Assicurazione. 10.1 L’Appaltatore si impegna ad indennizzare e risarcire LU-VE su richiesta per: a) qualsiasi responsabilità, perdita, danno, spesa (incluse, senza limitazione, le spese legali e per la consulenza di professionisti) e altri costi sopravvenuti in relazione ad ogni violazione o non osservanza del Contratto da parte dell’Appaltatore; b) qualsiasi rivendicazione derivante da lesioni o morte di qualsiasi persona e danno o perdita di qualsiasi bene causato da qualsiasi atto, omissione o attività negligente dell’Appaltatore (o di qualsiasi persona che agisca per suo conto), nonché qualsiasi costo di riparazione, installazione e rimozione delle opere eseguite da quest’ultimo. 10.2 Oltre agli obblighi di risarcimento e indennizzo di cui all’articolo 12, l’Appaltatore deve collaborare con LU-VE nell’adozione di ogni azione volta all’eliminazione delle opere non conformi eseguite. 10.3 L’Appaltatore deve procurarsi e mantenere in essere a sue spese per tutta la durata dei contratti stipulati con le Società del Gruppo LU-VE, le seguenti coperture assicurative stipulate con primarie Compagnie di assicurazione: a) Polizza di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) con un massimale pari almeno a € 2.500.000 per sinistro che ricomprenda esplicitamente anche i danni causati in occasioni di attività svolte presso terzi; b) Polizza di Responsabilità Civile verso Operatori (prestatori di lavoro) (RCO) con un massimale di almeno € 2.500.000 con il limite di almeno € 1.000.000 per singola persona infortunata. 10.4 Nei casi in cui la realizzazione dell’opera includa la fornitura di beni destinati a diventare componenti di prodotti finiti o semilavorati venduti/distribuiti da Società del Gruppo LU-VE il fornitore deve obbligatoriamente dotarsi di una polizza RCP che includa anche le seguenti garanzie: i. Garanzia “Danni al prodotto finito di terzi” (anche nel caso in cui il prodotto diventi componente inscindibile del prodotto finito) con il limite assicurato di almeno € 500.000,00; ii. Garanzia “Ritiro prodotti/Rimpiazzo” diretta e indiretta con il limite assicurato di almeno € 250.000,00;
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Samples: General Conditions of Contract for Works and Services
Assicurazione. 10.1 L’Appaltatore si impegna ad indennizzare e risarcire LU-VE su richiesta per:
a) qualsiasi responsabilitàNoi provvederemo ad assicurarLa contro gli infortuni che Lei dovesse subire nel corso delle Sue prestazioni professionali relative alle riprese del Film, perditacon polizza assicurativa stipulata per i seguenti massimali: Euro in caso di morte; Euro in caso di invalidità permanente, danno, spesa (incluse, senza limitazione, le con franchigia fissa del 5%; Euro giornalieri in caso di inabilità temporanea; Euro per rimborso spese legali mediche e per la consulenza di professionisti) e altri costi sopravvenuti in relazione ad ogni violazione o non osservanza del Contratto cura da parte dell’Appaltatore;infortunio.
b) qualsiasi rivendicazione derivante da lesioni o morte Lei riconosce e ci dà espressamente atto che, con la stipula di qualsiasi persona e danno o perdita di qualsiasi bene causato tale assicurazione noi rimarremo integralmente esonerati da qualsiasi attoobbligo di pagamento di somme, omissione a qualsiasi titolo richieste, dal momento dell'infortunio fino al giorno della guarigione, in cui potrà riprendere il lavoro, e che per tale periodo null'altro da Lei o attività negligente dell’Appaltatore (dai Suoi aventi causa potrà essere preteso, oltre alla somma che sarà liquidata dalla compagnia assicuratrice per morte, invalidità permanente, inabilità temporanea, spese mediche e di cura, degenze in ospedali o di qualsiasi persona che agisca per suo conto), nonché qualsiasi costo di riparazione, installazione e rimozione delle opere eseguite da quest’ultimocliniche.
10.2 Oltre agli obblighi c) Se, per qualsivoglia ragione, noi dovessimo corrisponderLe in via anticipata qualunque somma a tali titoli, veniamo fin d'ora da Lei autorizzati a chiederne il rimborso in via di risarcimento e indennizzo di cui all’articolo 12, l’Appaltatore deve collaborare con LU-VE nell’adozione di ogni azione volta all’eliminazione delle opere non conformi eseguiterivalsa alla compagnia assicuratrice.
10.3 L’Appaltatore deve procurarsi e mantenere in essere a sue spese per tutta la durata dei contratti stipulati con le Società del Gruppo LU-VE, le seguenti coperture assicurative stipulate con primarie Compagnie di assicurazione:
ad) Polizza di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) con un massimale pari almeno a € 2.500.000 per sinistro che ricomprenda esplicitamente anche i danni causati in occasioni di attività svolte presso terzi;
b) Polizza di Responsabilità Civile verso Operatori (prestatori di lavoro) (RCO) con un massimale di almeno € 2.500.000 con il limite di almeno € 1.000.000 per singola persona infortunata.
10.4 Nei casi in cui la realizzazione dell’opera includa la fornitura di beni destinati a diventare componenti di prodotti finiti o semilavorati venduti/distribuiti da Società del Gruppo LU-VE il fornitore deve obbligatoriamente dotarsi di una polizza RCP che includa anche le seguenti garanzie:
i. Garanzia “Danni al prodotto finito di terzi” (anche nel Nel caso in cui noi decidessimo di accendere una polizza contro i rischi di interruzione della lavorazione legati alla Sua persona, Xxx accetta sin da ora di sottoporsi a visita medica da parte del medico fiduciario della compagnia assicuratrice.
e) Nel caso in cui l’Autore non dovesse essere riconosciuto assicurabile a giudizio della compagnia assicuratrice, il prodotto diventi componente inscindibile del prodotto finito) con il limite assicurato presente contratto si intenderà risolto e l’Autore dovrà restituirci ogni eventuale somma percepita a titolo di almeno € 500.000,00;
ii. Garanzia “Ritiro prodotti/Rimpiazzo” diretta e indiretta con il limite assicurato di almeno € 250.000,00;anticipo.
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Samples: Contratto Di Acquisizione Delle Prestazioni Come Artista Interprete
Assicurazione. 10.1 L’Appaltatore La Società SIENA CASA S.p.A. si impegna obbliga ad indennizzare e risarcire LU-VE su richiesta per:
a) qualsiasi responsabilità, perdita, danno, spesa (incluse, senza limitazione, le spese legali e per la consulenza di professionisti) e altri costi sopravvenuti in relazione ad ogni violazione o non osservanza del Contratto da parte dell’Appaltatore;
b) qualsiasi rivendicazione derivante da lesioni o morte di qualsiasi persona e danno o perdita di qualsiasi bene causato da qualsiasi atto, omissione o attività negligente dell’Appaltatore (o di qualsiasi persona che agisca per suo conto), nonché qualsiasi costo di riparazione, installazione e rimozione delle opere eseguite da quest’ultimo.
10.2 Oltre agli obblighi di risarcimento e indennizzo di cui all’articolo 12, l’Appaltatore deve collaborare con LU-VE nell’adozione di ogni azione volta all’eliminazione delle opere non conformi eseguite.
10.3 L’Appaltatore deve procurarsi approntare e mantenere in essere a sue spese per tutta la durata dei contratti stipulati con le Società di efficacia del Gruppo LU-VE, le seguenti contratto adeguate coperture assicurative stipulate con primarie Compagnie in relazione alla responsabilità di assicurazionecui all’articolo precedente. In particolare, la società dovrà costituire, tramite primaria compagnia assicurativa, una polizza assicurativa a copertura dei danni qui di seguito indicati, che si verifichino in tutto il periodo di efficacia del presente contratto:
aA) Polizza di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) danni cagionati a persone e cose per fatto e colpa della Società SIENA CASA S.p.A., in conseguenza o in connessione con un massimale pari almeno a € 2.500.000 per sinistro che ricomprenda esplicitamente anche i danni causati in occasioni di attività svolte presso terzil’esecuzione del presente contratto;
bB) Polizza danni agli immobili anche se derivanti da furto e rapina, incendio, fulmine e uragano, inondazione e allagamento, esplosione e scoppio, causati anche da ordigni esplosivi, terremoto, movimento tellurico, frana, smottamento e crollo, acque anche luride e gas, proventi da rotture o perdite di Responsabilità Civile condotte idriche o fognanti o di gasdotti e simili, caduta di aeromobili o loro parti e di cose trasportate, colpa o dolo di terzi (come atti di vandalismo);
C) danni che la Società sia tenuta a risarcire quale civilmente responsabile verso Operatori (prestatori i dipendenti, consulenti, clienti e fornitori, per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza di lavorofatti colposi ascrivibili alla Società SIENA CASA S.p.A. o a suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell’art. 2049 c.c.;
D) (RCO) con un massimale danni recati a persone o cose e di almeno € 2.500.000 con il limite di almeno € 1.000.000 per singola persona infortunata.
10.4 Nei casi in cui la realizzazione dell’opera includa la fornitura Società o i Comuni associati siano tenuti a rispondere quale civilmente responsabili ai sensi di beni destinati a diventare componenti legge, provocati in dipendenza dell’esercizio delle funzioni o comunque nei luoghi di prodotti finiti o semilavorati venduti/distribuiti da Società del Gruppo LU-VE il fornitore deve obbligatoriamente dotarsi di una polizza RCP che includa anche le seguenti garanzie:
i. Garanzia “Danni al prodotto finito di terzi” (anche nel caso in cui il prodotto diventi componente inscindibile del prodotto finito) con il limite assicurato di almeno € 500.000,00;
ii. Garanzia “Ritiro prodotti/Rimpiazzo” diretta e indiretta con il limite assicurato di almeno € 250.000,00;esercizio delle stesse.
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Samples: Contract for the Management of Public Residential Real Estate
Assicurazione. 10.1 L’Appaltatore si impegna ad indennizzare e risarcire LU-VE su richiesta per:
a) qualsiasi responsabilità, perdita, danno, spesa (incluse, senza limitazione, le spese legali e per la consulenza 1. Il Fornitore ha presentato una polizza di professionisti) e altri costi sopravvenuti responsabilità civile verso terzi/responsabilità civile verso prestatori di lavoro che contempla anche i danni di natura patrimoniale che possono essere arrecati in relazione ad ogni violazione o non osservanza del Contratto da parte dell’Appaltatore;allo svolgimento delle attività professionali.
b) qualsiasi rivendicazione derivante da lesioni o morte di qualsiasi persona 2. Tale polizza è dedicata esclusivamente ai Servizi effettuati e danno o perdita di qualsiasi bene causato da qualsiasi attotiene indenne il Fornitore dai danni che lo stesso possa arrecare, omissione o attività negligente dell’Appaltatore (o di qualsiasi persona che agisca per suo conto)nell’ambito dell’espletamento degli stessi, alla Stazione appaltante, ivi compresi i suoi dipendenti e collaboratori, nonché qualsiasi costo a terzi in genere, nell’esecuzione di riparazione, installazione e rimozione delle opere eseguite da quest’ultimo.
10.2 Oltre agli obblighi di risarcimento e indennizzo tutte le attività di cui all’articolo 12al presente Contratto, l’Appaltatore deve collaborare con LU-VE nell’adozione di ogni azione volta all’eliminazione delle opere non conformi eseguite.inclusi i danni da trattamento dei dati personali, ecc..
10.3 L’Appaltatore deve procurarsi e mantenere in essere a sue spese 3. La suddetta copertura è espressamente vincolata, per tutta la durata dei contratti stipulati con le Società del Gruppo LU-VEContratto, le seguenti coperture assicurative stipulate con primarie Compagnie di assicurazione:
a) Polizza di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) con un massimale pari almeno a € 2.500.000 per sinistro che ricomprenda esplicitamente anche i danni causati in occasioni di attività svolte presso terzi;
b) Polizza di Responsabilità Civile verso Operatori (prestatori di lavoro) (RCO) con un massimale di almeno € 2.500.000 con il limite di almeno € 1.000.000 per singola persona infortunataincluse eventuali proroghe, alla Stazione appaltante.
10.4 Nei casi 4. Qualora le garanzie, o una loro parte, fossero prestate nel regime temporale Claims Made, la polizza dovrà prevedere una garanzia postuma di anni 2.
5. I massimali previsti dalla suddetta copertura, dovranno, come minimo, essere pari ad Euro 10.000.000,00 (Euro diecimilioni/00) per sinistro.
6. Resta inteso che qualora il Fornitore non sia in grado di provare, in qualsiasi momento nel corso della durata del Contratto, la copertura assicurativa di cui al presente articolo, il Contratto si risolverà di diritto, con conseguente incameramento della cauzione definitiva per grave inadempimento e fatto salvo l’obbligo di risarcimento di ogni danno subito.
7. Resta, comunque, inteso che l’Appaltatore è responsabile in proprio di tutto quanto l’assicurazione presentata - ancorchè accettata dalla Stazione appaltante.- non dovesse al momento del sinistro garantire (per cause quali, a mero titolo esemplificativo, la realizzazione dell’opera includa manifesta inadeguatezza della struttura del contratto assicurativo, il mancato pagamento dei premi, l’incapacità economica dell’assicuratore, etc.).
8. La Stazione appaltante si riserva, in ogni caso, la fornitura possibilità di beni destinati a diventare componenti richiedere, qualora lo ritenga opportuno, modifiche e/o integrazioni alla copertura assicurativa di prodotti finiti o semilavorati venduti/distribuiti da Società del Gruppo LU-VE il fornitore deve obbligatoriamente dotarsi di una polizza RCP che includa anche le seguenti garanzie:
i. Garanzia “Danni cui al prodotto finito di terzi” (anche nel caso in cui il prodotto diventi componente inscindibile del prodotto finito) con il limite assicurato di almeno € 500.000,00;
ii. Garanzia “Ritiro prodotti/Rimpiazzo” diretta e indiretta con il limite assicurato di almeno € 250.000,00;presente articolo.
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Samples: Facility Management Agreement
Assicurazione. 10.1 L’Appaltatore si impegna ad indennizzare e risarcire LU-VE su richiesta per:
a) qualsiasi responsabilità, perdita, danno, spesa (incluse, senza limitazione, Noi provvederemo ad assicurarLa contro gli infortuni che Lei dovesse subire nel corso delle Sue prestazioni professionali durante le riprese del Film o comunque durante le prestazioni da Lei effettuate in base al presente accordo con polizza di assicurazione stipulata per i seguenti massimali: - Euro in caso di morte; - Euro in caso di invalidità permanente; - Euro giornalieri in caso di inabilità temporanea; - Euro per rimborso spese legali mediche e per la consulenza di professionisti) e altri costi sopravvenuti in relazione ad ogni violazione o non osservanza del Contratto cura da parte dell’Appaltatore;infortunio.
b) qualsiasi rivendicazione derivante da lesioni o morte Lei riconosce e ci dà espressamente atto che, con la stipula di qualsiasi persona e danno o perdita di qualsiasi bene causato tale assicurazione noi rimarremo integralmente esonerati da qualsiasi attoobbligo di pagamento di somme, omissione a qualsiasi titolo richieste, dal momento dell'infortunio fino al giorno della guarigione, in cui potrà riprendere il lavoro, e che per tale periodo null'altro da Lei o attività negligente dell’Appaltatore (dai Suoi aventi causa potrà essere preteso, oltre alla somma che sarà liquidata dalla compagnia assicuratrice per morte, invalidità permanente, inabilità temporanea, spese mediche e di cura, degenze in ospedali o di qualsiasi persona che agisca per suo conto), nonché qualsiasi costo di riparazione, installazione e rimozione delle opere eseguite da quest’ultimocliniche.
10.2 Oltre agli obblighi c) Se, per qualsivoglia ragione, noi dovessimo corrispondere in via anticipata qualunque somma a tale titolo, veniamo fin d'ora da Lei autorizzati a chiederne il rimborso in via di risarcimento e indennizzo di cui all’articolo 12, l’Appaltatore deve collaborare con LU-VE nell’adozione di ogni azione volta all’eliminazione delle opere non conformi eseguiterivalsa alla compagnia assicuratrice.
10.3 L’Appaltatore deve procurarsi e mantenere d) Nel caso in essere cui noi decidessimo di accendere una polizza contro i rischi di interruzione della lavorazione legati alla Sua persona, Xxx accetta sin da ora di sottoporsi a sue spese per tutta la durata dei contratti stipulati con le Società visita medica da parte del Gruppo LU-VE, le seguenti coperture assicurative stipulate con primarie Compagnie di assicurazione:
a) Polizza di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) con un massimale pari almeno a € 2.500.000 per sinistro che ricomprenda esplicitamente anche i danni causati in occasioni di attività svolte presso terzi;
b) Polizza di Responsabilità Civile verso Operatori (prestatori di lavoro) (RCO) con un massimale di almeno € 2.500.000 con il limite di almeno € 1.000.000 per singola persona infortunatamedico fiduciario della compagnia assicuratrice.
10.4 Nei casi in cui la realizzazione dell’opera includa la fornitura di beni destinati a diventare componenti di prodotti finiti o semilavorati venduti/distribuiti da Società del Gruppo LU-VE il fornitore deve obbligatoriamente dotarsi di una polizza RCP che includa anche le seguenti garanzie:
i. Garanzia “Danni al prodotto finito di terzi” (anche e) Xxxxx inteso che, nel caso in cui Lei non dovesse essere riconosciuto assicurabile a giudizio della compagnia assicuratrice, il prodotto diventi componente inscindibile del prodotto finito) con il limite assicurato di almeno € 500.000,00;
ii. Garanzia “Ritiro prodotti/Rimpiazzo” diretta presente accordo si intenderà interamente risolto e indiretta con il limite assicurato di almeno € 250.000,00;Xxx dovrà restituirci ogni eventuale somma percepita in base al presente accordo.
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Samples: Contratto Di Acquisizione Delle Prestazioni Come Artista Interprete
Assicurazione. 10.1 L’Appaltatore 6.1) Per tutto il periodo di validità della Locazione, secondo quanto previsto al precedente ARTICOLO 2 , i Xxxxx sono completamente affidati al Locatario e sottoposti alla sua responsabilità. Per questo stesso periodo il Locatario è responsabile per qualsiasi danno provocato ai Mezzi ed eventualmente per la sua distruzione o perdita e si impegna ad indennizzare assume ogni responsabilità nei confronti del Locatore in caso di danni ai Mezzi sottoposti alla sua custodia. Per tali Mezzi il Locatario dovrà inoltre stipulare presso una primaria compagnia assicuratrice una polizza d'assicurazione di responsabilità civile verso terzi in conformità con la legislazione in vigore, facendone avere copia al Locatore, senza ritardo. E' vietato manomettere il mezzo, inserire e/o collegare attrezzature e/o dispositivi e risarcire LU-VE su richiesta per:comunque alterarne le condizioni originali. Qualora si evidenzi quanto sopra, potrà essere disposto il fermo obbligato del mezzo. Sarà a carico del Locatario fornire la copertura assicurativa per incendio e furto totale o parziale dei Mezzi, fatte salve ulteriori polizze assicurative specificate nel presente contratto.
6.2) Fatti salvi i limiti ed i divieti posti da norme inderogabili di legge, il Locatario terrà il Locatore mallevato ed indenne da tutti i danni costi, spese e oneri che il Locatore dovesse subire a causa della mancata stipulazione, mancata efficacia o mancata validità (anche per non aver pagato i relativi premi) dell’assicurazione che il Locatario è obbligato a stipulare. ARTICOLO 7 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE
7.1) Con la sottoscrizione del Contratto il Locatario affida al Locatore i servizi di manutenzione dei Mezzi come dettagliatamente specificati nel successivo art. 7.2).
(a) qualsiasi responsabilitàSono ricompresi nel Canone i servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei Mezzi – i quali verranno eseguiti con le cadenze prescritte dal MANUALE DI ISTRUZIONI D’USO E DI MANUTENZIONE – fatta eccezione per quella manutenzione connessa o conseguente (i) a comportamenti dolosi, perditanegligenti, dannoimprudenti, spesa imperiti o comunque colposi – anche lievemente – del Locatario o di terzi; (incluseii) a modifiche legislative, normative o regolamentari; (iii) ad un uso improprio dei Mezzi e/o ad un uso degli stessi non conforme a quanto previsto nel Contratto e specificatamente, ma non limitatamente a quanto previsto nell’art. 5.1); (iv) alla distruzione dei Mezzi totale o sostanziale; (v) ad incidenti causatisi anche senza limitazionela colpa del Locatario. Per i servizi di manutenzione o i ricambi non ricompresi nel canone si applica quanto previsto all’art. 1.1) ult. cpv.. (b) Ai sensi degli artt. 1363, le spese legali 1364, 1365, 1366 e per la consulenza di professionisti1367 c.c., ed in deroga a quanto previsto nell’art. 1.2) e altri costi sopravvenuti negli art. 1370 e 1342, co. 1, c.c. (di cui il Locatario rinuncia a far valere in relazione ad ogni violazione o non osservanza del Contratto da parte dell’Appaltatore;
b) qualsiasi rivendicazione derivante da lesioni o morte di qualsiasi persona e danno o perdita di qualsiasi bene causato da qualsiasi atto, omissione o attività negligente dell’Appaltatore (o di qualsiasi persona che agisca per suo contogiudizio la loro applicazione), nonché qualsiasi costo i servizi di riparazionemanutenzione eventualmente descritti nell’Accordo Quadro devono intendersi come una mera esemplificazione di quanto previsto nel presente articolo 7.2), installazione lett. (a), a meno che il presente art. 7.2), lett. (a) non venga espressamente ed inequivocabilmente richiamato e rimozione delle opere eseguite da quest’ultimoderogato o comunque vengano utilizzate espressioni che inequivocabilmente ed espressamente richiamano il presente art. 7.2), lett. (a) e derogano alle ipotesi ivi previste.
10.2 Oltre agli obblighi 7.3) Sono a carico del Locatario – e quindi esclusi dai servizi di risarcimento e indennizzo manutenzione di cui all’articolo 12, l’Appaltatore deve collaborare con LU-VE nell’adozione di ogni azione volta all’eliminazione delle opere non conformi eseguite.
10.3 L’Appaltatore deve procurarsi agli artt. 7.1) e mantenere in essere a sue spese per tutta la durata dei contratti stipulati con le Società del Gruppo LU-VE, 7.2) – le seguenti coperture assicurative stipulate con primarie Compagnie attività, di assicurazione:
a) Polizza di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) con un massimale pari almeno a € 2.500.000 per sinistro che ricomprenda esplicitamente anche i danni causati in occasioni di attività svolte presso terzi;
b) Polizza di Responsabilità Civile verso Operatori (prestatori di lavoro) (RCO) con un massimale di almeno € 2.500.000 con il limite di almeno € 1.000.000 per singola persona infortunata.
10.4 Nei casi in cui la realizzazione dell’opera includa la fornitura di beni destinati a diventare componenti di prodotti finiti o semilavorati venduti/distribuiti da Società del Gruppo LU-VE il fornitore deve obbligatoriamente dotarsi di una polizza RCP che includa anche le seguenti garanzie:
i. Garanzia “Danni al prodotto finito di terzi” (anche nel caso in cui il prodotto diventi componente inscindibile del prodotto finitoLocatario si accolla ogni spesa, onere, responsabilità e conseguenza: (i) con il limite assicurato di almeno € 500.000,00manutenzione quotidiana dei Mezzi;
ii. Garanzia “Ritiro prodotti/Rimpiazzo” diretta e indiretta con il limite assicurato di almeno € 250.000,00;
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Samples: Assistance and Rental Agreement
Assicurazione. 10.1 L’Appaltatore si impegna ad indennizzare e risarcire LU-VE su richiesta per:
a) qualsiasi responsabilitàI Beni oggetto della fornitura o singole parti degli stessi dovranno obbligatoriamente essere assicurati con Primaria Compagnia, perditaa spese del Cliente, danno, spesa (incluse, senza limitazione, le spese legali e per la consulenza di professionisti) e altri costi sopravvenuti in relazione ad ogni violazione o non osservanza del Contratto da parte dell’Appaltatore;
b) qualsiasi rivendicazione derivante da lesioni o morte di qualsiasi persona e danno o perdita di qualsiasi bene causato da qualsiasi atto, omissione o attività negligente dell’Appaltatore (o di qualsiasi persona che agisca per suo conto), nonché qualsiasi costo di riparazione, installazione e rimozione delle opere eseguite da quest’ultimo.
10.2 Oltre agli obblighi di risarcimento e indennizzo di cui all’articolo 12, l’Appaltatore deve collaborare con LU-VE nell’adozione di ogni azione volta all’eliminazione delle opere non conformi eseguite.
10.3 L’Appaltatore deve procurarsi e mantenere in essere a sue spese polizza - All Risk - per tutta la durata dei contratti stipulati dell’eventuale dilazione di pagamento e comunque fino all’integrale pagamento del prezzo di vendita. Duplicato della polizza con le Società relative appendici dovranno essere consegnate a Kässbohrer Italia srl prima del Gruppo LU-VEritiro dei Beni, le seguenti coperture assicurative stipulate riservandosi Kässbohrer Italia srl la facoltà di non effettuare la consegna stessa, qualora all’atto della consegna dei Beni il Cliente non fornisca a Kässbohrer Italia srl copia della relativa Polizza assicurativa. Le polizze dovranno contenere la clausola di vincolo a favore di Kässbohrer Italia srl, in modo che sia necessario l’intervento ovvero il consenso di quest’ultimo per la liquidazione del danno. I premi e tutti gli oneri inerenti il contratto di assicurazione saranno a carico del Cliente. Il Cliente prende atto che dovrà risarcire in proprio Kässbohrer Italia srl dei rischi che risulteranno comunque non coperti e non compresi negli indennizzi della Compagnia assicurativa, corrispondendo allo stesso la differenza tra l’indennità assicurativa e l’ammontare residuo del prezzo. Il Cliente, inoltre, dovrà manlevare Kässbohrer Italia srl da ogni e qualsiasi pretesa e/o richiesta di risarcimento danni verso terzi, conseguente alla detenzione, circolazione ed impiego dei Beni. In caso di morosità del Cliente nel pagamento dei premi di assicurazione, come in qualsiasi altro caso di interruzione della copertura assicurativa, Kässbohrer Italia srl, salvo ogni altro diritto, ivi compreso la risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 8, avrà la facoltà di provvedere direttamente al ripristino della copertura assicurativa anche con primarie Compagnie di assicurazione:
a) Polizza propria scelta, a spese e per conto del Cliente, con diritto di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) con un massimale pari almeno a € 2.500.000 immediata e totale rivalsa nei confronti di quest’ultimo. Qualora Kässbohrer Italia srl sia costretto ad anticipare il pagamento dei premi in nome e per sinistro conto del Cliente, quest’ultimo sarà tenuto all’immediato rimborso dei premi, oltre agli interessi moratori come determinati dall’art. 6, unitamente agli eventuali aumenti che ricomprenda esplicitamente anche i danni causati in occasioni la Compagnia Assicurativa avrà apportato. Il Cliente rimborserà tali importi entro due giorni dalla relativa richiesta da parte di attività svolte presso terzi;
b) Polizza di Responsabilità Civile verso Operatori (prestatori di lavoro) (RCO) con un massimale di almeno € 2.500.000 con il limite di almeno € 1.000.000 per singola persona infortunataKässbohrer Italia srl.
