Common use of Assicurazioni e garanzie a carico dell’appaltatore Clause in Contracts

Assicurazioni e garanzie a carico dell’appaltatore. A titolo di cauzione definitiva l’Appaltatore è tenuto a prestare al momento dell’affidamento del singolo intervento manutentivo, una garanzia fideiussoria, a favore di ciascuna Stazione Appaltante pari al 10% dell’importo del singolo contratto attuativo. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento e' di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento conformemente a quanto prescritto dall’art. 103, comma 1, D.Lgs. 50/2016. Si applica inoltre l'articolo 93 comma 7 del richiamato X.X.xx. n. 50/2016. Detta cauzione copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal singolo affidamento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione dell’intervento. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione dell’intervento, nel limite massimo dell’80 (ottanta) per cento dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare della stazione appaltante, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L’ammontare residuo, pari al 20 (venti) per cento dell'iniziale importo garantito, é svincolato secondo la normativa vigente. La mancata costituzione della garanzia determina la risoluzione dell’Accordo Quadro. La garanzia di cui al presente articolo dovrà essere prestata con le modalità di cui all’articolo 103 comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante richiedente. Ai sensi dell’art. 103, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 il pagamento della rata di saldo di ogni intervento potrà essere disposto soltanto previa garanzia fideiussoria costituita dall’Appaltatore pari all’importo della rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, ovvero del certificato di regolare esecuzione, e l’assunzione del carattere di definitività dello stesso. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell’articolo 1666, comma 2, del codice civile. Ai sensi dell’art. 103 comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, per ogni intervento affidato mediante i singoli contratti attuativi l’appaltatore è obbligato a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i danni subiti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere anche preesistenti verificatesi nel corso dell’esecuzione dei lavori e che assicuri la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi. La somma assicurata dovrà essere pari all’importo del singolo contratto con un massimale pari al 5% della somma assicurata per le opere con un minimo di € 500.000 ed un massimo di € 5.000.000. La copertura assicurativa dovrà decorrere dalla data di consegna dei lavori e cessare alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

