Common use of Assemblee sindacali del personale Clause in Contracts

Assemblee sindacali del personale. I lavoratori hanno diritto di riunirsi in azienda, fuori dell’orario di lavoro nonché du- rante l’orario di lavoro nei limiti di dodici ore annue, per le quali viene corrisposta la normale retribuzione. Tali riunioni saranno tenute, ove possibile, all’interno dell’azienda; in caso di assem- blea in luogo diverso dalla sede ordinaria di lavoro, la durata dell’assenza dal lavoro inizia a decorrere dal momento in cui il dipendente si allontana dal posto di lavoro per partecipare all’assemblea fino al suo rientro in servizio. Fatto salvo quanto previsto dai T.U. 10.01.2014 Confindustria e T.U. 10.02.2014 Confservizi, Parte Seconda, Sezione Seconda, punto 4, le riunioni possono essere indette dalla R.S.U. con ordine del giorno su materie di interesse sindacale e del lavoro; la convocazione va comunicata alla Direzione aziendale secondo l’ordine di precedenza delle convocazioni e comunque con un preavviso di almeno 48 ore; il preavviso è di 3 giorni per le assemblee che riguardano la generalità dei lavoratori. Alle riunioni possono partecipare, previo preavviso di almeno 24 ore alla Direzione aziendale, anche dirigenti esterni delle XX.XX. rappresentate nella R.S.U. o delle XX.XX. stipulanti il CCNL. Le assemblee possono riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi di essi; in ogni caso lo svolgimento delle assemblee durante l’orario di lavoro dovrà avere luogo con modalità che tengano conto delle esigenze di informare la cittadinanza, di assi- curare l’erogazione del servizio e della necessità di garantire la sicurezza delle per- sone e la salvaguardia degli impianti. Le riunioni dovranno inoltre avvenire senza che venga pregiudicata la normale attività lavorativa dei lavoratori non interessati alle stesse. In relazione a quanto sopra, le parti convengono sull’opportunità che le assemblee vengano effettuate in giornate in cui non sono presenti eventi che riducono il servizio alla clientela. Fatto salvo quanto previsto dall’art. 27 della Legge n. 300/1970, l’azienda, nei limiti delle possibilità ed esigenze organizzative, mette a disposizione della R.S.U. un lo- cale per le proprie riunioni, attrezzato con adeguati strumenti informatici. CONTRATTAZIONE DI 2° LIVELLO: PREMIO DI RISULTATO3 Conformemente a quanto indicato nell’art. 4 del presente CCNL, i cui contenuti si intendono integralmente richiamati nel presente articolo, allo scopo di migliorare il servizio e la competitività delle aziende anche attraverso strumenti di partecipazione riferiti ai risultati aziendali, viene prevista una contrattazione triennale a contenuto economico, che ha la funzione di definire un’erogazione annua variabile collegata a risultati concreti di redditività, produttività, efficienza e qualità, denominata “premio di risultato”. La realizzazione dei suddetti obiettivi determinerà a consuntivo l’entità dell’erogazione. Tale premio ha le finalità di:

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Assemblee sindacali del personale. I lavoratori hanno diritto di riunirsi in azienda, fuori dell’orario di lavoro nonché du- rante l’orario di lavoro nei limiti di dodici ore annue, per le quali viene corrisposta la normale retribuzione. Tali riunioni saranno tenute, ove possibile, all’interno dell’azienda; in caso di assem- blea in luogo diverso dalla sede ordinaria di lavoro, la durata dell’assenza dal lavoro inizia a decorrere dal momento in cui il dipendente si allontana dal posto di lavoro per partecipare all’assemblea fino al suo rientro in servizio. Fatto salvo quanto previsto dai T.U. 10.01.2014 Confindustria e T.U. 10.02.2014 Confservizi, Parte Seconda, Sezione Seconda, punto 4, le riunioni possono essere indette dalla R.S.U. con ordine del giorno su materie di interesse sindacale e del lavoro; la convocazione va comunicata alla Direzione aziendale secondo l’ordine di precedenza delle convocazioni e comunque con un preavviso di almeno 48 ore; il preavviso è di 3 giorni per le assemblee che riguardano la