Common use of Apprendistato di alta formazione e di ricerca Clause in Contracts

Apprendistato di alta formazione e di ricerca. 1. Possono essere assunti in tutti i settori di attivita', pubblici o privati, con contratto di apprendistato per il conseguimento di titoli di studio universitari e della alta formazione, compresi i dottorati di ricerca, i diplomi relativi ai percorsi degli istituti tecnici superiori di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, per attivita' di ricerca, nonche' per il praticantato per l'accesso alle professioni ordinistiche, i soggetti di eta' compresa tra i 18 e i 29 anni in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore o di un diploma professionale conseguito nei percorsi di istruzione e formazione professionale integrato da un certificato di specializzazione tecnica superiore o del diploma di maturita' professionale all'esito del corso annuale integrativo. 2. Il datore di lavoro che intende stipulare un contratto di cui al comma 1 sottoscrive un protocollo con l'istituzione formativa a cui lo studente e' iscritto o con l'ente di ricerca, che stabilisce la durata e le modalita', anche temporali, della formazione a carico del datore di lavoro, secondo lo schema definito con il decreto di cui all'articolo 46, comma 1. Il suddetto protocollo stabilisce, altresi', il numero dei crediti formativi riconoscibili a ciascuno studente per la formazione a carico del datore di lavoro in ragione del numero di ore di formazione svolte in azienda, anche in deroga al limite di cui all'articolo 2, comma 147, del decreto‐legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. I principi e le modalita' di attribuzione dei crediti formativi sono definiti con il decreto di cui all'articolo 46, comma 1. La formazione esterna all'azienda e' svolta nell'istituzione formativa a cui lo studente e' iscritto e nei percorsi di istruzione tecnica superiore e non puo', di norma, essere superiore al 60 per cento dell'orario ordinamentale. 3. Per le ore di formazione svolte nella istituzione formativa il datore di lavoro e' esonerato da ogni obbligo retributivo. Per le ore di formazione a carico del datore di lavoro e' riconosciuta al lavoratore una retribuzione pari al 10 per cento di quella che gli sarebbe dovuta. Sono fatte salve le diverse previsioni dei contratti collettivi. 4. La regolamentazione e la durata del periodo di apprendistato per attivita' di ricerca o per percorsi di alta formazione e' rimessa alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, per i soli profili che attengono alla formazione, in accordo con le associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale, le universita', gli istituti tecnici superiori e le altre istituzioni formative o di ricerca comprese quelle in possesso di riconoscimento istituzionale di rilevanza nazionale o regionale e aventi come oggetto la promozione delle attivita' imprenditoriali, del lavoro, della formazione, della innovazione e del trasferimento tecnologico. 5. In assenza delle regolamentazioni regionali di cui al comma 4, l'attivazione dell'apprendistato di alta formazione e di ricerca e' rimessa ad apposite convenzioni stipulate dai singoli datori di lavoro o dalle loro associazioni con le universita', gli istituti tecnici superiori e le altre istituzioni formative o di ricerca di cui al comma 4, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

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Samples: Apprendistato, Legislative Decree

