CONTRATTO DI APPALTO
CONTRATTO DI APPALTO
per il servizio di pulizia degli ambienti di Via dei Malcontenti (sede) e Xxx Xxxxxx (Xxxxxxx) – CIG 6199086F95
Firenze, …
TRA
La A.S.P. FIRENZE MONTEDOMINI, con sede in Firenze, Via de’ Malcontenti 6, codice fiscale
n. 80001110489, P.I. 03297220489, in persona del Direttore Dott.ssa Xxxxx Xxxxx, in seguito anche “Committente”
E
la …, con sede in …, Via … n. …, C.F. …, P.I. …., nella persona del …, in seguito anche Impresa
PREMESSO CHE
a) con determinazione del Direttore n. … del …, sono stati approvati gli atti di gara per l’affidamento tramite procedura aperta del servizio triennale di pulizia degli ambienti di Via Malcontenti e Via Faenza;
b) che con determinazione del Direttore n. … del … la gara è stata definitivamente aggiudicata all’impresa;
c) che le verifiche di legge in ordine al possesso dei requisiti da parte dell’Impresa hanno sortito esito positivo;
d) che alla data odierna è trascorso il termine di stand still per la stipula del contratto d’appalto;
e) che il Responsabile del Procedimento e Direzione del Contratto è il Direttore dell’ASP Montedomini;
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE Articolo 1 - DISPOSIZIONI GENERALI
1. Il servizio è regolato, oltre che dal presente contratto, dai seguenti atti: capitolato speciale (allegato sub. Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.); offerta economica, presentata dall'Impresa, allegata al presente contratto (allegato sub. Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.); offerta tecnica presentata dall’Impresa (allegato sub. Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.); DUVRI (allegato sub. Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.).
2. Le premesse e gli atti menzionati nel presente contratto ne costituiscono parte integrante e sostanziale, anche se non materialmente allegati.
3. Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si farà riferimento alle norme del codice civile ed alle disposizioni di legge, ai regolamenti ed ai Contratti Collettivi di Categoria regolanti la materia ed il settore delle imprese di pulizia.
Articolo 2 - OGGETTO
1. L'Impresa si impegna ad effettuare il servizio di pulizia e la disinfezione dei locali e negli ambienti indicati nel capitolato speciale a perfetta regola d’arte, a prescindere dalle prescrizioni minime indicate nel presente contratto e nei suoi allegati.
2. È compresa nell'oggetto del contratto la fornitura e la distribuzione del materiale igienico-sanitario di buona qualità ed in misura adeguata (carta igienica, salviette asciugamani, sapone, bustine, ecc.).
3. Le prestazioni che l'Impresa deve fornire hanno lo scopo di mantenere costantemente elevato il livello di pulizia di tutte le superfici, sia interne che esterne (coperte e scoperte), di ciascun locale, con l'osservanza delle norme di igiene e sanità vigenti in materia e adottando corretti criteri tecnici di esecuzione ed adeguati mezzi, nel rispetto delle esigenze dell'Ufficio, nonché degli utenti dei servizi forniti dalla Committente.
Articolo 3 - DURATA
1. Il presente contratto ha la durata di tre anni, a decorrere dal … fino al ….
2. Alla data di scadenza il contratto potrà comunque essere prorogato per un periodo non superiore a sei mesi; in tal caso il servizio è regolato dalle stesse condizioni economiche e contrattuali.
Articolo 4 - ARTICOLAZIONE E MODALITA ' DEL SERVIZIO
1. L'Impresa assicura la resa del servizio, senza soluzione di continuità per tutta la durata contrattuale, e si impegna a svolgere, con personale, organizzazione di mezzi, attrezzature e materiali di consumo propri e con gestione a proprio rischio, il servizio di pulizia compresa la disinfezione secondo le modalità, i tempi e le prescrizioni di cui al presente contratto garantendo la perfetta esecuzione del servizio a regola d'arte e con la massima cura e diligenza.
2. L'Impresa, senza il consenso della Committente, non potrà apportare variazioni alle modalità di esecuzione del servizio prescritte; la Committente si riserva, tuttavia il diritto di apportare quelle variazioni e/o integrazioni alle modalità di esecuzione del servizio che si rendessero necessarie per migliorarne l'esecuzione stessa. Tali variazioni saranno tempestivamente rese note all'Impresa con apposita comunicazione indicante altresì le modalità ed il termine di decorrenza.