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Samples: Accordo Quadro

Assicurazioni e garanzie a carico dell’appaltatore. A L’Appaltatore, a titolo di cauzione definitiva l’Appaltatore definitiva, è tenuto a prestare al momento dell’affidamento del singolo intervento manutentivo, una garanzia fideiussoria, a favore di ciascuna Stazione Appaltante (Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per il Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia, Agenzia del Demanio Direzione Regionale Trentino Alto Adige, Ministero della Cultura, Ministero della Difesa e Corte dei Conti) per gli interventi manutentivi da realizzare nel territorio della Regione Trentino Alto Adige, pari al 10% dell’importo del singolo contratto attuativo. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento e' è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento conformemente a quanto prescritto dall’art. 103, comma 1, D.LgsD. Lgs. 50/2016. Si applica inoltre l'articolo 93 comma 7 del richiamato X.X.xx. n. 50/2016. Detta cauzione copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal singolo affidamento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione dopo l’emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione dell’intervento. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione dell’intervento, nel limite massimo dell’80 (ottanta) per cento dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare della stazione appaltanteStazione Appaltante, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L’ammontare residuo, pari al 20 (venti) per cento dell'iniziale importo garantito, é è svincolato secondo la normativa vigente. La mancata costituzione della garanzia determina la risoluzione dell’Accordo Quadro. La garanzia di cui al presente articolo dovrà essere prestata con le modalità di cui all’articolo all'articolo 103 comma 4, del D.LgsD. Lgs. n. 50/2016, 50/2016 e dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante richiedente(Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per il Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia, Agenzia del Demanio Direzione Regionale Trentino Alto Adige, Ministero della Cultura, Ministero della Difesa e Corte dei Conti) per gli interventi manutentivi da realizzare nel territorio della Regione Trentino Alto Adige. Ai sensi dell’art. 103, comma 6, del D.LgsD. Lgs. n. 50/2016 il pagamento della rata di saldo di ogni intervento potrà essere disposto soltanto previa garanzia fideiussoria costituita dall’Appaltatore pari all’importo della rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, ovvero del certificato di regolare esecuzione, e l’assunzione del carattere di definitività dello stesso. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell’articolo 1666, comma 2, del codice civile. Ai sensi dell’art. 103 103, comma 7, 7 del D.Lgs. n. 50/2016, per ogni intervento affidato mediante i singoli contratti attuativi l’appaltatore l’Appaltatore è obbligato a stipulare almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori una polizza assicurativa che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i danni subiti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere opere, anche preesistenti preesistenti, verificatesi nel corso dell’esecuzione dei lavori e che assicuri la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi. La Nei documenti di affidamento è stabilito l’importo della somma assicurata dovrà essere pari da assicurare che, di norma, corrisponde all’importo del singolo contratto con stesso qualora non sussistano motivate particolari circostanze che impongano un importo da assicurare superiore. La polizza deve assicurare la Stazione Appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori, il cui massimale è pari al 5% 5 per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di euro 500.000 euro ed un massimo di euro 5.000.000. La copertura assicurativa dovrà decorrere dalla data di consegna dei lavori e cessare alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori lavori, risultante dal relativo certificato.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Assicurazioni e garanzie a carico dell’appaltatore. A titolo di cauzione definitiva l’Appaltatore è tenuto a prestare al momento dell’affidamento del singolo intervento manutentivo, una garanzia fideiussoria, a favore di ciascuna Stazione Appaltante (Provveditorato interregionale alle opere pubbliche per il Lazio, l’Abruzzo e la Sardegna, Agenzia del Demanio Direzione Roma Capitale, Ministero per i beni e le attività culturali per gli interventi manutentivi da realizzare nel territorio del Comune di Roma, Ministero della Difesa per gli interventi manutentivi da realizzare nel territorio del Comune di Roma) pari al 10% dell’importo del singolo contratto attuativo. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è e' aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento e' di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento conformemente a quanto prescritto dall’art. 103, comma 1, D.Lgs. 50/2016. Si applica inoltre l'articolo 93 comma 7 del richiamato X.X.xx. n. 50/2016. Detta cauzione copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal singolo affidamento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione dell’intervento. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione dell’intervento, nel limite massimo dell’80 (ottanta) per cento dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare della stazione appaltante, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L’ammontare residuo, pari al 20 (venti) per cento dell'iniziale importo garantito, é svincolato secondo la normativa vigente. La mancata costituzione della garanzia determina la risoluzione dell’Accordo Quadro. La garanzia di cui al presente articolo dovrà essere prestata con le modalità di cui all’articolo all'articolo 103 comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante richiedenterichiedente (Provveditorato interregionale alle opere pubbliche per il Lazio, l’Abruzzo e la Sardegna, Agenzia del Demanio Direzione Roma Capitale, Ministero per i beni e le attività culturali per gli interventi manutentivi da realizzare nel territorio del Comune di Roma, Ministero della Difesa per gli interventi manutentivi da realizzare nel territorio del Comune di Roma). Ai sensi dell’art. 103, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 il pagamento della rata di saldo di ogni intervento potrà essere disposto soltanto previa garanzia fideiussoria costituita dall’Appaltatore pari all’importo della rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, ovvero del certificato di regolare esecuzione, e l’assunzione del carattere di definitività dello stesso. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell’articolo 1666, comma 2, del codice civile. Ai sensi dell’art. 103 comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, per ogni intervento affidato mediante i singoli contratti attuativi l’appaltatore l’Appaltatore è obbligato a stipulare almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori una polizza assicurativa che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i danni subiti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere anche preesistenti verificatesi nel corso dell’esecuzione dei lavori e che assicuri la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi. La somma assicurata dovrà essere pari all’importo del singolo contratto con un massimale pari al 5% della somma assicurata per le opere con un minimo di € 500.000 ed un massimo di € 5.000.000. La copertura assicurativa dovrà decorrere dalla data di consegna dei lavori e cessare alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Assicurazioni e garanzie a carico dell’appaltatore. A titolo di cauzione definitiva l’Appaltatore è tenuto a prestare al momento dell’affidamento del singolo intervento manutentivo, una garanzia fideiussoria, fideiussoria a favore di ciascuna Stazione Appaltante (Provveditorato interregionale alle opere pubbliche Toscana Umbria Marche, Agenzia del Demanio Direzione Regionale Marche, Ministero della Cultura, Ministero della Difesa e Corte dei Conti) per gli interventi manutentivi da realizzare nel territorio della Regione Marche) pari al 10% dell’importo del singolo contratto attuativo. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento e' è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento conformemente a quanto prescritto dall’art. 103, comma 1, D.Lgs. 50/2016. Si applica inoltre l'articolo 93 comma 7 del richiamato X.X.xx. n. 50/2016. Detta cauzione copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal singolo affidamento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione dopo l’emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione dell’intervento. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione dell’intervento, nel limite massimo dell’80 (ottanta) per cento dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare della stazione appaltante, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L’ammontare residuo, pari al 20 (venti) per cento dell'iniziale importo garantito, é svincolato secondo la normativa vigente. La mancata costituzione della garanzia determina la risoluzione dell’Accordo Quadro. La garanzia di cui al presente articolo dovrà essere prestata con le modalità di cui all’articolo 103 comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante richiedente(Provveditorato interregionale alle opere pubbliche Toscana Umbria Marche, Agenzia del Demanio Direzione Regionale Marche, Ministero della Cultura, Ministero della Difesa e Corte dei Conti) per gli interventi manutentivi da realizzare nel territorio della Regione Marche. Ai sensi dell’art. 103, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 il pagamento della rata di saldo di ogni intervento potrà essere disposto soltanto previa garanzia fideiussoria costituita dall’Appaltatore pari all’importo della rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione, esecuzione e l’assunzione del carattere di definitività dello stesso. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell’articolo 1666, comma 2, del codice civile. Ai sensi dell’art. 103 103, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, per ogni intervento affidato mediante i singoli contratti attuativi l’appaltatore è obbligato a stipulare e consegnare alla Stazione Appaltante, almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori, una polizza assicurativa che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i danni subiti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere anche preesistenti preesistenti, verificatesi nel corso dell’esecuzione dei lavori e che assicuri la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi. La Nei documenti di affidamento è stabilito l’importo della somma assicurata dovrà essere pari da assicurare che, di norma, corrisponde all’importo del singolo contratto con stesso qualora non sussistano motivate particolari circostanze che impongano un importo da assicurare superiore. La polizza deve assicurare la Stazione Appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori, il cui massimale è pari al 5% 5 per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di euro 500.000 euro ed un massimo di euro 5.000.000. La copertura assicurativa dovrà decorrere dalla data di consegna dei lavori e cessare alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