10.4 Nei casi in cui la realizzazione dell’opera includa la fornitura di beni destinati a diventare componenti di prodotti finiti o semilavorati venduti/distribuiti da Società del Gruppo LU-VE il fornitore deve obbligatoriamente dotarsi di una polizza RCP che includa anche le seguenti garanzie:
i. Garanzia “Danni al prodotto finito di terzi” (anche nel caso in cui il prodotto diventi componente inscindibile del prodotto finito) con il limite assicurato di almeno € 500.000,00;
ii. Garanzia “Ritiro prodotti/Rimpiazzo” diretta e indiretta con il limite assicurato di almeno € 250.000,00;
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Samples: Condizioni Generali Di Vendita
Assicurazione. 10.1 L’Appaltatore si impegna La ditta aggiudicataria assume a proprio carico la responsabilità del servizio e promuove tutte le iniziative atte ad indennizzare e risarcire LUevitarne l'interruzione. La Provincia Barletta-VE su richiesta per:
a) qualsiasi responsabilità, perdita, danno, spesa (incluse, senza limitazione, le spese legali e Andria-Trani è esonerata da ogni responsabilità per la consulenza di professionisti) e altri costi sopravvenuti in relazione ad ogni violazione o non osservanza del Contratto da parte dell’Appaltatore;
b) qualsiasi rivendicazione derivante da lesioni o morte danni di qualsiasi persona natura che dovessero accadere ai soggetti frequentanti il bar – ristoro o a terzi in genere o al personale dell'impresa appaltatrice nell'esecuzione del contratto. In particolare la Ditta aggiudicataria si assume tutte le responsabilità derivanti da avvelenamenti e danno intossicazioni conseguenti all'ingestione di cibi contaminati o perdita avariati. Qualora, per cause di disservizio provocate dal concessionario, ne derivino danni alle persone e/o alle cose, il medesimo è tenuto al risarcimento dei danni. Analogamente, ove ne derivino danni all'attività del Committente, il concessionario è tenuto al loro risarcimento. In ogni caso, danni, rischi, responsabilità di qualsiasi bene causato da qualsiasi attonatura riguardanti le persone e le cose in genere, omissione derivanti dalla prestazioni contrattuali o attività negligente dell’Appaltatore alle medesime ricollegabili, s'intendono assunti dalla ditta aggiudicataria che ne risponderà in via esclusiva, esonerandone già in via preventiva ed espressamente la provincia di Barletta Xxxxxx Xxxxx . La ditta aggiudicataria, prima della sottoscrizione della concessione, dovrà pertanto fornire la prova di aver stipulato una polizza assicurativa con primaria Compagnia di Assicurazioni, che assicuri la Provincia Barletta- Andria-Trani per responsabilità civile verso i frequentatori del bar, terzi e prestatori d'opera, derivante dall'esecuzione del servizio, per un massimale di € 1.000.000,00 (o di qualsiasi persona che agisca per suo contoeurounmilione), nonché qualsiasi costo di riparazione, installazione con validità dalla data della concessione e rimozione delle opere eseguite da quest’ultimo.
10.2 Oltre agli obblighi di risarcimento e indennizzo di cui all’articolo 12, l’Appaltatore deve collaborare con LU-VE nell’adozione di ogni azione volta all’eliminazione delle opere non conformi eseguite.
10.3 L’Appaltatore deve procurarsi e mantenere in essere a sue spese per tutta la durata dei contratti stipulati con le Società del Gruppo LU-VEdella stessa ed eventuali proroghe. La polizza assicurativa dovrà comprendere, tra l'altro, le seguenti coperture assicurative stipulate specifiche garanzie: • per danni derivanti da incendio e/o scoppio o qualsiasi altra causa, a cose della Provincia Barletta- Andria-Trani o dell’I.T.I.S. Xxxxxxxx, sito in Andria, al viale Gramsci n. 40, a cose di terzi, a cose di proprietà dell'assicurato o da lui comunque detenute a qualsiasi titolo; • per danni derivanti da allagamento e quelli conseguenti alla rottura o al guasto di recipienti o di tubazioni, con primarie Compagnie di assicurazione:
a) Polizza di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) con un massimale pari almeno a € 2.500.000 riferimento al sistema gestito; • per sinistro che ricomprenda esplicitamente anche i danni causati da esalazioni fumogene o danni comunque derivanti da inquinamento accidentale di qualsiasi tipo; • per i danni ai locali nei quali si svolge l'attività ed a quanto in occasioni essi contenuto. La polizza assicurativa dovrà prevedere espressa clausola a prima e semplice richiesta della committente per tutti i danni ad essa direttamente provocati da disservizi da inadempienza o da altra ragione di attività svolte presso terzi;
b) Polizza danno nascente dal presente contratto. E' facoltà della Provincia Barletta-Andria-Trani richiedere la copertura assicurativa di Responsabilità Civile verso Operatori (prestatori di lavoro) (RCO) con un massimale di almeno € 2.500.000 con il limite di almeno € 1.000.000 per singola persona infortunataulteriori rischi non compresi nella polizza stipulata dalla Ditta.
10.4 Nei casi in cui la realizzazione dell’opera includa la fornitura di beni destinati a diventare componenti di prodotti finiti o semilavorati venduti/distribuiti da Società del Gruppo LU-VE il fornitore deve obbligatoriamente dotarsi di una polizza RCP che includa anche le seguenti garanzie:
i. Garanzia “Danni al prodotto finito di terzi” (anche nel caso in cui il prodotto diventi componente inscindibile del prodotto finito) con il limite assicurato di almeno € 500.000,00;
ii. Garanzia “Ritiro prodotti/Rimpiazzo” diretta e indiretta con il limite assicurato di almeno € 250.000,00;
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Samples: Concession Agreement
Assicurazione. 10.1 L’Appaltatore Il Conduttore solleva l'Amministrazione da ogni e qualsiasi responsabilità diretta od indiretta che possa derivare alle persone, animali o cose, conseguente e/o connessa al godimento dell'immobile; in particolare, il Conduttore assume ogni più ampia responsabilità civile e penale in caso di sinistro sia al personale addetto sia a terzi, che possa derivare per fatto proprio o dei propri dipendenti o collaboratori, nonché per ogni danno arrecato a beni pubblici e privati, intendendo il Comune di Luino escludere ogni propria responsabilità in merito. Il Conduttore, si impegna ad indennizzare a stipulare entro il termine di decorrenza del contratto e risarcire LU-VE su comunque a semplice richiesta perdel Locatore, con primaria compagnia di assicurazione, le seguenti polizze assicurative della durata pari a quella del presente contratto ed eventuali proroghe:
a) qualsiasi responsabilitàpolizza globale fabbricati con copertura del rischio di incendio, perditaesplosione, dannofenomeno elettrico, spesa (incluseesondazione del lago, senza limitazioneeventi atmosferici, le spese legali e per un massimale pari all’importo stimato per la consulenza di professionisti) e altri costi sopravvenuti in relazione ricostruzione a nuovo della struttura pari ad ogni violazione o non osservanza del Contratto da parte dell’Appaltatore€ 200.000,00.= (Euro duecentomila);
b) qualsiasi rivendicazione derivante da lesioni o morte di qualsiasi persona e danno o perdita di qualsiasi bene causato da qualsiasi atto, omissione o attività negligente dell’Appaltatore (o di qualsiasi persona che agisca per suo conto), nonché qualsiasi costo di riparazione, installazione e rimozione delle opere eseguite da quest’ultimo.
10.2 Oltre agli obblighi di risarcimento e indennizzo di cui all’articolo 12, l’Appaltatore deve collaborare con LU-VE nell’adozione di ogni azione volta all’eliminazione delle opere non conformi eseguite.
10.3 L’Appaltatore deve procurarsi e mantenere in essere a sue spese per tutta la durata dei contratti stipulati con le Società del Gruppo LU-VE, le seguenti coperture assicurative stipulate con primarie Compagnie di assicurazione:
a) Polizza polizza di Responsabilità Civile verso Terzi con massimale non inferiore ad € 1.000.000,00.= (RCTEuro un milione). Le polizze di cui sopra dovranno essere indicizzate e il Conduttore dovrà fornirne copia, unitamente alle quietanze, al Locatore alla data di decorrenza del contratto. La mancata attivazione delle polizze assicurative entro il termine sopra prescritto determinerà la decadenza dell’offerente dall’aggiudicazione del contratto. Per quanto concerne il pagamento dell’indennizzo previsto dal contratto di assicurazione il Conduttore deve richiedere all’Assicuratore l’inserimento in polizza o in appendice dei seguenti impegni: a) con un massimale pari almeno a € 2.500.000 per sinistro che ricomprenda esplicitamente anche i danni causati in occasioni non liquidare l’indennizzo se non al Comune di attività svolte presso terzi;
Luino o previo il consenso dello stesso direttamente all’Assicurato; b) Polizza a non procedere ad alcuna variazione di Responsabilità Civile verso Operatori (prestatori polizza; c) a notificare al Comune di lavoroLuino, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con posta elettronica alla casella di PEC, ogni eventuale circostanza che, a proprio giudizio e conoscenza, menomasse o potesse menomare l’efficacia del contratto ivi compresa l’eventuale disdetta del contratto; d) (RCO) a notificare tempestivamente al Comune di Luino, con un massimale lettera raccomandata con avviso di almeno € 2.500.000 ricevimento o con posta elettronica alla casella di PEC, l’eventuale mancato pagamento del premio di assicurazione ed a considerare ugualmente valido il limite contratto per l’intera somma assicurata, indipendentemente dall’ammontare del credito vantato dal Comune di almeno € 1.000.000 per singola persona infortunata.
10.4 Nei casi in Luino, fino a quando siano trascorsi 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui la realizzazione dell’opera includa la fornitura di beni destinati a diventare componenti di prodotti finiti o semilavorati venduti/distribuiti da Società del Gruppo LU-VE il fornitore deve obbligatoriamente dotarsi di una polizza RCP che includa anche le seguenti garanzie:
i. Garanzia “Danni al prodotto finito di terzi” (anche nel caso in cui il prodotto diventi componente inscindibile del prodotto finito) con il limite assicurato di almeno € 500.000,00sopra;
ii. Garanzia “Ritiro prodotti/Rimpiazzo” diretta e indiretta con il limite assicurato di almeno € 250.000,00;
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Samples: Contratto Di Locazione
Assicurazione. 10.1 L’Appaltatore 13.1 L’ORCHIDEA SRL consiglia vivamente di stipulare un'assicurazione di viaggio, soprattutto considerato che vi sono circostanze in cui L’ORCHIDEA SRL e/o il Fornitore non hanno responsabilità.
13.2 L’ORCHIDEA SRL comunica al cliente i prodotti di assicurazione di viaggio offerti (ad esempio incidente, malattia, assicurazione bagagli e cancellazione del viaggio) fornendone gli elementi essenziali (rischi coperti dall'assicurazione e premio assicurativo da pagare).
13.3 Se il cliente desidera acquistare un'assicurazione di viaggio tramite il Sito Web, il contratto sarà stipulato direttamente con la compagnia assicuratrice i cui termini e condizioni si impegna ad indennizzare applicano al contratto stesso. L’ORCHIDEA SRL pubblica i termini e risarcire LU-VE su richiesta per:
a) qualsiasi responsabilitàle condizioni della compagnia assicuratrice sul Sito Web, perditain modo che il cliente ne conosca i termini prima di stipulare il contratto e disponga di informazioni dettagliate, danno, spesa (incluse, senza limitazionechiare e facilmente comprensibili sul suo contenuto e di tutti i dettagli riguardanti le condizioni associate. Per quanto riguarda l'assicurazione di viaggio e l'assicurazione contro la cancellazione del viaggio, le spese legali e per la consulenza di professionisti) e altri costi sopravvenuti in relazione ad ogni violazione o non osservanza condizioni pubblicate fanno parte del Contratto da parte dell’Appaltatore;
b) qualsiasi rivendicazione derivante da lesioni o morte di qualsiasi persona e danno o perdita di qualsiasi bene causato da qualsiasi atto, omissione o attività negligente dell’Appaltatore (o di qualsiasi persona che agisca per suo conto), nonché qualsiasi costo di riparazione, installazione e rimozione delle opere eseguite da quest’ultimocontratto assicurativo.
10.2 Oltre agli obblighi di risarcimento e indennizzo di cui all’articolo 12, l’Appaltatore deve collaborare con LU-VE nell’adozione di ogni azione volta all’eliminazione delle opere non conformi eseguite13.4 L'assicurazione sulla cancellazione del viaggio può essere conclusa solo al momento della prenotazione. L'eventuale costo assicurativo è indicato nel relativo contratto. La compagnia assicuratrice stabilisce l'idoneità del cliente al rimborso in base alla legislazione vigente.
10.3 L’Appaltatore deve procurarsi 13.5 Oltre al contratto assicurativo facoltativo descritto in questo articolo, il cliente è assicurato per il rimborso delle spese di rimpatrio e/o delle altre somme pagate in caso di insolvenza ai sensi della Direttiva 90/314/XXX xxx xxxxxxxxx di viaggio, pacchetti vacanza e mantenere in essere tour a sue spese per tutta la durata dei contratti stipulati con le Società del Gruppo LU-VE, le seguenti coperture assicurative stipulate con primarie Compagnie di assicurazione:
a) Polizza di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) con un massimale pari almeno pacchetto e relative legislazioni attuative a € 2.500.000 per sinistro che ricomprenda esplicitamente anche i danni causati in occasioni di attività svolte presso terzi;
b) Polizza di Responsabilità Civile verso Operatori (prestatori di lavoro) (RCO) con un massimale di almeno € 2.500.000 con il limite di almeno € 1.000.000 per singola persona infortunatalivello nazionale.
