 6. 9. All’importo dei materiali per i quali è stata accordata l’anticipazione del prezzo di cui ai commi 1 e 2, non possono essere applicati né la compensazione dei prezzi di cui all’Art.31, comma 2, né l’aumento sul prezzo chiuso di cui all’Art.31, comma 3.
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Anticipazione del pagamento di taluni materiali. 1. Non è prevista l’anticipazione del pagamento sui materiali o su parte di essi.
1. L'appaltatore, indipendentemente dalle previsioni dell’Art.26, può chiedere che gli siano anticipati gli importi dei materiali, da impiegare successivamente nell’esecuzione dei lavori, così come individuati negli atti di gara e, precisamente, dei seguenti materiali:32 ________________; ________________.
2. Il pagamento anticipato dei materiali di cui al comma 1 avviene con e modalità e i tempi stabiliti in apposita appendice al contratto d’appalto.
3. L’anticipazione avviene ai prezzi contrattuali o, trattandosi di materiali compresi in prezzi di voci complesse, dai prezzi elementari desunti dalle analisi delle pertinenti voci complesse.
4. L’anticipazione del pagamento dei materiali è ammessa alle seguenti condizioni: :
a) l’esibizione da parte dell’appaltatore delle fatture o altri documenti comprovanti l’acquisto del materiale, nella tipologia e quantità necessaria all’esecuzione del lavoro; ;
b) la destinazione del materiale esclusivamente al lavoro di cui al presente capitolato; ;
c) la preventiva accettazione dei materiali da parte del direttore dei lavori; ;
d) la costituzione di apposita garanzia fideiussoria, bancaria o assicurativa, recante le condizioni di cui all’Art.36, comma 2, di importo pari all’importo del pagamento anticipato, maggiorato del tasso di interesse legale fino al momento del recupero dell’anticipazione.
5. Gli importi anticipati sono progressivamente recuperati da parte della Stazione appaltante, in sede di liquidazione dei relativi lavori ed emissione dei certificati di pagamento. L’importo della garanzia di cui al comma 4, lettera d), è automaticamente e gradualmente svincolato nel corso dei lavori, in relazione al progressivo recupero.
6. Qualora una o più d’una delle condizioni di cui al comma 4 vengano meno, la Stazione appaltante recupera immediatamente l’anticipazione, limitatamente all’importo dei materiali per i quali non sono state rispettate le condizioni, avvalendosi dell’escussione della garanzia di cui al comma 5 o, qualora questa sia incapiente o inesigibile per qualunque motivo, avvalendosi della cauzione definitiva di cui all’Art.36 o dell’addebito sulle somme dovute all’appaltatore ai sensi degli Art.26 Art.27 o Art.27 Art.28 o ad ogni altro titolo.
7. Le somme recuperate sono gravate degli interessi nella misura stabilita gli interessiai fini dell’articolo 133, legali e moratoricomma 1, questi ultimi nella misura accertata annualmente con decreto del Ministro delle infrastrutture e Codice dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanzecontratti.
87. La Direzione dei lavori registra nella documentazione contabile sia le anticipazioni che i recuperi di cui al comma 5, che le ripetizioni di cui al comma 6.
98. All’importo dei materiali per i quali è stata accordata l’anticipazione del prezzo di cui ai commi 1 e 2, non possono essere applicati né la compensazione dei prezzi di cui all’Art.31, comma 2, né l’aumento sul prezzo chiuso di cui all’Art.31, comma 3.
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Anticipazione del pagamento di taluni materiali. 1. Non è prevista l’anticipazione l'anticipazione del pagamento sui materiali o su parte di essi.
1. L'appaltatore, indipendentemente dalle previsioni dell’Art.26, può chiedere che gli siano anticipati gli importi dei materiali, da impiegare successivamente nell’esecuzione dei lavori, così come individuati negli atti di gara e, precisamente, dei seguenti materiali:32 ________________; ________________.
2. Il pagamento anticipato dei materiali di cui al comma 1 avviene con e modalità e i tempi stabiliti in apposita appendice al contratto d’appalto.
