Rischio di morte Clausole campione

Rischio di morte. Il rischio di morte e’ coperto qualunque possa esserne la causa, senza limiti territoriali e senza tenere conto dei cambiamenti di professione dell’Assicurato.
Rischio di morte. Il rischio di morte è coperto qualunque possa esserne la causa e senza limiti territoriali.
Rischio di morte. Il rischio di morte e’ coperto qualunque possa esserne la causa, senza limiti territoriali e senza tenere conto dei cambiamenti di professione dell’Assicurato. E’ escluso dalla garanzia soltanto il decesso causato da: - dolo del contraente o del beneficiario; - partecipazione attiva dell’assicurato a delitti anche colposi; - partecipazione attiva dell’assicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato Italiano; in questo caso la garanzia puo’ essere prestata, su richiesta del contraente, alle condizioni stabilite dal competente Ministero; - incidenti di volo, se l’assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso se viaggia in qualita’ di membro dell’equipaggio; - suicidio se avviene nei primi due anni dall’entrata in vigore dell’assicurazione o, trascorso questo periodo , nei primi 12 mesi dall’eventuale riattivazione dell’assicurazione.
Rischio di morte. Il rischio di morte è coperto senza limiti territoriali e qualunque possa esserne la causa, con la sola limitazione di garanzia sotto specificata nel caso in cui il decesso sia: - avvenuto in uno qualunque dei paesi indicati come paesi a rischio e per i quali il Ministero degli Esteri ha sconsigliato di intraprendere viaggi a qualsiasi titolo. L’indicazione è rilevabile sul sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx. Qualora l’indicazione fornita dal Ministero degli Esteri venga diramata mentre l’Assicurato si trova nel paese segnalato, la garanzia è estesa per un periodo massimo di 14 giorni dalla data della segnalazione; - dolo del Contraente o del Beneficiario; - partecipazione attiva dell’Assicurato a delitti dolosi; - partecipazione attiva dell’Assicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato italiano: in questo caso la garanzia può essere prestata, su richiesta del Contraente, alle Condizioni stabilite dal competente Ministero; - incidente di volo, se l’Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo, e in ogni caso se viaggia in qualità di membro dell’equipaggio; - suicidio, se avviene nei primi due anni dall’entrata in vigore dell’assicurazione o, trascorso questo periodo, nei primi sei mesi dall’eventuale riattivazione dell’assicurazione; - uso non terapeutico di stupefacenti, allucinogeni e simili. In questi casi la Società paga il solo importo della riserva matematica calcolato al momento del decesso.
Rischio di morte. Il rischio di morte dell’Assicurato è coperto per qualunque causa, senza limiti territoriali e senza tener conto di eventuali cambiamenti di profes- sione. Tuttavia la garanzia non è operante e la Società non corrisponderà alcuna somma in caso di decesso dell’Assicurato dovuto a: • dolo del Contraente o del Beneficiario; • partecipazione attiva dell’Assicurato a delitti dolosi; • partecipazione attiva dell’Assicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi verso il suo Stato di cittadinanza; in questo caso la garanzia può essere prestata, su richiesta del Contraente, alle condizioni stabilite dal competente Ministero.
Rischio di morte. Qualora l’Assicurato abbia reso dichiarazioni corrette e veritiere, e abbia quindi consentito alla Società di valutare correttamente il rischio che si assume, il rischio di morte è coperto qualunque possa esserne la causa, senza limiti territoriali, salvo quanto di seguito indicato. In caso di decesso dell’Assicurato nel corso della durata contrattuale, la Società paga un importo pari al capitale assicurato indicato in polizza. È escluso dalla garanzia il decesso causato da: - dolo del Contraente o dei Beneficiari. È altresì escluso dalla garanzia il decesso causato da: - partecipazione attiva dell’Assicurato a delitti dolosi; - uso di veicoli o natanti in competizioni – non di regolarità pura – e alle relative prove o allenamenti; - partecipazione attiva dell’Assicurato a fatti di guerra o missioni di pace, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato Italiano; in questo caso la garanzia può essere prestata, su richiesta del Contraente, alle condizioni stabilite dal competente Ministero; - incidente di volo, se l’Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell’equipaggio; In questi casi la Società paga il solo importo della riserva calcolato al momento del decesso.
Rischio di morte. Il rischio di morte è coperto qualunque possa esserne la causa, senza limiti territoriali e senza tenere conto dei cambiamenti di professione dell’Assicurato, salvo le esclusioni di seguito riportate. • dolo del Contraente o dei Beneficiari; • partecipazione attiva dell’Assicurato a delitti dolosi; • partecipazione attiva dell’Assicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato Italiano: in questo caso la Garanzia può essere prestata, su richiesta del Contraente, alle condizioni stabilite dal competente Ministero; • incidente di volo, se l’Assicurato consapevolmente viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo; • suicidio, se avviene nei primi 2 anni dall’entrata in vigore del Contratto; trascorso questo periodo, se avviene entro i primi 12 mesi dall’eventuale riattivazione del Contratto; • uso non terapeutico di stupefacenti, allucinogeni e simili; • stato di ubriachezza/ebbrezza: – qualora il tasso alcolemico presente nel sangue risulti essere superiore a quello stabilito dal Codice della Strada ed il decesso dell’Assicurato avvenga alla guida di un veicolo; – in ogni altro caso qualora il tasso alcolemico presente nel sangue risulti essere superiore a 0,8 grammi litro; • decesso dovuto o correlato al soggiorno in uno qualunque dei paesi indicati come paesi a rischio e per i quali il Ministero degli Esteri ha sconsigliato di intraprendere viaggi a qualsiasi titolo. L’indicazione è rilevabile sul sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx. Qualora l’indicazione fornita dal Ministero degli Esteri venga diramata mentre l’Assicurato si trova nel paese segnalato, la garanzia è estesa per un periodo massimo di 14 giorni dalla data della segnalazione; • decesso avvenuto in un qualunque paese in cui viene dichiarato lo stato di guerra, durante il periodo di soggiorno dell’Assicurato. La garanzia è estesa per un periodo massimo di 14 giorni, tempo necessario per l’evacuazione previsto dalle Autorità Italiane. Trascorso tale termine la garanzia viene comunque prestata previa presentazione di documentazione idonea a dimostrare che non vi è un nesso causale tra lo stato di guerra ed il decesso. In questi casi la Compagnia corrisponde solo l’importo dei premi pagati al netto dei costi.
Rischio di morte. Il rischio di morte è coperto qualunque possa esserne la causa, senza limiti territoriali e senza tener conto dei cambiamenti di professione e delle attività extraprofessionali dell’Assicurato, salvo le limitazioni e le esclusioni previste al seguente articolo 16 – “Limitazioni ed esclusioni”.
Rischio di morte. Il rischio di morte è coperto qualunque possa essere la causa, senza limiti territoriali, salvo le esclusioni e le limitazioni previste dai successivi Punti 2.1 e dagli Articoli 4 e 5 delle presenti Condizioni di Assicurazione.
Rischio di morte. Il rischio di morte è coperto qualunque possa essere la causa, senza limiti territoriali e senza tener conto, ma con i limiti previsti dall’art. 1926 del C.C., dei cambiamenti di professione dell’Assicurato. È escluso dalla garanzia soltanto il decesso causato da: