Anticipazione sul trattamento di fine rapporto. Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2120 codice civile, così come modificato dalla Legge 29 maggio 1982 n. 297, le Parti convengono quanto segue: 1. l'anticipazione di cui al punto a) e b) - VIII comma del su richiamato art. 2120 codice civile, può essere ripetuta, nei casi di comprovata grave necessità, sempre nel limite del 100% dell'importo che a titolo di Trattamento di Fine Rapporto risulta maturato all'atto della richiesta di anticipazione; 2. ai fini della anticipazione di cui al punto b) del su richiamato comma dell'art. 2120 codice civile, si considerano equiparati al finanziamento per l'acquisto della prima casa di abitazione e relative pertinenze (box - cantine) i seguenti altri tipi di finanziamento: 2.1 per la costruzione integrale o per il completamento dell'unità abitativa e della corrispondente quota delle eventuali parti comuni; 2.2 per il rifacimento di strutture murarie dell'unità abitativa già di proprietà e/o della corrispondente quota delle eventuali parti comuni, sempreché il rifacimento sia reso necessario da comprovate esigenze di carattere tecnico; 2.3 per l'ampliamento o la ristrutturazione di manufatti murari della unità abitativa già di proprietà, sempreché siano resi necessari da sopravvenute maggiori esigenze del nucleo familiare del richiedente; In ogni caso purché si tratti della prima casa di abitazione intendendosi per tale quella che: a. sia intestata o comunque cointestata al Dipendente; b. sia destinata ad abitazione stabile ed ordinaria del Dipendente medesimo e del suo nucleo familiare; c. sia ubicata in località che consenta al Dipendente di raggiungere quotidianamente il luogo di lavoro e comunque ad una distanza da questo non superiore a duecento chilometri. Si escludono pertanto dal beneficio della anticipazione i Dipendenti che dispongano di altra casa di abitazione come sopra definita, la cui proprietà sia intestata o cointestata oltre che al Dipendente medesimo al di lui coniuge non effettivamente e legalmente separato. Sono invece ammessi al beneficio della anticipazione i Dipendenti che siano proprietari di beni immobili diversi dalla prima casa di abitazione come sopra definita. Nel caso di richiesta di anticipazione per l'acquisto della prima casa di abitazione nell'interesse del figlio, la sussistenza dei requisiti di cui sopra si intende riferita al figlio stesso; qualora questi sia lavoratore, dovrà essere prodotta idonea documentazione del relativo datore di lavoro dalla quale risulti se sia stata chiesta, per lo stesso fine, un’analoga anticipazione con l'indicazione della eventuale misura. Sono inoltre ricomprese tra le motivazioni ammesse al beneficio dell’anticipazione i casi previsti dalla L.53/2000 e dal Decreto Legislativo n.151 del 26.3.2001 sui congedi parentali e le adozioni nazionali ed internazionali.
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Anticipazione sul trattamento di fine rapporto. Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2120 codice civile, così come modificato dalla Legge A termine delle disposizioni di cui alla legge n. 297 del 29 maggio 1982 n. 297e con particolare riferimento alla facoltà prevista nell'ultimo comma della stessa, le Parti convengono quanto segue:
1il prestatore di lavoro con almeno 8 anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro può richiedere, in costanza di rapporto di lavoro, una anticipazione non superiore al 70% sul trattamento, cui avrebbe diritto nel caso di cessazione del rapporto di lavoro alla data della richiesta. l'anticipazione Le richieste sono soddisfatte annualmente nel limite del 10% degli aventi titolo, di cui al punto precedente comma, e comunque del 4% del numero totale dei dipendenti. La richiesta dovrà essere giustificata dalla necessità di:
a) e spese sanitarie per terapie di interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture sanitarie;
