Common use of Approccio metodologico Clause in Contracts

Approccio metodologico. Considerato il contesto normativo di riferimento in cui CALIT opera, la Società ha adottato un approccio progettuale che consente di utilizzare e integrare in tale Modello le regole esistenti, nonché di interpretare dinamicamente la continua evoluzione della normativa verso altre ipotesi di reato. Il Modello di CALIT tiene conto delle indicazioni contenute nelle Linee Guida sul D.Lgs. 231/01 emanate da Confindustria, da ASSILEA e da ABI. I punti fondamentali che le Linee Guida individuano nella costruzione dei Modelli possono essere cosi schematizzati:  attività di individuazione delle aree di rischio, volta a evidenziare le funzioni aziendali nell'ambito delle quali sia possibile la realizzazione degli eventi pregiudizievoli previsti dal Decreto;  predisposizione di un sistema di controllo in grado di prevenire i rischi attraverso l'adozione di appositi protocolli. Le componenti più rilevanti del sistema di controllo ideato da Confindustria sono:  codice etico;  sistema organizzativo;  procedure manuali ed informatiche;  poteri autorizzativi e di firma;  sistemi di controllo integrato;  comunicazione al personale e sua formazione. Le componenti del sistema di controllo devono essere ispirate ai seguenti principi:  verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione;  applicazione del principio di separazione delle funzioni (nessuno può gestire in autonomia un intero processo);  documentazione dei controlli;  previsione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle norme e delle procedure previste dal modello;  individuazione dei requisiti dell'organismo di vigilanza, riassumibili in autonomia ed indipendenza, professionalità, continuità di azione;  previsione di modalità di gestione delle risorse finanziarie;  obblighi di informazione dell'organismo di controllo. Il mancato rispetto di punti specifici delle predette Linee Guida non inficia la validità del Modello. Infatti, il Modello adottato dall'Ente deve essere necessariamente redatto con specifico riferimento alla realtà concreta della Società, e pertanto lo stesso può anche discostarsi dalle Linee Guida di Confindustria, le quali, per loro natura, hanno carattere generale. Si sottolinea inoltre la natura dinamica delle Linee Guida emanate da Confindustria, ASSILEA e ABI, le quali, nel tempo, potranno subire aggiornamenti e revisioni di cui si dovrà tener conto in sede di analisi. Pertanto, la metodologia adottata dalla Società, in recepimento delle indicazioni emanate dalla Capogruppo Crédit Agricole Italia, prevede la definizione ex-ante del "Modello", finalizzato in generale alla prevenzione dei comportamenti illeciti e, successivamente, all’individuazione delle attività e dei processi maggiormente a rischio sui quali focalizzare in via prioritaria le azioni di controllo. Tale approccio: - consente di valorizzare al meglio il patrimonio già esistente in azienda in termini di politiche, regole e normative interne che indirizzano e governano la gestione dei rischi e l’effettuazione dei controlli; - rende disponibile in tempi brevi un’integrazione all’impianto normativo e metodologico da diffondere all’interno della struttura aziendale, che potrà comunque essere perfezionato nel tempo; - permette di gestire con una modalità univoca tutte le regole operative aziendali, incluse quelle relative alle attività sensibili e ai processi strumentali. In definitiva, il Modello di CALIT è composto di una “Parte Generale” e di singole “Parti Speciali” predisposte per le diverse tipologie di reati e illeciti da prevenire.  La prima Parte Speciale, denominata Parte Speciale “A”, trova applicazione per le tipologie di reati previste dagli artt. 24, 25 e 25 decies del Decreto, ossia per i reati realizzabili nei confronti della Pubblica Amministrazione.  La seconda Parte Speciale, denominata Parte Speciale “B”, riguarda i c.d. reati societari (art. 25-ter del Decreto).  La terza Parte Speciale, denominata Parte Speciale “C”, riguarda i reati e gli illeciti amministrativi di abusi di mercato, previsti dall’art. 25-sexies del Decreto e dall’art. 187-quinquies del TUF.  La quarta Parte Speciale, denominata Parte Speciale "D", riguarda i reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies del Decreto).  La quinta Parte Speciale, denominata Parte Speciale "E", riguarda i reati di riciclaggio, ricettazione e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-octies del Decreto) e i delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico (art. 25-quater del Decreto).  La sesta Parte Speciale, denominata Parte Speciale “F”, riguarda i reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo o segni di riconoscimento (art. 25-bis del Decreto).  La settima Parte Speciale, denominata Parte Speciale “G”, riguarda i delitti informatici e trattamento illecito di dati (art.24-bis del Decreto).  La ottava Parte Speciale, denominata Parte Speciale “H”, riguarda i delitti contro l’industria e il commercio (art. 25-bis.1 del Decreto).  La nona Parte Speciale, denominata Parte Speciale “I”, riguarda i delitti di criminalità organizzata (art.24-ter del Decreto), i reati di criminalità organizzata transnazionale introdotti dalle Legge 16 marzo 2006 n. 146 che ha ratificato e dato esecuzione alla Convenzione e ai Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall’Assemblea generale il 15 novembre 2000 e il 31 maggio 2001 (c.d. Convenzione di Palermo), nonché i reati realizzabili nei confronti dell’Autorità Giudiziaria (art. 25 decies del Decreto).  