Assicurazione. 9.1 Dietro ordine scritto e con la compilazione della relativa casella nell’Ordine di Spedizione, Ferrari attiva adeguata copertura assicurativa per i trasporti in base al valore dichiarato della merce (senza assunzione di responsabilità in merito all’esattezza del predetto valore), con garanzia di “PRIMO RISCHIO ASSOLUTO”, ivi espressamente incluso il rischio di rapina. La dichiarazione di valore non modifica le condizioni di responsabilità del trasportatore o dei suoi incaricati, ma determina l’aumento, in base al valore dichiarato, dell’importo del risarcimento eventualmente dovuto. In nessun caso il trasportatore potrà essere considerato Assicuratore. 9.2 La copertura assicurativa non copre tuttavia la perdita di profitti, la perdita di vendite, la perdita di attività commerciali, la perdita di avviamento o reputazione, il richiamo del prodotto, la responsabilità del prodotto, i reclami di terzi (in ogni caso, diretti o indiretti) o per qualsiasi danno indiretto, esemplare, perdita speciale, incidentale, punitiva o speculativa o consequenziale di qualsiasi natura o danno derivante da ritardi nella consegna della merce della spedizione. 9.3 Eventuali reclami assicurativi da parte del Cliente sono soggetti alle disposizioni di cui alla clausola 8.5. 9.4 Qualora venga richiesta la copertura assicurativa per la spedizione, la tariffa calcolata sarà pari a quanto previsto dai listini Ferrari applicabili per il tipo di servizio di spedizione erogato o sulla base di diversi accordi contrattuali in essere. 9.5 Il Cliente, nel caso abbia già stipulato una propria assicurazione per coprire la spedizione, esonera Ferrari da ogni responsabilità per perdita e dichiara altresì che la sua polizza assicurativa prevede la “Rinunzia alla Rivalsa” dell’Assicuratore contro Ferrari. Il Cliente garantisce e manleva Ferrari da ogni eventuale azione in regresso dell’Assicuratore.
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Samples: Condizioni Generali Dello Spedizioniere, Condizioni Generali Dello Spedizioniere, Condizioni Generali Dello Spedizioniere
Assicurazione. 9.1 Dietro ordine scritto L'Aggiudicataria in relazione agli obblighi assunti con l’accettazione del presente capitolato, espressamente solleva l’Agenzia da ogni e con la compilazione della relativa casella nell’Ordine di Spedizione, Ferrari attiva adeguata copertura assicurativa per i trasporti in base al valore dichiarato della merce (senza assunzione di qualsiasi responsabilità in merito all’esattezza caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone, cose, mezzi e valori sia dell’Agenzia, sia dell’Aggiudicataria, sia di terzi e verificatesi in dipendenza dell’attività svolta nell’esecuzione del predetto valore)servizio. A tale scopo l'Aggiudicataria si impegna a stipulare, con garanzia una primaria Compagnia di “PRIMO RISCHIO ASSOLUTO”Assicurazione, ivi espressamente incluso il rischio di rapinaapposita polizza per la responsabilità civile verso terzi per danni a persone o cose in dipendenza dell’attività oggetto del servizio, in cui venga esplicitamente indicato che l’Agenzia viene considerata "terza" a tutti gli effetti. La dichiarazione polizza dovrà essere stipulata sino alla concorrenza di valore un massimale non modifica le condizioni di responsabilità del trasportatore o dei suoi incaricati, ma determina l’aumentoinferiore a € 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) per ogni sinistro e, in base al valore dichiarato, dell’importo del risarcimento eventualmente dovutoaggregato per anno; con il limite di € 1.000.000,00 (unmilione/00) per ogni persona infortunata. In nessun caso il trasportatore potrà essere considerato Assicuratore.
9.2 La copertura assicurativa non copre tuttavia la perdita di profitti, la perdita di vendite, la perdita di attività commerciali, la perdita di avviamento o reputazione, il richiamo del prodotto, la responsabilità del prodotto, i reclami di terzi (in ogni caso, diretti o indiretti) o per qualsiasi danno indiretto, esemplare, perdita speciale, incidentale, punitiva o speculativa o consequenziale di qualsiasi natura o danno derivante da ritardi nella consegna della merce della spedizione.
9.3 Eventuali reclami assicurativi da parte del Cliente sono soggetti alle disposizioni di cui alla clausola 8.5.
9.4 Qualora venga richiesta la copertura assicurativa per la spedizione, la tariffa calcolata sarà pari a quanto previsto dai listini Ferrari applicabili per il tipo di servizio di spedizione erogato o sulla base di diversi accordi contrattuali in essere.
9.5 Il Cliente, nel caso abbia già stipulato una propria assicurazione per coprire la spedizione, esonera Ferrari L’Agenzia è inoltre esonerata da ogni responsabilità per perdita e dichiara altresì danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale dipendente dell'Aggiudicataria, durante l'esecuzione del servizio, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è da intendersi già compreso o compensato nel corrispettivo dell'appalto. Copia della polizza dovrà essere consegnata all’Agenzia prima della firma del contratto. Resta ferma la sua responsabilità dell’Aggiudicataria per danni non coperti o per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali previsti. Resta inteso che l’esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa prevede di cui al presente articolo è condizione essenziale e, pertanto, qualora venga meno, per qualsiasi motivo, la “Rinunzia alla Rivalsa” dell’Assicuratore contro Ferraricopertura assicurativa di cui si tratta, il contratto si risolverà di diritto ai sensi dell’art. Il Cliente garantisce 1456 codice civile, con conseguente incameramento della cauzione prestata e manleva Ferrari da ogni eventuale azione in regresso dell’Assicuratorefatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggiore danno subito.
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Samples: Servizio Di Vigilanza, Service Agreement, Service Agreement
Assicurazione. 9.1 Dietro ordine scritto Ove richiesta dalla Committente, prima di dare inizio a qualsiasi attività inerente al Contratto, il Contraente è tenuto, senza che per questo siano comunque limitate le sue responsabilità contrattuali, a costituire una Garanzia rilasciata da Imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle Leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 385/1993, che svolgano, in via esclusiva o prevalente, attività di rilascio di Garanzie, a copertura di ogni tipologia di danno derivante, direttamente o indirettamente, dall’espletamento delle proprie attività. Il Contraente si impegna a garantire l’adempimento di tutti gli obblighi assunti nei confronti del Committente con il Contratto – in particolare gli obblighi di corretta esecuzione delle proprie attività/prestazione di servizi– nonché la refusione di ogni eventuale danno da esso causato al Committente e/o a terzi conseguentemente all’espletamento dell’oggetto del Contratto stesso, mediante costituzione di apposita fideiussione bancaria o assicurativa, a prima richiesta e con la compilazione della relativa casella nell’Ordine senza eccezioni, avente i contenuti che saranno definiti di Spedizione, Ferrari attiva adeguata copertura assicurativa per i trasporti volta in base al valore dichiarato della merce volta nei contratti di acquisto di Beni e Servizi (senza assunzione di responsabilità in merito all’esattezza del predetto valore“Garanzia”), con garanzia di “PRIMO RISCHIO ASSOLUTO”, ivi espressamente incluso il rischio di rapina. La dichiarazione di valore non modifica le condizioni di responsabilità del trasportatore suddetta Garanzia dovrà essere rilasciata da: i) primario istituto bancario o dei suoi incaricati, ma determina l’aumentoda istituto bancario controllato da altro istituto bancario o ii) da primaria società assicurativa, in base entrambi i casi aventi giudizio di rating tale da non risultare inferiore al valore dichiaratorating riconosciuto da una delle agenzie Standard & Poor’s, dell’importo Moodys’s e Fitch al debito di lungo periodo dello stato italiano, diminuito di 2 notches, e sarà d’importo massimo garantito pari all’esposizione al rischio della suddetta attività (che verrà di volta in volta valutato dal Committente) e avrà una durata tale da assicurare la copertura per almeno 12 mesi decorrenti dall’approvazione del risarcimento eventualmente dovutoverbale di collaudo (termine delle attività oggetto del contratto). Inoltre, qualora la prestazione oggetto del Contratto venga svolta presso le sedi del Committente, il Contraente deve dimostrare il possesso di una Polizza Assicurativa a copertura degli infortuni professionali, attraverso apposita dichiarazione rilasciata su carta intestata dalla compagnia stessa. A tal fine, il Contraente si impegna a produrre l’originale dell’appendice di dichiarazione della Garanzia dove sia riportata esplicita attestazione dell’avvenuto pagamento dei premi, la rinuncia al diritto di rivalsa da parte della stessa Compagnia di Assicurazione/Istituto di Credito nei confronti del Committente e dei terzi coinvolti a diverso titolo nell’esecuzione della Fornitura. Resta comunque inteso che qualora il Contraente non possieda una Garanzia in conformità alle disposizioni di cui sopra, sarà sua cura e onere provvedere quanto prima a stipularla comunque prima dell’esecuzione del Contratto. In nessun caso mancanza, sarà facoltà del Committente risolvere il trasportatore potrà essere considerato Assicuratore.
9.2 La copertura assicurativa non copre tuttavia Contratto ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile. Resta inteso che la perdita mancata costituzione di profittisuddetta Garanzia prima del termine fissato per la stipula del Contratto comporterà, la perdita di vendite, la perdita di attività commerciali, la perdita di avviamento o reputazione, il richiamo del prodotto, la responsabilità del prodotto, i reclami di terzi (in ogni caso, diretti la decadenza dell'affidamento. Durante l’esecuzione del Contratto e allo scadere del termine di validità della Garanzia, sarà cura del Contraente inviare alla Responsabile tecnico la prova del rinnovo della stessa, mediante dichiarazione emessa dalla Compagnia di Assicurazione/Istituto di Credito, pena, in difetto, la risoluzione del Contratto. Resta inteso che lo stesso Contraente dovrà comunicare al suddetto Responsabile tecnico del contratto, con congruo anticipo, ogni evento che modifichi i termini e/o indiretti) o per qualsiasi danno indirettole condizioni afferenti alla Garanzia, esemplare, perdita speciale, incidentale, punitiva o speculativa o consequenziale di qualsiasi natura o danno derivante da ritardi nella consegna della merce della spedizione.
9.3 Eventuali reclami assicurativi da parte del Cliente sono soggetti alle disposizioni nel rispetto delle previsioni di cui alla clausola 8.5al presente articolo, mediante l’emissione di una nuova appendice di dichiarazione della Polizza. Ogni indennizzo a terzi a titolo di risarcimento deve essere liquidato senza deduzione di alcuna franchigia che si intende a totale carico del Contraente.
9.4 Qualora venga richiesta la copertura assicurativa per la spedizione, la tariffa calcolata sarà pari a quanto previsto dai listini Ferrari applicabili per il tipo di servizio di spedizione erogato o sulla base di diversi accordi contrattuali in essere.
9.5 Il Cliente, nel caso abbia già stipulato una propria assicurazione per coprire la spedizione, esonera Ferrari da ogni responsabilità per perdita e dichiara altresì che la sua polizza assicurativa prevede la “Rinunzia alla Rivalsa” dell’Assicuratore contro Ferrari. Il Cliente garantisce e manleva Ferrari da ogni eventuale azione in regresso dell’Assicuratore.