Articolo 5 -AMBIENTI PRESSO I QUALI DOVRA' ESSERE ESEGUITO IL SERVIZIO
1. L'Impresa prende espressamente atto che gli ambienti presso i quali dovrà essere eseguito il servizio hanno l'ubicazione, la consistenza e le superfici rispettivamente indicati nel capitolato speciale d’appalto e nei suoi allegati.
2. La consegna degli ambienti ai fini dell’esecuzione del servizio sarà oggetto di specifico verbale redatto in contraddittorio tra le parti e si terrà nel giorno e nell’ora preventivamente comunicati dalla stazione appaltante. Nel caso in cui l’Impresa non si presenti per due volte consecutive per la presa in consegna del servizio in presente contratto si risolverà per grave inadempimento a semplice comunicazione scritta della Committente.
Articolo 6 - ATTIVITA' COMPRESE NEL SERVIZIO E PRESTAZIONI STRAORDINARIE
1. Il servizio oggetto del presente contratto comprende tutte le operazioni necessarie per la pulizia degli spazi, degli impianti, mobili, arredi e di quanto altro pertinente ai locali.
2. L'Impresa è tenuta, in particolare, ad eseguire esattamente le prestazioni che devono essere ripetute con le periodicità indicate nel capitolato speciale, ed ogni qual volta sia necessario, e si impegna, in ogni caso, a svolgere tutte le attività, anche non espressamente indicate nel capitolato per rendere il servizio a regola d’arte.
3. Nel caso in cui venga richiesta all'Impresa lo svolgimento di prestazioni straordinarie non rientranti nelle attività descritte nel capitolato speciale e comunque originate da eventi straordinari o necessità sopravvenute, il corrispettivo sarà determinato applicando il ribasso d’asta indicato in fase di gara sull’importo del costo orario della manodopera stabilito dal D.M. ed indicato nell’allegato A al capitolato speciale.
5. L'esecuzione delle prestazioni straordinarie di cui al 3° comma deve essere autorizzata dal Direttore dell’esecuzione, previa istruttoria e approvazione del preventivo.
Articolo 7 – ORARI DI SERVIZIO
1. Gli addetti impiegati nel servizio dovranno firmare, all'inizio ed al termine della giornata lavorativa, apposito registro o altro analogo strumenti che attesti la presenza che l'Impresa si impegna a mettere a disposizione della Committente sin dall'inizio dell'appalto. La Committente potrà richiedere che l’Impresa installi a propria cura e spese dispositivi marca tempo per rilevare gli orari di ingresso ed uscita del personale nonché per identificare i nominativi dei soggetti che prestazioni servizio.
3. Qualora ne ricorra la necessità o per particolari esigenze connesse allo svolgimento del lavoro, su precise indicazioni del Direttore dell’Esecuzione, le prestazioni di pulizia potranno essere effettuate anche in fasce orarie diverse da quelle previste ed in ogni caso il Committente potrà variare, in qualsiasi momento, i tempi di esecuzione del servizio, dandone comunicazione scritta all'Impresa almeno 3 giorni prima, senza che la stessa Impresa possa pretendere compensi di sorta.
4. Qualora il giorno previsto per le pulizie settimanali risulti festivo le stesse dovranno essere effettuate il giorno successivo, qualora non già previste per tale data, e comunque recuperato entro i successivi quindici giorni.
Articolo 8 - PERSONALE ADDETTO
1. L’Impresa per l’intera durata dell’appalto assume il formale impegno ad utilizzare prioritariamente ed assumere con rapporto di lavoro dipendente gli stessi addetti dipendenti dell’appaltatore uscente. Tutto ciò nell’ottica del mantenimento degli attuali livelli occupazionali ed a condizione che il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con l’organizzazione dell’Impresa e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste per il servizio oggetto di appalto.
2. L'Impresa si impegna ad utilizzare per l'espletamento del servizio il numero di unità lavorative indicate necessario per la perfetta esecuzione delle prestazioni richieste.
3. Resta inteso che, laddove il personale impiegato si rivelasse comunque insufficiente ad eseguire esattamente le prestazioni oggetto del presente contratto l'Impresa è obbligata ad integrarlo con un congruo numero di addetti.
