Common use of Assemblea degli Obbligazionisti Clause in Contracts

Assemblea degli Obbligazionisti. Gli Obbligazionisti acconsentono sin d'ora a qualsiasi modifica delle Obbligazioni volta ad eliminare errori manifesti e ogni altra ambiguità formale o di natura tecnica, a consentire un'ulteriore emissione di Obbligazioni e a ogni altra modifica ritenuta necessaria od opportuna dall'Emittente, purché non peggiorativa degli interessi degli Obbligazionisti. L'assemblea degli Obbligazionisti è competente a deliberare sulle modifiche del presente Regolamento del Prestito Obbligazionario, dell'accordo di agenzia concluso tra l'Emittente e l'Agente per il Pagamento (l'Accordo di Agenzia) e dei diritti degli Obbligazionisti. Tali modifiche possono essere effettuate anche mediante consenso scritto degli Obbligazionisti rappresentanti almeno la metà del valore nominale delle Obbligazioni in circolazione. L'assemblea degli Obbligazionisti è regolata nell'Accordo di Agenzia (messo a disposizione, non appena concluso, sul sito dell'Emittente xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx.xxx). L'assemblea è convocata in qualsiasi momento su iniziativa dell'Agente per il Pagamento, ovvero su richiesta dell'Emittente o di tanti Obbligazionisti rappresentanti almeno il 10% del valore nominale delle Obbligazioni in circolazione. L'avviso di convocazione, contenente l'indicazione del giorno e luogo di convocazione (comunque nella città di New York o di Londra) e dell'ordine del giorno, dovrà essere comunicato agli Obbligazionisti nel rispetto dell'Articolo 20 del presente Regolamento del Prestito Obbligazionario, con un preavviso di almeno 21 giorni. Il quorum costitutivo è rappresentato da tanti Obbligazionisti che rappresentano la maggioranza del valore nominale delle Obbligazioni in circolazione e, in ogni convocazione successiva, da tanti Obbligazionisti che rappresentano il 25% del valore nominale delle Obbligazioni in circolazione. Ciascuna assemblea, anche in seconda convocazione, delibera con il voto favorevole di tanti Obbligazionisti rappresentanti la maggioranza del valore nominale delle Obbligazioni in circolazione presenti in assemblea, fermo restando che tali delibere dovranno essere approvate almeno dal 25% del valore nominale delle Obbligazioni in circolazione. Tuttavia, in nessun caso, senza il consenso di tutti gli Obbligazionisti interessati, potrà essere (i) modificata la Data di Scadenza, o la Data di Pagamento, o ridotto o eliminato l'ammontare del capitale da rimborsare; (ii) ridotto l'ammontare degli interessi, o modificata la Data di Pagamento degli interessi, o il metodo di calcolo del tasso di interesse; (iii) ridotta la percentuale del valore nominale delle Obbligazioni circolanti necessaria per una modifica del Regolamento o dell'Accordo di Agenzia ovvero per l'adozione di una delibera dell'assemblea degli Obbligazionisti. Qualsiasi modifica del Regolamento o dell'Accordo di Agenzia, o comunque attinente alle Obbligazioni, sarà definitiva e vincolante per tutti gli Obbligazionisti, anche successivi detentori.

