Anticipazione e Pagamenti. 1. Ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., sul valore del contratto d’appalto verrà calcolato l’importo dell’anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere al contraente entro quindici giorni dall’effettivo inizio dei lavori. 2. L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. L'importo della garanzia verrà gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della stazione appaltante. Il contraente decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione. 3. Il direttore dei lavori provvede all’accertamento e alla registrazione di tutti i fatti producenti spesa contemporaneamente al loro accadere, affinché possa sempre rilasciare gli stati d’avanzamento dei lavori entro il termine fissato di seguito, ai fini dell’emissione dei certificati per il pagamento degli acconti da parte del RUP. 4. Dato l’importo modesto delle lavorazioni in oggetto il contraente non avrà diritto a pagamenti in acconto; il corrispettivo verrà interamente versato a lavorazioni ultimate. 5. La Stazione Appaltante acquisirà d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui è richiesto dalla legge. Ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente del contraente o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi (se presenti), impiegato nell’esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. Sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. 6. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma precedente, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso il contraente, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute al contraente del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento. 7. Ai sensi dell'articolo 113-bis del Codice dei contratti, il termine per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto non può superare i trenta giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori, salvo che sia diversamente ed espressamente concordato dalle parti. I certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal responsabile del procedimento sulla base dei documenti contabili indicanti la quantità, la qualità e l'importo dei lavori eseguiti, non appena raggiunto l'importo previsto per ciascuna rata. 8. Alle eventuali cessioni del corrispettivo si applica l'art. 106 comma 13 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 9. Il pagamento della rata di saldo avverrà entro 30 giorni dall'emissione del certificato di collaudo regolare esecuzione. 10. I certificati di pagamento non costituiscono presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, comma 2, del codice civile.
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Samples: Contract for Public Works
Anticipazione e Pagamenti. 1All’Aggiudicatario verrà corrisposta, alle condizioni e con le modalità indicate nell’art. Ai sensi dell'art35, comma 18, del D. Lgs. 35 comma 18 n. 50/2016, un’anticipazione pari al 30% del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., sul valore del contratto d’appalto verrà calcolato l’importo di appalto, così come indicato all’art. 207 del Decreto Legge n. 34 del 19.5.2020, convertito in Legge n. 77 del 17.7.2020, nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziate per ogni singolo intervento a disposizione della Stazione Appaltante. Per quanto riguarda l’obbligo di corrispondere l’anticipazione si terrà conto della modifica dell’art. 35, comma 18, del D. Lgs. n. 50/2016, disposta dall’art. 91, comma 2, del Decreto Legge n. 18 del 17.3.2020, convertito in Legge n. 27 del 24.4.2020, disponendo che l’erogazione dell’anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere al contraente entro quindici giorni dall’effettivo inizio dei lavori.
2a favore dell’appaltatore è consentita anche nel caso di consegna in via d’urgenza. L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione all’anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione dell’anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. L'importo della garanzia verrà L’anticipazione sarà gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso recuperata mediante trattenuta sull’importo di ogni certificato di pagamento, di un importo percentuale pari a quella dell’anticipazione; in ogni caso all’ultimazione dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della stazione appaltantelavori l’importo dell’anticipazione dovrà essere compensato integralmente. Il contraente beneficiario decade dall'anticipazionedall’anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione l’esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.
3dell’anticipazione. Il direttore dei lavori provvede all’accertamento e alla registrazione di tutti i fatti producenti spesa contemporaneamente al loro accadere, affinché possa sempre rilasciare gli stati d’avanzamento dei lavori entro il termine fissato di seguito, ai fini dell’emissione dei certificati per il pagamento degli acconti da parte del RUP.
4. Dato l’importo modesto delle lavorazioni in oggetto il contraente non L’Impresa avrà diritto a pagamenti in acconto; , in corso d’opera, quando il corrispettivo verrà interamente versato a lavorazioni ultimate.