4. L'Impresa si impegna a rilasciare, entro dieci giorni dalla sottoscrizione del presente contratto, un elenco nominativo del personale di cui al precedente secondo comma specificando la qualifica, il numero delle ore giornaliere che ciascuno deve espletare; l'elenco comprenderà sia il personale fisso che quello previsto per eventuali sostituzioni, nonché il personale specializzato da adibire a lavori periodici. Uguale comunicazione dovrà essere effettuata nel caso di variazioni del personale impiegato ed entro cinque giorni da ciascuna variazione.
5. In caso di assenza prolungata dell'addetto al servizio, l'Impresa, in ottemperanza alle leggi in vigore, dovrà provvedere alla sostituzione con altro dipendente all'uopo incaricato, senza far ricorso al personale già operante presso i locali interessati, in maniera tale da garantire la perfetta esecuzione del servizio.
6. L'Impresa si impegna a garantire la disciplina (buona condotta, puntualità, osservanza delle disposizioni inerenti il servizio ecc.) da parte del personale impiegato, il quale dovrà essere scelto tra quello che offre la massima affidabilità di adempimento delle obbligazioni contrattuali.
7. Il personale predetto dovrà risultare di gradimento della Committente che, in caso contrario, si riserva la facoltà di richiederne in qualsiasi momento la sostituzione; in tale ipotesi l'Impresa si impegna a soddisfare le richieste della Committente con la massima sollecitudine possibile, in modo che non abbiano a verificarsi carenze o ritardi nella regolare esecuzione del servizio, compatibilmente con la normativa vigente.
8. L'Impresa si impegna inoltre a dotare i propri dipendenti durante l'esecuzione del servizio, di un camice o tuta recante il nome dell'Impresa, con tesserino di riconoscimento al fine di evitare che personale estraneo non autorizzato possa circolare abusivamente negli ambienti della Committente.
9. L'Impresa si impegna a vietare al personale l'uso di tutti i macchinari, attrezzature ed impianti installati negli uffici ed, in special modo, computer, apparecchiature informatiche, telex, telefax,
fotocopiatrici; l'uso dei telefoni è consentito solo in caso di necessità e per motivi connessi alla sicurezza dell'ambiente di lavoro.
10. L'Impresa dovrà vietare al personale di effettuare nei locali della Committente qualsiasi attività che non sia conforme o direttamente e strettamente connessa con le attività di pulizia previste nel presente contratto.
11. L'Impresa si impegna a tenere comunque indenne la Committente da ogni pretesa possa venire avanzata a qualsiasi titolo verso di essa dal personale impiegato nel servizio.
12. L'Impresa si impegna, pena la risoluzione del contratto e fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni subiti dalla Committente, a non divulgare - anche successivamente alla scadenza del contratto - notizie relative all'attività svolta dalla Committente di cui sia venuta a conoscenza nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, nonché a non eseguire ed a non permettere che altri eseguano copia, estratti, note od elaborazioni di qualsiasi genere degli atti e documenti di cui sia eventualmente venuta i n possesso in ragione dell'incarico affidatole con il presente contratto.
Articolo 9 - RAPPORTI TRA LE PARTI
1. L'Impresa provvederà a designare un proprio rappresentante, responsabile del servizio, al quale la Committente potrà rivolgersi per ogni esigenza connessa all'esecuzione del contratto.
Articolo 10 - ATTREZZATURE E MATERIALI IMPIEGATI NEL SERVIZIO
1. L'Impresa si impegna ad utilizzare attrezzature, materiali e prodotti idonei, garantendone la rispondenza alle norme di legge in materia di qualità e di sicurezza.
2. Le apparecchiature tecniche utilizzate non dovranno essere né rumorose né sproporzionate alle attività per cui sono destinate.
3. L'Impresa dovrà provvedere alla disinfezione dei locali, dei servizi igienici, dei mobili, suppellettili, apparecchiature , telefoni e quanto altro di uso quotidiano, mediante prodotti dichiarati idonei ed autorizzati per l 'uso.
Articolo 11 - ONERI ACCESSORI
1. Restano a carico della Committente la fornitura dell'acqua e dell'energia elettrica nonché l'eventuale - ove possibile - messa a disposizione di un locale per l'immagazzinamento dei materiali di consumo e delle attrezzature e di un locale spogliatoio per il personale dell'Impresa.
