Common use of Antidumping Clause in Contracts

Antidumping. 1. I diritti e gli obblighi delle Parti concernenti le misure antidumping sono retti dall’articolo VI del GATT 199424 e dall’Accordo dell’OMC relativo all’applica- zione dell’articolo VI del GATT 199425 (di seguito denominato «Accordo anti- dumping dell’OMC»), fatti salvi i paragrafi 2–6. 2. Prima di avviare un’inchiesta nel quadro dell’Accordo antidumping dell’OMC, la Parte che ha ricevuto una domanda adeguatamente documentata lo notifica imme- diatamente per scritto all’altra Parte le cui merci sono presumibilmente oggetto di dumping, accordando un periodo di 30 giorni per le consultazioni intese a trovare una soluzione reciprocamente accettabile. Previo accordo delle Parti, le consulta- zioni possono svolgersi in seno al Comitato misto. 3. Ogni misura antidumping applicata da una Parte termina al più tardi cinque anni dopo la sua imposizione. 4. Nessuna Parte avvia un’inchiesta antidumping riguardante lo stesso prodotto della stessa Parte entro un anno dal termine di una misura antidumping o da una decisione di non applicazione o revoca di misure antidumping. 5. Se i margini antidumping sono stabiliti, misurati o riesaminati conformemente agli articoli 2, 9.3, 9.5 e 11 dell’Accordo antidumping dell’OMC26 indipendente- mente dalle basi di confronto di cui all’articolo 2.4.2 di tale accordo, tutti i margini individuali, sia positivi sia negativi, sono presi in considerazione nel calcolo della media. 22 RS 0.632.20, allegato 1A.1 23 RS 0.632.20, allegato 1A.13 24 RS 0.632.20, allegato 1A.1 25 RS 0.632.20, allegato 1A.8 26 RS 0.632.20, allegato 1A.8 6. Le Parti si scambiano opinioni circa l’applicazione del presente articolo e i suoi effetti sugli scambi tra di esse in occasione delle riunioni del Comitato misto.

Appears in 2 contracts

Samples: Accordo Di Partenariato Economico Globale, Accordo Di Partenariato Economico Globale

Antidumping. 1. I diritti e gli obblighi delle Le Parti concernenti si astengono dall’avviare, le misure une contro le altre, procedure antidumping sono retti dall’articolo VI del GATT 199424 e dall’Accordo dell’OMC relativo all’applica- zione ai sensi dell’articolo VI del GATT 199425 e dell’Accordo relativo all’applicazione dell’articolo VI del GATT 199426 (di seguito denominato «Accordo anti- dumping dell’OMCantidumping»), fatti salvi i paragrafi 2–6. 2. Prima di avviare un’inchiesta nel quadro dell’Accordo antidumping dell’OMCantidumping, la Parte che ha ricevuto una domanda adeguatamente documentata lo notifica imme- diatamente informa per scritto all’altra l’altra Parte le i cui merci prodotti sono presumibilmente oggetto di dumping, accordando un periodo perio- do di 30 60 giorni per le consultazioni intese a trovare una soluzione reciprocamente accettabile. Previo accordo delle Parti, le consulta- zioni possono svolgersi Le consultazioni si svolgono in seno al Comitato mistomisto su richiesta di una Parte entro 20 giorni dal ricevimento della notifica27. 3. Ogni misura antidumping applicata da una Parte termina al più tardi cinque anni dopo la sua imposizione. 4. Nessuna Parte avvia un’inchiesta antidumping riguardante lo stesso prodotto della stessa Parte entro un anno dal termine di una misura antidumping o da una decisione di non applicazione o revoca di misure antidumpingantidumping o dalla soppressione di una misura di cui al paragrafo 3. 5. Se i margini una Parte decide di imporre un dazio antidumping, tale Parte applica la regola del «minor importo» determinando un dazio inferiore al margine di dumping se tale dazio è comunque sufficiente a eliminare il danno per l’industria nazionale. 6. Cinque anni dopo l’entrata in vigore del presente Accordo, il Comitato misto riesamina se è necessario mantenere la possibilità di adottare misure antidumping sono stabilititra le Parti. Se, misurati o riesaminati conformemente agli articoli 2dopo il primo riesame, 9.3le Parti decidono di mantenere tale possibilità, 9.5 e 11 dell’Accordo antidumping dell’OMC26 indipendente- mente dalle basi di confronto di cui all’articolo 2.4.2 di tale accordoil Comitato misto riesamina successivamente la questione ogni due anni. 24 RS 0.632.20, tutti i margini individuali, sia positivi sia negativi, sono presi in considerazione nel calcolo della media. 22 allegato 1A.13 25 RS 0.632.20, allegato 1A.1 23 RS 0.632.20, allegato 1A.13 24 RS 0.632.20, allegato 1A.1 25 26 RS 0.632.20, allegato 1A.8 26 RS 0.632.20, allegato 1A.8 6. Le Parti si scambiano opinioni circa l’applicazione del presente articolo 27 Resta inteso che possono essere effettuate inchieste in parallelo alle consultazioni in corso e che in assenza di una soluzione reciprocamente convenuta ogni Parte mantiene i suoi effetti sugli scambi tra di esse in occasione delle riunioni diritti e obblighi conformemente all’articolo VI del Comitato mistoGATT 1994 e all’Accordo antidum- ping, fatti salvi i paragrafi 3–8.