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Samples: Accordo Quadro

Assicurazioni e garanzie a carico dell’appaltatore. A titolo di cauzione definitiva l’Appaltatore è tenuto a prestare al momento dell’affidamento del singolo intervento manutentivo, una garanzia fideiussoria, fideiussoria a favore di ciascuna Stazione Appaltante (Provveditorato interregionale alle opere pubbliche per il Lazio, l’Abruzzo e la Sardegna, Agenzia del Demanio Direzione Regionale Lazio, Ministero della Cultura, Ministero della Difesa e Corte dei Conti) per gli interventi manutentivi da realizzare nel territorio della Regione Lazio (escluso comune di Roma) pari al 10% dell’importo del singolo contratto attuativo. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento e' è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento conformemente a quanto prescritto dall’art. 103, comma 1, D.Lgs. 50/2016. Si applica inoltre l'articolo 93 comma 7 del richiamato X.X.xx. n. 50/2016. Detta cauzione copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal singolo affidamento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione dopo l’emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione dell’intervento. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione dell’intervento, nel limite massimo dell’80 (ottanta) per cento dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare della stazione appaltante, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L’ammontare residuo, pari al 20 (venti) per cento dell'iniziale importo garantito, é svincolato secondo la normativa vigente. La mancata costituzione della garanzia determina la risoluzione dell’Accordo Quadro. La garanzia di cui al presente articolo dovrà essere prestata con le modalità di cui all’articolo 103 comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante richiedente(Provveditorato interregionale alle opere pubbliche per il Lazio, l’Abruzzo e la Sardegna, Agenzia del Demanio Direzione Regionale Lazio, Ministero della Cultura, Ministero della Difesa e Corte dei Conti) per gli interventi manutentivi da realizzare nel territorio della Regione Lazio (escluso comune di Roma). Ai sensi dell’art. 103, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 il pagamento della rata di saldo di ogni intervento potrà essere disposto soltanto previa garanzia fideiussoria costituita dall’Appaltatore pari all’importo della rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione, esecuzione e l’assunzione del carattere di definitività dello stesso. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell’articolo 1666, comma 2, del codice civile. Ai sensi dell’art. 103 103, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, per ogni intervento affidato mediante i singoli contratti attuativi l’appaltatore è obbligato a stipulare e consegnare alla Stazione Appaltante, almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori, una polizza assicurativa che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i danni subiti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere anche preesistenti preesistenti, verificatesi nel corso dell’esecuzione dei lavori e che assicuri la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi. La Nei documenti di affidamento è stabilito l’importo della somma assicurata dovrà essere pari da assicurare che, di norma, corrisponde all’importo del singolo contratto con stesso qualora non sussistano motivate particolari circostanze che impongano un importo da assicurare superiore. La polizza deve assicurare la Stazione Appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori, il cui massimale è pari al 5% 5 per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di euro 500.000 euro ed un massimo di euro 5.000.000. La copertura assicurativa dovrà decorrere dalla data di consegna dei lavori e cessare alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

