DIVIETO DI SUBAPPALTO. È fatto tassativo divieto al Fornitore di far ricorso a terzi con subappalti, comunque denominati, pena la risoluzione ipso jure del Contratto, salvo approvazioni scritte del Committente. In caso di autorizzazione al subappalto la responsabilità per l’adempimento del Contratto permane in capo al Fornitore.
DIVIETO DI SUBAPPALTO. E’ fatto assoluto divieto al Fornitore di subappaltare, in tutto o in parte, l’esecuzione delle prestazioni commissionate a pena della immediata risoluzione dello specifico Ordine ai sensi e per gli effetti di cui alla successiva clausola 18 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA E FACOLTA’ DI RECESSO ANTICIPATO.
DIVIETO DI SUBAPPALTO. E’ fatto divieto all’aggiudicatario di cedere o sub appaltare, in tutto o in parte, il servizio, pena l’immediata risoluzione del contratto e l’incameramento della cauzione.
DIVIETO DI SUBAPPALTO. E’ vietato cedere o subappaltare il servizio assunto pena l’immediata risoluzione del contratto e la perdita del deposito cauzionale salvo ulteriore risarcimento dei maggiori danni accertati.
DIVIETO DI SUBAPPALTO. E' fatto divieto di cedere o subconcedere il servizio, pena l'immediata revoca dell'incarico e l'incameramento delle somme accantonate a titolo di cauzione. Qualora il subconcessionario occulto commetta delle infrazioni alle norme, unico responsabile verso il Comune e verso i terzi sarà comunque sempre e solo la ditta aggiudicataria.
DIVIETO DI SUBAPPALTO. In considerazione della specificità delle prestazioni richieste nell’ambito del presente affidamento, è vietato il subappalto.
DIVIETO DI SUBAPPALTO. E’ fatto esplicito divieto alla ditta appaltatrice di cedere o subappaltare, in tutto o in parte il Servizio oggetto del presente capitolato.
DIVIETO DI SUBAPPALTO. E’ fatto divieto di subappalto per la fornitura dei servizi oggetto del presente Capitolato.
DIVIETO DI SUBAPPALTO. Poiché il servizio oggetto del presente contratto rientra tra quelli di cui all’allegato II B al D.Lgs n. 163/2006, l’Amministrazione, esercitando la facoltà prevista all’art. 27, comma 3, del medesimo D.Lgs. n. 163/06, ha stabilito che nella fattispecie non è ammesso il subappalto. Pertanto è fatto assoluto divieto di affidare in subappalto o cottimo qualunque parte del servizio e l’Appaltatore è consapevole che ogni richiesta in tal senso sarà negata.
DIVIETO DI SUBAPPALTO. E’ fatto divieto di cedere o subappaltare il servizio assunto pena l’immediata risoluzione del contratto e la perdita del deposito cauzionale salvo ulteriore risarcimento dei maggiori danni accertati. In caso di associazioni di imprese e di consorzi non si considerano subappalti i servizi che sono stati imputati alle rispettive imprese. Potranno essere previsti subappalti esclusivamente per i servizi integrativi e complementari eventualmente richiesti dal Comune, fatto salva espressa autorizzazione scritta del rappresentante comunale responsabile.