Entrata in vigore e durata Clausole campione

Entrata in vigore e durata. 1. Il presente Accordo è ratificato o approvato dalle Parti secondo le rispettive procedure. Esso entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo all’ultima notifica del deposito degli strumenti di ratifica o di approvazione dei sette accordi seguenti: – Accordo sul commercio di prodotti agricoli, – Accordo sulla libera circolazione delle persone11, 11 RS 0.142.112.681 – Accordo sul trasporto aereo12, – Accordo sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia13, – Accordo sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della con- formità14, – Accordo su alcuni aspetti relativi agli appalti pubblici15, – Accordo sulla cooperazione scientifica e tecnologica16.
Entrata in vigore e durata. 1 II presente contratto entra in vigore il 1° gennaio 2017.
Entrata in vigore e durata. Il presente Accordo entra in vigore dalla data di sottoscrizione e avrà validità per un periodo di tre anni, eventualmente rinnovabile. Sono tuttavia fatte salve eventuali variazioni normative e/o organizzative disposte dalla Regione che modifichino il quadro delle funzioni, competenze ed esigenze rappresentate nelle Premesse e nei Considerato.
Entrata in vigore e durata. 1. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui le parti contraenti si notificano reciprocamente, mediante scambio di note diplomatiche, l'avvenuto espletamento delle procedure necessarie a tal fine.
Entrata in vigore e durata. La presente Convenzione, sottoscritta con modalità digitale a seguito dell’autorizzazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha efficacia dalla data della stipula ed è operativa al completamento dei necessari adempimenti amministrativi e procedurali. La medesima Convenzione ha durata fino al 31 dicembre 2024 e può essere rinnovata, previa verifica dei requisiti necessari alla stipula, per una sola volta, per un ulteriore triennio. L’Organizzazione sindacale, ove avesse interesse alla prosecuzione del servizio per il triennio successivo, deve inoltrare all’Istituto apposita istanza, a mezzo Posta Elettronica Certificata (P.E.C.), entro il mese di giugno 2024. In assenza della ricezione della predetta istanza di convenzionamento dell’Organizzazione sindacale, la Convenzione cesserà di essere efficace alla data di scadenza senza la necessità di ulteriori atti o comunicazioni. Qualora pervenga la predetta istanza, la Convenzione rinnovata avrà efficacia fino al 31 dicembre 2027. In tal caso, l’istanza sarà inviata al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, per la verifica della permanenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente. Qualora il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, a seguito della verifica, fornisca parere negativo per la prosecuzione del servizio di riscossione dei contributi sindacali, l’Istituto procederà alla risoluzione del rapporto convenzionale attraverso l’applicazione dell’articolo 10 della presente Convenzione. L’Istituto si riserva la facoltà di disdettare la Convenzione, con preavviso da comunicare tramite Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) almeno sei mesi prima della data di scadenza del 31 dicembre 2024, qualora ritenga necessario l’adozione di un nuovo testo convenzionale.
Entrata in vigore e durata. I.2.1 Il Contratto entra in vigore dalla data in cui l’ultima delle parti lo ha firmato.
Entrata in vigore e durata. 1. Il presente Accordo è ratificato o approvato dalle Parti secondo le rispettive procedure. Esso entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo all'ultima notifica del deposito degli strumenti di rati­ fica o di approvazione dei sette accordi seguenti: Accordo sul commercio di prodotti agricoli Accordo sulla libera circolazione delle persone Accordo sul trasporto aereo Accordo sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia Accordo sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità Accordo su alcuni aspetti relativi agli appalti pubblici Accordo sulla cooperazione scientifica e tecnologica.
Entrata in vigore e durata. La presente Convenzione entra in vigore 1° gennaio 2016. Essa potrà essere rescissa non prima del 31.12.2017 con un termine di preavviso di sei mesi. In caso di mancata rescissione verrà rinnovata ogni due anni. Le trattative sul salario minimo possono avere cadenza annuale. Convenzione relativa alle Condizioni di lavoro degli Impiegati di Banca (CCIB) 22 23 Design: xxx.x-x-x.xx Associazione padronale delle Banche in Svizzera (Datori di Lavoro Banche) Xxxxxxxxxxxxx 00 Xxxxxxx xxxxxxx 0000, 0000 Xxxxxxx T +00 00 000 00 00 info@arbeitgeber­xxxxxx.xx, xxx.xxxxxxxxxxx­xxxxxx.xx Associazione svizzera degli impiegati di banca Xxxxxxxxxxxxxxxx 00 0000 Xxxxxx T 0848 000 885 xxxx@xxxx.xx, xxx.xxxx.xx Società svizzera degli impiegati del commercio Segretariato cantonale Xxx Xxxxxxx 00, 0000 Xxxxxxxxxx T +00 00 000 00 00
Entrata in vigore e durata. 1. Il presente Accordo sarà ratificato o approvato dalle parti secondo le procedure che sono ad esse proprie. Esso entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo all’ultima notifica del deposito degli strumenti di ratifica o di approva- zione dei sette accordi seguenti: – Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea su alcuni aspetti relativi agli appalti pubblici – Accordo sulla libera circolazione delle persone4, – Accordo sul trasporto aereo5, – Accordo sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia6, – Accordo sul commercio di prodotti agricoli7, – Accordo sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della con- formità8, – Accordo sulla cooperazione scientifica e tecnologica9.
Entrata in vigore e durata. 1 Il presente CCL entra in vigore il 1. gennaio 2018 con scadenza il 31.12.2020.