Eccezioni Nel caso in cui per cause esogene e ed oggettivamente non riconducibili alla volontà della Compagnia (come ad esempio la fusione di un fondo), non sia possibile pro- cedere con il disinvestimento da uno o più fondi esterni, la stessa può sospendere temporaneamente la richiesta di riscatto parziale o totale. Al venir meno dei motivi che hanno portato alla sospensione il Contraente potrà ri- chiedere nuovamente il riscatto.
SOSTITUZIONI Il turista rinunciatario può farsi sostituire da altra persona sempre che: a) l’organizzatore ne sia informato per iscritto almeno 4 giorni lavorativi prima della data fissata per la partenza, ricevendo contestualmente comunicazione circa le ragioni della sostituzione e le generalità del cessionario; b) il cessionario soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio (ex art. 39 Cod. Tur. ) ed in particolare i requisiti relativi al passaporto, ai visti, ai certificati sanitari; c) i servizi medesimi o altri servizi in sostituzione possano essere erogati a seguito della sostituzione; d) il sostituto rimborsi all’organizzatore tutte le spese aggiuntive sostenute per procedere alla sostituzione, nella misura che gli verrà quantificata prima della cessione. Il cedente ed il cessionario sono solidalmente responsabili per il pagamento del saldo del prezzo nonché degli importi di cui alla lettera d) del presente articolo. Le eventuali ulteriori modalità e condizioni di sostituzione sono indicate in scheda tecnica.
Cauzioni 1. Il Concessionario ha prestato una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva, quale garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni assunte relativamente all’esecuzione dei lavori iniziali accessori, fatta salva, comunque, la risarcibilità del maggior danno. La garanzia fideiussoria è prestata nelle forme previste all’articolo 103 del Codice ed è stata presentata in originale al Concedente prima della formale sottoscrizione del Contratto. L’importo della garanzia fideiussoria è pari al 10% (dieci per cento) dell’importo totale dell’investimento oggetto del Contratto, eventualmente ridotto nei casi di cui all’articolo 103 comma 1 del Codice. Tale garanzia verrà svincolata dalla data di emissione del Certificato di Collaudo. 2. Il Concessionario ha prestato una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva, quale garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla gestione del servizio di illuminazione Pubblica e Semaforica oggetto del presente Contratto, e del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienze, fatta salva, comunque, la risarcibilità del maggior danno, ai sensi dell’articolo 183, comma 13, del Codice. La garanzia fideiussoria è prestata nelle forme previste all’articolo 103 del Codice ed è stata presentata in originale al Concedente prima della formale sottoscrizione del Contratto. L’importo della garanzia fideiussoria è pari al 10,00% (dieci per cento) dell’importo totale dei servizi previsto per l’intera concessione e sarà svincolata progressivamente come previsto dall’articolo 103, comma 5 del D.Lgs. 50/2016. L’importo della garanzia potrà subire le riduzioni di cui all’articolo 103 comma 1 del Codice. 3. Il Concessionario si impegna, in ogni caso, a versare tutte le altre cauzioni previste dal Codice o comunque richieste ai sensi della normativa vigente, nelle forme e con le modalità ivi stabilite.
Opzioni Opzioni: no
Nozione L’assicurazione è il contratto col quale l’assicuratore, verso pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l’assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro, ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana.
Sanzioni 1. In difetto di prova in ordine alla stipulazione a tempo parziale del contratto di lavoro, su domanda del lavoratore è dichiarata la sussistenza fra le parti di un rapporto di lavoro a tempo pieno, fermo restando, per il periodo antecedente alla data della pronuncia giudiziale, il diritto alla retribuzione ed al versamento dei contributi previdenziali dovuti per le prestazioni effettivamente rese. 2. Qualora nel contratto scritto non sia determinata la durata della prestazione lavorativa, su domanda del lavoratore è dichiarata la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo pieno a partire dalla pronuncia del giudice. Qualora l’omissione riguardi la sola collocazione temporale dell'orario, il giudice determina le modalità temporali di svolgimento della prestazione lavorativa a tempo parziale, tenendo conto delle responsabilità familiari del lavoratore interessato e della sua necessità di integrazione del reddito mediante lo svolgimento di altra attività lavorativa, nonché delle esigenze del datore di lavoro. Per il periodo antecedente alla pronuncia, il lavoratore ha in entrambi i casi diritto, in aggiunta alla retribuzione dovuta per le prestazioni effettivamente rese, a un’ulteriore somma a titolo di risarcimento del danno pari al 20% della retribuzione stessa. 3. Le ore di lavoro svolte di fatto, eccedenti la percentuale massima consentita ai sensi dell’articolo 73, comma 1, comportano un’ulteriore maggiorazione del 50 per cento della retribuzione oraria globale di fatto, oltre che l’applicazione delle sanzioni previste dal D. Lgs. 8 aprile 2003, n. 66, nel caso di violazione dei limiti di durata massima dell’orario di lavoro. 4. Il lavoratore a tempo parziale ha il diritto di ottenere, a sua richiesta, il consolidamento nel proprio orario di lavoro, in tutto od in parte, delle ore di lavoro eccedenti l’orario concordato fino alla quarantesima ora, svolte in via non meramente occasionale; i contratti collettivi ad efficacia generale di livello nazionale possono stabilire criteri e modalità per il suo esercizio.
