Common use of Assicurazione Clause in Contracts

Assicurazione. L'Aggiudicataria in relazione agli obblighi assunti con l’accettazione del presente capitolato, espressamente solleva l’Agenzia da ogni e qualsiasi responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone, cose, mezzi e valori sia dell’Agenzia, sia dell’Aggiudicataria, sia di terzi e verificatesi in dipendenza dell’attività svolta nell’esecuzione del servizio. A tale scopo l'Aggiudicataria si impegna a stipulare, con una primaria Compagnia di Assicurazione, apposita polizza per la responsabilità civile verso terzi per danni a persone o cose in dipendenza dell’attività oggetto del servizio, in cui venga esplicitamente indicato che l’Agenzia viene considerata "terza" a tutti gli effetti. La polizza dovrà essere stipulata sino alla concorrenza di un massimale non inferiore a € 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) per ogni sinistro e, in aggregato per anno; con il limite di € 1.000.000,00 (unmilione/00) per ogni persona infortunata. L’Agenzia è inoltre esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale dipendente dell'Aggiudicataria, durante l'esecuzione del servizio, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è da intendersi già compreso o compensato nel corrispettivo dell'appalto. Copia della polizza dovrà essere consegnata all’Agenzia prima della firma del contratto. Resta ferma la responsabilità dell’Aggiudicataria per danni non coperti o per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali previsti. Resta inteso che l’esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale e, pertanto, qualora venga meno, per qualsiasi motivo, la copertura assicurativa di cui si tratta, il contratto si risolverà di diritto ai sensi dell’art. 1456 codice civile, con conseguente incameramento della cauzione prestata e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggiore danno subito.

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Samples: Disciplinare Di Gara, Disciplinare Di Gara, Disciplinare Di Gara

Assicurazione. L'Aggiudicataria in relazione agli obblighi assunti con l’accettazione del L'Affidatario, è responsabile per i danni che possono subire persone e cose appartenenti alla propria organizzazione ivi compresi gli utenti per fatti o attività connesse all'esecuzione della presente capitolatoConvenzione. L'Affidatario, espressamente solleva l’Agenzia da ogni e qualsiasi responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da personeinoltre, cose, mezzi e valori sia dell’Agenzia, sia dell’Aggiudicataria, sia di terzi e verificatesi in dipendenza dell’attività svolta nell’esecuzione del servizio. A tale scopo l'Aggiudicataria si impegna a stipulare, con una primaria Compagnia di Assicurazione, apposita polizza per la responsabilità civile verso terzi per risponde pienamente dei danni a persone od a cose di questa Azienda ULSS o cose di terzi, che possano derivare dall'espletamento dei servizi in dipendenza dell’attività oggetto del servizioconvenzione, in cui venga esplicitamente indicato che l’Agenzia viene considerata "terza" per colpa imputabile ad essa od ai suoi dipendenti, dei quali sia chiamata a tutti gli effettirispondere l’Azienda ULSS stessa, la quale ultima è completamente sollevata da qualsiasi responsabilità al riguardo. La L’Affidatario sarà tenuto a fornire, all'atto della stipula della convenzione, copia di una polizza dovrà essere stipulata sino alla concorrenza di un assicurativa avente massimale non inferiore a € 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) per ogni sinistro e€. 6.000.000,00=, in aggregato per anno; con il limite riferito distintamente a persone e a cose. Eventuali eccedenze di € 1.000.000,00 (unmilione/00) per ogni persona infortunatadanno rispetto al predetto massimale rimarranno comunque a carico dell’ Affidatario. L’Agenzia è inoltre esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale dipendente dell'Aggiudicataria, durante l'esecuzione del servizio, convenendosi L’Affidatario assume a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è da intendersi già compreso o compensato nel corrispettivo dell'appalto. Copia della polizza dovrà essere consegnata all’Agenzia prima della firma del contratto. Resta ferma proprio carico la responsabilità dell’Aggiudicataria per danni non coperti o per del buon funzionamento del servizio e si impegna a promuovere tutte le iniziative atte ad evitare l'interruzione dello stesso, pena il pagamento delle penali ed il risarcimento dei danni. L’Affidatario si impegna ad osservare tutte le disposizioni di legge sulla prevenzione degli infortuni degli operatori impiegati nel servizio. Tutti gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali previsti. Resta inteso che l’esistenza eobblighi e gli oneri assicurativi antinfortunistici, quindiassistenziali e previdenziali, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale e, pertanto, qualora venga meno, per qualsiasi motivo, la copertura assicurativa di cui si trattadei mezzi e delle persone servizi forniti e assistiti dall’ Affidatario sono a carico dello stesso, il contratto si risolverà quale ne è il solo responsabile. Dell'avvenuto adempimento di diritto tali obblighi ed oneri l’Affidatario dovrà dar prova, anche mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi dell’artdelle leggi vigenti, all'Azienda ULSS 9 Scaligera prima dell'inizio del servizio e ogni qualvolta venga richiesto nel corso della convenzione. 1456 codice civile, con conseguente incameramento della cauzione prestata Restano in capo all’Affidatario la responsabilità e fatto salvo l’obbligo di risarcimento tutti gli obblighi in ordine agli adempimenti assicurativi anche relativamente ai volontari/volontari del maggiore danno subitoservizio civile ed ai tirocinanti.

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Samples: Convenzione Per L’affidamento, Convenzione Per L’affidamento

Assicurazione. L'Aggiudicataria Il conduttore è costituito custode della cosa in relazione agli obblighi assunti con l’accettazione del presente capitolatolocazione, espressamente solleva l’Agenzia da ogni e qualsiasi responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da personeai sensi dell’articolo 2051 Cod. civile, cose, mezzi e valori sia dell’Agenziaed è direttamente responsabile, sia dell’Aggiudicatariaverso la proprietà che verso i terzi, sia dell’utilizzo dell’immobile in uso, pertanto, dovrà assumere a proprio carico le spese di assicurazione contro i danni all’edificio di qualsiasi natura e gli eventuali danni arrecati a terzi e verificatesi nel corso degli interventi di adeguamento dei locali (intendendosi che gli stessi sono concessi in dipendenza dell’attività svolta nell’esecuzione del serviziouso nello stato in cui si trovano), di manutenzione degli stessi, nonché nel corso dell’esercizio delle attività svolte nell’immobile in locazione. A tale scopo l'Aggiudicataria si impegna questo proposito il conduttore s’impegna a stipulareconsegnare polizza assicurativa per “rischi locativi” in genere, con una primaria Compagnia di Assicurazioneai sensi degli articoli 1588, apposita polizza 1589 e 1611 del Codice Civile al momento della sottoscrizione della presente locazione, per la responsabilità civile verso terzi per danni a persone o cose in dipendenza dell’attività oggetto del servizio, in cui venga esplicitamente indicato che l’Agenzia viene considerata "terza" a tutti gli effetti. La polizza dovrà essere stipulata sino alla concorrenza di un massimale non inferiore a € 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) Euro 150.000,00 per ogni sinistro danni al fabbricato ed una partita per danni da incendio con massimale non inferiore ad Euro 500.000,00 e per i danni provocati a terzi nell’espletamento dell’attività nonché gli infortuni nell’attività commerciale con massimali non inferiori a Euro 500.000,00 sia per la sezione RCT che per la sezione RCO. Le coperture assicurative dovranno essere valide ed efficaci per tutta la durata della locazione. La suddetta polizza prodotta dal conduttore dovrà contenere la condizione esplicita che la Compagnia Assicuratrice si obbliga a notificare tempestivamente al Comune, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, l’eventuale mancato pagamento dei premi, nonché l’eventuale mancato rinnovo della polizza alla loro naturale scadenza e, in aggregato per anno; con il limite di € 1.000.000,00 (unmilione/00) per ogni persona infortunata. L’Agenzia è inoltre esonerata da ogni responsabilità per dannicomunque, infortuni od altro che dovesse accadere al personale dipendente dell'Aggiudicataria, durante l'esecuzione del servizio, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è da intendersi già compreso o compensato nel corrispettivo dell'appalto. Copia della polizza dovrà essere consegnata all’Agenzia prima della firma del contratto. Resta ferma la responsabilità dell’Aggiudicataria per danni non coperti o per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali previsti. Resta inteso che l’esistenza e, quindi, la validità considerare valida ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale e, pertanto, qualora venga meno, per qualsiasi motivo, operante la copertura assicurativa fino a quando non siano trascorsi 20 giorni dalla data di ricevimento della lettera raccomandata di cui si tratta, il contratto si risolverà di diritto ai sensi dell’art. 1456 codice civile, con conseguente incameramento della cauzione prestata e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggiore danno subitosopra.

