Common use of Assicurazione senza visita medica - Carenza Clause in Contracts

Assicurazione senza visita medica - Carenza. Nei casi in cui il capitale assicurato non superi l’importo di 250.000 Euro e l’Assicurato al momento la sottoscrizione del contratto non abbia una età superiore a 60 anni, la copertura assicurativa potrà essere assunta senza che l’Assicurato si sottoponga a visita medica (con le limitazioni di seguito indicate), sulla base della sottoscrizione della DICHIARAZIONE DI BUONO STATO DI SALUTE. Nel caso in cui non sia possibile sottoscrivere tale dichiarazione, e sempre nei limiti di capitale e di età sopra menzionati, l’Assicurato dovrà compilare il QUESTIONARIO MEDICO SEMPLIFICATO e, in base alle informazione in esso contenute Eurovita si riserva la facoltà di richiedere ulteriore documentazione al fine di poter correttamente valutare il rischio. In entrambi i casi il presente contratto prevede un periodo di carenza (limitazione). Qualora il decesso dell’Assicurato avvenga entro i primi sei mesi dal perfezionamento del contratto. Eurovita rimborserà, in luogo del capitale assicurato ea parziale deroga dell’art. 7 “PRE- STAZIONI ASSICURATE”una somma pari alla riserva matematica maturata al momento del decesso, sempreché il premio sia stato regolarmente versato. Quando il contratto rientra nei parametri di assunzione senza visita medica in base ai criteri sopra specificati, il Contraente può comunque richiedere che gli venga accordata la piena copertura assicurativa senza applicazione del periodo di carenza, purché l’Assicurato si sottoponga a visita medica accettando le modalità e gli eventuali oneri che ne dovessero derivare. In ogni caso, Eurovita non applicherà entro i primi sei mesi dal perfezionamento del contratto la limitazione sopraindicata e pertanto la somma da essa dovuta sarà pari all’intero capitale assicu- rato, qualora il decesso sia conseguenza diretta: a) di una delle seguenti malattie infettive acute sopravvenute dopo l’entrata in vigore della polizza: tifo, paratifo, difterite, scarlattina, morbillo, vaiolo, poliomielite anteriore acuta, meningite cerebro- spinale, polmonite, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale B e C in forma acuta e fulminante, leptospirosi, ittero emorragica, colera, brucellosi, dis- senteria bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, paroti- te epidemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia generalizzata, encefalite post-vaccinica; b) di shock anafilattico sopravvenuto dopo l’entrata in vigore della polizza; c) di infortunio avvenuto dopo l’entrata in vigore della polizza (ferme restando le esclusioni elenca- te all’art. 8), intendendo per infortunio l’evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, che abbiano come conse- guenza la morte.

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Samples: Assicurazione Temporanea Per Il Caso Di Morte

Assicurazione senza visita medica - Carenza. Nei casi in cui il capitale assicurato non superi l’importo di 250.000 Euro e l’Assicurato al momento la sottoscrizione del contratto non abbia una età superiore a 60 anni, la copertura assicurativa potrà essere assunta senza che l’Assicurato si sottoponga a visita medica (con le limitazioni limitazio- ni di seguito indicate), sulla base della sottoscrizione della DICHIARAZIONE DI BUONO STATO DI SALUTE. Nel caso in cui non sia possibile sottoscrivere tale dichiarazionela DICHIARAZIONE DI BUONO STATO DI SALUTE, e sempre nei limiti di capitale e di età sopra menzionati, l’Assicurato dovrà compilare compi- lare il QUESTIONARIO MEDICO SEMPLIFICATO e, in base alle informazione in esso contenute conte- nute Eurovita si riserva la facoltà di richiedere ulteriore documentazione al fine di poter correttamente cor- rettamente valutare il rischio. In entrambi i casi il presente contratto prevede un periodo di carenza (limitazione). Qualora il decesso dell’Assicurato avvenga entro i primi sei mesi dal perfezionamento del contratto. , Eurovita rimborserà, in luogo del capitale assicurato ea e a parziale deroga dell’art. 7 “PRE- STAZIONI ASSICURATE”una (Prestazioni assicurate), una somma pari alla riserva matematica maturata al momento del decesso, sempreché il premio sia stato regolarmente versato. Quando il contratto rientra nei parametri di assunzione senza visita medica in base ai criteri sopra specificati, il Contraente può comunque richiedere che gli venga accordata la piena copertura assicurativa senza applicazione del periodo di carenza, purché l’Assicurato si sottoponga a visita medica accettando le modalità e gli eventuali oneri che ne dovessero derivare. In ogni caso, Tuttavia Eurovita non applicherà entro i primi sei mesi dal perfezionamento del contratto la limitazione limita- zione sopraindicata e pertanto la somma da essa dovuta sarà pari all’intero capitale assicu- ratoassicurato, qualora il decesso sia conseguenza diretta: a) di una delle seguenti malattie infettive acute sopravvenute dopo l’entrata in vigore della polizza: tifo, paratifo, difterite, scarlattina, morbillo, vaiolo, poliomielite anteriore acuta, meningite cerebro- spinale, polmonite, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale B e C in forma acuta e fulminante, leptospirosi, ittero emorragica, colera, brucellosi, dis- senteria bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, paroti- te epidemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia generalizzata, encefalite post-vaccinica; b) di shock anafilattico sopravvenuto dopo l’entrata in vigore della polizza; c) di infortunio avvenuto dopo l’entrata in vigore della polizza (ferme restando le esclusioni elenca- te all’art. 8), intendendo per infortunio l’evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, che abbiano come conse- guenza la morte.