Apprendistato di alta formazione e di ricerca. 1. Possono essere assunti in tutti i settori di attivita'attività, pubblici o privati, con contratto di apprendistato per il conseguimento di titoli di studio universitari e della alta formazione, compresi i dottorati di ricerca, i diplomi relativi ai percorsi degli istituti tecnici superiori di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, per attivita' attività di ricerca, nonche' nonché per il praticantato per l'accesso alle professioni ordinistiche, i soggetti di eta' età compresa tra i 18 e i 29 anni in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore o di un diploma professionale conseguito nei percorsi di istruzione e formazione professionale integrato da un certificato di specializzazione tecnica superiore o del diploma di maturita' maturità professionale all'esito del corso annuale integrativo. 2. Il datore di lavoro che intende stipulare un contratto di cui al comma 1 sottoscrive un protocollo con l'istituzione formativa a cui lo studente e' è iscritto o con l'ente di ricerca, che stabilisce la durata e le modalita'modalità, anche temporali, della formazione a carico del datore di lavoro, secondo lo schema definito con il decreto di cui all'articolo 46, comma 1. Il suddetto protocollo stabilisce, altresi'altresì, il numero dei crediti formativi riconoscibili a ciascuno studente per la formazione a carico del datore di lavoro in ragione del numero di ore di formazione svolte in azienda, anche in deroga al limite di cui all'articolo 2, comma 147, del decreto‐legge decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. I principi e le modalita' modalità di attribuzione dei crediti formativi sono definiti con il decreto di cui all'articolo 46, comma comma 1. La formazione esterna all'azienda e' è svolta nell'istituzione formativa a cui lo studente e' è iscritto e nei percorsi di istruzione tecnica superiore e non puo'può, di norma, essere superiore al 60 per cento dell'orario ordinamentale. 3. Per le ore di formazione svolte nella istituzione formativa il datore di lavoro e' è esonerato da ogni obbligo retributivo. Per le ore di formazione a carico del datore di lavoro e' è riconosciuta al lavoratore una retribuzione pari al 10 per cento di quella che gli sarebbe dovuta. Sono fatte salve le diverse previsioni dei contratti collettivi. 4. La regolamentazione e la durata del periodo di apprendistato per attivita' attività di ricerca o per percorsi di alta formazione e' è rimessa alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, per i soli profili che attengono alla formazione, in accordo con sentite le associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente piu' più rappresentative sul piano nazionale, le universita'università, gli istituti tecnici superiori e le altre istituzioni formative o di ricerca comprese quelle in possesso di riconoscimento istituzionale di rilevanza nazionale o regionale e aventi come oggetto la promozione delle attivita' attività imprenditoriali, del lavoro, della formazione, della innovazione e del trasferimento tecnologico.. (6) 5. In assenza delle regolamentazioni regionali di cui al comma 4, l'attivazione dell'apprendistato dei percorsi di apprendistato di alta formazione e ricerca è disciplinata dalle disposizioni del decreto di ricerca e' rimessa ad apposite cui all'articolo 46, comma 1. Sono fatte salve fino alla regolamentazione regionale le convenzioni stipulate dai singoli datori di lavoro o dalle loro associazioni con le universita'università, gli istituti tecnici superiori e le altre istituzioni formative o di ricerca di cui al comma 4ricerca, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. (7) (6) Comma così modificato dall’ art. 1, comma 1, lett. a), n. 1), D.Lgs. 24 settembre 2016, n. 185, a decorrere dall’8 ottobre 2016, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 6, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 185/2016. (7) Comma così sostituito dall’ art. 1, comma 1, lett. a), n. 2), D.Lgs. 24 settembre 2016, n. 185, a decorrere dall’8 ottobre 2016, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 6, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 185/2016.

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Samples: Legislative Decree

Apprendistato di alta formazione e di ricerca. 1. Possono essere assunti in tutti i settori di attivita'attività, pubblici o privati, con contratto di apprendistato per il conseguimento di titoli di studio universitari e della alta formazione, compresi i dottorati di ricerca, i diplomi relativi ai percorsi degli istituti tecnici superiori di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, per attivita' attività di ricerca, nonche' nonché per il praticantato per l'accesso alle professioni ordinistiche, i soggetti di eta' età compresa tra i 18 e i 29 anni in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore o di un diploma professionale conseguito nei percorsi di istruzione e formazione professionale integrato da un certificato di specializzazione tecnica superiore o del diploma di maturita' maturità professionale all'esito del corso annuale integrativo. 2. Il datore di lavoro che intende stipulare un contratto di cui al comma 1 sottoscrive un protocollo con l'istituzione formativa a cui lo studente e' è iscritto o con l'ente di ricerca, che stabilisce la durata e le modalita'modalità, anche temporali, della formazione a carico del datore di lavoro, secondo lo schema definito con il decreto di cui all'articolo 46, comma 1. Il suddetto protocollo stabilisce, altresi'altresì, il numero dei crediti formativi riconoscibili a ciascuno studente per la formazione a carico del datore di lavoro in ragione del numero di ore di formazione svolte in azienda, anche in deroga al limite di cui all'articolo 2, comma 147, del decreto‐legge decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. I principi e le modalita' modalità di attribuzione dei crediti formativi sono definiti con il decreto di cui all'articolo 46, comma comma 1. La formazione esterna all'azienda e' è svolta nell'istituzione formativa a cui lo studente e' è iscritto e nei percorsi di istruzione tecnica superiore e non puo'può, di norma, essere superiore al 60 per cento dell'orario ordinamentale. 3. Per le ore di formazione svolte nella istituzione formativa il datore di lavoro e' è esonerato da ogni obbligo retributivo. Per le ore di formazione a carico del datore di lavoro e' è riconosciuta al lavoratore una retribuzione pari al 10 per cento di quella che gli sarebbe dovuta. Sono fatte salve le diverse previsioni dei contratti collettivi. 4. La regolamentazione e la durata del periodo di apprendistato per attivita' attività di ricerca o per percorsi di alta formazione e' è rimessa alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, per i soli profili che attengono alla formazione, in accordo con le associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente piu' più rappresentative sul piano nazionale, le universita'università, gli istituti tecnici superiori e le altre istituzioni formative o di ricerca comprese quelle in possesso di riconoscimento istituzionale di rilevanza nazionale o regionale e aventi come oggetto la promozione delle attivita' attività imprenditoriali, del lavoro, della formazione, della innovazione e del trasferimento tecnologico. 5. In assenza delle regolamentazioni regionali di cui al comma 4, l'attivazione dell'apprendistato di alta formazione e di ricerca e' è rimessa ad apposite convenzioni stipulate dai singoli datori di lavoro o dalle loro associazioni con le universita'università, gli istituti tecnici superiori e le altre istituzioni formative o di ricerca di cui al comma 4, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

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Samples: Legislative Decree

Apprendistato di alta formazione e di ricerca. 1. Possono essere assunti in tutti i settori di attivita'attività, pubblici o privati, con contratto di apprendistato per il conseguimento di titoli di studio universitari e della alta formazione, compresi i dottorati di ricerca, i diplomi relativi ai percorsi degli istituti tecnici superiori di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, per attivita' attività di ricerca, nonche' nonchè per il praticantato per l'accesso alle professioni ordinistiche, i soggetti di eta' età compresa tra i 18 e i 29 anni in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore o di un diploma professionale conseguito nei percorsi di istruzione e formazione professionale integrato da un certificato di specializzazione tecnica superiore o del diploma di maturita' maturità professionale all'esito del corso annuale integrativo. 2. Il datore di lavoro che c he intende stipulare un contratto di cui al comma 1 sottoscrive un protocollo con l'istituzione formativa a cui lo studente e' è iscritto o con l'ente di ricerca, che stabilisce la durata e le modalita'modalità, anche temporali, della formazione a carico del datore di lavoro, secondo lo schema definito con il decreto di cui all'articolo 46, comma 1. Il suddetto protocollo stabilisce, altresi'altresì, il numero dei crediti formativi riconoscibili a ciascuno studente per la formazione a carico del datore di lavoro in ragione del numero di ore di formazione svolte in azienda, anche in deroga al limite di cui all'articolo 2, comma 147, del decreto‐legge decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. I principi e le modalita' modalità di attribuzione dei crediti formativi sono definiti con il decreto di cui all'articolo 46, comma comma 1. La formazione esterna all'azienda e' è svolta nell'istituzione formativa a cui lo studente e' è iscritto e nei percorsi di istruzione tecnica superiore e non puo'può, di norma, essere superiore al 60 per cento dell'orario ordinamentale. 3. Per le ore di formazione svolte nella istituzione formativa il datore di lavoro e' è esonerato da ogni obbligo retributivo. Per le ore di formazione a carico del datore di lavoro e' è riconosciuta al lavoratore una retribuzione pari al 10 per cento di quella che gli sarebbe dovuta. Sono fatte salve le diverse previsioni dei contratti collettivi. 4. La regolamentazione e la durata del periodo di apprendistato per attivita' attività di ricerca o per percorsi di alta formazione e' è rimessa alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, per i soli profili che attengono alla formazione, in accordo sentite con le associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale, le universita'università, gli istituti tecnici superiori e le altre istituzioni formative o di ricerca comprese quelle in possesso di riconoscimento istituzionale di rilevanza nazionale o regionale e aventi come oggetto la promozione delle attivita' attività imprenditoriali, del lavoro, della formazione, della innovazione e del trasferimento tecnologico.. (DLvo n. 185/2016) 5. In assenza delle regolamentazioni regionali di cui al comma 4, l'attivazione dell'apprendistato di alta formazione e di ricerca e' è rimessa ad apposite convenzioni stipulate dai singoli datori di lavoro o dalle loro associazioni con le universita'università, gli istituti tecnici superiori e le altre istituzioni formative o di ricerca di cui al comma 4, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

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Samples: Decreto Legislativo