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Samples: Accordo Quadro

Assicurazioni e garanzie a carico dell’appaltatore. A titolo di cauzione definitiva l’Appaltatore è tenuto a prestare al momento dell’affidamento del singolo intervento manutentivo, una garanzia fideiussoria, fideiussoria a favore di ciascuna Stazione Appaltante (Provveditorato interregionale alle opere pubbliche Provveditorato interregionale alle opere pubbliche Campania – Molise – Puglia - Basilicata, Agenzia del Demanio Direzione Regionale Campania, Ministero della Cultura, Ministero della Difesa e Corte dei Conti) per gli interventi manutentivi da realizzare nel territorio della Regione Campania) pari al 10% dell’importo del singolo contratto attuativo. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento e' è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento conformemente a quanto prescritto dall’art. 103, comma 1, D.Lgs. 50/2016. Si applica inoltre l'articolo 93 comma 7 del richiamato X.X.xx. n. 50/2016. Detta cauzione copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal singolo affidamento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione dopo l’emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione dell’intervento. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione dell’intervento, nel limite massimo dell’80 (ottanta) per cento dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare della stazione appaltante, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L’ammontare residuo, pari al 20 (venti) per cento dell'iniziale importo garantito, é svincolato secondo la normativa vigente. La mancata costituzione della garanzia determina la risoluzione dell’Accordo Quadro. La garanzia di cui al presente articolo dovrà essere prestata con le modalità di cui all’articolo 103 comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante richiedente(Provveditorato interregionale alle opere pubbliche Provveditorato interregionale alle opere pubbliche Campania – Molise – Puglia – Basilicata, Agenzia del Demanio Direzione Regionale Campania, Ministero della Cultura, Ministero della Difesa e Corte dei Conti) per gli interventi manutentivi da realizzare nel territorio della Regione Campania. Ai sensi dell’art. 103, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 il pagamento della rata di saldo di ogni intervento potrà essere disposto soltanto previa garanzia fideiussoria costituita dall’Appaltatore pari all’importo della rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione, esecuzione e l’assunzione del carattere di definitività dello stesso. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell’articolo 1666, comma 2, del codice civile. Ai sensi dell’art. 103 103, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, per ogni intervento affidato mediante i singoli contratti attuativi l’appaltatore è obbligato a stipulare e consegnare alla Stazione Appaltante, almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori, una polizza assicurativa che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i danni subiti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere anche preesistenti preesistenti, verificatesi nel corso dell’esecuzione dei lavori e che assicuri la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi. La Nei documenti di affidamento è stabilito l’importo della somma assicurata dovrà essere pari da assicurare che, di norma, corrisponde all’importo del singolo contratto con stesso qualora non sussistano motivate particolari circostanze che impongano un importo da assicurare superiore. La polizza deve assicurare la Stazione Appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori, il cui massimale è pari al 5% 5 per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di euro 500.000 euro ed un massimo di euro 5.000.000. La copertura assicurativa dovrà decorrere dalla data di consegna dei lavori e cessare alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