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Samples: Condizioni Generali Per Acquisto Di Beni E Servizi in Ambito Informatico, Condizioni Generali Per Acquisto Di Beni E Servizi in Ambito Informatico
Assicurazione. 9.1 Dietro ordine scritto L'Appaltatore è direttamente responsabile dei danni che lui stesso o gli eventuali subappaltatori dovessero arrecare all'immobile e con la compilazione della relativa casella nell’Ordine a tutto quanto in esso contenuto. L'Appaltatore dichiara di Spedizione, Ferrari attiva adeguata copertura assicurativa per i trasporti assumere in base al valore dichiarato della merce (senza assunzione di proprio ogni responsabilità in merito all’esattezza caso di danni eventualmente arrecati a persone e cose, tanto di EUR S.P.A. che di terzi, nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del predetto valorecontratto, anche in caso di intervento di eventuali subappaltatori. A tal fine l'Appaltatore dovrà sottoscrivere apposita polizza assicurativa di Responsabilità Civile Terzi (R.C.T.), con massimali di garanzia non inferiori all’importo di “PRIMO RISCHIO ASSOLUTO”€ 1.500.000,00 per sinistro e per persona. Il Committente si riserva di far esaminare il contratto di assicurazione dal proprio Xxxxxx assicurativo di fiducia per farne verificare la congruità. L'Appaltatore è tenuto ad apportare alla polizza tutte le eventuali modifiche e/o integrazioni ritenute necessarie, ivi specialmente in ordine alle seguenti estensioni di garanzia:
a) la compagnia di assicurazione riconosce la qualifica di assicurato alle imprese subappaltatrici;
b) la compagnia di assicurazione riconosce la qualifica di terzo a tutti coloro che non rientrano nel novero dei prestatori di lavoro e/o lavoratori parasubordinati (D.P.R. n. 1124/1965, D.Lgs. n. 38/2000);
c) la qualifica di terzo si estende anche a EUR S.P.A., ai suoi prestatori di lavoro e a chiunque operi nell’ambito delle attività oggetto dell’appalto, compresi i relativi dipendenti;
d) l’assicurazione vale per i danni determinati per colpa grave dell’assicurato nonché da dolo e colpa grave delle persone delle quali deve rispondere, anche se non dipendenti, purché operanti nell’ambito delle attività dell’assicurato;
e) l’assicurazione vale per i danni arrecati nei locali nei quali si svolgono le attività oggetto dell’appalto e alle cose che si trovano all’interno degli stessi;
f) la polizza prevede espressamente incluso la rinuncia da parte della Compagnia di assicurazione al diritto di rivalsa a qualsiasi titolo verso EUR S.P.A. e/o i suoi dipendenti, collaboratori, incaricati;
g) la polizza prevede inoltre l’obbligo di comunicazione da parte della Compagnia di assicurazione verso EUR S.P.A. nel caso di interruzione/sospensione della relativa copertura prima della scadenza dell’appalto qualunque ne sia la causa. Nel caso in cui l’efficacia del presente atto dovesse essere prorogata per volontà del Committente, l'Assuntore dovrà rinnovare la polizza sino al nuovo termine del rapporto contrattuale, dando prova dell’avvenuto pagamento del premio, tassativamente entro il rischio di rapinatermine della scadenza annuale della polizza medesima. Resta inteso che le somme riferite a eventuali franchigie e/o scoperti della polizza rimangono in ogni caso a carico dell'Appaltatore. La dichiarazione polizza non libera l'Appaltatore dalle responsabilità e dalle obbligazioni derivanti dalle normative vigenti e/o liberamente assunte con la sottoscrizione del contratto, avendo la stessa solo lo scopo di valore non modifica le condizioni di responsabilità del trasportatore o dei suoi incaricati, ma determina l’aumento, in base al valore dichiarato, dell’importo del risarcimento eventualmente dovuto. In nessun caso il trasportatore potrà essere considerato Assicuratoreulteriore garanzia.
9.2 La copertura assicurativa non copre tuttavia la perdita di profitti, la perdita di vendite, la perdita di attività commerciali, la perdita di avviamento o reputazione, il richiamo del prodotto, la responsabilità del prodotto, i reclami di terzi (in ogni caso, diretti o indiretti) o per qualsiasi danno indiretto, esemplare, perdita speciale, incidentale, punitiva o speculativa o consequenziale di qualsiasi natura o danno derivante da ritardi nella consegna della merce della spedizione.
9.3 Eventuali reclami assicurativi da parte del Cliente sono soggetti alle disposizioni di cui alla clausola 8.5.
9.4 Qualora venga richiesta la copertura assicurativa per la spedizione, la tariffa calcolata sarà pari a quanto previsto dai listini Ferrari applicabili per il tipo di servizio di spedizione erogato o sulla base di diversi accordi contrattuali in essere.
9.5 Il Cliente, nel caso abbia già stipulato una propria assicurazione per coprire la spedizione, esonera Ferrari da ogni responsabilità per perdita e dichiara altresì che la sua polizza assicurativa prevede la “Rinunzia alla Rivalsa” dell’Assicuratore contro Ferrari. Il Cliente garantisce e manleva Ferrari da ogni eventuale azione in regresso dell’Assicuratore.
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Samples: Capitolato Speciale Di Appalto
Assicurazione. 9.1 Dietro ordine scritto 7.1 Per l’intera Durata del Contratto e per i successivi due anni almeno, il Sottoscrittore, qualora non l’abbia già sottoscritta, sottoscriverà, o farà in modo di far sottoscrivere, ai Punti Vendita del Sottoscrittore, a sue spese, (a) un’assicurazione per "Responsabilità Civile Generale", incluso - ma non limitato – per responsabilità contrattuale, per pubblicità e lesioni personali, compresi i danni conseguenti o meno, con un massimale di almeno un (1) milione di euro per sinistro e un (1) milione di euro come totale complessivo, e con un sub-massimale per disonestà del dipendente non inferiore a cinquecentomila (500.000) euro per sinistro; (b) un’assicurazione su lavoro e previdenza sociale (o assicurazione equivalente). richiesta dalla Legge applicabile, inclusa la compilazione della relativa casella nell’Ordine copertura di Spedizionetutti i costi del lavoro, Ferrari attiva adeguata copertura assicurativa per i trasporti in base al valore dichiarato della merce (senza assunzione di responsabilità in merito all’esattezza del predetto valore), con garanzia di “PRIMO RISCHIO ASSOLUTO”, ivi espressamente incluso il rischio di rapinabenefici e oneri previdenziali. La dichiarazione di valore non modifica le condizioni di responsabilità del trasportatore o dei suoi incaricati, ma determina l’aumento, in base al valore dichiarato, dell’importo del risarcimento eventualmente dovuto. In nessun caso il trasportatore potrà essere considerato Assicuratore.
9.2 La copertura assicurativa non copre tuttavia la perdita di profitti, la perdita di vendite, la perdita di attività commerciali, la perdita di avviamento o reputazione, il richiamo del prodotto, Tali polizze copriranno anche la responsabilità del prodotto, i reclami Sottoscrittore ai sensi del presente Contratto per l’operato dei subappaltatori. Il Sottoscrittore si assicurerà che le singole polizze assicurative non prevedano l'annullamento o la scadenza in assenza di terzi (in ogni caso, diretti o indiretti) o per qualsiasi danno indiretto, esemplare, perdita speciale, incidentale, punitiva o speculativa o consequenziale un preavviso scritto di qualsiasi natura o danno derivante da ritardi nella consegna della merce della spedizione.
9.3 Eventuali reclami assicurativi almeno 30 giorni da parte del Cliente sono soggetti alle disposizioni Sottoscrittore a Gate Network. Il Sottoscrittore presenterà certificati di cui alla clausola 8.5.
9.4 Qualora venga richiesta assicurazione per la copertura assicurativa per richiesta dal presente Articolo 7 entro e non oltre la spedizioneData di Entrata in Vigore e, la tariffa calcolata sarà pari a quanto previsto dai listini Ferrari applicabili per il tipo successivamente, ad ogni rinnovo della polizza di servizio assicurazione e su richiesta di spedizione erogato o sulla base di diversi accordi contrattuali in essere.
9.5 Il Cliente, nel caso abbia già stipulato una propria assicurazione per coprire la spedizione, esonera Ferrari da ogni responsabilità per perdita e dichiara altresì che la sua polizza assicurativa prevede la “Rinunzia alla Rivalsa” dell’Assicuratore contro FerrariGate Network. Il Cliente garantisce e manleva Ferrari Sottoscrittore invierà i certificati di assicurazione a Gate Network. L’approvazione da ogni eventuale azione in regresso dell’Assicuratoreparte di Gate Network delle polizze di assicurazione del Sottoscrittore non esonera il Sottoscrittore dai propri obblighi ai sensi del presente Contratto, né limita gli stessi, inclusa la responsabilità ai sensi dell’Articolo 6 per pretese eccedenti i massimali di assicurazione richiesti.
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Samples: Contratto Esercenti Adesione
Assicurazione. 9.1 Dietro ordine scritto Tutti i veicoli autorizzati all’ingresso e alla circolazione nell’area sterile, esclusi quelli appartenenti all’ENAC, alle FF.O e agli Enti di Stato e quelli adibiti ad assistenza sanitaria e/o soccorso, devono essere dotati di opportuna polizza assicurativa, oltre che per danni alle persone, anche per danni ad aeromobili, mezzi ed infrastrutture aeroportuali, in corso di validità, provocati all’interno delle aree aeroportuali doganali recintate, senza sottolimiti e/o franchigie. Il soggetto richiedente, per poter svolgere l’attività con mezzi nell’area sterile, deve stipulare con sociètà assicuratrice di rilevanza almeno nazionale una polizza assicurativa con massimale unico per sinistro, sia per responsabilità civile verso terzi, sia per danni a persone o cose che possono derivare tanto dall’attività di espletamento dei servizi autorizzati, quanto all’utilizzo dei mezzi in ambito aeroportuale. Nella Polizza devono essere riportati gli aeroporti in copertura e deve essere citata espressamente l’attività sviolta. I massimali assicurativi non devono essere inferiori a quanto previsto nell’Ordinanza ENAC che disciplina la compilazione della relativa casella nell’Ordine circolazione di Spedizionepersone e automezzi nell’area interna aeroportuale, Ferrari attiva adeguata copertura assicurativa per i trasporti in base come di seguito riportato
A) Per operatori che non svolgono attività di prestatori di assistenza a terra: circolazione su strada perimetrale 10.000.000 tutte le altre aree (comprese le vie di circolazione interne al valore dichiarato della merce (senza assunzione di responsabilità in merito all’esattezza del predetto valorepiazzale aeromobili), escluso il sottobordo 20.000.000
B) prestatori di assistenza a terra (Handler Aeroportuale) - Circolare ENAC 0061011/DIRGEN/VDG: attività svolta con garanzia sole persone fisiche 5.000.000 attività svolta con mezzi sottobordo 150.000.000 cat. 7 D.L.18/00 000.000.000 Qualora gli importi assicurati non coincidano con quelli sopra indicati, i prestatori, per dimostrare la congruità del massimale, anche nel caso del mutamento dello stato di “PRIMO RISCHIO ASSOLUTO”rischio, ivi espressamente incluso come nel caso di discordanti valutazioni in merito, devono presentare una perizia asseverata da un professionista abilitato, che non intrattenga alcun altro rapporto con gli stessi, il rischio quale abbia valutato e dichiarato l’adeguatezza del massimale in relazione ai rischi, dando evidenza dell’accertamento condotto nel dettaglio almeno in relazione: alla tipologia dei servizi che si intendono effettuare, la mappatura dei rischi e relativa identificazione delle matrici dei danni, in termini di rapinagravità e frequenza di accadimento, sia di tipo qualitativo che quantitativo, derivanti da incidenti od inconvenienti; al coinvolgimento di uomini e mezzi materiali; allo specifico aeroporto dove è prestata l’attività. Il massimale relativo alla polizza è soggetto a revisione in relazione alla variazione dello stato del rischio. La dichiarazione congruità dei parametri assicurativi è oggetto di valore non modifica le condizioni di responsabilità del trasportatore o dei suoi incaricati, ma determina l’aumento, in base al valore dichiarato, dell’importo del risarcimento eventualmente dovuto. In nessun caso il trasportatore potrà essere considerato Assicuratore.