5credito liquido, al netto del ribasso d’asta e di ogni pattuita e prevista ritenuta, raggiunga la somma di € 100.000,00 (euro centomila/00), così come risultante dalla contabilità dei lavori redatta secondo le prescrizioni, di cui all’art. 15 del D.M. 7 marzo 2018, n. 49, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. La Stazione Appaltante acquisirà d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento unico corresponsione degli oneri per la sicurezza avverrà proporzionalmente all'emissione degli stati di avanzamento lavori. La fatturazione del corrispettivo dovrà avvenire nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia di obbligo di fatturazione elettronica nei confronti della Pubblica Amministrazione. L’emissione della rata sarà comunque subordinata al preventivo accertamento della sussistenza del requisito della regolarità contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui è richiesto dalla legge. Ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.capo all’appaltatore, in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a al personale dipendente del contraente o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi (se presenti), impiegato nell’esecuzione del contratto. Ai sensi dell’art. 30, commi 5 e 5 bis, del Codice, in caso di inadempienza contributiva, la stazione appaltante Stazione Appaltante trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza all’inadempienza, per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi. In ogni caso sui certificati di pagamento verrà applicata, compresaa titolo di garanzia, nei una ritenuta a norma di legge dello 0,50% (zerovirgolacinquanta percento) sull’importo netto progressivo dei lavori, la cassa edilea garanzia degli obblighi dell’Impresa sulla tutela, protezione, assicurazione ed assistenza dei lavoratori. Sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le Le ritenute possono potranno essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del di regolare documento unico di regolarità contributiva.
6. In caso Secondo quanto stabilito dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 210 del 23.4.2021 recante disposizioni straordinarie per il pagamento di ritardo nel pagamento lavori e spese tecniche, finalizzate a mitigare la crisi di liquidità delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma precedenteimprese causata dall’emergenza COVID-19, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempienteDirettore dei Lavori, ed in ogni caso il contraentevolta che l’impresa esecutrice ne faccia richiesta, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute al contraente del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento.
7. Ai sensi dell'articolo 113-bis del Codice dei contratti, il termine per l'emissione provvederà alla emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto non può superare i trenta giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavorianticipatamente rispetto alle condizioni stabilite, salvo che sia diversamente ed espressamente concordato dalle parti. I certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal responsabile del procedimento sulla base dei documenti contabili indicanti la quantità, la qualità e l'importo dei lavori eseguiti, non appena raggiunto l'importo previsto per ciascuna rata.
8. Alle eventuali cessioni del corrispettivo si applica l'art. 106 comma 13 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
9. Il pagamento anche in misura inferiore all’importo della rata di saldo avverrà entro 30 giorni dall'emissione del certificato acconto ivi previsto, e solo per lavori effettivamente eseguiti, e comunque per un importo non inferiore alla soglia di collaudo regolare esecuzione10.000,00 euro.
10. I certificati di pagamento non costituiscono presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, comma 2, del codice civile.
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Samples: Contratto Di Appalto
Anticipazione e Pagamenti. 1. Ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.Lgsd.lgs. n.50/2016 e s.m.i., sul valore del contratto d’appalto d'appalto verrà calcolato l’importo dell’anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere al contraente all’appaltatore entro quindici giorni dall’effettivo inizio dei lavoridella prestazione.
2. L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. L'importo della garanzia verrà gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della stazione appaltante. Il contraente decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.
3. Il direttore dei lavori provvede all’accertamento e alla registrazione di tutti i fatti producenti spesa contemporaneamente al loro accadere, affinché possa sempre rilasciare gli stati d’avanzamento dei lavori entro il termine fissato di seguito, ai fini dell’emissione dei certificati per il pagamento degli acconti da parte del RUP.
4. Dato l’importo modesto delle lavorazioni in oggetto il Il contraente non avrà diritto a pagamenti in acconto; , in corso d'opera, ogni qual volta il corrispettivo verrà interamente versato a lavorazioni ultimatesuo credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga la cifra di Euro 40.000,00.
5. La Stazione Appaltante acquisirà d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui è richiesto dalla legge. Ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente del contraente o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi (se presenti), impiegato nell’esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. Sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
6. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma precedente, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso il contraente, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute al contraente del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento.
7. Ai sensi dell'articolo 113-bis del Codice dei contratti, il termine per l'emissione dei certificati di il pagamento relativi relativo agli acconti del corrispettivo di appalto non può superare i trenta giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori, salvo che sia diversamente ed espressamente concordato dalle parti. I certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal responsabile del procedimento sulla base dei documenti contabili indicanti la quantità, la qualità e l'importo dei lavori eseguiti, contestualmente all’adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori e comunque entro un termine non appena raggiunto l'importo previsto per ciascuna ratasuperiore a sette giorni dall’adozione degli stessi.