3. L’anticipazione avviene ai prezzi contrattuali o, trattandosi di materiali compresi in prezzi di voci complesse, dai prezzi elementari desunti dalle analisi delle pertinenti voci complesse.
4. L’anticipazione del pagamento dei materiali è ammessa alle seguenti condizioni: :
a) l’esibizione da parte dell’appaltatore delle fatture o altri documenti comprovanti l’acquisto del materiale, nella tipologia e quantità necessaria all’esecuzione del lavoro; ;
b) la destinazione del materiale esclusivamente al lavoro di cui al presente capitolato; ;
c) la preventiva accettazione dei materiali da parte del direttore dei lavori; ;
d) la costituzione di apposita garanzia fideiussoria, bancaria o assicurativa, recante le condizioni di cui all’Art.36all’articolo 1.6.2, comma 2, di importo pari all’importo del pagamento anticipato, maggiorato del tasso di interesse legale fino al momento del recupero dell’anticipazione.
5. Gli importi anticipati sono progressivamente recuperati da parte della Stazione appaltante, in sede di liquidazione dei relativi lavori ed emissione dei certificati di pagamento. L’importo della garanzia di cui al comma 4, lettera d), è automaticamente e gradualmente svincolato nel corso dei lavori, in relazione al progressivo recupero.
6. Qualora una o più d’una delle condizioni di cui al comma 4 vengano meno, la Stazione appaltante recupera immediatamente l’anticipazione, limitatamente all’importo dei materiali per i quali non sono state rispettate le condizioni, avvalendosi dell’escussione della garanzia di cui al comma 5 o, qualora questa sia incapiente o inesigibile per qualunque motivo, avvalendosi della cauzione definitiva di cui all’Art.36 all’articolo 1.6.2 o dell’addebito sulle somme dovute all’appaltatore ai sensi degli Art.26 articoli 1.5.2 o Art.27 1.5.3 o ad ogni altro titolo.
7. Le somme recuperate sono gravate degli interessi nella misura stabilita gli interessiai fini dell’articolo 133, legali e moratoricomma 1, questi ultimi nella misura accertata annualmente con decreto del Ministro delle infrastrutture e Codice dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanzecontratti.
87. La Direzione dei lavori registra nella documentazione contabile sia le anticipazioni che i recuperi di cui al comma 5, che le ripetizioni di cui al comma 6.
98. All’importo dei materiali per i quali è stata accordata l’anticipazione del prezzo di cui ai commi 1 e 2, non possono essere applicati né la compensazione dei prezzi di cui all’Art.31all’articolo 1.5.6, comma 2, né l’aumento sul prezzo chiuso di cui all’Art.31all’articolo 1.5.6, comma 3.
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Anticipazione del pagamento di taluni materiali. 1. Non è prevista l’anticipazione del pagamento sui materiali o su parte di essi.
1. L'appaltatore, indipendentemente dalle previsioni dell’Art.26, può chiedere che gli siano anticipati gli importi dei materiali, da impiegare successivamente nell’esecuzione dei lavori, così come individuati negli atti di gara e, precisamente, dei seguenti materiali:32 materiali:30 ________________; ________________.
2. Il pagamento anticipato dei materiali di cui al comma 1 avviene con e modalità e i tempi stabiliti in apposita appendice al contratto d’appalto.
3. L’anticipazione avviene ai prezzi contrattuali o, trattandosi di materiali compresi in prezzi di voci complesse, dai prezzi elementari desunti dalle analisi delle pertinenti voci complesse.
4. L’anticipazione del pagamento dei materiali è ammessa alle seguenti condizioni: l’esibizione da parte dell’appaltatore delle fatture o altri documenti comprovanti l’acquisto del materiale, nella tipologia e quantità necessaria all’esecuzione del lavoro; la destinazione del materiale esclusivamente al lavoro di cui al presente capitolato; la preventiva accettazione dei materiali da parte del direttore dei lavori; la costituzione di apposita garanzia fideiussoria, bancaria o assicurativa, recante le condizioni di cui all’Art.36, comma 2, di importo pari all’importo del pagamento anticipato, maggiorato del tasso di interesse legale fino al momento del recupero dell’anticipazione.