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Samples: Contratto Di Locazione Commerciale Di Unita’ Immobiliare Posta Al Piano Terra Di Edificio Ubicato in Piazza Dante Del Capoluogo Al Civico N. 4/A.

Assicurazione. L'Aggiudicataria L’Aggiudicatario dovrà fornire adeguata copertura assicurativa, stipulata con apposito assicuratore, e mantenerla in relazione agli obblighi assunti con l’accettazione del presente capitolatovigore per tutta la durata dell’appalto in oggetto, espressamente solleva l’Agenzia da ogni e qualsiasi responsabilità in caso sua ripetizione ed eventuale proroga. La copertura dovrà valere contro: - Rischi di infortuni o danni eventualmente subiti da persone, cose, mezzi e valori sia dell’Agenzia, sia dell’Aggiudicataria, sia di terzi e verificatesi in dipendenza dell’attività svolta nell’esecuzione del servizio. A tale scopo l'Aggiudicataria si impegna a stipulare, con una primaria Compagnia di Assicurazione, apposita polizza per la responsabilità civile verso terzi e rischi da Responsabilità civile verso Prestatori di Lavoro per danni arrecati a persone o terzi 8tra i quali l’ente appaltatore) p cose in dipendenza dell’attività derivanti dall’esecuzione del servizio oggetto del servizio, in cui venga esplicitamente indicato che l’Agenzia viene considerata "terza" a tutti gli effettidell’appalto. La polizza dovrà essere stipulata sino alla concorrenza prevedere le seguenti estensioni di un massimale non inferiore garanzia: RCO comprensiva della garanzia per il cosiddetto danno biologico con estensione della garanzia ai prestatori di lavoro parasubordinati e dei quali l’aggiudicatario si avvalga nelle forme previste dalla vigente legislazione in materia di rapporto o prestazione di lavoro; RC derivante all’aggiudicatario e suoi dipendenti e/O preposto; RC personale di dipendenti e prestatori d’opera a € 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) qualunque titolo; RC per ogni danni alle cose trovantisi nell’ambito di esecuzione dei lavori; RC per danni derivanti da incendio di cose dell’aggiudicatario e dallo stesso detenute; RC per danni da messa sotto carico e scarico; RC per danni da interruzione o sospensione, totale o parziale, di attività di terzi. - Responsabilità Civile Prodotti per danni arrecati a terzi, persone e/o cose da difetto dei prodotti oggetto del presente contratto. Qualora le coperture assicurative descritte sopra prevedano scoperti e/o franchigie per sinistro e, in aggregato per anno; con il limite resta inteso che gli importi delle stesse saranno a totale carico dell’aggiudicatario e che pertanto gli importi degli indennizzi eventualmente dovuti ai danneggiati verranno corrisposti integralmente. L’Aggiudicatario provvederà a consegnare copia delle polizze complete all’Ufficio di € 1.000.000,00 (unmilione/00) per ogni persona infortunata. L’Agenzia è inoltre esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale dipendente dell'Aggiudicataria, durante l'esecuzione Piano dopo l’aggiudicazione definitiva del servizio, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è da intendersi già compreso o compensato nel corrispettivo dell'appalto. Copia della polizza dovrà essere consegnata all’Agenzia prima della firma del contratto. Resta ferma la responsabilità dell’Aggiudicataria per danni non coperti o per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali previsti. Resta inteso che l’esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale e, pertanto, qualora venga meno, per qualsiasi motivo, la copertura assicurativa di cui si tratta, il contratto si risolverà di diritto ai sensi dell’art. 1456 codice civile, con conseguente incameramento della cauzione prestata e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggiore danno subito.

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Samples: www.comune.rozzano.mi.it

Assicurazione. L'Aggiudicataria A tal fine il Concessionario dovrà essere disponibile all'atto della accettazione della concessione- contratto, a presentare polizza assicurativa riferita specificamente alla gestione dell'impianto ottenuto in relazione agli obblighi assunti concessione, valida per tutto il periodo della concessione medesima e stipulata con l’accettazione del presente capitolato, espressamente solleva l’Agenzia da ogni e qualsiasi responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone, cose, mezzi e valori sia dell’Agenzia, sia dell’Aggiudicataria, sia di terzi e verificatesi in dipendenza dell’attività svolta nell’esecuzione del servizio. A tale scopo l'Aggiudicataria si impegna a stipulare, con una primaria Compagnia compagnia di Assicurazione, apposita polizza per la avente un massimale di responsabilità civile verso terzi non inferiore a Euro 3.000.000,00 UNICO (tremilioni) per sinistro, per persona e per danni alle cose. Detto importo dovrà essere rideterminato periodicamente, ove richiesto dal Concedente adeguandoli a persone o cose in dipendenza dell’attività oggetto del servizionuovi valori, in cui venga esplicitamente indicato senza che l’Agenzia viene considerata "terza" a tutti gli effettiil Concessionario possa opporsi. La polizza dovrà essere stipulata sino alla concorrenza di un massimale non inferiore a € 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) per ogni sinistro e, in aggregato per anno; prevedere: ✓ che gli atleti con il limite loro staff (allenatori, massaggiatori, medici, dirigenti sportivi etc.) siano terzi tra di € 1.000.000,00 (unmilione/00) loro almeno per ogni persona infortunatale lesioni personali previste dall’art. L’Agenzia è inoltre esonerata da ogni responsabilità per danni583 del Codice Penale; ✓ che abbiano la qualifica di terzi: il personale addetto agli impianti, infortuni od altro che dovesse accadere il personale addetto al soccorso e alla sicurezza, le forze dell’ordine, gli addetti al servizio stampa/radio/televisione e in generale tutto il personale dipendente dell'Aggiudicatariaaddetto alla gestione e realizzazione dell’evento presente nell’impianto. Nel caso di affidamento pluriennale e di polizza annuale, essa andrà rinnovata obbligatoriamente prima della scadenza e periodicamente depositata in copia presso il Concedente durante l'esecuzione del servizio, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è da intendersi già compreso o compensato nel corrispettivo dell'appaltotutto il periodo della Concessione. Copia della Detta polizza dovrà essere consegnata all’Agenzia prima della firma del contrattoassicurare esplicitamente anche i propri aderenti che prestano tale attività di gestione contro gli infortuni e le malattie connessi con lo svolgimento di tale attività. Resta ferma la responsabilità dell’Aggiudicataria per danni non coperti o per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali previsti. Resta inteso che l’esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale e, pertanto, qualora venga meno, per qualsiasi motivo, la La copertura assicurativa è elemento essenziale del contratto di cui si tratta, il contratto si risolverà di diritto ai sensi dell’art. 1456 codice civile, con conseguente incameramento della cauzione prestata affidamento in concessione dell'impianto e fatto salvo l’obbligo di risarcimento i relativi oneri sono integralmente a carico del maggiore danno subitoConcessionario.