Condizioni Le Condizioni regolano il Servizio offerto da Vodafone e fruito dal Cliente, mentre non disciplinano l’acquisto o il mantenimento del dispositivo o l’utilizzo della carta SIM. Le presenti Condizioni sono regolate dal diritto italiano.
Assicurazioni 6.1 Per tutta la durata della Locazione, il Conduttore dovrà possedere le coperture assicurative indicate al comma che segue, in corso di validità e rilasciate da compagnie di primaria importanza. A tal fine, il Conduttore dovrà esibire le polizze o, in alternativa, una certificazione emessa dal Broker o dall’Assicuratore che riporti fedelmente tutte le condizioni di copertura. Tale circostanza risulta preclusiva alla consegna dell’unità immobiliare oggetto della Locazione. 6.2 Le coperture assicurative richieste sono: a) polizza garanzia dei danni eventualmente subiti dai beni in Locazione (c.d. Rischio locativo) per un capitale assicurato non inferiore a € 1 milione. Il Locatore si riserva la facoltà di rivedere tale parametro qualora lo ritenga necessario; b) polizza incendio a copertura dei beni oggetto delle attività svolte in virtù della Locazione, ubicati nell’unità immobiliare in uso, per un capitale adeguato all’effettivo valore dei beni e del relativo contenuto, comprese le spese di demolizione e sgombero, oltre a garantire i danni da interruzione di esercizio e i maggiori costi per un periodo non inferiore ai 12 mesi; c) polizza di responsabilità civile per danni a terzi, non esclusi i danni da cose in custodia, incendio, colpa grave e dolo dei dipendenti e i danni da interruzione di esercizio dei terzi, per un massimale per sinistro non inferiore a Euro 1,5 milioni. 6.3 Nelle suddette polizze dovrà essere convenuto che: 1) non potranno aver luogo diminuzioni, storni di somme assicurate, disdetta del contratto, modifica delle garanzie senza il preventivo consenso del Locatore; eventuali sospensioni/mancati rinnovi di garanzie dovranno avere efficacia solo dopo 30 gg, previo avviso al Locatore delle motivazioni del provvedimento; 2) la compagnia di assicurazione dovrà riconoscere al Locatore la qualifica di “Assicurata Aggiunta”; 3) dovranno essere considerati “Terzi” il Locatore ed i suoi dipendenti; 4) l’Assicuratore rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del Locatore (art. 1916 c.c.).
Variazioni 1. Nei Contratti strumentali sono ammesse modifiche e varianti esclusivamente nei casi previsti dall’art. 106 del Codice. 2. È, altresì, fatta salva la facoltà della Committente di apportare variazioni alle prestazioni contrattuali, sia in aumento che in diminuzione, anche oltre il limite del 20%. 3. Le variazioni entro il limite del 20% verranno valutate in base ai prezzi e alle condizioni di cui al Contratto, senza che l’Appaltatore possa avanzare alcuna pretesa di indennizzo. 4. Eventuali variazioni oltre i limiti del 20%, verranno valutate in contraddittorio tra le Parti e negoziate secondo buona fede, in base alle circostanze che hanno determinato l’emergere della loro necessità. 5. Qualora in corso di Contratto, la Committente avesse la necessità di approvvigionarsi di materiali/beni necessari all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ma non contemplati nell’Offerta economica, le Parti procederanno a concordarne i relativi prezzi, mediante la sottoscrizione di appositi verbali. I nuovi prezzi così definiti diventeranno parte integrante dell’Offerta economica allegata al Contratto.
Tubazioni I tubi pluviali di plastica e grès ceramico saranno misurati a metro lineare in opera sull'asse della tubazione, senza tener conto delle parti sovrapposte; in tali valutazioni è compreso anche il computo delle quantità ricavate dalle curve o pezzi speciali. I tubi pluviali di rame o lamiera zincata, ghisa e piombo saranno valutati secondo il peso sviluppato dai singoli elementi. Le tubazioni in rame con o senza rivestimento in PVC per impianti termici o sanitari saranno valutate in metri lineari misurati dopo la messa in opera. Le tubazioni in pressione di polietilene saranno valutate a metro lineare.