b) - VIII comma del su richiamato art. 2120 codice civile, può essere ripetuta, nei casi di comprovata grave necessità, sempre nel limite del 100% dell'importo che a titolo di Trattamento di Fine Rapporto risulta maturato all'atto della richiesta di anticipazione;
2. ai fini della anticipazione di cui al punto b) del su richiamato comma dell'art. 2120 codice civile, si considerano equiparati al finanziamento per l'acquisto acquisto della prima casa di abitazione per sé e relative pertinenze (box - cantine) per i seguenti altri tipi di finanziamento:
2.1 per la costruzione integrale o per il completamento dell'unità abitativa e della corrispondente quota delle eventuali parti comunifigli documentato con atto idoneo;
2.2 per il rifacimento di strutture murarie dell'unità abitativa già di proprietà e/o della corrispondente quota delle eventuali parti comuni, sempreché il rifacimento sia reso necessario da comprovate esigenze di carattere tecnico;
2.3 per l'ampliamento o la ristrutturazione di manufatti murari della unità abitativa già di proprietà, sempreché siano resi necessari da sopravvenute maggiori esigenze del nucleo familiare del richiedente; In ogni caso purché si tratti c) costruzione della prima casa di abitazione intendendosi per tale quella che:
a. sia intestata il dipendente che risulti nella piena proprietà e disponibilità del suolo o comunque cointestata al Dipendentein proprietà anche congiunta con il proprio coniuge o titolare del diritto di superficie;
b. sia destinata ad d) ristrutturazione della casa di abitazione stabile ed ordinaria di proprietà del Dipendente medesimo e richiedente o in proprietà comune con il proprio coniuge.
e) ai sensi della Legge n. 53/2000, per le spese da sostenere durante il periodo di fruizione dei permessi per malattia del suo nucleo familiare;
c. sia ubicata in località che consenta al Dipendente di raggiungere quotidianamente il luogo bambino, dei congedi per la formazione, per la formazione continua, nonché per i congedi per gravi motivi familiari L'anticipazione può essere ottenuta una sola volta nel corso del rapporto di lavoro e comunque ad una distanza viene detratta, a tutti gli effetti, dal trattamento di fine rapporto. La richiesta per le finalità di cui alla lettera a) del presente articolo deve essere comprovata da questo non superiore a duecento chilometriapposita documentazione rilasciata dalle competenti strutture pubbliche. Si escludono pertanto dal beneficio Ai fini della anticipazione i Dipendenti che dispongano determinazione e del pagamento dell'anticipazione, dovranno essere presentati al datore di altra casa lavoro preventivi di abitazione come sopra definitaspesa redatti dai presidi sanitari prescelti per la terapia o l'intervento, la cui proprietà sia intestata o cointestata oltre che al Dipendente medesimo al di lui coniuge non effettivamente e legalmente separatononché delle spese complementari essenziali. Sono invece ammessi al beneficio della anticipazione i Dipendenti che siano proprietari di beni immobili diversi dalla prima casa di abitazione come sopra definita. Nel caso di La richiesta di anticipazione per l'acquisto della prima casa deve essere accompagnata da una dichiarazione sostitutiva di notorietà, dalla quale risulti che il compratore, o il futuro compratore, non sia proprietario o comproprietario di altra casa di abitazione nell'interesse del figlioo assegnatario con patto di riscatto di una casa economico- popolare, nonché dell'eventuale preliminare di vendita con firma autenticata. L'importo dell'anticipazione verrà erogato all'atto della presentazione dell'atto notarile, il quale dovrà essere perfezionato entro 6 mesi dall'accettazione della domanda. La domanda di anticipazione per la sussistenza costruzione della prima casa dovrà essere corredata: ▪ da una dichiarazione sostitutiva di notorietà, dalla quale risulti che il richiedente non sia proprietario o comproprietario di altra casa di abitazione o assegnatario con patto di riscatto di una casa economico-popolare; ▪ da copia autenticata della licenza edilizia; ▪ dal progetto, comprensivo dei requisiti