Common use of Assenze e sostituzioni Clause in Contracts

Assenze e sostituzioni. È ammessa la sostituzione soltanto nel periodo di ferie o malattia del titolare dell’incarico o nel caso di giustificati impedimenti dello stesso. La comunicazione di assenze dal Centro di Servizi rispetto all’orario concordato va fatta, di regola, con congruo anticipo (almeno tre giorni prima), per iscritto se i giorni di assenza sono superiori a tre, anche verbalmente per assenze di durata inferiore. Contestualmente alla comunicazione dell’assenza al Centro di Servizi, va indicato il nominativo del medico sostituto, il quale dovrà garantire l’orario del medico curante sostituito. Eventuali assenze che non risultassero copribili con un medico sostituto dovranno essere comunicate da parte del medico curante al medico coordinatore e al Centro di Servizi con preavviso di almeno 5 giorni lavorativi. In tal caso la sostituzione sarà assicurata dal Centro di Servizi. La presenza del sostituto non potrà eccedere il 20% della presenza complessiva annuale, ad esclusione dei giorni di malattia, pena la decadenza del titolare dall’incarico conferito. Eventuali periodi di sostituzione oltre il 20% che si rendessero necessari per altre motivate necessità dovranno essere preventivamente accettate dal Centro di Servizi e dal medico coordinatore.

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Samples: Accordo Contrattuale Per La Definizione Dei Rapporti Giuridici Ed Economici Tra L’azienda Unità Locale Socio Sanitaria N. 8 Berica E L’ente Gestore Del Centro Di Servizi Casa Provvidenza, Sito in Comune Di Vicenza, Ai Sensi E Per Gli Effetti Della l.r. N. 22 Del 2002 Articolo 17 Comma 3 Così Come Disposto Dal d.lgs. N. 502 Del 1992 Articolo 8 Quinquies. Tra L’azienda Unità Locale Socio Sanitaria N. 8 Berica Con Sede Legale a Vicenza Viale F. Rodolfi N. 37, p.iva/c.f. 02441500242, Nella Persona Del Direttore Generale, Legale Rappresentante Pro Tempore, Dr. Giovanni Pavesi, Domiciliato Per La Carica Presso La Sede Dell’azienda Ulss; E L’ente Fai Berica s.c.s., Titolare Della Gestione Del Centro Di Servizi Denominato Casa Provvidenza Sito in Vicenza via San Domenico N. 26 (Di Seguito Centro Di Servizi), Con Sede Legale a Vicenza in Viale Crispi N. 142, P. iva/c.f. 01326540240, Nella Persona Della dr.ssa Eleonora Poletto, in Qualità Di Legale Rappresentante Pro Tempore, Il Quale Dichiara, Consapevole Delle Responsabilità Penali Previste Dall’articolo 76 Del d.p.r. N. 445 Del 2000, Di Non Essere Stato Condannato Con Provvedimento Definitivo, www.ordinemedicivenezia.it, www.aulss8.veneto.it

Assenze e sostituzioni. È ammessa la sostituzione soltanto nel periodo di ferie o malattia del titolare dell’incarico o nel caso di giustificati impedimenti dello stesso. La comunicazione di assenze dal Centro di Servizi rispetto all’orario concordato va fatta, di regola, con congruo anticipo (almeno tre giorni prima), per iscritto se i giorni di assenza sono superiori a tre, anche verbalmente per assenze di durata inferiore. Contestualmente alla comunicazione dell’assenza al Centro di Servizi, va indicato il nominativo del medico sostituto, il quale dovrà garantire l’orario del medico curante sostituito. Eventuali assenze che non risultassero copribili con un medico sostituto dovranno essere comunicate da parte del medico curante al medico coordinatore e al Centro di Servizi con preavviso di almeno 5 giorni lavorativi. In tal caso la sostituzione sarà assicurata dal Centro di Servizidall’Azienda ULSS. La presenza del sostituto non potrà eccedere il 20% della presenza complessiva annuale, ad esclusione dei giorni di malattia, pena la decadenza del titolare dall’incarico conferito. Eventuali periodi di sostituzione oltre il 20% che si rendessero necessari per altre motivate necessità dovranno essere preventivamente accettate dal Centro di Servizi e dal medico coordinatore.

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Samples: Accordo Contrattuale Per La Definizione Dei Rapporti Giuridici Ed Economici Tra L’azienda Unità Locale Socio Sanitaria N. 8 Berica E L’ente Gestore Del Centro Di Servizi Casa Provvidenza, Sito in Comune Di Vicenza, Ai Sensi E Per Gli Effetti Della l.r. N. 22 Del 2002 Articolo 17 Comma 3 Così Come Disposto Dal d.lgs. N. 502 Del 1992 Articolo 8 Quinquies. Tra L’azienda Unità Locale Socio Sanitaria N. 8 Berica Con Sede Legale a Vicenza Viale F. Rodolfi N. 37, p.iva/c.f. 02441500242, Nella Persona Del Direttore Generale, Legale Rappresentante Pro Tempore, Dr. Giovanni Pavesi, Domiciliato Per La Carica Presso La Sede Dell’azienda Ulss; E L’ente Fai Berica s.c.s., Titolare Della Gestione Del Centro Di Servizi Denominato Casa Provvidenza Sito in Vicenza via San Domenico N. 26 (Di Seguito Centro Di Servizi), Con Sede Legale a Vicenza in Viale Crispi N. 142, P. iva/c.f. 01326540240, Nella Persona Della dr.ssa Eleonora Poletto, in Qualità Di Legale Rappresentante Pro Tempore, Il Quale Dichiara, Consapevole Delle Responsabilità Penali Previste Dall’articolo 76 Del d.p.r. N. 445 Del 2000, Di Non Essere Stato Condannato Con Provvedimento Definitivo, www.aulss8.veneto.it, www.aulss8.veneto.it

Assenze e sostituzioni. È ammessa la sostituzione soltanto nel periodo di ferie o malattia del titolare dell’incarico o nel caso di giustificati impedimenti dello stesso. La comunicazione di assenze dal Centro di Servizi rispetto all’orario concordato va fatta, di regola, con congruo anticipo (almeno tre giorni prima), per iscritto se i giorni di assenza sono superiori a tre, anche verbalmente per assenze di durata inferiore. Contestualmente alla comunicazione dell’assenza al Centro di Servizialla struttura, va indicato il nominativo del medico sostituto, il quale dovrà garantire l’orario del medico curante sostituito. Eventuali assenze che non risultassero copribili con un medico sostituto dovranno essere comunicate da parte del medico curante al medico coordinatore e al Centro di Servizi con preavviso di almeno 5 giorni lavorativi. In tal caso la sostituzione sarà assicurata dal Centro di Servizi. La presenza del sostituto non potrà eccedere il 20% della presenza complessiva annuale, ad esclusione dei giorni di malattia, pena la decadenza del titolare dall’incarico conferito. Eventuali periodi di sostituzione oltre il 20% che si rendessero necessari per altre motivate necessità dovranno essere preventivamente accettate dal Centro di Servizi e dal medico coordinatore.

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