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Samples: Accordo Quadro

Assicurazioni e garanzie a carico dell’appaltatore. A titolo di cauzione definitiva l’Appaltatore è tenuto a prestare al momento dell’affidamento del singolo intervento manutentivo, una garanzia fideiussoria, fideiussoria a favore di ciascuna Stazione Appaltante (Provveditorato interregionale alle opere pubbliche Campania, Molise, Puglia e Basilicata, Agenzia del Demanio Direzione Regionale Puglia e Basilicata, Ministero della Cultura, Ministero della Difesa e Corte dei Conti) per gli interventi manutentivi da realizzare nel territorio della Regione XXXXXX) pari al 10% dell’importo del singolo contratto attuativo. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento e' è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento conformemente a quanto prescritto dall’art. 103, comma 1, D.Lgs. 50/2016. Si applica inoltre l'articolo 93 comma 7 del richiamato X.X.xx. n. 50/2016. Detta cauzione copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal singolo affidamento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione dopo l’emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione dell’intervento. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione dell’intervento, nel limite massimo dell’80 (ottanta) per cento dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare della stazione appaltante, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L’ammontare residuo, pari al 20 (venti) per cento dell'iniziale importo garantito, é svincolato secondo la normativa vigente. La mancata costituzione della garanzia determina la risoluzione dell’Accordo Quadro. La garanzia di cui al presente articolo dovrà essere prestata con le modalità di cui all’articolo 103 comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante richiedente(Provveditorato interregionale alle opere pubbliche Campania, Molise, Puglia e Basilicata, Agenzia del Demanio Direzione Regionale Puglia e Basilicata, Ministero della Cultura, Ministero della Difesa e Corte dei Conti) per gli interventi manutentivi da realizzare nel territorio della Regione XXXXXX. Ai sensi dell’art. 103, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 il pagamento della rata di saldo di ogni intervento potrà essere disposto soltanto previa garanzia fideiussoria costituita dall’Appaltatore pari all’importo della rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione, esecuzione e l’assunzione del carattere di definitività dello stesso. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell’articolo 1666, comma 2, del codice civile. Ai sensi dell’art. 103 103, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, per ogni intervento affidato mediante i singoli contratti attuativi l’appaltatore è obbligato a stipulare e consegnare alla Stazione Appaltante, almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori, una polizza assicurativa che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i danni subiti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere anche preesistenti preesistenti, verificatesi nel corso dell’esecuzione dei lavori e che assicuri la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi. La Nei documenti di affidamento è stabilito l’importo della somma assicurata dovrà essere pari da assicurare che, di norma, corrisponde all’importo del singolo contratto con stesso qualora non sussistano motivate particolari circostanze che impongano un importo da assicurare superiore. La polizza deve assicurare la Stazione Appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori, il cui massimale è pari al 5% 5 per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di euro 500.000 euro ed un massimo di euro 5.000.000. La copertura assicurativa dovrà decorrere dalla data di consegna dei lavori e cessare alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

