Rischio di morte. Il rischio di morte e’ coperto qualunque possa esserne la causa, senza limiti territoriali e senza tenere conto dei cambiamenti di professione dell’Assicurato.
Rischio di morte. Il rischio di morte è coperto qualunque possa esserne la causa e senza limiti territoriali.
Rischio di morte. Il rischio di morte è coperto senza limiti territoriali, senza tener conto dei cambiamenti di professione dell’Assicurato, e qualunque possa esserne la causa, con la sola limitazione di garanzia sotto specificata nel caso in cui il decesso sia: - avvenuto in uno qualunque dei paesi indicati come paesi a rischio e per i quali il Ministero degli Esteri ha sconsigliato di intraprendere viaggi a qualsiasi titolo. L’indicazione è rilevabile sul sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx. Qualora l’indicazione fornita dal Ministero degli Esteri venga diramata mentre l’Assicurato si trova nel paese segnalato, la garanzia è estesa per un periodo massimo di 14 giorni dalla data della segnalazione; - dolo del Contraente o del Beneficiario; - partecipazione attiva dell’Assicurato a delitti dolosi; - partecipazione attiva dell’Assicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato italiano: in questo caso la garanzia può essere prestata, su richiesta del Contraente, alle Condizioni stabilite dal competente Ministero; - incidente di volo, se l’Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo, e in ogni caso se viaggia in qualità di membro dell’equipaggio; - suicidio, se avviene nei primi due anni dall’entrata in vigore dell’assicurazione o, trascorso questo periodo, nei primi sei mesi dall’eventuale riattivazione dell’assicurazione; - uso non terapeutico di stupefacenti, allucinogeni e simili. In questi casi la Società pagherà l’importo minore tra: - il capitale caso morte quale contrattualmente previsto (art. 1.2 o 1.4); - la riserva matematica calcolata al momento del decesso.
Rischio di morte. Il rischio di morte e’ coperto qualunque possa esserne la causa, senza limiti territoriali e senza tenere conto dei cambiamenti di professione dell’Assicurato. E’ escluso dalla garanzia soltanto il decesso causato da: - dolo del contraente o del beneficiario; - partecipazione attiva dell’assicurato a delitti anche colposi; - partecipazione attiva dell’assicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato Italiano; in questo caso la garanzia puo’ essere prestata, su richiesta del contraente, alle condizioni stabilite dal competente Ministero; - incidenti di volo, se l’assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso se viaggia in qualita’ di membro dell’equipaggio; - suicidio se avviene nei primi due anni dall’entrata in vigore dell’assicurazione o, trascorso questo periodo , nei primi 12 mesi dall’eventuale riattivazione dell’assicurazione.
Rischio di morte. 1. L’assicurazione è operante, qualunque possa esserne la causa, senza limiti territoriali e senza tener conto dei cambiamenti di professione dell'Aderente Assicurato, salvo le esclusioni di cui al successivo punto 2.
2. E’ esclusa dall’assicurazione la morte causata da:
a) attività dolosa dell’Aderente Assicurato o del Beneficiario;
b) partecipazione dell’Aderente Assicurato a delitti dolosi;
c) partecipazione attiva dell’Aderente Assicurato ad atti di guerra, dichiarata o non dichiarata, guerra civile, atti di terrorismo, rivoluzione, tumulto popolare o qualsiasi operazione militare; la copertu- ra si intende esclusa anche se l’Aderente Assicurato non ha preso parte attiva ad atti di guerra, dichia- rata o non dichiarata o di guerra civile ed il decesso avvenga dopo 14 giorni dall’inizio delle ostilità se ed in quanto l’Aderente Assicurato si trovasse già nel territorio di accadimento;
d) eventi causati da armi nucleari, dalla trasmutazione del nucleo dell’atomo e dalle radiazioni provocate artificialmente dall’accelerazione di particelle atomiche, o esposizione a radiazioni ionizzanti;
e) guida di veicoli e natanti a motore per i quali l’Aderente Assicurato non sia regolarmente abili- tato a norma delle disposizioni in vigore; è tuttavia inclusa la copertura in caso di possesso di patente scaduta da non più di sei mesi;
f) incidente di volo, se l’Aderente Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al vo- lo o con pilota non titolare di brevetto idoneo; in ogni caso è esclusa la morte causata da incidente di volo se l’Aderente Assicurato viaggia in qualità di membro dell’equipaggio;
g) suicidio, se avviene nei primi due anni dall'entrata in vigore dell'assicurazione o, trascorso questo periodo, nei primi dodici mesi dell’eventuale riattivazione del contratto;
h) attività sportiva, non dichiarata come praticata alla data della sottoscrizione del modulo di ade- sione o successivamente. In questi casi, ad eccezione di quello indicato alla lettera a), per il quale non è prevista alcuna prestazione, la Società corrisponde una prestazione pari all’ultimo versamento di premio effettuato, in luogo di quella prevista all’Art.1 comma 1.
