Common use of Armonizzazione delle legislazioni Clause in Contracts

Armonizzazione delle legislazioni. 1. Le Parti si sforzano di armonizzare le proprie legislazioni in ma­ teria di commercializzazione delle sementi per le specie contemplate dalle legislazioni di cui all'appendice 1, seconda sezione, e per le specie non contemplate dalle legislazioni di cui all'appendice 1, prima e se­ conda sezione. 2. Qualora una nuova disposizione legislativa venga adottata da una delle Parti, esse s'impegnano a considerare la possibilità di assoggettare il nuovo settore al presente Allegato secondo la procedura prevista agli articoli 11 e 12 dell'Accordo. 3. In caso di modifica di una disposizione legislativa relativa a un settore soggetto alle disposizioni del presente Allegato, le Parti s'impe­ gnano a valutarne le conseguenze secondo la procedura prevista agli articoli 11 e 12 dell'Accordo.

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Samples: Accordo Sul Commercio Di Prodotti Agricoli

Armonizzazione delle legislazioni. (1. ) Le Parti si sforzano di armonizzare le proprie legislazioni in ma­ teria materia di commercializzazione commer- cializzazione delle sementi per le specie contemplate dalle legislazioni di cui all'appendice all’ap- pendice 1, seconda sezione, e per le specie non contemplate dalle legislazioni di cui all'appendice all’appendice 1, prima e se­ conda seconda sezione. (2. ) Qualora una nuova disposizione legislativa venga adottata da una delle Parti, esse s'impegnano s’impegnano a considerare la possibilità di assoggettare il nuovo settore al presente Allegato secondo la procedura prevista agli articoli 11 e 12 dell'Accordodell’Accordo. (3. ) In caso di modifica di una disposizione legislativa relativa a un settore soggetto alle disposizioni del presente Allegato, le Parti s'impe­ gnano s’impegnano a valutarne le conseguenze conse- guenze secondo la procedura prevista agli articoli 11 e 12 dell'Accordodell’Accordo.

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Samples: Accordo Sul Commercio Di Prodotti Agricoli

Armonizzazione delle legislazioni. (1. ) Le Parti si sforzano di armonizzare le proprie legislazioni in ma­ teria materia di commercializzazione delle sementi per le specie contemplate dalle legislazioni di cui all'appendice all’appendice 1, seconda sezione, e per le specie non contemplate dalle legislazioni di cui all'appendice all’appendice 1, prima e se­ conda seconda sezione. (2. ) Qualora una nuova disposizione legislativa venga adottata da una delle Parti, esse s'impegnano s’impegnano a considerare la possibilità di assoggettare il nuovo settore al presente Allegato secondo la procedura prevista agli articoli 11 e 12 dell'Accordo. (3. ) In caso di modifica di una disposizione legislativa relativa a un settore soggetto alle disposizioni del presente Allegato, le Parti s'impe­ gnano s’impegnano a valutarne le conseguenze secondo la procedura prevista agli articoli 11 e 12 dell'Accordo.

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Samples: Agreement Between the European Community and the Swiss Confederation on the Trade of Agricultural Products

Armonizzazione delle legislazioni. (1. ) Le Parti si sforzano di armonizzare le proprie legislazioni in ma­ teria materia di commercializzazione commer- cializzazione delle sementi per le specie contemplate dalle legislazioni di cui all'appendice all’ap- pendice 1, seconda sezione, e per le specie non contemplate dalle legislazioni di cui all'appendice all’appendice 1, prima e se­ conda seconda sezione. (2. ) Qualora una nuova disposizione legislativa venga adottata da una delle Parti, esse s'impegnano es- se s’impegnano a considerare la possibilità di assoggettare il nuovo settore al presente pre- sente Allegato secondo la procedura prevista agli articoli 11 e 12 dell'Accordodell’Accordo. (3. ) In caso di modifica di una disposizione legislativa relativa a un settore soggetto alle disposizioni del presente Allegato, le Parti s'impe­ gnano s’impegnano a valutarne le conseguenze conse- guenze secondo la procedura prevista agli articoli 11 e 12 dell'Accordodell’Accordo.

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Samples: Accordo Sul Commercio Di Prodotti Agricoli