Apprendistato di alta formazione e di ricerca. 1. Possono essere assunti in tutti i settori di attivita'attività, pubblici o privati, con contratto di apprendistato per il conseguimento di titoli di studio universitari e della alta formazione, compresi i dottorati di ricerca, i diplomi relativi ai percorsi degli istituti tecnici superiori di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, per attivita' attività di ricerca, nonche' nonché per il praticantato per l'accesso alle professioni ordinistiche, i soggetti di eta' età compresa tra i 18 e i 29 anni in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore o di un diploma professionale conseguito nei percorsi di istruzione e formazione professionale integrato da un certificato di specializzazione tecnica superiore o del diploma di maturita' maturità professionale all'esito del corso annuale integrativo. 2. Il datore di lavoro che intende stipulare un contratto di cui al comma 1 sottoscrive un protocollo con l'istituzione formativa a cui lo studente e' è iscritto o con l'ente di ricerca, che stabilisce la durata e le modalita'modalità, anche temporali, della formazione a carico del datore di lavoro, secondo lo schema definito con il decreto di cui all'articolo 46, comma 1. Il suddetto protocollo stabilisce, altresi'altresì, il numero dei crediti formativi riconoscibili a ciascuno studente per la formazione a carico del datore di lavoro in ragione del numero di ore di formazione svolte in azienda, anche in deroga al limite di cui all'articolo 2, comma 147, del decreto‐legge decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. I principi e le modalita' modalità di attribuzione dei crediti formativi sono definiti con il decreto di cui all'articolo 46, comma comma 1. La formazione esterna all'azienda e' è svolta nell'istituzione formativa a cui lo studente e' è iscritto e nei percorsi di istruzione tecnica superiore e non puo'può, di norma, essere superiore al 60 per cento dell'orario ordinamentale. 3. Per le ore di formazione svolte nella istituzione formativa il datore di lavoro e' è esonerato da ogni obbligo retributivo. Per le ore di formazione a carico del datore di lavoro e' è riconosciuta al lavoratore una retribuzione pari al 10 per cento di quella che gli sarebbe dovuta. Sono fatte salve le diverse previsioni dei contratti collettivi. 4. La regolamentazione e la durata del periodo di apprendistato per attivita' attività di ricerca o per percorsi di alta formazione e' è rimessa alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, per i soli profili che attengono alla formazione, in accordo con sentite le associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente piu' più rappresentative sul piano nazionale, le universita'università, gli istituti tecnici superiori e le altre istituzioni formative o di ricerca comprese quelle in possesso di riconoscimento istituzionale di rilevanza nazionale o regionale e aventi come oggetto la promozione delle attivita' attività imprenditoriali, del lavoro, della formazione, della innovazione e del trasferimento tecnologico.. (10) 5. In assenza delle regolamentazioni regionali di cui al comma 4, l'attivazione dell'apprendistato dei percorsi di apprendistato di alta formazione e ricerca è disciplinata dalle disposizioni del decreto di ricerca e' rimessa ad apposite cui all'articolo 46, comma 1. Sono fatte salve fino alla regolamentazione regionale le convenzioni stipulate dai singoli datori di lavoro o dalle loro associazioni con le universita'università, gli istituti tecnici superiori e le altre istituzioni formative o di ricerca di cui al comma 4ricerca, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. (11) (10) Comma così modificato dall’ art. 1, comma 1, lett. a), n. 1), D.Lgs. 24 settembre 2016, n. 185, a decorrere dall’8 ottobre 2016, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 6, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 185/2016. (11) Comma così sostituito dall’ art. 1, comma 1, lett. a), n. 2), D.Lgs. 24 settembre 2016, n. 185, a decorrere dall’8 ottobre 2016, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 6, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 185/2016.