10.4 Nei casi in cui la realizzazione dell’opera includa la fornitura di beni destinati a diventare componenti di prodotti finiti o semilavorati venduti/distribuiti da Società del Gruppo LU-VE il fornitore deve obbligatoriamente dotarsi di una polizza RCP che includa anche le seguenti garanzie:
i. Garanzia “Danni al prodotto finito di terzi” (anche nel caso in cui il prodotto diventi componente inscindibile del prodotto finito) con il limite assicurato di almeno € 500.000,00;
ii. Garanzia “Ritiro prodotti/Rimpiazzo” diretta e indiretta con il limite assicurato di almeno € 250.000,00;
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Assicurazione. 10.1 L’Appaltatore si impegna ad indennizzare e risarcire LU-VE su richiesta per:
a) qualsiasi responsabilitàPer prenotazioni effettuate entro il 28 settembre 2022 Euro Disney mette a disposizione del Cliente una protezione assicurativa per i soli costi di annullamento oppure una per i costi di annullamento, perditaper i danni ai bagagli, danno, spesa (incluse, senza limitazione, le spese legali per i costi di rimpatrio/assistenza in caso di incidenti – malattie – morte e per l’interruzione del soggiorno. Tutti i contratti sottoscritti fino al 31 marzo 2022 incluso sono stipulati con AWP P&C, sociétà anonima con capitale sociale di 17.287.285 euro – 0 xxx Xxxx Xxxx 00000 Xxxxx Xxxx, Francia (Società privata disciplinata dal Codice delle Assicurazioni – RCS Bobigny 519 490 080). Per tutti i contratti stipulati a partire dal 1 aprile 2022, nonché per ogni prenotazione di un Pacchetto che include l’assicurazione effettuata prima di questa data e modificata a partire da suddetta data, il contratto d’assicurazione proposto da Euro Disney è riservato unicamente ai residenti dei seguenti stati: Belgio, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo, Monaco, Paesi Bassi, Spagna e Portogallo (assicurazione proposta ai residenti portoghesi dal 20 aprile 2022); la consulenza sottoscrizione dei residenti di professionistialtri stati non è possibile – il contratto d’assicurazione è sottoscritto con AWP P&C, società anonima con capitale sociale di 17.287.285 euro – compagnia nerlandese domiciliata in Xxxxxxxxxxxxxx, 0 – 0000 XX Xxxxxxxxx – The Netherlands, esercitando sotto il nome di Allianz Assistance e/o Allianz Travel (Impresa privata autorizzata a operare in tutti gli stati dello Spazio Economico Europeo in regime di libera prestazione di servizi, imatricolata con il numero 33094603 e registrata presso l’Autorità Nerlandese dei Mercati Finanziari (AFM) con il numero 12000535). A PARTIRE DAL 1 APRILE 2022, L’ASSICURAZIONE QUI STIPULATA È PROPOSTA UNICAMENTE PER LE PRENOTAZIONI EFFETTUATE DIRETTAMENTE CON EURO DISNEY. PER LE PRENOTAZIONI EFFETTUATE CON UN AGENTE DI VIAGGIO VI PREGHIAMO DI INFORMARVI CON IL VOSTRO AGENTE DI VIAGGIO SU QUALI ASSICURAZIONI XXXXXXX.Xx nota informativa e altri costi sopravvenuti in relazione ad ogni violazione o le condizioni generali del contratto assicurativo si possono cosultare sul Sito Internet. La copertura assicurativa dovrà essere richiesta e il premio assicurativo dovrà essere immediatamente pagato al momento della prenotazione del Pacchetto Turistico. Il Cliente riconosce e accetta che la polizza assicurativa non osservanza è cedibile e i premi pagati non sono rimborsabili (salvo il caso di annullamento del Contratto Pacchetto Turistico da parte dell’Appaltatore;
b) qualsiasi rivendicazione derivante da lesioni o morte di qualsiasi persona Euro Disney e danno o perdita l’esercizio del diritto di qualsiasi bene causato da qualsiasi attorinuncia previsto di seguito). I bambini di età inferiore a 3 anni sono coperti dalla suddetta assicurazione a condizione che la stessa sia stata richiesta dall’adulto che accompagna il bambino. Il Cliente dispone di un diritto di recesso in caso di sottoscrizione, omissione o attività negligente dell’Appaltatore (o nel caso di qualsiasi persona che agisca per suo conto)una prenotazione a distanza, nonché qualsiasi costo di riparazione, installazione e rimozione delle opere eseguite da quest’ultimo.
10.2 Oltre agli obblighi di risarcimento e indennizzo di cui all’articolo 12, l’Appaltatore deve collaborare con LU-VE nell’adozione di ogni azione volta all’eliminazione delle opere non conformi eseguite.
10.3 L’Appaltatore deve procurarsi e mantenere in essere a sue spese per tutta la durata dei contratti stipulati con le Società del Gruppo LU-VE, le seguenti coperture assicurative stipulate con primarie Compagnie di assicurazione:
a) Polizza di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) con un massimale pari almeno a € 2.500.000 per sinistro che ricomprenda esplicitamente anche i danni causati in occasioni di attività svolte presso terzi;
b) Polizza di Responsabilità Civile verso Operatori (prestatori di lavoro) (RCO) con un massimale di almeno € 2.500.000 con il limite di almeno € 1.000.000 per singola persona infortunata.
10.4 Nei casi in cui la realizzazione dell’opera includa la fornitura di beni destinati a diventare componenti di prodotti finiti o semilavorati venduti/distribuiti da Società del Gruppo LU-VE il fornitore deve obbligatoriamente dotarsi di una polizza RCP che includa anche le seguenti garanzie:
i. Garanzia “Danni al prodotto finito di terzi” assicurazione di una durata superiore a un mese (durata calcolata a partire dalla data effettiva di entrata in vigore del contratto di assicurazione fino alla fine del periodo coperto dal contratto). Il Cliente può rescindere anche nel caso in cui abbia una copertura assicurativa precedente per une delle garanzie coperte dalla polizza. Vi invitiamo a verificare il prodotto diventi componente inscindibile possesso di una tale copertura prima di stipulare una delle polizze che vi proponiamo. In entrambi i casi il Cliente ha la possibilità di esercitare questo diritto entro 14 giorni di calendario dalla data di conclusione del prodotto finito) contratto inviando una richiesta per iscritto all’indirizzo indicato alla clausola II.1.3. I premi versati saranno rimborsati entro 30 giorni di calendario dalla data d’esercizio di tale rinuncia. A partire dal 29 settembre 2022 non è più possibile sottoscrivere con Euro Disney alcuna assicurazione che copra il limite assicurato rimborso delle spese di almeno € 500.000,00;
iiannullamento o altri rischi relativi a un Pacchetto. Garanzia “Ritiro prodotti/Rimpiazzo” diretta e indiretta con il limite assicurato È responsabilità del Cliente scegliere di almeno € 250.000,00;sottoscrivere un’assicurazione prima della partenza che si adatti alle sue esigenze per l’intera durata del soggiorno.
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Samples: Condizioni Di Vendita
Assicurazione. 10.1 L’Appaltatore si impegna ad indennizzare Art. 20 Obbligo di assicurazione per danni a terzi
1. I proprietari degli apparecchi VDS di cui all'articolo 2, lettere b) e risarcire LU-VE su richiesta per:
a) qualsiasi responsabilitàc), perditapossono svolgere attività di volo, danno, spesa (incluse, senza limitazione, le spese legali e previa stipula di contratto di assicurazione per la consulenza responsabilità civile per i danni prodotti a terzi sulla superficie ed a seguito di professionisti) urto o collisione in volo. CAPO V ASSICURAZIONE Art. 20. Obbligo di assicurazione per danni a terzi
1. I proprietari di apparecchi VDS/VM possono svolgere attività di volo previa stipulazione di un contratto di assicurazione per la responsabilità civile per i danni prodotti a terzi sulla superficie e altri costi sopravvenuti in relazione ad ogni violazione o non osservanza del Contratto da parte dell’Appaltatore;
b) qualsiasi rivendicazione derivante da lesioni o morte a seguito di qualsiasi persona e danno o perdita di qualsiasi bene causato da qualsiasi atto, omissione o attività negligente dell’Appaltatore (urto o di qualsiasi persona collisione in volo. CAPO V ASSICURAZIONE Art. 20. Obbligo di assicurazione per danni a terzi
1. I proprietari di aeromobili VDS possono svolgere attività di volo previa stipulazione di un contratto di assicurazione per la responsabilità civile per i danni prodotti a terzi sulla superficie e a seguito di urto o di collisione in volo.
2. L’obbligo assicurativo di cui al comma 1 sussiste anche per il
2. L'obbligo assicurativo di cui al comma 1, sussiste anche per il proprietario che agisca per suo contonon utilizza personalmente l'apparecchio VDS.
3. Xxxxx che utilizza un apparecchio VDS, di cui non sia proprietario, si accerta, prima dell'inizio del volo, che l'apparecchio medesimo sia coperto da polizza assicurativa.
4. Sono interdetti dall'attività di volo gli apparecchi VDS di cui all'articolo 2, lettera d), nonché qualsiasi costo qualora il pilota sia privo di riparazione, installazione e rimozione delle opere eseguite da quest’ultimocopertura assicurativa per i danni prodotti a terzi anche a seguito di urto o collisione in volo.
10.2 Oltre agli obblighi di risarcimento e indennizzo 5. I corsi preparatori per il conseguimento delle idoneità di cui all’articolo 12all'articolo 15, l’Appaltatore deve collaborare con LU-VE nell’adozione possono svolgersi soltanto previa stipula di ogni azione volta all’eliminazione delle opere non conformi eseguite.
10.3 L’Appaltatore deve procurarsi copertura assicurativa per responsabilità civile della scuola per i danni provocati e mantenere in essere a sue spese per tutta la durata dei contratti stipulati con riportati dagli allievi, istruttori ed esaminatori durante le Società del Gruppo LU-VEesercitazioni di volo e gli esami, le seguenti coperture assicurative stipulate con primarie Compagnie di assicurazione:
a) Polizza di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) con un massimale pari almeno non inferiore a € 2.500.000 cinquecentomila euro per sinistro che ricomprenda esplicitamente anche persone, animali o cose, fermo restando le regole generali concernenti l'assicurazione della responsabilità civile per i danni causati in occasioni di attività svolte presso a terzi;
b) Polizza di Responsabilità Civile verso Operatori (prestatori di lavoro) (RCO) con un massimale di almeno € 2.500.000 con il limite di almeno € 1.000.000 per singola persona infortunata.
10.4 Nei casi in cui la realizzazione dell’opera includa la fornitura di beni destinati a diventare componenti di prodotti finiti o semilavorati venduti/distribuiti da Società del Gruppo LU-VE il fornitore deve obbligatoriamente dotarsi di una polizza RCP che includa anche le seguenti garanzie:
i. Garanzia “Danni al prodotto finito di terzi” (anche nel caso in cui il prodotto diventi componente inscindibile del prodotto finito) con il limite assicurato di almeno € 500.000,00;
ii. Garanzia “Ritiro prodotti/Rimpiazzo” diretta e indiretta con il limite assicurato di almeno € 250.000,00;
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Samples: Regolamento Sull'attività Di Volo Da Diporto O Sportivo
Assicurazione. 10.1 L’Appaltatore si impegna ad indennizzare 1. E’ obbligo del prestatore di servizi stipulare la/e risarcire LU-VE su richiesta per:
a) qualsiasi responsabilitàseguente/i polizza/e: R.C., perditaper danni arrecati a cose/o persone imputabili all’Appaltatore, danno, spesa comprensiva della responsabilità civile verso terzi (incluse, senza limitazione, le spese legali e per la consulenza di professionisti) e altri costi sopravvenuti in relazione ad ogni violazione o non osservanza del Contratto da parte dell’Appaltatore;
b) qualsiasi rivendicazione derivante da lesioni o morte di qualsiasi persona e danno o perdita di qualsiasi bene causato da qualsiasi atto, omissione o attività negligente dell’Appaltatore (o di qualsiasi persona che agisca per suo contoRCT), nonché qualsiasi costo di riparazionecon esclusivo riferimento al servizio in questione, installazione e rimozione delle opere eseguite da quest’ultimo.
10.2 Oltre agli obblighi di risarcimento e indennizzo di cui all’articolo 12con massimale per sinistro non inferiore a € 1.500.000,00. (unmilionecinquecentomila/00), l’Appaltatore deve collaborare con LU-VE nell’adozione di ogni azione volta all’eliminazione delle opere non conformi eseguite.
10.3 L’Appaltatore deve procurarsi e mantenere in essere a sue spese per tutta la durata dei contratti stipulati con le Società del Gruppo LU-VE, le seguenti coperture assicurative stipulate con primarie Compagnie di assicurazione:
a) Polizza di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) con un massimale pari almeno a € 2.500.000 per sinistro numero di sinistri illimitato e con validità non inferiore alla durata del servizio. In alternativa alla stipulazione della polizza che ricomprenda esplicitamente anche i danni causati in occasioni precede, il prestatore di attività svolte presso terzi;
b) Polizza di Responsabilità Civile verso Operatori (prestatori di lavoro) (RCO) con un massimale di almeno € 2.500.000 con il limite di almeno € 1.000.000 per singola persona infortunata.