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Assemblea degli Obbligazionisti. Gli Obbligazionisti acconsentono sin d'ora a qualsiasi modifica delle Obbligazioni volta ad eliminare errori manifesti e ogni altra ambiguità formale o di natura tecnica, a consentire un'ulteriore emissione di Obbligazioni e a ogni altra modifica ritenuta necessaria od opportuna dall'Emittente, purché non peggiorativa per la tutela degli interessi comuni possono riunirsi in un’assemblea (la “Assemblea degli Obbligazionisti”). Tutti i costi relativi alle riunioni dell’Assemblea degli Obbligazionisti e alle relative deliberazioni sono a carico dell’Emittente nel caso in cui la convocazione sia stata effettuata dall’Emittente e/o sia la conseguenza di una violazione di un impegno dell’Emittente ai sensi del Regolamento del Prestito. L’Assemblea degli Obbligazionisti delibera: (a) sulla nomina e sulla revoca del rappresentante comune (il “Rappresentante Comune”); (b) sulle modifiche delle condizioni del Prestito; (c) sulla proposta di concordato e di amministrazione controllata; (d) sulla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul rendiconto relativo; (e) sulla Richiesta di Rimborso Anticipato; (f) sugli altri oggetti di interesse comune degli Obbligazionisti. L'assemblea In relazione alla lettera (b) di cui sopra, per la validità delle deliberazioni dell’Assemblea degli Obbligazionisti è competente a deliberare sulle modifiche del presente Regolamento del Prestito Obbligazionario, dell'accordo di agenzia concluso tra l'Emittente e l'Agente per il Pagamento (l'Accordo di Agenzia) e dei diritti degli Obbligazionisti. Tali modifiche possono essere effettuate anche mediante consenso scritto degli Obbligazionisti rappresentanti almeno la metà del valore nominale delle Obbligazioni in circolazione. L'assemblea degli Obbligazionisti è regolata nell'Accordo di Agenzia (messo a disposizione, non appena concluso, sul sito dell'Emittente xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx.xxx). L'assemblea è convocata in qualsiasi momento su iniziativa dell'Agente per il Pagamento, ovvero su richiesta dell'Emittente o di tanti Obbligazionisti rappresentanti almeno il 10% del valore nominale delle Obbligazioni in circolazione. L'avviso di convocazione, contenente l'indicazione del giorno e luogo di convocazione (comunque nella città di New York o di Londra) e dell'ordine del giorno, dovrà essere comunicato agli Obbligazionisti nel rispetto dell'Articolo 20 del presente Regolamento del Prestito Obbligazionario, con un preavviso di almeno 21 giorni. Il quorum costitutivo è rappresentato da tanti Obbligazionisti che rappresentano la maggioranza del valore nominale delle Obbligazioni in circolazione e, in ogni convocazione successiva, da tanti Obbligazionisti che rappresentano il 25% del valore nominale delle Obbligazioni in circolazione. Ciascuna assembleanecessario, anche in seconda convocazione, delibera con il voto favorevole degli 21. Assemblea degli Obbligazionisti Gli Obbligazionisti per la tutela degli interessi comuni possono riunirsi in un’assemblea (la “Assemblea degli Obbligazionisti”). Tutti i costi relativi alle riunioni dell’Assemblea degli Obbligazionisti e alle relative deliberazioni sono a carico dell’Emittente nel caso in cui la convocazione sia stata effettuata dall’Emittente e/o sia la conseguenza di tanti una violazione di un impegno dell’Emittente ai sensi del Regolamento del Prestito. L’Assemblea degli Obbligazionisti rappresentanti la maggioranza delibera: (a) sulla nomina e sulla revoca del valore nominale delle Obbligazioni in circolazione presenti in assemblea, fermo restando che tali delibere dovranno essere approvate almeno dal 25% del valore nominale delle Obbligazioni in circolazione. Tuttavia, in nessun caso, senza rappresentante comune (il consenso di tutti gli Obbligazionisti interessati, potrà essere (i) modificata la Data di Scadenza, o la Data di Pagamento, o ridotto o eliminato l'ammontare del capitale da rimborsare“Rappresentante Comune”); (iib) ridotto l'ammontare degli interessi, o modificata la Data di Pagamento degli interessi, o il metodo di calcolo sulle modifiche delle condizioni del tasso di interessePrestito; (iiic) ridotta la percentuale del valore nominale delle