Common use of Antiriciclaggio Clause in Contracts

Antiriciclaggio. OLT e SRG dichiarano di osservare i principi di cui al Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231, condividendone il generale obbligo di “collaborazione attiva” (tramite segnalazione di operazioni sospette, conservazione dei documenti, controllo interno), finalizzata a prevenire e impedire la realizzazione di operazioni di riciclaggio e finanziamento del terrorismo. In accordo con quanto previsto all’art. 648 bis Codice Penale, nonché con il contenuto della disposizione di cui all’art. 2 del Decreto Legislativo n. 231 del 2007, si precisa che per riciclaggio è da intendersi: la conversione, il trasferimento, l’occultamento o la dissimulazione ovvero l’acquisto, la detenzione o l’utilizzazione di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un’attività criminosa o da una partecipazione ad essa. Per finanziamento del terrorismo vale la definizione di cui al Decreto Legislativo 22 giugno 2007, n. 109. Il Fornitore dichiara di essere a conoscenza della vigente normativa in materia di prevenzione del fenomeno di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo di cui al Decreto Legislativo 21 novembre 2007, 231. Il Fornitore dichiara sotto la propria esclusiva responsabilità, in adesione a quanto previsto dall’art. 38 D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, di non aver riportato condanne penali ovvero di non essere coinvolto in procedimenti penali in materia di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Le Parti convengono che l’inosservanza di quanto disciplinato dalla presente clausola contrattuale ovvero la mancata comunicazione di eventuali circostanze di fatto che comportino il mutamento delle dichiarazioni rilasciate dal Fornitore costituisce inadempimento al presente Contratto, conseguentemente a OLT e SRG è riservata la facoltà di risolvere anticipatamente il Contratto in caso di sentenza di condanna, anche di primo grado o emessa a seguito di applicazione della pena su richiesta di parte ex art. 444 c.p.p. a carico del Fornitore relativamente ad una delle ipotesi delittuose in materia di riciclaggio e finanziamento del terrorismo di cui al Decreto Legislativo n. 231 del 21 novembre 2007. L’esercizio di detta facoltà comporterà a favore di OLT e SRG il diritto di addebitare al Fornitore tutte le maggiori spese e costi derivanti o comunque conseguenti dalla risoluzione anticipata del presente ordine.

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Samples: Contratto Per Il Servizio, Contratto Per Il Servizio

Antiriciclaggio. OLT e SRG dichiarano Il Gestore dichiara di osservare i principi di cui al Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231, condividendone il generale obbligo di “collaborazione attiva” (tramite segnalazione di operazioni sospette, conservazione dei documenti, controllo interno), finalizzata a prevenire e impedire la realizzazione di operazioni di riciclaggio e finanziamento del terrorismo. In accordo con quanto previsto all’art. 648 bis Codice Penale, nonché con il contenuto della disposizione di cui all’art. 2 del Decreto Legislativo n. 231 del 2007, si precisa che per riciclaggio è da intendersi: la conversione, il trasferimento, l’occultamento o la dissimulazione ovvero l’acquisto, la detenzione o l’utilizzazione di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un’attività criminosa o da una partecipazione ad essa. Per finanziamento del terrorismo vale la definizione di cui al Decreto Legislativo 22 giugno 2007, n. 109. Il Fornitore L’Utente dichiara di essere a conoscenza della vigente normativa in materia di prevenzione del fenomeno di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo di cui al Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231. Il Fornitore L’Utente dichiara sotto la propria esclusiva responsabilità, in adesione a quanto previsto dall’art. 38 D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, di non aver riportato condanne penali ovvero responsabilità di non essere coinvolto in procedimenti penali in materia a conoscenza di riciclaggio alcuna provenienza delittuosa del denaro, dei beni o di finanziamento altra utilità oggetto di trasferimento per le finalità di cui alla stipula del terrorismopresente Contratto di Capacità. Le Parti convengono che l’inosservanza di quanto disciplinato dalla presente clausola contrattuale ovvero la mancata comunicazione di eventuali circostanze di fatto che comportino il mutamento delle dichiarazioni rilasciate dal Fornitore dall’Utente costituisce inadempimento al presente Contratto, conseguentemente a OLT e SRG Contratto di Capacità. Conseguentemente al Gestore è riservata la facoltà di risolvere anticipatamente il Contratto di Capacità in caso di sentenza di condanna, anche di primo grado o emessa a seguito di applicazione della pena su richiesta di parte ex art. 444 c.p.p. a carico del Fornitore dell’Utente relativamente ad una delle ipotesi delittuose in materia di riciclaggio e finanziamento del terrorismo di cui al Decreto Legislativo n. 231 del 21 novembre 2007. Si intende come condanna a carico dell’Utente la condanna di un proprio dipendente, consulente, rappresentante ovvero qualsiasi altra persona fisica che abbia agito nell’interesse ovvero in nome dell’Utente al momento in cui ha tenuto la condotta sanzionata penalmente. L’esercizio di detta dette facoltà comporterà a favore di OLT e SRG del Gestore il diritto di addebitare al Fornitore all’Utente tutte le maggiori spese e costi derivanti o comunque conseguenti dalla risoluzione anticipata del presente ordineContratto di Capacità.

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Samples: Codice Di Rigassificazione, Contratto Di Capacità

Antiriciclaggio. XXXXXX e OLT e SRG dichiarano di osservare i principi di cui al Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231, condividendone il generale obbligo di “collaborazione attiva(tramite segnalazione di operazioni sospette, conservazione dei documenti, controllo interno), finalizzata a prevenire e impedire la realizzazione di operazioni di riciclaggio e finanziamento del terrorismo. In accordo con quanto previsto all’art. 648 bis Codice Penale, nonché con il contenuto della disposizione di cui all’art. 2 del Decreto Legislativo n. 231 del 2007, si precisa che per riciclaggio è da intendersi: la conversione, il trasferimento, l’occultamento o la dissimulazione ovvero l’acquisto, la detenzione o l’utilizzazione di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un’attività criminosa o da una partecipazione ad essa. Per finanziamento del terrorismo vale la definizione di cui al Decreto Legislativo 22 giugno 2007, n. 109. Il Fornitore L’Utente del Servizio dichiara di essere a conoscenza della vigente normativa in materia di prevenzione del fenomeno di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo di cui al Decreto Legislativo 21 novembre 2007, 231. Il Fornitore L’Utente del Servizio dichiara sotto la propria esclusiva responsabilità, in adesione a quanto previsto dall’art. 38 D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, di non aver riportato condanne penali ovvero responsabilità di non essere coinvolto in procedimenti penali in materia a conoscenza di riciclaggio alcuna provenienza delittuosa del denaro, dei beni o di finanziamento altra utilità oggetto di trasferimento per le finalità di cui alla stipula del terrorismopresente contratto. Le Parti convengono che l’inosservanza di quanto disciplinato dalla presente clausola contrattuale ovvero la mancata comunicazione di eventuali circostanze di fatto che comportino il mutamento delle dichiarazioni rilasciate dal Fornitore dall’Utente del Servizio costituisce inadempimento al presente Contratto, conseguentemente . Conseguentemente a STOGIT e OLT e SRG è riservata la facoltà di risolvere anticipatamente il Contratto in caso di sentenza di condanna, anche di primo grado o emessa a seguito di applicazione della pena su richiesta di parte ex art. 444 c.p.p. a carico dell’Utente del Fornitore Servizio relativamente ad una delle ipotesi delittuose in materia di riciclaggio e finanziamento del terrorismo di cui al Decreto Legislativo n. 231 del 21 novembre 2007. L’esercizio di detta dette facoltà comporterà a favore di STOGIT e OLT e SRG il diritto di addebitare al Fornitore all’Utente del Servizio tutte le maggiori spese e costi derivanti o comunque conseguenti dalla risoluzione anticipata del presente ordineContratto.