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Samples: www.fondazionesport.it

Assicurazione. L'Aggiudicataria in relazione agli obblighi assunti con l’accettazione La Società Aggiudicataria è responsabile per i danni che possono subire persone e cose appartenenti alla propria organizzazione, all'interno o fuori dei Presidi/locali dell’Ulss n. 9, per fatti o attività connesse all'esecuzione del presente capitolatoCapitolato Speciale d’Appalto. La Società Aggiudicataria, espressamente solleva l’Agenzia da ogni e qualsiasi responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da personeinoltre, cose, mezzi e valori sia dell’Agenzia, sia dell’Aggiudicataria, sia di terzi e verificatesi in dipendenza dell’attività svolta nell’esecuzione del servizio. A tale scopo l'Aggiudicataria si impegna a stipulare, con una primaria Compagnia di Assicurazione, apposita polizza per la responsabilità civile verso terzi per risponde pienamente dei danni a persone o a cose dell’Ulss o di terzi, che possano derivare dall'espletamento dei servizi in dipendenza dell’attività oggetto del serviziocontratto, in cui venga esplicitamente indicato che l’Agenzia viene considerata "terza" per colpa imputabile ad essa od ai suoi dipendenti, dei quali sia chiamata a tutti gli effettirispondere l’Ulss stessa, la quale ultima è completamente sollevata da qualsiasi responsabilità al riguardo. La Società Aggiudicataria sarà tenuta a fornire inoltre, all'atto della stipula del contratto, copia di una polizza dovrà essere stipulata sino alla concorrenza di un assicurativa avente massimale non inferiore a € 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) per ogni sinistro e6.000.000,00 EUR, in aggregato per anno; con il limite riferito distintamente a persone e a cose. Eventuali eccedenze di € 1.000.000,00 (unmilione/00) per ogni persona infortunatadanno rispetto al predetto massimale rimarranno comunque a carico della Società Aggiudicataria. L’Agenzia è inoltre esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale dipendente dell'Aggiudicataria, durante l'esecuzione del servizio, convenendosi La Società Aggiudicataria assume a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è da intendersi già compreso o compensato nel corrispettivo dell'appalto. Copia della polizza dovrà essere consegnata all’Agenzia prima della firma del contratto. Resta ferma proprio carico la responsabilità dell’Aggiudicataria per danni non coperti o per del buon funzionamento del servizio e si impegna a promuovere tutte le iniziative atte ad evitare l'interruzione dello stesso, pena il pagamento delle penali ed il risarcimento dei danni. La Società Aggiudicataria si impegna ad osservare tutte le disposizioni di legge sulla prevenzione degli infortuni degli operatori impiegati nel servizio. Tutti gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali previsti. Resta inteso che l’esistenza eobblighi e gli oneri assicurativi antinfortunistici, quindiassistenziali e previdenziali, dei mezzi e delle persone forniti dalla Società Aggiudicataria sono a carico della stessa, la validità quale ne è la sola responsabile. Dell'avvenuto adempimento di tali obblighi ed efficacia della polizza assicurativa oneri la Società Aggiudicataria dovrà dar prova, anche mediante dichiarazione sostitutiva di cui al presente articolo è condizione essenziale e, pertanto, qualora venga meno, per qualsiasi motivo, la copertura assicurativa di cui si tratta, il contratto si risolverà di diritto atto notorio resa ai sensi dell’art. 1456 codice civiledelle leggi vigenti, con conseguente incameramento della cauzione prestata all'Ulss appaltante prima dell'inizio del servizio e fatto salvo l’obbligo di risarcimento ogni qualvolta venga richiesto nel corso del maggiore danno subitoCapitolato Speciale d’appalto.

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Samples: Patto Di Integrità Dell’azienda Ulss N. 9 Scaligera in Materia Di Contratti Pubblici

Assicurazione. L'Aggiudicataria E’ obbligo del prestatore di servizi stipulare specifica polizza assicurativa R.C., comprensiva della Responsabilità Civile verso terzi (RCT), con esclusivo riferimento al servizio in relazione agli obblighi assunti questione, con l’accettazione del presente capitolatomassimale per sinistro non inferiore ad € 500.000,00 (cinquecentomila/00), espressamente solleva l’Agenzia da ogni con un numero di sinistro illimitato e qualsiasi responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone, cose, mezzi e valori sia dell’Agenzia, sia dell’Aggiudicataria, sia di terzi e verificatesi in dipendenza dell’attività svolta nell’esecuzione con validità non inferiore alla durata del servizio. A tale scopo l'Aggiudicataria In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, il prestatore di servizi potrà dimostrare l’esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si impegna a stipularedovrà produrre un’appendice alla stessa, con una primaria Compagnia nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio svolto per conto di AssicurazioneFondazione Milano, apposita polizza precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri e che il massimale per la responsabilità civile verso terzi per danni a persone o cose in dipendenza dell’attività oggetto del servizio, in cui venga esplicitamente indicato che l’Agenzia viene considerata "terza" a tutti gli effetti. La polizza dovrà essere stipulata sino alla concorrenza di un massimale sinistro non è inferiore a ad 5.000.000,00 500.000,00.= (cinquemilioni/00) per ogni sinistro e, in aggregato per anno; con il limite di € 1.000.000,00 (unmilione/00) per ogni persona infortunata. L’Agenzia è inoltre esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale dipendente dell'Aggiudicataria, durante l'esecuzione del servizio, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è da intendersi già compreso o compensato nel corrispettivo dell'appaltocinquecentomila /00). Copia della polizza, specifica, o come appendice alla polizza esistente, conforme all'originale ai sensi di legge, dovrà essere consegnata all’Agenzia prima all’Ufficio Approvvigionamenti di Fondazione Milano, entro 10 giorni dal ricevimento della firma comunicazione d’aggiudicazione, unitamente alla quietanza di intervenuto pagamento del contrattopremio. Resta ferma Quest’ultima dovrà essere presentata con la responsabilità dell’Aggiudicataria periodicità prevista dalla polizza stessa, onde verificare il permanere della validità nel corso della durata del servizio. La copertura assicurativa, che dovrà coprire anche danni causati dalle imprese sub‐appaltatrici, decorre dalla data prevista per danni non coperti o l’inizio della prestazione e dovrà avere durata sino alla data contrattualmente prevista per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali previsti. Resta inteso che l’esistenza e, quindi, il termine della prestazione Qualora l’appaltatore sia un ATI sarà a cura dell’impresa capogruppo presentare la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale e, pertanto, qualora venga meno, per qualsiasi motivo, la copertura assicurativa di cui si tratta, il contratto si risolverà di diritto ai sensi dell’art. 1456 codice civile, con conseguente incameramento della cauzione prestata e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggiore danno subitosuddetta polizza.

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Samples: fondazionemilano.eu