9.2 La copertura assicurativa non copre tuttavia la perdita di profitti, la perdita di vendite, la perdita di attività commerciali, la perdita di avviamento o reputazione, il richiamo del prodotto, la responsabilità del prodotto, i reclami di terzi (in ogni caso, diretti o indiretti) o per qualsiasi danno indiretto, esemplare, perdita speciale, incidentale, punitiva o speculativa o consequenziale di qualsiasi natura o danno derivante da ritardi nella consegna della merce della spedizione.
9.3 Eventuali reclami assicurativi stima periodica da parte del Cliente sono soggetti alle disposizioni prestatore in sede di cui alla clausola 8.5.
9.4 rinnovo della certificazione da parte dell’ENAC. Qualora venga richiesta la polizza assicurativa preveda franchigie e/o sottolimiti, la copertura assicurativa per la spedizione, la tariffa degli stessi sarà intesa a carico del contraente assicurato. I sottolimiti non possono essere inferiori ai massimali stabiliti da ENAC sopra indicati. Il massimale relativo alla polizza è soggetto a revisione biennale in relazione alla svalutazione monetaria calcolata sarà pari a quanto previsto dai listini Ferrari applicabili per il tipo di servizio di spedizione erogato o sulla base dell’indice dei prezzi al consumo e reso noto dall’ISTAT, nonché in relazione alla variazione della valutazione del rischio. In caso di diversi accordi contrattuali danno arrecato a persone e/o cose, in esserecorso di esercizio, per un valore che acceda i singoli massimali coperti dalla polizza, l’onere relativo dovrà intendersi a totale ed esclusivo carico del prestatore di servizi. I predetti massimali possono essere assoggettati a modifiche da parte dell’ENAC che, in materia, terrà conto di indici e valori contributivi di riferimento.
9.5 Il Cliente, nel caso abbia già stipulato una propria assicurazione per coprire la spedizione, esonera Ferrari da ogni responsabilità per perdita e dichiara altresì che la sua polizza assicurativa prevede la “Rinunzia alla Rivalsa” dell’Assicuratore contro Ferrari. Il Cliente garantisce e manleva Ferrari da ogni eventuale azione in regresso dell’Assicuratore.
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Samples: Procedura Permessi
Assicurazione. 9.1 Dietro ordine scritto 8.1 A richiesta del Mittente può essere erogato il servizio di Assicurazione i cui prezzi sono pubblicati sul sito internet di Poste. Il servizio non è ammesso per le spedizioni verso i paesi elencati nella Guida.
8.2 La polizza di assicurazione copre i rischi relativi al trasporto, dall’accettazione alla consegna, fino ad un limite massimo assicurabile pubblicizzato presso gli Uffici Postali ovvero sul sito Internet xxx.xxxxx.xx.
8.3 La spedizione è assicurata da Poste per il valore indicato dal mittente nella lettera di vettura (e comunque fino al valore massimo assicurabile).
8.4 In caso di eventuale danneggiamento, manomissione o perdita il cliente, il mittente, il destinatario, la persona o l’associazione dei consumator da essi delegata€€€i ha la facoltà di presentare a Poste la richiesta di risarcimento, che può essere coincidente con il reclamo di cui all’art. 9.2, allegando obbligatoriamente: 1) originale della lettera di vettura; 2) la documentazione attestante l’entità del danno subito entro il valore massimo assicurabile (fattura, scontrino fiscale, ricevuta fiscale o documento equivalente comprovanti il valore del contenuto della spedizione) e mettendo a disposizione l’involucro della spedizione ed il suo contenuto.
8.5 A tal fine, ai sensi dell’art. 1891, secondo comma, c.c., il mittente con la compilazione sottoscrizione della relativa casella nell’Ordine lettera di Spedizione, Ferrari attiva adeguata copertura assicurativa vettura presta espresso consenso a che Poste Italiane faccia valere i diritti derivanti dal contratto di assicurazione e accetta per i trasporti in base al valore dichiarato della merce (senza assunzione sé e per gli eventuali aventi diritto che la liquidazione dei danni venga effettuata con uno scoperto del 10% e comunque con un importo minimo di responsabilità in merito all’esattezza del predetto valore), con garanzia di “PRIMO RISCHIO ASSOLUTO”, ivi espressamente incluso il rischio di rapinascoperto pari a € 26,00. La dichiarazione di valore non modifica le condizioni di responsabilità del trasportatore o dei suoi incaricati, ma determina l’aumento, in base al valore dichiarato, dell’importo del risarcimento eventualmente dovuto. In nessun caso il trasportatore potrà essere considerato Assicuratore.
9.2 La copertura assicurativa non copre tuttavia la perdita sarà garantita a condizione che sulla lettera di profitti, la perdita di vendite, la perdita di attività commerciali, la perdita di avviamento o reputazione, vettura sia indicato correttamente il richiamo del prodotto, la responsabilità del prodotto, i reclami di terzi (in ogni caso, diretti o indiretti) o per qualsiasi danno indiretto, esemplare, perdita speciale, incidentale, punitiva o speculativa o consequenziale di qualsiasi natura o danno derivante da ritardi nella consegna contenuto ed il valore della merce della spedizionemerce.
9.3 Eventuali reclami assicurativi da parte del Cliente sono soggetti alle disposizioni di cui alla clausola 8.5.
9.4 Qualora venga richiesta la copertura assicurativa per la spedizione, la tariffa calcolata sarà pari a quanto previsto dai listini Ferrari applicabili per il tipo di servizio di spedizione erogato o sulla base di diversi accordi contrattuali in essere.
9.5 Il Cliente, nel caso abbia già stipulato una propria assicurazione per coprire la spedizione, esonera Ferrari da ogni responsabilità per perdita e dichiara altresì che la sua polizza assicurativa prevede la “Rinunzia alla Rivalsa” dell’Assicuratore contro Ferrari. Il Cliente garantisce e manleva Ferrari da ogni eventuale azione in regresso dell’Assicuratore.
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Samples: Condizioni Generali Del Servizio
Assicurazione. 9.1 Dietro ordine scritto L’ Affidatario a norma dell’art. 103 c. 7 del nuovo codice, sarà responsabile dei danni che dovessero occorrere a persone o cose nel corso del servizio, riconducibili all’attività posta in essere dai propri operatori, o derivanti da gravi irregolarità o carenze nelle prestazioni. Esso dovrà procedere alla stipula di polizza di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi con un massimale minimo di € 1.000.000,00 (unmilione) per sinistro, a prima richiesta e con la compilazione della relativa casella nell’Ordine di Spedizione, Ferrari attiva adeguata copertura assicurativa responsabilità per i trasporti in base al valore dichiarato della merce (senza assunzione di responsabilità in merito all’esattezza del predetto valore)danni ambientali per inquinamento, con garanzia di “PRIMO RISCHIO ASSOLUTO”un massimale pari ad almeno € 1.000.000,00 per sinistro, ivi espressamente incluso il rischio di rapinaa prima richiesta. La dichiarazione polizza assicurativa deve essere prestata da un’Impresa di valore assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l’obbligo di assicurazione e dovrà:
a) precisare che nel novero dei terzi devono essere espressamente ricompresi Uniacque ed il suo personale;
b) avere durata non modifica inferiore a quella del contratto;
c) contenere l'espressa rinuncia da parte della compagnia assicuratrice ad ogni azione di rivalsa nei confronti del soggetto beneficiario;
d) avere validità sia per le condizioni prestazioni contrattuali svolte direttamente dall’Appaltatore sia per quelle svolte dai subappaltatori/subaffidatari;
e) riportare espressamente l’efficacia della stessa, senza riserve, anche in caso di responsabilità del trasportatore omesso o dei suoi incaricatiritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell’esecutore. Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, ma determina l’aumentotali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Committente. Con la stipula dell’assicurazione l’Affidatario non esaurisce le sue responsabilità, in base al valore dichiarato, dell’importo del risarcimento eventualmente dovuto. In nessun caso il trasportatore potrà essere considerato Assicuratore.
9.2 La copertura assicurativa non copre tuttavia la perdita di profitti, la perdita di vendite, la perdita di attività commerciali, la perdita di avviamento o reputazione, il richiamo del prodotto, la responsabilità del prodotto, i reclami di terzi (in ogni caso, diretti o indiretti) o per conseguentemente l’Affidatario resta obbligato a risarcire qualsiasi danno indiretto, esemplare, perdita speciale, incidentale, punitiva o speculativa o consequenziale di qualsiasi natura o danno derivante da ritardi nella consegna della merce della spedizione.
9.3 Eventuali reclami assicurativi da parte del Cliente sono soggetti alle disposizioni di cui alla clausola 8.5.
9.4 Qualora venga richiesta la copertura assicurativa anche per la spedizione, la tariffa calcolata sarà pari a quanto previsto dai listini Ferrari applicabili per il tipo di servizio di spedizione erogato o sulla base di diversi accordi contrattuali in essereparte eccedente gli importi obbligatoriamente assicurati. Copia della polizza/e dovrà essere presentata entro e non oltre 15 gg. dalla comunicazione scritta dell’avvenuta aggiudicazione.
9.5 Il Cliente, nel caso abbia già stipulato una propria assicurazione per coprire la spedizione, esonera Ferrari da ogni responsabilità per perdita e dichiara altresì che la sua polizza assicurativa prevede la “Rinunzia alla Rivalsa” dell’Assicuratore contro Ferrari. Il Cliente garantisce e manleva Ferrari da ogni eventuale azione in regresso dell’Assicuratore.