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Samples: Legislative Decree

Apprendistato di alta formazione e di ricerca. 1. Possono essere assunti in tutti i settori di attivita'attività, pubblici o privati, con contratto di apprendistato per il conseguimento di titoli di studio universitari e della alta formazione, compresi i dottorati di ricerca, i diplomi relativi ai percorsi degli istituti tecnici superiori di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, per attivita' attività di ricerca, nonche' nonché per il praticantato per l'accesso alle professioni ordinistiche, i soggetti di eta' età compresa tra i 18 e i 29 anni in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore o di un diploma professionale conseguito nei percorsi di istruzione e formazione professionale integrato da un certificato di specializzazione tecnica superiore o del diploma di maturita' maturità professionale all'esito del corso annuale integrativo. 2. Il datore di lavoro che intende stipulare un contratto di cui al comma 1 sottoscrive un protocollo con l'istituzione formativa a cui lo studente e' è iscritto o con l'ente di ricerca, che stabilisce la durata e le modalita'modalità, anche temporali, della formazione a carico del datore di lavoro, secondo lo schema definito con il decreto di cui all'articolo 46, comma 1. Il suddetto protocollo stabilisce, altresi'altresì, il numero dei crediti formativi riconoscibili a ciascuno studente per la formazione a carico del datore di lavoro in ragione del numero di ore di formazione svolte in azienda, anche in deroga al limite di cui all'articolo 2, comma 147, del decreto‐legge decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. I principi e le modalita' modalità di attribuzione dei crediti formativi sono definiti con il decreto di cui all'articolo 46, comma comma 1. La formazione esterna all'azienda e' è svolta nell'istituzione formativa a cui lo studente e' è iscritto e nei percorsi di istruzione tecnica superiore e non puo'può, di norma, essere superiore al 60 per cento dell'orario ordinamentale. 3. Per le ore di formazione svolte nella istituzione formativa il datore di lavoro e' è esonerato da ogni obbligo retributivo. Per le ore di formazione a carico del datore di lavoro e' è riconosciuta al lavoratore una retribuzione pari al 10 per cento di quella che gli sarebbe dovuta. Sono fatte salve le diverse previsioni dei contratti collettivi. 4. La regolamentazione e la durata del periodo di apprendistato per attivita' attività di ricerca o per percorsi di alta formazione e' è rimessa alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, per i soli profili che attengono alla formazione, in accordo con le associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente piu' più rappresentative sul piano nazionale, le universita'università, gli istituti tecnici superiori e le altre istituzioni formative o di ricerca comprese quelle in possesso di riconoscimento istituzionale di rilevanza nazionale o regionale e aventi come oggetto la promozione delle attivita' attività imprenditoriali, del lavoro, della formazione, della innovazione e del trasferimento tecnologico. 5. In assenza delle regolamentazioni regionali di cui al comma 4, l'attivazione dell'apprendistato di alta formazione e di ricerca e' rimessa ad apposite convenzioni stipulate dai singoli datori di lavoro o dalle loro associazioni con le universita'università, gli istituti tecnici superiori e le altre istituzioni formative o di ricerca di cui al comma 4, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

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Samples: Labor Contract

Apprendistato di alta formazione e di ricerca. 1. Possono essere assunti in tutti i settori di attivita', pubblici o privati, con contratto di apprendistato per il conseguimento di titoli di studio universitari e della alta formazione, compresi i dottorati di ricerca, i diplomi relativi ai percorsi degli istituti tecnici superiori di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, per attivita' di ricerca, nonche' per il praticantato per l'accesso alle professioni ordinistiche, i soggetti di eta' compresa tra i 18 e i 29 anni in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore o di un diploma professionale conseguito nei percorsi di istruzione e formazione professionale integrato da un certificato di specializzazione tecnica superiore o del diploma di maturita' professionale all'esito del corso annuale integrativo. 2. Il datore di lavoro che intende stipulare un contratto di cui al comma 1 sottoscrive un protocollo con l'istituzione formativa a cui lo studente e' iscritto o con l'ente di ricerca, che stabilisce la durata e le modalita', anche temporali, della formazione a carico del datore di lavoro, secondo lo schema definito con il decreto di cui all'articolo 46, comma 1. Il suddetto protocollo stabilisce, altresi', il numero dei crediti formativi riconoscibili a ciascuno studente per la formazione a carico del datore di lavoro in ragione del numero di ore di formazione svolte in azienda, anche in deroga al limite di cui all'articolo 2, comma 147, del decreto‐legge decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. I principi e le modalita' di attribuzione dei crediti formativi sono definiti con il decreto di cui all'articolo 46, comma 1. La formazione esterna all'azienda e' svolta nell'istituzione formativa a cui lo studente e' iscritto e nei percorsi di istruzione tecnica superiore e non puo', di norma, essere superiore al 60 per cento dell'orario ordinamentale. 3. Per le ore di formazione svolte nella istituzione formativa il datore di lavoro e' esonerato da ogni obbligo retributivo. Per le ore di formazione a carico del datore di lavoro e' riconosciuta al lavoratore una retribuzione pari al 10 per cento di quella che gli sarebbe dovuta. Sono fatte salve le diverse previsioni dei contratti collettivi. 4. La regolamentazione e la durata del periodo di apprendistato per attivita' di ricerca o per percorsi di alta formazione e' rimessa alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, per i soli profili che attengono alla formazione, in accordo con le associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale, le universita', gli istituti tecnici superiori e le altre istituzioni formative o di ricerca comprese quelle in possesso di riconoscimento istituzionale di rilevanza nazionale o regionale e aventi come oggetto la promozione delle attivita' imprenditoriali, del lavoro, della formazione, della innovazione e del trasferimento tecnologico. 5. In assenza delle regolamentazioni regionali di cui al comma 4, l'attivazione dell'apprendistato di alta formazione e di ricerca e' rimessa ad apposite convenzioni stipulate dai singoli datori di lavoro o dalle loro associazioni con le universita', gli istituti tecnici superiori e le altre istituzioni formative o di ricerca di cui al comma 4, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