Assicurazione. L'Aggiudicataria Ove richiesta dalla Committente, prima di dare inizio a qualsiasi attività inerente al Contratto, il Contraente è tenuto, senza che per questo siano comunque limitate le sue responsabilità contrattuali, a costituire una Garanzia rilasciata da Imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle Leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 385/1993, che svolgano, in relazione agli obblighi assunti con l’accettazione del presente capitolatovia esclusiva o prevalente, espressamente solleva l’Agenzia da attività di rilascio di Garanzie, a copertura di ogni e qualsiasi responsabilità in caso tipologia di infortuni danno derivante, direttamente o danni eventualmente subiti da personeindirettamente, cose, mezzi e valori sia dell’Agenzia, sia dell’Aggiudicataria, sia di terzi e verificatesi in dipendenza dell’attività svolta nell’esecuzione del serviziodall’espletamento delle proprie attività. A tale scopo l'Aggiudicataria Il Contraente si impegna a stipularegarantire l’adempimento di tutti gli obblighi assunti nei confronti del Committente con il Contratto – in particolare gli obblighi di corretta esecuzione delle proprie attività/prestazione di servizi– nonché la refusione di ogni eventuale danno da esso causato al Committente e/o a terzi conseguentemente all’espletamento dell’oggetto del Contratto stesso, con mediante costituzione di apposita fideiussione bancaria o assicurativa, a prima richiesta e senza eccezioni, avente i contenuti che saranno definiti di volta in volta nei contratti di acquisto di Beni e Servizi (“Garanzia”). La suddetta Garanzia dovrà essere rilasciata da: i) primario istituto bancario o da istituto bancario controllato da altro istituto bancario o ii) da primaria società assicurativa, in entrambi i casi aventi giudizio di rating tale da non risultare inferiore al rating riconosciuto da una primaria delle agenzie Standard & Poor’s, Moodys’s e Fitch al debito di lungo periodo dello stato italiano, diminuito di 2 notches, e sarà d’importo massimo garantito pari all’esposizione al rischio della suddetta attività (che verrà di volta in volta valutato dal Committente) e avrà una durata tale da assicurare la copertura per almeno 12 mesi decorrenti dall’approvazione del verbale di collaudo (termine delle attività oggetto del contratto). Inoltre, qualora la prestazione oggetto del Contratto venga svolta presso le sedi del Committente, il Contraente deve dimostrare il possesso di una Polizza Assicurativa a copertura degli infortuni professionali, attraverso apposita dichiarazione rilasciata su carta intestata dalla compagnia stessa. A tal fine, il Contraente si impegna a produrre l’originale dell’appendice di dichiarazione della Garanzia dove sia riportata esplicita attestazione dell’avvenuto pagamento dei premi, la rinuncia al diritto di rivalsa da parte della stessa Compagnia di Assicurazione, apposita polizza per la responsabilità civile verso /Istituto di Credito nei confronti del Committente e dei terzi per danni coinvolti a persone o cose in dipendenza dell’attività oggetto del servizio, in cui venga esplicitamente indicato che l’Agenzia viene considerata "terza" a tutti gli effetti. La polizza dovrà essere stipulata sino alla concorrenza di un massimale non inferiore a € 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) per ogni sinistro e, in aggregato per anno; con il limite di € 1.000.000,00 (unmilione/00) per ogni persona infortunata. L’Agenzia è inoltre esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale dipendente dell'Aggiudicataria, durante l'esecuzione del servizio, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è da intendersi già compreso o compensato nel corrispettivo dell'appalto. Copia diverso titolo nell’esecuzione della polizza dovrà essere consegnata all’Agenzia prima della firma del contrattoFornitura. Resta ferma la responsabilità dell’Aggiudicataria per danni non coperti o per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali previsti. Resta comunque inteso che l’esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa qualora il Contraente non possieda una Garanzia in conformità alle disposizioni di cui al presente articolo è condizione essenziale esopra, pertantosarà sua cura e onere provvedere quanto prima a stipularla comunque prima dell’esecuzione del Contratto. In mancanza, qualora venga meno, per qualsiasi motivo, la copertura assicurativa di cui si tratta, sarà facoltà del Committente risolvere il contratto si risolverà di diritto Contratto ai sensi dell’art. 1456 codice civiledel Codice Civile. Resta inteso che la mancata costituzione di suddetta Garanzia prima del termine fissato per la stipula del Contratto comporterà, in ogni caso, la decadenza dell'affidamento. Durante l’esecuzione del Contratto e allo scadere del termine di validità della Garanzia, sarà cura del Contraente inviare alla Responsabile tecnico la prova del rinnovo della stessa, mediante dichiarazione emessa dalla Compagnia di Assicurazione/Istituto di Credito, pena, in difetto, la risoluzione del Contratto. Resta inteso che lo stesso Contraente dovrà comunicare al suddetto Responsabile tecnico del contratto, con conseguente incameramento congruo anticipo, ogni evento che modifichi i termini e/o le condizioni afferenti alla Garanzia, nel rispetto delle previsioni di cui al presente articolo, mediante l’emissione di una nuova appendice di dichiarazione della cauzione prestata e fatto salvo l’obbligo Polizza. Ogni indennizzo a terzi a titolo di risarcimento deve essere liquidato senza deduzione di alcuna franchigia che si intende a totale carico del maggiore danno subitoContraente.

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Samples: Contratto Per “Contratto

Assicurazione. L'Aggiudicataria in relazione agli obblighi assunti con l’accettazione del presente capitolato, espressamente solleva l’Agenzia da ogni e qualsiasi Il massimale della polizza assicurativa prestata a garanzia dei rischi di responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone, cose, mezzi e valori sia dell’Agenzia, sia dell’Aggiudicataria, sia di terzi e verificatesi in dipendenza dell’attività svolta nell’esecuzione del servizio. A tale scopo l'Aggiudicataria si impegna a stipulare, con una primaria Compagnia di Assicurazione, apposita polizza per la responsabilità civile verso terzi per danni a persone o e cose in dipendenza dell’attività oggetto non rappresenta il limite del serviziodanno da risarcirsi da parte della Società, in cui venga esplicitamente indicato che l’Agenzia viene considerata "terza" per il quale, nel suo valore complessivo, risponderà comunque la Società medesima. L’Università con esplicita clausola sarà costituita beneficiaria della polizza fino a tutti gli effetticoncorrenza del danno da essa subito, relativamente ai danni causati all’Università, restando fermo l’obbligo della Società stipulante la polizza di pagare alle scadenze i relativi premi. La Il contratto dovrà espressamente prevedere la tutela dello smercio dei prodotti. Nella polizza dovrà essere stipulata sino alla concorrenza stabilito che non potranno avere luogo diminuzioni o storni di un massimale somme assicurate né disdetta del contratto senza il consenso dell’Università. Tale polizza deve coprire tutti i rischi connessi all’esercizio sia nei confronti dei terzi, sia per i danni arrecati per qualsiasi causa – incendio compreso – alle cose di proprietà dell’Università e deve avere durata non inferiore a € 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) per ogni sinistro e, in aggregato per anno; con il limite di € 1.000.000,00 (unmilione/00) per ogni persona infortunata. L’Agenzia è inoltre esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale dipendente dell'Aggiudicataria, durante l'esecuzione del servizio, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è da intendersi già compreso o compensato nel corrispettivo dell'appalto. Copia della polizza dovrà essere consegnata all’Agenzia prima della firma del contratto. Resta ferma la responsabilità dell’Aggiudicataria per danni non coperti o per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali previstiquella dell’affidamento. Resta inteso che l’esistenza el’esistenza, e quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale e, pertanto, qualora venga meno, per la Società non sia in grado di provare in qualsiasi motivo, momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il contratto si risolverà di diritto ai sensi dell’art. 1456 codice civile, con conseguente incameramento della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggiore maggior danno subito. La Società sarà ritenuta responsabile dell’operato dei propri dipendenti e pertanto assumerà in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni ed in caso di danni arrecati eventualmente, alle persone ed alle cose tanto dell’Università che di terzi in dipendenza di manchevolezze o trascuratezze nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto. La Società in ogni caso dovrà provvedere senza indugio e a proprie spese alla riparazione e/o sostituzione delle parti o degli oggetti danneggiato dal proprio personale.

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Samples: Contratto Di Concessione

Assicurazione. L'Aggiudicataria in relazione agli obblighi assunti con l’accettazione del L'Affidatario, è responsabile per i danni che possono subire persone e cose appartenenti alla propria organizzazione ivi compresi gli assistiti, all'interno o fuori della scuola, per fatti o attività connesse all'esecuzione della presente capitolatoconvenzione. L'Affidatario, espressamente solleva l’Agenzia da ogni e qualsiasi responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da personeinoltre, cose, mezzi e valori sia dell’Agenzia, sia dell’Aggiudicataria, sia di terzi e verificatesi in dipendenza dell’attività svolta nell’esecuzione del servizio. A tale scopo l'Aggiudicataria si impegna a stipulare, con una primaria Compagnia di Assicurazione, apposita polizza per la responsabilità civile verso terzi per risponde pienamente dei danni a persone od a cose dell’Azienda ULSS 9 Scaligera o cose di terzi, che possano derivare dall'espletamento dei servizi in dipendenza dell’attività oggetto del servizioconvenzione, in cui venga esplicitamente indicato che l’Agenzia viene considerata "terza" per colpa imputabile all’Affidatario od ai suoi dipendenti, dei quali sia chiamata a tutti gli effettirispondere l’Azienda ULSS 9 Scaligera stessa, la quale ultima è completamente sollevata da qualsiasi responsabilità al riguardo. La L’Affidatario sarà tenuto a fornire, all'atto della stipula della convenzione, copia di una polizza dovrà essere stipulata sino alla concorrenza di un assicurativa avente massimale non inferiore a € 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) per ogni sinistro e€. 6.000.000,00=, in aggregato per anno; con il limite riferito distintamente a persone e a cose. Eventuali eccedenze di € 1.000.000,00 (unmilione/00) per ogni persona infortunatadanno rispetto al predetto massimale rimarranno comunque a carico dell’ Affidatario. L’Agenzia è inoltre esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale dipendente dell'Aggiudicataria, durante l'esecuzione del servizio, convenendosi L’Affidatario assume a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è da intendersi già compreso o compensato nel corrispettivo dell'appalto. Copia della polizza dovrà essere consegnata all’Agenzia prima della firma del contratto. Resta ferma proprio carico la responsabilità dell’Aggiudicataria per danni non coperti o per del buon funzionamento del servizio e si impegna a promuovere tutte le iniziative atte ad evitare l'interruzione dello stesso, pena il pagamento delle penali ed il risarcimento dei danni. L’Affidatario si impegna ad osservare tutte le disposizioni di legge sulla prevenzione degli infortuni degli operatori impiegati nel servizio. Tutti gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali previsti. Resta inteso che l’esistenza eobblighi e gli oneri assicurativi antinfortunistici, quindiassistenziali e previdenziali, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale e, pertanto, qualora venga meno, per qualsiasi motivo, la copertura assicurativa di cui si trattadei mezzi e delle persone forniti dall’Affidatario sono a carico dello stesso, il contratto si risolverà quale ne è il solo responsabile. Dell'avvenuto adempimento di diritto tali obblighi ed oneri l’Affidatario dovrà dar prova, anche mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi dell’artdelle leggi vigenti, all'Azienda ULSS 9 Scaligera prima dell'inizio del servizio e ogni qualvolta venga richiesto nel corso della convenzione. 1456 codice civileRestano in capo all’Affidatario la responsabilità e tutti gli obblighi in ordine agli adempimenti assicurativi anche relativamente ai volontari, con conseguente incameramento della cauzione prestata e fatto salvo l’obbligo di risarcimento ai volontari del maggiore danno subitoservizio civile ed ai tirocinanti.