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Samples: Contratto Per Il Servizio Integrato Di Rigassificazione E Stoccaggio Di Gas Naturale, Contratto Per Il Servizio Integrato Di Rigassificazione E Stoccaggio Di Gas Naturale

Antiriciclaggio. OLT e SRG dichiarano di osservare i principi di cui al Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231, condividendone il generale obbligo di “collaborazione attiva(tramite segnalazione di operazioni sospette, conservazione dei documenti, controllo interno), finalizzata a prevenire e impedire la realizzazione di operazioni di riciclaggio e finanziamento del terrorismo. In accordo con quanto previsto all’art. 648 bis Codice Penale, nonché con il contenuto della disposizione di cui all’art. 2 del Decreto Legislativo n. 231 del 2007, si precisa che per riciclaggio è da intendersi: la conversione, il trasferimento, l’occultamento o la dissimulazione ovvero l’acquisto, la detenzione o l’utilizzazione di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un’attività criminosa o da una partecipazione ad essa. Per finanziamento del terrorismo vale la definizione di cui al Decreto Legislativo 22 giugno 2007, n. 109. Il Fornitore dichiara di essere a conoscenza della vigente normativa in materia di prevenzione del fenomeno di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo di cui al Decreto Legislativo 21 novembre 2007, 231. Il Fornitore dichiara sotto la propria esclusiva responsabilità, in adesione a quanto previsto dall’art. 38 D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, di non aver riportato condanne penali ovvero di non essere coinvolto in procedimenti penali in materia di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Le Parti convengono che l’inosservanza di quanto disciplinato dalla presente clausola contrattuale ovvero la mancata comunicazione di eventuali circostanze di fatto che comportino il mutamento delle dichiarazioni rilasciate dal Fornitore costituisce inadempimento al presente Contratto, conseguentemente a OLT e SRG è riservata la facoltà di risolvere anticipatamente il Contratto in caso di sentenza di condanna, anche di primo grado o emessa a seguito di applicazione della pena su richiesta di parte ex art. 444 c.p.p. a carico del Fornitore relativamente ad una delle ipotesi delittuose in materia di riciclaggio e finanziamento del terrorismo di cui al Decreto Legislativo n. 231 del 21 novembre 2007. L’esercizio di detta facoltà comporterà a favore di OLT e SRG il diritto di addebitare al Fornitore tutte le maggiori spese e costi derivanti o comunque conseguenti dalla risoluzione anticipata del presente ordine.

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Samples: Contratto Per Il Servizio, Contratto Per Il Servizio

Antiriciclaggio. OLT e SRG dichiarano dichiara di osservare i principi di cui al Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231, condividendone il generale obbligo di “collaborazione attiva” (tramite segnalazione di operazioni sospette, conservazione dei documenti, controllo interno), finalizzata a prevenire e impedire la realizzazione di operazioni di riciclaggio e finanziamento del terrorismo. In accordo con quanto previsto all’art. 648 bis del Codice Penale, nonché con il contenuto della disposizione di cui all’art. 2 del Decreto Legislativo n. 231 del 2007, si precisa che per riciclaggio è da intendersi: la conversione, il trasferimento, l’occultamento o la dissimulazione ovvero l’acquisto, la detenzione o l’utilizzazione di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un’attività criminosa o da una partecipazione ad essa. Per finanziamento del terrorismo vale la definizione di cui al Decreto Legislativo 22 giugno 2007, n. 109. Il Fornitore Venditore dichiara di essere a conoscenza della vigente normativa in materia di prevenzione del fenomeno di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo di cui al Decreto Legislativo 21 novembre 2007, 231. Il Fornitore Venditore dichiara sotto la propria esclusiva responsabilità, in adesione a quanto previsto dall’art. 38 D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, di non aver riportato condanne penali ovvero di non essere coinvolto in procedimenti penali in materia di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Le Parti convengono che l’inosservanza di quanto disciplinato dalla presente clausola contrattuale ovvero la mancata comunicazione di eventuali circostanze di fatto che comportino il mutamento delle dichiarazioni rilasciate dal Fornitore Venditore costituisce inadempimento al presente Contratto, conseguentemente . Conseguentemente a OLT e SRG è riservata la facoltà di risolvere anticipatamente il Contratto in caso di sentenza di condanna, anche di primo grado o emessa a seguito di applicazione della pena su richiesta di parte ex art. 444 c.p.p. a carico del Fornitore Venditore relativamente ad una delle ipotesi delittuose in materia di riciclaggio e finanziamento del terrorismo di cui al Decreto Legislativo n. 231 del 21 novembre 2007. L’esercizio di detta facoltà comporterà a favore di OLT e SRG il diritto di addebitare al Fornitore Venditore tutte le maggiori spese e costi derivanti o comunque conseguenti dalla risoluzione anticipata del presente ordine.