10.4 Nei casi in cui la realizzazione dell’opera includa la fornitura di beni destinati a diventare componenti di prodotti finiti o semilavorati venduti/distribuiti da Società del Gruppo LU-VE il fornitore deve obbligatoriamente dotarsi servizi potrà dimostrare l’esistenza di una polizza RCP RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un’appendice alla stessa, nella quale si espliciti che includa la polizza in questione copre anche le il servizio svolto per conto delle Stazioni Appaltanti, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri e che il massimale per sinistro non è inferiore ad € 1.500.00,00 (unmilionecinquecentomila /00). INFORTUNI: la polizza dovrà prevedere i seguenti garanzie:massimali: € 100.000,00 in caso di morte, € 100.000,00 in caso di invalidità permanente, € 2.000,00 per il rimborso delle spese mediche sostenute a seguito dell’infortunio, con assenza di franchigia in caso di invalidità permanente e franchigia massima di € 100,00 in caso dirimborso spese medico-ospedaliere. RCA per i mezzi di trasposto anche per soggetti terzi trasportati, con massimali non inferiori a € 5.000.000,00 ripartito come segue: - € 4.000.000,00 per danni a persone; - € 1.000.000,00 per danni a cose. Copia della/e polizza/e, specifica/e o come appendice alla/e polizza/e esistente/i, conforme all'originale ai sensi di legge, dovrà essere consegnata al Comune di Fontana Liri prima della stipulazione dei rispettivi contratti e comunque prima dell’inizio del servizio, unitamente alla quietanza di intervenuto pagamento del premio. Quest’ultima dovrà essere presentata con la periodicità prevista dalla/e polizza/e stessa/e, onde verificare il permanere della validità nel corso della durata del servizio.
i. Garanzia “Danni al prodotto finito di terzi” 2. Per tale garanzia (anche fidejussione bancaria o assicurativa), è necessaria l’autentica a cura del Notaio, della firma del/dei funzionario/i che legalmente possono impegnare l’Istituto Bancario o Assicurativo; i suddetti Pubblici Ufficiali, nel caso contesto del medesimo atto (fidejussione Bancaria o Polizza Assicurativa), dovranno esplicitamente attestare che i summenzionati Funzionari sono in cui il prodotto diventi componente inscindibile del prodotto finito) con il limite assicurato di almeno € 500.000,00;
ii. Garanzia “Ritiro prodotti/Rimpiazzo” diretta e indiretta con il limite assicurato di almeno € 250.000,00;possesso degli occorrenti poteri per impegnare legalmente la Banca o l’Assicurazione.
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Samples: Capitolato Speciale Di Appalto
Assicurazione. 10.1 L’Appaltatore si impegna ad indennizzare La ditta è direttamente responsabile di tutti i danni derivanti da cause a lei imputabili di qualunque natura che risultino arrecati nell’utilizzo di quanto fornito, a persone, a beni mobili od immobili, tanto dell’Amministrazione che di terzi, in dipendenza di omissioni o negligenze nell’esecuzione della prestazione. A tal fine è a carico dell’appaltatore l'obbligo di stipulare le seguenti assicurazioni presso società di primaria importanza con massimali commisurati all'importo del contratto e risarcire LU-VE su richiesta percomunque gli stessi dovranno essere ritenuti sufficienti dal committente o in caso contrario dovranno essere opportunamente adeguati:
a) qualsiasi responsabilità, perdita, danno, spesa (incluse, senza limitazione, le spese legali e per la consulenza di professionisti) e altri costi sopravvenuti in relazione ad ogni violazione o non osservanza del Contratto da parte dell’Appaltatore;polizza R.C.T.
b) qualsiasi rivendicazione derivante da lesioni o morte polizza infortuni. Dette polizze dovranno essere esibite all’Università di qualsiasi persona e danno o perdita di qualsiasi bene causato da qualsiasi atto, omissione o attività negligente dell’Appaltatore (o di qualsiasi persona che agisca per suo conto), nonché qualsiasi costo di riparazione, installazione e rimozione delle opere eseguite da quest’ultimo.
10.2 Oltre agli obblighi di risarcimento e indennizzo di cui all’articolo 12, l’Appaltatore deve collaborare con LU-VE nell’adozione di ogni azione volta all’eliminazione delle opere non conformi eseguite.
10.3 L’Appaltatore deve procurarsi e mantenere in essere a sue spese per tutta la durata dei contratti stipulati con le Società del Gruppo LU-VE, Verona. Le polizze dovranno esplicitamente contenere le seguenti coperture assicurative stipulate condizioni di polizza: - “In caso di ritardo nel pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore, la sospensione della efficacia della garanzia, a norma dell'art. 1901, comma 2^ del Codice Civile è subordinata alla comunicazione, da parte dell'assicuratore all'Amministrazione universitaria, della inadempienza del contraente e decorre dal quindicesimo giorno successivo alla notifica della comunicazione” - “Si dà e si prende atto che, senza il consenso scritto dell'amministrazione universitaria, in nessun caso potranno aver luogo: diminuzione di somme assicurate, storno o disdetta del contratto”. In ogni caso la ditta dovrà provvedere senza indugio a proprie spese alla riparazione e/o sostituzione delle parti o degli oggetti danneggiati. L’accertamento dei danni sarà effettuato dal funzionario universitario responsabile del contratto alla presenza del legale rappresentante della ditta aggiudicataria o dal funzionario responsabile incaricato dalla stessa. A tale scopo il funzionario universitario, responsabile del contratto, comunicherà con primarie Compagnie di assicurazione:
a) Polizza di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) con un massimale pari almeno a € 2.500.000 per sinistro che ricomprenda esplicitamente anche i danni causati in occasioni di attività svolte presso terzi;
b) Polizza di Responsabilità Civile verso Operatori (prestatori di lavoro) (RCO) con un massimale di almeno € 2.500.000 con sufficiente anticipo alla ditta il limite di almeno € 1.000.000 per singola persona infortunata.
10.4 Nei casi giorno e l’ora in cui si valuterà lo stato dei danni in modo da consentire alla ditta aggiudicataria di intervenire. Qualora la realizzazione dell’opera includa ditta non manifesti la fornitura volontà di beni destinati a diventare componenti partecipare all’accertamento in oggetto il dirigente responsabile del contratto procederà autonomamente alla presenza di prodotti finiti o semilavorati venduti/distribuiti da Società due testimoni. Tale constatazione costituirà titolo sufficiente al fine del Gruppo LU-VE il fornitore deve obbligatoriamente dotarsi di una polizza RCP risarcimento del danno che includa anche le seguenti garanzie:
i. Garanzia “Danni al prodotto finito di terzi” (anche nel caso in cui il prodotto diventi componente inscindibile del prodotto finito) con il limite assicurato di almeno € 500.000,00;
ii. Garanzia “Ritiro prodotti/Rimpiazzo” diretta e indiretta con il limite assicurato di almeno € 250.000,00;dovrà essere corrisposto dalla ditta aggiudicataria.
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Samples: Concessione Del Servizio Di Riproduzione Documentale
Assicurazione. 10.1 L’Appaltatore si impegna ad indennizzare Terni Reti sr. Unipersonale è responsabile nei confronti del Comune di Terni dell’esatto adempimento delle prestazioni oggetto del contratto. E’ altresì responsabile nei confronti del Comune di Terni e risarcire LU-VE su richiesta perdei terzi dei danni di qualsiasi natura, materiali o patrimoniali, diretti ed indiretti, causati a cose o persone e connessi all’esecuzione del contratto, anche se derivanti dall’operato dei suoi dipendenti. A tal fine, dovrà possedere:
a) qualsiasi responsabilità, perdita, danno, spesa (incluse, senza limitazione, le spese legali e per la consulenza di professionisti) e altri costi sopravvenuti in relazione ad ogni violazione o non osservanza del Contratto da parte dell’Appaltatore;
b) qualsiasi rivendicazione derivante da lesioni o morte di qualsiasi persona e danno o perdita di qualsiasi bene causato da qualsiasi atto, omissione o attività negligente dell’Appaltatore (o di qualsiasi persona che agisca per suo conto), nonché qualsiasi costo di riparazione, installazione e rimozione delle opere eseguite da quest’ultimo.
10.2 Oltre agli obblighi di risarcimento e indennizzo di cui all’articolo 12, l’Appaltatore deve collaborare con LU-VE nell’adozione di ogni azione volta all’eliminazione delle opere non conformi eseguite.
10.3 L’Appaltatore deve procurarsi e mantenere in essere a sue spese per tutta la durata dei contratti stipulati con le Società del Gruppo LU-VE, le seguenti coperture assicurative stipulate con primarie Compagnie di assicurazione:
a) 1. Polizza di RCT/O relativa all’esercizio dell’attività gestionale connessa a tutti i servizi previsti dal contratto. Ai sensi del Codice Civile e della normativa vigente, sarà ritenuta responsabile per danni a persone e/o cose derivanti dall’espletamento delle attività e dei servizi oggetto del presente disciplinare tecnico. In relazione a quanto sopra, Xxxxx Xxxx srl Unipersonale dovrà stipulare, o dimostrare di possedere, una apposita polizza assicurativa di Responsabilità Civile per i rischi in argomento, con i seguenti massimali minimi con specifica descrizione dell’attività/rischio oggetto dell’assicurazione: - Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) con un massimale pari almeno a € 2.500.000 ): Euro 5.000.000,00 unico per sinistro che ricomprenda esplicitamente anche i danni causati in occasioni di attività svolte presso terzi;
b) Polizza di sinistro; - Responsabilità Civile verso Operatori (prestatori di lavoro) Prestatori d’Opera (RCO) ): Euro 3.000.000,00 unico per sinistro e le seguenti estensioni di garanzia: - RC personale di tutti i dipendenti e collaboratori dell’Assicurato; - il Comune di Terni dovrà essere considerato Terzo a tutti gli effetti così come i suoi amministratori e dipendenti; - rinuncia alla rivalsa nei confronti del Comune di Terni, suoi amministratori e dipendenti; - danni da interruzione di esercizio/attività con un massimale di almeno € 2.500.000 con il limite di almeno € 1.000.000 risarcimento non inferiore ad Euro 500.000,00 per singola persona infortunatasinistro; - RC derivante da inosservanza del D. Lgs. 81/2008 e della Legge 196/2003; - per danni a cose altrui derivanti da incendio, esplosione o scoppio di cose dall'Assicurato o da lui detenute con limite di risarcimento non inferiore ad Euro 500.000,00; - danni a cose nell’ambito di esecuzione dei lavori con limite di risarcimento non inferiore ad Euro 500.000,00.
10.4 Nei casi in cui la realizzazione dell’opera includa la fornitura di beni destinati a diventare componenti di prodotti finiti o semilavorati venduti/distribuiti da Società del Gruppo LU-VE il fornitore deve obbligatoriamente dotarsi di una polizza RCP che includa anche le seguenti garanzie:
i. Garanzia “Danni al prodotto finito di terzi” (anche nel caso in cui il prodotto diventi componente inscindibile del prodotto finito) con il limite assicurato di almeno € 500.000,00;
ii. Garanzia “Ritiro prodotti/Rimpiazzo” diretta e indiretta con il limite assicurato di almeno € 250.000,00;
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Samples: Service Agreement
Assicurazione. 10.1 L’Appaltatore L’appaltatore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone e/o cose, in virtù dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze occorse in occasione dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi nominati dall’appaltatore. L’appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne il Comune di Monza dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dall'esecuzione delle prestazioni contrattuali. L’appaltatore è responsabile per ogni eventuale danno che lo stesso o propri collaboratori, dipendenti, contraenti arrecheranno a persone e/o cose nello svolgimento delle attività connesse al presente Capitolato. In ragione di quanto precede, senza limitare o ridurre le obbligazioni assunte in base al presente Capitolato Speciale d’Appalto, per le quali l’appaltatore dovrà rispondere integralmente, l’appaltatore si impegna a stipulare le seguenti coperture assicurative • una polizza assicurativa a garanzia della Responsabilità civile verso terzi ("RCT"), per danni (morte, lesioni personali e danni a cose) a Terzi con un massimale non inferiore ad indennizzare € 3.000.000 per sinistro e risarcire LU-VE su richiesta per:
a) qualsiasi responsabilità, perdita, danno, spesa (incluse, senza limitazione, le spese legali e per la consulenza di professionisti) e altri costi sopravvenuti periodo assicurativo in conseguenza a fatti verificatisi in relazione ad ogni violazione o non osservanza alle attività oggetto del Contratto da parte dell’Appaltatore;
b) qualsiasi rivendicazione derivante da lesioni o morte di qualsiasi persona presente Appalto; Le coperture assicurative avranno efficacia a partire dall’inizio dell’esecuzione del contratto e danno o perdita di qualsiasi bene causato da qualsiasi atto, omissione o attività negligente dell’Appaltatore (o di qualsiasi persona che agisca per suo conto), nonché qualsiasi costo di riparazione, installazione e rimozione delle opere eseguite da quest’ultimo.
10.2 Oltre agli obblighi di risarcimento e indennizzo di cui all’articolo 12, l’Appaltatore deve collaborare con LU-VE nell’adozione di ogni azione volta all’eliminazione delle opere non conformi eseguite.