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Samples: Convenzione Per L’affidamento

Assicurazione. L'Aggiudicataria in relazione agli obblighi assunti con l’accettazione del presente capitolatoIl concessionario è tenuto a sottoscrivere, espressamente solleva l’Agenzia da ogni e qualsiasi responsabilità in caso presso una compagnia di infortuni o danni eventualmente subiti da personeprimaria importanza, cose, mezzi e valori sia dell’Agenzia, sia dell’Aggiudicataria, sia una polizza di terzi e verificatesi in dipendenza dell’attività svolta nell’esecuzione del servizio. A tale scopo l'Aggiudicataria si impegna a stipulare, con una primaria Compagnia di Assicurazione, apposita polizza assicurazione per la responsabilità civile verso terzi per danni (R.C.T.) a persone o cose in dipendenza dell’attività oggetto del servizio, in cui venga esplicitamente indicato che l’Agenzia viene considerata "terza" a fronte di tutti gli effettioneri a carico del concessionario stesso stabiliti nel presente capitolato speciale. La polizza Il contratto assicurativo dovrà prevedere: — l’inclusione della responsabilità personale degli addetti (dipendenti e/o collaboratori) al servizio e nell’esercizio delle attività svolte per conto della ditta appaltatrice; — l’estensione ai danni derivanti al Comune di Poggibonsi o a terzi da incendio di cose della ditta appaltatrice o dalla stessa detenute; — l’individuazione del Comune di Poggibonsi, compresi amministratori e dipendenti dello stesso, quale terzo assicurato. Il massimale della R.C.T. non potrà essere stipulata sino alla concorrenza di un massimale non inferiore a € 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) per ogni sinistro esinistro, in aggregato per anno; con il limite di a € 1.000.000,00 (unmilione/00) per danni a ogni persona infortunatae a € 500.000,00 per danni a cose e/o animali. L’Agenzia è Il concessionario dovrà inoltre esonerata sottoscrivere, oltre alla copertura assicurativa obbligatoria stabilita da disposizioni di legge in favore del proprio personale (vedasi art. 18) una polizza di assicurazione per la Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro (R.C.O.). Il massimale della R.C.O. non potrà essere inferiore a € 5.000.000,00 per sinistro e a € 1.000.000,00 per danni ad ogni responsabilità prestatore. La polizza (R.C.T./R.C.O.) dovrà essere mantenuta in vigore per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale dipendente dell'Aggiudicataria, durante l'esecuzione del servizio, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è da intendersi già compreso o compensato nel corrispettivo dell'appaltotutta le durata della concessione. Copia Il contratto sarà stipulato solo dopo la consegna di copia della polizza dovrà essere consegnata all’Agenzia prima della firma del contrattoo di altro documento assicurativo rilasciato dall’assicuratore al concessionario, riportante le garanzie sopra richieste. Resta ferma L'esistenza di tale polizza non libera la responsabilità dell’Aggiudicataria per danni non coperti o per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali previsti. Resta inteso che l’esistenza editta dalle proprie responsabilità, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa avendo essa solo lo scopo di cui al presente articolo è condizione essenziale e, pertanto, qualora venga meno, per qualsiasi motivo, la copertura assicurativa di cui si tratta, il contratto si risolverà di diritto ai sensi dell’art. 1456 codice civile, con conseguente incameramento della cauzione prestata e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggiore danno subitoulteriore garanzia.

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Samples: www.comune.poggibonsi.si.it

Assicurazione. L'Aggiudicataria 7.1 Per l’intera Durata del Contratto e per i successivi due anni almeno, il Sottoscrittore, qualora non l’abbia già sottoscritta, sottoscriverà, o farà in relazione agli obblighi assunti con l’accettazione modo di far sottoscrivere, ai Punti Vendita del presente capitolatoSottoscrittore, espressamente solleva l’Agenzia da ogni a sue spese, (a) un’assicurazione per "Responsabilità Civile Generale", incluso - ma non limitato – per responsabilità contrattuale, per pubblicità e qualsiasi responsabilità in caso di infortuni lesioni personali, compresi i danni conseguenti o danni eventualmente subiti da persone, cose, mezzi e valori sia dell’Agenzia, sia dell’Aggiudicataria, sia di terzi e verificatesi in dipendenza dell’attività svolta nell’esecuzione del servizio. A tale scopo l'Aggiudicataria si impegna a stipularemeno, con una primaria Compagnia di Assicurazione, apposita polizza per la responsabilità civile verso terzi per danni a persone o cose in dipendenza dell’attività oggetto del servizio, in cui venga esplicitamente indicato che l’Agenzia viene considerata "terza" a tutti gli effetti. La polizza dovrà essere stipulata sino alla concorrenza di un massimale di almeno un (1) milione di euro per sinistro e un (1) milione di euro come totale complessivo, e con un sub-massimale per disonestà del dipendente non inferiore a € 5.000.000,00 cinquecentomila (cinquemilioni/00500.000) euro per ogni sinistro sinistro; (b) un’assicurazione su lavoro e previdenza sociale (o assicurazione equivalente). richiesta dalla Legge applicabile, inclusa la copertura di tutti i costi del lavoro, benefici e oneri previdenziali. Tali polizze copriranno anche la responsabilità del Sottoscrittore ai sensi del presente Contratto per l’operato dei subappaltatori. Il Sottoscrittore si assicurerà che le singole polizze assicurative non prevedano l'annullamento o la scadenza in assenza di un preavviso scritto di almeno 30 giorni da parte del Sottoscrittore a Gate Network. Il Sottoscrittore presenterà certificati di assicurazione per la copertura richiesta dal presente Articolo 7 entro e non oltre la Data di Entrata in Vigore e, in aggregato per anno; con il limite di € 1.000.000,00 (unmilione/00) per successivamente, ad ogni persona infortunata. L’Agenzia è inoltre esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale dipendente dell'Aggiudicataria, durante l'esecuzione del servizio, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è da intendersi già compreso o compensato nel corrispettivo dell'appalto. Copia rinnovo della polizza dovrà essere consegnata all’Agenzia prima della firma di assicurazione e su richiesta di Gate Network. Il Sottoscrittore invierà i certificati di assicurazione a Gate Network. L’approvazione da parte di Gate Network delle polizze di assicurazione del contratto. Resta ferma Sottoscrittore non esonera il Sottoscrittore dai propri obblighi ai sensi del presente Contratto, né limita gli stessi, inclusa la responsabilità dell’Aggiudicataria ai sensi dell’Articolo 6 per danni non coperti o per gli eventuali maggiori danni pretese eccedenti i massimali previsti. Resta inteso che l’esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale e, pertanto, qualora venga meno, per qualsiasi motivo, la copertura assicurativa di cui si tratta, il contratto si risolverà di diritto ai sensi dell’art. 1456 codice civile, con conseguente incameramento della cauzione prestata e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggiore danno subitoassicurazione richiesti.