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Samples: Contratto Per L’acquisto, Contratto Per L’acquisto

Antiriciclaggio. OLT e SRG dichiarano IGS dichiara di osservare i principi di cui al Decreto Legislativo 21 novembre 20072007 n. 231 e s.m.i., n. 231, condividendone condividendo il generale obbligo di “collaborazione attiva” (tramite segnalazione di operazioni sospette, conservazione dei documenti, controllo interno), finalizzata a prevenire e impedire la realizzazione di operazioni di riciclaggio e finanziamento del terrorismo. In accordo con quanto previsto all’art. 648 bis Codice Penale, nonché con il contenuto della disposizione di cui all’art. 2 del Decreto Legislativo 21 novembre 2007 n. 231 del 2007e s.m.i., si precisa che per riciclaggio è da intendersi: la conversione, il trasferimento, l’occultamento o la dissimulazione ovvero l’acquisto, la detenzione o l’utilizzazione di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un’attività criminosa o da una partecipazione ad essa. Per finanziamento del terrorismo vale la definizione di cui al Decreto Legislativo 22 giugno 2007, 2007 n. 109. Il Fornitore 109 e s.m.i.. L’Utente dichiara di essere a conoscenza della vigente normativa in materia di prevenzione del fenomeno di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo di cui al Decreto Legislativo 21 novembre 2007, 231. Il Fornitore 2007 n. 231 e s.m.i.. L’Utente dichiara sotto la propria esclusiva responsabilità, in adesione a quanto previsto dall’art. 38 D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, di non aver riportato condanne penali ovvero responsabilità di non essere coinvolto in procedimenti penali in materia a conoscenza di riciclaggio o alcuna provenienza delittuosa del denaro, dei beni e di finanziamento altre utilità oggetto di trasferimento per finalità di cui alla stipula del terrorismopresente Contratto. Le Parti convengono che l’inosservanza di quanto disciplinato dalla dal presente clausola contrattuale ovvero la articolo e/o mancata comunicazione di eventuali circostanze di fatto che comportino il mutamento delle dichiarazioni rilasciate dal Fornitore dall’Utente costituisce inadempimento al presente Contratto, conseguentemente . Conseguentemente a OLT e SRG IGS è riservata la facoltà di risolvere anticipatamente il presente Contratto in caso di sentenza di condanna, anche di primo grado o emessa a seguito di applicazione della pena su richiesta di parte ex art. 444 c.p.p. a carico del Fornitore dell’Utente relativamente ad una delle ipotesi delittuose in materia di riciclaggio e finanziamento del terrorismo di cui al Decreto Legislativo n. 231 del 21 novembre 2007. 2007 e s.m.i.. L’esercizio di detta dette facoltà comporterà a favore di OLT e SRG IGS il diritto di addebitare al Fornitore all’Utente tutte le maggiori spese e costi derivanti o comunque conseguenti dalla risoluzione anticipata del presente ordineContratto.

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Samples: Contratto Di Stoccaggio Per L’anno, Contratto Di Stoccaggio Per L’anno Termico 2022/2023

Antiriciclaggio. OLT e SRG dichiarano dichiara di osservare i principi di cui al Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231, condividendone il generale obbligo di “collaborazione attiva” (tramite segnalazione di operazioni sospette, conservazione dei documenti, controllo interno), finalizzata a prevenire e impedire la realizzazione di operazioni di riciclaggio e finanziamento del terrorismo. In accordo con quanto previsto all’art. 648 bis Codice Penale, nonché con il contenuto della disposizione di cui all’art. 2 del Decreto Legislativo n. 231 del 2007, si precisa che per riciclaggio è da intendersi: la conversione, il trasferimento, l’occultamento o la dissimulazione ovvero l’acquisto, la detenzione o l’utilizzazione di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un’attività criminosa o da una partecipazione ad essa. Per finanziamento del terrorismo vale la definizione di cui al Decreto Legislativo 22 giugno 2007, n. 109. Il Fornitore dichiara I Clienti Finali e/o gli Aggregatori dichiarano di essere a conoscenza della vigente normativa in materia di prevenzione del fenomeno di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo di cui al Decreto Legislativo 21 novembre 2007, 231. Il Fornitore dichiara I Clienti Finali e/o gli Aggregatori dichiarano sotto la propria esclusiva responsabilità, in adesione a quanto previsto dall’art. 38 D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, di non aver riportato condanne penali ovvero responsabilità di non essere coinvolto in procedimenti penali in materia a conoscenza di riciclaggio alcuna provenienza delittuosa del denaro, dei beni o di finanziamento del terrorismoaltra utilità oggetto di trasferimento per le finalità di cui all’adesione alla presente Procedura. Le Parti convengono che l’inosservanza L’inosservanza di quanto disciplinato dalla presente clausola contrattuale ovvero la mancata comunicazione di eventuali circostanze di fatto che comportino il mutamento delle dichiarazioni rilasciate dal Fornitore dai Clienti Finali e/o gli Aggregatori costituisce inadempimento al presente Contratto, conseguentemente a OLT e alla medesima. A SRG è riservata la facoltà di risolvere anticipatamente il Contratto la presente Procedura in caso di sentenza di condanna, anche di primo grado o emessa a seguito di applicazione della pena su richiesta di parte ex art. 444 c.p.p. a carico del Fornitore Cliente Finale Industriale e/o Aggregatore relativamente ad una delle ipotesi delittuose in materia di riciclaggio e finanziamento del terrorismo di cui al Decreto Legislativo n. 231 del 21 novembre 2007. L’esercizio di detta dette facoltà comporterà a favore di OLT e SRG il diritto di addebitare al Fornitore a tale Cliente Finale Industriale e/o Aggregatore tutte le maggiori spese e costi derivanti o comunque conseguenti dalla risoluzione anticipata della presente Procedura. condivide con gli stessi l‘abitazione; il coniuge del presente ordineprivato; nonni, genitori, fratelli e sorelle, figli, xxxxxx, xxx e i primi cugini del privato e del suo coniuge; il coniuge di ognuna di tali persone; e ogni altro soggetto che condivide con gli stessi l’abitazione.

