Modello Clausole campione

Modello. 1. Il modello prevede che il Comune metta a disposizione, senza oneri ed a titolo di cofinanziamento, tubazioni di proprietà pubblica, siano esse legate alla pubblica illuminazione o a qualsiasi altro scopo originario che possa includere anche la posa di fibre ottiche. In tali tubazioni vengono posati cavi contenenti fibre ottiche che interconnettono la rete Lepida verso punti di distribuzione e/o verso le sedi delle Aziende stesse, tramite la modalità attuativa definita all’art. 2. 2. Lepida ed il Comune mettono a disposizione, senza oneri ed a titolo di cofinanziamento, eventuali infrastrutture e fibre ottiche di loro proprietà o in loro disponibilità ai fini di facilitare la realizzazione dell’infrastruttura. 3. Le Aziende coinvolte finanziano la infrastrutturazione della rete di dorsale, dal punto della rete Lepida al punto di concentrazione nell’area produttiva, e di accesso, dal punto di concentrazione al punto di terminazione posto all’interno della Azienda, e acquisiscono la proprietà della relativa porzione della rete mediante la liquidazione della fattura emessa da Lepida nei loro confronti; contestualmente a tale acquisizione e con il presente atto le Aziende coinvolte cedono al Comune, a titolo gratuito, la propria quota di infrastrutturazione sin dall’atto della sua acquisizione. 4. Il Comune concede a titolo gratuito alle Aziende, contestualmente alla cessione della proprietà delle infrastrutture da parte delle Aziende, il diritto d’uso quindicennale, rinnovabile, della infrastruttura. 5. Il Comune concede a titolo gratuito a Lepida, contestualmente alla cessione della proprietà delle infrastrutture da parte delle Aziende, l’uso esclusivo non vincolato delle infrastrutture per quindici anni a condizione che Lepida mantenga la titolarità delle necessarie autorizzazioni all’esercizio di reti pubbliche di comunicazione elettronica. 6. Per consentire il monitoraggio del funzionamento della rete di accesso Lepida è autorizzata dalla singola Azienda a porre un apparato presso la propria sede, utilizzando la fibra di accesso, che può anche fungere da punto di trasporto per l’operatore di TLC selezionato. Lepida è altresì titolata ad intervenire, senza alcun vincolo, su detta fibra qualora fosse necessario a garantire il rispetto del Codice delle Comunicazioni Elettroniche coerentemente con la propria autorizzazione ministeriale.
Modello. I mezzi offerti dovranno avere: - telai nuovi di fabbrica ed idonei per essere allestiti con l'attrezzatura descritta all'ART 37; - telai uguali tra loro; - allestimento compatibile con attrezzatura RSU - passo compreso tra 2.900 e 3.400 mm; - MTT compresa tra 85 e 120 x.xx; - 2 assi; - bloccaggio differenziale; - lunghezza in pianta del veicolo allestito inferiore a 6.500 mm; - n° 1 gradino di accesso in cabina, in grado di garantire l'aderenza con le suole in gomma delle scarpe di sicurezza, anche in condizioni di bagnato; - altezza 1° gradino da terra inferiore a 55 cm; - allestimento per mercato italiano relativamente all'omologazione complessiva dei suoi componenti; - conformità alle vigenti normative nazionali ed alle direttive CEE. - PTO del tipo "sempre inserita con bloccaggio frizione", con logica di inserimento e disinserimento, integrate al il sistema di controllo e comando del veicolo, e dovrà osservare le seguenti caratteristiche minime: ⮚ L'inserimento e il disinserimento della PTO deve essere effettuato solo in modo sicuro; ⮚ L'inserimento deve essere possibile solo con cambio in folle e freno a mano inserito; ⮚ Il pulsante utilizzato per l'inserimento della PTO deve essere provvisto di spia luminosa; ⮚ La PTO si dovrà disinserire in caso di mancanza di uno dei comandi richiesti (es. xxxxxxxx xxxxx a mano) ⮚ Con PTO inserita l'autista non deve poter provvedere alla variazione del regime motore in modo autonomo