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Samples: Contratto Esercenti Aderenti Ad Amazon Hub Counter

Assicurazione. L'Aggiudicataria in relazione agli obblighi assunti con l’accettazione La ditta aggiudicataria assume a proprio carico la responsabilità del presente capitolato, espressamente solleva l’Agenzia servizio e promuove tutte le iniziative atte ad evitarne l'interruzione. La Provincia di Savona e l'Istituto scolastico sono esonerati da ogni responsabilità per danni di qualsiasi natura che dovessero accadere ai soggetti frequentanti il bar – ristoro o a terzi in genere o al personale dell'impresa appaltatrice nell'esecuzione del contratto. In particolare la Ditta aggiudicataria si assume tutte le responsabilità derivanti da avvelenamenti e qualsiasi responsabilità in caso intossicazioni conseguenti all'ingestione di infortuni cibi contaminati o avariati, acquistati al bar o nei dai distributori automatici. Qualora, per cause di disservizio provocate dall'appaltatore, ne derivino danni eventualmente subiti da persone, alle persone e/o alle cose, mezzi il medesimo è tenuto al risarcimento dei danni. Analogamente, ove ne derivino danni all'attività del Committente, l'appaltatore è tenuto al loro risarcimento. In ogni caso, danni, rischi, responsabilità di qualsiasi natura riguardanti le persone e valori sia dell’Agenziale cose in genere, sia dell’Aggiudicatariaderivanti dalla prestazioni contrattuali o alle medesime ricollegabili, sia di terzi e verificatesi s'intendono assunti dall'appaltatore che ne risponderà in dipendenza dell’attività svolta nell’esecuzione del serviziovia esclusiva, esonerandone già in via preventiva ed espressamente il Committente. A tale scopo l'Aggiudicataria si impegna a stipulare, con una primaria Compagnia di Assicurazione, La Ditta aggiudicataria dovrà stipulare apposita polizza per la assicurativa di responsabilità civile verso terzi per danni a persone o cose in dipendenza dell’attività oggetto del serviziol'attività svolta, in cui venga esplicitamente indicato che l’Agenzia viene considerata "terza" a tutti gli effetti. La polizza dovrà essere stipulata sino alla concorrenza di un con massimale non inferiore a € 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) 1,5 milioni di Euro, nonchè polizza assicurativa per ogni sinistro edanni derivanti da furto e incendio con massimale non inferiore a 2,5 milioni di euro, con obbligo di mantenere in aggregato essere entrambe le polizze per anno; con il limite di € 1.000.000,00 (unmilione/00) per ogni persona infortunata. L’Agenzia è inoltre esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale dipendente dell'Aggiudicataria, durante l'esecuzione del servizio, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è da intendersi già compreso o compensato nel corrispettivo dell'appalto. Copia della polizza dovrà essere consegnata all’Agenzia prima della firma tutta la durata del contratto. Resta ferma la responsabilità dell’Aggiudicataria per danni non coperti o per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali previsti. Resta inteso che l’esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della La polizza assicurativa dovrà prevedere espressa clausola a prima e semplice richiesta della committente per tutti i danni ad essa direttamente provocati da disservizi da inadempienza o da altra ragione di cui danno. Copia delle polizze dovrà essere trasmessa al presente articolo è condizione essenziale e, pertanto, qualora venga meno, per qualsiasi motivo, la copertura assicurativa di cui si tratta, il contratto si risolverà di diritto ai sensi dell’art. 1456 codice civile, con conseguente incameramento della cauzione prestata e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggiore danno subitoDirigente scolastico ed alla Provincia.

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Samples: Concessione in Uso Di Locali Presso L’istituto Statale Di Istruzione Secondaria Superiore "Giovanni Falcone

Assicurazione. L'Aggiudicataria in relazione agli obblighi assunti con l’accettazione del presente capitolatoLa Ditta aggiudicataria si assume ogni responsabilità sia civile che penale derivante, espressamente solleva l’Agenzia da ogni ai sensi di legge, dall’espletamento di quanto richiesto dal CSA e qualsiasi responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone, cose, mezzi e valori sia dell’Agenzia, sia dell’Aggiudicataria, sia di terzi e verificatesi in dipendenza dell’attività svolta nell’esecuzione del serviziodalle Linee Guida allegate al D.M. 18/11/2019. A tale scopo l'Aggiudicataria l’impresa si impegna a stipulare, stipulare con una primaria Compagnia di Assicurazione, apposita polizza per la responsabilità civile verso terzi per danni a persone o cose in dipendenza dell’attività oggetto del serviziole polizze RCT e RCO, in cui venga nelle quali deve essere esplicitamente indicato che l’Agenzia viene la Stazione Appaltante debba essere considerata "terza" “terzi” a tutti gli effetti. La polizza Prima dell’avvio del Servizio la ditta aggiudicataria dovrà presentare copia delle suddette polizze assicurative. L’aggiudicatario si assume ogni più ampia responsabilità civile in caso di infortuni, sia al proprio personale addetto ai servizi che a terzi, infortuni che per fatto proprio o dei propri dipendenti possano derivare, nonché per ogni danno eventualmente arrecato a beni pubblici e privati intendendo escludere ogni responsabilità dell’Amministrazione Comunale in merito, in considerazione della piena autonomia di gestione con cui si concede il servizio. Il contratto assicurativo RCT dovrà prevedere la copertura dei rischi derivanti dalla gestione del servizio a carico degli utenti, quelli per danni alle cose di terzi in consegna e custodia all’Assicurato a qualsiasi titolo o destinazione, compresi quelli conseguenti ad incendio e furto. L’assicurazione dovrà essere stipulata prestata sino alla concorrenza di un massimale unico non inferiore a € 5.000.000,00 €. 6.000.000,00 (cinquemilioni/00sei milioni) per ogni sinistro e, in aggregato e per anno; con il limite di € 1.000.000,00 (unmilione/00) per ogni persona infortunataanno assicurativo. L’Agenzia La Stazione Appaltante è inoltre esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale dipendente dell'Aggiudicataria, della Ditta aggiudicataria durante l'esecuzione l’esecuzione del servizio. Le polizze, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è da intendersi già compreso o compensato nel corrispettivo dell'appalto. Copia della polizza dovrà essere consegnata all’Agenzia con massimali e condizioni, e la relativa quietanza, saranno inviate al Referente comunale del settore Socio-sanitario prima della firma stipula del contratto. Resta ferma la responsabilità dell’Aggiudicataria per In caso di danni non coperti o per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali previsti. Resta inteso che l’esistenza earrecati a terzi, quindil’aggiudicatario dovrà darne immediata comunicazione scritta al Dirigente del Settore Socio-sanitario del Comune, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale e, pertanto, qualora venga meno, per qualsiasi motivo, la copertura assicurativa di cui si tratta, il contratto si risolverà di diritto ai sensi dell’art. 1456 codice civile, con conseguente incameramento della cauzione prestata e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggiore danno subitofornendo dettagliati particolari.