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Samples: www.snam.it

Antiriciclaggio. OLT e SRG dichiarano Il Gestore dichiara di osservare i principi di cui al Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231, condividendone il generale obbligo di “collaborazione attiva” (tramite segnalazione di operazioni sospette, conservazione dei documenti, controllo interno), finalizzata a prevenire e impedire la realizzazione di operazioni di riciclaggio e finanziamento del terrorismo. In accordo con quanto previsto all’art. 648 bis Codice Penale, nonché con il contenuto della disposizione di cui all’art. 2 del Decreto Legislativo n. 231 del 2007, si precisa che per riciclaggio è da intendersi: la conversione, il trasferimento, l’occultamento o la dissimulazione ovvero l’acquisto, la detenzione o l’utilizzazione di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un’attività criminosa o da una partecipazione ad essa. Per finanziamento del terrorismo vale la definizione di cui al Decreto Legislativo 22 giugno 2007, n. 109. Il Fornitore dichiara di essere a conoscenza della vigente normativa in materia di prevenzione del fenomeno di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo di cui al Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231. Il Fornitore dichiara sotto la propria esclusiva responsabilità, in adesione a quanto previsto dall’art. 38 D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, di non aver riportato condanne penali ovvero responsabilità di non essere coinvolto in procedimenti penali in materia a conoscenza di riciclaggio alcuna provenienza delittuosa del denaro, dei beni o di finanziamento altre utilità oggetto di trasferimento per le finalità di cui alla stipula del terrorismopresente Contratto di Capacità. Le Parti convengono che l’inosservanza di quanto disciplinato dalla presente clausola contrattuale ovvero la mancata comunicazione di eventuali circostanze di fatto che comportino il mutamento delle dichiarazioni rilasciate dal Fornitore costituisce inadempimento al presente Contratto, conseguentemente a OLT e SRG Contratto di Capacità. Conseguentemente al Gestore è riservata la facoltà di risolvere anticipatamente il Contratto di Capacità in caso di sentenza di condanna, anche di primo grado o emessa a seguito di applicazione della pena su richiesta di parte ex art. 444 c.p.p. a carico del Fornitore relativamente ad una delle ipotesi delittuose in materia di riciclaggio e finanziamento del terrorismo di cui al Decreto Legislativo n. 231 del 21 novembre 2007. L’esercizio di detta dette facoltà comporterà a favore di OLT e SRG del Gestore il diritto di addebitare al Fornitore tutte le maggiori spese e costi derivanti o comunque conseguenti dalla risoluzione anticipata del presente ordineContratto di Capacità.

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Samples: Contratto Di Capacità Per Il Servizio Di Peak Shaving

Antiriciclaggio. 11.1 OLT e SRG dichiarano di osservare i principi di cui al Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231, condividendone il generale obbligo di “collaborazione attiva(tramite segnalazione di operazioni sospette, conservazione dei documenti, controllo interno), finalizzata a prevenire e impedire la realizzazione di operazioni di riciclaggio e finanziamento del terrorismo. In accordo con quanto previsto all’art. 648 bis del Codice Penale, nonché con il contenuto della disposizione di cui all’art. 2 del Decreto Legislativo n. 231 del 2007, si precisa che per riciclaggio è da intendersi: la conversione, il trasferimento, l’occultamento o la dissimulazione ovvero l’acquisto, la detenzione o l’utilizzazione di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un’attività criminosa o da una partecipazione ad essa. Per finanziamento del terrorismo vale la definizione di cui al Decreto Legislativo 22 giugno 2007, n. 109. Il Fornitore Venditore dichiara di essere a conoscenza della vigente normativa in materia di prevenzione del fenomeno di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo di cui al Decreto Legislativo 21 novembre 2007, 231. Il Fornitore Venditore dichiara sotto la propria esclusiva responsabilità, in adesione a quanto previsto dall’art. 38 D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, di non aver riportato condanne penali ovvero di non essere coinvolto in procedimenti penali in materia di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Le Parti convengono che l’inosservanza di quanto disciplinato dalla presente clausola contrattuale ovvero la mancata comunicazione di eventuali circostanze di fatto che comportino il mutamento delle dichiarazioni rilasciate dal Fornitore Venditore costituisce inadempimento al presente Contratto, conseguentemente . Conseguentemente a OLT e SRG è riservata la facoltà di risolvere anticipatamente il Contratto in caso di sentenza di condanna, anche di primo grado o emessa a seguito di applicazione della pena su richiesta di parte ex art. 444 c.p.p. a carico del Fornitore Venditore relativamente ad una delle ipotesi delittuose in materia di riciclaggio e finanziamento del terrorismo di cui al Decreto Legislativo n. 231 del 21 novembre 2007. L’esercizio di detta facoltà comporterà a favore di OLT e SRG il diritto di addebitare al Fornitore Venditore tutte le maggiori spese e costi derivanti o comunque conseguenti dalla risoluzione anticipata del presente ordine.

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Samples: Contratto Per L’acquisto

Antiriciclaggio. OLT e SRG dichiarano di osservare i principi di cui al Decreto Legislativo Il Professionista è tenuto ad adempiere agli obblighi previsti dal DLgs. 21 novembre 2007, 2007 n. 231, condividendone il generale obbligo di “collaborazione attiva” (tramite segnalazione di operazioni sospette, conservazione dei documenti, controllo interno), finalizzata concernente la prevenzione dell’uso del sistema finanziario a prevenire e impedire la realizzazione di operazioni di riciclaggio e finanziamento del terrorismo. In accordo con quanto previsto all’art. 648 bis Codice Penale, nonché con il contenuto della disposizione di cui all’art. 2 del Decreto Legislativo n. 231 del 2007, si precisa che per riciclaggio è da intendersi: la conversione, il trasferimento, l’occultamento o la dissimulazione ovvero l’acquisto, la detenzione o l’utilizzazione di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un’attività criminosa o da una partecipazione ad essa. Per finanziamento del terrorismo vale la definizione di cui al Decreto Legislativo 22 giugno 2007, n. 109. Il Fornitore dichiara di essere a conoscenza della vigente normativa in materia di prevenzione del fenomeno scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo (di cui seguito “normativa Antiriciclaggio”) ed, in particolare, a svolgere la cosiddetta adeguata verifica della clientela prima di dare esecuzione all’incarico. Ai sensi di tale normativa, il Cliente ha l’obbligo di fornire al Decreto Legislativo 21 novembre 2007Professionista i documenti e le informazioni relativi alla persona fisica (o alla società) e ai firmatari della presente lettera di incarico, 231nonché all’eventuale Titolare Effettivo della prestazione. Tali documenti ed informazioni dovranno, inoltre, essere trasmessi con la massima tempestività, in caso di successiva variazione dei dati del Titolare Effettivo, onde consentire al Professionista di svolgere puntualmente gli adempimenti di adeguata verifica previsti dalla normativa, ivi compreso il controllo costante. L’omessa o tardiva trasmissione dei dati rilevanti ai fini della normativa Antiriciclaggio rende difficoltoso o impossibile al Professionista conformarsi alla stessa. Conseguentemente, la mancata disponibilità dei documenti e delle informazioni richiesti potrebbe impedire l’esecuzione della prestazione professionale, come espressamente previsto dalla normativa Antiriciclaggio. Il Fornitore Cliente dichiara sotto la propria esclusiva responsabilitàdi essere consapevole che: • il Professionista conserva i dati e registra le informazioni che ha acquisito per assolvere gli obblighi di adeguata verifica, in adesione a quanto previsto dall’art. 38 D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, di non aver riportato condanne penali ovvero di non affinché possano essere coinvolto in procedimenti penali in materia utilizzati per qualsiasi indagine per operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismoterrorismo o per corrispondenti controlli a cura dell’UIF o di qualunque altra Autorità competente; • i dati registrati sono utilizzabili ai fini fiscali, secondo le disposizioni vigenti. Le Parti convengono che l’inosservanza di quanto disciplinato dalla presente clausola contrattuale ovvero la mancata comunicazione di eventuali circostanze di fatto che comportino il mutamento delle dichiarazioni rilasciate dal Fornitore costituisce inadempimento Il Professionista si impegna a fornire adeguata informativa al presente Contratto, conseguentemente a OLT e SRG è riservata la facoltà di risolvere anticipatamente il Contratto Cliente nei casi in caso di sentenza di condanna, anche di primo grado o emessa a seguito di applicazione cui i dati raccolti ai sensi della pena su richiesta di parte ex art. 444 c.p.p. a carico del Fornitore relativamente ad una delle ipotesi delittuose in materia di riciclaggio e finanziamento del terrorismo di cui al Decreto Legislativo n. 231 del 21 novembre 2007. L’esercizio di detta facoltà comporterà a favore di OLT e SRG il diritto di addebitare al Fornitore tutte le maggiori spese e costi derivanti o comunque conseguenti dalla risoluzione anticipata del presente ordinenormativa Antiriciclaggio siano gestiti da terze parti.