costi dell'opera, firmato da un professionista tecnico iscritto all'ordine professionale. La domanda di anticipazione per la ristrutturazione della casa di abitazione, secondo la previsione di cui sopra si intende riferita al figlio stesso; qualora questi sia lavoratorealla lettera d) del presente articolo, dovrà essere prodotta idonea documentazione corredata dagli stessi documenti di cui al comma precedente, esclusi quelli riferiti alla proprietà del relativo datore suolo. Nei casi di lavoro dalla quale risulti se sia richiesta di anticipazione previsti ai punti c) e d) di cui al presente articolo, agli aventi titolo, nei limiti massimi dall'accantonamento accertato all'atto della domanda, compete: ▪ il 40% da liquidare entro il mese successivo alla presentazione della domanda e dei documenti e da utilizzare entro un anno dall'erogazione stessa; ▪ il 30% entro il mese successivo alla presentazione di una dichiarazione sostitutiva di notorietà attestante l'effettivo ed integrale impiego della somma anticipata per le finalità per cui la stessa è stata chiestaerogata; ▪ l'ulteriore 30% entro il mese successivo alla presentazione di una perizia giurata redatta da un professionista tecnico iscritto all'ordine professionale, per lo stesso fineche attesti l'ultimazione dei lavori e la conformità dell'opera al progetto e i costi della stessa. La perizia giurata, un’analoga anticipazione con l'indicazione della eventuale misura. Sono inoltre ricomprese tra le motivazioni ammesse al beneficio dell’anticipazione i nei casi previsti dalla L.53/2000 legge, può essere sostituita da un certificato di abitabilità. Le opere di cui alle lettere c) e d) dovranno essere ultimate entro 2 anni dalla data della prima anticipazione. Tutte le istanze di anticipazione debbono essere presentate con raccomandata a. r. entro il mese di febbraio di ogni anno, e l'eventuale graduatoria sarà redatta entro i due mesi successivi. Le somme anticipate dall’azienda non potranno essere superiori alle spese sostenute dal Decreto Legislativo n.151 lavoratore per i motivi di cui ai punti a) b) c) d) e) del 26.3.2001 sui congedi parentali comma 3 del presente articolo. Nei casi di costruzione o ristrutturazione della casa, qualora non sia esibita entro i tempi necessari la documentazione definitiva, o la stessa non risulti conforme alle condizioni che hanno dato luogo a preferenza nella graduatoria o erogazione, ovvero non siano stati rispettati i tempi stabiliti, il dipendente beneficiario dovrà restituire integralmente le somme ricevute con la maggiorazione dell'interesse legale. L'eventuale calcolo delle domande accoglibili e degli aventi diritto si effettuerà con riferimento al 1° gennaio di ogni anno. Ai fini della formazione dell'eventuale graduatoria si seguiranno, nell'ordine, i seguenti criteri di priorità: ▪ interventi chirurgici di notevole onerosità e complessità; ▪ acquisto della casa di abitazione, con priorità, nell'ordine, ai casi di sfratto non per morosità, al numero di componenti il nucleo familiare, con precedenza per i nuclei con presenza di soggetti portatori di handicap, acquisto dell'alloggio in cui il lavoratore abita e, a parità di condizioni, si darà precedenza ai lavoratori con più basso reddito del nucleo familiare determinato ai fini Irpef. ▪ Congedi stabiliti al punto e) del 3 comma del presente articolo. I criteri di priorità validi per l'acquisto della prima casa, in quanto applicabili e salvo che per la morosità, sono estesi alla ipotesi di ristrutturazione. Qualora tutti i su esposti criteri non siano sufficienti a stabilire l'ordine di priorità, si terrà conto dell'ordine cronologico delle domande. Nei casi più urgenti, l'anticipazione per terapia ed interventi straordinari potrà essere concessa in qualsiasi epoca, senza la formazione di alcuna graduatoria. Nel caso di maternità o paternità facoltativa le adozioni nazionali lavoratrici ed internazionalii lavoratori potranno richiedere un’anticipazione del TFR anche in assenza dei presupposti di legge.