Modello. ORGANIZZATIVO PER LA GESTIONE DEL CONTRATTO Al fine di rendere chiari i diversi livelli di responsabilità e il dominio applicativo, si rende esplicito il modello organizzativo che l’Amministrazione intende adottare per la gestione del contratto, che deve prevedere, come esemplificato nello schema seguente, il coinvolgimento di più figure professionali: Le figure del responsabile del Procedimento Amministrativo e quella del Project Manager sono speculari e riguardano l’organizzazione e gestione complessiva del progetto. Esse curano, rispettivamente per conto dell’Amministrazione e della DA tutte le attività legate ai seguenti processi: • avvio (atti formali di riconoscimento, definizione delle caratteristiche del risultato, ecc.); • pianificazione (definizione del campo di azione, del contesto, delle criticità, degli impegni e delle responsabilità, per l’attuazione del progetto); • esecuzione (coordinamento delle risorse, espletamento di tutti gli atti formali utili al procedimento, ecc.); • controllo (attività di monitoraggio, audit e verifica del raggiungimento degli obiettivi, comminazione di eventuali penali, ecc.); • chiusura (formalizzazione degli atti di chiusura). Al Responsabile del Procedimento Amministrativo si aggiungono i compiti istituzionali di cui all’art.6 della L.241/90 e s.m.i. Spetta al referente della funzione tecnica, nominato dalla struttura rappresentante della funzione ICT all’interno dell’Amministrazione: • la validazione delle soluzioni tecnologiche, proposte dalla DA, legate allo sviluppo software; • l’attività di coordinamento e razionalizzazione con gli altri Sistemi Informativi presenti nell’Amministrazione; • la vigilanza sul rispetto degli standard tecnologici definiti dalla struttura ICT; • la vigilanza sulla produzione documentale tecnica; • la richiesta di implementazione di funzionalità riguardanti esclusivamente aspetti tecnologici • la validazione dei report trimestrali utili alla rendicontazione, con l’eventuale segnalazione di penali; • la segnalazione al Responsabile di procedimento Amministrativo di eventuali atteggiamenti pregiudizievoli alla risoluzione del contratto da parte della DA; • ogni altra attività utile al buon andamento e al corretto svolgimento del progetto sotto il profilo tecnico (trasmissione di documentazione utile, messa a disposizione di infrastrutture, ecc.). Spetta ai referenti della Funzione Operativa, nominati dall’Ufficio Lavoro della Regione Basilicata nonché dagli analoghi uffici delle pr...
Modello. Piano in attesa di approvazione al Consiglio di Stato ma già preavvisato favorevolmente nell’esame preliminare.
Modello. La base per il nuovo modello in scala 1:500 (dimensioni 60x60x10 cm peso 10 kg) potrà essere ritirata, previo avviso via posta elettronica, presso: ab modelli Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx 4 CH-6950 Tesserete e-mail: xxxxxxxxx@xxxxx.xxx Secondo il termine indicato nello scadenzario (x.xx 1). Il plastico volumetrico e monocromo del progetto (color bianco), sarà da realizzare sulla base del modello messo a disposizione dall’ente banditore. Sulla base del modello dovrà essere applicata un’etichetta con inscritto solo il motto prescelto.
Modello. Contratto di mandato
Modello. Dichiarazioni sostitutive del soggetto AUSILIATO e AUSILIARIO” Allegato “13” – ALLEGATO “ a cura del concorrente” copia contratto Avvalimento A8.1 L’operatore economico concorrente, nel caso in cui si avvalga di altri operatori economici per soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di qualificazione della presente procedura pubblica, deve indicare nel DGUE: • la denominazione degli operatori economici di cui intende avvalersi (impresa ausiliaria); • i requisiti oggetto di avvalimento.