5. Gli importi anticipati sono progressivamente recuperati da parte della Stazione appaltante, in sede di liquidazione dei relativi lavori ed emissione dei certificati di pagamento. L’importo della garanzia di cui al comma 4, lettera d), è automaticamente e gradualmente svincolato nel corso dei lavori, in relazione al progressivo recupero.
6. Qualora una o più d’una delle condizioni di cui al comma 4 vengano meno, la Stazione appaltante recupera immediatamente l’anticipazione, limitatamente all’importo dei materiali per i quali non sono state rispettate le condizioni, avvalendosi dell’escussione della garanzia di cui al comma 5 o, qualora questa sia incapiente o inesigibile per qualunque motivo, avvalendosi della cauzione definitiva di cui all’Art.36 o dell’addebito sulle somme dovute all’appaltatore ai sensi degli Art.26 o Art.27 o ad ogni altro titolo.
7. Le somme recuperate sono gravate degli interessi nella misura stabilita gli interessi, legali e moratori, questi ultimi nella misura accertata annualmente con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
8. La Direzione dei lavori registra nella documentazione contabile sia le anticipazioni che i recuperi di cui al comma 5, che le ripetizioni di cui al comma 6.
9. All’importo dei materiali per i quali è stata accordata l’anticipazione del prezzo di cui ai commi 1 e 2, non possono essere applicati né la compensazione dei prezzi di cui all’Art.31, comma 2, né l’aumento sul prezzo chiuso di cui all’Art.31, comma 3.
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Anticipazione del pagamento di taluni materiali. 1. Non è prevista l’anticipazione Ai sensi dell’art. 180, commi 4 e 5, del pagamento sui materiali o su parte d.P.R. n. 207/2010 e di essi.
1quanto già indicato al precedente Art. L'appaltatore25, indipendentemente dalle previsioni dell’Art.26commi 7 e 8, l’appaltatore può chiedere che gli siano anticipati gli importi per determinati manufatti destinati ad essere impiegati in opere definitive facenti parte dell'appalto e dei materiali, da impiegare successivamente nell’esecuzione dei lavori, così come individuati negli atti di gara enel precedente Art. 25, precisamente, dei seguenti materiali:32 ________________; ________________commi 7 e 8.
2. Il pagamento anticipato dei manufatti destinati ad essere impiegati in opere definitive facenti parte dell'appalto e dei materiali di cui al comma 1 1, avviene con e modalità e i tempi stabiliti anche in apposita appendice al contratto d’appalto.
3. L’anticipazione del pagamento dei suindicati manufatti e dei materiali avviene ai prezzi contrattuali o, trattandosi di materiali compresi in prezzi di voci complesse, dai prezzi elementari desunti dalle analisi delle pertinenti voci complesse.
4. L’anticipazione del pagamento dei suindicati manufatti e dei materiali è ammessa alle seguenti condizioni: :
a) l’esibizione da parte dell’appaltatore delle fatture o altri documenti comprovanti l’acquisto dei manufatti e del materiale, nella tipologia e quantità necessaria all’esecuzione del lavoro; ;
b) la destinazione del materiale dei manufatti e dei materiali esclusivamente al lavoro di cui al presente capitolato; Capitolato speciale;
c) la preventiva accettazione dei manufatti e dei materiali da parte del direttore Direttore dei lavori; la costituzione di apposita garanzia fideiussoria, bancaria o assicurativa, recante le condizioni di cui all’Art.36, comma 2, di importo pari all’importo del pagamento anticipato, maggiorato del tasso di interesse legale fino al momento del recupero dell’anticipazioneLavori.
5. Gli importi anticipati sono progressivamente recuperati da parte della Stazione appaltanteappaltante committente, in sede di contabilizzazione degli Stati di Avanzamento Lavoro e di liquidazione delle relative rate di acconto mediante l’emissione dei relativi lavori ed emissione dei certificati Certificati di pagamento. L’importo della garanzia di cui al comma 4, lettera d), è automaticamente e gradualmente svincolato nel corso dei lavori, in relazione al progressivo recupero.
6. Qualora Se una o più d’una delle condizioni di cui al precedente comma 4 vengano vengono meno, la Stazione appaltante committente recupera immediatamente l’anticipazione, limitatamente all’importo dei materiali per i quali non sono state rispettate le condizioni, avvalendosi dell’escussione della garanzia definitiva di cui al comma 5 o, qualora questa sia incapiente o inesigibile per qualunque motivo, avvalendosi della cauzione definitiva di cui all’Art.36 successivo Art. 36 o dell’addebito sulle somme dovute all’appaltatore per rate di acconto o per il Conto Finale ai sensi degli Art.26 dei precedenti Artt. 27 e/o Art.27 28 o ad ogni altro titolo.
7. Le somme recuperate sono gravate degli interessi nella misura stabilita gli interessilegali di mora come definiti dall’art.2, legali comma 1, lett. e), del D.Lgs. n. 231/2002 e moratori, questi ultimi nella misura accertata annualmente con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.succ. modif..
87. La Direzione dei lavori Lavori registra nella documentazione contabile sia le anticipazioni che i recuperi di cui al comma 5, che le ripetizioni di cui al comma 6.
98. All’importo dei manufatti e dei materiali per i quali è stata accordata l’anticipazione del prezzo di cui ai commi 1 e 2, non possono essere applicati né la compensazione dei prezzi le variazioni di prezzo in aumento di cui all’Art.31al precedente Art. 32, comma 2, né l’aumento sul prezzo chiuso di cui all’Art.31, comma 3.
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Anticipazione del pagamento di taluni materiali. 1. Non è prevista l’anticipazione del pagamento sui materiali o su parte di essi.
1. L'appaltatore, indipendentemente dalle previsioni dell’Art.26, può chiedere che gli siano anticipati gli importi dei materiali, da impiegare successivamente nell’esecuzione dei lavori, così come individuati negli atti di gara e, precisamente, dei seguenti materiali:32 materiali:31 ________________; ________________.
2. Il pagamento anticipato dei materiali di cui al comma 1 avviene con e modalità e i tempi stabiliti in apposita appendice al contratto d’appalto.
3. L’anticipazione avviene ai prezzi contrattuali o, trattandosi di materiali compresi in prezzi di voci complesse, dai prezzi elementari desunti dalle analisi delle pertinenti voci complesse.
4. L’anticipazione del pagamento dei materiali è ammessa alle seguenti condizioni: l’esibizione da parte dell’appaltatore delle fatture o altri documenti comprovanti l’acquisto del materiale, nella tipologia e quantità necessaria all’esecuzione del lavoro; la destinazione del materiale esclusivamente al lavoro di cui al presente capitolato; la preventiva accettazione dei materiali da parte del direttore dei lavori; la costituzione di apposita garanzia fideiussoria, bancaria o assicurativa, recante le condizioni di cui all’Art.36, comma 2, di importo pari all’importo del pagamento anticipato, maggiorato del tasso di interesse legale fino al momento del recupero dell’anticipazione.
5. Gli importi anticipati sono progressivamente recuperati da parte della Stazione appaltante, in sede di liquidazione dei relativi lavori ed emissione dei certificati di pagamento. L’importo della garanzia di cui al comma 4, lettera d), è automaticamente e gradualmente svincolato nel corso dei lavori, in relazione al progressivo recupero.
6. Qualora una o più d’una delle condizioni di cui al comma 4 vengano meno, la Stazione appaltante recupera immediatamente l’anticipazione, limitatamente all’importo dei materiali per i quali non sono state rispettate le condizioni, avvalendosi dell’escussione della garanzia di cui al comma 5 o, qualora questa sia incapiente o inesigibile per qualunque motivo, avvalendosi della cauzione definitiva di cui all’Art.36 o dell’addebito sulle somme dovute all’appaltatore ai sensi degli Art.26 o Art.27 o ad ogni altro titolo.
7. Le somme recuperate sono gravate degli interessi nella misura stabilita gli interessi, legali e moratori, questi ultimi nella misura accertata annualmente con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
8. La Direzione dei lavori registra nella documentazione contabile sia le anticipazioni che i recuperi di cui al comma 5, che le ripetizioni di cui al comma 6.
9. All’importo dei materiali per i quali è stata accordata l’anticipazione del prezzo di cui ai commi 1 e 2, non possono essere applicati né la compensazione dei prezzi di cui all’Art.31, comma 2, né l’aumento sul prezzo chiuso di cui all’Art.31, comma 3.
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Anticipazione del pagamento di taluni materiali. 1. Non è prevista l’anticipazione del pagamento sui materiali o su parte di essi.
1. L'appaltatore, indipendentemente dalle previsioni dell’Art.26, può chiedere che gli siano anticipati gli importi dei materiali, da impiegare successivamente nell’esecuzione dei lavori, così come individuati negli atti di gara e, precisamente, dei seguenti materiali:32 ________________; ________________.
2. Il pagamento anticipato dei materiali di cui al comma 1 avviene con e modalità e i tempi stabiliti in apposita appendice al contratto d’appalto.
3. L’anticipazione avviene ai prezzi contrattuali o, trattandosi di materiali compresi in prezzi di voci complesse, dai prezzi elementari desunti dalle analisi delle pertinenti voci complesse.
4. L’anticipazione del pagamento dei materiali è ammessa alle seguenti condizioni: :
a) l’esibizione da parte dell’appaltatore delle fatture o altri documenti comprovanti l’acquisto del materiale, nella tipologia e quantità necessaria all’esecuzione del lavoro; ;
b) la destinazione del materiale esclusivamente al lavoro di cui al presente capitolato; ;
c) la preventiva accettazione dei materiali da parte del direttore dei lavori; ;
d) la costituzione di apposita garanzia fideiussoria, bancaria o assicurativa, recante le condizioni di cui all’Art.36all’articolo 35, comma 2, di importo pari all’importo del pagamento anticipato, maggiorato del tasso di interesse legale fino al momento del recupero dell’anticipazione.
5. Gli importi anticipati sono progressivamente recuperati da parte della Stazione appaltante, in sede di liquidazione dei relativi lavori ed emissione dei certificati di pagamento. L’importo della garanzia di cui al comma 4, lettera d), è automaticamente e gradualmente svincolato nel corso dei lavori, in relazione al progressivo recupero.
6. Qualora una o più d’una delle condizioni di cui al comma 4 vengano meno, la Stazione appaltante recupera immediatamente l’anticipazione, limitatamente all’importo dei materiali per i quali non sono state rispettate le condizioni, avvalendosi dell’escussione della garanzia di cui al comma 5 o, qualora questa sia incapiente o inesigibile per qualunque motivo, avvalendosi della cauzione definitiva di cui all’Art.36 all’articolo 35 o dell’addebito sulle somme dovute all’appaltatore ai sensi degli Art.26 articoli 27 o Art.27 28 o ad ogni altro titolo.
7. Le somme recuperate sono gravate degli interessi nella misura stabilita gli interessiai fini dell’articolo 133, legali e moratoricomma 1, questi ultimi nella misura accertata annualmente con decreto del Ministro delle infrastrutture e Codice dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanzecontratti.
87. La Direzione dei lavori registra nella documentazione contabile sia le anticipazioni che i recuperi di cui al comma 5, che le ripetizioni di cui al comma 6.
98. All’importo dei materiali per i quali è stata accordata l’anticipazione del prezzo di cui ai commi 1 e 2, non possono essere applicati né la compensazione dei prezzi di cui all’Art.31all’articolo 31, comma 2, né l’aumento sul prezzo chiuso di cui all’Art.31all’articolo 31, comma 3.
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