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Samples: Assicurazione

Assicurazione senza visita medica - Carenza. Nei casi in cui il capitale assicurato non superi l’importo di 250.000 Euro e l’Assicurato al momento la della sottoscrizione del contratto non abbia una età superiore a 60 anni, la copertura coper- tura assicurativa potrà essere assunta senza che l’Assicurato si sottoponga a visita medica (con le limitazioni di seguito indicate), sulla base della sottoscrizione della DICHIARAZIONE DI BUONO STATO DI SALUTE. Nel caso in cui non sia possibile sottoscrivere tale dichiarazione, e sempre nei limiti di capitale e di età sopra menzionati, l’Assicurato dovrà compilare il QUESTIONARIO MEDICO SEMPLIFICATO e, in base alle informazione informazioni in esso contenute contenute, Eurovita si riserva la facoltà di richiedere ulteriore documentazione al fine di poter correttamente valutare il rischio. In entrambi i casi il presente contratto prevede un periodo di carenza (limitazione). Qualora il decesso dell’Assicurato avvenga entro i primi sei mesi dal perfezionamento del contratto. , Eurovita rimborserà, in luogo del capitale assicurato ea e a parziale deroga dell’art. 7 “PRE- STAZIONI ASSICURATE”una (Prestazioni assicurate) una somma pari alla riserva matematica maturata al momento del decesso, sempreché il premio sia stato regolarmente versato. Quando il contratto rientra nei parametri di assunzione senza visita medica in base ai criteri sopra specificati, il Contraente può comunque richiedere che gli venga accordata la piena copertura assicurativa senza applicazione del periodo di carenza, purché l’Assicurato si sottoponga a visita medica accettando le modalità e gli eventuali oneri che ne dovessero derivare. In ogni caso, Eurovita non applicherà entro i primi sei mesi dal perfezionamento del contratto la limitazione sopraindicata e pertanto la somma da essa dovuta sarà pari all’intero capitale assicu- rato, qualora il decesso sia conseguenza diretta:. a) di una delle seguenti malattie infettive acute sopravvenute dopo l’entrata in vigore della polizza: tifo, paratifo, difterite, scarlattina, morbillo, vaiolo, poliomielite anteriore acuta, meningite cerebro- cere- bro-spinale, polmonite, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale B e C in forma acuta e fulminante, leptospirosi, ittero emorragica, coleraxxxxxx, brucellosixxxxxxxx- si, dis- senteria dissenteria bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, paroti- te parotite epidemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia generalizzata, encefalite post-vaccinicavac- cinica; b) di shock anafilattico sopravvenuto dopo l’entrata in vigore della polizza; c) di infortunio avvenuto dopo l’entrata in vigore della polizza (ferme restando le esclusioni elenca- te all’art. 8), intendendo per infortunio l’evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, che abbiano come conse- guenza la morte.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Temporanea Per Il Caso Di Morte