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Anticipazione sul trattamento di fine rapporto. Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2120 codice civile, così come modificato dalla Legge 29 maggio 1982 A termine delle disposizioni di cui alla legge 29.5.82 n. 297, le Parti convengono quanto segue:
1e con particolare riferimento alla facoltà prevista nell'ultimo comma della stessa, il prestatore di lavoro con almeno 8 anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro può richiedere, in costanza di rapporto di lavoro, un'anticipazione non superiore al 70% sul trattamento cui avrebbe diritto nel caso di cessazione del rapporto di lavoro alla data della richiesta. l'anticipazione Le richieste sono soddisfatte annualmente nel limite del 10% degli aventi titolo di cui al punto precedente comma, e comunque del 4% del numero totale dei dipendenti. La richiesta dovrà essere giustificata dalla necessità di:
(a) spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture sanitarie;
(b) - VIII comma del su richiamato art. 2120 codice civile, può essere ripetuta, nei casi di comprovata grave necessità, sempre nel limite del 100% dell'importo che a titolo di Trattamento di Fine Rapporto risulta maturato all'atto della richiesta di anticipazione;
2. ai fini della anticipazione di cui al punto b) del su richiamato comma dell'art. 2120 codice civile, si considerano equiparati al finanziamento per l'acquisto acquisto della prima casa di abitazione e relative pertinenze (box - cantine) i seguenti altri tipi di finanziamento:
2.1 per la costruzione integrale sé o per il completamento dell'unità abitativa e della corrispondente quota delle eventuali parti comunii figli, documentato con atto idoneo;
2.2 per il rifacimento di strutture murarie dell'unità abitativa già di proprietà e/o della corrispondente quota delle eventuali parti comuni, sempreché il rifacimento sia reso necessario da comprovate esigenze di carattere tecnico;
2.3 per l'ampliamento o la ristrutturazione di manufatti murari della unità abitativa già di proprietà, sempreché siano resi necessari da sopravvenute maggiori esigenze del nucleo familiare del richiedente; In ogni caso purché si tratti (c) costruzione della prima casa di abitazione intendendosi per tale quella che:
a. sia intestata il dipendente che risulti nella piena proprietà e disponibilità del suolo o comunque cointestata al Dipendentein proprietà anche congiunta con il proprio coniuge o titolare, congiuntamente con il proprio coniuge del diritto di superficie;
b. sia destinata ad (d) ristrutturazione della casa di abitazione stabile ed ordinaria di proprietà del Dipendente medesimo e del suo nucleo familiarerichiedente o in proprietà comune col proprio coniuge;
c. sia ubicata in località che consenta al Dipendente di raggiungere quotidianamente il luogo (e) congedo per la formazione ai sensi degli artt. 5 e 6, legge n. 53/00. L'anticipazione può essere ottenuta una sola volta nel corso del rapporto di lavoro e comunque ad una distanza viene detratta, a tutti gli effetti, dal TFR. La richiesta per le finalità di cui alla lett. a) del presente articolo deve essere comprovata da questo non superiore a duecento chilometriapposita documentazione rilasciata dalle competenti strutture pubbliche. Si escludono pertanto dal beneficio Ai fini della anticipazione i Dipendenti che dispongano determinazione e del pagamento dell'anticipazione, dovranno essere presentati al datore di altra casa lavoro, preventivi di abitazione come sopra definitaspesa redatti dai presidi sanitari prescelti per la terapia o l'intervento, la cui proprietà sia intestata o cointestata oltre che al Dipendente medesimo al di lui coniuge non effettivamente e legalmente separatononché delle spese complementari essenziali. Sono invece ammessi al beneficio della anticipazione i Dipendenti che siano proprietari di beni immobili diversi dalla prima casa di abitazione come sopra definita. Nel caso di La richiesta di anticipazione per l'acquisto della prima casa deve essere accompagnata da una dichiarazione sostitutiva di abitazione nell'interesse del figlio, la sussistenza dei requisiti di cui sopra si intende riferita al figlio stesso; qualora questi sia lavoratore, dovrà essere prodotta idonea documentazione del relativo datore di lavoro notorietà dalla quale risulti se che il compratore o promittente compratore, non sia proprietario o comproprietario di altra casa di abitazione o assegnatario con patto di riscatto di una casa economico-popolare, nonché dell'eventuale preliminare di vendita con firma autenticata. L'importo dell'anticipazione verrà erogato all'atto della