APPLICAZIONE PENALI. 1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 15 e 29, l’ACI ha le seguenti facoltà: − qualora l’Impresa non esegua o esegua solo parzialmente anche una sola delle prestazioni dedotte in contratto ovvero non le esegua con le modalità e la cadenza previste nelle prescrizioni tecniche, potrà applicare una penale fino al 5% del corrispettivo mensile in ragione della gravità dell’inadempimento; − qualora le prestazioni siano eseguite in modo imperfetto, potrà pretendere dall’Impresa la ripetizione a perfetta regola d’arte nei tempi e secondo le modalità indicate specificamente per il caso; − qualora l’Impresa, su richiesta dell’ACI, non esegua o si rifiuti di eseguire, senza giusto motivo, le attività di cui all’articolo 6, potrà ricorrere a terzi per servizi alternativi addebitando a titolo di penale all’Impresa i relativi costi sostenuti o potrà rivalersi sulla cauzione di cui all’articolo 21, che dovrà essere reintegrata, secondo quanto indicato nel medesimo articolo; − qualora l’Impresa destini all’esecuzione del servizio un numero di dipendenti inferiore a quanto indicato al secondo comma del precedente articolo 8, potrà applicare una penale pari a € 24,00 per ogni dipendente in meno e per ogni ora di mancata presenza.
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APPLICAZIONE PENALI. 1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 15 e 29, l’ACI ha le seguenti facoltà: − qualora l’Impresa non esegua o esegua solo parzialmente anche una sola delle prestazioni dedotte in contratto ovvero non le esegua con le modalità e la cadenza previste nelle prescrizioni tecniche, potrà applicare una penale fino al 5% del corrispettivo mensile in ragione della gravità dell’inadempimento; − qualora le prestazioni siano eseguite in modo imperfetto, potrà pretendere dall’Impresa la ripetizione a perfetta regola d’arte nei tempi e secondo le modalità indicate specificamente per il caso; − qualora l’Impresa, su richiesta dell’ACIdi , non esegua o si rifiuti di eseguire, senza giusto motivo, le attività di cui all’articolo 6, potrà ricorrere a terzi per servizi alternativi addebitando a titolo di penale all’Impresa i relativi costi sostenuti o potrà rivalersi sulla cauzione di cui all’articolo 21, che dovrà essere reintegrata, secondo quanto indicato nel medesimo articolo; − qualora l’Impresa destini all’esecuzione del servizio un numero di dipendenti inferiore a quanto indicato al secondo comma del precedente articolo 8, potrà applicare una penale pari a € 24,00 per ogni dipendente in meno e per ogni ora di mancata presenza.
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APPLICAZIONE PENALI. 1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 15 e 29, l’ACI la Committente ha le seguenti facoltà: − - qualora l’Impresa l'Impresa non esegua o esegua solo parzialmente anche una sola delle prestazioni dedotte in contratto ovvero non le esegua con le modalità e la cadenza previste nelle prescrizioni tecniche, potrà applicare una penale fino al 5% del corrispettivo mensile in ragione della gravità dell’inadempimento; − - qualora le prestazioni siano eseguite in modo imperfetto, potrà pretendere dall’Impresa dall'Impresa la ripetizione a perfetta regola d’arte d'arte nei tempi e secondo le modalità indicate specificamente per il caso; − - qualora l’Impresal'Impresa, su richiesta dell’ACIdella Committente, non esegua o si rifiuti di eseguire, senza giusto motivo, le attività di cui all’articolo all'articolo 6, potrà ricorrere a terzi per servizi alternativi addebitando a titolo di penale all’Impresa all'Impresa i relativi costi sostenuti o potrà rivalersi sulla cauzione di cui all’articolo all'articolo 21, che dovrà essere reintegrata, secondo quanto indicato nel medesimo articolo; − - qualora l’Impresa l'Impresa destini all’esecuzione all'esecuzione del servizio un numero di dipendenti inferiore a quanto indicato al secondo comma del precedente articolo 8, potrà applicare una penale pari a € 24,00 per ogni dipendente in meno e per ogni ora di mancata presenza.
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Samples: Contratto Di Appalto
APPLICAZIONE PENALI. 1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 15 e 29, l’ACI ha le seguenti facoltà: − qualora l’Impresa non esegua o esegua solo parzialmente anche una sola delle prestazioni dedotte in contratto ovvero non le esegua con le modalità e la cadenza previste nelle prescrizioni tecniche, potrà applicare una penale fino al 5% del corrispettivo mensile in ragione della gravità dell’inadempimento; − qualora le prestazioni siano eseguite in modo imperfetto, potrà pretendere dall’Impresa la ripetizione a perfetta regola d’arte nei tempi e secondo le modalità indicate specificamente per il caso; − qualora l’Impresa, su richiesta dell’ACIdi , non esegua o si rifiuti di eseguire, senza giusto motivo, le attività di cui all’articolo 6, potrà ricorrere a terzi per servizi alternativi addebitando a titolo di penale all’Impresa i relativi costi sostenuti o potrà rivalersi sulla cauzione di cui all’articolo 21, che dovrà essere reintegrata, secondo quanto indicato nel medesimo articolo; − qualora l’Impresa destini all’esecuzione del servizio un numero di dipendenti inferiore a quanto indicato al secondo comma del precedente articolo 8, potrà applicare una penale pari a € 24,00 per ogni dipendente in meno e per ogni ora di mancata presenza.
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