La decima Parte Speciale, denominata Parte Speciale “L”, riguarda i delitti in materia di diritto d’autore ( art. 25-  La undicesima Parte Speciale, denominata Parte Speciale “M”, riguarda i reati contro l’ambiente (art. 25-  La dodicesima Parte Speciale, denominata Parte Speciale “N” riguarda i delitti in materia di immigrazione e condizione dello straniero (art. 25-duodecies del Decreto), i reati contro la personalità individuale (art. 25- quinquies del Decreto),il reato di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater.1 del Decreto) e i reati in materia di razzismo e xenofobia (art. 25 – terdecies). Nella predisposizione del presente Modello si è tenuto conto delle procedure e dei sistemi di controllo esistenti e già operanti in CALIT, rilevati in fase di analisi delle attività a rischio, in quanto idonei a valere anche come misure di prevenzione dei reati e degli illeciti e di controllo sui processi coinvolti nelle Attività Sensibili. Il presente Modello si inserisce nel più ampio sistema di controllo di CALIT (e in più in generale del Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia) costituito principalmente dalle regole di corporate governance e dal sistema di controlli e regole definite anche in ottemperanza a quanto previsto dalle disposizioni regolamentari emanate dalle Autorità di Vigilanza. In particolare, CALIT ha adottato i seguenti strumenti di carattere generale, diretti a programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni di CALIT (anche in relazione ai reati da prevenire): • Statuto Sociale; • sistema di poteri e deleghe interne; • Codice di Comportamento; • Codice Etico; • Carta Etica del Gruppo Crédit Agricole; • normative, policy e procedure interne; • documentazione e disposizioni inerenti alla struttura gerarchico-funzionale aziendale ed organizzativa; • sistema di controllo interno; • Contratto Collettivo Nazionale Lavoro delle aziende di credito applicato in CALIT e relativo sistema disciplinare; • Codice Disciplinare per i dipendenti. I codici di comportamento e le procedure sopraelencati, pur non essendo stati emanati esplicitamente ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, hanno tra i loro precipui fini il controllo della regolarità, diligenza e legalità dei comportamenti di coloro i quali rappresentano o sono dipendenti della Società, e pertanto contribuiscono ad assicurare la prevenzione dei reati di cui al Decreto Legislativo medesimo e costituiscono parte integrante del Modello di organizzazione, gestione e controllo.

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Approccio metodologico. Considerato Al fine di valutare gli impatti delle emissioni di sostanze odorigene dall’allevamento oggetto dello studio viene utilizzato il contesto normativo modello matematico diffusionale CALPUFF il quale, partendo da fattori di riferimento emissione degli odori, dalla consistenza dei capi in cui CALIT operaallevamento e dalle condizioni meteorologiche locali, permette di valutare le immissioni nell’ambiente circostante. Al fine di procedere alla caratterizzazione delle sorgenti emissive dell’allevamento, sono state condotte delle misure di olfattometria dinamica all’interno di locali che ospitano gli animali, al fine di ottenere la Società ha adottato un approccio progettuale che consente concentrazione di utilizzare e integrare in tale Modello le regole esistenti, nonché odore; tali dati sono stati quindi moltiplicati per la portata di interpretare dinamicamente la continua evoluzione della normativa verso altre ipotesi di reato. Il Modello di CALIT tiene conto delle indicazioni contenute nelle Linee Guida sul D.Lgs. 231/01 emanate da Confindustria, da ASSILEA e da ABI. I punti fondamentali che le Linee Guida individuano nella costruzione dei Modelli possono essere cosi schematizzati:  attività di individuazione delle aree di rischio, volta a evidenziare le funzioni aziendali nell'ambito delle quali sia possibile la realizzazione degli eventi pregiudizievoli previsti estrazione dell’aria dai capannoni registrata dal Decreto;  predisposizione di un sistema di controllo in grado di prevenire i rischi attraverso l'adozione di appositi protocolli. Le componenti più rilevanti del sistema di controllo ideato da Confindustria sono:  codice etico;  sistema organizzativo;  procedure manuali ed informatiche;  poteri autorizzativi e di firma;  sistemi di controllo integrato;  comunicazione al personale e sua formazione. Le componenti del sistema di controllo devono essere ispirate ai seguenti principi:  verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione;  applicazione del principio di separazione delle funzioni (nessuno può gestire in autonomia un intero processo);  documentazione dei controlli;  previsione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle norme e delle procedure previste dal modello;  individuazione dei requisiti dell'organismo di vigilanza, riassumibili in autonomia ed indipendenza, professionalità, continuità di azione;  previsione di modalità di gestione delle risorse finanziarie;  obblighi di informazione dell'organismo di controllo. Il mancato rispetto di punti specifici delle predette Linee Guida non inficia la validità del