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Samples: Legislative Decree

Apprendistato di alta formazione e di ricerca. 1. Possono essere assunti in tutti i settori di attivita'attività, pubblici o privati, con contratto di apprendistato per il conseguimento di titoli di studio universitari e della alta formazione, compresi i dottorati di ricerca, i diplomi relativi ai percorsi degli istituti tecnici superiori di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, per attivita' attività di ricerca, nonche' nonché per il praticantato per l'accesso alle professioni ordinistiche, i soggetti di eta' età compresa tra i 18 e i 29 anni in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore o di un diploma professionale conseguito nei percorsi di istruzione e formazione professionale integrato da un certificato di specializzazione tecnica superiore o del diploma di maturita' maturità professionale all'esito del corso annuale integrativo. 2. Il datore di lavoro che intende stipulare un contratto di cui al comma 1 sottoscrive un protocollo con l'istituzione formativa a cui lo studente e' è iscritto o con l'ente di ricerca, che stabilisce la durata e le modalita'modalità, anche temporali, della formazione a carico del datore di lavoro, secondo lo schema definito con il decreto di cui all'articolo 46, comma 1. Il suddetto protocollo stabilisce, altresi'altresì, il numero dei crediti formativi riconoscibili a ciascuno studente per la formazione a carico del datore di lavoro in ragione del numero di ore di formazione svolte in azienda, anche in deroga al limite di cui all'articolo 2, comma 147, del decreto‐legge decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. I principi e le modalita' modalità di attribuzione dei crediti formativi sono definiti con il decreto di cui all'articolo 46, comma comma 1. La formazione esterna all'azienda e' è svolta nell'istituzione formativa a cui lo studente e' è iscritto e nei percorsi di istruzione tecnica superiore e non puo'può, di norma, essere superiore al 60 per cento dell'orario ordinamentale. 3. Per le ore di formazione svolte nella istituzione formativa il datore di lavoro e' è esonerato da ogni obbligo retributivo. Per le ore di formazione a carico del datore di lavoro e' è riconosciuta al lavoratore una retribuzione pari al 10 per cento di quella che gli sarebbe dovuta. Sono fatte salve le diverse previsioni dei contratti collettivi. 4. La regolamentazione e la durata del periodo di apprendistato per attivita' attività di ricerca o per percorsi di alta formazione e' è rimessa alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, per i soli profili che attengono alla formazione, in accordo con sentite le associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente piu' più rappresentative sul piano nazionale, le universita'università, gli istituti tecnici superiori e le altre istituzioni formative o di ricerca comprese quelle in possesso di riconoscimento istituzionale di rilevanza nazionale o regionale e aventi come oggetto la promozione delle attivita' attività imprenditoriali, del lavoro, della formazione, della innovazione e del trasferimento tecnologico.. (8) 5. In assenza delle regolamentazioni regionali di cui al comma 4, l'attivazione dell'apprendistato dei percorsi di apprendistato di alta formazione e ricerca è disciplinata dalle disposizioni del decreto di ricerca e' rimessa ad apposite cui all'articolo 46, comma 1. Sono fatte salve fino alla regolamentazione regionale le convenzioni stipulate dai singoli datori di lavoro o dalle loro associazioni con le universita'università, gli istituti tecnici superiori e le altre istituzioni formative o di ricerca di cui al comma 4ricerca, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. (9) (8) Comma così modificato dall’ art. 1, comma 1, lett. a), n. 1), D.Lgs. 24 settembre 2016, n. 185, a decorrere dall’8 ottobre 2016, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 6, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 185/2016. (9) Comma così sostituito dall’ art. 1, comma 1, lett. a), n. 2), D.Lgs. 24 settembre 2016, n. 185, a decorrere dall’8 ottobre 2016, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 6, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 185/2016.

