Entrata in vigore e durata. 1. Il presente Accordo è ratificato o approvato dalle Parti secondo le rispettive procedure. Esso entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo all’ultima notifica del deposito degli strumenti di ratifica o di approvazione dei sette accordi seguenti: – Accordo sul commercio di prodotti agricoli, – Accordo sulla libera circolazione delle persone11, 11 RS 0.142.112.681 – Accordo sul trasporto aereo12, – Accordo sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia13, – Accordo sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della con- formità14, – Accordo su alcuni aspetti relativi agli appalti pubblici15, – Accordo sulla cooperazione scientifica e tecnologica16.
2. Il presente Accordo è concluso per un periodo iniziale di sette anni. Esso è rinno- vato per un periodo indeterminato, salvo notifica contraria della Comunità europea o della Svizzera all’altra Parte prima dello scadere del periodo iniziale. In caso di notifica, si applicano le disposizioni del paragrafo 4.
3. Sia la Comunità europea che la Svizzera possono denunciare il presente Accordo notificandolo all’altra Parte. In caso di notifica, si applicano le disposizioni del paragrafo 4.
4. I sette accordi di cui al paragrafo 1 cessano di applicarsi dopo sei mesi dal rice- vimento della notifica relativa al mancato rinnovo di cui al paragrafo 2 o alla denun- cia di cui al paragrafo 3. Fatto a Lussemburgo, addì ventun giugno millenovecentonovantanove, in duplice esemplare, in lingua danese, finnica, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca. Ciascuna delle versioni linguistiche fa parimenti fede. Per la Confederazione Svizzera: Xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxx Per la Comunità europea: Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxx xxx xxx Xxxxx 12 RS 0.748.127.192.68 13 RS 0.740.72 14 RS 0.946.526.81 15 RS 0.172.052.68 16 [RU 2002 1998] Allegato 1 Concessioni della Svizzera Allegato 2 Concessioni della Comunità Allegato 3 4, relativi ai prodotti vitivinicoli Appendice 4 Denominazioni protette di cui all’articolo 5 dell’Unione europea Appendice Organismi di controllo svizzeri autorizzati a rilasciare il certifi- cato di controllo di cui all’articolo 3 dell’Allegato 10
Entrata in vigore e durata. Il presente Accordo entra in vigore dalla data di sottoscrizione e avrà validità per un periodo di tre anni, eventualmente rinnovabile. Sono tuttavia fatte salve eventuali variazioni normative e/o organizzative disposte dalla Regione che modifichino il quadro delle funzioni, competenze ed esigenze rappresentate nelle Premesse e nei Considerato.
Entrata in vigore e durata. 1 II presente contratto entra in vigore il 1° gennaio 2017.
Entrata in vigore e durata. 1. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui le parti contraenti si notificano reciprocamente, mediante scambio di note diplomatiche, l'avvenuto espletamento delle procedure necessarie a tal fine.
2. Il presente accordo può essere modificato di comune accordo dalle parti contraenti mediante scambio di note diplomatiche. Le modifiche entrano in vigore alle stesse condizioni di cui al paragrafo 1, se non altrimenti concordato dalle parti contraenti.
3. Ciascuna parte contraente può denunciare il presente accordo mediante notifica scritta all'altra parte. In tal caso, la denuncia ha effetto decorsi tre mesi dalla data della notifica all'altra parte contraente. Le domande di assistenza ricevute prima della denuncia dell'accordo sono completate conformemente alle disposizioni del presente accordo.
Entrata in vigore e durata. La presente Convenzione, sottoscritta con modalità digitale, a seguito dell’autorizzazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha efficacia dalla data della stipula ed è operativa al completamento dei necessari adempimenti amministrativi e procedurali. La medesima Convenzione ha durata fino al 31 dicembre 2024 e può essere rinnovata, previa verifica dei requisiti necessari alla stipula, per una sola volta, per un ulteriore triennio. L’Organizzazione sindacale, ove avesse interesse alla prosecuzione del servizio per il triennio successivo, deve inoltrare all’Istituto apposita istanza, a mezzo Posta Elettronica Certificata (P.E.C.), entro il mese di giugno 2024. In assenza della ricezione della predetta istanza di convenzionamento dell’Organizzazione sindacale, la Convenzione cesserà di essere efficace alla data di scadenza senza la necessità di ulteriori atti o comunicazioni. Qualora pervenga la predetta istanza, la Convenzione rinnovata avrà efficacia fino al 31 dicembre 2027. In tal caso, l’istanza sarà inviata al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, per la verifica della permanenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente. Qualora il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, a seguito della verifica, fornisca parere negativo per la prosecuzione del servizio di riscossione dei contributi sindacali, l’Istituto procederà alla risoluzione del rapporto convenzionale attraverso l’applicazione dell’articolo 10 della presente Convenzione. L’Istituto si riserva la facoltà di disdettare la Convenzione, con preavviso da comunicare tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) almeno sei mesi prima della data di scadenza del 31 dicembre 2024, qualora ritenga necessario l’adozione di un nuovo testo convenzionale.
Entrata in vigore e durata. 1. Le presenti modalità operative entrano in vigore il giorno successivo alla loro pubblicazione sul sito web della Centrale di Committenza e ha durata pari a quella dell’ASMEL Consortile.
Entrata in vigore e durata. Il presente Accordo entra in vigore dalla firma del Contratto cui è allegato e rimarrà efficace per tutta la durata del rapporto contrattuale tra Doctolib e l’Abbonato/Utente.
Entrata in vigore e durata. La validità del presente Protocollo d’Intesa decorre dalla data della stipula e perdura fino allo scadere dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, tenuto conto dell'evolversi e dell’incremento dell'epidemia COVID-19 su tutto il territorio nazionale.
Entrata in vigore e durata. La presente Convenzione entra in vigore 1° gennaio 2016.
Entrata in vigore e durata. Il presente Accordo entra in vigore 60 giorni dopo la firma delle Parti. Rimane in vigore fino alla scadenza di un periodo di quattro (04) anni a decorrere dal termine del periodo di attuazione e di rendicontazione dell’NDC (ossia al più presto nel 2034) e si rinnova tacitamente per periodi successivi della stessa durata.