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Samples: Service Agreement
Assicurazione. 9.1 Dietro ordine scritto Il contraente risponderà di tutti gli atti o fatti connessi all’attività di gestione e con del comportamento del proprio personale, dei soci o di altri cittadini presenti nell'impianto a vario titolo per le mansioni assunte e si obbliga a tenere la compilazione Amministrazione comunale sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità civile e penale, od azione presente o futura, per danni di qualsiasi genere, comunque derivanti, anche nei confronti di terzi, per effetto dell’affidamento. L’affidatario è responsabile dei danni arrecati a persone o cose, in conseguenza dell’attività o omissioni svolte nell’esercizio della relativa casella nell’Ordine gestione dell’impianto. L’Amministrazione non assume mai, in alcun caso, sia sul piano assicurativo che per qualsiasi altro rapporto giuridico, la qualità di Spedizionecoobbligato solidale per qualsivoglia obbligazione dell’ affidatario. Su tutti i beni destinati direttamente o indirettamente alla gestione, Ferrari attiva adeguata il contraente dovrà sottoscrivere un’adeguata polizza assicurativa ed in particolare:
1. contro i rischi dell’incendio e eventi accessori, nulla escluso né eccettuato, tenendo conto del valore di ricostruzione dell’immobile. Essendo l'immobile già coperto da assicurazione globale fabbricati del Comune, competerà al contraente la stipula di polizza "rischio locativo";
2. relativamente alla RCT verso terzi e prestatori d’opera. - Apposita copertura assicurativa contro i rischi RCT per danni contro terzi, comprese le persone che utilizzano l’impianto, a favore di tutte le persone impiegate nel progetto (custodi, addetti alle pulizie, allenatori ecc.) compresi i trasporti in base al valore dichiarato della merce (senza assunzione volontari impiegati nel servizio, alla condizione che gli utenti siano considerati terzi tra loro, per un massimale di responsabilità in merito all’esattezza del predetto valore)almeno 1.500.000,00 unico; - Polizza infortuni, analogamente per tutti gli utenti di cui sopra, con garanzia primaria compagnia con i seguenti massimali e requisiti: o invalidità permanente, minimo €. 50.000,00; o morte, minimo €. 50.000,00; o spese di “PRIMO RISCHIO ASSOLUTO”cura da infortunio, ivi espressamente incluso minimo € 1.500,00; La copertura assicurativa deve essere relativa a tutte le attività previste nel progetto. L’amministrazione Comunale si riserva il rischio diritto di rapinaverificare l’effettiva stipula dei contratti di assicurazione. La dichiarazione Nelle polizze di assicurazione dei beni deve essere stabilito che, in caso di sinistro, il risarcimento liquidato in termini di polizza sarà dalla Compagnia Assicuratrice liquidato direttamente al Comune di Cento; ove il valore non modifica le condizioni da risarcire per danni arrecati a persone e/o cose ecceda i singoli massimali coperti dalle predette polizze, l’onere relativo dovrà intendersi a totale carico del gestore. Copia di responsabilità dette polizze assicurative dovranno essere depositate presso gli uffici del trasportatore Comune di Xxxxx xxxxx 00 (xxxxxx) giorni dalla data di sottoscrizione del contratto o dei suoi incaricati, ma determina l’aumentodalla consegna anticipata del servizio nelle more della stipula del contratto, in base a quanto previsto al valore dichiaratosuccessivo art. 11, dell’importo e con cadenza annuale dovrà essere inviata copia della quietanza dei pagamenti dei ratei assicurativi. Il gestore è tenuto a prevenire qualsiasi danneggiamento anche da parte delle Società e sostenitori ospiti in caso di gare. A tal fine, nel caso di cessione in gestione dell'impianto da parte dell'Amministrazione Comunale a soggetti diversi dal gestore, quest'ultimo cura che venga fatta loro consegna provvisoria, facendo rilevare lo stato di consistenza degli impianti delle attrezzature e degli arredi, accertandosi, alla riconsegna, che non siano stati arrecati danni. Il gestore non risponde, però di alcun danno, che possa derivare a persone o a cose in seguito ad incidenti durante allenamenti, gare, manifestazioni o altra qualsiasi iniziativa poiché è obbligo delle società/associazioni sportive utilizzatrici dei locali provvedere all’assicurazione dei propri associati e/o tesserati per le rispettive prestazioni sportive. Il Gestore, o la Società responsabile degli eventuali danni, devono provvedere alla riparazione o sostituzione del risarcimento eventualmente dovutobene danneggiato, secondo le direttive disposte dall’ufficio tecnico comunale. In nessun quest'ultimo caso il trasportatore potrà la riparazione può essere considerato Assicuratore.
9.2 La copertura assicurativa non copre tuttavia la perdita sostituita dal risarcimento pecuniario del danno arrecato nella misura stimata dal competente Ufficio Comunale (comprensiva di profitti, la perdita di vendite, la perdita di attività commerciali, la perdita di avviamento o reputazione, il richiamo del prodotto, la responsabilità del prodotto, i reclami di terzi (in ogni caso, diretti o indirettimateriali e manodopera) o per qualsiasi danno indiretto, esemplare, perdita speciale, incidentale, punitiva o speculativa o consequenziale di qualsiasi natura o danno derivante da ritardi nella consegna della merce della spedizione.
9.3 Eventuali reclami assicurativi versarsi da parte del Cliente sono soggetti alle disposizioni responsabile al Tesoriere Comunale od, in caso di cui fattibilità, direttamente al gestore che provvederà in sua vece alla clausola 8.5riparazione o sostituzione. Ai fini dei principi del risparmio energetico e del risparmio di beni di utilità generale, disponibili in quantità non illimitate, si considerano danni anche gli eventuali sprechi di acqua (docce ecc.
9.4 Qualora venga richiesta la copertura assicurativa ) o di altri beni di consumo, dovuti ad incuria degli utenti od a scarsa vigilanza da parte del gestore. Il Gestore si assume in via diretta ed esclusiva ogni responsabilità civile e penale derivante dall’operato, anche omissivo, delle persone da loro designate per la spedizionevigilanza, e per qualsiasi azione o intervento effettuato dal personale non autorizzato dall’Amministrazione Comunale, che sia causa di danno alla funzionalità degli impianti o delle attrezzature. Il Gestore assume la tariffa calcolata sarà pari a quanto previsto dai listini Ferrari applicabili per il tipo piena responsabilità di servizio segnalare immediatamente all’Amministrazione Comunale i danni arrecati agli impianti da parte degli utilizzatori nell’ambito del piano di spedizione erogato o sulla base di diversi accordi contrattuali in essere.
9.5 utilizzo concordato. Il Cliente, nel caso abbia già stipulato una propria assicurazione per coprire la spedizione, esonera Ferrari Gestore solleva l’Amministrazione Comunale da ogni responsabilità in caso di accesso all’impianto di un numero di fruitori superiore alla capienza massima consentita per perdita e dichiara altresì che la sua polizza assicurativa prevede la “Rinunzia alla Rivalsa” dell’Assicuratore contro Ferrari. Il Cliente garantisce e manleva Ferrari da ogni eventuale azione in regresso dell’Assicuratoremanifestazione.
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Samples: Service Management Agreement
Assicurazione. 9.1 Dietro ordine scritto e con Il conduttore è costituito custode della cosa in locazione, ai sensi dell’articolo 2051 Cod. civile, ed è direttamente responsabile, sia verso la compilazione della relativa casella nell’Ordine proprietà che verso i terzi, dell’utilizzo dell’immobile in uso, pertanto, dovrà assumere a proprio carico le spese di Spedizione, Ferrari attiva adeguata copertura assicurativa per assicurazione contro i trasporti in base al valore dichiarato della merce (senza assunzione di responsabilità in merito all’esattezza del predetto valore), con garanzia di “PRIMO RISCHIO ASSOLUTO”, ivi espressamente incluso il rischio di rapina. La dichiarazione di valore non modifica le condizioni di responsabilità del trasportatore o dei suoi incaricati, ma determina l’aumento, in base al valore dichiarato, dell’importo del risarcimento eventualmente dovuto. In nessun caso il trasportatore potrà essere considerato Assicuratore.
9.2 La copertura assicurativa non copre tuttavia la perdita di profitti, la perdita di vendite, la perdita di attività commerciali, la perdita di avviamento o reputazione, il richiamo del prodotto, la responsabilità del prodotto, i reclami di terzi (in ogni caso, diretti o indiretti) o per qualsiasi danno indiretto, esemplare, perdita speciale, incidentale, punitiva o speculativa o consequenziale danni all’edificio di qualsiasi natura o danno derivante e gli eventuali danni arrecati a terzi nel corso degli interventi di adeguamento dei locali (intendendosi che gli stessi sono concessi in uso nello stato in cui si trovano), di manutenzione degli stessi, nonché nel corso dell’esercizio delle attività svolte nell’immobile in locazione. A questo proposito il conduttore s’impegna a consegnare polizza assicurativa per “rischi locativi” in genere, ai sensi degli articoli 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile al momento della sottoscrizione della presente locazione, per un massimale non inferiore a Euro 150.000,00 per danni al fabbricato ed una partita per danni da ritardi nella consegna incendio con massimale non inferiore ad Euro 500.000,00 e per i danni provocati a terzi nell’espletamento dell’attività nonché gli infortuni nell’attività commerciale con massimali non inferiori a Euro 500.000,00 sia per la sezione RCT che per la sezione RCO. Le coperture assicurative dovranno essere valide ed efficaci per tutta la durata della merce locazione. La suddetta polizza prodotta dal conduttore dovrà contenere la condizione esplicita che la Compagnia Assicuratrice si obbliga a notificare tempestivamente al Comune, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, l’eventuale mancato pagamento dei premi, nonché l’eventuale mancato rinnovo della spedizione.
9.3 Eventuali reclami assicurativi da parte del Cliente sono soggetti alle disposizioni di cui polizza alla clausola 8.5.
9.4 Qualora venga richiesta loro naturale scadenza e, comunque, a considerare valida ed operante la copertura assicurativa per la spedizione, la tariffa calcolata sarà pari fino a quanto previsto dai listini Ferrari applicabili per il tipo quando non siano trascorsi 20 giorni dalla data di servizio ricevimento della lettera raccomandata di spedizione erogato o sulla base di diversi accordi contrattuali in esserecui sopra.
9.5 Il Cliente, nel caso abbia già stipulato una propria assicurazione per coprire la spedizione, esonera Ferrari da ogni responsabilità per perdita e dichiara altresì che la sua polizza assicurativa prevede la “Rinunzia alla Rivalsa” dell’Assicuratore contro Ferrari. Il Cliente garantisce e manleva Ferrari da ogni eventuale azione in regresso dell’Assicuratore.
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Samples: Contratto Di Locazione Commerciale
Assicurazione. 9.1 Dietro ordine scritto 4.1 Il Locatore garantisce che il veicolo noleggiato è assicurato con polizza RCA (responsabilità civile) con i limiti e i massimali minimi imposti dalla legge e dai regolamenti vigenti. Un estratto di polizza rispondente ai requisiti di legge è disponibile al seguente link.