generalità dei lavoratori. Alle riunioni possono partecipare, previo preavviso di almeno 24 ore alla Direzione aziendale, anche dirigenti esterni delle XX.XX. rappresentate nella R.S.U. o delle XX.XX. stipulanti il CCNL. Le assemblee possono riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi di essi; in ogni caso lo svolgimento delle assemblee durante l’orario di lavoro dovrà avere luogo con modalità che tengano conto delle esigenze di informare la cittadinanza, di assi- curare l’erogazione del servizio e della necessità di garantire la sicurezza delle per- sone e la salvaguardia degli impianti. Le riunioni dovranno inoltre avvenire senza che venga pregiudicata la normale attività lavorativa dei lavoratori non interessati alle stesse. In relazione a quanto sopra, le parti convengono sull’opportunità che le assemblee vengano effettuate in giornate in cui non sono presenti eventi che riducono il servizio alla clientela. Locali per le R.S.U. Fatto salvo quanto previsto dall’art. 27 della Legge n. 300/1970, l’azienda, nei limiti delle possibilità ed esigenze organizzative, mette a disposizione della R.S.U. un lo- cale per le proprie riunioni, attrezzato con adeguati strumenti informatici. CONTRATTAZIONE DI 2° LIVELLO: PREMIO DI RISULTATO3 PREMESSA Conformemente a quanto indicato nell’art. 4 del presente CCNL, i cui contenuti si intendono integralmente richiamati nel presente articolo, allo scopo di migliorare il servizio e la competitività delle aziende anche attraverso strumenti di partecipazione riferiti ai risultati aziendali, viene prevista una contrattazione triennale a contenuto economico, che ha la funzione di definire un’erogazione annua variabile collegata a risultati concreti di redditività, produttività, efficienza e qualità, denominata “premio di risultato”. La realizzazione dei suddetti obiettivi determinerà a consuntivo l’entità dell’erogazione. Tale premio ha le finalità di:

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Assemblee sindacali del personale. I lavoratori hanno diritto di riunirsi in azienda, fuori dell’orario di lavoro nonché du- rante l’orario di lavoro nei limiti di dodici ore annue, per le quali viene corrisposta la normale retribuzione. Tali riunioni saranno tenute, ove possibile, all’interno dell’azienda; in caso di assem- blea in luogo diverso dalla sede ordinaria di lavoro, la durata dell’assenza dal lavoro inizia a decorrere dal momento in cui il dipendente si allontana dal posto di lavoro per partecipare all’assemblea fino al suo rientro in servizio. Fatto salvo quanto previsto dai T.U. dal TU 10.01.2014 Confindustria e T.U. 10.02.2014 ConfserviziConfser- vizi, Parte Seconda, Sezione Seconda, punto 4, le riunioni possono essere indette dalla R.S.U. con ordine del giorno su materie di interesse sindacale e del lavoro; la convocazione va comunicata alla Direzione aziendale secondo l’ordine di precedenza prece- denza delle convocazioni e comunque con un preavviso di almeno 48 ore; il preavviso preav- viso è di 3 giorni per le assemblee che riguardano la generalità dei lavoratori. Alle riunioni possono partecipare, previo preavviso di almeno 24 ore alla Direzione aziendale, anche dirigenti esterni delle XX.XX. rappresentate nella R.S.U. o delle XX.XX. stipulanti il CCNL. Le assemblee possono riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi di essi; in ogni caso lo svolgimento delle assemblee durante l’orario di lavoro dovrà avere luogo con modalità che tengano conto delle esigenze di informare la cittadinanza, di assi- curare l’erogazione del servizio e della necessità di garantire la sicurezza delle per- sone e la salvaguardia degli impianti. Le riunioni dovranno inoltre avvenire senza che venga pregiudicata la normale attività lavorativa dei lavoratori non interessati alle stesse. In relazione a quanto sopra, le parti convengono sull’opportunità che le assemblee vengano effettuate in giornate in cui non sono presenti eventi che riducono il servizio alla clientela. Fatto salvo quanto previsto dall’art. 27 della Legge n. 300/1970, l’azienda, nei