Articolo 12 - IMPEGNI SPECIFICI DELL'IMPRESA
1. Per nessun motivo, neppure in caso di controversia, l'Impresa potrà sospendere o ridurre di sua iniziativa il servizio, salvo i casi di comprovata forza maggiore per i quali l'Impresa si obbliga a dare tempestiva comunicazione.
2. L'Impresa prende, inoltre, atto che nel corso dell'esecuzione del servizio gli immobili continueranno ad essere utilizzati, per la loro destinazione d'uso, da personale della Committente e
dagli ospiti delle strutture; l'Impresa si impegna pertanto ad eseguire il servizio in armonia con le esigenze della Committente e di quelle di terzi, senza recare intralci, disturbi o interruzione nell'attività lavorativa in corso.
3. L'Impresa rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui lo svolgimento delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolato o reso più oneroso dalle attività svolte dalla Committente e/o da terzi e/o da situazioni contingenti, che si venissero a determinare nei locali presso i quali deve essere svolto il servizio.
4. L'Impresa prende atto che, in caso di inadempimento degli impegni di cui al presente articolo, sarà facoltà della Committente di risolvere il contratto.
5. L'Impresa dovrà espletare di sua iniziativa ed a sue spese tutte le pratiche occorrenti presso gli uffici per eventuali denunce, concessioni, permessi, autorizzazioni e quant'altro occorra per la completa esecuzione del servizio.
6. L'Impresa si impegna a diffidare tutti i dipendenti e tutti coloro che comunque collaborino all'esecuzione dei servizi, di cui al presente contratto, alla più rigorosa osservanza del segreto d'ufficio, richiamando l'attenzione del personale operante su quanto disposto dall'articolo 326 del codice penale che punisce la violazione, l 'uso illegittimo e lo sfruttamento di notizie riservata.
7. L’impresa si impegna ad informare e formare il proprio personale riguardo agli obblighi che ad esso discendano, per quanto compatibili, dal codice di condotta dei dipendenti pubblici e dagli atti regolamentari al riguardo adottati dalla Committente, che l’Impresa dichiara di conoscere, assumere e fare propri.
Articolo 13 - VERIFICHE E CONTROLLI DEL LIVELLO DI SERVIZIO
1. La Committente, sia direttamente mediante propri incaricati sia in contraddittorio con il responsabile del Servizio dell'Impresa procederà alla valutazione ed al controllo del livello di servizio al fine di verificare l'efficacia del servizio in termini di qualità resa e di accertare, al contempo, la regolarità e la puntualità garantita nell'esecuzione del le prestazioni.
2. Gli esiti negativi delle verifiche daranno luogo all'applicazione delle penali, fermo restando che l'Impresa dovrà, in ogni caso, eseguire le attività risultate non conformi o non regolari e puntuali ed adottare gli opportuni accorgimenti per assicurare il rispetto delle condizioni contrattuali e dei livelli di qualità del servizio.
3. La Committente, comunque, potrà in qualunque momento, anche senza preavviso, - sia in proprio sia per mezzo di altre persone all'uopo delegate - eseguire ispezioni e controlli per verificare ed accertare l'adempimento e la qualità del servizio, nonché la conformità alle modalità esecutive ed alle indicazioni prescritte nel presente contratto e nelle leggi; nel caso di risultanze negative la Committente ne darà comunicazione all'Impresa per le vie brevi - cui seguirà conferma scritta - con obbligo dell'Impresa medesima di adottare gli opportuni provvedimenti.
Articolo 14 - OSSERVANZA DELLE NORME DI SICUREZZA E SALUTE NEL LAVORO
1. L'Impresa nell’esecuzione del servizio è tenuta al l’osservanza di tutte le norme e di tutte le prescrizioni tecniche in vigore in materia di sicurezza e salute dei lavoratori previste dal D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 (Testo Unico Sicurezza) e successive modificazioni ed integrazioni, e relative circolari esplicative in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate nel corso della durata del presente contratto. A tale riguardo l’Impresa consegna il proprio Documento di Valutazione dei Rischi (allegato sub. Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.).
2. L'Impresa si obbliga a provvedere, a propria cura e spese e sotto la propria responsabilità, a tutte le opere occorrenti per garantire la completa sicurezza durante l'esecuzione dei lavori descritti nelle prescrizioni tecniche e per evitare incidenti o danni materiali di qualsiasi natura a persone o cose, esonerando, di conseguenza la Committente da ogni responsabilità.