Modello. «A»: domanda di partecipazione e dichiarazioni cumulative dell’offerente: E’ riservata all’operatore economico sia che partecipi singolarmente sia che partecipi quale componente di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, quale mandatario, capogruppo o mandante. Tale modello di dichiarazioni cumulative è articolato nella seguente numerazione, con i relativi oggetti: 1) dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura; 2) dichiarazioni di assenza delle cause di esclusione di cui all’articolo 38, comma 1, del decreto legislativo n. 163 del 2006; per le cause di esclusione di cui alle lettere b), c) e m-ter) di detta norma si veda il successivo articolo 9.2.2; 3) dichiarazioni di assenza o presenza dei soggetti cessati e, in caso di presenza, delle relative misure penali irrogate e delle eventuali misure di dissociazione; 4) cause di incompatibilità previste da specifiche disposizioni normative; 5) dichiarazioni in analogia o in applicazione dell’articolo 1, comma 17, della legge n. 190 del 2012 (protocolli di legalità, patti di integrità e simili); 6) requisito dell’attestazione SOA pertinente di cui all’articolo 3.2.3, con le eventuali indicazioni: --- al punto sub. 6.b), di carenza del requisito con individuazione dell’operatore economico ausiliario; --- al punto sub. 6.c), il possesso del sistema di qualità ISO 9001:2008, con le eventuali condizioni di esenzione alternative tra carenza del requisito con individuazione dell’operatore economico ausiliario e non pertinenza del requisito in ragione dell’importo dei lavori per i quali si qualifica; 7) indicazioni relative al subappalto ai sensi dell’articolo 3.1.4, lettera b); in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario è rilasciata dalla sola mandataria o capogruppo; 8) indicazioni relative alla partecipazione in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o mediante rete di imprese o contratti di rete, riservate agli operatori economici organizzati in forma complessa ai sensi dell’articolo 3.1.4, lettera c) e lettera d); 9) indicazioni relative ai consorziati, riservate al consorzio ai sensi dell’articolo 3.1.4, lettera e); 10) dichiarazione di responsabilità di cui all’articolo 106, comma 2, del d.P.R. n. 207 del 2010 (in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario è rilasciata dalla sola mandataria o capogruppo); 11) dichiarazione di responsabilità di cui all’articolo 118, comma 2,; in caso di raggr...
Modello. (a) Sia la Società Finanziata che la Banca Agente, potranno proporre le modifiche al Modello ritenute ragionevolmente necessarie: (i) per correggere gli errori di forma o di struttura del Modello; ovvero (ii) per cambiare la forma o la struttura del Modello; ovvero (iii) per tenere conto di eventuali cambiamenti di leggi o regolamenti, anche di natura fiscale, ovvero di nuove interpretazioni giurisprudenziali e/o autentiche degli stessi; ovvero (iv) per tenere conto di eventuali cambiamenti nei Principi Contabili; ovvero (v) per tenere conto di ulteriori Presupposti che possano rendere più accurato e rispondente al vero il calcolo dei Parametri Finanziari. Resta inteso che i costi e le spese derivanti dalle eventuali modifiche apportate al Modello, fatta eccezione per i costi e le spese per la correzione degli errori di forma o di struttura di cui al precedente punto (a)(i), saranno interamente a carico della Società Finanziata. (b) Qualora sopravvengano eventi che giustifichino la modifica della struttura del Modello, questo sarà aggiornato in qualunque momento dalla Banca Agente previo accordo con la Società Finanziata. (c) Qualora non vi sia accordo tra la Banca Agente e la Società Finanziata sulle modifiche da apportare al Modello come previsto al punto (b) del presente Articolo 10.2, la Società Finanziata e la Banca Agente dovranno consultarsi per un periodo non superiore a [20] Giorni Lavorativi al fine di pervenire a un accordo in merito (i) alle eventuali modifiche da apportare al Modello. (d) Le modifiche al Modello così effettuate avranno effetto retroattivo a partire dalla data indicata nella comunicazione della Banca Agente alla Società Finanziata dell'intenzione di modificare il Modello. (e) Tutte le versioni del Modello redatte in conformità al presente Articolo 10.2 dovranno essere conservate dalla Banca Agente e rese disponibili per visione da parte della Società Finanziata o delle Banche Finanziatrici dietro richiesta scritta e preavviso ragionevole, presso l'ufficio della Banca Agente. La Banca Agente fornirà alla Società Finanziata ed alle Banche Finanziatrici gli eventuali chiarimenti ragionevolmente richiesti in relazione all'aggiornamento del Modello. (f) In caso di mancato raggiungimento di un accordo ai sensi del punto (c) che precede entro 20 Giorni Lavorativi, un Esperto nominato dovrà entro 30 Giorni Lavorativi dalla richiesta ed agendo in veste di arbitratore e non di arbitro: (A) stabilire quale tra le proposte della Società Fi...