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Samples: www.comune.andria.bt.it

Assicurazione. L'Aggiudicataria L’Assuntore è tenuto a sottoscrivere una polizza assicurativa con primario istituto assicurativo, che assicuri la copertura del rischio da responsabilità civile in relazione agli obblighi assunti con l’accettazione del presente capitolatoordine allo svolgimento di tutte le attività in appalto, espressamente solleva l’Agenzia da per qualsiasi danno che possa essere arrecato al Committente, ai suoi dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi. In particolare, l’aggiudicatario assume in proprio ogni e qualsiasi responsabilità in caso di infortuni o civile per danni eventualmente subiti da verso terzi, persone, cose, mezzi e valori sia dell’Agenzia, sia dell’Aggiudicataria, sia di terzi e verificatesi animali o cose in dipendenza dell’attività svolta nell’esecuzione del serviziodelle prestazioni oggetto di appalto. A tale scopo l'Aggiudicataria si impegna a stipulareÈ fatto pertanto obbligo da parte dell’aggiudicatario stipulare una polizza di assicurazione R.C.T. con primaria Compagnia, con una primaria Compagnia di Assicurazioneun massimale, apposita polizza per la responsabilità civile verso terzi ogni sinistro, non inferiore a € 1.500.000,00, con il limite non inferiore a €1.500.000,00 per danni a persone e il limite non inferiore a € 1.500.000,00 per danni a cose, che copra due tipi di responsabilità: - danni alle cose; - danni da responsabilità. La polizza deve quindi coprire i danni subiti dal Committente a causa del danneggiamento o cose della distruzione totale o parziale di impianti e immobili per qualunque causa determinati (“all risks” compreso). La polizza avrà una durata pari a quella del Contratto e dovrà essere prorogata fino al completo adempimento di tutte le prestazioni contrattuali. La relativa polizza dovrà essere preventivamente accettata dal Committente e consegnata, regolarmente stipulata, alla firma del Contratto. L'inosservanza di tale obbligo non consente di procedere alla stipulazione del Contratto e, in dipendenza dell’attività oggetto questo caso, tutte le responsabilità, comprese quelle del prolungamento dei tempi di avvio del servizio, in cui venga esplicitamente indicato che l’Agenzia viene considerata "terza" a tutti gli effettiricadono sull'aggiudicatario. La A parziale deroga di quanto previsto all’art. 1901 c.c., la polizza deve prevedere la deroga dei termini di mora per il pagamento del premio per 30 giorni dalla data di decorrenza della polizza.‌ L'Assuntore dovrà essere stipulata sino alla concorrenza altresì dimostrare (fornendone copia al Committente) di aver acceso polizza assicurativa di Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro (RCO) per i rischi inerenti la propria attività, con un massimale non inferiore a € 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) 2.000.000,00 per ogni sinistro eed € 1.000.000,00 per persona. Saranno assunti a totale carico dell’aggiudicatario la franchigia e lo scoperto stabiliti dalla Compagnia Assicuratrice, in aggregato per anno; con il limite base alle condizioni generali di € 1.000.000,00 (unmilione/00) per ogni persona infortunataassicurazione. L’Agenzia è inoltre esonerata da Comunque, indipendentemente dall’obbligo sopraccitato, l’Assuntore assume a proprio carico ogni responsabilità per dannisia civile che penale conseguente agli eventuali danni che potessero occorrere a persone o cose, infortuni od altro che dovesse accadere al personale dipendente dell'Aggiudicataria, durante l'esecuzione del servizio, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è da intendersi già compreso o compensato nel corrispettivo dell'appalto. Copia della polizza dovrà essere consegnata all’Agenzia prima della firma del contratto. Resta ferma la responsabilità dell’Aggiudicataria per danni non coperti o per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali previsti. Resta inteso che l’esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale e, pertanto, qualora venga meno, per qualsiasi motivo, la copertura assicurativa di cui si tratta, il contratto si risolverà di diritto ai sensi dell’art. 1456 codice civile, con conseguente incameramento della cauzione prestata e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggiore danno subitoseguito dell’espletamento delle sue funzioni.

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Samples: www.romaconventiongroup.it

Assicurazione. L'Aggiudicataria in relazione agli obblighi assunti con l’accettazione del presente capitolatoIl concessionario è tenuto a sottoscrivere, espressamente solleva l’Agenzia da ogni e qualsiasi responsabilità in caso presso una compagnia di infortuni o danni eventualmente subiti da personeprimaria importanza, cose, mezzi e valori sia dell’Agenzia, sia dell’Aggiudicataria, sia una polizza di terzi e verificatesi in dipendenza dell’attività svolta nell’esecuzione del servizio. A tale scopo l'Aggiudicataria si impegna a stipulare, con una primaria Compagnia di Assicurazione, apposita polizza assicurazione per la responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) a fronte di tutti gli oneri a carico del concessionario stesso stabiliti nel presente capitolato speciale. Il contratto assicurativo dovrà prevedere: — l’inclusione della responsabilità personale degli addetti (dipendenti e/o collaboratori) al servizio e nell’esercizio delle attività svolte per conto della ditta appaltatrice; — l’estensione ai danni derivanti al Comune di Bosa o a terzi da incendio di cose della ditta appaltatrice o dalla stessa detenute; — l’individuazione del Comune di Bosa, compresi amministratori e dipendenti dello stesso, quale terzo assicurato. Il massimale della R.C.T. non potrà essere inferiore a € 2.000.000,00 per sinistro, a € 1.000.000,00 per danni a persone ogni persona e a € 500.000,00 per danni a cose e/o cose animali. Il concessionario dovrà inoltre sottoscrivere, oltre alla copertura assicurativa obbligatoria stabilita da disposizioni di legge in dipendenza dell’attività oggetto favore del servizio, in cui venga esplicitamente indicato che l’Agenzia viene considerata "terza" proprio personale (vedasi art. 18) una polizza di assicurazione per la Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro (R.C.O.). Il massimale della R.C.O. non potrà essere inferiore a tutti gli effetti€ 2.000.000,00 per sinistro e a € 1.000.000,00 per danni ad ogni pestatore. La polizza (R.C.T./R.C.O.) dovrà essere stipulata sino alla concorrenza mantenuta in vigore per tutta le durata della concessione. Il contratto sarà stipulato solo dopo la consegna di un massimale non inferiore a € 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) per ogni sinistro e, in aggregato per anno; con il limite di € 1.000.000,00 (unmilione/00) per ogni persona infortunata. L’Agenzia è inoltre esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale dipendente dell'Aggiudicataria, durante l'esecuzione del servizio, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è da intendersi già compreso o compensato nel corrispettivo dell'appalto. Copia copia della polizza dovrà essere consegnata all’Agenzia prima della firma del contrattoo di altro documento assicurativo rilasciato dall’assicuratore al concessionario, riportante le garanzie sopra richieste. Resta ferma L'esistenza di tale polizza non libera la responsabilità dell’Aggiudicataria per danni non coperti o per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali previsti. Resta inteso che l’esistenza editta dalle proprie responsabilità, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa avendo essa solo lo scopo di cui al presente articolo è condizione essenziale e, pertanto, qualora venga meno, per qualsiasi motivo, la copertura assicurativa di cui si tratta, il contratto si risolverà di diritto ai sensi dell’art. 1456 codice civile, con conseguente incameramento della cauzione prestata e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggiore danno subitoulteriore garanzia.

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Samples: www.regione.sardegna.it

Assicurazione. L'Aggiudicataria L’assicurazione contro i danni da incendio, scoppio e atti vandalici, nonché responsabilità civile contro danni arrecati a terzi, relativamente alla porzione immobiliare locata, sarà stipulata a cura e spese del Locatore. L’assicurazione contro i danni da incendio e responsabilità civile contro danni arrecati a terzi, relativamente alle attrezzature, arredi e in relazione agli obblighi assunti conseguenza all’attività svolta, dovrà essere stipulata a cura e spese del Conduttore, con l’accettazione del presente capitolato, espressamente solleva l’Agenzia da ogni massimali concordati con il Locatore e qualsiasi responsabilità in caso con clausola di infortuni o danni eventualmente subiti da persone, cose, mezzi e valori sia dell’Agenzia, sia dell’Aggiudicataria, sia di terzi e verificatesi in dipendenza dell’attività svolta nell’esecuzione del serviziorinuncia alla rivalsa verso il Locatore. A tale scopo l'Aggiudicataria tal fine, il Conduttore si impegna obbliga a stipulare, con una primaria Compagnia di Assicurazioneassicurazioni, apposita polizza una copertura per la responsabilità civile verso terzi per danni e prestatori d’opera avente un massimale unico non inferiore ad Euro 1.000.000,00 e durata contrattuale non inferiore alla durata della locazione, a persone o cose in dipendenza dell’attività oggetto pena di nullità del serviziocontratto di locazione stesso. In tale contratto di assicurazione, in cui venga esplicitamente indicato che l’Agenzia viene considerata "terza" a tutti gli effetti. La polizza il Locatore dovrà essere stipulata sino alla concorrenza espressamente previsto quale assicurato congiunto, a spese del Conduttore. Inoltre, il Conduttore si obbliga a stipulare, sempre con primaria Compagnia di assicurazioni, una copertura per il rischio locativo e ricorso terzi con un massimale che dovrà essere concordato tra le parti avente durata contrattuale non inferiore all’intero periodo della locazione, a € 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) per ogni sinistro e, in aggregato per anno; con il limite pena di € 1.000.000,00 (unmilione/00) per ogni persona infortunata. L’Agenzia è inoltre esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale dipendente dell'Aggiudicataria, durante l'esecuzione nullità del servizio, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è da intendersi già compreso o compensato nel corrispettivo dell'appalto. Copia della polizza dovrà essere consegnata all’Agenzia prima della firma del contratto. Resta ferma la responsabilità dell’Aggiudicataria per danni non coperti o per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali previsti. Resta inteso che l’esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa contratto di cui al presente articolo è condizione essenziale e, pertanto, qualora venga meno, per qualsiasi motivo, la copertura assicurativa di cui si tratta, il contratto si risolverà di diritto ai sensi dell’art. 1456 codice civilelocazione stesso, con conseguente incameramento espressa previsione alla rinuncia della cauzione prestata rivalsa verso il Locatore. Il Conduttore si obbliga a far pervenire copia delle suddette polizze assicurative, delle appendici di modifica o rinnovo, nonché dei pagamenti dei premi annuali, entro e fatto salvo l’obbligo di risarcimento non oltre 15 giorni dalla sottoscrizione del maggiore danno subitopresente contratto, ovvero entro 15 giorni dal pagamento dei premi annuali.