Appears in 1 contract

Samples: Accordo Di Libero Scambio

Antidumping. 1. I diritti Le Parti si astengono dall’avviare, le une contro le altre, procedure antidumping ai sensi dell’articolo VI del GATT 199423 e gli obblighi delle Parti concernenti le misure antidumping sono retti dall’articolo dell’Accordo relativo all’applicazione dell’articolo VI del GATT 199424 e dall’Accordo dell’OMC relativo all’applica- zione dell’articolo VI del GATT 199425 (di seguito denominato «Accordo anti- dumping dell’OMCantidumping»), fatti salvi i paragrafi 2–6. 2. Prima di avviare un’inchiesta nel quadro dell’Accordo antidumping dell’OMCantidumping, la Parte che ha ricevuto una domanda adeguatamente documentata lo notifica imme- diatamente informa per scritto all’altra l’altra Parte le i cui merci prodotti sono presumibilmente oggetto di dumping, accordando un periodo perio- do di 30 60 giorni per le consultazioni intese a trovare una soluzione reciprocamente accettabile. Previo accordo delle Parti, le consulta- zioni possono svolgersi Le consultazioni si svolgono in seno al Comitato mistomisto su richiesta di una Parte entro 20 giorni dal ricevimento della notifica25. 3. Ogni misura antidumping applicata da una Parte termina al più tardi cinque anni dopo la sua imposizione. 4. Nessuna Parte avvia un’inchiesta antidumping riguardante lo stesso prodotto della stessa Parte entro un anno dal termine di una misura antidumping o da una decisione di non applicazione o revoca di misure antidumpingantidumping o dalla soppressione di una misura di cui al paragrafo 3. 5. Se i margini antidumping sono stabilitiuna Parte decide di imporre un dazio antidumping, misurati o riesaminati conformemente agli articoli 2tale Parte applica la regola del «minor importo» determinando un dazio inferiore al margine di dumping se tale dazio è comunque sufficiente a eliminare il danno per l’industria nazionale. 21 RS 0.632.20, 9.3, 9.5 e 11 dell’Accordo antidumping dell’OMC26 indipendente- mente dalle basi di confronto di cui all’articolo 2.4.2 di tale accordo, tutti i margini individuali, sia positivi sia negativi, sono presi in considerazione nel calcolo della mediaall. 1A.1 22 RS 0.632.20, allegato 1A.1 all. 1A.13 23 RS 0.632.20, allegato 1A.13 all. 1A.1 24 RS 0.632.20, allegato 1A.1 all. 1A.8 25 RS 0.632.20Resta inteso che possono essere effettuate inchieste in parallelo alle consultazioni in corso e che in assenza di una soluzione reciprocamente convenuta ogni Parte mantiene i suoi diritti e obblighi conformemente all’art. VI del GATT 1994 e all’Acc. antidumping, allegato 1A.8 26 RS 0.632.20, allegato 1A.8fatti salvi i para. 3–8. 6. Le Parti si scambiano opinioni circa l’applicazione Cinque anni dopo l’entrata in vigore del presente articolo e i suoi effetti sugli scambi Accordo, il Comitato misto riesamina se è necessario mantenere la possibilità di adottare misure antidumping tra le Parti. Se, dopo il primo riesame, le Parti decidono di esse in occasione delle riunioni del mantenere tale possibilità, il Comitato mistomisto riesamina successivamente la questione ogni due anni.

Appears in 1 contract

Samples: Accordo Di Libero Scambio

Antidumping. 1. I diritti e gli obblighi delle Parti concernenti le misure antidumping sono retti dall’articolo VI del GATT 199424 e dall’Accordo dell’OMC relativo all’applica- zione all’applica­zione dell’articolo VI del GATT 199425 (di seguito denominato «Accordo anti- dumping anti­dumping dell’OMC»), fatti salvi i paragrafi 2–6. 2. Prima di avviare un’inchiesta nel quadro dell’Accordo antidumping dell’OMC, la Parte che ha ricevuto una domanda adeguatamente documentata lo notifica imme- diatamente immediatamente per scritto all’altra Parte le cui merci sono presumibilmente oggetto di dumping, accordando un periodo di 30 giorni per le consultazioni intese a trovare una soluzione reciprocamente accettabile. Previo accordo delle Parti, le consulta- zioni consulta­zioni possono svolgersi in seno al Comitato misto. 3. Ogni misura antidumping applicata da una Parte termina al più tardi cinque anni dopo la sua imposizione. 4. Nessuna Parte avvia un’inchiesta antidumping riguardante lo stesso prodotto della stessa Parte entro un anno dal termine di una misura antidumping o da una decisione di non applicazione o revoca di misure antidumping. 5. Se i margini antidumping sono stabiliti, misurati o riesaminati conformemente agli articoli 2, 9.3, 9.5 e 11 dell’Accordo antidumping dell’OMC26 indipendente- mente indipendentemente dalle basi di confronto di cui all’articolo 2.4.2 di tale accordo, tutti i margini individuali, sia positivi sia negativi, sono presi in considerazione nel calcolo della media. 22 RS 0.632.20, allegato 1A.1 23 RS 0.632.20, allegato 1A.13 24 RS 0.632.20, allegato 1A.1 25 RS 0.632.20, allegato 1A.8 26 RS 0.632.20, allegato 1A.8. 6. Le Parti si scambiano opinioni circa l’applicazione del presente articolo e i suoi effetti sugli scambi tra di esse in occasione delle riunioni del Comitato misto.

Appears in 1 contract

Samples: Accordo Di Partenariato Economico Globale