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  • Corrispettivo 4.1. A fronte di quanto previsto agli artt. 1 e 5, il Cliente corrisponderà a Hilti un canone mensile per ognuno degli attrezzi in fleet, secondo le modalità e le condizioni descritte nel/nei “sotto-contratto/i” e/o “FM sottocontratto n°”. Hilti ha facoltà di monitorare l’indice di incremento dei prezzi al consumo registrato dall’ISTAT. In ogni momento dell’esecuzione del contratto, qualora nei 12 (dodici) mesi precedenti tale incremento sia superiore al 4%, Hilti potrà aggiornare i canoni mensili, sulla base di tale variazione e ne dovrà dare tempestiva comunicazione al Cliente. 4.2. Hilti si riserva la facoltà di concedere in locazione al Cliente ulteriori attrezzi, ad integrazione dell’elenco di cui al/ai “sotto-contratto/i e/o “FM sottocontratto n°”, cui si applicheranno i termini, le condizioni e il listino del contratto di “Fleet Management”, in vigore al momento della richiesta da parte del Cliente. 4.3. Il Cliente non potrà in alcun caso sospendere e/o ritardare l’integrale pagamento dei canoni pattuiti e non potrà sollevare alcuna eccezione in difetto del puntuale ed integrale pagamento di quanto dovuto. 4.4. È facoltà di Hilti richiedere al Cliente il versamento di un deposito cauzionale infruttifero, a garanzia delle obbligazioni assunte con la sottoscrizione del presente contratto. Tale deposito ritornerà nella disponibilità del Cliente allo scioglimento del presente contratto, previa verifica da parte di Hilti dello stato di conservazione degli attrezzi in fleet e del puntuale adempimento, da parte del Cliente stesso, alle obbligazioni contrattuali. Nell’ipotesi in cui il Cliente prenda in locazione ulteriori attrezzi in fleet rispetto a quelli originariamente indicati nel/nei “sotto-contratto/i” e/o “FM sottocontratto n°”, Hilti potrà chiedere un’integrazione del deposito cauzionale infruttifero. Il Cliente autorizza sin d’ora Hilti a trattenere l’importo versato a titolo di deposito cauzionale, nell’ipotesi in cui, al termine del periodo di locazione e/o di proroga ovvero alla data di scioglimento e/o risoluzione del presente contratto ovvero di recesso dallo stesso, il Cliente stesso risulti debitore di Hilti per fornitura di prodotti e/o servizi “Hilti”, anche se diversi da quelli oggetto del presente contratto. 4.5. Per ogni attrezzo smarrito o rubato, Hilti si riserva la facoltà di richiedere al Cliente il pagamento di una somma non superiore al 15% del prezzo di listino di vendita in vigore al momento della consegna di

  • Corrispettivo dell’appalto 1. L’importo dell’appalto posto a base dell’affidamento è definito dalla seguente tabella: DESCRIZIONE IMPORTI IN EURO A CORPO (C) A MISURA (M) TOTALE 1 Importo lavori === € 56.000,00 € 56.000,00 2 Oneri per l’attuazione del piano di sicurezza (non soggetti a ribasso) === € 1.120,00 € 1.120,00 T IMPORTO TOTALE APPALTO(1 +2) === € 57.120,00 € 57.120,00 2. L’importo contrattuale è costituito dalla somma degli importi determinati nella tabella di cui al comma 1, al netto del ribasso percentuale offerto dall’appaltatore in sede di gara sul solo importo di cui al rigo 1, relativo all’esecuzione del lavoro a misura. Gli importi stimati dei vari lavori, potranno variare, tanto in più quanto in meno, nei limiti stabiliti dall’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e dal art. 26 del D.L. n. 50/2022 convertito in Legge 15 luglio 2022, n. 91, senza che ciò costituisca motivo per l’Appaltatore per avanzare pretesa di speciali compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie. 3. Non è soggetto al ribasso l’importo degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza, ai sensi del punto 4.1.4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, che restano fissati nella misura determinata nella tabella di cui al comma 1, rigo 2, colonna (M). 4. Ai fini della determinazione della soglia di cui all’art. 35 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e degli importi di classifica per la qualificazione di cui all’articolo 60 del Regolamento generale, rileva l’importo riportato nella casella della tabella di cui al comma 1, in corrispondenza del rigo T – IMPORTO TOTALE APPALTO (1+2) e dell’ultima colonna TOTALE. 5. Ai fini dell’art. 97 del D.Lgs n. 50/2016la stazione appaltante ritiene congrui gli importi del costo del personale e dei costi di sicurezza aziendali indicati rispettivamente nel seguito. DESCRIZIONE IMPORTI IN EURO 1B Costo del personale

  • Selezione I criteri di valutazione e la pertinenza dei titoli saranno determinati da ogni singola commissione giudicatrice nel corso della riunione preliminare. Costituiscono in ogni caso titoli preferenziali il dottorato di ricerca o titolo equivalente conseguito all’estero e per i settori interessati, il titolo di specializzazione di area medica corredato da un’adeguata produzione scientifica. La valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri generali, è effettuata prima del colloquio. Ai titoli sono riservati 70 punti ed all’eventuale colloquio 30 punti. Per le selezioni per soli titoli, l’assegno sarà conferito, entro il numero di quelli messi a bando, ai candidati che abbiano conseguito una votazione non inferiore a 40. Per le selezioni per titoli e colloquio, i candidati saranno ammessi a sostenere la prova se avranno conseguito, relativamente alla presentazione dei titoli posseduti, una votazione di almeno 40 punti dei 70 disponibili. La valutazione dei titoli di tutte le selezioni sarà pubblicata sul sito web xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxxxxx, link Assegni di ricerca contestualmente alla data e al luogo di svolgimento dell’eventuale colloquio (il preavviso non potrà essere inferiore ai 20 giorni). Il colloquio verterà su argomenti attinenti il progetto di ricerca per il quale è stato bandito l’assegno. Nel corso della prova, la commissione esaminatrice verificherà la capacità di trattare gli argomenti in almeno una lingua straniera a scelta del candidato. I candidati sono tenuti a presentarsi senza alcun ulteriore preavviso nel giorno e nell'ora indicati per sostenere il colloquio, muniti di un documento di riconoscimento valido. Il colloquio si svolgerà in un’aula aperta al pubblico. Qualora perdurassero le disposizioni ministeriali urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale, il colloquio si svolgerà in modalità telematica, su piattaforma scelta dalla commissione e comunicata contestualmente alla valutazione dei titoli. Per la prova, la commissione ha a disposizione 30 punti; la prova non s’intenderà superata se il candidato non avrà conseguito almeno 20 punti dei 30 disponibili. Per le selezioni per soli titoli, la graduatoria di merito in ordine decrescente sarà formata tenendo conto della valutazione dei titoli. Per le selezioni per titoli e colloquio, la graduatoria di merito in ordine decrescente sarà formata sommando al punteggio dei titoli, quello del colloquio. A parità di punteggio, è preferito il candidato di età anagrafica più giovane. La graduatoria finale sarà pubblicata sul sito web xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxxxxx e resterà in vigore per un anno dal Decreto Rettorale di approvazione atti. La pubblicazione sul sito web xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxxxxx, link Assegni di ricerca vale, a tutti gli effetti di legge, quale comunicazione ufficiale ai candidati; nessuna ulteriore comunicazione verrà quindi inoltrata ai candidati, salvo in caso di trasmissione del provvedimento di esclusione ai sensi dell’art. 4, ultimo comma del presente bando.

  • SOLUZIONE Dopo un lungo iter giudiziario, che vede come prodromico l’accertamento con passaggio in giudicato delle vicende inerenti la proprietà del bene e la validità dell’accordo fiduciario, Il Tribunale di Firenze accoglie le richieste risarcitorie del convivente non intestatario del bene costretto a lasciare l’immobile, accerta e quantifica il danno da quest’ultimo subito per effetto del mancato godimento del bene, modulando ai criteri propri delle principali pronunce di legittimità sulla materia del risarcimento dei danni da indebita occupazione dell’immobile, in particolare tenendo conto del valore locativo del bene. QUESTIONI Il punto di partenza per accertare l’esistenza di un danno ed arrivare alla necessaria quantificazione dello stesso, risulta essere la pacifica circostanza che uno dei due conviventi abbia avuta la piena ed esclusiva disponibilità di un bene di cui non era proprietario a discapito dell’altro e contro la volontà di quest’ultimo e dall’altra che in base alla comune esperienza, deve ritenersi che l’immobile sarebbe stato oggetto di un’utilizzazione fruttifera, mediante, ad esempio, la sua locazione, facendo uso delle presunzioni, ai fini probatori. In effetti, il Tribunale giunge alla pacifica conclusione dell’esistenza di un danno risarcibile, per il mancato godimento dell’immobile, facendo applicazione degli istituti: del danno in re ipsa, come indicato nella massima, alla configurazione del c.d. “danno conseguenza”, di cui alle Sezioni Unite del 11.11.2008 n.26972 ed infine al “danno figurativo”, inteso quale valore locativo del cespite abbandonato, richiamando Xxxx. Civ. 649/00; 1373/99; 1123/98). Il Tribunale ancora la propria decisione all’oramai pacifico principio espresso dalla Suprema Corte per il quale: “il comproprietario che durante il periodo di comunione abbia goduto l’intero bene da solo senza un titolo che giustificasse l’esclusione degli altri partecipanti alla comunione, deve corrispondere a questi ultimi, quale ristoro per la privazione dell’utilizzazione pro quota del bene comune e dei relativi profitti, i frutti civili, con riferimento ai prezzi di mercato correnti, frutti che, identificandosi con il corrispettivo del godimento dell’immobile che si sarebbe potuto concedere ad altri, possono – solo in mancanza di altri più idonei criteri di valutazione – essere individuati nei canoni di locazione percepibili per l’immobile” (in tal senso sentenza Cass. del 5 settembre 2013, n. 20394 che richiama Xxxx. nn. 7881/11 e 7716/90, entrambe pronunciate in ipotesi di giudizio di divisione). Risulta iniquo immaginare che una volta definita pacificamente e con passaggio in giudicato, l’accertamento della quota di comproprietà di un bene immobile in capo ad uno dei due comproprietari, quest’ultimo possa essere escluso tout court da ogni “beneficio” e/o vantaggio derivante dall’essere titolare di un diritto reale, tanto più che l’estromissione dal bene (rectius: rilascio) per effetto della cessazione della convivenza, interveniva contro la propria volontà. In altri termini, la Cassazione, facendo propri i principi della dottrina di autorevoli precedenti di legittimità, valorizza la “titolarità del diritto reale”, ritenendo iniquo che colui che sia privato – contro la propria volontà – dell’utilizzo del bene, possa rimanere privo di tutela, in questo caso: indennitaria/risarcitoria. Pur arrivando alla precisa definizione di una quota consistente di danni riconosciuti in capo al convivente non intestatario del bene immobile, commisurata ad un apprezzabile lasso di tempo nell’occupazione abusiva del bene immobile e determinati attraverso l’ausilio di CTU sul valore locativo del bene, tuttavia il Tribunale, in perfetta aderenza ai principi della Suprema Corte di Cassazione (Cass. Civ. 11629/99).ha escluso la domanda di risarcimento danni per danno emergente e lucro cessante; la domanda di risarcimento dei danni per le spese di mutuo finalizzato all’acquisto di altro immobile, per carenza di immediata e diretta consequenzialità del contraente inadempiente, ritenendo non sussistere nel caso de quo gli estremi applicativi tipici dell’articolo 1223 c.c..

  • Riduzione Diminuzione della prestazione inizialmente assicurata conseguentemente alla scelta effettuata dal Contraente di sospendere il pagamento dei premi, determinata tenendo conto dei premi effettivamente pagati.

  • AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO L’Autorità di gara, concluse le operazioni di cui sopra, si pronuncia in merito alla proposta di aggiudicazione a favore della miglior offerta, ai sensi dell’art. 33 del Codice. La proposta di aggiudicazione quindi è soggetta all’approvazione da parte del Responsabile della Centrale Unica di Committenza mediante determinazione nei termini e secondo le modalità di cui agli artt. 32 e 33 del Codice. Successivamente, al fine della verifica della sussistenza e persistenza dei requisiti dichiarati all’atto della presentazione dell’offerta, la Stazione Appaltante, provvederà ad acquisire la documentazione idonea a dimostrare tutti i fatti, gli stati, le qualità e i requisiti indicati nelle dichiarazioni sostitutive rese dall’operatore economico aggiudicatario. Qualora il possesso dei requisiti non risulti confermato dalla documentazione prodotta a comprova, si procederà all’esclusione dell’operatore economico dalla procedura. In tale caso, l’Amministrazione Aggiudicatrice, potrà scorrere la graduatoria provvisoria, procedendo alle attività di verifica conformemente all’art. 32, c. 7, del Codice ed agli ulteriori adempimenti nei confronti dell’operatore economico che segue nella graduatoria stessa. L’esito favorevole delle predette verifiche è condizione necessaria ai fini dell’aggiudicazione definitiva e viene trasmessa all’ Amministrazione aggiudicatrice ai fini dell’adozione dei rispettivi provvedimenti di aggiudicazione definitiva. L’aggiudicazione definitiva sarà comunicata agli interessati da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata inserito all’atto della registrazione a Sintel, secondo quanto previsto dall’art. 76, c. 5, lett. a), del Codice. Divenuta efficace l’aggiudicazione definitiva, l’Amministrazione Aggiudicatrice procederà alla stipula del contratto con l’aggiudicatario, previa presentazione della documentazione contenuta nella relativa determina di aggiudicazione, fermo restando il rispetto del termine dilatorio di cui all’art. 32, co. 9, del Codice (35 giorni dall’invio delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione), salvo le deroghe previste nel c. 10 dello stesso articolo. Ove l’operatore economico aggiudicatario non produca la documentazione richiesta, entro i termini assegnati, l'Amministrazione aggiudicatrice lo dichiarerà decaduto dall’aggiudicazione, dandone comunicazione allo stesso. In tal caso l'Amministrazione aggiudicatrice si riserva di valutare di procedere all’aggiudicazione al concorrente che segue nella graduatoria (previo esito favorevole dei prescritti controlli) che sarà quindi tenuto a presentare entro i termini comunicati nella relativa richiesta, la documentazione precedentemente indicata.

  • DICHIARAZIONI DELL’ASSICURATO Il Contraente e l’Assicurato hanno l’obbligo di comunicare alla Compagnia le circostanze a loro note rilevanti per la determinazione del rischio. In caso di dichiarazioni inesatte o di reticenze relative a circostanze tali che la Compagnia non avrebbe prestato il suo consenso o non lo avrebbe prestato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, la Compagnia stessa: A) HA DIRITTO, QUANDO IL CONTRAENTE HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVE: – di impugnare il contratto dichiarando al Contraente di voler esercitare tale diritto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza; – di rifiutare il pagamento della somma assicurata, se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine dianzi indicato; – di trattenere i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l’annullamento e in ogni caso il premio convenuto per il versamento annuale. B) HA DIRITTO, QUANDO IL CONTRAENTE NON HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVE: – di recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all’Assicurato entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza; – di ridurre la somma dovuta in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose. L’inesatta dichiarazione della data di nascita dell’Assicurato comporta in ogni caso la rettifica, in base alla data di nascita effettiva, del capitale assicurato. Qualora l’Assicurato, che in sede di sottoscrizione della proposta si è dichiarato “non fumatore”, inizi o ricominci a fumare (sigarette, sigari, pipa, sigarette elettroniche, ecc.), anche sporadicamente, dovrà darne comunicazione scritta alla Compagnia entro 30 giorni dal verificarsi dell’evento mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa – Ufficio Gestione Canali Proprietari – Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxx, 1 – 00000 Xxxxxx – Italia. La Compagnia, al ricevimento della comunicazione, provvederà a ricalcolare il capitale assicurato in base al premio corrisposto inizialmente ed ai tassi di tariffa che sarebbero stati utilizzati alla stipula per il caso di Assicurato “fumatore”.