8. Alle eventuali cessioni del corrispettivo si applica l'art. 106 comma 13 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
9. Il pagamento della rata di saldo avverrà entro 30 giorni dall'emissione del certificato di collaudo regolare esecuzione.
10. I certificati di pagamento non costituiscono presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, comma 2, del codice civile.
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Samples: Contratto Di Appalto
Anticipazione e Pagamenti. 1. Ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.Lgsd.lgs. n.50/2016 e s.m.i., sul valore del contratto d’appalto d'appalto verrà calcolato l’importo dell’anticipazione del prezzo pari al 20 20% per cento da corrispondere al contraente all’appaltatore entro quindici giorni dall’effettivo inizio dei lavoridella prestazione.
2. L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. L'importo della garanzia verrà gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della stazione appaltante. Il contraente decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.
3. Il direttore dei lavori provvede all’accertamento e alla registrazione di tutti i fatti producenti spesa contemporaneamente al loro accadere, affinché possa sempre rilasciare gli stati d’avanzamento dei lavori entro il termine fissato di seguito, ai fini dell’emissione dei certificati per il pagamento degli acconti da parte del RUP.
4. Dato l’importo modesto delle lavorazioni in oggetto il Il contraente non avrà diritto a pagamenti in acconto; , in corso d'opera, ogni qual volta il corrispettivo verrà interamente versato a lavorazioni ultimatesuo credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga la cifra di Euro 80.000,00.
5. La Stazione Appaltante acquisirà d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui è richiesto dalla legge. Ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente del contraente o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi (se presenti), impiegato nell’esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. Sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
6. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma precedente, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso il contraente, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute al contraente del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento.
7. Ai sensi dell'articolo 113-bis del Codice dei contratti, il termine per l'emissione dei certificati di il pagamento relativi relativo agli acconti del corrispettivo di appalto non può superare i trenta giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori, salvo che sia diversamente ed espressamente concordato dalle parti. parti $MANUAL$. I certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal responsabile del procedimento sulla base dei documenti contabili indicanti la quantità, la qualità e l'importo dei lavori eseguiti, contestualmente all'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori e comunque entro un termine non appena raggiunto l'importo previsto per ciascuna ratasuperiore a sette giorni dall'adozione degli stessi.
8. Alle eventuali cessioni del corrispettivo si applica l'art. 106 comma 13 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
9. Il pagamento della rata di saldo avverrà entro 30 giorni dall'emissione del certificato di collaudo regolare esecuzione.
10. I certificati di pagamento non costituiscono presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, comma 2, del codice civile.
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Samples: Construction Contract
Anticipazione e Pagamenti. 1All’Aggiudicatario verrà corrisposta, alle condizioni e con le modalità indicate nell’art. Ai sensi dell'art35, comma 18, del D. Lgs. 35 comma 18 n. 50/2016, un’anticipazione pari al 30% del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., sul valore del contratto d’appalto verrà calcolato l’importo di appalto, così come indicato all’art. 207 del Decreto Legge n. 34 del 19.5.2020, convertito in Legge n. 77 del 17.7.2020, nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziate per ogni singolo intervento a disposizione della Stazione Appaltante. Per quanto riguarda l’obbligo di corrispondere l’anticipazione si terrà conto della modifica dell’art. 35, comma 18, del D. Lgs. n. 50/2016, disposta dall’art. 91, comma 2, del Decreto Legge n. 18 del 17.3.2020, convertito in Legge n. 27 del 24.4.2020, disponendo che l’erogazione dell’anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere al contraente entro quindici giorni dall’effettivo inizio dei lavori.
2a favore dell’appaltatore è consentita anche nel caso di consegna in via d’urgenza. L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione all’anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione dell’anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. L'importo della garanzia verrà L’anticipazione sarà gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso recuperata mediante trattenuta sull’importo di ogni certificato di pagamento, di un importo percentuale pari a quella dell’anticipazione; in ogni caso all’ultimazione dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della stazione appaltantelavori l’importo dell’anticipazione dovrà essere compensato integralmente. Il contraente beneficiario decade dall'anticipazionedall’anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione l’esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.
