Rischio di morte Clausole campione

Rischio di morte. Il rischio di morte e’ coperto qualunque possa esserne la causa, senza limiti territoriali e senza tenere conto dei cambiamenti di professione dell’Assicurato.
Rischio di morte. Il rischio di morte e’ coperto qualunque possa esserne la causa, senza limiti territoriali e senza tenere conto dei cambiamenti di professione dell’Assicurato. - dolo del contraente o del beneficiario; - partecipazione attiva dell’assicurato a delitti dolosi; - partecipazione a missioni militari in zone di conflitto armato in territorio estero, comunque esse siano denominate (guerra, peacekeeping, missioni ONU, guerra civile, guerriglia o altro) - partecipazione attiva dell’assicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato Italiano; in questo caso la garanzia può essere prestata, su richiesta del contraente, alle condizioni stabilite dal competente Ministero; - uso non terapeutico di stupefacenti, sostanze psicotrope, allucinogeni e simili; - stato di ubriachezza/ebbrezza: - qualora il tasso alcolemico presente nel sangue risulti essere superiore a quello stabilito dal Codice della strada ed il decesso dell’Assicurato avvenga alla guida di un veicolo; - in ogni altro caso, qualora il tasso alcolemico presente nel sangue risulti essere superiore a 0,8 grammi per litro (g/l). - incidenti di volo, se l’assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso se viaggia in qualità di membro dell’equipaggio; - suicidio se avviene nei primi due anni dall’entrata in vigore dell’assicurazione o, trascorso questo periodo, nei primi 12 mesi dall’eventuale riattivazione dell’assicurazione.
Rischio di morte. Il rischio di morte è coperto qualunque possa esserne la causa e senza limiti territoriali.
Rischio di morte. 1. L’assicurazione è operante, qualunque possa esserne la causa, senza limiti territoriali e senza tener conto dei cambiamenti di professione dell'Aderente Assicurato, salvo le esclusioni di cui al successivo punto 2. 2. E’ esclusa dall’assicurazione la morte causata da: a) attività dolosa dell’Aderente Assicurato o del Beneficiario; b) partecipazione dell’Aderente Assicurato a delitti dolosi; c) partecipazione attiva dell’Aderente Assicurato ad atti di guerra, dichiarata o non dichiarata, guerra civile, atti di terrorismo, rivoluzione, tumulto popolare o qualsiasi operazione militare; la copertu- ra si intende esclusa anche se l’Aderente Assicurato non ha preso parte attiva ad atti di guerra, dichia- rata o non dichiarata o di guerra civile ed il decesso avvenga dopo 14 giorni dall’inizio delle ostilità se ed in quanto l’Aderente Assicurato si trovasse già nel territorio di accadimento; d) eventi causati da armi nucleari, dalla trasmutazione del nucleo dell’atomo e dalle radiazioni provocate artificialmente dall’accelerazione di particelle atomiche, o esposizione a radiazioni ionizzanti; e) guida di veicoli e natanti a motore per i quali l’Aderente Assicurato non sia regolarmente abili- tato a norma delle disposizioni in vigore; è tuttavia inclusa la copertura in caso di possesso di patente scaduta da non più di sei mesi; f) incidente di volo, se l’Aderente Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al vo- lo o con pilota non titolare di brevetto idoneo; in ogni caso è esclusa la morte causata da incidente di volo se l’Aderente Assicurato viaggia in qualità di membro dell’equipaggio; g) suicidio, se avviene nei primi due anni dall'entrata in vigore dell'assicurazione o, trascorso questo periodo, nei primi dodici mesi dell’eventuale riattivazione del contratto; h) attività sportiva, non dichiarata come praticata alla data della sottoscrizione del modulo di ade- sione o successivamente. In questi casi, ad eccezione di quello indicato alla lettera a), per il quale non è prevista alcuna prestazione, la Società corrisponde una prestazione pari all’ultimo versamento di premio effettuato, in luogo di quella prevista all’Art.1 comma 1.
Rischio di morte. Il rischio di morte e’ coperto qualunque possa esserne la causa, senza limiti territoriali e senza tenere conto dei cambiamenti di professione dell’Assicurato. E’ escluso dalla garanzia soltanto il decesso causato da: - dolo del contraente o del beneficiario; - partecipazione attiva dell’assicurato a delitti anche colposi; - partecipazione attiva dell’assicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato Italiano; in questo caso la garanzia puo’ essere prestata, su richiesta del contraente, alle condizioni stabilite dal competente Ministero; - incidenti di volo, se l’assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso se viaggia in qualita’ di membro dell’equipaggio; - suicidio se avviene nei primi due anni dall’entrata in vigore dell’assicurazione o, trascorso questo periodo , nei primi 12 mesi dall’eventuale riattivazione dell’assicurazione.
Rischio di morte. Il rischio di morte dell’Assicurato è coperto per qualunque causa, senza limiti territoriali e senza tener conto di eventuali cambiamenti di profes- sione. Tuttavia la garanzia non è operante e la Società non corrisponderà alcuna somma in caso di decesso dell’Assicurato dovuto a: • dolo del Contraente o del Beneficiario; • partecipazione attiva dell’Assicurato a delitti dolosi; • partecipazione attiva dell’Assicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi verso il suo Stato di cittadinanza; in questo caso la garanzia può essere prestata, su richiesta del Contraente, alle condizioni stabilite dal competente Ministero.
Rischio di morte. Il rischio di morte è coperto qualunque possa essere la causa, senza limiti territoriali e senza tener conto, ma con i limiti previsti dall’art. 1926 del C.C., dei cambiamenti di professione dell’Assicurato. È escluso dalla garanzia soltanto il decesso causato da: 1. dolo del Contraente o del Beneficiario; 2. partecipazione attiva dell’Assicurato a delitti dolosi; 3. partecipazione attiva dell’Assicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato Italiano; in questo caso la garanzia può essere prestata, su richiesta del Contraente, alle condizioni stabilite dal competente Ministero; 4. partecipazione a corse di velocità e relativi allenamenti, con qualsiasi mezzo a motore;
Rischio di morte. Il rischio di morte è coperto qualunque possa essere la causa, senza limiti territoriali, salvo le esclusioni e le limitazioni previste dai successivi Punti 2.1 e dagli Articoli 4 e 5 delle presenti Condizioni di Assicurazione.
Rischio di morte. Il rischio di morte è coperto qualunque possa esserne la causa, senza limiti territoriali e senza tener conto dei cambiamenti di professione e delle attività extraprofessionali dell’Assicurato, salvo le limitazioni e le esclusioni previste al seguente articolo 16 – “Limitazioni ed esclusioni”.
Rischio di morte. Il rischio di morte è coperto qualunque possa esserne la causa, senza limiti territoriali e senza tener conto dei cambiamenti di professione dell’Assicurato. E’ escluso soltanto il decesso causato da: • dolo del Contraente o del Beneficiario; • partecipazione attiva dell’Assicurato a delitti dolosi; • partecipazione attiva dell’Assicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato italiano; in questo caso la garanzia può essere prestata, su richiesta del Contraente, alle condizioni stabilite dal competente Ministero; • incidente di volo, se l’Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo, e in ogni caso se viaggia in qualità di membro dell’equipaggio; • suicidio, se avviene nei primi due anni dall’entrata in vigore dell’assicurazione. In questi casi la Compagnia paga il solo importo della riserva matematica calcolata al momento del decesso.