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Samples: www.studiotributariodg.it

Antiriciclaggio. OLT e SRG dichiarano 8.1 GNL Italia dichiara di osservare i principi di cui al Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231, condividendone il generale obbligo di “collaborazione attiva” (tramite segnalazione di operazioni sospette, conservazione dei documenti, controllo interno), finalizzata a prevenire e impedire la realizzazione di operazioni di riciclaggio e finanziamento del terrorismo. In accordo con quanto previsto all’art. 648 bis Codice Penale, nonché con il contenuto della disposizione di cui all’art. 2 del Decreto Legislativo n. 231 del 2007, si precisa che per riciclaggio è da intendersi: la conversione, il trasferimento, l’occultamento o la dissimulazione ovvero l’acquisto, la detenzione o l’utilizzazione di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un’attività criminosa o da una partecipazione ad essa. Per finanziamento del terrorismo vale la definizione di cui al Decreto Legislativo 22 giugno 2007, n. 109. Il Fornitore L’Utente dichiara di essere a conoscenza della vigente normativa in materia di prevenzione del fenomeno di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo di cui al Decreto Legislativo 21 novembre 2007, 231. Il Fornitore L’Utente dichiara sotto la propria esclusiva responsabilità, in adesione a quanto previsto dall’art. 38 D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, di non aver riportato condanne penali ovvero responsabilità di non essere coinvolto in procedimenti penali in materia a conoscenza di riciclaggio alcuna provenienza delittuosa del denaro, dei beni o di finanziamento altra utilità oggetto di trasferimento per le finalità di cui alla stipula del terrorismopresente contratto. Le Parti convengono che l’inosservanza di quanto disciplinato dalla presente clausola contrattuale ovvero la mancata comunicazione di eventuali circostanze di fatto che comportino il mutamento delle dichiarazioni rilasciate dal Fornitore dall’Utente costituisce inadempimento al presente Contratto, conseguentemente contratto. Conseguentemente a OLT e SRG GNL Italia è riservata la facoltà di risolvere anticipatamente il Contratto in caso di de sentenza di condanna, anche di primo grado o emessa a seguito di applicazione della pena su richiesta di parte ex art. 444 c.p.p. a carico del Fornitore dell’Utente relativamente ad una delle ipotesi delittuose in materia di riciclaggio e finanziamento del terrorismo di cui al Decreto Legislativo n. 231 del 21 novembre 2007. L’esercizio di detta dette facoltà comporterà a favore di OLT e SRG GNL Italia il diritto di addebitare al Fornitore all’Utente tutte le maggiori spese e costi derivanti o comunque conseguenti dalla risoluzione anticipata del presente ordineContratto.

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Samples: Contratto Di Rigassificazione

Antiriciclaggio. OLT e SRG dichiarano Snam Rete Gas dichiara di osservare i principi di cui al Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231, condividendone il generale obbligo di “collaborazione attiva(tramite segnalazione di operazioni sospette, conservazione dei documenti, controllo interno), finalizzata a prevenire e impedire la realizzazione di operazioni di riciclaggio e finanziamento del terrorismo. In accordo con quanto previsto all’art. 648 bis Codice Penale, nonché con il contenuto della disposizione di cui all’art. 2 del Decreto Legislativo n. 231 del 2007, si precisa che per riciclaggio è da intendersi: la conversione, il trasferimento, l’occultamento o la dissimulazione ovvero l’acquisto, la detenzione o l’utilizzazione di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un’attività criminosa o da una partecipazione ad essa. Per finanziamento del terrorismo vale la definizione di cui al Decreto Legislativo 22 giugno 2007, n. 109. Il Fornitore L’Utente dichiara di essere a conoscenza della vigente normativa in materia di prevenzione del fenomeno di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo di cui al Decreto Legislativo 21 novembre 2007, 231. Il Fornitore L’Utente dichiara sotto la propria esclusiva responsabilità, in adesione a quanto previsto dall’art. 38 D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, di non aver riportato condanne penali ovvero responsabilità di non essere coinvolto in procedimenti penali in materia a conoscenza di riciclaggio alcuna provenienza delittuosa del denaro, dei beni o di finanziamento altra utilità oggetto di trasferimento per le finalità di cui alla stipula del terrorismopresente contratto. Le Parti convengono che l’inosservanza di quanto disciplinato dalla presente clausola contrattuale ovvero la mancata comunicazione di eventuali circostanze di fatto che comportino il mutamento delle dichiarazioni rilasciate dal Fornitore dall’Utente costituisce inadempimento al presente Contrattocontratto. Conseguentemente, conseguentemente a OLT e SRG Snam Rete Gas è riservata la facoltà di risolvere anticipatamente il Contratto in caso di di: sentenza di condanna, anche di primo grado o emessa a seguito di applicazione della pena su richiesta di parte ex art. 444 c.p.p. a carico del Fornitore dell’Utente relativamente ad una delle ipotesi delittuose in materia di riciclaggio e finanziamento del terrorismo di cui al Decreto Legislativo n. 231 del 21 novembre 2007. L’esercizio di detta dette facoltà comporterà a favore di OLT e SRG Snam Rete Gas il diritto di addebitare al Fornitore all’Utente tutte le maggiori spese e costi derivanti o comunque conseguenti dalla alla risoluzione anticipata del presente ordineContratto.