3dell’anticipazione. Il direttore dei lavori provvede all’accertamento e alla registrazione di tutti i fatti producenti spesa contemporaneamente al loro accadere, affinché possa sempre rilasciare gli stati d’avanzamento dei lavori entro il termine fissato di seguito, ai fini dell’emissione dei certificati per il pagamento degli acconti da parte del RUP.
4. Dato l’importo modesto delle lavorazioni in oggetto il contraente non L’Impresa avrà diritto a pagamenti in acconto; , in corso d’opera, quando il corrispettivo verrà interamente versato a lavorazioni ultimate.
5credito liquido, al netto del ribasso d’asta e di ogni pattuita e prevista ritenuta, raggiunga la somma di € 150.000,00 (euro centocinquantamila/00), così come risultante dalla contabilità dei lavori redatta secondo le prescrizioni, di cui all’art. 15 del D.M. 7 marzo 2018, n. 49, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. La Stazione Appaltante acquisirà d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento unico corresponsione degli oneri per la sicurezza avverrà proporzionalmente all'emissione degli stati di avanzamento lavori. La fatturazione del corrispettivo dovrà avvenire nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia di obbligo di fatturazione elettronica nei confronti della Pubblica Amministrazione. L’emissione della rata sarà comunque subordinata al preventivo accertamento della sussistenza del requisito della regolarità contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui è richiesto dalla legge. Ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.capo all’appaltatore, in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a al personale dipendente del contraente o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi (se presenti), impiegato nell’esecuzione del contratto. Ai sensi dell’art. 30, commi 5 e 5 bis, del Codice, in caso di inadempienza contributiva, la stazione appaltante Stazione Appaltante trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza all’inadempienza, per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi. In ogni caso sui certificati di pagamento verrà applicata, compresaa titolo di garanzia, nei una ritenuta a norma di legge dello 0,50% (zerovirgolacinquanta percento) sull’importo netto progressivo dei lavori, la cassa edilea garanzia degli obblighi dell’Impresa sulla tutela, protezione, assicurazione ed assistenza dei lavoratori. Sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le Le ritenute possono potranno essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del di regolare documento unico di regolarità contributiva.
6. In caso Secondo quanto stabilito dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 210 del 23.4.2021 recante disposizioni straordinarie per il pagamento di ritardo nel pagamento lavori e spese tecniche, finalizzate a mitigare la crisi di liquidità delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma precedenteimprese causata dall’emergenza COVID-19, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempienteDirettore dei Lavori, ed in ogni caso il contraentevolta che l’impresa esecutrice ne faccia richiesta, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute al contraente del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento.
7. Ai sensi dell'articolo 113-bis del Codice dei contratti, il termine per l'emissione provvederà alla emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto non può superare i trenta giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavorianticipatamente rispetto alle condizioni stabilite, salvo che sia diversamente ed espressamente concordato dalle parti. I certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal responsabile del procedimento sulla base dei documenti contabili indicanti la quantità, la qualità e l'importo dei lavori eseguiti, non appena raggiunto l'importo previsto per ciascuna rata.
8. Alle eventuali cessioni del corrispettivo si applica l'art. 106 comma 13 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
9. Il pagamento anche in misura inferiore all’importo della rata di saldo avverrà entro 30 giorni dall'emissione del certificato acconto ivi previsto, e solo per lavori effettivamente eseguiti, e comunque per un importo non inferiore alla soglia di collaudo regolare esecuzione10.000,00 euro.
10. I certificati di pagamento non costituiscono presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, comma 2, del codice civile.
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Samples: Contratto Di Appalto
Anticipazione e Pagamenti. 1. Ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., sul valore del contratto d’appalto verrà calcolato l’importo dell’anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere al contraente entro quindici giorni dall’effettivo inizio dei lavori.
2. L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. L'importo della garanzia verrà gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della stazione appaltante. Il contraente decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.
3. Il direttore dei lavori provvede all’accertamento e alla registrazione di tutti i fatti producenti spesa contemporaneamente al loro accadere, affinché possa sempre rilasciare gli stati d’avanzamento dei lavori entro il termine fissato di seguito, ai fini dell’emissione dei certificati per il pagamento degli acconti da parte del RUP.