3. La Committente assicura che nei locali nei quali verrà espletato il servizio di pulizia siano osservate le disposizioni di legge in materia di sicurezza ed igiene dei luoghi di lavoro e, mediante la predisposizione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi (DUVRI) (allegato sub. Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.), fornisce all'Impresa dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui la stessa è destinata ad operare e le misure individuate per eliminarli o ridurli al minimo.
4. Con riferimento alla stima dei costi per rischi di sicurezza interferenti, si ritiene che essi siano pari a € 900,00 (seicento/00) per l’intero triennio, come indicato nel suddetto documento.
5. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle norme e prescrizioni tecniche di cui sopra, resteranno ad esclusivo carico dell'Impresa che non potrà, pertanto, avanzare pretese di compensi, ad alcun titolo, nei confronti della Committente.
6. L'Impresa si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Committente da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche predette.
Articolo 15 - DIFFIDA AD ADEMPIERE
1. In caso di arbitraria sospensione dei lavori da parte dell'Impresa e/o di lavori parzialmente o inesattamente eseguiti, fermo restando quanto previsto di seguito in merito all'applicazione delle penali, nel caso in cui le contestazioni per le vie brevi, si rivelassero inutili e venisse verificata la mancata esecuzione delle prestazioni di cui al presente contratto, alle prescrizioni tecniche, nonché a quelle di legge, la Committente potrà procedere alla contestazione scritta degli addebiti all'Impresa, fissando un congruo termine per l'adempimento in relazione alla natura delle prestazioni non eseguite.
2. Nell'ipotesi in cui l'Impresa, scaduto il termine assegnatole, rimanga inadempiente, la Committente, ove lo ritenga opportuno, potrà chiedere l’esecuzione in danno dei lavori sospesi,
addebitando all’Impresa anche una trattenuta pari alla quota del corrispettivo mensile corrispondente al periodo di arbitraria sospensione o di inadempimento contrattuale.
3. In quest'ultimo caso il contratto si intenderà senz'altro risolto di diritto, salvo il risarcimento del danno subito dalla Committente.
Articolo 16 - CORRISPETTIVI
1. Per il servizio fornito a perfetta regola d'arte, nonché alle condizioni, obblighi ed oneri tutti derivanti dal presente contratto e dalle prescrizioni tecniche, la Committente corrisponderà all'Impresa l’importo triennale di € … (…) oltre IVA, globale ed onnicomprensivo oltre € 900,00 oltre IVA per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso stimati nel DUVRI.
3. Tale corrispettivo ha carattere forfettario ed è comprensivo di ogni onere e spesa ed è remunerativo di tutte le prestazioni ed esecuzioni connesse rese dall'Impresa in attuazione del presente contratto, salvo il caso di svolgimento di prestazioni straordinarie di cui all'articolo 6.
4. Il prezzo complessivo sarà soggetto a riduzione e/o integrazione nel caso di esclusione e/o inserimento di singoli locali ovvero nel caso di variazione della superficie dei locali come pattuito nel successivo articolo 17.
5. I corrispettivi per le prestazioni straordinarie di cui all’articolo 6 del presente contratto verranno determinati concordemente tra le parti sulla base del tipo di lavoro richiesto, del tempo occorrente per l’esecuzione, del costo orario della manodopera nel settore delle imprese di pulizia risultante dalle tabelle approvate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e della superficie dei locali stabilita secondo le modalità di computo fissate dall'articolo 17, ribassate della percentuale offerta in sede di gara.
Articolo 17 - ESTENSIONE E RIDUZIONE DEL SERVIZIO
1. La Committente ha la facoltà di sopprimere e/o variare, sia in modo temporaneo che permanente ed in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 10 giorni, in diminuzione o in aumento, il numero e/o la superficie dei locali oggetto del servizio, con la conseguente variazione del corrispettivo complessivo di cui al precedente articolo 16.
2. L'esclusione e/o l'inclusione (indipendentemente dalla ubicazione, dalla superficie e dalle caratteristiche dei locali), intese quali rinunce parziali e/o ampliamenti del servizio per la chiusura e/o l'apertura di uno o più locali è regolata dalle condizioni del presente contratto.
