Comitato dei garanti Clausole campione

Comitato dei garanti. Contro le decisioni della Commissione elettorale è ammesso ricorso entro 10 giorni ad apposito Comitato dei garanti. Tale Comitato è composto, a livello provinciale, da un membro designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali, presentatrici di liste, interessate al ricorso, da un rappresentante dell'associazione industriale locale di appartenenza, ed è presieduto dal Direttore dell'UPLMO o da un suo delegato. Il Comitato si pronuncerà entro il termine perentorio di 10 giorni.
Comitato dei garanti. 1.Contro le decisioni della Commissione elettorale è ammesso ricorso entro 10 giorni ad apposito comitato dei garanti.
Comitato dei garanti. Il Comitato dei garanti è composto, su base paritetica, da trentasei rappresentanti delle Parti che sottoscrivono il presente atto. Per le Associazioni dei lavoratori dipendenti, i diciotto componenti sono in rappresentanza delle Organizzazioni sindacali firmatarie con le loro articolazioni. Per le Associazioni imprenditoriali, i diciotto componenti sono in rappresentanza delle Organizzazioni imprenditoriali firmatarie con le loro articolazioni. Il Comitato, al fine di contribuire al buon andamento del Fondo e di mantenere il collegamento tra il Fondo stesso e le fonti istitutive e per rappresentare gli interessi e le istanze del comparto artigiano, esprime il proprio parere sulle seguenti questioni:
Comitato dei garanti. Contro le decisioni della Commissione Elettorale si può ricorrere, entro 10 giorni, all'apposito Comitato dei Garanti previsto dall'art. 19 del regolamento elettorale. Il Comitato dei Garanti è composto da un componente in rappresentanza delle organizzazioni sindacali presentatrici di liste interessate al ricorso e da uno nominato dall’Amministrazione in cui si è svolta la votazione, ed è presieduto dal direttore dell’Ispettorato territoriale del lavoro o da un suo delegato. Infatti, l’art. 4 del DPCM 23.2.2016 ha trasferito le competenze della Direzione provinciale del lavoro al predetto Ispettorato territoriale del lavoro. Il Comitato dei Garanti si insedia, quindi, presso il suddetto ufficio. In dettaglio, con riguardo al componente sindacale va precisato che la dizione “organizzazioni sindacali presentatrici di liste interessate al ricorso” non deve essere letta come “tutte le organizzazioni che hanno presentato le liste elettorali a prescindere da quella o quelle presentatrici di ricorso” nella elezione della RSU di cui trattasi. Tale ultima lettura risulterebbe in contrasto con la natura del Comitato dei Garanti di seguito evidenziata e con la dizione letterale della clausola, laddove il componente o i componenti sindacali devono rispettare due condizioni: essere presentatori di lista ed interessati al ricorso non genericamente ma in quanto direttamente attori o convenuti nella controversia (ad es. nel caso in cui una organizzazione rivendichi l’attribuzione di un seggio assegnato ad un’altra lista, il Comitato dei Garanti sarà composto, per la parte sindacale, da un rappresentante per ognuna delle due organizzazioni interessate). Ovviamente nel caso in cui il ricorso alla Commissione Elettorale interessi tutte le organizzazioni presentatrici di lista (ad es. nel caso in cui riguardi la non ammissione di una o più liste presentate), la componente sindacale interessata al ricorso nel Comitato dei Garanti è composta da tutte le organizzazioni che hanno presentato le liste elettorali nella elezione della RSU di cui trattasi. Per quanto attiene, invece, alla componente datoriale, si ricorda che le Amministrazioni devono designare, sin dall'insediamento della Commissione Elettorale, il funzionario componente il Comitato dei Garanti. Il ricorso al Comitato dei Garanti contro la Commissione Elettorale può, infatti, instaurarsi fin dalla sua attivazione. Si sottolinea, inoltre, che il disposto dell'art. 19, comma 2, dell'Accordo quadro del 7 agosto 1998 escl...
Comitato dei garanti. Contro le decisioni del Comitato Elettorale è ammesso ricorso entro 10 giorni ad apposito Comitato dei Garanti istituito a livello territoriale. Tale Comitato è composto da un membro designato da ciascuna delle Organizzazioni sindacali presentatrici delle liste, e dall'Associazione nazionale sindacale dell'Aneioa ed è presieduto dal Direttore UPLMO o da un suo rappresentante. Il Comitato si pronuncerà entro il termine perentorio di 10 giorni.
Comitato dei garanti. 1. Le parti confermano l’art. 23 del CCNL 8 giugno 2000 che ha istituito il Comitato dei garanti nel testo integrato a titolo di interpretazione autentica dai CCNL del 24 ottobre 2001 e 29 settembre 2004 A tal fine precisano che: - nel comma 5 dell’art. 23 del CCNL 8 giugno 2000 le parole “improrogabilmente entro 30 giorni” sono sostituite dalle parole “improrogabilmente ed obbligatoriamente entro sessanta giorni”; - il parere è vincolante per l’azienda ed ente ed è richiesto una sola volta al termine delle procedure previste dall’art. 36, comma 3 del CCNL 5 dicembre 1996.
Comitato dei garanti. Contro le decisioni della Commissione elettorale è ammesso ricorso entro 10 gg. ad apposito Comitato dei garanti. Tale Comitato è composto, a livello provinciale, da un membro designato da ciascuna delle XX.XX. presentatrici di liste, interessate al ricorso, da un rappresentante dell’associazione industriale locale di appartenenza, ed è presieduto dal Direttore dell’Uplmo o da un suo delegato. Il Comitato si pronuncerà entro il termine perentorio di 10 giorni. 21 Comunicazione della nomina dei componenti della RSU La nomina, a seguito di elezione o designazione, dei componenti della RSU, una volta definiti gli eventuali ricorsi, sarà comunicata per iscritto alla Direzione aziendale per il tramite della locale organizzazione imprenditoriale d’appartenenza a cura delle XX.XX. di rispettiva appartenenza dei componenti.
Comitato dei garanti. Contro le decisioni della Commissione elettorale è ammesso ricorso entro 10 gg. ad apposito Comitato dei garanti. Tale Comitato è composto, a livello nazionale da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL. Il Comitato si pronuncerà entro il termine perentorio di 10 giorni.
Comitato dei garanti. 1. Entro tre mesi dall’entrata in vigore del presente contratto, presso ciascuna Regione è istituito un Comitato dei Garanti , composto da tre membri, chiamato ad esprimere parere preventivo sulle ipotesi di recesso proposte dalle aziende nei confronti dei dirigenti nei casi e con il rispetto delle procedure previsti dall’art. 36 del CCNL 5 dicembre 1996 e dall’art. 34 del presente contratto che, per quanto attiene l’accertamento delle responsabilità dirigenziali, sostituisce l’art. 59 ivi citato.
Comitato dei garanti. Contro le decisioni del Comitato elettorale è ammesso ricorso entro 10 giorni ad apposito Comitato dei garanti. Tale Comitato è costituito a livello nazionale. Il Comitato sarà composto da tre rappresentanti nazionali delle XX.XX. e tre rappresentanti della FIAIP. Alle proprie riunioni il Comitato può ammettere i rappresentanti locali delle parti in causa per eventuali audizioni. Il Comitato si pronuncerà entro il termine perentorio di 30 giorni.