4.2 La polizza non copre in ogni caso i danni subiti dal guidatore né la sua responsabilità civile per danni a cose ed animali con la compilazione della relativa casella nell’Ordine esso trasportati provocati per suo fatto ed esclusiva colpa, così come non copre i danni conseguenti ad inosservanza dei segnali stradali di Spedizioneingombro e/o pericolo o comunque conseguenti ad inosservanza di leggi o regolamenti vigenti. 4.3 Poiché i veicoli non possono essere coperti dall'assicurazione KASKO, Ferrari attiva adeguata copertura assicurativa il Cliente dichiara di essere consapevole che il valore del veicolo (nel caso specifico del motoveicolo) utilizzato con tutte le apparecchiature installate è pari a € 7.500,00 (settemilacinquecento//00 euro). 4.4 In caso di sinistro cagionato dal Cliente per i trasporti in base propria colpa e responsabilità che coinvolga terze parti, a prescindere dai danni riportati al valore dichiarato della merce veicolo noleggiato (senza assunzione di responsabilità in merito all’esattezza del predetto valoreche verranno, se presenti, addebitati come da Tabella Addebito Danni e Penali Risarcitorie), con garanzia Motoragazzi addebiterà al Cliente, in aggiunta alle spese amministrative di “PRIMO RISCHIO ASSOLUTO”gestione della pratica di sinistro (cfr. Tabella Xxxxxxxx Xxxxx e Penali Risarcitorie), ivi espressamente incluso l’ulteriore somma che le sia stata a propria volta addebitata dal proprio fornitore/produttore/assicuratore a titolo di franchigia non eliminabile. 4.5 Con la sottoscrizione del presente contratto di Xxxxxxxx, il rischio di rapina. La dichiarazione di valore non modifica Cliente accetta quindi tutte le condizioni di responsabilità del trasportatore o dei suoi incaricatidella polizza assicurativa sottoscritta dal locatore, ma determina l’aumento, in base al valore dichiarato, dell’importo del risarcimento eventualmente dovuto. In nessun caso il trasportatore potrà essere considerato Assicuratore.
9.2 La copertura assicurativa non copre tuttavia la perdita di profitti, la perdita di vendite, la perdita di attività commerciali, la perdita di avviamento o reputazione, il richiamo del prodotto, la responsabilità del prodotto, i reclami di terzi (in ogni caso, diretti o indiretti) o per qualsiasi danno indiretto, esemplare, perdita speciale, incidentale, punitiva o speculativa o consequenziale di qualsiasi natura o danno derivante da ritardi nella consegna della merce della spedizione.
9.3 Eventuali reclami assicurativi da parte del Cliente sono soggetti alle disposizioni di cui alla clausola 8.5.
9.4 Qualora venga richiesta la copertura assicurativa per la spedizione, la tariffa calcolata sarà pari a quanto previsto dai listini Ferrari applicabili condizioni disponibili per il tipo di servizio di spedizione erogato o sulla base di diversi accordi contrattuali in essereCliente su espressa richiesta.
9.5 Il Cliente, nel caso abbia già stipulato una propria assicurazione per coprire la spedizione, esonera Ferrari da ogni responsabilità per perdita e dichiara altresì che la sua polizza assicurativa prevede la “Rinunzia alla Rivalsa” dell’Assicuratore contro Ferrari. Il Cliente garantisce e manleva Ferrari da ogni eventuale azione in regresso dell’Assicuratore.
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Samples: Rental Agreement
Assicurazione. 9.1 Dietro ordine scritto 8.1 A richiesta del Mittente può essere erogato il servizio di Assicurazione i cui prezzi sono pubblicati sul sito internet di Poste. Il servizio non è ammesso per le spedizioni verso i paesi elencati nella Guida.
8.2 La polizza di assicurazione copre i rischi relativi al trasporto, dall’accettazione alla consegna, fino ad un limite massimo assicurabile pubblicizzato presso gli Uffici Postali ovvero sul sito Internet xxx.xxxxx.xx.
8.3 La spedizione è assicurata da Poste per il valore indicato dal mittente nella lettera di vettura (e comunque fino al valore massimo assicurabile).
8.4 In caso di eventuale danneggiamento, manomissione o perdita il cliente, il mittente, il destinatario, la persona o l’associazione dei consumator da essi delegata€€€i ha la facoltà di presentare a Poste la richiesta di risarcimento, che può essere coincidente con il reclamo di cui all’art. 9.2, allegando obbligatoriamente: 1) originale della lettera di vettura; 2) la documentazione attestante l’entità del danno subito entro il valore massimo assicurabile (fattura, scontrino fiscale, ricevuta fiscale o documento equivalente comprovanti il valore del contenuto della spedizione) e mettendo a disposizione l’involucro della spedizione ed il suo contenuto.
8.5 A tal fine, ai sensi dell’art. 1891, secondo comma, c.c., il mittente con la compilazione sottoscrizione della relativa casella nell’Ordine lettera di Spedizione, Ferrari attiva adeguata copertura assicurativa vettura presta espresso consenso a che Poste Italiane faccia valere i diritti derivanti dal contratto di assicurazione e accetta per i trasporti in base al valore dichiarato della merce (senza assunzione sé e per gli eventuali aventi diritto che la liquidazione dei danni venga effettuata con uno scoperto del 10% e comunque con un importo minimo di responsabilità in merito all’esattezza del predetto valore), con garanzia di “PRIMO RISCHIO ASSOLUTO”, ivi espressamente incluso il rischio di rapinascoperto pari a € 26,00. La dichiarazione di valore non modifica le condizioni di responsabilità del trasportatore o dei suoi incaricati, ma determina l’aumento, in base al valore dichiarato, dell’importo del risarcimento eventualmente dovuto. In nessun caso il trasportatore potrà essere considerato Assicuratore.
9.2 La copertura assicurativa non copre tuttavia sarà garantita a condizione che sulla lettera di vettura sia indicato correttamente il contenuto ed il valore della merce. Ottobre 2016
8.6 Il diritto al risarcimento si prescrive nei termini previsti dalla normativa vigente e sarà cura del cliente interrompere la perdita di profitti, la perdita di vendite, la perdita di attività commerciali, la perdita di avviamento o reputazione, il richiamo del prodotto, la responsabilità del prodotto, i reclami di terzi (in ogni caso, diretti o indiretti) o per qualsiasi danno indiretto, esemplare, perdita speciale, incidentale, punitiva o speculativa o consequenziale di qualsiasi natura o danno derivante da ritardi nella consegna della merce della spedizioneprescrizione con apposita comunicazione scritta.
9.3 Eventuali reclami assicurativi da parte del Cliente sono soggetti alle disposizioni di cui alla clausola 8.5.
9.4 Qualora venga richiesta la copertura assicurativa per la spedizione, la tariffa calcolata sarà pari a quanto previsto dai listini Ferrari applicabili per il tipo di servizio di spedizione erogato o sulla base di diversi accordi contrattuali in essere.
9.5 Il Cliente, nel caso abbia già stipulato una propria assicurazione per coprire la spedizione, esonera Ferrari da ogni responsabilità per perdita e dichiara altresì che la sua polizza assicurativa prevede la “Rinunzia alla Rivalsa” dell’Assicuratore contro Ferrari. Il Cliente garantisce e manleva Ferrari da ogni eventuale azione in regresso dell’Assicuratore.
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Samples: Condizioni Generali Del Servizio
Assicurazione. 9.1 Dietro ordine scritto 14.1 Il Venditore manterrà le seguenti coperture assicurative, negli importi sotto indicati ovvero negli importi aggiuntivi secondo quanto ragionevolmente richiesto dall’Acquirente. Assicurazione Responsabilità Generale Commerciale* per lesioni corporali derivanti da locali, operazioni, lesioni personali, prodotti/operazioni completate e con la compilazione della relativa casella nell’Ordine di Spedizione, Ferrari attiva adeguata responsabilità contrattuale a copertura assicurativa per i trasporti dei risarcimenti richiesti in base al valore dichiarato alla clausola su Responsabilità e Rimedi (Clausola 11) $ 5.000.000, per Sinistro, Importo Complessivo Generale, Importo Complessivo Prodotto ed Operazione completata, Lesioni personali e della merce (senza assunzione pubblicità Assicurazione RCA a copertura di responsabilità tutti gli autoveicoli utilizzati in merito all’esattezza del predetto valore), connessione con garanzia di “PRIMO RISCHIO ASSOLUTO”, ivi espressamente incluso i lavori eseguiti $ 2.000.000 come limite unico complessivo che copre danni a beni e lesioni personali per sinistro o il rischio di rapina. La dichiarazione di valore non modifica le condizioni di limite stabilito per legge Assicurazione Danni ai dipendenti Come richiesto dalla legge o regolamento che disciplina tale assicurazione nella giurisdizione in cui il lavoro deve essere eseguito e/o come applicabile ai lavoratori che eseguono il lavoro Assicurazione responsabilità del trasportatore datore di lavoro $ 1.000.000 per ciascun incidente, ciascun lavoratore, ciascuna malattia – limite di polizza o dei suoi incaricati, ma determina l’aumento, come richiesto dalla legge locale Assicurazione Responsabilità Professionale (se applicabile) $ 1.000.000 per ciascuna pretesa Assicurazione a copertura delle conseguenze di reati penali Se ed in base al valore dichiarato, dell’importo del risarcimento eventualmente dovuto. In nessun caso il trasportatore potrà essere considerato Assicuratorequanto applicabile
14.2 Il Venditore fornirà all’Acquirente idonea evidenza di tali coperture assicurative entro 10 giorni dalla richiesta scritta da parte dell’Acquirente.
9.2 La copertura assicurativa 14.3 L’esistenza di un’assicurazione non copre tuttavia la perdita esonera il Venditore dai propri obblighi e responsabilità di profitti, la perdita di vendite, la perdita di attività commerciali, la perdita di avviamento o reputazione, il richiamo del prodotto, la responsabilità del prodotto, i reclami di terzi (in ogni caso, diretti o indiretti) o per qualsiasi danno indiretto, esemplare, perdita speciale, incidentale, punitiva o speculativa o consequenziale di qualsiasi natura o danno derivante da ritardi nella consegna della merce della spedizionecui all’Ordine.
9.3 Eventuali reclami assicurativi da parte del Cliente sono soggetti alle 14.4 Qualora la polizza assicurativa e/o i limiti della stessa siano imposti per legge, si applicheranno dette disposizioni di legge, fermi restando i limiti minimi di cui alla clausola 8.5sopra.
9.4 Qualora venga richiesta la copertura assicurativa per la spedizione, la tariffa calcolata sarà pari a quanto previsto dai listini Ferrari applicabili per il tipo di servizio di spedizione erogato o sulla base di diversi accordi contrattuali in essere.
9.5 Il Cliente, nel caso abbia già stipulato una propria assicurazione per coprire la spedizione, esonera Ferrari da ogni responsabilità per perdita e dichiara altresì che la sua polizza assicurativa prevede la “Rinunzia alla Rivalsa” dell’Assicuratore contro Ferrari. Il Cliente garantisce e manleva Ferrari da ogni eventuale azione in regresso dell’Assicuratore.
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Samples: Termini E Condizioni Di Fornitura
Assicurazione. 9.1 Dietro ordine scritto 3.1 In deroga ai limiti di risarcibilità previsti all’articolo 21.1. e con la compilazione della relativa casella nell’Ordine 21.2 delle Condizioni Generali di SpedizioneTrasporto per l’Europa, Ferrari attiva adeguata è possibile, da parte del Cliente, ottenere una copertura assicurativa per i trasporti in base al una parte delle spedizioni e delle destinazioni. Il valore dichiarato della merce (senza assunzione di responsabilità in merito all’esattezza del predetto valore), con garanzia di “PRIMO RISCHIO ASSOLUTO”, ivi espressamente incluso il rischio di rapina. La dichiarazione di valore non modifica le condizioni di responsabilità del trasportatore o dei suoi incaricati, ma determina l’aumento, in base al valore dichiarato, dell’importo del risarcimento eventualmente dovuto. In nessun caso il trasportatore potrà essere considerato Assicuratore.