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Samples: Accordo Quadro

Assicurazioni e garanzie a carico dell’appaltatore. A titolo di cauzione definitiva l’Appaltatore è tenuto a prestare al momento dell’affidamento del singolo intervento manutentivo, una garanzia fideiussoria, a favore di ciascuna Stazione Appaltante (Provveditorato interregionale alle opere pubbliche di Toscana, Umbria e Marche, Agenzia del Demanio Direzione Regionale Marche, Ministero per i beni e le attività culturali per gli interventi manutentivi da realizzare nel territorio della Regione Marche, Ministero della Difesa per gli interventi manutentivi da realizzare nel territorio della Regione Marche) pari al 10% dell’importo del singolo contratto attuativo. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è e' aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento e' di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento conformemente a quanto prescritto dall’art. 103, comma 1, D.Lgs. 50/2016. Si applica inoltre l'articolo 93 comma 7 del richiamato X.X.xx. n. 50/2016. Detta cauzione copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal singolo affidamento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione dell’intervento. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione dell’intervento, nel limite massimo dell’80 (ottanta) per cento dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare della stazione appaltante, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L’ammontare residuo, pari al 20 (venti) per cento dell'iniziale importo garantito, é svincolato secondo la normativa vigente. La mancata costituzione della garanzia determina la risoluzione dell’Accordo Quadro. La garanzia di cui al presente articolo dovrà essere prestata con le modalità di cui all’articolo all'articolo 103 comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta . della Stazione Appaltante richiedenterichiedente (Provveditorato interregionale alle opere pubbliche di Toscana Umbria e Marche, Agenzia del Demanio Direzione Regionale Marche, Ministero per i beni e le attività culturali per gli interventi manutentivi da realizzare nel territorio della Regione Marche, Ministero della Difesa per gli interventi manutentivi da realizzare nel territorio della Regione Marche). Ai sensi dell’art. 103, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 il pagamento della rata di saldo di ogni intervento potrà essere disposto soltanto previa garanzia fideiussoria costituita dall’Appaltatore pari all’importo della rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, ovvero del certificato di regolare esecuzione, e l’assunzione del carattere di definitività dello stesso. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell’articolo 1666, comma 2, del codice civile. Ai sensi dell’art. 103 comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, per ogni intervento affidato mediante i singoli contratti attuativi l’appaltatore l’Appaltatore è obbligato a stipulare almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori una polizza assicurativa che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i danni subiti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere anche preesistenti verificatesi nel corso dell’esecuzione dei lavori e che assicuri la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi. La somma assicurata dovrà essere pari all’importo del singolo contratto con un massimale pari al 5% della somma assicurata per le opere con un minimo di € 500.000 ed un massimo di € 5.000.000. La copertura assicurativa dovrà decorrere dalla data di consegna dei lavori e cessare alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Assicurazioni e garanzie a carico dell’appaltatore. A titolo di cauzione definitiva l’Appaltatore è tenuto a prestare al momento dell’affidamento Ai sensi dell’art. 113 del singolo intervento manutentivoX.X.xx. n. 163/2006, l’appaltatore ha costituito una garanzia fideiussoria, a favore fideiussoria dell’importo di ciascuna Stazione Appaltante pari al 10% dell’importo del singolo contratto attuativo€ 303.024,00. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10 per cento, la La garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore cui al 20 per cento, l'aumento e' di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento conformemente a quanto prescritto dall’art. 103, comma 1, prevista con le modalità di cui all’articolo 75, comma 3, del D.Lgs. 50/2016. Si applica inoltre l'articolo 93 n. 163/2006, prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 7 2, del richiamato X.X.xx. n. 50/2016. Detta cauzione copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal singolo affidamento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione dell’interventocodice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’Agenzia. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell’avanzamento dell'esecuzione dell’interventodegli interventi, nel limite massimo dell’80 (ottanta) per cento dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare della stazione appaltantedel committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell'appaltatoredell’appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta l’avvenuta esecuzione. L’ammontare residuo, pari al 20 (venti) per cento dell'iniziale dell’iniziale importo garantito, é è svincolato secondo la normativa vigente. La mancata costituzione della garanzia determina la risoluzione copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento di tutti gli interventi che saranno eventualmente affidati durante tutto il periodo di validità dell’Accordo Quadroquadro e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione di tutti gli interventi predetti. La Ai sensi dell’art. 129 D.Lgs. n. 163/2006, per ogni intervento affidato l’appaltatore è obbligato a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di cui al presente articolo dovrà essere prestata con le modalità responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di cui all’articolo 103 emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione. Ai sensi dell’art. 141, comma 49, del D.Lgs. n. 50/2016, dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante richiedente. Ai sensi 163/2006 e dell’art. 103124 comma 3 del DPR 207/2010, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 il pagamento della rata di saldo di ogni intervento potrà essere disposto soltanto previa garanzia fideiussoria costituita dall’Appaltatore pari all’importo della rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per dall’appaltatore, e sarà effettuato non oltre il periodo intercorrente tra la data di emissione novantesimo giorno dall’emissione del certificato di collaudo provvisorio, provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione, esecuzione e l’assunzione del carattere di definitività dello stesso. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'operadell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, comma 2, del codice civile. Ai sensi Salvo il disposto dell’art. 103 comma 71669 del codice civile e le eventuali prescrizioni del capitolato speciale e del presente Accordo quadro per lavori particolari, del D.Lgs. n. 50/2016, l’appaltatore si impegna a garantire la Stazione Appaltante per ogni intervento affidato mediante i singoli contratti attuativi l’appaltatore è obbligato a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i danni subiti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale la durata di impianti ed opere anche preesistenti verificatesi nel corso dell’esecuzione dei lavori e che assicuri la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi. La somma assicurata dovrà essere pari all’importo del singolo contratto con un massimale pari al 5% della somma assicurata per le opere con un minimo di € 500.000 ed un massimo di € 5.000.000. La copertura assicurativa dovrà decorrere due anni dalla data di consegna dei lavori e cessare alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e/o comunque decorsi dodici mesi dalla data collaudo per vizi e difetti, di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificatoqualsiasi grado e natura, che diminuiscono l’uso e l’efficienza dell’opera e che non si siano precedentemente manifestati. Per lo stesso periodo l’appaltatore si obbliga a riparare tempestivamente tutti i guasti e le imperfezioni che si manifestano negli impianti e nelle opere per difetto di materiali o per difetto di montaggio, restando a suo carico tutte le spese sostenute per le suddette riparazioni (fornitura di materiali, installazioni, verifiche, mano d’opera, viaggi e trasferte del personale). Tutti i materiali e le apparecchiature alle quali le case produttrici forniranno garanzie superiori ad un anno, verranno trasferite alla stazione appaltante.