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Samples: Legislative Decree

Apprendistato di alta formazione e di ricerca. 1. Possono essere assunti in tutti i settori di attivita', pubblici o privati, con contratto di apprendistato per il conseguimento di titoli di studio universitari e della alta formazione, compresi i dottorati di ricerca, i diplomi relativi ai percorsi degli istituti tecnici superiori di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, per attivita' di ricerca, nonche' per il praticantato per l'accesso alle professioni ordinistiche, i soggetti di eta' compresa tra i 18 e i 29 anni in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore o di un diploma professionale conseguito nei percorsi di istruzione e formazione professionale integrato da un certificato di specializzazione tecnica superiore o del diploma di maturita' professionale all'esito del corso annuale integrativo. 2. Il datore di lavoro che intende stipulare un contratto di cui al comma 1 sottoscrive un protocollo con l'istituzione formativa a cui lo studente e' iscritto o con l'ente di ricerca, che stabilisce la durata e le modalita', anche temporali, della formazione a carico del datore di lavoro, secondo lo schema definito con il decreto di cui all'articolo 46, comma 1. Il suddetto protocollo stabilisce, altresi', il numero dei crediti formativi riconoscibili a ciascuno studente per la formazione a carico del datore di lavoro in ragione del numero di ore di formazione svolte in azienda, anche in deroga al limite di cui all'articolo 2, comma 147, del decreto‐legge decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. I principi e le modalita' di attribuzione dei crediti formativi sono definiti con il decreto di cui all'articolo 46, comma 1. La formazione esterna all'azienda e' svolta nell'istituzione formativa a cui lo studente e' iscritto e nei percorsi di istruzione tecnica superiore e non puo', di norma, essere superiore al 60 per cento dell'orario ordinamentale. 3. Per le ore di formazione svolte nella istituzione formativa il datore di lavoro e' esonerato da ogni obbligo retributivo. Per le ore di formazione a carico del datore di lavoro e' riconosciuta al lavoratore una retribuzione pari al 10 per cento di quella che gli sarebbe dovuta. Sono fatte salve le diverse previsioni dei contratti collettivi. 4. La regolamentazione e la durata del periodo di apprendistato per attivita' di ricerca o per percorsi di alta formazione e' rimessa alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, per i soli profili che attengono alla formazione, in accordo con ((sentite)) le associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale, le universita', gli istituti tecnici superiori e le altre istituzioni formative o di ricerca comprese quelle in possesso di riconoscimento istituzionale di rilevanza nazionale o regionale e aventi come oggetto la promozione delle attivita' imprenditoriali, del lavoro, della formazione, della innovazione e del trasferimento tecnologico. 5. In assenza delle regolamentazioni regionali di cui al comma 4, l'attivazione dell'apprendistato di alta formazione e di ricerca e' rimessa ad apposite convenzioni stipulate dai singoli datori di lavoro o dalle loro associazioni con le universita', gli istituti tecnici superiori e le altre istituzioni formative o di ricerca di cui al comma 4, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

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Samples: Apprendistato

Apprendistato di alta formazione e di ricerca. 1. Possono essere assunti in tutti i settori di attivita'attività, pubblici o privati, con contratto di apprendistato per il conseguimento di titoli di studio universitari e della alta formazione, compresi i dottorati di ricerca, i diplomi relativi ai percorsi degli istituti tecnici superiori di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, per attivita' attività di ricerca, nonche' nonché per il praticantato per l'accesso alle professioni ordinistiche, i soggetti di eta' età compresa tra i 18 e i 29 anni in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore o di un diploma professionale conseguito nei percorsi di istruzione e formazione professionale integrato da un certificato di specializzazione tecnica superiore o del diploma di maturita' maturità professionale all'esito del corso annuale integrativo. 2. Il datore di lavoro che intende stipulare un contratto di cui al comma 1 sottoscrive un protocollo con l'istituzione formativa a cui lo studente e' è iscritto o con l'ente di ricerca, che stabilisce la durata e le modalita'modalità, anche temporali, della formazione a carico del datore di lavoro, secondo lo schema definito con il decreto di cui all'articolo 46, comma 1. Il suddetto protocollo stabilisce, altresi'altresì, il numero dei crediti formativi riconoscibili a ciascuno studente per la formazione a carico del datore di lavoro in ragione del numero di ore di formazione svolte in azienda, anche in deroga al limite di cui all'articolo 2, comma 147, del decreto‐legge decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. I principi e le modalita' modalità di attribuzione dei crediti formativi sono definiti con il decreto di cui all'articolo 46, comma comma 1. La formazione esterna all'azienda e' è svolta nell'istituzione formativa a cui lo studente e' è iscritto e nei percorsi di istruzione tecnica superiore e non puo'può, di norma, essere superiore al 60 per cento dell'orario ordinamentale. 3. Per le ore di formazione svolte nella istituzione formativa il datore di lavoro e' è esonerato da ogni obbligo retributivo. Per le ore di formazione a carico del datore di lavoro e' è riconosciuta al lavoratore una retribuzione pari al 10 per cento di quella che gli sarebbe dovuta. Sono fatte salve le diverse previsioni dei contratti collettivi. 4. La regolamentazione e la durata del periodo di apprendistato per attivita' attività di ricerca o per percorsi di alta formazione e' è rimessa alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, per i soli profili che attengono alla formazione, in accordo con sentite le associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente piu' più rappresentative sul piano nazionale, le universita'università, gli istituti tecnici superiori e le altre istituzioni formative o di ricerca comprese quelle in possesso di riconoscimento istituzionale di rilevanza nazionale o regionale e aventi come oggetto la promozione delle attivita' attività imprenditoriali, del lavoro, della formazione, della innovazione e del trasferimento tecnologico.. (28) 5. In assenza delle regolamentazioni regionali di cui al comma 4, l'attivazione dell'apprendistato dei percorsi di apprendistato di alta formazione e ricerca è disciplinata dalle disposizioni del decreto di ricerca e' rimessa ad apposite cui all'articolo 46, comma 1. Sono fatte salve fino alla regolamentazione regionale le convenzioni stipulate dai singoli datori di lavoro o dalle loro associazioni con le universita'università, gli istituti tecnici superiori e le altre istituzioni formative o di ricerca di cui al comma 4ricerca, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. (29) (28) Comma così modificato dall’ art. 1, comma 1, lett. a), n. 1), D.Lgs. 24 settembre 2016, n. 185, a decorrere dall’8 ottobre 2016, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 6, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 185/2016. (29) Comma così sostituito dall’ art. 1, comma 1, lett. a), n. 2), X.Xxx. 24 settembre 2016, n. 185, a decorrere dall’8 ottobre 2016, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 6, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 185/2016.