4. Dato l’importo modesto delle lavorazioni in oggetto il Il contraente non avrà diritto a pagamenti in acconto; , in corso d'opera, ogni qual volta il corrispettivo verrà interamente versato a lavorazioni ultimatesuo credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga la cifra di Euro 15'000,00.
5. La Stazione Appaltante acquisirà d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui è richiesto dalla legge. Ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente del contraente o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi (se presenti), impiegato nell’esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. Sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
6. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma precedente, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso il contraente, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute al contraente del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento.
7. Ai sensi dell'articolo 113-bis del Codice dei contratti, il termine per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto non può superare i trenta giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori, salvo che sia diversamente ed espressamente concordato dalle parti. I certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal responsabile del procedimento sulla base dei documenti contabili indicanti la quantità, la qualità e l'importo dei lavori eseguiti, non appena raggiunto l'importo previsto per ciascuna rata.
8. Alle eventuali cessioni del corrispettivo si applica l'art. 106 comma 13 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
9. Il pagamento della rata di saldo avverrà entro 30 giorni dall'emissione del certificato di collaudo regolare esecuzione.
10. I certificati di pagamento non costituiscono presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, comma 2, del codice civile.
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Samples: Contratto Di Appalto
Anticipazione e Pagamenti. 1. Ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., sul valore del contratto d’appalto stimato dell’appalto verrà calcolato l’importo dell’anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere al contraente all’appaltatore entro quindici giorni dall’effettivo inizio dei lavori.
2. L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l’assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo degli intermediari finanziari di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia verrà gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della stazione appaltantedelle stazioni appaltanti. Il contraente beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.
3. Il direttore Direttore dei lavori, in base alla contabilizzazione delle opere, redatta in contradditorio con il rappresentante dell’appaltatore, provvederà alla redazione di stati d’avanzamento, ogni qualvolta l’importo dei lavori provvede all’accertamento eseguiti risultante dai registri di contabilità, al netto delle prescritte ritenute, dell’eventuale ribasso contrattuale e del recupero proporzionale delle anticipazioni, raggiunga l'importo di Euro 15'000,00 (quindicimila/00) e fino alla registrazione di tutti i fatti producenti spesa contemporaneamente al loro accadere, affinché possa sempre rilasciare gli stati d’avanzamento concorrenza del 95% dei lavori entro eseguiti. Il residuo 5% sarà corrisposto quale rata di saldo con il termine fissato Certificato di seguito, ai fini dell’emissione dei certificati per il pagamento degli acconti da parte del RUP.
4. Dato l’importo modesto delle lavorazioni in oggetto il contraente non avrà diritto a pagamenti in acconto; il corrispettivo verrà interamente versato a lavorazioni ultimate.
5Collaudo. La Stazione Appaltante acquisirà acquisisce d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui è richiesto dalla legge. Il certificato per il pagamento dell'ultima rata del corrispettivo, qualunque sia l'ammontare, verrà rilasciato dopo l'ultimazione dei lavori. Ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente del contraente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi (se presenti)cottimi, impiegato nell’esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. Sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
6. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma precedente, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso il contraentel’affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, ,detraendo il relativo importo dalle somme dovute al contraente all’affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento.
7. Ai sensi dell'articolo 113-bis del Codice dei contrattiL’ultima rata di acconto, il termine per l'emissione dei certificati relativa all’ultimo SAL, potrà essere inferiore all’importo di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto non può superare i trenta giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori50'000.00 euro, salvo che sia diversamente ed espressamente concordato dalle parti. I certificati di pagamento fermo restando la concorrenza massima delle rate di acconto sono emessi dal responsabile che dovrà restare minore o uguale al 95% dell’importo di contratto. Sulla base degli stati d’avanzamento il Direttore dei Lavori provvederà a redigere i corrispondenti certificati di pagamento, da inoltrare al competente ufficio del procedimento sulla base dei documenti contabili indicanti Committente per la quantità, la qualità e l'importo dei lavori eseguiti, non appena raggiunto l'importo previsto per ciascuna rata.