Assicurazione senza visita medica - Carenza. Nei casi in cui il capitale assicurato non superi l’importo di 250.000 Euro e l’Assicurato al momento la sottoscrizione del contratto l’età di ingresso in assicura- zione non abbia una età superiore a 60 annisuperi il sessantesimo anno di età, la copertura assicurativa potrà essere assunta assun- ta senza che l’Assicurato si sottoponga a visita medica (con le limitazioni di seguito indicateindica- te), sulla base della con la sottoscrizione della DICHIARAZIONE DI BUONO STATO DI SALUTE. Nel caso in cui non sia possibile sottoscrivere tale dichiarazione, e sempre nei limiti di capitale e di età sopra menzionati, l’Assicurato dovrà compilare il QUESTIONARIO MEDICO SEMPLIFICATO e, in base alle informazione in esso contenute Eurovita si riserva la facoltà di richiedere ulteriore documentazione al fine di poter correttamente valutare il rischio. In entrambi i casi il presente contratto prevede un periodo di carenza questi casi, a parziale deroga dell’art. 7 (limitazione). Qualora Prestazioni assicurate) rimane convenuto che, qualora il decesso dell’Assicurato avvenga entro i primi sei mesi dal perfezionamento del contratto. contratto o dalla data di effetto se posteriore e il premio sia stato regolarmente versato, Eurovita rimborserà, in luogo del capitale assicurato ea parziale deroga dell’art. 7 “PRE- STAZIONI ASSICURATE”una assicurato, una somma pari alla riserva matematica matema- tica maturata al momento del decesso, sempreché il premio sia stato regolarmente versatosinistro. Quando il contratto rientra nei parametri di assunzione senza visita medica in base ai criteri sopra specificati, il Contraente può comunque richiedere che gli venga accordata la piena copertura assicurativa senza applicazione del periodo di carenza, purché l’Assicurato si sottoponga a visita medica accettando accettan- do le modalità e gli eventuali oneri che ne dovessero derivare. In ogni caso, Eurovita non applicherà entro i primi sei mesi dal perfezionamento del contratto la limitazione sopraindicata e pertanto la somma da essa dovuta sarà pari all’intero capitale assicu- ratoassicurato, qualora il decesso sia conseguenza diretta: a) di una delle seguenti malattie infettive acute sopravvenute dopo l’entrata in vigore della polizza: tifo, paratifo, difterite, scarlattina, morbillo, vaiolo, poliomielite anteriore acuta, meningite cerebro- spinale, polmonite, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale B e C in forma acuta e fulminante, leptospirosi, ittero emorragica, colera, brucellosi, dis- senteria bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, paroti- te epidemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia generalizzata, encefalite post-vaccinica; b) di shock anafilattico sopravvenuto dopo l’entrata in vigore della polizza; c) di infortunio avvenuto dopo l’entrata in vigore della polizza (ferme restando le esclusioni elenca- te all’art. 8), intendendo per infortunio l’evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, che abbiano come conse- guenza la morte.

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Samples: Insurance Contract

Assicurazione senza visita medica - Carenza. Nei casi in cui il capitale assicurato non superi l’importo di 250.000 Euro e l’Assicurato al momento la sottoscrizione del contratto l’età di ingresso in assicura- zione non abbia una età superiore a 60 annisuperi il sessantesimo anno di età, la copertura assicurativa potrà essere assunta assun- ta senza che l’Assicurato si sottoponga a visita medica (con le limitazioni di seguito indicateindica- te), sulla base della con la sottoscrizione della DICHIARAZIONE DI BUONO STATO DI SALUTE. Nel caso in cui non sia possibile sottoscrivere tale dichiarazione, e sempre nei limiti di capitale e di età sopra menzionati, l’Assicurato dovrà compilare il del QUESTIONARIO MEDICO SEMPLIFICATO SANITARIO e, in base alle informazione informazioni in esso contenute contenute, Eurovita si riserva la facoltà di richiedere ulteriore documentazione al fine di poter correttamente valutare il rischio. In entrambi i casi il presente contratto prevede un periodo di carenza questi casi, a parziale deroga dell’art. 7 (limitazione). Qualora Prestazioni assicurate) rimane convenuto che, qualora il decesso o, nel caso della tariffa PL5139, la sopravvenuta invalidità totale e per- manente dell’Assicurato avvenga entro i primi sei mesi dal perfezionamento del contratto. contratto o dalla data di effetto se posteriore e il premio sia stato regolarmente versato, Eurovita rimborseràrim- borserà, in luogo del capitale assicurato ea parziale deroga dell’art. 7 “PRE- STAZIONI ASSICURATE”una assicurato, una somma pari alla riserva matematica maturata al momento del decesso, sempreché il premio sia stato regolarmente versatosinistro. Quando il contratto rientra nei parametri di assunzione senza visita medica in base ai criteri sopra specificati, il Contraente può comunque richiedere che gli venga accordata la piena copertura assicurativa senza applicazione del periodo di carenza, purché l’Assicurato si sottoponga a visita medica accettando accettan- do le modalità e gli eventuali oneri che ne dovessero derivare. In ogni caso, Eurovita non applicherà entro i primi sei mesi dal perfezionamento del contratto la limitazione sopraindicata e pertanto la somma da essa dovuta sarà pari all’intero capitale assicu- ratoassicurato, qualora il decesso o, nel caso della tariffa PL5139, la sopravvenuta invalidità totale e permanente sia conseguenza con- seguenza diretta: a) di una delle seguenti malattie infettive acute sopravvenute dopo l’entrata in vigore della polizza: tifo, paratifo, difterite, scarlattina, morbillo, vaiolo, poliomielite anteriore acuta, meningite cerebro- spinale, polmonite, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale B e C in forma acuta e fulminante, leptospirosi, ittero emorragica, colera, brucellosi, dis- senteria bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, paroti- te epidemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia generalizzata, encefalite post-vaccinica; b) di shock anafilattico sopravvenuto dopo l’entrata in vigore della polizza; c) di infortunio avvenuto dopo l’entrata in vigore della polizza (ferme restando le esclusioni elenca- te all’art. 8), intendendo per infortunio l’evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, che abbiano come conse- guenza la morte.

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Samples: Insurance Agreement