3. La quotazione per ciascun locale interessato, da portare in diminuzione o aumento al corrispettivo complessivo, sarà determinata concordemente tra le parti con stretto riferimento da un lato alle quotazioni dei locali già compresi nell'appalto, tenendo conto della superficie di ciascun locale e dall'altro alla superficie oggetto della variazione.
4. La Committente ha inoltre la facoltà di effettuare, in qualsiasi momento nel corso del rapporto contrattuale, modifiche e/o ristrutturazioni anche sostanziali dei locali di ciascun immobile senza
che da ciò derivi la variazione del corrispettivo convenuto, salva unicamente l'ipotesi di una contemporanea variazione della superficie complessiva dei locali stessi, nel qual caso, in accordo tra le parti, sarà proporzionalmente determinato l'aumento o la riduzione da apportare al corrispettivo in funzione della maggiore o minore superficie dell'immobile e dei parametri economici al mq. di cui ai commi precedenti.
Articolo 18 - FATTURAZIONE E MODALITA' DI PAGAMENTO
1. Ai fini del pagamento del corrispettivo di cui al precedente articolo 16, l’Impresa dovrà emettere, con cadenza mensile, una fattura che dovrà portare in evidenza la causale del pagamento nonché il numero d’ordine (CIG).
2. Gli importi relativi all'esecuzione di prestazioni straordinarie di cui al 5° comma dell'articolo 6 del presente contratto verranno fatturati separatamente. Le suddette fatture dovranno indicare espressamente la causale del pagamento ed essere corredate da una nota dell'Impresa attestante la perfetta esecuzione delle prestazioni richieste.
3. Il pagamento, previo riscontro, verrà effettuato entro 60 (sessanta giorni) dalla presentazione delle fatture.
4. Le fatture saranno liquidate dalla Committente sul conto corrente bancario o postale dedicato comunicato dall’Impresa, mediante bonifico bancario , al fine di consentire la piena tracciabilità delle operazioni, in conformità all’art. 3 della Legge n. 136/2010.
5. In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 2 del DL 210/2002, convertito in Legge 266/2002, la Committente procederà al pagamento del corrispettivo previa verifica della documentazione attestante la regolarità dell'impresa nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali , assistenziali ed assicurativi di natura obbligatoria.
6. Nel caso in cui, a seguito delle verifiche effettuate, emergano irregolarità nell'adempimento degli obblighi contributivi e previdenziali, la Committente procederà secondo quanto previsto dal
D.P.R. 207 del 2010.
Articolo 19 - REVISIONE DEL CORRISPETTIVO
1. Il corrispettivo convenuto si intende fisso ed invariabile per tutta la durata del primo anno contrattuale e per tale periodo non è ammessa alcuna revisione.
2. A decorrere dal secondo anno contrattuale detto corrispettivo potrà essere adeguato in aumento solo in misura corrispondente alle variazioni percentuali che si siano verificate nel costo della mano d'opera nel settore delle imprese di pulizia sulla base dei dati forniti dagli enti competenti e dei costi di cui all’art. 7, comma 4, lettera c) e comma 5 del X.X.xx 163/2006. La restante quota parte non riferita al costo della manodopera sarà indicizzata in base alle variazioni dell’ultimo indice ISTAT FOI disponibile alla scadenza annuale del contratto.
3. La quota percentuale del corrispettivo riferita al costo della mano d'opera è convenzionalmente stabilita nel rapporto tra il valore indicato nella tabella 2 dell’offerta economica indicato dal concorrente, rispetto al corrispettivo totale di appalto indicato nella tabella 1 (allegato sub. Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.).
4. Le richieste di adeguamento dovranno essere rivolte alla Committente e dovranno essere corredate di una dichiarazione della competente Direzione Provinciale del Lavoro e di associazioni e/o enti accreditati attestante gli aumenti intervenuti nel costo della mano d'opera nel settore delle imprese di pulizia. Le richieste presentate senza le suddette dichiarazioni saranno prive di effetto.
5. Sempre al fine della valutazione della variazione del compenso stabilito, determinata da variazionj nel costo della manodopera, saranno presi in considerazione aumenti o diminuzioni dipendenti dal relativo contratto di categoria, leggi e disposizioni, che si verificheranno dopo la sottoscrizione del presente contratto.