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Samples: Contratto Di Locazione Di Immobile Commerciale

Assicurazione. L'Aggiudicataria Il contratto con il quale l’assicuratore, a fronte del pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l’Assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro, ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana (articolo 1882 del Codice Civile). › Bed & Breakfast Servizio di alloggio con colazione svolto in relazione agli obblighi assunti case private, dove i proprietari mettono a disposizione dei clienti alcuni locali dell’abitazione che si trovano nell’ubicazione indicata sul modulo di polizza. › Cassaforte Contenitore non smontabile dotato almeno delle seguenti caratteristiche: pareti e battente carat- terizzati da un grado di sicurezza crescente in funzione dei tipi di attacco (meccanici o termici) cui devono opporsi; chiusure con l’accettazione del presente capitolatocatenacci ad espansione, espressamente solleva l’Agenzia rifermati da ogni serrature di sicurezza (a chiave o a combinazione); peso minimo 200 Kg (tranne per le casseforti a muro, dotate di corpo in acciaio, dello spessore di almeno due millimetri, nel quale è ricavato un dispositivo di ancoraggio tale che, dopo aver incassato e qualsiasi responsabilità cementato il contenitore a muro, non sia possibile estrarlo senza la demolizione dello stesso). › Centrale operativa La struttura di Europ Assistance Service S.p.A., Xxxxxx Xxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx, costituita da tecnici, operatori, in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da personefunzione 24 ore su 24, cose365 giorni all’anno, mezzi e valori sia dell’Agenzia, sia dell’Aggiudicataria, sia di terzi e verificatesi in dipendenza dell’attività svolta nell’esecuzione del servizio. A tale scopo l'Aggiudicataria si impegna a stipulareche provvede al contatto telefonico con l’Assicurato ed organizza ed eroga, con costi a carico di Generali Italia S.p.A., le prestazioni di assistenza previste in polizza. › Collezione Una raccolta, ordinata secondo determinati criteri, di oggetti di una primaria Compagnia di Assicurazionestessa specie e categoria, apposita polizza per la responsabilità civile verso terzi per danni a persone rari, curiosi o cose in dipendenza dell’attività oggetto del servizio, in cui venga esplicitamente indicato che l’Agenzia viene considerata "terza" a tutti gli effetti. La polizza dovrà essere stipulata sino alla concorrenza di un massimale non inferiore certo valore. › Contaminazione Inquinamento, avvelenamento, uso mancato o limitato di beni a € 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) per ogni sinistro causa dell’impiego di sostanze chimiche e, in aggregato per anno; con il limite di € 1.000.000,00 (unmilione/00) per ogni persona infortunata. L’Agenzia è inoltre esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale dipendente dell'Aggiudicataria, durante l'esecuzione del servizio, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è da intendersi già compreso /o compensato nel corrispettivo dell'appalto. Copia della polizza dovrà essere consegnata all’Agenzia prima della firma del contratto. Resta ferma la responsabilità dell’Aggiudicataria per danni non coperti o per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali previsti. Resta inteso che l’esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale e, pertanto, qualora venga meno, per qualsiasi motivo, la copertura assicurativa di cui si tratta, il contratto si risolverà di diritto ai sensi dell’art. 1456 codice civile, con conseguente incameramento della cauzione prestata e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggiore danno subitobiologiche.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Per La Copertura Dei Rischi Dell’abitazione E Della Vita Privata

Assicurazione. L'Aggiudicataria in relazione agli obblighi assunti con l’accettazione Il FORNITORE adotterà tutte le precauzioni necessarie al fine di evitare qualsiasi danno alle persone e alla proprietà del presente capitolatoCOMMITTENTE e/o di terze parti, espressamente solleva l’Agenzia da ogni e qualsiasi responsabilità in durante l’esecuzione dei lavori oggetto dell’ordine, eccetto il caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone, cose, mezzi e valori sia dell’Agenzia, sia dell’Aggiudicataria, sia di terzi e verificatesi in dipendenza dell’attività svolta nell’esecuzione del servizio. A tale scopo l'Aggiudicataria si impegna a stipulare, con una primaria Compagnia di Assicurazione, apposita polizza per la responsabilità civile verso terzi per danni a persone o cose in dipendenza dell’attività oggetto del servizio, in cui venga esplicitamente indicato che l’Agenzia viene considerata "terza" a tutti gli effetti. La polizza dovrà essere stipulata sino alla concorrenza di un massimale non inferiore a € 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) per ogni sinistro e, in aggregato per anno; con il limite di € 1.000.000,00 (unmilione/00) per ogni persona infortunata. L’Agenzia è inoltre esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale dipendente dell'Aggiudicataria, durante l'esecuzione tali lesioni siano state unica e diretta conseguenza della negligenza del servizio, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è da intendersi già compreso COMMITTENTE o compensato nel corrispettivo dell'appalto. Copia della polizza dovrà essere consegnata all’Agenzia prima della firma del contratto. Resta ferma la responsabilità dell’Aggiudicataria per danni non coperti o per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali previstidei suoi Clienti. Resta inteso che l’esistenza eil FORNITORE indennizzerà e tutelerà il COMMITTENTE rispetto a qualunque rivendicazione comunque motivata da un’azione o da un’omissione del FORNITORE stesso, quindidei suoi agenti, la validità ed efficacia della polizza assicurativa dipendenti o sub fornitori. Il FORNITORE, durante l’esecuzione dell’ordine, dovrà accendere a proprie spese un’assicurazione generale contro tutti i rischi, di completo gradimento del COMMITTENTE e dovrà fornire, su richiesta del COMMITTENTE, il relativo certificato rilasciato dal proprio assicuratore, o propri assicuratori, in cui al presente articolo è condizione essenziale e, pertanto, qualora venga meno, per qualsiasi motivo, si attesti che la copertura assicurativa è in atto. Una specifica assicurazione, ove ritenuto necessario, dovrà espressamente garantire non soltanto per il valore del materiale o del semilavorato reso inutilizzabile dalle errate lavorazioni eseguite, ma anche del costo di cui tutte le lavorazioni che il prodotto dovesse aver subito prima della consegna al COMMITTENTE e dei conseguenti controlli. Il FORNITORE si trattaimpegna altresì a non annullare o modificare i termini dell’assicurazione senza preventiva autorizzazione da parte del COMMITTENTE. Oltre a quanto sopra indicato, il contratto si risolverà FORNITORE indennizzerà il COMMITTENTE per i danni alle persone ed alla proprietà che deriveranno dall’uso e dalla vendita del materiale, conformemente alla normativa italiana applicabile in fatto di diritto ai sensi dell’art. 1456 codice civile, con conseguente incameramento della cauzione prestata e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggiore danno subitoassicurazione delle cose vendute.

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Samples: ncmonline.eu