Assicurazione a carico dell’impresa. Ai sensi dell'articolo 13, l'appaltatore è obbligato, almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione e a garanzia della responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. In caso di emissione del certificato di regolare esecuzione per parti determinate dell’opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine l’utilizzo da parte della Stazione appaltante secondo la destinazione equivale, ai soli fini della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di collaudo provvisorio/regolare esecuzione. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell’esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere presentate in conformità allo schema tipo 2.3 allegato al dm 123 del 2004. La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Committenza a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, così quantificate: ▪ Partita 1 - Opere - importo di appalto maggiorato dell'IVA ▪ Partita 2 - Opere preesistenti e Beni mobili - per € 3.000.000 (Euro tremilioni/00) La polizza assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi deve essere stipulata per una somma assicurata non inferiore a € 2.000.000 (Euro duemilioni/00) Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'appaltatore sia un'associazione temporanea di concorrenti, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.
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Samples: Construction Contract
Assicurazione a carico dell’impresa. Ai sensi dell'articolo 131. Come definito dal Codice dei contratti pubblici e dell’art. 125 del Regolamento, l'appaltatore è obbligatoobbligato a produrre, almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori, a produrre una polizza assicurativa conforme allo Schema Tipo 2.3 del D.M. 12.3.2004 n. 123 che tenga indenne la Stazione Appaltante appaltante da tutti i rischi di esecuzione e ed a garanzia della responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.
2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. In caso di emissione del certificato di regolare esecuzione per parti determinate dell’opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine l’utilizzo da parte della Stazione appaltante secondo la destinazione equivale, ai soli fini della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di collaudo provvisorio/regolare esecuzione. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell’esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere presentate in conformità allo schema tipo 2.3 allegato al dm 123 del 2004.
3. La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati (C.A.R.) deve coprire tutti i danni subiti dalla Committenza Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, così quantificate: ▪ :
A) Partita 1 - Opere - importo di appalto contratto maggiorato dell'IVA ▪ Partita 2 - Opere preesistenti e Beni mobili - per € 3.000.000 (Euro tremilioni/00) dell'IVA.
4. La polizza assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata non inferiore a € 2.000.000 Euro 2.000.000,00.
5. La polizza assicurativa dovrà espressamente includere i sottoelencati rischi: • danni a cose dovuti a vibrazioni; • danni a cose dovuti a rimozione dei punti luce e delle loro basi di appoggio (Euro duemilioni/00altresì denominate plafoniere) o di sostegni in genere; • danni a cavi e condutture sotterranee e non.
6. Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.
7. Qualora l'appaltatore sia un'associazione temporanea In caso di concorrentiraggruppamenti temporanei, le stesse garanzie assicurative prestate sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria capogruppo in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale nel caso di cui all'articolo 48, del codice; esse coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti. Nel caso di cui all'articolo 37, comma 6, del codice la mandataria presenta, unitamente al mandato irrevocabile degli operatori economici raggruppati in verticale, le garanzie assicurative dagli stessi prestate per le rispettive responsabilità “pro quota”.
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Assicurazione a carico dell’impresa. 1. Ai sensi dell'articolo 13129 del Codice, l'appaltatore è obbligato, almeno 10 giorni prima della consegna dei lavoricontestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione Appaltante appaltante da tutti i rischi di esecuzione e una polizza assicurativa a garanzia della responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione. La polizza deve essere conforme allo schema di polizza tipo "copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data assicurativa per danni di consegna dei lavori e cessa alla data esecuzione, copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi durante l'esecuzione, garanzia di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. In caso di emissione del certificato di regolare esecuzione per parti determinate dell’opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine l’utilizzo da parte della Stazione appaltante secondo la destinazione equivale, ai soli fini della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di collaudo provvisorio/regolare esecuzione. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell’esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere presentate in conformità allo manutenzione" - schema tipo 2.3 allegato al dm 123 - e redatta sulla scheda tecnica 2.3 - ai sensi del 2004D.M. n. 123/2004.
2. La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Committenza Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e ed opere, anche preesistenti, così quantificate: ▪ Partita 1 - Opere - importo salvo quelli derivanti da errori di appalto maggiorato dell'IVA ▪ Partita 2 - Opere preesistenti progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e Beni mobili - per € 3.000.000 (Euro tremilioni/00) La polizza assicurativa che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. Tale polizza deve essere stipulata per nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.), di durata computabile ai sensi di legge e deve prevedere una somma assicurata non inferiore a:
a) DANNI ALLE OPERE: - Partita 1 - OPERE = pari all'importo di aggiudicazione dei lavori comprensivi di IVA arrotondato ai mille euro; - Partita 2 - OPERE PREESISTENTI = € 100.000,00; - Partita 3 - DEMOLIZIONE E SGOMBERO = € 50.000,00 tale ammontare comprende, nel limite massimale assicurato, il rimborso delle spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica autorizzata disponibile i residui delle cose assicurate a seguito di sinistro indennizzabile, nonché il rimborso dello smaltimento dei residui delle cose assicurate.
b) RESPONSABILITA' CIVILE = € 2.000.000 (Euro duemilioni/00) 1.000.000,00. Alla mancata presentazione della polizza "All Risks", con le caratteristiche richieste ed entro i termini stabiliti dalla lettera di aggiudicazione, conseguirà la decadenza dalla aggiudicazione e la risoluzione del contratto.
3. Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall'appaltatore dall’appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'appaltatore l’appaltatore sia un'associazione un’associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall’articolo 92 del Regolamento, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.
4. La predetta polizza deve contenere espressa menzione circa la non opponibilità delle franchigie ivi previste alla stazione appaltante.
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Samples: Construction Contract
Assicurazione a carico dell’impresa. 1. Ai sensi dell'articolo 13129, comma 1, D.Lgs. 163/2006, e dell’art. 125 del Regolamento, l'appaltatore è obbligatoobbligato a produrre, almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori, a produrre una polizza assicurativa conforme allo Schema Tipo 2.3 del D.M. 12.3.2004 n. 123 che tenga indenne la Stazione Appaltante appaltante da tutti i rischi di esecuzione e a garanzia della responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.
2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. In in caso di emissione del certificato di regolare esecuzione per parti determinate dell’opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine l’utilizzo da parte della Stazione appaltante secondo la destinazione equivale, ai soli fini effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di collaudo provvisorio/regolare esecuzione. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell’esecutore dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere presentate prestate in conformità allo schema schema-tipo 2.3 allegato al dm 123 del 2004D.Lgs. 163/2006.
3. La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati (C.A.R.) deve coprire tutti i danni subiti dalla Committenza Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, così quantificate: ▪ :
A) Partita 1 - Opere - importo di appalto contratto maggiorato dell'IVA ▪ dell'IVA
B) Partita 2 - Opere preesistenti – per € 1.000.000,00 (un milione/00)
C) Partita 3 - Demolizione e Beni mobili sgombero - per € 3.000.000 500.000,00 (Euro tremilioni/00) cinquecentomila/00)
4. La polizza assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata non inferiore a € 2.000.000 Euro 1.000.000,00 (Euro duemilioni/00un milione/00) così come previsto dal comma 2 dell'art. 125 del D.P.R. n. 207/2010.
5. La polizza assicurativa dovrà espressamente includere i sottoelencati rischi:
a. danni a cose dovuti a vibrazioni;
b. danni a cose dovuti a rimozione o franamento o cedimento del terreno di basi di appoggio o di sostegni in genere;
x. xxxxx a cavi e condutture sotterranee.
6. Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'appaltatore sia un'associazione temporanea Se il contratto di concorrentiassicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni:
a) in relazione all’assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui al comma 3, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante;
b) in relazione all’assicurazione di responsabilità civile di cui al comma 4, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante.
7. Ai sensi dell’art. 128 del D.P.R. n. 207/2010, in caso di raggruppamenti temporanei, le stesse garanzie assicurative prestate sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria capogruppo in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale nel caso di cui all'articolo 37, comma 5, del codice; esse coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti. Nel caso di cui all'articolo 37, comma 6, del codice la mandataria presenta, unitamente al mandato irrevocabile degli operatori economici raggruppati in verticale, le garanzie assicurative dagli stessi prestate per le rispettive responsabilità “pro quota”.
8. Ai sensi dell’art.129 del D.Leg.vo 163/2010 modificato ed integrato, l’impresa è altresì obbligata a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, una polizza indennitaria decennale, nonché una polizza per responsabilità civile verso terzi, della medesima durata, a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi per un importo non inferiore al 5% dell’importo contrattuale.
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Samples: Capitolato Speciale Descrittivo E Prestazionale d'Appalto
Assicurazione a carico dell’impresa. Ai sensi dell'articolo 13129, comma 1, D.Lgs. 163/2006, l'appaltatore è obbligato, obbligato almeno 10 giorni prima della consegna dei lavorilavori ai sensi dell'art. 125 D.P.R. 207/2010, a produrre una polizza assicurativa conforme allo Schema Tipo 2.3 del D.M. 12.3.2004 n. 123 che tenga indenne la Stazione Appaltante Amministrazione Comunale da tutti i rischi di esecuzione e a garanzia della responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. In caso di emissione del certificato di regolare esecuzione per parti determinate dell’opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine l’utilizzo da parte della Stazione appaltante secondo la destinazione equivale, ai soli fini della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di collaudo provvisorio/regolare esecuzione. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell’esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere presentate in conformità allo schema tipo 2.3 allegato al dm 123 del 2004. La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Committenza Amministrazione Comunale a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, così quantificate: ▪ Partita 1 - Opere - importo di appalto maggiorato dell'IVA ▪ Partita 2 - Opere preesistenti – per € 250.000,00 (duecentocinquantamila) ▪ Partita 3 - Demolizione e Beni mobili sgombero - per € 3.000.000 50.000,00 (Euro tremilioni/00cinquantamila) La polizza assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi deve essere stipulata per una somma assicurata non inferiore a € 2.000.000 (Euro duemilioni/00) 500.000,00 così come previsto dal comma 2 dell'art. 125 del D.P.R. 207/2010. La polizza assicurativa dovrà espressamente includere i sottoelencati rischi: ▪ danni a cose dovuti a vibrazioni; ▪ danni a cose dovuti a rimozione o franamento o cedimento del terreno di basi di appoggio o di sostegni in genere; ▪ danni a cavi e condutture sotterranee. Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'appaltatore sia un'associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall'articolo 92 del d.P.R. 207/2010, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.
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Samples: Capitolato Speciale Di Appalto