presentazione dell'atto notarile il quale dovrà essere perfezionato entro 6 mesi dall'accettazione della domanda. La domanda di anticipazione per la costruzione della prima casa dovrà essere corredata: - da una dichiarazione sostitutiva di notorietà dalla quale risulti che il richiedente non sia proprietario o comproprietario di altra casa di abitazione o assegnatario con patto di riscatto di una casa economico- popolare; - da copia autenticata della licenza edilizia; - dal progetto, comprensivo dei costi dell'opera, firmato da un professionista tecnico iscritto all'Ordine professionale. La domanda di anticipazione per la ristrutturazione della casa di abitazione, secondo la previsione di cui alla lett. d) del presente articolo dovrà essere corredata dagli stessi documenti di cui al comma precedente, esclusi quelli riferiti alla proprietà del suolo. Nei casi di richiesta di anticipazione previsti ai punti c) e d) di cui al presente articolo, agli aventi titolo, nei limiti massimi dall'accantonamento accertato all'atto della domanda, compete:
(1) il 40% da liquidare entro il mese successivo alla presentazione della domanda e dei documenti e da impiegare entro 1 anno dall'erogazione stessa;
(2) il 30% entro il mese successivo alla presentazione di una dichiarazione sostitutiva di notorietà attestante l'effettivo e integrale impiego della somma anticipata per le finalità per cui la stessa è stata chiestaerogata;
(3) l'ulteriore 30% entro il mese successivo alla presentazione di una perizia giurata redatta da un professionista tecnico iscritto all'Ordine professionale, per lo stesso fineche attesti l'ultimazione dei lavori e la conformità dell'opera al progetto e i costi della stessa. La perizia giurata, un’analoga anticipazione con l'indicazione della eventuale misura. Sono inoltre ricomprese tra le motivazioni ammesse al beneficio dell’anticipazione i nei casi previsti dalla L.53/2000 legge, può essere sostituita da un certificato di abitabilità. Le opere di cui alle lett. c) e d) dovranno essere ultimate entro 2 anni dalla data della prima anticipazione. Tutte le istanze di anticipazione debbono essere presentate con raccomandata a/r entro il mese di febbraio di ogni anno e l'eventuale graduatoria sarà redatta entro i 2 mesi successivi. In tutti i casi di anticipazione, che comunque non potrà superare il costo della terapia, acquisto della casa od opera da costruire o ristrutturare, qualora non venga esibita entro i tempi necessari la documentazione definitiva, o la stessa non risulti conforme alle condizioni che hanno dato luogo a preferenza nella graduatoria o erogazione, ovvero non siano stati rispettati i tempi stabiliti, il dipendente beneficiario dovrà restituire integralmente le somme ricevute con la maggiorazione dell'interesse legale. L'eventuale calcolo delle domande accoglibili e degli aventi diritto si effettuerà con riferimento al 1° gennaio di ogni anno. Ai fini della formazione dell'eventuale graduatoria si seguiranno, nell'ordine, i seguenti criteri di priorità: - interventi chirurgici di notevole onerosità e complessità; - acquisto della casa di abitazione con priorità, nell'ordine, ai casi di sfratto non per morosità, al numero dei componenti il nucleo familiare con precedenza per i nuclei con presenza di soggetti handicappati, acquisto dell'alloggio in cui il lavoratore abita e, a parità di condizioni, si darà precedenza ai lavoratori con più basso reddito del nucleo familiare determinato ai fini IRPEF. I criteri di priorità validi per l'acquisto della prima casa, in quanto applicabili e salvo che per la morosità, sono estesi all'ipotesi di ristrutturazione. Qualora tutti i suesposti criteri non siano sufficienti a stabilire l'ordine di priorità, si terrà conto dell'ordine cronologico delle domande. Nei casi più urgenti l'anticipazione per terapia e interventi straordinari, potrà essere concessa in qualsiasi epoca senza la formazione di alcuna graduatoria. Dichiarazione a verbale. Le parti si danno atto che la normativa di cui all'art. 7, legge n. 53/00, benché introduca una nuova causale al fine di richiedere l'anticipazione del TFR, non è coordinata con quanto stabilito dal Decreto Legislativo n.151 Codice civile in materia di anzianità di servizio ai fini dell'ammissibilità della domanda di anticipazione. Pertanto, in attesa di un coordinamento normativo da parte del 26.3.2001 sui congedi parentali e le adozioni nazionali ed internazionalilegislatore, al fine di agevolare i lavoratori in congedo formativo, si ritiene di attenersi alle disposizioni emanate dal Ministero del lavoro con Circolare n. 85/00, riferite alla causale lett. e), art. 24.