Obbligazioni circolanti necessaria sulla proposta di concordato e di amministrazione controllata; (d) sulla costituzione di un fondo per una modifica del Regolamento o dell'Accordo le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul rendiconto relativo; (e) sulla Richiesta di Agenzia ovvero per l'adozione Rimborso Anticipato; (f) sugli altri oggetti di una delibera dell'assemblea interesse comune degli Obbligazionisti. Qualsiasi modifica del Regolamento o dell'Accordo In relazione alla lettera (b) di Agenziacui sopra, o comunque attinente alle Obbligazioni, sarà definitiva e vincolante per tutti gli Obbligazionistila validità delle deliberazioni dell’Assemblea degli Obbligazionisti è necessario, anche successivi detentoriin seconda convocazione, il voto favorevole degli Obbligazionisti che rappresentino almeno la Obbligazionisti che rappresentino almeno la metà delle Obbligazioni emesse e non estinte. Tutti i costi relativi alla nomina e al mantenimento del Rappresentate Comune (ivi comprese le relative commissioni) sono a carico dell’Emittente. Resta intesto che tutti i costi che verranno sostenuti dall’Emittente per le riunioni dell’Assemblea degli Obbligazionisti ovvero per la nomina ed il mantenimento del Rappresentante Comune dovranno essere definiti sulla base di criteri di ragionevolezza in linea con la prassi e gli standard di mercato. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2415 e seguenti del Codice Civile in materia di assemblea degli obbligazionisti. metà delle Obbligazioni emesse e non estinte. Tutti i costi relativi alla nomina e al mantenimento del Rappresentante Comune (ivi comprese le relative commissioni) sono a carico dell’Emittente. Resta intesto che tutti i costi che verranno sostenuti dall’Emittente per le riunioni dell’Assemblea degli Obbligazionisti ovvero per la nomina ed il mantenimento del Rappresentante Comune dovranno essere definiti sulla base di criteri di ragionevolezza in linea con la prassi e gli standard di mercato. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2415 e seguenti del Codice Civile in materia di assemblea degli obbligazionisti.

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Assemblea degli Obbligazionisti. Gli Obbligazionisti acconsentono sin d'ora a qualsiasi modifica delle Obbligazioni volta ad eliminare errori manifesti e ogni altra ambiguità formale o di natura tecnica, a consentire un'ulteriore emissione di Obbligazioni e a ogni altra modifica ritenuta necessaria od opportuna dall'Emittente, purché non peggiorativa per la tutela degli interessi comuni possono riunirsi in un’assemblea (la “Assemblea degli Obbligazionisti”). Tutti i costi relativi alle riunioni dell’Assemblea degli Obbligazionisti e alle relative deliberazioni sono a carico dell’Emittente nel caso in cui la convocazione sia stata effettuata dall’Emittente e/o sia la conseguenza di una violazione di un impegno dell’Emittente ai sensi del Regolamento del Prestito. L’Assemblea degli Obbligazionisti delibera: (a) sulla nomina e sulla revoca del rappresentante comune (il “Rappresentante Comune”); (b) sulle modifiche delle condizioni del Prestito; (c) sulla proposta di concordato e di amministrazione controllata; (d) sulla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul rendiconto relativo; (e) sulla Richiesta di Rimborso Anticipato; (f) sugli altri oggetti di interesse comune degli Obbligazionisti. L'assemblea In relazione alla lettera (b) di cui sopra, per la validità delle deliberazioni dell’Assemblea degli Obbligazionisti è competente a deliberare sulle modifiche del presente Regolamento del Prestito Obbligazionario, dell'accordo di agenzia concluso tra l'Emittente e l'Agente per il Pagamento (l'Accordo di Agenzia) e dei diritti degli Obbligazionisti. Tali modifiche possono essere effettuate anche mediante consenso scritto degli Obbligazionisti rappresentanti almeno la metà del valore nominale delle Obbligazioni in circolazione. L'assemblea degli Obbligazionisti è regolata nell'Accordo di Agenzia (messo a disposizione, non appena concluso, sul sito dell'Emittente xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx.xxx). L'assemblea è convocata in qualsiasi momento su iniziativa dell'Agente per il Pagamento, ovvero su richiesta dell'Emittente