9.2 La copertura assicurativa non copre tuttavia la perdita di profitti, la perdita di vendite, la perdita di attività commerciali, la perdita di avviamento o reputazione, il richiamo del prodotto, la responsabilità del prodotto, i reclami di terzi (in ogni caso, diretti o indiretti) o per qualsiasi danno indiretto, esemplare, perdita speciale, incidentale, punitiva o speculativa o consequenziale di qualsiasi natura o danno derivante da ritardi nella consegna della merce della spedizione.
9.3 Eventuali reclami assicurativi da parte del Cliente sono soggetti alle disposizioni di cui alla clausola 8.5.
9.4 Qualora venga richiesta la copertura assicurativa per la spedizione, la tariffa calcolata premio assicurativo sarà pari a quanto previsto dai listini Ferrari dalle tariffe di TNT applicabili per il tipo di servizio di al momento della spedizione erogato o sulla base di diversi degli accordi contrattuali in essere. Il Cliente può richiedere l'adeguamento desiderato mediante esplicito mandato scritto conferito a TNT.
9.5 3.2 Qualora la richiesta di copertura assicurativa provenga dal destinatario questo deve farne espressa richiesta tramite il mittente all'atto dell'affidamento della merce. Le spedizioni esenti da bolla di accompagnamento dovranno riportare il dettaglio del contenuto.
3.3 La copertura assicurativa deve essere sempre espressamente richiesta per iscritto all'atto dell'affidamento della spedizione, apponendo sulla bolla di accompagnamento (DDT) o sulla dichiarazione di esenzione la dicitura “da assicurare a cura del vettore per Euro. ”. Per le spedizioni esenti da bolla di accompagnamento (DDT) dovete anche indicare la descrizione dettagliata ed analitica del contenuto (modello, marca, ecc.). Il valore assicurabile è costituito dal prezzo della fattura di vendita o, in mancanza di questa, dal valore di mercato degli articoli assicurati nel luogo e nel momento della consegna. Per prezzo di fattura di vendita si intende il valore della merce al netto di IVA, spese di tratte e di imballo, al lordo di eventuali sconti concessi all'acquirente a qualsiasi titolo. L'assicurazione è valida sia per le spedizioni in export che in import purché fatturati in Italia. Per limitare il più possibile i disagi conseguenti al sinistro, TNT provvederà a liquidarvi direttamente, garantendo la massima celerità.
3.4 Il rimborso avverrà solo ed esclusivamente dietro presentazione della documentazione attestante il valore della merce (fattura di vendita o, in mancanza di questa, listino prezzi; fattura di acquisto; fattura di riparazione; ecc.). Eventuali risarcimenti di danni verranno liquidati al netto della franchigia prevista dalla polizza stipulata dalla TNT con la Compagnia di propria fiducia vigente al momento della spedizione o prevista dalle polizze assicurative in materia di trasporti che nel nostro caso siamo riusciti a contenere al 10%. La liquidazione del danno avverrà in base al criterio della proporzionale qualora la merce sia assicurata per un valore inferiore a quello reale, come previsto dall'art. 1907 del Codice Civile.
3.5 TNT esaminata la documentazione del sinistro e ritenutala esauriente ai fini della definizione, provvederà ad informare il Cliente sulle modalità e l'ammontare della liquidazione.
3.6 Qualora la spedizione risulti già coperta da altra polizza di assicurazione non stipulata da TNT per ordine e conto del Cliente, nel caso abbia già stipulato TNT resta a disposizione della Compagnia che ha assicurato il trasporto per l'eventuale rivalsa, se fondata, nei limiti previsti dall’art. 1696 c.c.
3.7 In virtù di quanto sopra TNT, direttamente o tramite la propria compagnia di assicurazione, si impegna a risarcire tutti i danni diretti nei limiti sopra riportati.
3.8 Non si accettano compensazioni di note di addebito con fatture TNT, se non espressamente autorizzate.
3.9 Il servizio di assicurazione non è disponibile per alcune tipologie di merci. Contattare pertanto il Customer Service di TNT per tutte le informazioni necessarie.
3.10 Il Cliente può acquistare da TNT una propria copertura assicurativa per il valore complessivo del collo e del nolo di spedizione (ad eccezione di trasporti di documenti) compilando l’apposito riquadro sulla lettera di vettura e corrispondendo l’importo indicato sulla lettera di vettura e al fine di tutelarvi contro i rischi di smarrimento e danneggiamento durante il trasporto sino ad un massimale di € 25.000,00 per spedizione. Qualora il valore della spedizione sia superiore a € 25.000 è richiesta la nostra preventiva autorizzazione prima di acquistare da noi tale copertura.. Tale assicurazione non è disponibile per coprire la spedizionepietre preziose, esonera Ferrari metalli preziosi, orologi, schermi al plasma, LCD, gioielli, denaro, vetro, porcellana, oggetti d’arte, oggetti d’antiquariato, documenti (a parte i costi di ripristino come previsto all’art.3.3) o film, nastri, dischi, carte di memoria od ogni altro supporto contenente dati od immagini. Qualora il Cliente spedisse queste tipologie di beni, TNT consiglia di provvedere alla stipula di un’adeguata copertura assicurativa per proprio conto.
3.11 Il Cliente può acquistare da ogni responsabilità TNT una copertura assicurativa per i costi di ricostruzione, riproduzione, riemissione o ristampa (inclusi i costi dei materiali (es. carta) unitamente a ragionevoli costi di lavoro) della spedizione del Cliente contenente documenti, contrassegnando il relativo riquadro sulla lettera di vettura e corrispondendo il sovrapprezzo definito al fine di ottenere una copertura “all risks” per perdita e dichiara altresì danneggiamento durante il trasporto sino ad un ammontare massimo di € 500,00 per spedizione. Tale assicurazione è disponibile solo per i documenti elencati sul sito web dell’ausiliaria o dell’affiliata o della succursale TNT che accetta la sua polizza assicurativa prevede spedizione del Cliente per il trasporto.
3.12 Le sopra citate opzioni assicurative (3.1, 3.2 e 3.3) (i) non coprono le perdite di natura consequenziale o i ritardi nel trasporto od i casi in cui la “Rinunzia alla Rivalsa” dell’Assicuratore contro Ferrariperdita sia derivata da un inadempimento del Cliente delle obbligazioni ai sensi dei presenti termini e condizioni, (ii) non sono disponibili per i servizi che non riguardano il trasporto e (iii) non sono disponibili per un numero limitato di paesi. Il Cliente garantisce Per una lista di tali paesi, e/o per ottenere ulteriori dettagli sulle condizioni e manleva Ferrari da ogni eventuale azione in regresso dell’Assicuratorele coperture assicurative, contattare il centro customer service di TNT o visitate il sito web dell’ausiliaria o dell’affiliata o della succursale TNT che accetta la spedizione per il trasporto.
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Assicurazione. 9.1 Dietro ordine scritto e con la compilazione della relativa casella nell’Ordine di Spedizione7.1 Il Sito offre agli Utenti che si sono registrati al Sito, Ferrari attiva adeguata siano essi privati o imprese, quale parte integrante dei servizi del Sito, una copertura assicurativa esterna rispetto all’assicurazione solitamente offerta dal singolo Vettore a titolo oneroso per i trasporti in base ciascuna spedizione ordinata tramite il sito stesso, ai sensi di quanto specificato al valore dichiarato seguente paragrafo.
7.2 La copertura assicurativa è concessa per il tramite della merce (senza assunzione compagnia di responsabilità in merito all’esattezza assicurazione Chubb European Group SE.
7.3 La copertura opera al verificarsi di un evento dannoso previsto dalle Condizioni Generali di Trasporto del predetto valore)Vettore prescelto.
7.4 L’Utente, con garanzia acquistando la copertura assicurativa offerta dal Xxxx, dichiara di “PRIMO RISCHIO ASSOLUTO”, ivi espressamente incluso il rischio aver visionato e di rapina. La dichiarazione di valore non modifica accettare le condizioni di responsabilità polizza. In particolare, dichiara di accettare eventuali scoperti e/o franchigie, così come di seguito descritte: per spedizioni con un valore fino a € 200,00 nessuna franchigia; per spedizioni con un valore a partire da € 201,00 ad € 1.000,00 franchigia fissa di € 50,00 per sinistro per tutti gli altri avvenimenti; per spedizioni di valore superiore ad € 1.000,01: deduzione dello scoperto del trasportatore 10% dell’importo indennizzabile – con un minimo di € 250,00 – per danni conseguenti a furto totale, rapina, furto parziale, mancata consegna, manomissione, smarrimento ed xxxxxxxx in genere; deduzione della franchigia fissa di € 250,00 per Sinistro per tutti gli altri avvenimenti; deduzione dello scoperto del 20% con il minimo di € 1.000,00, qualora non ricorressero le misure di prevenzione.
7.5 Sono espressamente escluse dall’Assicurazione le seguenti merci: carte valori, monete, documenti, francobolli, merci di proprietà dei dipendenti della Contraente, masserizie ed effetti d’uso, esplosivi, animali vivi, merci danneggiate e/o avariate nonché – salvo patto contrario – merci deperibili o da trasportarsi a temperatura controllata, telefoni cellulari e tablets.
7.6 Non sono assicurabili i trasporti e/o spedizioni di merci destinate e/o provenienti nei/dai seguenti Paesi e territori: Afghanistan – Xxxxx del Nord – Cuba – Iran – Iraq – Liberia – Siria – Sudan – Stati della C.S.I. ad est del 42° meridiano – Crimea. Infine, sono espressamente escluse dalla presente garanzia le spedizioni in Paesi aventi disposizioni di Xxxxx che impongono la copertura Assicurativa con Compagnie di Assicurazioni locali nonché soggetti alla clausola “Sanction Limitation and Exclusion Clause – 11.08.2010”.
7.7 Il valore massimo assicurabile della merce è pari a € 50.000,00. Qualora si rendesse necessario assicurare delle merci per un valore superiore è necessario contattare il Sito per richiedere un’estensione della copertura. Tale estensione è subordinata all’accettazione da parte della compagnia di assicurazione.
7.8 Le presenti disposizioni sono da considerarsi in aggiunta e non in alternativa a quanto disposto dalle Condizioni Generali di Trasporto del Vettore prescelto.
7.9 L’Utente, per beneficiare della copertura assicurativa in parola, dovrà rivolgersi direttamente al Sito, inviando la richiesta di risarcimento e la documentazione necessaria entro e non oltre 8 giorni dalla ricezione della merce in caso di danneggiamento, manomissione o mancanza della merce, entro 7 giorni dalla data di comunicazione di smarrimento in caso di smarrimento.
7.10 Il Sito, ricevuta la comunicazione dall’Utente provvederà ad avviare l’iter necessario per l’apertura e la liquidazione del sinistro.
7.11 L’Utente si impegna a fornire tutte le prove e/o documenti in suo possesso che possano favorire e velocizzare la liquidazione del sinistro.