Modello. Infatti, il Modello adottato dall'Ente deve essere necessariamente redatto con specifico riferimento alla realtà concreta della Società, e pertanto lo stesso può anche discostarsi dalle Linee Guida di Confindustria, le quali, per loro natura, hanno carattere generale. Si sottolinea inoltre la natura dinamica delle Linee Guida emanate da Confindustria, ASSILEA e ABI, le quali, nel tempo, potranno subire aggiornamenti e revisioni di cui si dovrà tener conto computerizzato in sede di analisi. Pertanto, la metodologia adottata dalla Società, misura ottenendo un flusso di odore in recepimento delle indicazioni emanate dalla Capogruppo Crédit Agricole Italia, prevede la definizione ex-ante del "Modello", finalizzato in generale alla prevenzione dei comportamenti illeciti e, successivamente, all’individuazione delle attività e dei processi maggiormente a rischio sui quali focalizzare in via prioritaria le azioni di controllo. Tale approccio: - consente di valorizzare al meglio il patrimonio già esistente in azienda in termini di politiche, regole e normative interne che indirizzano e governano la gestione dei rischi e l’effettuazione dei controlli; - rende disponibile in tempi brevi un’integrazione all’impianto normativo e metodologico da diffondere all’interno della struttura aziendale, che potrà comunque essere perfezionato nel tempo; - permette di gestire con una modalità univoca tutte le regole operative aziendali, incluse quelle relative alle attività sensibili e ai processi strumentaliunità olfattometriche (OUE/s). In definitivaparticolare sono state effettuate due misure all’interno del capannone di recente realizzazione posto sul lato est del complesso (cfr. Figura 11), una misura è stata effettuata al piano terra e una misura al primo piano, entrambe le misure sono state effettuate in corrispondenza degli estrattori, al fine di determinare la concentrazione di odore in uscita da ciascun piano di allevamento. La campagna di misura è stata effettuata il Modello di CALIT è composto di una “Parte Generale” e di singole “Parti Speciali” predisposte per giorno 30/10/2018 dalle ore 10.00 alle ore 10.30. Durante il prelievo le diverse tipologie di reati e illeciti da prevenire.  La prima Parte Speciale, denominata Parte Speciale “A”, trova applicazione per le tipologie di reati previste dagli artt. 24, 25 e 25 decies del Decreto, ossia per i reati realizzabili condizioni meteo erano piovose (così come nei confronti della Pubblica Amministrazione.  La seconda Parte Speciale, denominata Parte Speciale “B”, riguarda i c.d. reati societari (art. 25-ter del Decretogiorni precedenti al prelievo). La terza Parte Speciale, denominata Parte Speciale “C”, riguarda i reati e gli illeciti amministrativi campagna di abusi di mercato, previsti dall’art. 25-sexies del Decreto e dall’art. 187-quinquies del TUF.  La quarta Parte Speciale, denominata Parte Speciale "D", riguarda i reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies del Decreto).  La quinta Parte Speciale, denominata Parte Speciale "E", riguarda i reati di riciclaggio, ricettazione e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-octies del Decreto) e i delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico (art. 25-quater del Decreto).  La sesta Parte Speciale, denominata Parte Speciale “F”, riguarda i reati di falsità monitoraggio pertanto è stata effettuata in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo o segni di riconoscimento (art. 25-bis del Decreto).  La settima Parte Speciale, denominata Parte Speciale “G”, riguarda i delitti informatici e trattamento illecito di dati (art.24-bis del Decreto).  La ottava Parte Speciale, denominata Parte Speciale “H”, riguarda i delitti contro l’industria e il commercio (art. 25-bis.1 del Decreto).  La nona Parte Speciale, denominata Parte Speciale “I”, riguarda i delitti di criminalità organizzata (art.24-ter del Decreto), i reati di criminalità organizzata transnazionale introdotti dalle Legge 16 marzo 2006 n. 146 che ha ratificato e dato esecuzione alla Convenzione e ai Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall’Assemblea generale il 15 novembre 2000 e il 31 maggio 2001 (c.d. Convenzione di Palermo), nonché i reati realizzabili nei confronti dell’Autorità Giudiziaria (art. 25 decies del Decreto).  La decima Parte Speciale, denominata Parte Speciale “L”, riguarda i delitti in materia di diritto d’autore ( art. 25-  La undicesima Parte Speciale, denominata Parte Speciale “M”, riguarda i reati contro l’ambiente (art. 25-  La dodicesima Parte Speciale, denominata Parte Speciale “N” riguarda i delitti in materia di immigrazione e condizione dello straniero (art. 25-duodecies del Decreto), i reati contro la personalità individuale (art. 25- quinquies del Decreto),il reato di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater.1 del Decreto) e i reati in materia di razzismo e xenofobia (art. 25 – terdecies). Nella predisposizione del presente Modello si è tenuto conto delle procedure e dei sistemi di controllo esistenti e già operanti in CALIT, rilevati in fase di analisi delle attività a rischiocondizioni particolarmente critiche, in quanto idonei a valere anche come misure in condizioni piovose di prevenzione bassa pressione entra aria umida all’interno dei reati capannoni e degli illeciti e di controllo sui processi coinvolti nelle Attività Sensibilila pollina umida