10.3 L’Appaltatore deve procurarsi e mantenere in essere a sue spese per tutta la durata dei contratti stipulati con le Società contrattualmente prevista. L’appaltatore dovrà trasmettere al Comune di Monza copia della polizza di cui sopra prima dell’inizio dell’esecuzione del Gruppo LU-VEcontratto, le seguenti coperture assicurative stipulate con primarie Compagnie e si impegna a presentare copia della quietanza o appendice di assicurazione:
a) Polizza proroga da far pervenire alla Stazione Appaltante prima della scadenza di Responsabilità Civile verso Terzi ogni periodo assicurativo. COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE P.G. N° 0168942/2021 del 20/09/2021 09:42:04, classifica 7.5 «ISTITUTI CULTURALI (RCT) con un massimale pari almeno a € 2.500.000 per sinistro che ricomprenda esplicitamente anche i danni causati in occasioni MUSEI, BIBLIOTECHE, TEATRI ETC.)» Documento firmato digitalmente da XXXXX XXXXXXX, XXXXXXX XXXXXXXXX. Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di attività svolte presso terzi;
b) Polizza di Responsabilità Civile verso Operatori (prestatori di lavoro) (RCO) con un massimale di almeno € 2.500.000 con originale digitale, stampato il limite di almeno € 1.000.000 per singola persona infortunata.
10.4 Nei casi in cui la realizzazione dell’opera includa la fornitura di beni destinati a diventare componenti di prodotti finiti o semilavorati venduti/distribuiti da Società del Gruppo LU-VE il fornitore deve obbligatoriamente dotarsi giorno 20/09/2021. In alternativa alla stipulazione della polizza come sopra riportato, l’appaltatore potrà dimostrare l’esistenza di una polizza RCP RC già attivata, avente le stesse caratteristiche sopra indicate. In tal caso si dovrà produrre una appendice alla stessa, nella quale si espliciti che includa la polizza in questione copre anche le seguenti garanzie:
i. Garanzia “Danni l’attività di esecuzione dell’attività svolta per conto del Comune di Monza. Eventuali successive variazioni dovranno essere comunicate al prodotto finito Comune e preventivamente accettate dallo stesso. L’appaltatore dovrà dare immediata comunicazione oltre che alla Compagnia di terzi” (Assicurazione anche nel caso al Comune di Monza di ogni evento suscettibile di arrecare danno e di ogni sinistro comunque segnalato o avvenuto in cui danno di persone e/o cose e dovrà tenere aggiornato il prodotto diventi componente inscindibile Comune di Monza di ogni sviluppo in merito. L’appaltatore, essendo responsabile di qualsiasi danno, incidente e/o inconveniente causato in connessione alla esecuzione della Concessione, manleva comunque il Comune da ogni responsabilità diretta e/o indiretta sia civile, sia penale, sia amministrativa. La copertura assicurativa decorre dalla data di avvio del prodotto finito) con il limite assicurato servizio e cessa dalla data di almeno € 500.000,00;
iiemissione del certificato di regolare esecuzione del servizio. Garanzia “Ritiro prodotti/Rimpiazzo” diretta e indiretta con il limite assicurato di almeno € 250.000,00;Resta inteso che eventuali franchigie contrattuali previste nelle polizze resteranno a totale carico dell’appaltatore.
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Samples: Accordo Quadro
Assicurazione. 10.1 L’Appaltatore si impegna ad indennizzare 1. Ai sensi del combinato disposto l'articolo 23bis, co. 5, della L.P. 26/93 e risarcire LUdell’art. 21 del Regolamento di attuazione emanato con D.P.P. 11 maggio 2012, n.9-VE su richiesta per:
a) qualsiasi responsabilità84/Leg., perdita, danno, spesa (incluse, senza limitazione, le spese legali e l'affidatario dell'incarico dovrà costituire una polizza assicurativa per la consulenza copertura dei rischi di professionisti) e altri costi sopravvenuti natura professionale, che tenga conto delle unità autonome funzionali in relazione ad ogni violazione o non osservanza del Contratto da parte dell’Appaltatore;
b) qualsiasi rivendicazione derivante da lesioni o morte di qualsiasi persona e danno o perdita di qualsiasi bene causato da qualsiasi atto, omissione o attività negligente dell’Appaltatore (o di qualsiasi persona che agisca per suo conto), nonché qualsiasi costo di riparazione, installazione e rimozione cui risulta suddiviso il progetto. L’ammontare della polizza dovrà pertanto essere commisurato alla progressione delle opere eseguite da quest’ultimounità autonome funzionali xxx xxx xxxxxxxx.
10.2 Oltre agli obblighi 0. In particolare, l’Affidatario, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, presenta una dichiarazione di risarcimento e indennizzo una compagnia di cui all’articolo 12assicurazioni autorizzata all'esercizio del ramo "responsabilità civile generale" nel territorio dell'Unione europea, l’Appaltatore deve collaborare contenente l'impegno a rilasciare la polizza di responsabilità civile professionale con LU-VE nell’adozione di ogni azione volta all’eliminazione delle opere non conformi eseguitespecifico riferimento ai lavori progettati.
10.3 L’Appaltatore 3. La polizza, che copre l’intero intervento ma deve procurarsi tener conto della possibile suddivisione in unità autonome funzionali, decorre dalla data di inizio dei lavori della prima unità autonoma funzionale e mantenere ha termine alla data di approvazione del certificato di collaudo dell’ultima unità autonoma funzionale. La mancata presentazione della dichiarazione determina la decadenza dall'aggiudicazione dell'incarico.
4. La polizza deve coprire, oltre alle nuove spese di progettazione, i maggiori costi che l'amministrazione aggiudicatrice deve sopportare per le varianti derivanti da errori od omissioni di progettazione, resesi necessarie in essere a sue spese corso di esecuzione.
5. La garanzia, da presentarsi ai fini dell'approvazione del progetto entro il termine assegnato dal committente, è prestata per tutta la durata dei contratti stipulati con le Società del Gruppo LU-VE, le seguenti coperture assicurative stipulate con primarie Compagnie di assicurazione:
a) Polizza di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) con un massimale pari almeno a € 2.500.000 non inferiore al 10 per sinistro che ricomprenda esplicitamente anche i danni causati in occasioni di attività svolte presso terzi;
b) Polizza di Responsabilità Civile verso Operatori (prestatori di lavoro) (RCO) con un massimale di almeno € 2.500.000 cento dell'importo dei lavori progettati, con il limite di almeno € 1.000.000 per singola persona infortunata1 milione di euro. La mancata presentazione della polizza di garanzia da parte dei progettisti esonera le amministrazioni pubbliche dal pagamento della parcella professionale. Si applica il beneficio della riduzione secondo quanto previsto dalla normativa provinciale vigente.
10.4 Nei casi in cui la realizzazione dell’opera includa la fornitura 6. L’Affidatario dovrà consegnare ogni anno alla Provincia autonoma di beni destinati a diventare componenti Trento copia dei Certificati di prodotti finiti o semilavorati venduti/distribuiti da Società Assicurazione attestanti il pagamento dei premi relativi al periodo di validità della polizza.
7. L’ammontare della polizza dovrà essere incrementato ad ogni affidamento dei lavori delle singole unità autonome funzionali e verrà ridotto all’approvazione del Gruppo LU-VE il fornitore deve obbligatoriamente dotarsi certificato di una polizza RCP che includa anche le seguenti garanzie:
i. Garanzia “Danni al prodotto finito di terzi” (anche nel caso in cui il prodotto diventi componente inscindibile collaudo delle singole unità, fino ad un massimo del prodotto finito) con il limite assicurato di almeno € 500.000,00;
ii. Garanzia “Ritiro prodotti/Rimpiazzo” diretta e indiretta con il limite assicurato di almeno € 250.000,00;25% dell’ammontare complessivo.
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Samples: Contratto Di Affidamento Di Incarico
Assicurazione. 10.1 L’Appaltatore si impegna ad indennizzare e risarcire LU-VE su richiesta perIl concessionario è tenuto a sottoscrivere, presso una compagnia di primaria importanza, una polizza di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) a fronte di tutti gli oneri a carico del concessionario stesso stabiliti nel presente capitolato speciale. Il contratto assicurativo dovrà prevedere:
a1. Responsabilità civile verso terzi per danni derivanti dall’erogazione del servizio;
2. l’inclusione della responsabilità personale degli addetti (dipendenti e/o collaboratori) qualsiasi responsabilitàal servizio e nell’esercizio delle attività svolte per conto della ditta appaltatrice;
3. l’estensione ai danni derivanti al Comune o a terzi da incendio di cose della ditta appaltatrice o dalla stessa detenute;
4. l’individuazione del Comune di Gorlago, perditacompresi amministratori e dipendenti dello stesso, dannoquale terzo assicurato. Il massimale della R.C.T. non potrà essere inferiore a € 5.000.000,00 per sinistro, spesa a € 1.000.000,00 per danni a ogni persona e a € 500.000,00 per danni a cose e/o animali. Il concessionario dovrà inoltre sottoscrivere, oltre alla copertura assicurativa obbligatoria stabilita da disposizioni di legge in favore del proprio personale (incluse, senza limitazione, le spese legali e vedasi art. 18) una polizza di assicurazione per la consulenza Responsabilità Civile verso i prestatori di professionistilavoro (R.C.O.). Il massimale della R.C.O. non potrà essere inferiore a € 5.000.000,00 per sinistro e a €. 1.000.000,00 per danni a ogni pestatore. La polizza (R.C.T./R.C.O.) e altri costi sopravvenuti dovrà essere mantenuta in relazione ad ogni violazione o non osservanza del Contratto da parte dell’Appaltatore;
b) qualsiasi rivendicazione derivante da lesioni o morte di qualsiasi persona e danno o perdita di qualsiasi bene causato da qualsiasi atto, omissione o attività negligente dell’Appaltatore (o di qualsiasi persona che agisca per suo conto), nonché qualsiasi costo di riparazione, installazione e rimozione delle opere eseguite da quest’ultimo.
10.2 Oltre agli obblighi di risarcimento e indennizzo di cui all’articolo 12, l’Appaltatore deve collaborare con LU-VE nell’adozione di ogni azione volta all’eliminazione delle opere non conformi eseguite.
10.3 L’Appaltatore deve procurarsi e mantenere in essere a sue spese vigore per tutta la durata dei contratti stipulati con della concessione. Il contratto sarà stipulato solo dopo la consegna di copia della polizza o di altro documento assicurativo rilasciato dall’assicuratore al concessionario, riportante le Società del Gruppo LU-VEgaranzie sopra richieste. L'esistenza di tale polizza non libera la ditta dalle proprie responsabilità, le seguenti coperture assicurative stipulate con primarie Compagnie avendo essa solo lo scopo di assicurazione:
a) Polizza di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) con un massimale pari almeno a € 2.500.000 per sinistro che ricomprenda esplicitamente anche i danni causati in occasioni di attività svolte presso terzi;
b) Polizza di Responsabilità Civile verso Operatori (prestatori di lavoro) (RCO) con un massimale di almeno € 2.500.000 con il limite di almeno € 1.000.000 per singola persona infortunataulteriore garanzia.
10.4 Nei casi in cui la realizzazione dell’opera includa la fornitura di beni destinati a diventare componenti di prodotti finiti o semilavorati venduti/distribuiti da Società del Gruppo LU-VE il fornitore deve obbligatoriamente dotarsi di una polizza RCP che includa anche le seguenti garanzie:
i. Garanzia “Danni al prodotto finito di terzi” (anche nel caso in cui il prodotto diventi componente inscindibile del prodotto finito) con il limite assicurato di almeno € 500.000,00;
ii. Garanzia “Ritiro prodotti/Rimpiazzo” diretta e indiretta con il limite assicurato di almeno € 250.000,00;
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Samples: Contract for the Concession of Areas for the Installation of Public Drinking Water Dispensers
Assicurazione. 10.1 L’Appaltatore si impegna L'Esecutore é sempre responsabile, sia verso il Comune sia verso i terzi, di tutti i danni a persone o cose verificatisi nell'esecuzione del contratto, derivanti da cause ad indennizzare e risarcire LU-VE su richiesta per:
a) esso imputabili o che risultino arrecati dal proprio personale, restando a proprio completo ed esclusivo carico qualsiasi responsabilità, perdita, danno, spesa (incluse, risarcimento senza limitazione, le spese legali e per la consulenza diritto di professionisti) e altri costi sopravvenuti in relazione ad ogni violazione o non osservanza del Contratto da parte dell’Appaltatore;
b) qualsiasi rivendicazione derivante da lesioni o morte di qualsiasi persona e danno o perdita di qualsiasi bene causato da qualsiasi atto, omissione o attività negligente dell’Appaltatore (rivalsa o di qualsiasi alcun compenso. A garanzia degli eventuali danni cagionati nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente capitolato, l'Esecutore dovrà stipulare, con primaria compagnia assicuratrice, una polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi e verso prestatori di lavoro, con i seguenti massimali: -Responsabilità Civile verso Terzi: € 5.000.000,00 per ogni sinistro, con il limite di 🕐€ 5.000.000,00 per persona che agisca 🕐€ 5.000.000,00 per suo conto)danni a cose -Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro: € 5.000.000,00 per ogni sinistro, nonché qualsiasi costo con il limite di riparazione€ 2.500.000,00 per persona. Il Comune dovrà essere ricompreso nel novero dei terzi. Tale polizza, installazione e rimozione delle opere eseguite da quest’ultimo.
10.2 Oltre agli obblighi di risarcimento e indennizzo di cui all’articolo 12, l’Appaltatore deve collaborare con LU-VE nell’adozione di ogni azione volta all’eliminazione delle opere non conformi eseguite.
