ASSICURATO NON ISCRITTO ALL’ALBO PROFESSIONALE. attività svolta dall’ASSICURATO che non sia iscritto all’albo professionale od autorizzato dalle autorità competenti (ove previsto) ad esercitare l’attività indicata nella SCHEDA DI POLIZZA o la cui attività o autorizzazione sia stata negata, sospesa cancellata o revocata dalle autorità competenti. In questi casi la copertura assicurativa viene automaticamente sospesa in relazione agli ERRORI commessi successivamente alla data in cui tale decisione è stata deliberata, senza tener conto della data di ricevimento della relativa comunicazione da parte dell’ASSICURATO. La POLIZZA mantiene la sua efficacia rispetto a RICHIESTE DI RISARCIMENTO riferite ad ERRORI commessi prima della data di delibera, purché l’ASSICURATO abbia dato avviso entro 7 giorni dalla data di efficacia della delibera stessa agli ASSICURATORI consegnando copia della relativa documentazione. La POLIZZA è automaticamente riattivata alla revoca della delibera da parte delle autorità competenti oppure allo scadere del termine di sospensione dall’esercizio della professione, sebbene gli ASSICURATORI abbiano facoltà di: i. recedere dalla POLIZZA dando 90 giorni di preavviso; ii. mantenere in vigore la POLIZZA fino alla sua scadenza originaria in relazione alla sola notifica delle RICHIESTE DI RISARCIMENTO per ERRORI commessi prima della delibera delle autorità competenti.
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Samples: Assicurazione Di Responsabilità Civile Professionale, Contratto Di Assicurazione, Contratto Di Assicurazione
ASSICURATO NON ISCRITTO ALL’ALBO PROFESSIONALE. attività svolta dall’ASSICURATO dall‘ASSICURATO che non sia iscritto all’albo professionale od autorizzato dalle autorità competenti (ove previsto) ad esercitare l’attività indicata nella SCHEDA DI POLIZZA la/e attività indicata/e nel CERTIFICATO o la cui attività o autorizzazione sia stata negata, sospesa cancellata o revocata dalle autorità competenti. In questi casi la copertura assicurativa viene automaticamente sospesa in relazione agli ERRORI commessi successivamente alla data in cui tale decisione è stata deliberatadeliberata dagli Organi competenti, senza tener conto della data di ricevimento della relativa comunicazione da parte dell’ASSICURATO. La POLIZZA copertura assicurativa verrà automaticamente riattivata alla revoca della suddetta delibera da parte degli Organi competenti oppure allo scadere del termine di sospensione dall’esercizio professionale. Qualora il provvedimento di negazione, sospensione, cancellazione o revoca deliberato dagli Organi competenti abbia colpito l’attività dell’ASSICURATO, l’Assicurazione mantiene la sua efficacia rispetto a per la notifica delle RICHIESTE DI RISARCIMENTO riferite ad ERRORI commessi prima della data della predetta delibera. L’ASSICURATO dovrà però, a pena di deliberadecadenza di detta efficacia, purché l’ASSICURATO abbia dato dare avviso della delibera entro 7 giorni dalla data di efficacia della delibera stessa agli ASSICURATORI consegnando fornendo copia della relativa di detta documentazione. La POLIZZA è automaticamente riattivata alla revoca della delibera da parte delle autorità competenti oppure allo scadere del termine di sospensione dall’esercizio della professione, sebbene gli Gli ASSICURATORI abbiano conseguentemente avranno facoltà di:
i. recedere dalla POLIZZA dando 90 giorni di preavviso;
ii. mantenere in vigore la POLIZZA l’Assicurazione fino alla sua scadenza originaria in relazione alla sola notifica delle RICHIESTE DI RISARCIMENTO per ERRORI commessi prima della in data antecedente il periodo in cui la delibera delle autorità è stata assunta dagli Organi competenti.
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Samples: Contratto Di Assicurazione a Copertura Della Responsabilità Civile Professionale Commercialisti, Contratto Di Assicurazione a Copertura Della Responsabilità Civile Professionale