emette in misura maggiore sostanze odorigene, piuttosto che quando si trova in condizioni secche. Il presente Modello prelievo dei campioni è stato effettuato da tecnici del laboratorio CHELAB S.R.L. di Resana (TV), le analisi sono state effettuate dal laboratorio OSMOTECH di Pavia. Per il campionamento è stata utilizzata una pompa per il prelievo passivo dell’aria che utilizza il “principio a polmone” (lung principle) realizzata in accordo con quanto stabilito dalla UNI EN 13725:2004. Si tratta di un campionatore composto da un contenitore rigido in cui viene collocato il sacchetto in Nalophan, e l’aria viene rimossa dal contenitore utilizzando una pompa a vuoto. La depressione nel contenitore fa si inserisce nel più ampio sistema che il sacchetto si riempia con un volume di controllo campione pari a quello che è stato rimosso dal contenitore. Si riporta nella tabella seguente la descrizione dei campioni prelevati e i risultati delle analisi eseguite con il metodo dell’olfattometria dinamica. Descrizione campione Numero certificato di CALIT (analisi Data prelievo Valore [UOE/m3] Incertezza [UOE/m3] Aria ambiente campione 1 monitoraggio ambientale capannone piano terra 18/000504078 30/10/2018 140 [100, 200] Aria ambiente campione 2 monitoraggio ambientale capannone piano primo 18/000373699 30/10/2018 165 [85, 330] Nota: L’intervallo di incertezza di misura, calcolato al livello di fiducia p=95% e in più in generale del Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia) costituito principalmente dalle regole con fattore di corporate governance copertura k=2, non è simmetrico intorno al valore centrale perché la concentrazione di odore ha una distribuzione lognormale. Secondo le informazioni raccolte, durante il campionamento il capannone di allevamento presentava la seguente consistenza: al piano terra 28.000 capi e dal sistema al primo piano 29.000 capi. Nella tabella seguente sono riportati oltre ai risultati della campagna di controlli e regole definite monitoraggio anche in ottemperanza a quanto previsto dalle disposizioni regolamentari emanate dalle Autorità di Vigilanza. In particolare, CALIT ha adottato i seguenti strumenti di carattere generale, diretti a programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni di CALIT (anche in relazione ai reati da prevenire): • Statuto Sociale; • sistema di poteri e deleghe interne; • Codice di Comportamento; • Codice Etico; • Carta Etica del Gruppo Crédit Agricole; • normative, policy e procedure interne; • documentazione e disposizioni inerenti alla struttura gerarchico-funzionale aziendale ed organizzativa; • sistema di controllo interno; • Contratto Collettivo Nazionale Lavoro delle aziende di credito applicato in CALIT e relativo sistema disciplinare; • Codice Disciplinare per i dipendenti. I codici di comportamento le consistenze presenti e le procedure sopraelencati, pur non essendo stati emanati esplicitamente ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, hanno tra i loro precipui fini il controllo della regolarità, diligenza e legalità dei comportamenti condizioni di coloro i quali rappresentano o sono dipendenti della Società, e pertanto contribuiscono ad assicurare la prevenzione dei reati di cui al Decreto Legislativo medesimo e costituiscono parte integrante del Modello di organizzazione, gestione e controlloventilazione secondo le informazioni fornite dal committente.

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Approccio metodologico. La metodologia scelta per l’aggiornamento del Modello, in termini di organizzazione, definizione delle modalità operative, strutturazione in fasi ed assegnazione delle responsabilità tra le varie funzioni, è definita dalla Fondazione in conformità a quanto previsto dall’art. 6 del D. Lgs. 231/2001, dalle più significative pronunce giurisprudenziali e con quanto raccomandato dalle Linee Guida di Confindustria. Considerato quanto sopra, il processo di aggiornamento si svolge attraverso le fasi di seguito elencate. In questa fase è svolta l’analisi del contesto normativo aziendale, al fine di riferimento individuare le aree di attività a rischio di commissione di reati presupposto rilevanti per la Fondazione ai sensi del Decreto. L’identificazione preliminare delle attività della Fondazione e delle aree c.d. “a rischio” è stata attuata sulla base dello studio dello specifico contesto in cui CALIT operaopera la Fondazione e attraverso l’esame della documentazione relativa all’organizzazione (organigramma, processi, corpo normativo interno, procure, ecc.) nonché tenendo in considerazione la Società ha adottato un approccio progettuale che consente di utilizzare e integrare in case history della Fondazione 11 . In tale Modello le regole esistenti, nonché di interpretare dinamicamente la continua evoluzione della normativa verso altre ipotesi di reato. Il Modello di CALIT tiene conto delle indicazioni contenute nelle Linee Guida sul D.Lgs. 231/01 emanate da Confindustria, da ASSILEA e da ABI. I punti fondamentali che le Linee Guida individuano nella costruzione dei Modelli possono essere cosi schematizzati:  attività di individuazione delle aree di rischio, volta a evidenziare le funzioni aziendali nell'ambito delle quali sia possibile la realizzazione degli eventi pregiudizievoli previsti dal Decreto;  predisposizione di un sistema di controllo in grado di prevenire ambito sono stati individuati