10.3 L’Appaltatore deve procurarsi e mantenere in essere a sue spese avente validità per tutta la durata dell'appalto, dovrà contenere espressa rinuncia, da parte della compagnia assicuratrice, ad ogni rivalsa nei confronti del Comune per tutti i rischi, nessuno escluso, derivanti dall'attività di gestione dei contratti stipulati con servizi oggetto del presente capitolato. Tale polizza dovrà essere prodotta in copia al Comune prima della stipulazione del contratto e comunque prima dell'inizio del servizio. Sono a carico dell'Esecutore tutte le Società misure e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione del Gruppo LU-VE, le seguenti coperture assicurative stipulate con primarie Compagnie di assicurazione:
a) Polizza di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) con un massimale pari almeno a € 2.500.000 per sinistro servizio. Resta inteso che ricomprenda esplicitamente anche la Ditta dovrà comunque risarcire i maggiori danni causati in occasioni di attività svolte presso terzi;
b) Polizza di Responsabilità Civile verso Operatori (prestatori di lavoro) (RCO) con un massimale di almeno € 2.500.000 con non coperti dalla polizza assicurativa. Ad ogni scadenza annuale la Ditta dovrà produrre al Comune copia dell'avvenuto pagamento inerente il limite di almeno € 1.000.000 per singola persona infortunatapremio annuo Il direttore dell'esecuzione trasmette senza indugio apposita relazione al responsabile del procedimento qualora nell'esecuzione del contratto avvengano sinistri alle persone o danni alle cose.
10.4 Nei casi in cui la realizzazione dell’opera includa la fornitura di beni destinati a diventare componenti di prodotti finiti o semilavorati venduti/distribuiti da Società del Gruppo LU-VE il fornitore deve obbligatoriamente dotarsi di una polizza RCP che includa anche le seguenti garanzie:
i. Garanzia “Danni al prodotto finito di terzi” (anche nel caso in cui il prodotto diventi componente inscindibile del prodotto finito) con il limite assicurato di almeno € 500.000,00;
ii. Garanzia “Ritiro prodotti/Rimpiazzo” diretta e indiretta con il limite assicurato di almeno € 250.000,00;
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Samples: Service Agreement
Assicurazione. 10.1 L’Appaltatore si impegna ad indennizzare L’appaltatore è inoltre tenuto a stipulare idonea polizza a copertura della responsabilità civile verso terzi e risarcire LU-VE su richiesta per:
a) qualsiasi responsabilitàdella responsabilità dei prestatori di lavoro relativa all'esercizio dell'attività svolta, perditaspecifica per l’appalto, dannodi durata non inferiore alla durata dell’appalto, spesa (incluse, senza limitazione, le spese legali e per la consulenza di professionisti) e altri costi sopravvenuti in relazione ad ogni violazione consegnandone copia prima della sot- toscrizione del contratto; ovvero a stipulare uno o non osservanza del Contratto da parte dell’Appaltatore;
b) qualsiasi rivendicazione derivante da lesioni o morte di qualsiasi persona e danno o perdita di qualsiasi bene causato da qualsiasi atto, omissione o attività negligente dell’Appaltatore (o di qualsiasi persona che agisca per suo conto), nonché qualsiasi costo di riparazione, installazione e rimozione delle opere eseguite da quest’ultimo.
10.2 Oltre agli obblighi di risarcimento e indennizzo di cui all’articolo 12, l’Appaltatore deve collaborare con LU-VE nell’adozione di ogni azione volta all’eliminazione delle opere non conformi eseguite.
10.3 L’Appaltatore deve procurarsi e mantenere in essere più atti aggiuntivi a sue spese per tutta la durata dei contratti stipulati con le Società del Gruppo LU-VE, le seguenti coperture assicurative stipulate con primarie Compagnie di assicurazione:
a) Polizza di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) con un massimale pari almeno polizze esistenti finalizzati a € 2.500.000 rendere i massimali per sinistro che ricomprenda esplicitamente anche i danni causati in occasioni di attività svolte presso terzi;
b) Polizza di Responsabilità Civile verso Operatori (prestatori di lavoro) (RCO) con un dedicati esclusivamente al servizio oggetto del presente appalto ed adeguati al presente capitolato. Tale polizza dovrà prevedere massimali RCT non inferiori ad Euro 3.000.000,00 unico; massimale di almeno € 2.500.000 RCO Euro 2.000.000,00 con il limite di almeno € 1.000.000 Euro 1.500.000,00 per singola persona infortunata.
10.4 Nei casi in cui la realizzazione dell’opera includa la fornitura di beni destinati a diventare componenti di prodotti finiti o semilavorati venduti/distribuiti da Società del Gruppo LU-VE il fornitore deve obbligatoriamente dotarsi di una polizza RCP che includa anche ogni dipendente infortunato. Sono richieste le seguenti garanzie:
i. Garanzia “Danni estensioni di garanzia: danni cagionati dai visitatori ai locali ed alle opere esposte nei musei derivanti da mancata od omessa vigilanza dei preposti dell'azienda a tale attività, nei limiti del massimale assicurato, danni a locali e cose in consegna e custodia all'Assicurato con limite di risarcimento di almeno Euro 1.000.000,00; danni da incendio derivanti da incendio di cose dell'Assicurato con limite di risarcimento di almeno Euro 1.000.000,00; danni da interruzione di eser- cizio a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza con limite di risarcimento di Euro 500.000,00. E’ richiesta inoltre estensione RC personale di tutti i dipendenti e delle persone addette all'attività; dovrà essere considerato terzo il Comune di Empoli, suoi amministratori e dipendenti. Dovrà essere prevista la rinuncia alla rivalsa nei confronti del Comune di Empoli, suoi dipendenti ed amministra- tori. Detta polizza dovrà essere stipulata con primaria compagnia nazionale o internazionale, dovrà essere preventivamente approvata dal Comune, presso il quale l’appaltatore dovrà depositare copia della polizza sottoscritta prima della sottoscrizione del contratto di cui al prodotto finito presente capitolato. Il Comune resta estraneo ed è sollevato da qualsiasi obbligo e da ogni responsabilità che possa deri- vare in ordine a rapporti instaurati dal fornitore con terzi, sia che attengano a contratti per l’esercizio dell’attività sia che attengano a rapporti con gli utenti. L’appaltatore esonera il Comune da ogni responsabilità per danni a persone e/o a cose derivanti da guasti, furti e da qualsiasi altra causa nonché da fatti di terzi” (anche nel caso in cui il prodotto diventi componente inscindibile del prodotto finito) con il limite assicurato di almeno € 500.000,00;
ii. Garanzia “Ritiro prodotti/Rimpiazzo” diretta e indiretta con il limite assicurato di almeno € 250.000,00;.
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Samples: Capitolato Speciale Di Appalto
Assicurazione. 10.1 L’Appaltatore Il Conduttore solleva l'Amministrazione da ogni e qualsiasi responsabilità diretta o indiretta che possa derivare alle persone, animali o cose, conseguente e/o connessa al godimento dell'immobile; in particolare, il Conduttore assume ogni più ampia responsabilità civile e penale in caso di sinistro sia al personale addetto sia a terzi, che possa derivare per fatto proprio o dei propri dipendenti o collaboratori, nonché per ogni danno arrecato a beni pubblici e privati, intendendo il Comune di Luino escludere ogni propria responsabilità in merito. Il Conduttore, si impegna ad indennizzare a stipulare entro il termine di decorrenza del contratto e risarcire LU-VE su comunque a semplice richiesta perdel Locatore, con primaria compagnia di assicurazione, le seguenti polizze assicurative della durata pari a quella del presente contratto ed eventuali proroghe:
a) qualsiasi responsabilitàpolizza globale fabbricati con copertura del rischio di incendio, perditaesplosione, dannofenomeno elettrico, spesa (incluseesondazione del lago, senza limitazioneeventi atmosferici, le spese legali e per un massimale pari all’importo stimato per la consulenza di professionisti) e altri costi sopravvenuti in relazione ricostruzione a nuovo della struttura pari ad ogni violazione o non osservanza del Contratto da parte dell’Appaltatore€ 1.500.000,00.= (Euro un milione cinquecentomila);
b) qualsiasi rivendicazione derivante da lesioni o morte di qualsiasi persona e danno o perdita di qualsiasi bene causato da qualsiasi atto, omissione o attività negligente dell’Appaltatore (o di qualsiasi persona che agisca per suo conto), nonché qualsiasi costo di riparazione, installazione e rimozione delle opere eseguite da quest’ultimo.
10.2 Oltre agli obblighi di risarcimento e indennizzo di cui all’articolo 12, l’Appaltatore deve collaborare con LU-VE nell’adozione di ogni azione volta all’eliminazione delle opere non conformi eseguite.
10.3 L’Appaltatore deve procurarsi e mantenere in essere a sue spese per tutta la durata dei contratti stipulati con le Società del Gruppo LU-VE, le seguenti coperture assicurative stipulate con primarie Compagnie di assicurazione:
a) Polizza polizza di Responsabilità Civile verso Terzi (RCTcon massimale non inferiore ad € 5.000.000,00.=. Le polizze di cui sopra dovranno essere indicizzate e il Conduttore dovrà fornirne copia, unitamente alle quietanze, al Locatore alla data di decorrenza del contratto. La mancata attivazione delle polizze assicurative entro il termine sopra prescritto determinerà la decadenza dell’offerente dall’aggiudicazione del contratto. Per quanto concerne il pagamento dell’indennizzo previsto dal contratto di assicurazione il Conduttore deve richiedere all’Assicuratore l’inserimento in polizza o in appendice dei seguenti impegni: a) con un massimale pari almeno a € 2.500.000 per sinistro che ricomprenda esplicitamente anche i danni causati in occasioni non liquidare l’indennizzo se non al Comune di attività svolte presso terzi;
Luino o previo il consenso dello stesso direttamente all’Assicurato; b) Polizza a non procedere ad alcuna variazione di Responsabilità Civile verso Operatori (prestatori polizza; c) a notificare al Comune di lavoroLuino, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con posta elettronica alla casella di PEC, ogni eventuale circostanza che, a proprio giudizio e conoscenza, menomasse o potesse menomare l’efficacia del contratto ivi compresa l’eventuale disdetta del contratto; d) (RCO) a notificare tempestivamente al Comune di Luino, con un massimale lettera raccomandata con avviso di almeno € 2.500.000 ricevimento o con posta elettronica alla casella di PEC, l’eventuale mancato pagamento del premio di assicurazione ed a considerare ugualmente valido il limite contratto per l’intera somma assicurata, indipendentemente dall’ammontare del credito vantato dal Comune di almeno € 1.000.000 per singola persona infortunata.
10.4 Nei casi in Luino, fino a quando siano trascorsi 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui la realizzazione dell’opera includa la fornitura di beni destinati a diventare componenti di prodotti finiti o semilavorati venduti/distribuiti da Società del Gruppo LU-VE il fornitore deve obbligatoriamente dotarsi di una polizza RCP che includa anche le seguenti garanzie:
i. Garanzia “Danni al prodotto finito di terzi” (anche nel caso in cui il prodotto diventi componente inscindibile del prodotto finito) con il limite assicurato di almeno € 500.000,00sopra;
ii. Garanzia “Ritiro prodotti/Rimpiazzo” diretta e indiretta con il limite assicurato di almeno € 250.000,00;
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Samples: Contratto Di Locazione
Assicurazione. 10.1 L’Appaltatore si impegna ad indennizzare 11.1 In considerazione della esclusione, in capo a Enpam RE, di ogni responsabilità per danni che dovessero derivare alla Ditta, ai suoi beni ed ai suoi dipendenti oltre che a terzi e risarcire LU-VE su richiesta per:
a) qualsiasi responsabilitàa cose ed animali di terzi, perditanonché al personale o a beni e cose di Enpam RE, dannoin conseguenza dell’esecuzione dell'Appalto oggetto del presente Contratto, spesa (inclusela Ditta assume ogni responsabilità in ordine agli eventuali danni sopramenzionati ed a tale scopo, senza limitazioneall’atto della firma del contratto produce apposita polizza assicurativa R.C.T., le spese legali e n.………….., stipulata con …………………in data …………….. per la consulenza di professionisti) e altri costi sopravvenuti in relazione ad copertura specifica dei rischi derivanti dall’esecuzione dell’Appalto, per un massimale per ogni violazione o singolo sinistro non osservanza del Contratto da parte dell’Appaltatore;
b) qualsiasi rivendicazione derivante da lesioni o morte di qualsiasi persona e danno o perdita di qualsiasi bene causato da qualsiasi atto, omissione o attività negligente dell’Appaltatore inferiore a € ……………. (o di qualsiasi persona che agisca per suo conto……………../00), nonché qualsiasi costo valida per l’intera durata dell’affidamento. Viene allegata alla suddetta polizza dichiarazione dell’istituto assicuratore che specifica che la copertura dei rischi per danni derivanti dall’esecuzione dell’Appalto di riparazione, installazione e rimozione delle opere eseguite da quest’ultimocui alla predetta polizza si riferisce anche al presente affidamento.
10.2 Oltre agli obblighi di risarcimento e indennizzo di cui all’articolo 1211.2 Resta comunque stabilito che, l’Appaltatore deve collaborare con LU-VE nell’adozione di ogni azione volta all’eliminazione delle opere non conformi eseguite.
10.3 L’Appaltatore deve procurarsi e mantenere in essere a sue spese per tutta la durata dei contratti stipulati con le Società del Gruppo LU-VE, le seguenti coperture assicurative stipulate con primarie Compagnie di assicurazione:
a) Polizza di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) con un massimale pari almeno a € 2.500.000 per sinistro che ricomprenda esplicitamente anche i danni causati in occasioni di attività svolte presso terzi;
b) Polizza di Responsabilità Civile verso Operatori (prestatori di lavoro) (RCO) con un massimale di almeno € 2.500.000 con il limite di almeno € 1.000.000 per singola persona infortunata.
10.4 Nei casi in cui la realizzazione dell’opera includa la fornitura di beni destinati a diventare componenti di prodotti finiti o semilavorati venduti/distribuiti da Società del Gruppo LU-VE il fornitore deve obbligatoriamente dotarsi di una polizza RCP che includa anche le seguenti garanzie:
i. Garanzia “Danni al prodotto finito di terzi” (anche nel caso in cui l’ammontare dei danni ecceda il prodotto diventi componente inscindibile del prodotto finito) massimale sopraindicato ovvero preveda franchigie, la Ditta è da considerarsi quale responsabile esclusiva sia nei confronti di Xxxxx RE che dei terzi e, pertanto, provvederà a manlevare e tenere indenne Enpam RE stessa da ogni possibile conseguenza pregiudizievole.