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Anticipazione sul trattamento di fine rapporto. Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2120 codice civile, così come modificato dalla Legge 29 maggio 1982 A termine delle disposizioni di cui alla legge 29.5.82 n. 297, le Parti convengono quanto segue:
1e con particolare riferimento alla facoltà prevista nell'ultimo comma della stessa, il prestatore di lavoro con almeno 8 anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro può richiedere, in costanza di rapporto di lavoro, un'anticipazione non superiore al 70% sul trattamento cui avrebbe diritto nel caso di cessazione del rapporto di lavoro alla data della richiesta. l'anticipazione Le richieste sono soddisfatte annualmente nel limite del 10% degli aventi titolo di cui al punto precedente comma, e comunque del 4% del numero totale dei dipendenti. La richiesta dovrà essere giustificata dalla necessità di:
(a) spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture sanitarie;
(b) - VIII comma del su richiamato art. 2120 codice civile, può essere ripetuta, nei casi di comprovata grave necessità, sempre nel limite del 100% dell'importo che a titolo di Trattamento di Fine Rapporto risulta maturato all'atto della richiesta di anticipazione;
2. ai fini della anticipazione di cui al punto b) del su richiamato comma dell'art. 2120 codice civile, si considerano equiparati al finanziamento per l'acquisto acquisto della prima casa di abitazione e relative pertinenze (box - cantine) i seguenti altri tipi di finanziamento:
2.1 per la costruzione integrale sé o per il completamento dell'unità abitativa e della corrispondente quota delle eventuali parti comunii figli, documentato con atto idoneo;
2.2 per il rifacimento di strutture murarie dell'unità abitativa già di proprietà e/o della corrispondente quota delle eventuali parti comuni, sempreché il rifacimento sia reso necessario da comprovate esigenze di carattere tecnico;
2.3 per l'ampliamento o la ristrutturazione di manufatti murari della unità abitativa già di proprietà, sempreché siano resi necessari da sopravvenute maggiori esigenze del nucleo familiare del richiedente; In ogni caso purché si tratti (c) costruzione della prima casa di abitazione intendendosi per tale quella che:
a. sia intestata il dipendente che risulti nella piena proprietà e disponibilità del suolo o comunque cointestata al Dipendentein proprietà anche congiunta con il proprio coniuge o titolare, congiuntamente con il proprio coniuge del diritto di superficie;
b. sia destinata ad (d) ristrutturazione della casa di abitazione stabile ed ordinaria di proprietà del Dipendente medesimo e del suo nucleo familiarerichiedente o in proprietà comune col proprio coniuge;
c. sia ubicata in località che consenta al Dipendente di raggiungere quotidianamente il luogo (e) congedo per la formazione ai sensi degli artt. 5 e 6, legge n. 53/00. L'anticipazione può essere ottenuta una sola volta nel corso del rapporto di lavoro e comunque ad una distanza viene detratta, a tutti gli effetti, dal TFR. La richiesta per le finalità di cui alla lett. a) del presente articolo deve essere comprovata da questo non superiore a duecento chilometriapposita documentazione rilasciata dalle competenti strutture pubbliche. Si escludono pertanto dal beneficio Ai fini della anticipazione i Dipendenti che dispongano determinazione e del pagamento dell'anticipazione, dovranno essere presentati al datore di altra casa lavoro, preventivi di abitazione come sopra definitaspesa redatti dai presidi sanitari prescelti per la terapia o l'intervento, la cui proprietà sia intestata o cointestata oltre che al Dipendente medesimo al di lui coniuge non effettivamente e legalmente separatononché delle spese complementari essenziali. Sono invece ammessi al beneficio della anticipazione i Dipendenti che siano proprietari di beni immobili diversi dalla prima casa di abitazione come sopra definita. Nel caso di La richiesta di anticipazione per l'acquisto della prima casa deve essere accompagnata da una dichiarazione sostitutiva di notorietà dalla quale xxxxxxx che il compratore o promittente compratore, non sia proprietario o comproprietario di altra casa di abitazione nell'interesse del figlioo assegnatario con patto di riscatto di una casa economico-popolare, la sussistenza dei requisiti nonché dell'eventuale preliminare di cui sopra si intende riferita al figlio stesso; qualora questi sia lavoratore, vendita con firma autenticata. L'importo dell'anticipazione verrà erogato all'atto della presentazione dell'atto notarile il quale dovrà essere prodotta idonea