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Samples: Contratto Di Trasporto

Antiriciclaggio. XXXXXX e OLT e SRG dichiarano di osservare i principi di cui al Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231, condividendone il generale obbligo di “collaborazione attiva(tramite segnalazione di operazioni sospette, conservazione dei documenti, controllo interno), finalizzata a prevenire e impedire la realizzazione di operazioni di riciclaggio e finanziamento del terrorismo. In accordo con quanto previsto all’art. 648 bis Codice Penale, nonché con il contenuto della disposizione di cui all’art. 2 del Decreto Legislativo n. 231 del 2007, si precisa che per riciclaggio è da intendersi: la conversione, il trasferimento, l’occultamento o la dissimulazione ovvero l’acquisto, la detenzione o l’utilizzazione di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un’attività criminosa o da una partecipazione ad essa. Per finanziamento del terrorismo vale la definizione di cui al Decreto Legislativo 22 giugno 2007, n. 109. Il Fornitore dichiara L’/Gli Utente/i del Servizio e il Mandatario dichiarano di essere a conoscenza della vigente normativa in materia di prevenzione del fenomeno di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo di cui al Decreto Legislativo 21 novembre 2007, 231. Il Fornitore dichiara L’/Gli Utente/i del Servizio e il Mandatario dichiarano sotto la propria esclusiva responsabilità, in adesione a quanto previsto dall’art. 38 D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, di non aver riportato condanne penali ovvero responsabilità di non essere coinvolto in procedimenti penali in materia a conoscenza di riciclaggio alcuna provenienza delittuosa del denaro, dei beni o di finanziamento altra utilità oggetto di trasferimento per le finalità di cui alla stipula del terrorismopresente contratto. Le Parti convengono che l’inosservanza di quanto disciplinato dalla presente clausola contrattuale ovvero la mancata comunicazione di eventuali circostanze di fatto che comportino il mutamento delle dichiarazioni rilasciate dall’/dagli Utente/i del Servizio e dal Fornitore Mandatario costituisce inadempimento al presente Contratto, conseguentemente . Conseguentemente a STOGIT e OLT e SRG è riservata la facoltà di risolvere anticipatamente il Contratto in caso di sentenza di condanna, anche di primo grado o emessa a seguito di applicazione della pena su richiesta di parte ex art. 444 c.p.p. a carico dell’/degli Utente/i del Fornitore Servizio e del Mandatario relativamente ad una delle ipotesi delittuose in materia di riciclaggio e finanziamento del terrorismo di cui al Decreto Legislativo n. 231 del 21 novembre 2007. L’esercizio di detta dette facoltà comporterà a favore di STOGIT e OLT e SRG il diritto di addebitare all’/agli Utente/i del Servizio e al Fornitore Mandatario tutte le maggiori spese e costi derivanti o comunque conseguenti dalla risoluzione anticipata del presente ordineContratto.

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Samples: Contratto Per Il Servizio Integrato Di Rigassificazione E Stoccaggio Di Gas Naturale

Antiriciclaggio. OLT e SRG dichiarano Snam Rete Gas dichiara di osservare i principi di cui al Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231, condividendone il generale obbligo di “collaborazione attiva” (tramite segnalazione di operazioni sospette, conservazione dei documenti, controllo interno), finalizzata a prevenire e impedire la realizzazione di operazioni di riciclaggio e finanziamento del terrorismo. In accordo con quanto previsto all’art. 648 bis Codice Penale, nonché con il contenuto della disposizione di cui all’art. 2 del Decreto Legislativo n. 231 del 2007, si precisa che per riciclaggio è da intendersi: la conversione, il trasferimento, l’occultamento o la dissimulazione ovvero l’acquisto, la detenzione o l’utilizzazione di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un’attività criminosa o da una partecipazione ad essa. Per finanziamento del terrorismo vale la definizione di cui al Decreto Legislativo 22 giugno 2007, n. 109. Il Fornitore La BORSA TERZA dichiara di essere a conoscenza della vigente normativa in materia di prevenzione del fenomeno di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo di cui al Decreto Legislativo 21 novembre 2007, 231. Il Fornitore La BORSA TERZA dichiara sotto la propria esclusiva responsabilità, in adesione a quanto previsto dall’art. 38 D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, di non aver riportato condanne penali ovvero responsabilità di non essere coinvolto in procedimenti penali in materia a conoscenza di riciclaggio alcuna provenienza delittuosa del denaro, dei beni o di finanziamento altra utilità oggetto di trasferimento per le finalità di cui alla stipula del terrorismopresente contratto. Le Parti convengono che l’inosservanza di quanto disciplinato dalla presente clausola contrattuale ovvero la mancata comunicazione di eventuali circostanze di fatto che comportino il mutamento delle dichiarazioni rilasciate dal Fornitore dalla BORSA TERZA costituisce inadempimento al presente Contratto, conseguentemente contratto. Conseguentemente a OLT e SRG Snam Rete Gas è riservata la facoltà di risolvere anticipatamente il Contratto in caso di di: sentenza di condanna, anche di primo grado o emessa a seguito di applicazione della pena su richiesta di parte ex art. 444 c.p.p. a carico del Fornitore della BORSA TERZA relativamente ad una delle ipotesi delittuose in materia di riciclaggio e finanziamento del terrorismo di cui al Decreto Legislativo n. 231 del 21 novembre 2007. L’esercizio di detta dette facoltà comporterà a favore di OLT e SRG Snam Rete Gas il diritto di addebitare al Fornitore alla BORSA TERZA tutte le maggiori spese e costi derivanti o comunque conseguenti dalla risoluzione anticipata del presente ordineContratto.

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Samples: Contratto Di Accesso

Antiriciclaggio. OLT GNLIT e SRG dichiarano di osservare i principi di cui al Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231, condividendone il generale obbligo di “collaborazione attiva(tramite segnalazione di operazioni sospette, conservazione dei documenti, controllo interno), finalizzata a prevenire e impedire la realizzazione di operazioni di riciclaggio e finanziamento del terrorismo. In accordo con quanto previsto all’art. 648 bis Codice Penale, nonché con il contenuto della disposizione di cui all’art. 2 del Decreto Legislativo n. 231 del 2007, si precisa che per riciclaggio è da intendersi: la conversione, il trasferimento, l’occultamento o la dissimulazione ovvero l’acquisto, la detenzione o l’utilizzazione di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un’attività criminosa o da una partecipazione ad essa. Per finanziamento del terrorismo vale la definizione di cui al Decreto Legislativo 22 giugno 2007, n. 109. Il Fornitore dichiara di essere a conoscenza della vigente normativa in materia di prevenzione del fenomeno di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo di cui al Decreto Legislativo 21 novembre 2007, 231. Il Fornitore dichiara sotto la propria esclusiva responsabilità, in adesione a quanto previsto dall’art. 38 D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, di non aver riportato condanne penali ovvero di non essere coinvolto in procedimenti penali in materia di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Le Parti convengono che l’inosservanza di quanto disciplinato dalla presente clausola contrattuale ovvero la mancata comunicazione di eventuali circostanze di fatto che comportino il mutamento delle dichiarazioni rilasciate dal Fornitore costituisce inadempimento al presente Contratto, conseguentemente a OLT GNLIT e SRG è riservata la facoltà di risolvere anticipatamente il Contratto in caso di di: - sentenza di condanna, anche di primo grado o emessa a seguito di applicazione della pena su richiesta di parte ex art. 444 c.p.p. a carico del Fornitore relativamente ad una delle ipotesi delittuose in materia di riciclaggio e finanziamento del terrorismo di cui al Decreto Legislativo n. 231 del 21 novembre 2007. L’esercizio di detta facoltà comporterà a favore di OLT GNLIT e SRG il diritto di addebitare al Fornitore tutte le maggiori spese e costi derivanti o comunque conseguenti dalla risoluzione anticipata del presente ordine.

