ARCHIVIAZIONE E CONSERVAZIONE DELLE RICETTE Clausole campione

ARCHIVIAZIONE E CONSERVAZIONE DELLE RICETTE. Le ricette devono essere collocate in scatole standardizzate, uno o più contenitori per ciascuna farmacia/mese, di dimensioni e caratteristiche adatte ad un loro ottimale immagazzinamento; su ciascuna scatola, la cui fornitura è a carico della ditta, deve essere apposta etichetta che riporti i riferimenti della farmacia, il mese/anno di competenza, il numero di ricette contenute. La ditta dovrà quindi svolgere il servizio di immagazzinamento e smaltimento finale delle ricette farmaceutiche ritirate durante il periodo di vigenza del presente contratto e, considerando che le ricette devono essere archiviate per cinque anni, dovrà provvedere alla conservazione fino al compimento di tale termine per ciascuna annualità prima di procedere alla distruzione, autorizzata dal Direttore Generale dell’ASP o suo delegato. In caso di necessità immediate del documento originale la Ditta, a richiesta dell’ASP, dovrà conferire i documenti a mezzo corriere entro 3 giorni lavorativi. La ditta dovrà indicare l’ubicazione esatta del deposito nel quale vengono custodite le ricette e la presenza delle relative condizioni di sicurezza. La Ditta dovrà essere in grado di gestire l’acquisizione e l’elaborazione della ricetta dematerializzata (promemoria), ovvero provvedere a qualsiasi altro adempimento secondo quanto previsto dal D.M. 2.11.2011 di cui all’art. 11 comma 16 decreto legge n. 78/2010 e o nuove norme che dovessero subentrare. Conseguentemente, la ditta dovrà provvedere alla conservazione sostitutiva delle ricette dematerializzate, anche accreditandosi presso il DigitPA, adeguando i sistemi di archiviazione alle prescrizione normative sopraggiunte.

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).