documentazione del relativo datore perfezionato entro 6 mesi dall'accettazione della domanda. La domanda di lavoro anticipazione per la costruzione della prima casa dovrà essere corredata: - da una dichiarazione sostitutiva di notorietà dalla quale risulti se che il richiedente non sia proprietario o comproprietario di altra casa di abitazione o assegnatario con patto di riscatto di una casa economico- popolare; - da copia autenticata della licenza edilizia; - dal progetto, comprensivo dei costi dell'opera, firmato da un professionista tecnico iscritto all'Ordine professionale. La domanda di anticipazione per la ristrutturazione della casa di abitazione, secondo la previsione di cui alla lett. d) del presente articolo dovrà essere corredata dagli stessi documenti di cui al comma precedente, esclusi quelli riferiti alla proprietà del suolo. Nei casi di richiesta di anticipazione previsti ai punti c) e d) di cui al presente articolo, agli aventi titolo, nei limiti massimi dall'accantonamento accertato all'atto della domanda, compete:
(1) il 40% da liquidare entro il mese successivo alla presentazione della domanda e dei documenti e da impiegare entro 1 anno dall'erogazione stessa;
(2) il 30% entro il mese successivo alla presentazione di una dichiarazione sostitutiva di notorietà attestante l'effettivo e integrale impiego della somma anticipata per le finalità per cui la stessa è stata chiestaerogata;
(3) l'ulteriore 30% entro il mese successivo alla presentazione di una perizia giurata redatta da un professionista tecnico iscritto all'Ordine professionale, per lo stesso fineche attesti l'ultimazione dei lavori e la conformità dell'opera al progetto e i costi della stessa. La perizia giurata, un’analoga anticipazione con l'indicazione della eventuale misura. Sono inoltre ricomprese tra le motivazioni ammesse al beneficio dell’anticipazione i nei casi previsti dalla L.53/2000 legge, può essere sostituita da un certificato di abitabilità. Le opere di cui alle lett. c) e d) dovranno essere ultimate entro 2 anni dalla data della prima anticipazione. Tutte le istanze di anticipazione debbono essere presentate con raccomandata a/r entro il mese di febbraio di ogni anno e l'eventuale graduatoria sarà redatta entro i 2 mesi successivi. In tutti i casi di anticipazione, che comunque non potrà superare il costo della terapia, acquisto della casa od opera da costruire o ristrutturare, qualora non venga esibita entro i tempi necessari la documentazione definitiva, o la stessa non risulti conforme alle condizioni che hanno dato luogo a preferenza nella graduatoria o erogazione, ovvero non siano stati rispettati i tempi stabiliti, il dipendente beneficiario dovrà restituire integralmente le somme ricevute con la maggiorazione dell'interesse legale. L'eventuale calcolo delle domande accoglibili e degli aventi diritto si effettuerà con riferimento al 1° gennaio di ogni anno. Ai fini della formazione dell'eventuale graduatoria si seguiranno, nell'ordine, i seguenti criteri di priorità: - interventi chirurgici di notevole onerosità e complessità; - acquisto della casa di abitazione con priorità, nell'ordine, ai casi di sfratto non per morosità, al numero dei componenti il nucleo familiare con precedenza per i nuclei con presenza di soggetti handicappati, acquisto dell'alloggio in cui il lavoratore abita e, a parità di condizioni, si darà precedenza ai lavoratori con più basso reddito del nucleo familiare determinato ai fini IRPEF. I criteri di priorità validi per l'acquisto della prima casa, in quanto applicabili e salvo che per la morosità, sono estesi all'ipotesi di ristrutturazione. Qualora tutti i suesposti criteri non siano sufficienti a l'ordine di priorità, si terrà conto dell'ordine cronologico delle domande. Nei casi più urgenti l'anticipazione per terapia e interventi xxxxxxxxxxxx, potrà essere concessa in qualsiasi epoca senza la formazione di alcuna graduatoria. Dichiarazione a verbale. Le parti si danno atto che la normativa di cui all'art. 7, legge n. 53/00, benché introduca una nuova causale al fine di richiedere l'anticipazione del TFR, non è coordinata con quanto stabilito dal Decreto Legislativo n.151 Codice civile in materia di anzianità di servizio ai fini dell'ammissibilità della domanda di anticipazione. Pertanto, in attesa di un coordinamento normativo da parte del 26.3.2001 sui congedi parentali e le adozioni nazionali ed internazionalilegislatore, al fine di agevolare i lavoratori in congedo formativo, si ritiene di xxxxxxxsi alle disposizioni emanate dal Ministero del lavoro con Circolare n. 85/00, riferite alla causale lett. e), art. 24.
