Anticipi. Le indennità giornaliere per malattia (come da art. 23 CCNL) e dell’assicurazione infortuni (come da art. 25 CCNL), se non ancora versate al datore di lavoro, sono da anticipare alla fine del me- se. L’obbligo dell’anticipo decade se l’assicurazione rifiuta il pagamento di una prestazione, qua- lora il collaboratore non soddisfi le condizioni d’assicurazione o se mancano i presupposti legali.
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Anticipi. Le indennità giornaliere per malattia (come da art. 23 CCNL) e dell’assicurazione infortuni (come da art. 25 CCNL), se non ancora versate al datore di lavoro, sono da anticipare alla fine del me- semese. L’obbligo dell’anticipo decade se l’assicurazione rifiuta il pagamento di una prestazione, qua- lora qualora il collaboratore non soddisfi le condizioni d’assicurazione o se mancano i presupposti legali.
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