così i rischi attraverso l'adozione di appositi protocolli. Le componenti più rilevanti del sistema di controllo ideato da Confindustria sono:  codice etico;  sistema organizzativo;  procedure manuali ed informatiche;  poteri autorizzativi e di firma;  sistemi di controllo integrato;  comunicazione al personale e sua formazione. Le componenti del sistema di controllo devono essere ispirate ai seguenti principi:  verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione;  applicazione del principio di separazione delle funzioni (nessuno può gestire in autonomia un intero processo);  documentazione dei controlli;  previsione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle norme e delle procedure previste dal modello;  individuazione dei requisiti dell'organismo di vigilanza, riassumibili in autonomia ed indipendenza, professionalità, continuità di azione;  previsione di modalità di gestione delle risorse finanziarie;  obblighi di informazione dell'organismo di controllo. Il mancato rispetto di punti specifici delle predette Linee Guida non inficia la validità del Modello. Infatti, il Modello adottato dall'Ente deve essere necessariamente redatto con specifico riferimento alla realtà concreta della Società, e pertanto lo stesso può anche discostarsi Reati 11 Come suggerito dalle Linee Guida di Confindustria, le qualiedizione del giugno 2021 (cfr. pag. 48), infatti, “bisogna avere particolare riguardo alla “storia” dell’ente, ovvero ad eventuali accadimenti pregiudizievoli che possano avere interessato la realtà aziendale e alle risposte individuate per loro natura, hanno carattere generaleil superamento delle debolezze del sistema di controllo interno che abbiano favorito tali accadimenti”. Si sottolinea inoltre la natura dinamica delle Linee Guida emanate da Confindustria, ASSILEA e ABI, le quali, nel tempo, potranno subire aggiornamenti e revisioni di cui si dovrà tener conto in sede di analisi. Pertanto, la metodologia adottata dalla Società, in recepimento delle indicazioni emanate dalla Capogruppo Crédit Agricole Italia, prevede la definizione ex-ante del "Modello", finalizzato in generale alla prevenzione dei comportamenti illeciti e, successivamente, all’individuazione potenzialmente realizzabili nell’ambito delle attività della Fondazione e le prime linee/responsabili delle aree/servizi di riferimento (di seguito anche “Key Officer”). L’analisi dei processi maggiormente potenziali rischi deve avere, inoltre, riguardo delle modalità commissive dei Reati nelle diverse aree della Fondazione, individuate come a rischio sui quali focalizzare rischio. Il risultato di tale analisi è rappresentato in via prioritaria le azioni un documento di controllo. Tale approccio: - consente sintesi contenente la mappa preliminare di valorizzare al meglio il patrimonio già esistente in azienda in termini di politiche, regole e normative interne che indirizzano e governano la gestione dei rischi e l’effettuazione dei controlli; - rende disponibile in tempi brevi un’integrazione all’impianto normativo e metodologico da diffondere all’interno della struttura aziendale, che potrà comunque essere perfezionato nel tempo; - permette di gestire con una modalità univoca tutte le regole operative aziendali, incluse quelle relative alle attività sensibili e ai processi strumentali. In definitiva, il Modello della Fondazione potenzialmente associate al rischio di CALIT è composto di una “Parte Generale” e di singole “Parti Speciali” predisposte per le diverse tipologie commissione di reati e illeciti da prevenirepresupposto ex D. Lgs.  La prima Parte Speciale, denominata Parte Speciale “A”, trova applicazione per n. 231/2001. Individuate le tipologie di reati previste dagli artt. 24, 25 e 25 decies del Decreto, ossia per i reati realizzabili nei confronti della Pubblica Amministrazione.  La seconda Parte Speciale, denominata Parte Speciale “B”, riguarda i c.d. reati societari (art. 25-ter del Decreto).  La terza Parte Speciale, denominata Parte Speciale “C”, riguarda i reati e gli illeciti amministrativi di abusi di mercato, previsti dall’art. 25-sexies del Decreto e dall’art. 187-quinquies del TUF.  La quarta Parte Speciale, denominata Parte Speciale "D", riguarda i reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies del Decreto).  La quinta Parte Speciale, denominata Parte Speciale "E", riguarda i reati di riciclaggio, ricettazione e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-octies del Decreto) e i delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico (art. 25-quater del Decreto).  La sesta Parte Speciale, denominata Parte Speciale “F”, riguarda i reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo o segni di riconoscimento (art. 25-bis del Decreto).  La settima Parte Speciale, denominata Parte Speciale “G”, riguarda i delitti informatici e trattamento illecito di dati (art.24-bis del Decreto).  La ottava Parte Speciale, denominata Parte Speciale “H”, riguarda i delitti contro l’industria e il commercio (art. 25-bis.1 del Decreto).  La nona Parte Speciale, denominata Parte Speciale “I”, riguarda i delitti di criminalità organizzata (art.24-ter del Decreto), i reati di criminalità organizzata transnazionale introdotti dalle Legge 16 marzo 2006 n. 146 che ha ratificato e dato esecuzione alla Convenzione e ai Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall’Assemblea generale il 15 novembre 2000 e il 31 maggio 2001 (c.d. Convenzione di Palermo), nonché i reati realizzabili nei confronti dell’Autorità Giudiziaria (art. 25 decies del Decreto).  