o di tanti Obbligazionisti rappresentanti almeno il 10% del valore nominale delle Obbligazioni in circolazione. L'avviso di convocazione, contenente l'indicazione del giorno e luogo di convocazione (comunque nella città di New York o di Londra) e dell'ordine del giorno, dovrà essere comunicato agli Obbligazionisti nel rispetto dell'Articolo 20 del presente Regolamento del Prestito Obbligazionario, con un preavviso di almeno 21 giorni. Il quorum costitutivo è rappresentato da tanti Obbligazionisti che rappresentano la maggioranza del valore nominale delle Obbligazioni in circolazione e, in ogni convocazione successiva, da tanti Obbligazionisti che rappresentano il 25% del valore nominale delle Obbligazioni in circolazione. Ciascuna assembleanecessario, anche in seconda convocazione, delibera con il voto favorevole degli Obbligazionisti che rappresentino almeno la 21. Assemblea degli Obbligazionisti Gli Obbligazionisti per la tutela degli interessi comuni possono riunirsi in un’assemblea (la “Assemblea degli Obbligazionisti”). Tutti i costi relativi alle riunioni dell’Assemblea degli Obbligazionisti e alle relative deliberazioni sono a carico dell’Emittente nel caso in cui la convocazione sia stata effettuata dall’Emittente e/o sia la conseguenza di tanti una violazione di un impegno dell’Emittente ai sensi del Regolamento del Prestito. L’Assemblea degli Obbligazionisti rappresentanti la maggioranza delibera: (a) sulla nomina e sulla revoca del valore nominale delle Obbligazioni in circolazione presenti in assemblea, fermo restando che tali delibere dovranno essere approvate almeno dal 25% del valore nominale delle Obbligazioni in circolazione. Tuttavia, in nessun caso, senza rappresentante comune (il consenso di tutti gli Obbligazionisti interessati, potrà essere (i) modificata la Data di Scadenza, o la Data di Pagamento, o ridotto o eliminato l'ammontare del capitale da rimborsare“Rappresentante Comune”); (iib) ridotto l'ammontare degli interessi, o modificata la Data di Pagamento degli interessi, o il metodo di calcolo sulle modifiche delle condizioni del tasso di interessePrestito; (iiic) ridotta la percentuale del valore nominale delle Obbligazioni circolanti necessaria sulla proposta di concordato e di amministrazione controllata; (d) sulla costituzione di un fondo per una modifica del Regolamento o dell'Accordo le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul rendiconto relativo; (e) sulla Richiesta di Agenzia ovvero per l'adozione Rimborso Anticipato; (f) sugli altri oggetti di una delibera dell'assemblea interesse comune degli Obbligazionisti. Qualsiasi modifica del Regolamento o dell'Accordo In relazione alla lettera (b) di Agenziacui sopra, o comunque attinente alle Obbligazioni, sarà definitiva e vincolante per tutti gli Obbligazionistila validità delle deliberazioni dell’Assemblea degli Obbligazionisti è necessario, anche successivi detentoriin seconda convocazione, il voto favorevole degli Obbligazionisti che rappresentino almeno la metà delle Obbligazioni emesse e non estinte. metà delle Obbligazioni emesse e non estinte. Tutti i costi relativi alla nomina e al mantenimento del Rappresentate Comune (ivi comprese le relative commissioni) sono a carico dell’Emittente. Resta intesto che tutti i costi che verranno sostenuti dall’Emittente per le riunioni dell’Assemblea degli Obbligazionisti ovvero per la nomina ed il mantenimento del Rappresentante Comune dovranno essere definiti sulla base di criteri di ragionevolezza in linea con la prassi e gli standard di mercato. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2415 e seguenti del Codice Civile in materia di assemblea degli obbligazionisti. Tutti i costi relativi alla nomina e al mantenimento del Rappresentante Comune (ivi comprese le relative commissioni) sono a carico dell’Emittente. Resta intesto che tutti i costi che verranno sostenuti dall’Emittente per le riunioni dell’Assemblea degli Obbligazionisti ovvero per la nomina ed il mantenimento del Rappresentante Comune dovranno essere definiti sulla base di criteri di ragionevolezza in linea con la prassi e gli standard di mercato. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2415 e seguenti del Codice Civile in materia di assemblea degli obbligazionisti.

