Comunicazioni del Contraente alla Compagnia Clausole campione

Comunicazioni del Contraente alla Compagnia. In caso di modifiche di professione dell’Assicurato eventualmente intervenute in corso di contratto, dovrà essere resa comunicazione alla Compagnia ai sensi dell’art. 1926 cod. civ..
Comunicazioni del Contraente alla Compagnia. In caso di modifiche di professione dell’Assicurato eventualmente intervenute in corso di contratto, dovrà essere resa comunicazione alla Compagnia ai sensi dell’art. 1926 cod. civ.. In caso di trasferimento di residenza del Contraente in un altro Stato membro dell’Unione Europea, eventualmente intervenuto in corso di contratto, dovrà essere resa comunicazione alla Compagnia entro i 30 giorni successivi. L’inosservanza di tale obbligo comporta il rimborso di quanto eventualmente corrisposto dalla Compagnia alla locale Autorità fiscale, a qualunque titolo, in conseguenza della mancata comunicazione.
Comunicazioni del Contraente alla Compagnia. Qualora in fase di sottoscrizione del Modulo di Proposta il Contraente dichiari la professione svolta dall’Assicurato, ai sensi dell’art. 1926 del codice civile, eventuali cambiamenti di professione dell’Assicurato devono essere comu- nicati alla Compagnia affinché questa, entro quindici giorni, possa dichiarare al Contraente se intende: a) far cessare gli effetti della copertura; b) ridurre il capitale assicurato; c) maggiorare il premio dovuto. Se la Compagnia comunica l’intenzione di voler ridurre il capitale o aumentare il premio il Contraente ha a sua volta quindici giorni di tempo per dichiarare se accetta o meno la modifica. In caso di mancata accettazione la copertura cessa automaticamente, salvo il diritto della Compagnia a trattenere la quota di premio relativa al rischio corso per il periodo durante il quale la copertura ha avuto effetto. La mancata pronuncia del Contraente nei termini sopraindicati equivale all’accettazione della modifica comunicata dalla Società.
Comunicazioni del Contraente alla Compagnia. Ai sensi dell’articolo 1936 del Codice Civile, in caso di modifiche della professione dell’Assicurato eventualmente intervenute nel corso del Contratto, deve essere data tempestiva comunicazione alla Compagnia.
Comunicazioni del Contraente alla Compagnia. In caso di trasferimento di domicilio del Contraente in un altro Stato, eventualmente intervenuto in corso di contratto, dovrà essere resa prontamente comunicazione alla Compagnia.
Comunicazioni del Contraente alla Compagnia. In merito alle comunicazioni che il Contraente deve rendere alla Compagnia in caso di modifiche di professione dell’Assicurato eventualmente intervenute in corso di Contratto, si richiamano le disposizioni di cui all’articolo 1926 del Codice Civile.
Comunicazioni del Contraente alla Compagnia. Relativamente a quanto disposto dall'art. 1926 del codice civile in merito alle comunicazioni da rendere alla Compagnia in caso di modifiche di professione dell'Assicurato eventualmente intervenute in corso di contratto si precisa sin da ora che il Contraente non è tenuto a fornire alcuna informazione alla Compagnia essendo dette modifiche ininfluenti ai fini della gestione del rischio.
Comunicazioni del Contraente alla Compagnia. Il Contraente e l’Assicurato sono obbligati a comunicare tempestivamente a Poste Vita S.p.A. mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento qualsiasi mutamento che aggravi il rischio, ed in particolare l’eventuale modifica della professione svolta (Art. 1926 del Codice Civile).
Comunicazioni del Contraente alla Compagnia. Si richiama l’attenzione del Contraente sulle disposizioni di cui all’art. 1926 del Codice Civile in merito alle comunicazioni da rendere alla Compagnia in caso di eventuali modifiche di professione o dello stato di fumatore / non fumatore, intervenute in corso di contrat- to, tali da comportare una variazione del rischio assicurato. Si rimanda agli Artt. 23 – 24 - 25 delle condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
Comunicazioni del Contraente alla Compagnia. Art. 22 – Prescrizione.