8. Alle eventuali cessioni del corrispettivo si applica l'art. 106 comma 13 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
9relativa liquidazione. Il pagamento della rata di saldo avverrà entro 30 giorni dall'emissione è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo regolare esecuzione.
10o della verifica di conformita' nel caso di appalti di servizi o forniture e l'assunzione del carattere di definitivita' dei medesimi. I certificati La contabilizzazione delle opere e delle forniture verrà effettuata come segue: per quanto concerne gli oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso d’asta appliccando al relativo importo degli oneri della sicurezza, la percentuale complessiva dei lavori contabilizzati ad ogni singolo stato d’avanzamento rispetto al corrispettivo di aggiudicazione al netto degli oneri per la sicurezza. Per quanto concerne le opere a corpo applicando all’importo netto di aggiudicazione dei lavori a corpo le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate nel computo metrico, di ciascuna delle quali va contabilizzata, in occasione di ogni stato d’avanzamento, la quota parte proporzionale al lavoro eseguito. Qualora si proceda alla consegna sotto le riserve di legge non potrà essere effettuato nessun pagamento sino alla regolarizzazione del contratto. In proposito si osservano le norme contenute nel Capitolato generale e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 quando in vigore e applicabili. Qualsiasi eventuale ritardo nel pagamento dei suddetti acconti non costituiscono presunzione darà diritto all’Impresa di accettazione dell'operasospendere e rallentare i lavori, né di chiedere lo scioglimento del contratto, avendo essa soltanto il diritto al pagamento degli interessi legali e moratori nei limiti e nei termini previsti dalle norme vigenti. Trascorsi i termini stabiliti o nel caso in cui l’ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell’importo netto contrattuale, l’appaltatore potrà procedere ai sensi dell'articolo 1666, comma 2, dell’articolo 1460 del codice civile, ovvero previa costituzione in mora dell’Amministrazione e trascorsi sessanta giorni dalla data della costituzione stessa, potrà promuovere il giudizio arbitrale per la risoluzione del contratto. Le rate di acconto saranno liquidate all’Appaltatore con le seguenti modalità: L’ammontare della rispettiva componente della rata è determinato dallo stato di avanzamento delle opere in base alle misurazioni rilevate sulle opere stesse secondo quanto effettivamente eseguito alla data di riferimento. Per i lavori «in economia» l’ammontare della relativa rata è determinato dal corrispettivo delle prestazioni eseguite nel periodo di riferimento. Non saranno tenuti in alcun conto i lavori eseguiti irregolarmente ed in contravvenzione agli ordini di servizio della Direzione dei Lavori e non conformi al contratto. Dall’importo complessivo calcolato come innanzi saranno volta per volta dedotti, oltre il ribasso contrattuale, la ritenuta dello 0.50% ai sensi dell’art. 30, comma 5, del D.Lgs 18 aprile 0000, x 00 x x’xxxxxxxxx dei pagamenti in acconto già precedentemente corrisposti, il recupero dell’eventuale anticipazione e gli eventuali crediti dell’Amministrazione verso l’Impresa per somministrazioni fatte e per qualsiasi altro motivo, nonché la penalità in cui l’Impresa fosse incorsa, per danni ed altri motivi similari. Qualora i lavori vengano sospesi su disposizione dell’Amministrazione Appaltante verrà emesso uno stato di avanzamento qualunque sia l’importo maturato alla data della sospensione. Si procederà alla redazione ed alla conseguente liquidazione dell’ultimo certificato di pagamento solo dopo accertata l’ultimazione dei lavori ed al pagamento della rata di saldo, previa presentazione di garanzia fidejussoria, entro 90 giorni dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. La rata di saldo non potrà essere inferiore al 5% dell’importo contrattuale. Allo svincolo della garanzia fidejussoria si procede alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione fermo restando la responsabilità biennale e decennale dell’appaltatore. L’ultimo stato di avanzamento sarà pagato qualunque sia il suo ammontare. L’Impresa resta però sempre ed unicamente responsabile della conservazione dei suddetti materiali fino al loro impiego. La Direzione Lavori avrà facoltà insindacabile di ordinare l’allontanamento dal cantiere dei materiali stessi qualora, all’atto dell’impiego risultassero deteriorati o resi inservibili, o comunque non accettabili.
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