Armonizzazione delle legislazioni. 1. Le Parti si sforzano di armonizzare le proprie legislazioni in ma teria di commercializzazione delle sementi per le specie contemplate dalle legislazioni di cui all'appendice 1, seconda sezione, e per le specie non contemplate dalle legislazioni di cui all'appendice 1, prima e se conda sezione. 2. Qualora una nuova disposizione legislativa venga adottata da una delle Parti, esse s'impegnano a considerare la possibilità di assoggettare il nuovo settore al presente Allegato secondo la procedura prevista agli articoli 11 e 12 dell'Accordo. 3. In caso di modifica di una disposizione legislativa relativa a un settore soggetto alle disposizioni del presente Allegato, le Parti s'impe gnano a valutarne le conseguenze secondo la procedura prevista agli articoli 11 e 12 dell'Accordo.
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Armonizzazione delle legislazioni. (1. ) Le Parti si sforzano di armonizzare le proprie legislazioni in ma teria materia di commercializzazione commer- cializzazione delle sementi per le specie contemplate dalle legislazioni di cui all'appendice all’ap- pendice 1, seconda sezione, e per le specie non contemplate dalle legislazioni di cui all'appendice all’appendice 1, prima e se conda seconda sezione.
(2. ) Qualora una nuova disposizione legislativa venga adottata da una delle Parti, esse s'impegnano s’impegnano a considerare la possibilità di assoggettare il nuovo settore al presente Allegato secondo la procedura prevista agli articoli 11 e 12 dell'Accordodell’Accordo.
(3. ) In caso di modifica di una disposizione legislativa relativa a un settore soggetto alle disposizioni del presente Allegato, le Parti s'impe gnano s’impegnano a valutarne le conseguenze conse- guenze secondo la procedura prevista agli articoli 11 e 12 dell'Accordodell’Accordo.
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Armonizzazione delle legislazioni. (1. ) Le Parti si sforzano di armonizzare le proprie legislazioni in ma teria materia di commercializzazione delle sementi per le specie contemplate dalle legislazioni di cui all'appendice all’appendice 1, seconda sezione, e per le specie non contemplate dalle legislazioni di cui all'appendice all’appendice 1, prima e se conda seconda sezione.
(2. ) Qualora una nuova disposizione legislativa venga adottata da una delle Parti, esse s'impegnano s’impegnano a considerare la possibilità di assoggettare il nuovo settore al presente Allegato secondo la procedura prevista agli articoli 11 e 12 dell'Accordo.
(3. ) In caso di modifica di una disposizione legislativa relativa a un settore soggetto alle disposizioni del presente Allegato, le Parti s'impe gnano s’impegnano a valutarne le conseguenze secondo la procedura prevista agli articoli 11 e 12 dell'Accordo.
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Armonizzazione delle legislazioni. (1. ) Le Parti si sforzano di armonizzare le proprie legislazioni in ma teria materia di commercializzazione commer- cializzazione delle sementi per le specie contemplate dalle legislazioni di cui all'appendice all’ap- pendice 1, seconda sezione, e per le specie non contemplate dalle legislazioni di cui all'appendice all’appendice 1, prima e se conda seconda sezione.
(2. ) Qualora una nuova disposizione legislativa venga adottata da una delle Parti, esse s'impegnano es- se s’impegnano a considerare la possibilità di assoggettare il nuovo settore al presente pre- sente Allegato secondo la procedura prevista agli articoli 11 e 12 dell'Accordodell’Accordo.
(3. ) In caso di modifica di una disposizione legislativa relativa a un settore soggetto alle disposizioni del presente Allegato, le Parti s'impe gnano s’impegnano a valutarne le conseguenze conse- guenze secondo la procedura prevista agli articoli 11 e 12 dell'Accordodell’Accordo.
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