7.12 Al fine di poter prendere in esame un reclamo per danneggiamento o manomissione, il contenuto della spedizione e l’imballo originario devono essere messi a disposizione del Vettore e dell’Assicuratore per l’ispezione, ove richiesto. La merce spedita e il relativo imballaggio devono essere conservati allo scopo di consentire un’eventuale perizia dei suoi incaricati, ma determina l’aumentodanni; l’onere di conservazione di merce e imballaggio ricade in capo al destinatario della spedizione e, in base via solidale, in quanto soggetto che ha sottoscritto il contratto con il Sito, sull’Utente. Merce e imballaggio dovranno essere conservati sino al valore dichiaratomomento in cui il Sito, dell’importo del o chi per esso, comunichino al destinatario, e/o all’Utente, se si procederà alla perizia e, in caso positivo, le modalità dell’eventuale perizia.
7.13 Xxxxx inteso che la richiesta di risarcimento eventualmente dovuto. In nessun caso il trasportatore danni potrà essere considerato Assicuratoreconsiderata nulla, e quindi non vi si darà seguito, qualora l’imballaggio originale non venga mantenuto nelle condizioni in cui si trovava al momento dell’arrivo a destinazione.
9.2 La 7.14 L’operazione di riconoscimento danni è esclusa da IVA ( ex Art. 15 comma 1 del DPR 633/72). I risarcimenti verranno liquidati al netto della franchigia, ove prevista, dalla polizza stipulata del Sito con la compagnia assicurativa vigente al momento della spedizione o prevista dalle polizze assicurative in materia di trasporti. Il Sito, esaminata la documentazione del sinistro e ritenuta esauriente ai fini della definizione, provvederà ad informare l’Utente sulle modalità e l’ammontare della liquidazione.
7.15 L’Utente si impegna a consegnare il contenuto della spedizione con un imballaggio ritenuto congruo.
7.16 L’Utente può altresì sottoscrivere, esternamente al Sito e/o prendendo contatto con il Vettore e/o per altra via, una copertura assicurativa non copre tuttavia la perdita di profitti, la perdita di vendite, la perdita di attività commerciali, la perdita di avviamento o reputazione, il richiamo del prodotto, la responsabilità del prodotto, i reclami di terzi (differente; in ogni tal caso, diretti o indiretti) o per qualsiasi danno indiretto, esemplare, perdita speciale, incidentale, punitiva o speculativa o consequenziale di qualsiasi natura o danno derivante da ritardi nella consegna della merce della spedizionevalgono le specifiche condizioni contrattuali ad essa applicabili e conosciute ed accettate dall’Utente.
9.3 Eventuali reclami assicurativi da parte del Cliente sono soggetti alle disposizioni di cui alla clausola 8.5.
9.4 Qualora venga richiesta la copertura assicurativa per la spedizione, la tariffa calcolata sarà pari a quanto previsto dai listini Ferrari applicabili per il tipo di servizio di spedizione erogato o sulla base di diversi accordi contrattuali in essere.
9.5 Il Cliente, nel caso abbia già stipulato una propria assicurazione per coprire la spedizione, esonera Ferrari da ogni responsabilità per perdita e dichiara altresì che la sua polizza assicurativa prevede la “Rinunzia alla Rivalsa” dell’Assicuratore contro Ferrari. Il Cliente garantisce e manleva Ferrari da ogni eventuale azione in regresso dell’Assicuratore.
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Samples: Terms and Conditions
Assicurazione. 9.1 Dietro ordine scritto L’assicurazione contro i danni da incendio, scoppio e atti vandalici, nonché responsabilità civile contro danni arrecati a terzi, relativamente alla porzione immobiliare locata, sarà stipulata a cura e spese del Locatore. L’assicurazione contro i danni da incendio e responsabilità civile contro danni arrecati a terzi, relativamente alle attrezzature, arredi e in conseguenza all’attività svolta, dovrà essere stipulata a cura e spese del Conduttore, con massimali concordati con il Locatore e con la compilazione della relativa casella nell’Ordine clausola di Spedizionerinuncia alla rivalsa verso il Locatore. A tal fine, Ferrari attiva adeguata copertura assicurativa per i trasporti in base al valore dichiarato della merce (senza assunzione di responsabilità in merito all’esattezza del predetto valore)il Conduttore si obbliga a stipulare, con garanzia primaria Compagnia di “PRIMO RISCHIO ASSOLUTO”assicurazioni, ivi una copertura per la responsabilità civile verso terzi e prestatori d’opera avente un massimale unico non inferiore ad Euro 1.000.000,00 e durata contrattuale non inferiore alla durata della locazione, a pena di nullità del contratto di locazione stesso. In tale contratto di assicurazione, il Locatore dovrà essere espressamente incluso previsto quale assicurato congiunto, a spese del Conduttore. Inoltre, il Conduttore si obbliga a stipulare, sempre con primaria Compagnia di assicurazioni, una copertura per il rischio locativo e ricorso terzi con un massimale che dovrà essere concordato tra le parti avente durata contrattuale non inferiore all’intero periodo della locazione, a pena di rapina. La dichiarazione nullità del contratto di valore non modifica le condizioni di responsabilità del trasportatore o dei suoi incaricatilocazione stesso, ma determina l’aumento, in base al valore dichiarato, dell’importo del risarcimento eventualmente dovuto. In nessun caso con espressa previsione alla rinuncia della rivalsa verso il trasportatore potrà essere considerato Assicuratore.
9.2 La copertura assicurativa non copre tuttavia la perdita di profitti, la perdita di vendite, la perdita di attività commerciali, la perdita di avviamento o reputazione, il richiamo del prodotto, la responsabilità del prodotto, i reclami di terzi (in ogni caso, diretti o indiretti) o per qualsiasi danno indiretto, esemplare, perdita speciale, incidentale, punitiva o speculativa o consequenziale di qualsiasi natura o danno derivante da ritardi nella consegna della merce della spedizione.
9.3 Eventuali reclami assicurativi da parte del Cliente sono soggetti alle disposizioni di cui alla clausola 8.5.
9.4 Qualora venga richiesta la copertura assicurativa per la spedizione, la tariffa calcolata sarà pari a quanto previsto dai listini Ferrari applicabili per il tipo di servizio di spedizione erogato o sulla base di diversi accordi contrattuali in essere.
9.5 Il Cliente, nel caso abbia già stipulato una propria assicurazione per coprire la spedizione, esonera Ferrari da ogni responsabilità per perdita e dichiara altresì che la sua polizza assicurativa prevede la “Rinunzia alla Rivalsa” dell’Assicuratore contro FerrariLocatore. Il Cliente garantisce Conduttore si obbliga a far pervenire copia delle suddette polizze assicurative, delle appendici di modifica o rinnovo, nonché dei pagamenti dei premi annuali, entro e manleva Ferrari da ogni eventuale azione in regresso dell’Assicuratorenon oltre 15 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto, ovvero entro 15 giorni dal pagamento dei premi annuali.
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Samples: Commercial Lease Agreement
Assicurazione. 9.1 Dietro ordine scritto Qualsiasi responsabilità civile verso terzi per danni arrecati a persone e con la compilazione della relativa casella nell’Ordine cose nello svolgimento del servizio oggetto del presente Capitolato Tecnico deve intendersi, senza riserve od eccezioni, interamente a carico del prestatore di Spedizioneservizio, Ferrari attiva adeguata copertura assicurativa per i trasporti che terrà indenne a tale titolo l’Amministrazione comunale da qualsiasi pretesa. Il prestatore di servizi è unico responsabile in base al valore dichiarato della merce (senza assunzione caso di responsabilità inosservanza dalle norme in merito all’esattezza del predetto valore), con garanzia materia di “PRIMO RISCHIO ASSOLUTO”, ivi espressamente incluso il rischio viabilità e di rapinatrasporto di persone e cose.
1. La dichiarazione Ditta si obbliga a stipulare e produrre documentazione al Comune per ogni veicolo adibito ai servizi oggetto dell’appalto prima dell’avvio del servizio:
a. Polizza Responsabilità Civile Auto (R.C.A.) avente – oltre le normali condizioni prevista dalla normativa vigente in materia, le seguenti ulteriori condizioni e garanzie aggiuntive: · massimale annuo: non inferiore ad € 25.000.000,00 (euro venticinquemilioni/00); · rinuncia alla rivalsa per guida in stato di valore ebbrezza o sotto l’effetto di stupefacenti; · copertura per danni a terzi trasportati anche nel caso in cui il trasporto non modifica le condizioni sia effettuato in conformità delle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di responsabilità del trasportatore o dei suoi incaricati, ma determina l’aumento, in base al valore dichiarato, dell’importo del risarcimento eventualmente dovuto. In nessun caso il trasportatore potrà essere considerato Assicuratore.
9.2 La circolazione; · copertura assicurativa non copre tuttavia la perdita di profitti, la perdita di vendite, la perdita di attività commerciali, la perdita di avviamento o reputazione, il richiamo del prodotto, la responsabilità del prodotto, i reclami di terzi (in ogni caso, diretti o indiretti) o per qualsiasi danno indiretto, esemplare, perdita speciale, incidentale, punitiva o speculativa o consequenziale di qualsiasi natura o danno derivante da ritardi nella consegna della merce della spedizione.
9.3 Eventuali reclami assicurativi guida da parte del Cliente sono soggetti conducente con patente scaduta, o da parte di persona non abilitata; · copertura della R.C. conseguente ad inquinamento ambientale causato da fuoriuscita accidentale di sostanze liquide o gassose; · copertura della R.C. per danni provocati dai trasportati a terzi non trasportati;
b. Polizza Responsabilità Civile Terzi (R.C.T.) (persone e cose) di durata annuale con tacito rinnovo fino alla scadenza dell’appalto. Con un massimale unico (SINISTRO/PERSONE/COSE) non inferiore al € 5.000.000,00 per danni alle disposizioni persone e per RCO non inferiore a € 5.000.000,00 per sinistro con il limite di cui alla clausola 8.5.
9.4 Qualora venga richiesta € 1.500.000,00 per prestatore di lavoro. Oltre le normali condizione previste dalla normativa vigente in materia dovrà prevedere le seguenti ulteriori condizioni e garanzie aggiuntive: · La polizza di responsabilità dovrà prevedere espressamente la copertura assicurativa della responsabilità civile personale degli autisti; · Copertura per la spedizione, la tariffa calcolata sarà pari a quanto previsto dai listini Ferrari applicabili risarcimento danni per il tipo operazioni di servizio di spedizione erogato o sulla base di diversi accordi contrattuali in essere.
9.5 Il Cliente, nel caso abbia già stipulato una propria assicurazione per coprire la spedizione, esonera Ferrari da ogni responsabilità per perdita carico/salita e dichiara altresì che la sua polizza assicurativa prevede la “Rinunzia alla Rivalsa” dell’Assicuratore contro Ferraricarico/discesa/uscita utenti. Il Cliente garantisce massimale previsto nella polizza non è da ritenersi in alcun modo limitativo della responsabilità assunta dalla Ditta appaltatrice sia nei confronti dei terzi, ivi compresi i trasportati, sia nei confronti dell’Ente. Per le responsabilità dell’appaltatore si richiama altresì l’art. 1681 del C.C., precisando che si debbono considerare avvenuti durante il viaggio anche i sinistri che colpiscono la persona del viaggiatore durante le operazioni preparatorie o accessorie in genere del trasporto, durante le soste e manleva Ferrari da ogni eventuale azione in regresso dell’Assicuratorele fermate. La Ditta, almeno 3 (tre) giorni lavorativi prima dell’inizio dell’esecuzione del servizio, dovrà fornire al Comune, per ciascun mezzo utilizzato, gli estremi delle polizze assicurative con l’indicazione della Compagnia assicuratrice e dei massimali.