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Apprendistato di alta formazione e di ricerca. 1. Possono essere assunti in tutti i settori di attivita', pubblici o privati, con contratto di apprendistato per il conseguimento di titoli di studio universitari e della alta formazione, compresi i dottorati di ricerca, i diplomi relativi ai percorsi degli istituti tecnici superiori di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, per attivita' di ricerca, nonche' per il praticantato per l'accesso alle professioni ordinistiche, i soggetti di eta' compresa tra i 18 e i 29 anni in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore o di un diploma professionale conseguito nei percorsi di istruzione e formazione professionale integrato da un certificato di specializzazione tecnica superiore o del diploma di maturita' professionale all'esito del corso annuale integrativo. 2. Il datore di lavoro che intende stipulare un contratto di cui al comma 1 sottoscrive un protocollo con l'istituzione formativa a cui lo studente e' iscritto o con l'ente di ricerca, che stabilisce la durata e le modalita', anche temporali, della formazione a carico del datore di lavoro, secondo lo schema definito con il decreto di cui all'articolo 46, comma comma 1. Il suddetto protocollo stabilisce, altresi', il numero dei crediti formativi riconoscibili a ciascuno studente per la formazione a carico del datore di lavoro in ragione del numero di ore di formazione svolte in azienda, anche in deroga al limite di cui all'articolo 2, comma 147, del decreto‐legge decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. I principi e le modalita' di attribuzione dei crediti formativi sono definiti con il decreto di cui all'articolo 46, comma comma 1. La formazione esterna all'azienda e' svolta nell'istituzione formativa a cui lo studente e' iscritto e nei percorsi di istruzione tecnica superiore e non puo', di norma, essere superiore al 60 per cento dell'orario ordinamentale. 3. Per le ore di formazione svolte nella istituzione formativa il datore di lavoro e' esonerato da ogni obbligo retributivo. Per le ore di formazione a carico del datore di lavoro e' riconosciuta al lavoratore una retribuzione pari al 10 per cento di quella che gli sarebbe dovuta. Sono fatte salve le diverse previsioni dei contratti collettivi. 4. La regolamentazione e la durata del periodo di apprendistato per attivita' di ricerca o per percorsi di alta formazione e' rimessa alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, per i soli profili che attengono alla formazione, in accordo con ((sentite)) le associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale, le universita', gli istituti tecnici superiori e le altre istituzioni formative o di ricerca comprese quelle in possesso di riconoscimento istituzionale di rilevanza nazionale o regionale e aventi come oggetto la promozione delle attivita' imprenditoriali, del lavoro, della formazione, della innovazione e del trasferimento tecnologico. 5. In assenza delle regolamentazioni regionali di cui al comma 4, l'attivazione dell'apprendistato di alta formazione e di ricerca e' rimessa ad apposite convenzioni stipulate dai singoli datori di lavoro o dalle loro associazioni con le universita', gli istituti tecnici superiori e le altre istituzioni formative o di ricerca di cui al comma 4, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

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