Rischio di morte. Il rischio di morte dell’Assicurato è coperto per qualunque causa, senza limiti territoriali e senza tener conto di eventuali cambiamenti di profes- sione. Tuttavia la garanzia non è operante e la Società non corrisponderà alcuna somma in caso di decesso dell’Assicurato dovuto a: • dolo del Contraente o del Beneficiario; • partecipazione attiva dell’Assicurato a delitti dolosi; • partecipazione attiva dell’Assicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi verso il suo Stato di cittadinanza; in questo caso la garanzia può essere prestata, su richiesta del Contraente, alle condizioni stabilite dal competente Ministero.
Rischio di morte. Il rischio di morte è coperto qualunque possa esserne la causa, salvo quanto indicato al successivo comma, senza limiti territoriali e senza tener conto dei cambiamenti di professione dell’Assicurato. È escluso dalla garanzia il decesso causato da: – dolo del Contraente o del Beneficiario; – partecipazione attiva dell’Assicurato a delitti dolosi; – partecipazione attiva dell’Assicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato ita- liano; in questo caso la garanzia può essere prestata, su richiesta del Contraente, alle condizioni stabi- lite dal competente Ministero; – incidente di volo, se l’Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell’equipaggio o vola su del- taplani, ultraleggeri, parapendii, girocotteri o effettua lanci con il paracadute; – suicidio, se avviene nei primi due anni dall’entrata in vigore dell’Assicurazione o, trascorso questo perio- do, nei primi 12 mesi dalla eventuale riattivazione dell’Assicurazione. In questi casi, la Società liquiderà il valore di riscatto (come definito all’art. 2 delle Condizioni Speciali).
Rischio di morte. Il rischio di morte è coperto qualunque possa essere la causa, senza limiti territoriali, salvo le esclusioni e le limitazioni previste dai successivi Punti 2.1 e dagli Articoli 4 e 5 delle presenti Condizioni di Assicurazione.
Rischio di morte. Il rischio di morte è coperto qualunque possa esserne la causa, senza limiti territoriali e senza tener conto dei cambiamenti di professione e delle attività extraprofessionali dell’Assicurato, salvo le limitazioni e le esclusioni previste al seguente articolo 16 – “Limitazioni ed esclusioni”.
Rischio di morte. Il rischio di morte è coperto qualunque possa essere la causa, senza limiti territoriali e senza tener conto, ma con i limiti previsti dall’art. 1926 del C.C., dei cambiamenti di professione dell’Assicurato. È escluso dalla garanzia soltanto il decesso causato da:
1. dolo del Contraente o del Beneficiario;
2. partecipazione attiva dell’Assicurato a delitti dolosi;
3. partecipazione attiva dell’Assicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato Italiano; in questo caso la garanzia può essere prestata, su richiesta del Contraente, alle condizioni stabilite dal competente Ministero;
4. partecipazione a corse di velocità e relativi allenamenti, con qualsiasi mezzo a motore;