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Samples: Service Agreement
Assicurazione. 9.1 Dietro ordine scritto Il concessionario è tenuto a sottoscrivere, presso una compagnia di primaria importanza, una polizza di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) a fronte di tutti gli oneri a carico del concessionario stesso stabiliti nel presente capitolato speciale. Il contratto assicurativo dovrà prevedere: — l’inclusione della responsabilità personale degli addetti (dipendenti e/o collaboratori) al servizio e con la compilazione nell’esercizio delle attività svolte per conto della relativa casella nell’Ordine ditta appaltatrice; — l’estensione ai danni derivanti al Comune di SpedizionePoggibonsi o a terzi da incendio di cose della ditta appaltatrice o dalla stessa detenute; — l’individuazione del Comune di Poggibonsi, Ferrari attiva adeguata compresi amministratori e dipendenti dello stesso, quale terzo assicurato. Il massimale della R.C.T. non potrà essere inferiore a € 5.000.000,00 per sinistro, a € 1.000.000,00 per danni a ogni persona e a € 500.000,00 per danni a cose e/o animali. Il concessionario dovrà inoltre sottoscrivere, oltre alla copertura assicurativa obbligatoria stabilita da disposizioni di legge in favore del proprio personale (vedasi art. 18) una polizza di assicurazione per la Responsabilità Civile verso i trasporti in base al valore dichiarato prestatori di lavoro (R.C.O.). Il massimale della merce (senza assunzione di responsabilità in merito all’esattezza del predetto valore), con garanzia di “PRIMO RISCHIO ASSOLUTO”, ivi espressamente incluso il rischio di rapinaR.C.O. non potrà essere inferiore a € 5.000.000,00 per sinistro e a € 1.000.000,00 per danni ad ogni prestatore. La dichiarazione di valore non modifica polizza (R.C.T./R.C.O.) dovrà essere mantenuta in vigore per tutta le condizioni di responsabilità del trasportatore o dei suoi incaricati, ma determina l’aumento, in base al valore dichiarato, dell’importo del risarcimento eventualmente dovuto. In nessun caso il trasportatore potrà essere considerato Assicuratore.
9.2 La copertura assicurativa non copre tuttavia la perdita di profitti, la perdita di vendite, la perdita di attività commerciali, la perdita di avviamento o reputazione, il richiamo del prodotto, la responsabilità del prodotto, i reclami di terzi (in ogni caso, diretti o indiretti) o per qualsiasi danno indiretto, esemplare, perdita speciale, incidentale, punitiva o speculativa o consequenziale di qualsiasi natura o danno derivante da ritardi nella consegna durata della merce della spedizione.
9.3 Eventuali reclami assicurativi da parte del Cliente sono soggetti alle disposizioni di cui alla clausola 8.5.
9.4 Qualora venga richiesta la copertura assicurativa per la spedizione, la tariffa calcolata sarà pari a quanto previsto dai listini Ferrari applicabili per il tipo di servizio di spedizione erogato o sulla base di diversi accordi contrattuali in essere.
9.5 Il Cliente, nel caso abbia già stipulato una propria assicurazione per coprire la spedizione, esonera Ferrari da ogni responsabilità per perdita e dichiara altresì che la sua polizza assicurativa prevede la “Rinunzia alla Rivalsa” dell’Assicuratore contro Ferrariconcessione. Il Cliente garantisce e manleva Ferrari da ogni eventuale azione in regresso dell’Assicuratorecontratto sarà stipulato solo dopo la consegna di copia della polizza o di altro documento assicurativo rilasciato dall’assicuratore al concessionario, riportante le garanzie sopra richieste. L'esistenza di tale polizza non libera la ditta dalle proprie responsabilità, avendo essa solo lo scopo di ulteriore garanzia.
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Samples: Capitolato Speciale Per Concessione in Uso Di Aree Di Proprietà Comunale
Assicurazione. 9.1 Dietro ordine scritto La locatrice si impegna a fornire l’autoveicolo con le seguenti coperture assicurative.
1. Responsabilità civile verso terzi (compresi familiari trasportati) con massimale di €800,00 elevabile a richiesta del cliente con adeguamento del canone di locazione in dipendenza della maggiorazione del premio e costo assicurativo. 2. Per ciò che attiene l’assicurazione dell’autoveicolo sarà discrezione della locatrice fornire tali coperture e in ogni caso dovranno essere comprovate da regolare denuncia alle Autorità competenti e non ricomprenderanno ne il danneggiamento del bagaglio, autoradio e qualsiasi altro accessorio e/o dotazione non obbligatoria per legge ne montata di serie dalla casa costruttrice ne fornita dalla locatrice all’atto della consegna. Nel caso di furto totale la locatrice addebiterà al cliente, per singolo accadimento, un importo penale specificatamente indicato sull’offerta di locazione dell’autoveicolo ordinato. In caso di furto parziale la locatrice addebiterà al cliente, per singolo accadimento, un importo penale pari e proporzionato ai danni subiti dal veicolo durante il tentativo di furto e/o furto parziale. Ogni autoveicolo ordinato sarà fornito di carta verde, valida nei paesi indicati dalla stessa. Gli autoveicoli sostitutivi, a qualsiasi titolo forniti, potranno avere coperture diverse dall’autoveicolo locato ma, comunque, la locatrice garantirà le coperture previste dal punto 1 del presente articolo. Per quanto concerne la copertura Responsabilità civile verso terzi, il massimale potrà avere valori diversi ma con un minimo previsto dalle norme vigenti. Nei casi dubbi o non previsti dal presente paragrafo valgono le condizioni generali della polizza. In ogni caso a seguito passivo di richiesta della controparte di un sinistro il cliente è tenuto a rimborsare alla locatrice la franchigia concordata con la compagnia assicuratrice oltre alla penale concordata. In caso di sinistro il cliente dovrà compilare in ogni sua parte l’apposito modulo CID ed avvisare la locatrice descrivendo le cause dell’incidente e i danni riportati dal veicolo. Nella circostanza di uno o più sinistri occorsi durante il periodo di noleggio tali da modificare la classe di merito bonus-malus di assegnazione iniziale e i rispettivi premi della polizza concordati con la compagnia assicurativa, il cliente riceverà un adeguamento del canone che sarà fatturato in un'unica soluzione annuale e separatamente dai normali canoni corrisposti per l’erogazione dei servizi. In caso di controversia giudiziaria con i terzi, il cliente dovrà adeguarsi alla linea di difesa della locatrice, collaborare con la stessa e con la compilazione compagnia di assicurazione, all’istruttoria e alla difesa. In caso di perdita del veicolo noleggiato per furto o incendio il cliente sarà ritenuto responsabile fino alla concorrenza della relativa casella nell’Ordine franchigia indicata nel modulo di Spedizione, Ferrari attiva adeguata copertura assicurativa polizza oltre a rimborsare alla locatrice due canoni mensili a titolo di rimborso forfettario dei costi fiscali e finanziari già anticipati della stessa oltre al risarcimento dell’eventuale danno. Un altro contratto per i trasporti in base al valore dichiarato della merce (senza assunzione di responsabilità in merito all’esattezza del predetto valore), con garanzia di “PRIMO RISCHIO ASSOLUTO”, ivi espressamente incluso il rischio di rapina. La dichiarazione di valore non modifica un altro autoveicolo potrà essere acceso per le condizioni vigenti al momento. In caso di responsabilità furto il cliente dovrà trasmettere dichiarazione, effettuata presso un ufficio di Polizia entro 24 ore, consegnando le chiavi dell’auto e dell’antifurto se installato, in ogni caso al cliente sarà addebitata, in caso di furto, la penale pattuita e indicata nel fronte spazio contrattuale alla voce di penale dovuta in caso di furto totale o parziale. In caso di mancata riconsegna il cliente sarà responsabile di tutti i mancati rimborsi assicurativi ed eventuali costi che saranno a Lui addebitati, è fatto salvo il diritto della locatrice di richiedere il risarcimento dell’intero valore residuo dell’autoveicolo in caso di dolo o colpa grave del trasportatore cliente. Costituirà prova della colpa grave anche la mancata riconsegna delle chiavi del veicolo e/o dell’antifurto. In caso di smarrimento ovvero di furto delle chiavi dell’autoveicolo e/o dell’antifurto e/o dei suoi incaricati, ma determina l’aumento, in base documenti del veicolo il cliente dovrà presentare immediata denuncia all’Autorità Giudiziaria e inviare copia conforme della stessa alla locatrice entro le 24 ore successive al valore dichiarato, dell’importo del risarcimento eventualmente dovutorilascio della denuncia. In nessun caso il trasportatore potrà essere considerato Assicuratore.
9.2 La copertura assicurativa non copre tuttavia la perdita di profitti, la perdita di vendite, la perdita di attività commerciali, la perdita di avviamento o reputazione, il richiamo del prodotto, la responsabilità del prodotto, i reclami di terzi (in ogni caso, diretti o indiretti) la locatrice ha diritto di addebitare al cliente i costi previsti per la sostituzione dei dispositivi di chiusura e antifurto e/o per qualsiasi danno indiretto, esemplare, perdita speciale, incidentale, punitiva o speculativa o consequenziale la re-immatricolazione del veicolo. In caso di qualsiasi natura o danno derivante da ritardi nella consegna della merce della spedizione.
9.3 Eventuali reclami assicurativi da parte del Cliente sono soggetti alle disposizioni di cui alla clausola 8.5.
9.4 Qualora venga richiesta la copertura assicurativa per la spedizionefurto totale dell’autoveicolo, la tariffa calcolata locatrice a richiesta, provvederà a sostituire l’autoveicolo oggetto di furto, con un altro in buone condizioni alle stesse condizioni tariffarie del contratto in essere per un periodo di 60 giorni trascorsi i quali, in caso di non ritrovamento e restituzione al cliente, il contratto di locazione dell’autoveicolo si intenderà automaticamente risolto. In caso di danno grave la locatrice si riserva il diritto di risolvere il contratto di locazione ai sensi dell’art.1456C.C., in tutti i casi di danno grave in cui sia preclusa la sicurezza dell’autoveicolo oppure il costo della riparazione del danno sia pari o superiore del 50% del valore di mercato dell’autoveicolo al momento dell’accadimento. La valutazione sarà pari a quanto previsto dai listini Ferrari applicabili per il tipo di servizio di spedizione erogato o sulla base di diversi accordi contrattuali in essereeffettuata ad insindacabile giudizio della locatrice entro due settimane dalla data dell’accadimento comunicata alla locatrice dal cliente.
9.5 Il Cliente, nel caso abbia già stipulato una propria assicurazione per coprire la spedizione, esonera Ferrari da ogni responsabilità per perdita e dichiara altresì che la sua polizza assicurativa prevede la “Rinunzia alla Rivalsa” dell’Assicuratore contro Ferrari. Il Cliente garantisce e manleva Ferrari da ogni eventuale azione in regresso dell’Assicuratore.
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Samples: Locazione Autoveicoli