Articolo 20 - APPLICAZIONE PENALI
1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 15 e 29, la Committente ha le seguenti facoltà:
- qualora l'Impresa non esegua o esegua solo parzialmente anche una sola delle prestazioni dedotte in contratto ovvero non le esegua con le modalità e la cadenza previste nelle prescrizioni tecniche, potrà applicare una penale fino al 5% del corrispettivo mensile in ragione della gravità dell’inadempimento;
- qualora le prestazioni siano eseguite in modo imperfetto, potrà pretendere dall'Impresa la ripetizione a perfetta regola d'arte nei tempi e secondo le modalità indicate specificamente per il caso;
- qualora l'Impresa, su richiesta della Committente, non esegua o si rifiuti di eseguire, senza giusto motivo, le attività di cui all'articolo 6, potrà ricorrere a terzi per servizi alternativi addebitando a titolo di penale all'Impresa i relativi costi sostenuti o potrà rivalersi sulla cauzione di cui all'articolo 21, che dovrà essere reintegrata, secondo quanto indicato nel medesimo articolo;
- qualora l'Impresa destini all'esecuzione del servizio un numero di dipendenti inferiore a quanto indicato al secondo comma del precedente articolo 8, potrà applicare una penale pari a € 24,00 per ogni dipendente in meno e per ogni ora di mancata presenza.
2. La penale sarà applicata con semplice comunicazione e senza formalità particolari. L'Impresa potrà presentare istanza motivata di non accettazione delle stesse entro sette giorni a decorrere dal giorno successivo alla ricezione della comunicazione da parte della Committente; trascorso tale termine, le penalità si intenderanno accettate definitivamente e, pertanto, l'impresa decadrà da qualsiasi diritto di impugnare la predetta applicazione.
3. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non esonera l'Impresa dall'obbligo del risarcimento del danno ulteriore.
Articolo 21 - CAUZIONE
1. A garanzia degli impegni previsti dal presente contratto ed ai sensi dell’art. 113 del D.lgs 163 del 2006 l’Impresa consegna garanzia fideiussoria rilasciata dal … il … n. … di importo pari a … (allegata sub. Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.).
2. La cauzione resa a garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte con il presente contratto sarà svincolata al momento in cui tali obbligazioni saranno state tutte esattamente adempiute.
3. Qualora l'ammontare della garanzia si dovesse ridurre per effetto di quanto disposto dal primo comma del precedente articolo 20 e/o dal primo comma del successivo articolo 29, la cauzione dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 (dieci) giorni da quello in cui la Committente avrà reso noto all'Impresa l'avvenuta riduzione. In caso di mancata o immotivata reintegrazione nel termine suddetto, il contratto si intenderà risolto di diritto in danno dell’Impresa, salvo il risarcimento del danno subito dalla Committente.
Articolo 22 - RESPONSABILITA'
1. L’Impresa consegna polizza assicurativa a garanzia delle responsabilità RCT ed RCO con adeguati massimali rilasciata da … il … n. … impegnandosi a versare il premio di rinnovo ad ogni regolare scadenza (allegato sub. Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.).
2. L'Impresa si impegna espressamente a tenere indenne la Committente da qualunque pretesa e/o addebito e/o risarcimento richiesti alla Committente stessa a qualsiasi titolo a causa di fatti e/o atti ascrivibili all'impresa o al personale di cui l'Impresa risponda per legge e relativi al presente contratto.
3. L'Impresa assume in proprio ogni responsabilità impegnandosi a tenere indenne la Committente anche in sede giudiziale, per infortuni o danni subiti da persone, cose e locali tanto della Committente che di terzi in dipendenza dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto.
4. L'Impresa deve adottare tutte le cautele necessarie per garantire l'incolumità delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, assumendo in proprio ogni responsabilità ed impegnandosi a tenere indenne la Committente anche in sede giudiziale, per infortuni o danni subiti da persone, cose e locali tanto della Committente che di terzi in dipendenza della esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, compresi i danni derivanti dall’uso di materiali/attrezzature inadatti e/o da incuria del personale addetto al servizio.
5. L'Impresa ha l'obbligo, in ogni caso, di procedere tempestivamente ed a proprie spese alla riparazione e sostituzione delle cose/locali/impianti danneggiati nell’ambito degli spazi interessati al servizio; la Committente si riserva, comunque, in caso di inottemperanza dell'Impresa la facoltà di
procedere, con addebito delle spese a quest'ultima, all'esecuzione d'ufficio per il ripristino delle cose danneggiate.
