Assemblee e locali rappresentanze sindacali. 1. Il personale ha diritto di partecipare alle assemblee sindacali per 12 ore annue pro-capite senza decurtazione della retribuzione. 2. Le assemblee sul posto di lavoro, negli uffici con servizio continuativo al pubblico, vanno tenute di regola nelle prime o ultime 2 ore di servizio. 3. La convocazione, la sede e l’orario delle assemblee e l’eventuale partecipazione di dirigenti sindacali esterni alla categoria sono comunicate all’azienda con preavviso scritto, da effettuarsi di norma tre giorni prima. 4. Qualora sia stato raggiunto il limite massimo di ore a disposizione per le assemblee, il dipendente può chiedere ulteriori sei ore annue, da recuperare entro il mese o nel mese successivo, ovvero, nel caso di superamento del limite annuo, può svolgere assemblee senza diritto alla retribuzione o, in ogni caso, al di fuori dell’orario di lavoro. 5. Alle organizzazioni sindacali, nell’ambito delle strutture centrali e periferiche, è consentito, per l’esercizio delle loro funzioni, l’uso di idonei locali disponibili all’interno delle sedi dell’azienda, nonché il diritto di usufruire, all’interno delle sedi medesime, ove ne facciano richiesta, di un locale idoneo per le loro riunioni.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Assemblee e locali rappresentanze sindacali. 1. Il personale ha diritto di partecipare alle assemblee sindacali per 12 ore annue pro-capite senza decurtazione della retribuzione.
2. Le assemblee sul posto di lavoro, negli uffici con servizio continuativo al pubblico, vanno tenute di regola nelle prime o ultime 2 ore di servizio.
3. La convocazione, la sede e l’orario delle assemblee e l’eventuale partecipazione di dirigenti sindacali esterni alla categoria sono comunicate all’azienda all’Ente con preavviso scritto, da effettuarsi di norma tre giorni prima.
4. Qualora sia stato raggiunto il limite massimo di ore a disposizione per le assemblee, il dipendente può chiedere ulteriori sei ore annue, da recuperare entro il mese o nel mese successivo, ovvero, nel caso di superamento del limite annuo, può svolgere assemblee senza diritto alla retribuzione o, in ogni caso, al di fuori dell’orario di lavoro.
5. Alle organizzazioni sindacali, nell’ambito delle strutture centrali e periferiche, è consentito, per l’esercizio delle loro funzioni, l’uso di idonei locali disponibili all’interno delle sedi dell’aziendadell’Ente, nonché il diritto di usufruire, all’interno delle sedi medesime, ove ne facciano richiesta, di un locale idoneo per le loro riunioni.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Assemblee e locali rappresentanze sindacali. 1. Il personale ha diritto di partecipare alle assemblee sindacali per 12 ore annue pro-capite senza decurtazione della retribuzione.
2. Le assemblee sul posto di lavoro, negli uffici con servizio continuativo al pubblico, vanno tenute di regola nelle prime o ultime 2 ore di servizio.
3. La convocazione, la sede e l’orario l'orario delle assemblee e l’eventuale l'eventuale partecipazione di dirigenti sindacali esterni alla categoria sono comunicate all’azienda all'ANAS con preavviso scritto, da effettuarsi di norma tre giorni prima.
4. Qualora sia stato raggiunto il limite massimo di ore a disposizione per le assemblee, il dipendente può chiedere ulteriori sei ore annue, da recuperare entro il mese o nel mese successivo, ovvero, nel caso di superamento del limite annuo, può svolgere assemblee senza diritto alla retribuzione o, in ogni caso, al di fuori dell’orario di lavoro.
5. Alle organizzazioni sindacali, nell’ambito nell'ambito delle strutture centrali e periferiche, è consentito, per l’esercizio l'esercizio delle loro funzioni, l’uso l'uso di idonei locali disponibili all’interno all'interno delle sedi dell’aziendadell'ANAS, nonché il diritto di usufruire, all’interno all'interno delle sedi medesime, ove ne facciano richiesta, di un locale idoneo per le loro riunioni.
