Appalto e subappalto. Premesso che l’Assicurato si avvale di Subappaltatori per lo svolgimento di parte dei lavori, si conviene che sono compresi in garanzia: a) nei limiti del Massimale stabilito per l’Assicurazione di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro, i danni corporali (escluse le malattie professionali), cagionati ai titolari ed ai dipendenti di tali Ditte, commessi dall'Assicurato o da un Prestatore di Lavoro del cui operato debba rispondere a norma dell'art. 2049 Codice Civile; b) i danni cagionati a terzi dai Subappaltatori mentre eseguono i lavori nei cantieri dell'Assicurato. Ciò, comunque, entro i limiti ed i Massimali convenuti in Polizza per Sinistro, i quali restano, ad ogni effetto, unici anche nel caso di corresponsabilità tra l'Assicurato ed i Subappaltatori o fra i Subappaltatori; c) la garanzia viene prestata in eccedenza alle eventuali coperture stipulate dai Subappaltatori.
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Samples: Assicurazione, Condizioni Di Assicurazione, Contratto Di Assicurazione Multirischio