Articolo 23 - CESSIONE DEL CONTRATTO
1. E' fatto divieto all'Impresa di cedere il presente contratto, in tutto o in parte.
2. In caso di inadempienza da parte dell’Impresa agli obblighi di cui al precedente comma, fermi restando l’inefficacia dell'avvenuta cessione del contratto per la Committente ed il suo diritto al risarcimento di ogni danno, il presente contratto si risolverà di diritto.
3. In caso di cambio di ragione sociale e/o di accorpamenti e/o conferimenti aziendali, che non comportino mutamenti soggettivi o cambiamenti di struttura che possano riflettersi negativamente nello svolgimento delle prestazioni contrattuali, l'Impresa dovrà produrre la documentazione ed i verbali degli organi di all’amministrazione attestanti le suddette operazioni, nonché presentare apposita dichiarazione e le certificazioni del possesso dei requisiti richiesti per 1'esecuzione del presente appalto, che la Committente verificherà ai sensi e per gli effetti dell’articolo 71 del DPR 445/2000.
Articolo 24 - OBBLIGHI NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI
l. L'Impresa si impegna, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi compresi quelli assicurativi e previdenziali, ad ottemperare nei confronti del proprio personale dipendente a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative, regolamentari ad amministrative in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, nonché da contratti collettivi di lavoro.
2. L'Impresa si obbliga altresì ad applicare nei confronti del proprio personale condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni oggetto del contratto e, in genere, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località, ciò anche nel caso che l’Impresa non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda o comunque non sia più ad esse associata.
3. L'Impresa si obbliga, infine, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi, anche dopo la loro scadenza e fino al loro rinnovo.
4. L'Impresa garantisce alla Committente - esibendo, a richiesta, le relativa documentazione probatoria - tutti i controlli necessari ad accertare l'osservanza degli obblighi di cui ai commi precedenti; nel caso di inottemperanza degli obblighi assunti su indicati o qualora siano riscontrate irregolarità, la Commttente provvederà a segnalare tale situazione ai competenti Enti di previdenza nonché alla competente Direzione Provinciale del Lavoro .
Articolo 25 - DISPOSIZIONI ANTIMAFIA
1. L'Impresa prende atto che l'esecuzione del servizio è subordinata all’integrale ed assoluto rispetto della legislazione antimafia vigente nel periodo di durata del presente contratto.
2. In particolare, nei confronti del rappresentante legale e/o dei componenti dell’organo di amministrazione dell'Impresa, non dovranno essere stati emessi provvedi menti definitivi o provvisori che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensione o decadenze di cui alla predetta normativa, né dovranno essere pendenti procedimenti per l'applicazione delle medesime disposizioni, ovvero pronunciate condanne che comportino l’incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione.
3. L’Impresa è tenuta a trasmettere entro 10 giorni, a mezzo lettera raccomandata o PEC alla Committente ogni modificazione intervenuta nei propri assetti proprietari, fornendo la documentazione necessaria per la verifica presso la Prefettura del sussistere dei requisiti previsti dalla legge in materia di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso. In caso di ritardo ingiustificato protratto per oltre 30 giorni dal citato termine, la Committente si riserva la facoltà di risolvere il contratto.
Articolo 26 - FORO COMPETENTE
1. Per tutte le questioni e le controversie che dovessero sorgere in ordine all’interpretazione ed esecuzione del presente contratto è competente il Tribunale di Firenze.
Articolo 27 - SCIOPERO DEL PERSONALE
1. In caso di sciopero del personale dell'Impresa, quest'ultima dovrà dare immediata e tempestiva comunicazione alla Committente, fermo restando l'obbligo di assicurare lo svolgimento delle prestazioni necessarie per il decoro e l’igiene degli uffici e della sede, previ accordi con il Direttore.
Articolo 28 - RECESSO
1. La Committente ha diritto, nei casi di:
a) giusta causa e motivi di interesse pubblico,
b) mutamenti di carattere normativo,
e) mutamenti di carattere organizzativo, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, accorpamento o soppressione o trasferimento d'ufficio, di recedere unilateralmente in qualsiasi momento dal presente contratto, con un preavviso di almeno tre mesi, da comunicarsi all'Impresa con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Articolo 29 - CLAUSOLA RISOLUTIVA
1. In caso di mancata, irregolare e non puntuale esecuzione delle prestazioni