limiti delle possibilità ed esigenze organizzative, mette a disposizione della R.S.U. un lo- cale per le proprie riunioni, attrezzato con adeguati strumenti informatici. CONTRATTAZIONE DI 2° LIVELLO: PREMIO DI RISULTATO3 Conformemente a quanto indicato nell’art. 4 del presente CCNL, i cui contenuti si intendono integralmente richiamati nel presente articolo, allo scopo di migliorare il servizio e la competitività delle aziende anche attraverso strumenti di partecipazione riferiti ai risultati aziendali, viene prevista una contrattazione triennale a contenuto economico, che ha la funzione di definire un’erogazione annua variabile collegata a risultati concreti di redditività, produttività, efficienza e qualitàefficienza, denominata qualità ed innovazione, deno- minata “premio di risultato”. La realizzazione dei suddetti obiettivi determinerà a consuntivo l’entità dell’erogazione. Tale premio ha le finalità di:

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Assemblee sindacali del personale. I lavoratori hanno diritto di riunirsi in azienda, fuori dell’orario dell‟orario di lavoro nonché du- rante l’orario l‟orario di lavoro nei limiti di dodici ore annue, per le quali viene corrisposta la normale retribuzione. Tali riunioni saranno tenute, ove possibile, all’interno dell’aziendaall‟interno dell‟azienda; in caso di assem- blea in luogo diverso dalla sede ordinaria di lavoro, la durata dell’assenza dell‟assenza dal lavoro inizia a decorrere dal momento in cui il dipendente si allontana dal posto di lavoro per partecipare all’assemblea all‟assemblea fino al suo rientro in servizio. Fatto salvo quanto previsto dai T.U. 10.01.2014 Confindustria e T.U. 10.02.2014 Confservizi, Parte Seconda, Sezione Seconda, punto 4, le riunioni possono essere indette dalla R.S.U. con ordine del giorno su materie di interesse sindacale e del lavoro; la convocazione va comunicata alla Direzione aziendale secondo l’ordine l‟ordine di precedenza delle convocazioni e comunque con un preavviso di almeno 48 ore; il preavviso è di 3 giorni per le assemblee che riguardano la generalità dei lavoratori. Alle riunioni possono partecipare, previo preavviso di almeno 24 ore alla Direzione aziendale, anche dirigenti esterni delle XX.XX. rappresentate nella R.S.U. o delle XX.XX. stipulanti il CCNL. Le assemblee possono riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi di essi; in ogni caso lo svolgimento delle assemblee durante l’orario l‟orario di lavoro dovrà avere luogo con modalità che tengano conto delle esigenze di informare la cittadinanza, di assi- curare l’erogazione l‟erogazione del servizio e della necessità di garantire la sicurezza delle per- sone e la salvaguardia degli impianti. Le riunioni dovranno inoltre avvenire senza che venga pregiudicata la normale attività lavorativa dei lavoratori non interessati alle stesse. In relazione a quanto sopra, le parti convengono sull’opportunità sull‟opportunità che le assemblee vengano effettuate in giornate in cui non sono presenti eventi che riducono il servizio alla clientela. Fatto salvo quanto previsto dall’artdall‟art. 27 della Legge n. 300/1970, l’aziendal‟azienda, nei limiti delle possibilità ed esigenze organizzative, mette a disposizione della R.S.U. un lo- cale per le proprie riunioni, attrezzato con adeguati strumenti informatici. CONTRATTAZIONE DI 2° LIVELLO: PREMIO DI RISULTATO3 Conformemente a quanto indicato nell’artnell‟art. 4 del presente CCNL, i cui contenuti si intendono integralmente richiamati nel presente articolo, allo scopo di migliorare il servizio e la competitività delle aziende anche attraverso strumenti di partecipazione riferiti ai risultati aziendali, viene prevista una contrattazione triennale a contenuto economico, che ha la funzione di definire un’erogazione un‟erogazione annua variabile collegata a risultati concreti di redditività, produttività, efficienza e qualità, denominata “premio di risultato”. La realizzazione dei suddetti obiettivi determinerà a consuntivo l’entità dell’erogazionel‟entità dell‟erogazione. Tale premio ha le finalità di:

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Assemblee sindacali del personale. I lavoratori hanno diritto di riunirsi riunirsi, in azienda, fuori dell’orario dell'orario di lavoro nonché du- rante l’orario lavoro, nonchè durante l'orario di lavoro lavoro, nei limiti di dodici ore annue, per le quali viene corrisposta la normale retribuzione. Tali riunioni saranno tenute, ove possibile, all’interno dell’azienda; in caso di assem- blea assemblea in luogo diverso dalla sede ordinaria di lavoro, la durata dell’assenza dell'assenza dal lavoro inizia comincia comunque a decorrere dal momento in cui il dipendente si allontana dal posto di lavoro per partecipare all’assemblea all'assemblea fino al suo rientro in servizio. Fatto salvo Fermo restando quanto previsto dai T.U. 10.01.2014 Confindustria e T.U. 10.02.2014 Confservizidall'art. 20, Parte Seconda, Sezione Seconda, punto 4della legge n. 300/1970, le riunioni possono essere indette dalla R.S.U. ovvero dalle Strutture sindacali delle XX.XX. stipulanti il presente c.c.n.l. con ordine del giorno su materie di interesse sindacale e del lavoro; la convocazione dell'assemblea va comunicata alla Direzione aziendale secondo l’ordine l'ordine di precedenza delle convocazioni e comunque con un preavviso di almeno 48 ore; il preavviso è di 3 giorni per . Secondo quanto previsto dall'accordo interconfederale XXXXXX-XXXX-XXXX-XXX 00 settembre 1994, punto 4, ultimo comma, le assemblee che riguardano la generalità dei lavoratori. Alle riunioni possono partecipare, previo preavviso di almeno 24 ore alla Direzione aziendale, anche dirigenti esterni delle XX.XX. rappresentate nella R.S.U. o delle XX.XX. stipulanti il CCNLpresente c.c.n.l. hanno diritto ad indire singolarmente o congiuntamente assemblee dei lavoratori durante l'orario di lavoro per tre delle 12 ore annue retribuite. Le assemblee riunioni possono riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi di essi; in ogni caso lo svolgimento delle assemblee riunioni durante l’orario l'orario di lavoro dovrà avere possibilmente aver luogo fuori degli orari di apertura degli uffici al pubblico e comunque con modalità che tengano conto delle esigenze dell'esigenza di informare la cittadinanza, di assi- curare l’erogazione del servizio assicurare l'erogazione dei servizi indispensabili da garantirsi anche in caso di sciopero e comunque della necessità di garantire la sicurezza delle per- sone persone e la salvaguardia degli impianti, secondo le norme in atto in applicazione della legge n. 146/1990. Le Alle riunioni dovranno inoltre avvenire senza che venga pregiudicata la normale attività lavorativa dei lavoratori non interessati alle stessepossono partecipare, previo preavviso di almeno 24 ore alla Direzione dell'azienda, dirigenti esterni delle XX.XX., rappresentate nella R.S.U. e/o delle XX.XX. In relazione a quanto sopra, le parti convengono sull’opportunità che le assemblee vengano effettuate in giornate in cui non sono presenti eventi che riducono il servizio alla clientela. Fatto salvo quanto previsto dall’art. 27 della Legge n. 300/1970, l’azienda, nei limiti delle possibilità ed esigenze organizzative, mette a disposizione della R.S.U. un lo- cale per le proprie riunioni, attrezzato con adeguati strumenti informatici. CONTRATTAZIONE DI 2° LIVELLO: PREMIO DI RISULTATO3 Conformemente a quanto indicato nell’art. 4 firmatarie del presente CCNL, i cui contenuti si intendono integralmente richiamati nel presente articolo, allo scopo di migliorare il servizio e la competitività delle aziende anche attraverso strumenti di partecipazione riferiti ai risultati aziendali, viene prevista una contrattazione triennale a contenuto economico, che ha la funzione di definire un’erogazione annua variabile collegata a risultati concreti di redditività, produttività, efficienza e qualità, denominata “premio di risultato”. La realizzazione dei suddetti obiettivi determinerà a consuntivo l’entità dell’erogazione. Tale premio ha le finalità di:c.c.n.l.

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