La decima Parte Speciale, denominata Parte Speciale “L”, riguarda i delitti in materia di diritto d’autore ( art. 25-  La undicesima Parte Speciale, denominata Parte Speciale “M”, riguarda i reati contro l’ambiente (art. 25-  La dodicesima Parte Speciale, denominata Parte Speciale “N” riguarda i delitti in materia di immigrazione e condizione dello straniero (art. 25-duodecies del Decreto), i reati contro la personalità individuale (art. 25- quinquies del Decreto),il reato di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater.1 del Decreto) e i reati in materia di razzismo e xenofobia (art. 25 – terdecies). Nella predisposizione del presente Modello si è tenuto conto delle procedure e dei sistemi di controllo esistenti e già operanti in CALIT, rilevati in fase di analisi delle attività a rischio, i Key Officer e i relativi Reati potenziali, si procede poi con una valutazione dei controlli preventivi esistenti a presidio delle aree potenzialmente a rischio e con il loro eventuale adeguamento. Più in quanto idonei a valere anche come misure particolare, l’analisi è finalizzata ad una valutazione del sistema esistente all’interno della Fondazione in termini di prevenzione dei reati e degli illeciti e capacità di controllo sui processi coinvolti nelle Attività Sensibilicontrastare efficacemente, cioè ridurre ad un livello accettabile, i rischi individuati. Il presente Modello In tale fase si inserisce nel più ampio provvede, pertanto, alla rilevazione delle componenti del sistema di controllo preventivo esistente attraverso l’analisi della relativa documentazione organizzativa e del contenuto delle interviste svolte ai Key Officer. Il risultato di CALIT (e tale attività è formalizzato in più in generale un documento di Gap Analysis, nel quale sono evidenziate le carenze rilevate nell’ambito del Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia) costituito principalmente dalle regole di corporate governance e dal sistema di controlli e regole definite anche in ottemperanza a quanto previsto dalle disposizioni regolamentari emanate dalle Autorità di Vigilanza. In particolare, CALIT ha adottato i seguenti strumenti di carattere generale, diretti a programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni di CALIT (anche in relazione ai reati da prevenire): • Statuto Sociale; • sistema di poteri e deleghe interne; • Codice di Comportamento; • Codice Etico; • Carta Etica del Gruppo Crédit Agricole; • normative, policy e procedure interne; • documentazione e disposizioni inerenti alla struttura gerarchico-funzionale aziendale ed organizzativa; • sistema di controllo interno; • Contratto Collettivo Nazionale Lavoro delle aziende preventivo esistente. Riguardo alle risultanze di credito applicato in CALIT dettaglio della Gap Analysis, si rimanda alle schede di intervista, predisposte a valle degli incontri con i Key Officer e relativo sistema disciplinare; • Codice Disciplinare per i dipendentida questi ultimi condivise e validate. I codici di comportamento e le procedure sopraelencati, pur non essendo stati emanati esplicitamente ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, hanno tra i loro precipui fini il controllo Tali documenti sono custoditi nell’archivio informativo della regolarità, diligenza e legalità dei comportamenti di coloro i quali rappresentano o sono dipendenti Funzione Internal Audit della Società, e pertanto contribuiscono ad assicurare la prevenzione dei reati di cui al Decreto Legislativo medesimo e costituiscono parte integrante del Modello di organizzazione, gestione e controlloFondazione.

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Approccio metodologico. Considerato La consultazione preliminare con le Autorità Ambientali è avvenuta durante la fase di scoping, durante la quale è avvenuta una specificazione dei contenuti e della portata della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) relativa al processo di definizione del Contratto di Fiume del torrente Orba. Lo scoping è stato formalmente avviato dalla Provincia di Alessandria (autorità proponente) in data 23 dicembre 2009 con la trasmissione del Documento Tecnico Preliminare (DTP) del Contratto di Fiume dell’Orba alla Regione Piemonte (autorità competente) e alle Autorità Ambientali. Il DTP è stato redatto in conformità con i disposti normativi precedentemente richiamati ed in particolare con quanto previsto dall’allegato 1 della DGR 12-8931 del 9/06/2008. Si riportano per esteso le disposizioni introdotte dal citato allegato: “La direttiva 2001/42/CE dispone che al momento della decisione sulla portata delle informazioni da inserire nel rapporto ambientale e sul livello di dettaglio delle analisi e delle informazioni ambientali necessarie alla valutazione siano consultati i soggetti competenti in materia ambientale. Ai fini dello svolgimento di questa fase preliminare di definizione dei contenuti del rapporto ambientale è necessario, pertanto, che sia predisposto un documento tecnico preliminare che illustri il contesto normativo programmatico, indichi i principali contenuti del piano o programma e definisca il suo ambito di influenza. In relazione alle questioni ambientali rilevanti individuate ed ai potenziali effetti