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Samples: Contratto Per La Messa a Disposizione Di Un Servizio Di Modulazione Aggiuntivo

Antiriciclaggio. OLT e SRG dichiarano Snam Rete Gas dichiara di osservare i principi di cui al Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231, condividendone il generale obbligo di “collaborazione attiva(tramite segnalazione di operazioni sospette, conservazione dei documenti, controllo interno), finalizzata a prevenire e impedire la realizzazione di operazioni di riciclaggio e finanziamento del terrorismo. In accordo con quanto previsto all’art. 648 bis Codice Penale, nonché con il contenuto della disposizione di cui all’art. 2 del Decreto Legislativo n. 231 del 2007, si precisa che per riciclaggio è da intendersi: la conversione, il trasferimento, l’occultamento o la dissimulazione ovvero l’acquisto, la detenzione o l’utilizzazione di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un’attività criminosa o da una partecipazione ad essa. Per finanziamento del terrorismo vale la definizione di cui al Decreto Legislativo 22 giugno 2007, n. 109. Il Fornitore L’Utente dichiara di essere a conoscenza della vigente normativa in materia di prevenzione del fenomeno di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo di cui al Decreto Legislativo 21 novembre 2007, 231. Il Fornitore L’Utente dichiara sotto la propria esclusiva responsabilità, in adesione a quanto previsto dall’art. 38 D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, di non aver riportato condanne penali ovvero responsabilità di non essere coinvolto in procedimenti penali in materia a conoscenza di riciclaggio alcuna provenienza delittuosa del denaro, dei beni o di finanziamento altra utilità oggetto di trasferimento per le finalità di cui alla stipula del terrorismopresente contratto. Le Parti convengono che l’inosservanza di quanto disciplinato dalla presente clausola contrattuale ovvero la mancata comunicazione di eventuali circostanze di fatto che comportino il mutamento delle dichiarazioni rilasciate dal Fornitore dall’Utente costituisce inadempimento al presente Contratto, conseguentemente contratto. Conseguentemente a OLT e SRG Snam Rete Gas è riservata la facoltà di risolvere anticipatamente il Contratto in caso di di: sentenza di condanna, anche di primo grado o emessa a seguito di applicazione della pena su richiesta di parte ex art. 444 c.p.p. a carico del Fornitore dell’Utente relativamente ad una delle ipotesi delittuose in materia di riciclaggio e finanziamento del terrorismo di cui al Decreto Legislativo n. 231 del 21 novembre 2007. L’esercizio di detta dette facoltà comporterà a favore di OLT e SRG Snam Rete Gas il diritto di addebitare al Fornitore all’Utente tutte le maggiori spese e costi derivanti o comunque conseguenti dalla risoluzione anticipata del presente ordineContratto.

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Samples: Contratto Di Trasporto

Antiriciclaggio. OLT XXXXXX e SRG XXX dichiarano di osservare i principi di cui al Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231, condividendone il generale obbligo di “collaborazione attiva(tramite segnalazione di operazioni sospette, conservazione dei documenti, controllo interno), finalizzata a prevenire e impedire la realizzazione di operazioni di riciclaggio e finanziamento del terrorismo. In accordo con quanto previsto all’art. 648 bis Codice Penale, nonché con il contenuto della disposizione di cui all’art. 2 del Decreto Legislativo n. 231 del 2007, si precisa che per riciclaggio è da intendersi: la conversione, il trasferimento, l’occultamento o la dissimulazione ovvero l’acquisto, la detenzione o l’utilizzazione di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un’attività criminosa o da una partecipazione ad essa. Per finanziamento del terrorismo vale la definizione di cui al Decreto Legislativo 22 giugno 2007, n. 109. Il Fornitore L’Utente del Servizio dichiara di essere a conoscenza della vigente normativa in materia di prevenzione del fenomeno di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo di cui al Decreto Legislativo 21 novembre 2007, 231. Il Fornitore L’Utente del Servizio dichiara sotto la propria esclusiva responsabilità, in adesione a quanto previsto dall’art. 38 D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, di non aver riportato condanne penali ovvero responsabilità di non essere coinvolto in procedimenti penali in materia a conoscenza di riciclaggio alcuna provenienza delittuosa del denaro, dei beni o di finanziamento altra utilità oggetto di trasferimento per le finalità di cui alla stipula del terrorismopresente contratto. Le Parti convengono che l’inosservanza di quanto disciplinato dalla presente clausola contrattuale ovvero la mancata comunicazione di eventuali circostanze di fatto che comportino il mutamento delle dichiarazioni rilasciate dal Fornitore dall’Utente del Servizio costituisce inadempimento al presente Contratto, conseguentemente . Conseguentemente a STOGIT e OLT e SRG è riservata la facoltà di risolvere anticipatamente il Contratto in caso di sentenza di condanna, anche di primo grado o emessa a seguito di applicazione della pena su richiesta di parte ex art. 444 c.p.p. a carico dell’Utente del Fornitore Servizio relativamente ad una delle ipotesi delittuose in materia di riciclaggio e finanziamento del terrorismo di cui al Decreto Legislativo n. 231 del 21 novembre 2007. L’esercizio di detta dette facoltà comporterà a favore di STOGIT e OLT e SRG il diritto di addebitare al Fornitore all’Utente del Servizio tutte le maggiori spese e costi derivanti o comunque conseguenti dalla risoluzione anticipata del presente ordineContratto.