  • Obblighi dell’impresa Nel caso in cui sia applicabile la procedura di Risarcimento Diretto, se la richiesta di risarcimento è conforme e il danno è risarcibile, l'Assicuratore comunica al danneggiato la somma offerta per il risarcimento; se invece il danno non è risarcibile comunica al danneggiato i motivi per cui ritiene di non dover fare l'offerta. Tali comunicazioni vengono effettuati: ⚫ Entro 30 giorni, dalla ricezione della richiesta di risarcimento nel caso di danni materiali e con il modulo CAI firmato da entrambi i conducenti; ⚫ Entro 60 giorni, dalla ricezione della richiesta di risarcimento nel caso di danni materiali e con il modulo CAI firmato da un solo conducente; ⚫ Entro 90 giorni, nel caso di lesioni, dalla ricezione dell'attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti. In caso di accettazione della somma offerta a tacitazione del danno, la Compagnia verserà al danneggiato nei 15 giorni successivi, l'importo relativo tramite bonifico bancario, assegno circolare o assegno di traenza. Per i sinistri relativi a garanzie diverse dalla R.C. Auto (es. furto, atti vandalici, eventi atmosferici, ecc.) la Società si impegna, entro 60 giorni dal ricevimento della denuncia di sinistro, a formulare una congrua e motivata offerta per l’indennizzo ovvero a comunicare i motivi per i quali non ritiene di presentare offerta. La Società si impegna a procedere alla liquidazione entro 15 giorni dall’accettazione dell’offerta da parte del Contraente/Assicurato. Per i sinistri relativi alla garanzia Protezione conducente la Società si impegna, entro 60 giorni dal ricevimento della denuncia di sinistro, a formulare una congrua e motivata offerta per l’indennizzo ovvero a comunicare i motivi per i quali non ritiene di presentare offerta. La Società si impegna a procedere alla liquidazione entro 45 giorni dall’accettazione dell’offerta da parte del Contraente/Assicurato.

  • NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO La nozione di pacchetto turistico è la seguente: “I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze, i circuiti “tutto compreso”, le crociere turistiche, risultanti dalla combinazione, da chiunque ed in qualunque modo realizzata, di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfetario: a) trasporto; b) alloggio; c) servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio di cui all’art. 36 che costituiscano per la soddisfazione delle esigenze ricreative del turista, parte significativa del “pacchetto turistico” (art. 34 Cod. Tur.). Il turista ha diritto di ricevere copia del contratto di vendita di pacchetto turistico (redatto ai sensi e con le modalità di cui all’art. 35 Cod. Tur.). Il contratto costituisce titolo per accedere al fondo di garanzia di cui al successivo art. 21.

  • Corrispettivo contrattuale Il corrispettivo contrattuale è determinato da quanto previsto nell’Offerta economica predisposta dalla Società così come presentata in sede di riapertura del Confronto Competitivo che in formato elettronico sottoscritto digitalmente dalle parti si allega al presente contratto: 1. per i servizi energetici richiesti all’art. 4 del Capitolato su un totale di n. punti luce e degli impianti connessi, quello stabilito dall’art. 16 del Capitolato suddetto, viene stimato annualmente da offerta economica della società in € e complessivamente in € , dove il valore del parametro α è fisso per l’intera durata del servizio energetico e pari a e Δ è variabile annualmente in funzione del risparmio economico conseguito dal Comune di . 2. per i servizi di manutenzione ordinaria richiesti all’art. 6 del Capitolato Speciale di Appalto su un totale di n. punti luce relativi a impianti esclusi dai servizi energetici richiesti per l’incremento dell’efficienza energetica l’importo annuale di € e complessivo di € calcolato applicando al singolo punto luce la quota annuale di €/PL al netto del ribasso del sul prezzo a base d’asta di €/PL, presentato nella offerta economica suddetta; 3. per i servizi di manutenzione ordinaria richiesti all’art. 6 del Capitolato Speciale di Appalto sulle porzioni di impianti esclusi dagli interventi di efficientamento energetico e afferenti ai n. punti luce oggetto dei servizi energetici, l’importo annuale di € e complessivo di € calcolato applicando al singolo punto luce la quota annuale di €/PL al netto del ribasso del sul prezzo a base d’asta di €/PL, presentato nella offerta economica suddetta; 4. € ( / euro) relativo ai lavori di manutenzione straordinaria migliorativa degli impianti di illuminazione pubblica, di cui il Comune di non si impegna all’esecuzione, richiesto all’art. 7 comma 1 del Capitolato, ma che l’ente potrebbe comunque decidere di affidare alla Società sulla base dello sconto offerto sul prezzo orario della manodopera pari al % sui listini di materiali pari al % dei preziari di riferimento così come determinati dall’art. 9 del Capitolato; 5. € - ( / euro) relativo ai lavori di adeguamento normativo degli impianti di illuminazione pubblica, di cui il Comune di non si impegna all’esecuzione, richiesto all’art. 7 comma 2 del Capitolato, ma che l’ente potrebbe comunque decidere di affidare alla Società sulla base dello sconto offerto sul prezzo orario della manodopera pari al % sui listini di materiali pari al