ambientali identificati in prima approssimazione, il documento dovrà conseguentemente riportare il quadro delle informazioni ambientali da includere nel rapporto con la specificazione del livello di dettaglio spazio-temporale ritenuto funzionale. In riferimento a tale documento è opportuno che l’autorità preposta alla VAS e gli altri soggetti competenti in materia ambientale, nell’esprimere il parere e nel fornire il loro contributo per l’elaborazione del rapporto ambientale, si pronuncino in modo coordinato. A tal fine il soggetto o l’autorità proponente possono eventualmente attivare un apposito tavolo tecnico. Anche in questo caso l’autorità proponente definirà, in coerenza alla legislazione di riferimento in cui CALIT operae d’accordo con l’autorità competente, la Società ha adottato un approccio progettuale che consente di utilizzare e integrare in tale Modello le regole esistenti, nonché di interpretare dinamicamente la continua evoluzione della normativa verso altre ipotesi di reato. Il Modello di CALIT tiene conto delle indicazioni contenute nelle Linee Guida sul D.Lgs. 231/01 emanate da Confindustria, da ASSILEA e da ABI. I punti fondamentali che le Linee Guida individuano nella costruzione dei Modelli possono essere cosi schematizzati:  attività di individuazione delle aree di rischio, volta a evidenziare le funzioni aziendali nell'ambito delle quali sia possibile la realizzazione degli eventi pregiudizievoli previsti dal Decreto;  predisposizione di un sistema di controllo in grado di prevenire i rischi attraverso l'adozione di appositi protocolli. Le componenti più rilevanti del sistema di controllo ideato da Confindustria sono:  codice etico;  sistema organizzativo;  procedure manuali ed informatiche;  poteri autorizzativi e di firma;  sistemi di controllo integrato;  comunicazione al personale e sua formazione. Le componenti del sistema di controllo devono essere ispirate ai seguenti principi:  verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione;  applicazione del principio di separazione delle funzioni (nessuno può gestire in autonomia un intero processo);  documentazione dei controlli;  previsione di un adeguato sistema sanzionatorio il termine per la violazione delle norme conclusione della consultazione, che si ritiene non debba comunque superare i sessanta giorni dalla data di presentazione del documento tecnico innanzi indicato. Dei pareri e delle procedure previste dal modello;  individuazione dei requisiti dell'organismo di vigilanza, riassumibili contributi forniti in autonomia ed indipendenza, professionalità, continuità di azione;  previsione di modalità di gestione delle risorse finanziarie;  obblighi di informazione dell'organismo di controllo. Il mancato rispetto di punti specifici delle predette Linee Guida non inficia la validità del Modello. Infatti, il Modello adottato dall'Ente deve essere necessariamente redatto con specifico riferimento alla realtà concreta della Società, e pertanto lo stesso può anche discostarsi dalle Linee Guida di Confindustria, le quali, per loro natura, hanno carattere generale. Si sottolinea inoltre la natura dinamica delle Linee Guida emanate da Confindustria, ASSILEA e ABI, le quali, nel tempo, potranno subire aggiornamenti e revisioni di cui questa fase si dovrà tener conto sia ai fini dell’elaborazione del rapporto ambientale che della sua valutazione; anche i successivi pareri espressi in sede di analisivalutazione dovranno, infatti, essere coerenti con quanto chiarito nella fase preliminare dello scoping, fatti salvi gli ulteriori approfondimenti acquisiti e la conseguente riconsiderazione degli interessi pubblici coinvolti. Pertanto, la metodologia adottata dalla Società, in recepimento delle indicazioni emanate dalla Capogruppo Crédit Agricole Italia, prevede la definizione ex-ante del "Modello", finalizzato in generale alla prevenzione dei comportamenti illeciti e, successivamente, all’individuazione delle attività e dei processi maggiormente a rischio sui quali focalizzare in via prioritaria le azioni di controllo. Tale approccio: - consente di valorizzare al meglio il patrimonio già esistente in azienda in termini di politiche, regole e normative interne Si precisa che indirizzano e governano la gestione dei rischi e l’effettuazione dei controlli; - rende disponibile in tempi brevi un’integrazione all’impianto normativo e metodologico da diffondere all’interno della struttura aziendale, che potrà comunque essere perfezionato nel tempo; - permette di gestire con una modalità univoca tutte le regole operative aziendali, incluse quelle relative alle attività sensibili e ai processi strumentali. In definitiva, il Modello di CALIT è composto di una “Parte Generale” e di singole “Parti Speciali” predisposte per le diverse tipologie di reati e illeciti da prevenire.  La prima Parte Speciale, denominata Parte Speciale “A”, trova applicazione per le tipologie di reati previste dagli artt. 24, 25 e 25 decies del Decreto, ossia per i reati realizzabili nei confronti della Pubblica Amministrazione.  La seconda Parte Speciale, denominata Parte Speciale “B”, riguarda i c.d. reati societari (art. 25-ter del Decreto).  La terza Parte Speciale, denominata Parte Speciale “C”, riguarda i reati e gli illeciti amministrativi di abusi di mercato, previsti dall’art. 25-sexies del Decreto e dall’art. 187-quinquies del TUF.  