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Anticipazione sul trattamento di fine rapporto. Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2120 codice civile, così come modificato dalla Legge 29 maggio 1982 n. 297, le Parti convengono quanto segue:
1. l'anticipazione di cui al punto a) e b) - VIII comma del su richiamato art. 2120 codice civile, può essere ripetuta, nei casi di comprovata grave necessità, sempre nel limite del 100% dell'importo che a titolo di Trattamento di Fine Rapporto risulta maturato all'atto della richiesta di anticipazione;
2. ai fini della anticipazione di cui al punto b) del su richiamato comma dell'art. 2120 codice civile, si considerano equiparati al finanziamento per l'acquisto della prima casa di abitazione e relative pertinenze (box - cantine) i seguenti altri tipi di finanziamento:;
2.1 per la costruzione integrale o per il completamento dell'unità abitativa e della corrispondente quota delle eventuali parti comuni;
2.2 per il rifacimento di strutture murarie dell'unità abitativa già di proprietà e/o della corrispondente quota delle eventuali parti comuni, sempreché semprechè il rifacimento sia reso necessario da comprovate esigenze di carattere tecnico;
2.3 per l'ampliamento o la ristrutturazione di manufatti murari della unità abitativa già di proprietà, sempreché siano resi necessari da sopravvenute maggiori esigenze del nucleo familiare del richiedente; In ogni caso purché si tratti della prima casa di abitazione intendendosi per tale quella che:
a. a) sia intestata o comunque cointestata al Dipendente;
b. b) sia destinata ad abitazione stabile ed ordinaria del Dipendente medesimo e del suo nucleo familiare;
c. c) sia ubicata in località che consenta al Dipendente di raggiungere quotidianamente il luogo di lavoro e comunque ad una distanza da questo non superiore a duecento chilometri. Si escludono pertanto dal beneficio della anticipazione i Dipendenti che dispongano di altra casa di abitazione come sopra definita, la cui proprietà sia intestata o cointestata oltre che al Dipendente medesimo al di lui coniuge non effettivamente e legalmente separato. Sono invece ammessi al beneficio della anticipazione i Dipendenti che siano proprietari di beni immobili diversi dalla prima casa di abitazione come sopra definita. Nel caso di richiesta di anticipazione per l'acquisto della prima casa di abitazione nell'interesse del figlio, la sussistenza dei requisiti di cui sopra si intende riferita al figlio stesso; qualora questi sia lavoratore, dovrà essere prodotta idonea documentazione del relativo datore di lavoro dalla quale risulti se sia stata chiesta, per lo stesso fine, un’analoga anticipazione con l'indicazione della eventuale misura. Sono inoltre ricomprese tra le motivazioni ammesse al beneficio dell’anticipazione i casi previsti dalla L.53/2000 e dal Decreto Legislativo n.151 del 26.3.2001 sui congedi parentali e le adozioni nazionali ed internazionali.
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