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Assemblea degli Obbligazionisti. Gli Obbligazionisti acconsentono sin d'ora a qualsiasi modifica delle Obbligazioni volta ad eliminare errori manifesti e ogni altra ambiguità formale o di natura tecnica, a consentire un'ulteriore emissione di Obbligazioni e a ogni altra modifica ritenuta necessaria od opportuna dall'Emittente, purché non peggiorativa per la tutela degli interessi comuni possono riunirsi in un’assemblea (la “Assemblea degli Obbligazionisti”). Tutti i costi relativi alle riunioni dell’Assemblea degli Obbligazionisti e alle relative deliberazioni sono a carico dell’Emittente nel caso in cui la convocazione sia stata effettuata dall’Emittente e/o sia la conseguenza di una violazione di un impegno dell’Emittente ai sensi del Regolamento del Prestito. L’Assemblea degli Obbligazionisti delibera: (a) sulla nomina e sulla revoca del rappresentante comune (il “Rappresentante Comune”); (b) sulle modifiche delle condizioni del Prestito; (c) sulla proposta di concordato e di amministrazione controllata; (d) sulla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul rendiconto relativo; (e) sulla Richiesta di Rimborso Anticipato; (f) sugli altri oggetti di interesse comune degli Obbligazionisti. L'assemblea In relazione alla lettera (b) di cui sopra, per la validità delle deliberazioni dell’Assemblea degli Obbligazionisti è competente a deliberare sulle modifiche del presente Regolamento del Prestito Obbligazionario, dell'accordo di agenzia concluso tra l'Emittente e l'Agente per il Pagamento (l'Accordo di Agenzia) e dei diritti degli Obbligazionisti. Tali modifiche possono essere effettuate anche mediante consenso scritto degli Obbligazionisti rappresentanti almeno la metà del valore nominale delle Obbligazioni in circolazione. L'assemblea degli Obbligazionisti è regolata nell'Accordo di Agenzia (messo a disposizione, non appena concluso, sul sito dell'Emittente xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx.xxx). L'assemblea è convocata in qualsiasi momento su iniziativa dell'Agente per il Pagamento, ovvero su richiesta dell'Emittente o di tanti Obbligazionisti rappresentanti almeno il 10% del valore nominale delle Obbligazioni in circolazione. L'avviso di convocazione, contenente l'indicazione del giorno e luogo di convocazione (comunque nella città di New York o di Londra) e dell'ordine del giorno, dovrà essere comunicato agli Obbligazionisti nel rispetto dell'Articolo 20 del presente Regolamento del Prestito Obbligazionario, con un preavviso di almeno 21 giorni. Il quorum costitutivo è rappresentato da tanti Obbligazionisti che rappresentano la maggioranza del valore nominale delle Obbligazioni in circolazione e, in ogni convocazione successiva, da tanti Obbligazionisti che rappresentano il 25% del valore nominale delle Obbligazioni in circolazione. Ciascuna assembleanecessario, anche in seconda convocazione, delibera con il voto favorevole di tanti degli Obbligazionisti rappresentanti che rappresentino almeno la maggioranza del valore nominale metà delle Obbligazioni in circolazione presenti in assemblea, fermo restando emesse e non estinte. Tutti i costi relativi alla nomina e al mantenimento del Rappresentate Comune (ivi comprese le relative commissioni) sono a carico dell’Emittente. Resta intesto che tali delibere tutti i costi che verranno sostenuti dall’Emittente per le riunioni dell’Assemblea degli Obbligazionisti ovvero per la nomina ed il mantenimento del Rappresentante Comune dovranno essere approvate almeno dal 25% definiti sulla base di criteri di ragionevolezza in linea con la prassi e gli standard di mercato. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2415 e seguenti del valore nominale delle Obbligazioni Codice Civile in circolazionemateria di assemblea degli obbligazionisti. Tuttavia, Art. 21 Assemblea degli Obbligazionisti Gli Obbligazionisti per la tutela degli interessi comuni possono riunirsi in nessun caso, senza un’assemblea (la “Assemblea degli Obbligazionisti”). Tutti i costi relativi alle riunioni dell’Assemblea degli Obbligazionisti e alle relative deliberazioni sono a carico dell’Emittente nel caso in cui la convocazione sia stata effettuata dall’Emittente e/o sia la conseguenza di una violazione di un impegno dell’Emittente ai sensi del Regolamento del Prestito. L’Assemblea degli Obbligazionisti delibera: (a) sulla nomina e sulla revoca del rappresentante comune (il consenso di tutti gli Obbligazionisti interessati, potrà essere (i) modificata la Data di Scadenza, o la Data di Pagamento, o ridotto o eliminato l'ammontare del capitale da rimborsare“Rappresentante Comune”); (iib) ridotto l'ammontare degli interessi, o modificata la Data di Pagamento degli interessi, o il metodo di calcolo sulle modifiche delle condizioni del tasso di interessePrestito; (iiic) ridotta la percentuale del valore nominale delle Obbligazioni circolanti necessaria sulla proposta di concordato e di amministrazione controllata; (d) sulla costituzione di un fondo per una modifica del Regolamento o dell'Accordo le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul rendiconto relativo; (e) sulla Richiesta di Agenzia ovvero per l'adozione Rimborso Anticipato; (f) sugli altri oggetti di una delibera dell'assemblea interesse comune degli Obbligazionisti. Qualsiasi modifica del Regolamento o dell'Accordo In relazione alla lettera (b) di Agenziacui sopra, o comunque attinente alle Obbligazioni, sarà definitiva e vincolante per tutti gli Obbligazionistila validità delle deliberazioni dell’Assemblea degli Obbligazionisti è necessario, anche successivi detentoriin seconda convocazione, il voto favorevole degli Obbligazionisti che rappresentino almeno la metà delle Obbligazioni emesse e non estinte. Tutti i costi relativi alla nomina e al mantenimento del Rappresentate Comune (ivi comprese le relative commissioni) sono a carico dell’Emittente. Resta intesto che tutti i costi che verranno sostenuti dall’Emittente per le riunioni dell’Assemblea degli Obbligazionisti ovvero per la nomina ed il mantenimento del Rappresentante Comune dovranno essere definiti sulla base di criteri di ragionevolezza in linea con la prassi e gli standard di mercato. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2415 e seguenti del Codice Civile in materia di assemblea degli obbligazionisti.

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Assemblea degli Obbligazionisti. Gli Obbligazionisti acconsentono sin d'ora a qualsiasi modifica delle Obbligazioni volta ad eliminare errori manifesti e ogni altra ambiguità formale o di natura tecnica, a consentire un'ulteriore emissione di Obbligazioni e a ogni altra modifica ritenuta necessaria od opportuna dall'Emittente, purché non peggiorativa per la tutela degli interessi comuni possono riunirsi in un’assemblea (la “Assemblea degli Obbligazionisti”). Tutti i costi relativi alle riunioni dell’Assemblea degli Obbligazionisti e alle relative deliberazioni sono a carico dell’Emittente nel caso in cui la convocazione sia stata effettuata dall’Emittente e/o sia la conseguenza di una violazione di un impegno dell’Emittente ai sensi del Regolamento del Prestito. L’Assemblea degli Obbligazionisti delibera: (a) sulla nomina e sulla revoca del rappresentante comune (il “Rappresentante Comune”); (b) sulle modifiche delle condizioni del Prestito; (c) sulla proposta di concordato e di amministrazione controllata; (d) sulla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul rendiconto relativo; (e) sulla Richiesta di Rimborso Anticipato; (f) sugli altri oggetti di interesse comune degli Obbligazionisti. L'assemblea In relazione alla lettera (b) di cui sopra, per la validità delle deliberazioni dell’Assemblea degli Obbligazionisti è competente necessario, anche in seconda Art. 21 Assemblea degli Obbligazionisti Gli Obbligazionisti per la tutela degli interessi comuni possono riunirsi in un’assemblea (la “Assemblea degli Obbligazionisti”). Tutti i costi relativi alle riunioni dell’Assemblea degli Obbligazionisti e alle relative deliberazioni sono a deliberare carico dell’Emittente nel caso in cui la convocazione sia stata effettuata dall’Emittente e/o sia la conseguenza di una violazione di un impegno dell’Emittente ai sensi del Regolamento del Prestito. L’Assemblea degli Obbligazionisti delibera: (a) sulla nomina e sulla revoca del rappresentante comune (il “Rappresentante Comune”); (b) sulle modifiche delle condizioni