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Samples: Contratto Per Il Servizio Integrato Di Rigassificazione E Stoccaggio Di Gas Naturale

Antiriciclaggio. OLT e SRG dichiarano Il Gestore dichiara di osservare i principi di cui al Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231, condividendone il generale obbligo di “collaborazione attiva” (tramite segnalazione di operazioni sospette, conservazione dei documenti, controllo interno), finalizzata a prevenire e impedire la realizzazione di operazioni di riciclaggio e finanziamento del terrorismo. In accordo con quanto previsto all’art. 648 bis Codice Penale, nonché con il contenuto della disposizione di cui all’art. 2 del Decreto Legislativo n. 231 del 2007, si precisa che per riciclaggio è da intendersi: la conversione, il trasferimento, l’occultamento o la dissimulazione ovvero l’acquisto, la detenzione o l’utilizzazione di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un’attività criminosa o da una partecipazione ad essa. Per finanziamento del terrorismo vale la definizione di cui al Decreto Legislativo 22 giugno 2007, n. 109. Il Fornitore L’Utente dichiara di essere a conoscenza della vigente normativa in materia di prevenzione del fenomeno di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo di cui al Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231. Il Fornitore L’Utente dichiara sotto la propria esclusiva responsabilità, in adesione a quanto previsto dall’art. 38 D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, di non aver riportato condanne penali ovvero responsabilità di non essere coinvolto in procedimenti penali in materia a conoscenza di riciclaggio alcuna provenienza delittuosa del denaro, dei beni o di finanziamento altre utilità oggetto di trasferimento per le finalità di cui alla stipula del terrorismopresente Contratto di Capacità. Le Parti convengono che l’inosservanza di quanto disciplinato dalla presente clausola contrattuale ovvero la mancata comunicazione di eventuali circostanze di fatto che comportino il mutamento delle dichiarazioni rilasciate dal Fornitore dall’Utente costituisce inadempimento al presente Contratto, conseguentemente a OLT e SRG Contratto di Capacità. Conseguentemente al Gestore è riservata la facoltà di risolvere anticipatamente il Contratto di Capacità in caso di sentenza di condanna, anche di primo grado o emessa a seguito di applicazione della pena su richiesta di parte ex art. 444 c.p.p. a carico del Fornitore dell’Utente relativamente ad una delle ipotesi delittuose in materia di riciclaggio e finanziamento del terrorismo di cui al Decreto Legislativo n. 231 del 21 novembre 2007. L’esercizio di detta dette facoltà comporterà a favore di OLT e SRG del Gestore il diritto di addebitare al Fornitore all’Utente tutte le maggiori spese e costi derivanti o comunque conseguenti dalla risoluzione anticipata del presente ordineContratto di Capacità.

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Samples: Contratto Di Capacità

Antiriciclaggio. OLT L’Azienda applica verifiche stringenti sulle donazioni nel rigoroso rispetto delle norme relative al riciclaggio ed alla tracciabilità, al fine di contrastare il rischio concreto di infiltrazioni dirette o indirette di capitali di provenienza illecita. La normativa antiriciclaggio ha lo scopo di impedire, o comunque rendere difficile, la circolazione del denaro proveniente da azioni illegali, anche a scopo di finanziamento di azioni terroristiche, attraverso una serie di prescrizioni valide anche per gli enti pubblici. Perfezionato l’iter previsto ai precedenti articoli, tra gli adempimenti successivi all’accettazione della donazione o dell’erogazione liberale, i Responsabili delle Strutture coinvolte procederanno ad effettuare i seguenti controlli, di seguito indicati, a titolo esemplificativo: − corrispondenza tra il donante e SRG dichiarano chi materialmente ha eseguito il versamento e/o la tradizione del bene o l’esecuzione del servizio; − rispondenza tra quanto previsto dall’atto notarile di osservare i principi donazione o dalla deliberazione di cui al Decreto Legislativo 21 novembre 2007accettazione e le effettive modalità di versamento e/o di consegna del bene e/o di esecuzione del servizio; − verifica sulla provenienza del bonifico, n. 231per escludere conti correnti cifrati o stabiliti in paradisi fiscali o inseriti nelle black list; - se persone giuridiche, condividendone verifica su variazioni dell’assetto societario e/o degli organi amministrativi intervenute nel periodo immediatamente antecedente alla donazione nonché controlli sull’assoggettamento a stato di insolvenza o procedura concorsuale. Qualora il generale obbligo controllo evidenzi situazioni irregolari o anomale il Responsabile della Struttura che ha effettuato le verifiche informerà la Direzione Strategica per gli opportuni provvedimenti avanti l’Autorità Giudiziaria e le dovute segnalazioni alla Banca d’Italia – UIF (Unità di “collaborazione attiva” (tramite segnalazione di operazioni sospette, conservazione dei documenti, controllo internoInformazione Finanziaria per l'Italia), finalizzata a prevenire e impedire la realizzazione con funzioni di operazioni di contrasto del riciclaggio e del finanziamento illecito, per il tramite del terrorismo. In accordo con quanto previsto all’art. 648 bis Codice Penale, nonché con il contenuto della disposizione di cui all’art. 2 del Decreto Legislativo n. 231 del 2007, si precisa che per riciclaggio è da intendersi: la conversione, il trasferimento, l’occultamento o la dissimulazione ovvero l’acquisto, la detenzione o l’utilizzazione di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un’attività criminosa o da una partecipazione ad essa. Per finanziamento del terrorismo vale la definizione di cui al Decreto Legislativo 22 giugno 2007, n. 109. Il Fornitore dichiara di essere a conoscenza della vigente normativa in materia di prevenzione del fenomeno di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo di cui al Decreto Legislativo 21 novembre 2007, 231. Il Fornitore dichiara sotto la propria esclusiva responsabilità, in adesione a quanto previsto dall’art. 38 D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, di non aver riportato condanne penali ovvero di non essere coinvolto in procedimenti penali in materia di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Le Parti convengono che l’inosservanza di quanto disciplinato dalla presente clausola contrattuale ovvero la mancata comunicazione di eventuali circostanze di fatto che comportino il mutamento Gestore aziendale delle dichiarazioni rilasciate dal Fornitore costituisce inadempimento al presente Contratto, conseguentemente a OLT e SRG è riservata la facoltà di risolvere anticipatamente il Contratto in caso di sentenza di condanna, anche di primo grado o emessa a seguito di applicazione della pena su richiesta di parte ex art. 444 c.p.p. a carico del Fornitore relativamente ad una delle ipotesi delittuose in materia di riciclaggio e finanziamento del terrorismo di cui al Decreto Legislativo n. 231 del 21 novembre 2007. L’esercizio di detta facoltà comporterà a favore di OLT e SRG il diritto di addebitare al Fornitore tutte le maggiori spese e costi derivanti o comunque conseguenti dalla risoluzione anticipata del presente ordineoperazioni/transazioni sospette.

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Samples: Atti Di Liberalita’ E Donazioni