11.3 In ipotesi di mancato pagamento dei premi dovuti per il mantenimento della predetta assicurazione, Enpam RE si riserva di procedere al relativo pagamento ed alla successiva compensazione con quanto dalla stessa dovuto a titolo di corrispettivo nei confronti della Ditta, fermo il limite assicurato diritto di almeno € 500.000,00;
ii. Garanzia “Ritiro prodotti/Rimpiazzo” diretta e indiretta con il limite assicurato di almeno € 250.000,00;procedere alla risoluzione in danno.
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Samples: Contratto Di Appalto
Assicurazione. 10.1 L’Appaltatore 0.Xx Concessionario assume a proprio carico la responsabilità dell’affido e promuove tutte le iniziative atte ad evitarne l'interruzione. 2.San Servolo srl è esonerata da ogni responsabilità per danni di qualsiasi natura che dovessero accadere ai soggetti frequentanti il bar o a terzi in genere o al personale dell'impresa appaltatrice nell'esecuzione del Contratto. In particolare il Concessionario si impegna ad indennizzare assume tutte le responsabilità derivanti da avvelenamenti e risarcire LU-VE su richiesta perintossicazioni conseguenti all'ingestione di cibi contaminati o avariati. 3.Qualora, per cause di disservizio provocate dal Concessionario, ne derivino danni alle persone e/o alle cose, il medesimo è tenuto al risarcimento dei danni. Analogamente, ove ne derivino danni all'attività del Concedente, il Concessionario è tenuto al loro risarcimento. In ogni caso, danni, rischi, responsabilità di qualsiasi natura riguardanti le persone e le cose in genere, derivanti dalle prestazioni contrattuali o alle medesime ricollegabili, s'intendono assunti dal Concessionario che ne risponderà in via esclusiva, esonerandone già in via preventiva ed espressamente il Concedente. 0.Xx Concessionario, prima della sottoscrizione del Contratto, deve pertanto fornire:
a) qualsiasi responsabilitàcopia di idonea polizza assicurativa, perditadella durata di 3 anni, dannoper responsabilità civile verso terzi ed idonea garanzia assicurativa per eventuali danni ai locali ed al loro contenuto di proprietà della Concedente ed affidati in gestione al Concessionario, spesa (inclusederivanti dalla conduzione dei medesimi in conseguenza dell’affidamento del servizio, senza limitazione, le spese legali e per la consulenza un massimale almeno di professionisti) e altri costi sopravvenuti in relazione ad ogni violazione o non osservanza del Contratto da parte dell’Appaltatoreeuro 1.000.000,00;
b) qualsiasi rivendicazione derivante deve inoltre presentare una fideiussione bancaria o assicurativa, della durata di 3 anni, a garanzia del pagamento del canone, delle spese e del recesso dall’affidamento per un importo complessivo di euro 10.000,00 (diecimila/00) da lesioni o morte intestare a San Servolo srl con beneficio d’escussione in caso di qualsiasi persona mancato pagamento del canone, delle spese e danno o perdita in caso di qualsiasi bene causato da qualsiasi attorecesso dall’affidamento. 0.Xx fideiussione deve esplicitamente prevedere il risarcimento al Concedente dei maggiori costi che questo dovesse sopportare per inadempienza, omissione o attività negligente dell’Appaltatore (o di qualsiasi persona che agisca anche parziale, nell'esecuzione del servizio oggetto dell'appalto, e deve pertanto prevedere espressa clausola a prima e semplice richiesta della Concedente per suo conto), nonché qualsiasi costo di riparazione, installazione e rimozione delle opere eseguite da quest’ultimo.
10.2 Oltre agli obblighi di risarcimento e indennizzo di cui all’articolo 12, l’Appaltatore deve collaborare con LU-VE nell’adozione di ogni azione volta all’eliminazione delle opere non conformi eseguite.
10.3 L’Appaltatore deve procurarsi e mantenere in essere a sue spese per tutta la durata dei contratti stipulati con le Società del Gruppo LU-VE, le seguenti coperture assicurative stipulate con primarie Compagnie di assicurazione:
a) Polizza di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) con un massimale pari almeno a € 2.500.000 per sinistro che ricomprenda esplicitamente anche tutti i danni causati in occasioni ad essa direttamente provocati da disservizi, da inadempienza o da altra ragione di attività svolte presso terzi;
b) Polizza danno nascente dal presente Contratto. 6.E' facoltà di Responsabilità Civile verso Operatori (prestatori San Servolo srl richiedere la copertura assicurativa di lavoro) (RCO) con un massimale di almeno € 2.500.000 con il limite di almeno € 1.000.000 per singola persona infortunataulteriori rischi non compresi nella polizza stipulata dalla Ditta.
10.4 Nei casi in cui la realizzazione dell’opera includa la fornitura di beni destinati a diventare componenti di prodotti finiti o semilavorati venduti/distribuiti da Società del Gruppo LU-VE il fornitore deve obbligatoriamente dotarsi di una polizza RCP che includa anche le seguenti garanzie:
i. Garanzia “Danni al prodotto finito di terzi” (anche nel caso in cui il prodotto diventi componente inscindibile del prodotto finito) con il limite assicurato di almeno € 500.000,00;
ii. Garanzia “Ritiro prodotti/Rimpiazzo” diretta e indiretta con il limite assicurato di almeno € 250.000,00;
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Samples: Concession Agreement
Assicurazione. 10.1 L’Appaltatore si impegna ad indennizzare è direttamente responsabile di tutti i danni derivanti da cause a esso imputabili di qualunque natura che risultino arrecati nello svolgimento del servizio, a persone, a beni mobili od immobili, tanto dell’Università che di terzi, in dipendenza di omissioni o negligenze nell’esecuzione della prestazione. A tal fine è a carico dell’Appaltatore l'obbligo di stipulare le seguenti assicurazioni presso società di primaria importanza con massimali commisurati all'importo del contratto e risarcire LU-VE su richiesta percomunque gli stessi dovranno essere ritenuti sufficienti dall’Università o, in caso contrario, dovranno essere opportunamente adeguati:
a) qualsiasi responsabilità, perdita, danno, spesa (incluse, senza limitazione, le spese legali e per la consulenza di professionisti) e altri costi sopravvenuti in relazione ad ogni violazione o non osservanza del Contratto da parte dell’Appaltatore;polizza R.C.T.
b) qualsiasi rivendicazione derivante da lesioni o morte di qualsiasi persona e danno o perdita di qualsiasi bene causato da qualsiasi atto, omissione o attività negligente dell’Appaltatore (o di qualsiasi persona che agisca per suo conto), nonché qualsiasi costo di riparazione, installazione e rimozione delle opere eseguite da quest’ultimo.
10.2 Oltre agli obblighi di risarcimento e indennizzo di cui all’articolo 12, l’Appaltatore deve collaborare con LU-VE nell’adozione di ogni azione volta all’eliminazione delle opere non conformi eseguite.
10.3 L’Appaltatore deve procurarsi e mantenere in polizza infortuni. Dette polizze dovranno essere a sue spese per tutta la durata dei contratti stipulati con le Società del Gruppo LU-VE, esibite all’Università. Le polizze dovranno esplicitamente contenere le seguenti coperture assicurative stipulate condizioni di polizza: - “In caso di ritardo nel pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore, la sospensione della efficacia della garanzia, a norma dell'art. 1901, comma 2^ del Codice Civile è subordinata alla comunicazione, da parte dell'assicuratore all'Università, della inadempienza del contraente e decorre dal quindicesimo giorno successivo alla notifica della comunicazione” - “Si dà e si prende atto che, senza il consenso scritto dell'Università, in nessun caso potranno aver luogo diminuzione di somme assicurate, storno o disdetta del contratto”. In ogni caso l’Appaltatore dovrà provvedere senza indugio a proprie spese alla riparazione e/o sostituzione delle parti o degli oggetti danneggiati. L’accertamento dei danni sarà effettuato dal RUP, alla presenza del Legale rappresentante dell’Appaltatore o da suo un Delegato. A tale scopo il RUP comunicherà con primarie Compagnie di assicurazione:
a) Polizza di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) con un massimale pari almeno a € 2.500.000 per sinistro che ricomprenda esplicitamente anche i danni causati in occasioni di attività svolte presso terzi;
b) Polizza di Responsabilità Civile verso Operatori (prestatori di lavoro) (RCO) con un massimale di almeno € 2.500.000 con sufficiente anticipo all’Appaltatore il limite di almeno € 1.000.000 per singola persona infortunata.
10.4 Nei casi giorno e l’ora in cui si valuterà lo stato dei danni in modo da consentire all’Appaltatore stesso di intervenire. Qualora l’Appaltatore non manifesti la realizzazione dell’opera includa la fornitura volontà di beni destinati a diventare componenti partecipare all’accertamento in oggetto, il RUP procederà autonomamente alla presenza di prodotti finiti o semilavorati venduti/distribuiti da Società due testimoni. Tale constatazione costituirà titolo sufficiente al fine del Gruppo LU-VE il fornitore deve obbligatoriamente dotarsi di una polizza RCP risarcimento del danno che includa anche le seguenti garanzie:
i. Garanzia “Danni al prodotto finito di terzi” (anche nel caso in cui il prodotto diventi componente inscindibile del prodotto finito) con il limite assicurato di almeno € 500.000,00;
ii. Garanzia “Ritiro prodotti/Rimpiazzo” diretta e indiretta con il limite assicurato di almeno € 250.000,00;dovrà essere corrisposto dall’Appaltatore.
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Samples: Appalto
Assicurazione. 10.1 L’Appaltatore 3.5.1 Le coperture assicurative relative ai prodotti affidati a Franco Vago con il Contratto saranno ad esclusiva cura del Cliente, che stipulerà a propria cura e spese una Polizza All Risks contro ogni rischio di perdita e a copertura di qualsiasi rischio o evento che possa comportare distruzione, danneggiamento o sottrazione dei prodotti oltre che per furto e rapina, a primo rischio assoluto. Pertanto, il Cliente rinuncia a reclamare i danni indennizzabili in base alla citata copertura assicurativa, nei confronti di Franco Vago e dei terzi, subcontraenti, preposti e/o ausiliari e/o loro dipendenti di cui Franco Vago si avvale per l’esecuzione dei servizi, e dichiara e si impegna ad indennizzare a ottenere dalla propria compagnia assicuratrice la rinuncia all’azione di rivalsa per i danni indennizzabili nei confronti di Franco Vago e risarcire LU-VE su richiesta per:dei terzi, subcontraenti, preposti e/o ausiliari e/o loro dipendenti di cui questo si avvale per l’esecuzione dei Servizi, salvi i casi di dolo.
a) qualsiasi responsabilità3.5.2 Franco Vago si impegnerà a prestare idonea copertura assicurativa per i beni di sua proprietà, perditao di cui abbia la responsabilità verso terzi, dannopresenti nel magazzino individuato in contratto contro il rischio incendio e rischi accessori, spesa (inclusecon rinuncia alla rivalsa verso i terzi da parte degli Assicuratori, senza limitazionee a rinunciare anch’essa, le spese legali e per la consulenza quanto di professionisti) e altri costi sopravvenuti in relazione sua pertinenza, ad ogni violazione azione di responsabilità per danni nei confronti del Cliente, anche per quanto eventualmente possa restare a suo carico (ad es. a titolo di scoperto, franchigia, eccesso di limiti, danno ultramassimale, etc.) fatti salvi i casi di dolo o non osservanza colpa grave del Contratto da parte dell’Appaltatore;
b) qualsiasi rivendicazione derivante da lesioni o morte di qualsiasi persona e danno o perdita di qualsiasi bene causato da qualsiasi atto, omissione o attività negligente dell’Appaltatore (o di qualsiasi persona che agisca per suo conto), nonché qualsiasi costo di riparazione, installazione e rimozione delle opere eseguite da quest’ultimoCliente.
10.2 Oltre agli obblighi di risarcimento e indennizzo di cui all’articolo 12, l’Appaltatore deve collaborare con LU-VE nell’adozione di ogni azione volta all’eliminazione delle opere non conformi eseguite.
10.3 L’Appaltatore deve procurarsi e mantenere in essere a sue spese per tutta la durata dei contratti stipulati con le Società del Gruppo LU-VE, le seguenti coperture assicurative stipulate con primarie Compagnie di assicurazione:
a) Polizza di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) con un massimale pari almeno a € 2.500.000 per sinistro che ricomprenda esplicitamente anche i danni causati in occasioni di attività svolte presso terzi;
b) Polizza di Responsabilità Civile verso Operatori (prestatori di lavoro) (RCO) con un massimale di almeno € 2.500.000 con il limite di almeno € 1.000.000 per singola persona infortunata.
10.4 Nei casi in cui la realizzazione dell’opera includa la fornitura di beni destinati a diventare componenti di prodotti finiti o semilavorati venduti/distribuiti da Società del Gruppo LU-VE il fornitore deve obbligatoriamente dotarsi di una polizza RCP che includa anche le seguenti garanzie:
i. Garanzia “Danni al prodotto finito di terzi” (anche nel caso in cui il prodotto diventi componente inscindibile del prodotto finito) con il limite assicurato di almeno € 500.000,00;
ii. Garanzia “Ritiro prodotti/Rimpiazzo” diretta e indiretta con il limite assicurato di almeno € 250.000,00;
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Samples: Servizi Di Spedizione