del presente Regolamento del Prestito Obbligazionario, dell'accordo Prestito; (c) sulla proposta di agenzia concluso tra l'Emittente concordato e l'Agente di amministrazione controllata; (d) sulla costituzione di un fondo per il Pagamento le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul rendiconto relativo; (l'Accordo e) sulla Richiesta di AgenziaRimborso Anticipato; (f) e dei diritti sugli altri oggetti di interesse comune degli Obbligazionisti. Tali modifiche possono essere effettuate anche mediante consenso scritto In relazione alla lettera (b) di cui sopra, per la validità delle convocazione, il voto favorevole degli Obbligazionisti rappresentanti che rappresentino almeno la metà del valore nominale delle Obbligazioni emesse e non estinte. Tutti i costi relativi alla nomina e al mantenimento del Rappresentate Comune (ivi comprese le relative commissioni) sono a carico dell’Emittente. Resta intesto che tutti i costi che verranno sostenuti dall’Emittente per le riunioni dell’Assemblea degli Obbligazionisti ovvero per la nomina ed il mantenimento del Rappresentante Comune dovranno essere definiti sulla base di criteri di ragionevolezza in circolazionelinea con la prassi e gli standard di mercato. L'assemblea Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2415 e seguenti del Codice Civile in materia di assemblea degli obbligazionisti. deliberazioni dell’Assemblea degli Obbligazionisti è regolata nell'Accordo di Agenzia (messo a disposizione, non appena concluso, sul sito dell'Emittente xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx.xxx). L'assemblea è convocata in qualsiasi momento su iniziativa dell'Agente per il Pagamento, ovvero su richiesta dell'Emittente o di tanti Obbligazionisti rappresentanti almeno il 10% del valore nominale delle Obbligazioni in circolazione. L'avviso di convocazione, contenente l'indicazione del giorno e luogo di convocazione (comunque nella città di New York o di Londra) e dell'ordine del giorno, dovrà essere comunicato agli Obbligazionisti nel rispetto dell'Articolo 20 del presente Regolamento del Prestito Obbligazionario, con un preavviso di almeno 21 giorni. Il quorum costitutivo è rappresentato da tanti Obbligazionisti che rappresentano la maggioranza del valore nominale delle Obbligazioni in circolazione e, in ogni convocazione successiva, da tanti Obbligazionisti che rappresentano il 25% del valore nominale delle Obbligazioni in circolazione. Ciascuna assembleanecessario, anche in seconda convocazione, delibera con il voto favorevole di tanti degli Obbligazionisti rappresentanti che rappresentino almeno la maggioranza del valore nominale metà delle Obbligazioni in circolazione presenti in assemblea, fermo restando emesse e non estinte. Tutti i costi relativi alla nomina e al mantenimento del Rappresentate Comune (ivi comprese le relative commissioni) sono a carico dell’Emittente. Resta intesto che tali delibere tutti i costi che verranno sostenuti dall’Emittente per le riunioni dell’Assemblea degli Obbligazionisti ovvero per la nomina ed il mantenimento del Rappresentante Comune dovranno essere approvate almeno dal 25% definiti sulla base di criteri di ragionevolezza in linea con la prassi e gli standard di mercato. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2415 e seguenti del valore nominale delle Obbligazioni Codice Civile in circolazione. Tuttavia, in nessun caso, senza il consenso materia di tutti gli Obbligazionisti interessati, potrà essere (i) modificata la Data di Scadenza, o la Data di Pagamento, o ridotto o eliminato l'ammontare del capitale da rimborsare; (ii) ridotto l'ammontare assemblea degli interessi, o modificata la Data di Pagamento degli interessi, o il metodo di calcolo del tasso di interesse; (iii) ridotta la percentuale del valore nominale delle Obbligazioni circolanti necessaria per una modifica del Regolamento o dell'Accordo di Agenzia ovvero per l'adozione di una delibera dell'assemblea degli Obbligazionisti. Qualsiasi modifica del Regolamento o dell'Accordo di Agenzia, o comunque attinente alle Obbligazioni, sarà definitiva e vincolante per tutti gli Obbligazionisti, anche successivi detentoriobbligazionisti.

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