La quarta Parte Speciale, denominata Parte Speciale "D", riguarda i reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies del Decreto).  La quinta Parte Speciale, denominata Parte Speciale "E", riguarda i reati di riciclaggio, ricettazione e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-octies del Decreto) e i delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico (art. 25-quater del Decreto).  La sesta Parte Speciale, denominata Parte Speciale “F”, riguarda i reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo o segni di riconoscimento (art. 25-bis del Decreto).  La settima Parte Speciale, denominata Parte Speciale “G”, riguarda i delitti informatici e trattamento illecito di dati (art.24-bis del Decreto).  La ottava Parte Speciale, denominata Parte Speciale “H”, riguarda i delitti contro l’industria e il commercio (art. 25-bis.1 del Decreto).  La nona Parte Speciale, denominata Parte Speciale “I”, riguarda i delitti di criminalità organizzata (art.24-ter del Decreto), i reati di criminalità organizzata transnazionale introdotti dalle Legge 16 marzo 2006 n. 146 che ha ratificato e dato esecuzione alla Convenzione e ai Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall’Assemblea generale il 15 novembre 2000 e il 31 maggio 2001 (c.d. Convenzione di Palermo), nonché i reati realizzabili nei confronti dell’Autorità Giudiziaria (art. 25 decies del Decreto).  La decima Parte Speciale, denominata Parte Speciale “L”, riguarda i delitti in materia di diritto d’autore ( art. 25-  La undicesima Parte Speciale, denominata Parte Speciale “M”, riguarda i reati contro l’ambiente (art. 25-  La dodicesima Parte Speciale, denominata Parte Speciale “N” riguarda i delitti in materia di immigrazione e condizione dello straniero (art. 25-duodecies del Decreto), i reati contro la personalità individuale (art. 25- quinquies del Decreto),il reato di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater.1 del Decreto) e i reati in materia di razzismo e xenofobia (art. 25 – terdecies). Nella predisposizione del presente Modello si è tenuto conto delle procedure e dei sistemi di controllo esistenti e già operanti in CALIT, rilevati in fase di analisi delle attività a rischiospecificazione potranno essere anche concordate e precisate le modalità di informazione ritenute opportune in relazione alla tipologia di piano o programma, in quanto idonei a valere anche coerenza con il quadro delle regole già previste in termini generali.” All’avvio della fase di scoping sono state individuate come misure Autorità Ambientali competenti per la VAS in esame i seguenti soggetti: Regione Piemonte • Direzione Pianificazione • Direzione Attività Produttive • Direzione Agricoltura • Direzione Trasporti • Direzione Sanità • Direzione Protezione Civile ARPA • Dipartimento di prevenzione dei reati e degli illeciti e Alessandria Corpo Forestale dello Stato • Comparto di controllo sui processi coinvolti nelle Attività Sensibili. Il presente Modello Alessandria La fase di scoping si inserisce nel più ampio sistema è conclusa il 10 febbraio 2010 con la trasmissione da parte della Regione Piemonte alla Provincia di controllo Alessandria del parere preliminare di CALIT (e in più in generale del Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia) costituito principalmente dalle regole di corporate governance e dal sistema di controlli e regole definite anche in ottemperanza a quanto previsto dalle disposizioni regolamentari emanate scoping formulato dall’Organo Tecnico Regionale, il quale, tenendo conto delle osservazioni pervenute dalle Autorità Ambientali, ha fornito indicazioni per la definizione dei contenuti del presente Rapporto ambientale da elaborare nell’ambito del procedimento di VigilanzaValutazione Ambientale Strategica del Piano di Azione del Contratto di Fiume del Torrente Orba. In particolareparticolare il documento è stato predisposto considerando i contributi delle Direzioni regionali interessate dal Piano (Ambiente - Programmazione strategica, CALIT ha adottato i seguenti strumenti di carattere generalepolitiche territoriali ed edilizia – Agricoltura - Trasporti, diretti a programmare la formazione mobilità, infrastrutture e l’attuazione delle decisioni di CALIT (anche in relazione ai reati da prevenire): • Statuto Sociale; • sistema di poteri logistica - Opere pubbliche, difesa del suolo, economia montana e deleghe interne; • Codice di Comportamento; • Codice Etico; • Carta Etica del Gruppo Crédit Agricole; • normative, policy e procedure interne; • documentazione e disposizioni inerenti alla struttura gerarchico-funzionale aziendale ed organizzativa; • sistema di controllo interno; • Contratto Collettivo Nazionale Lavoro delle aziende di credito applicato in CALIT e relativo sistema disciplinare; • Codice Disciplinare per i dipendenti. I codici di comportamento e le procedure sopraelencati, pur non essendo stati emanati esplicitamente ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, hanno tra i loro precipui fini foreste) con il controllo della regolarità, diligenza e legalità dei comportamenti di coloro i quali rappresentano o sono dipendenti della Società, e pertanto contribuiscono ad assicurare la prevenzione dei reati di cui al Decreto Legislativo medesimo e costituiscono parte integrante del Modello di organizzazione, gestione e controllosupporto dell’Arpa Piemonte.

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