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Assemblee e locali rappresentanze sindacali. 1. Il personale ha diritto di partecipare alle assemblee sindacali per 12 ore annue pro-capite senza decurtazione della retribuzione.
2. Le assemblee sul posto di lavoro, lavoro negli uffici con servizio continuativo al pubblico, pubblico vanno tenute di regola nelle prime o ultime 2 ore di servizio.
3. La convocazione, la sede e l’orario delle assemblee e l’eventuale partecipazione di dirigenti sindacali esterni alla categoria sono comunicate all’azienda all’Ente con preavviso scritto, scritto da effettuarsi di norma tre giorni prima.
4. Qualora sia stato raggiunto il limite massimo di ore a disposizione per le assemblee, il dipendente può chiedere ulteriori sei ore annue, annue da recuperare entro il mese o nel mese successivo, ovvero, nel caso di superamento del limite annuo, può svolgere assemblee senza diritto alla retribuzione o, in ogni caso, al di fuori dell’orario di lavoro.
5. Alle organizzazioni sindacalisindacali maggiormente rappresentative, nell’ambito delle strutture centrali e periferiche, è consentito, per l’esercizio delle loro funzioni, l’uso di idonei locali disponibili all’interno delle sedi dell’azienda, nonché dell’Ente nonchè il diritto di usufruire, all’interno delle sedi medesime, ove ne facciano richiesta, di un locale idoneo per le loro riunioni.
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Assemblee e locali rappresentanze sindacali. 1. Il personale ha diritto di partecipare alle assemblee sindacali per 12 ore annue pro-capite senza decurtazione della retribuzione.
2. Le assemblee sul posto di lavoro, negli uffici con servizio continuativo al pubblico, vanno tenute di regola nelle prime o ultime 2 ore di servizio.
3. La convocazione, la sede e l’orario delle assemblee e l’eventuale partecipazione di dirigenti dirigent i sindacali esterni alla categoria sono comunicate all’azienda con preavviso scritto, da effettuarsi di norma tre giorni prima.
4. Qualora sia stato raggiunto il limite massimo di ore a disposizione per le assemblee, il dipendente può chiedere ulteriori sei ore annue, da recuperare entro il mese o nel mese successivo, ovvero, nel caso di superamento del limite annuo, può svolgere assemblee senza diritto alla retribuzione o, in ogni caso, al di fuori dell’orario di lavoro.
5. Alle organizzazioni sindacali, nell’ambito delle strutture centrali e periferiche, è consentito, per l’esercizio delle loro funzioni, l’uso di idonei locali disponibili all’interno delle sedi dell’azienda, nonché il diritto di usufruire, all’interno delle sedi medesime, ove ne facciano richiesta, di un locale idoneo per le loro riunioni.
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Assemblee e locali rappresentanze sindacali. 1. Il personale ha diritto di partecipare alle assemblee sindacali per 12 ore annue pro-pro- capite senza decurtazione della retribuzione.
2. Le assemblee sul posto di lavoro, negli uffici con servizio continuativo al pubblico, vanno tenute di regola nelle prime o ultime 2 ore di servizio.
3. La convocazione, la sede e l’orario delle assemblee e l’eventuale partecipazione di dirigenti sindacali esterni alla categoria sono comunicate all’azienda all’ANAS con preavviso scritto, da effettuarsi di norma tre giorni prima.
4. Qualora sia stato raggiunto il limite massimo di ore a disposizione per le assemblee, il dipendente può chiedere ulteriori sei ore annue, da recuperare entro il mese o nel mese successivo, ovvero, nel caso di superamento del limite annuo, può svolgere assemblee senza diritto alla retribuzione o, in ogni caso, al di fuori dell’orario di lavoro.
5. Alle organizzazioni sindacali, nell’ambito delle strutture centrali e periferiche, è consentito, per l’esercizio delle loro funzioni, l’uso di idonei locali disponibili all’interno delle sedi dell’aziendadell’ANAS, nonché il diritto di usufruire, all’interno delle sedi medesime, ove ne facciano richiesta, di un locale idoneo per le loro riunioni.
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