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Samples: Accordo Quadro Per La Manutenzione Degli Immobili

Assicurazioni e garanzie a carico dell’appaltatore. A L’Appaltatore, a titolo di cauzione definitiva l’Appaltatore definitiva, è tenuto a prestare al momento dell’affidamento del singolo intervento manutentivo, una garanzia fideiussoria, a favore di ciascuna Stazione Appaltante (Provveditorato interregionale alle opere pubbliche Toscana, Marche ed Umbria, Agenzia del Demanio Direzione Regionale Marche, Ministero della Cultura, Ministero della Difesa e Corte dei Conti) per gli interventi manutentivi da realizzare nel territorio della Regione Marche, pari al 10% dell’importo del singolo contratto attuativo. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento e' è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento conformemente a quanto prescritto dall’art. 103, comma 1, D.LgsD. Lgs. 50/2016. Si applica inoltre l'articolo 93 comma 7 del richiamato X.X.xx. n. 50/2016. Detta cauzione copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal singolo affidamento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione dopo l’emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione dell’intervento. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione dell’intervento, nel limite massimo dell’80 (ottanta) per cento dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare della stazione appaltanteStazione Appaltante, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L’ammontare residuo, pari al 20 (venti) per cento dell'iniziale importo garantito, é è svincolato secondo la normativa vigente. La mancata costituzione della garanzia determina la risoluzione dell’Accordo Quadro. La garanzia di cui al presente articolo dovrà essere prestata con le modalità di cui all’articolo all'articolo 103 comma 4, del D.LgsD. Lgs. n. 50/2016, 50/2016 e dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante richiedente(Provveditorato interregionale alle opere pubbliche Toscana, Marche ed Umbria, Agenzia del Demanio Direzione Regionale Marche, Ministero della Cultura, Ministero della Difesa e Corte dei Conti) per gli interventi manutentivi da realizzare nel territorio della Regione Marche. Ai sensi dell’art. 103, comma 6, del D.LgsD. Lgs. n. 50/2016 il pagamento della rata di saldo di ogni intervento potrà essere disposto soltanto previa garanzia fideiussoria costituita dall’Appaltatore pari all’importo della rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, ovvero del certificato di regolare esecuzione, e l’assunzione del carattere di definitività dello stesso. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell’articolo 1666, comma 2, del codice civile. Ai sensi dell’art. 103 103, comma 7, 7 del D.Lgs. n. 50/2016, per ogni intervento affidato mediante i singoli contratti attuativi l’appaltatore l’Appaltatore è obbligato a stipulare almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori una polizza assicurativa che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i danni subiti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere opere, anche preesistenti preesistenti, verificatesi nel corso dell’esecuzione dei lavori e che assicuri la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi. La Nei documenti di affidamento è stabilito l’importo della somma assicurata dovrà essere pari da assicurare che, di norma, corrisponde all’importo del singolo contratto con stesso qualora non sussistano motivate particolari circostanze che impongano un importo da assicurare superiore. La polizza deve assicurare la Stazione Appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori, il cui massimale è pari al 5% 5 per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di euro 500.000 euro ed un massimo di euro 5.000.000. La copertura assicurativa dovrà decorrere dalla data di consegna dei lavori e cessare alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori lavori, risultante dal relativo certificato.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Assicurazioni e garanzie a carico dell’appaltatore. A titolo di cauzione definitiva l’Appaltatore è tenuto a prestare al momento dell’affidamento Ai sensi dell’art. 113 del singolo intervento manutentivoX.X.xx. n. 163/2006, l’appaltatore ha costituito una garanzia fideiussoria, a favore fideiussoria dell’importo di ciascuna Stazione Appaltante pari al 10% dell’importo del singolo contratto attuativo€ 206.173,00. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10 per cento, la La garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore cui al 20 per cento, l'aumento e' di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento conformemente a quanto prescritto dall’art. 103, comma 1, prevista con le modalità di cui all’articolo 75, comma 3, del D.Lgs. 50/2016. Si applica inoltre l'articolo 93 n. 163/2006, prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 7 2, del richiamato X.X.xx. n. 50/2016. Detta cauzione copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal singolo affidamento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione dell’interventocodice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’Agenzia. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell’avanzamento dell'esecuzione dell’interventodegli interventi, nel limite massimo dell’80 (ottanta) per cento dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare della stazione appaltantedel committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell'appaltatoredell’appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta l’avvenuta esecuzione. L’ammontare residuo, pari al 20 (venti) per cento dell'iniziale dell’iniziale importo garantito, é è svincolato secondo la normativa vigente. La mancata costituzione della garanzia determina la risoluzione copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento di tutti gli interventi che saranno eventualmente affidati durante tutto il periodo di validità dell’Accordo Quadroquadro e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione di tutti gli interventi predetti. La Ai sensi dell’art. 129 D.Lgs. n. 163/2006, per ogni intervento affidato l’appaltatore è obbligato a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di cui al presente articolo dovrà essere prestata con le modalità responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di cui all’articolo 103 emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione. Ai sensi dell’art. 141, comma 49, del D.Lgs. n. 50/2016, dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante richiedente. Ai sensi 163/2006 e dell’art. 103124 comma 3 del DPR 207/2010, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 il pagamento della rata di saldo di ogni intervento potrà essere disposto soltanto previa garanzia fideiussoria costituita dall’Appaltatore pari all’importo della rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per dall’appaltatore, e sarà effettuato non oltre il periodo intercorrente tra la data di emissione novantesimo giorno dall’emissione del certificato di collaudo provvisorio, provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione, esecuzione e l’assunzione del carattere di definitività dello stesso. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'operadell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, comma 2, del codice civile. Ai sensi Salvo il disposto dell’art. 103 comma 71669 del codice civile e le eventuali prescrizioni del capitolato speciale e del presente Accordo quadro per lavori particolari, del D.Lgs. n. 50/2016, l’appaltatore si impegna a garantire la Stazione Appaltante per ogni intervento affidato mediante i singoli contratti attuativi l’appaltatore è obbligato a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i danni subiti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale la durata di impianti ed opere anche preesistenti verificatesi nel corso dell’esecuzione dei lavori e che assicuri la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi. La somma assicurata dovrà essere pari all’importo del singolo contratto con un massimale pari al 5% della somma assicurata per le opere con un minimo di € 500.000 ed un massimo di € 5.000.000. La copertura assicurativa dovrà decorrere due anni dalla data di consegna dei lavori e cessare alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e/o comunque decorsi dodici mesi dalla data collaudo per vizi e difetti, di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificatoqualsiasi grado e natura, che diminuiscono l’uso e l’efficienza dell’opera e che non si siano precedentemente manifestati. Per lo stesso periodo l’appaltatore si obbliga a riparare tempestivamente tutti i guasti e le imperfezioni che si manifestano negli impianti e nelle opere per difetto di materiali o per difetto di montaggio, restando a suo carico tutte le spese sostenute per le suddette riparazioni (fornitura di materiali, installazioni, verifiche, mano d’opera, viaggi e trasferte del personale). Tutti i materiali e le apparecchiature alle quali le case produttrici forniranno garanzie superiori ad un anno, verranno trasferite alla stazione appaltante.

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Samples: Accordo Quadro Per La Manutenzione

Assicurazioni e garanzie a carico dell’appaltatore. A titolo di cauzione definitiva l’Appaltatore è tenuto a prestare al momento dell’affidamento del singolo intervento manutentivo, una garanzia fideiussoria, a favore di ciascuna Stazione Appaltante (Provveditorato interregionale alle opere pubbliche Toscana – Marche – Umbria, Agenzia del Demanio Direzione Regionale Toscana e Umbria, Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo per gli interventi manutentivi da realizzare nel territorio della Regione XXXXXXX, Ministero della Difesa per gli interventi manutentivi da realizzare nel territorio della Regione XXXXXX) pari al 10% dell’importo del singolo contratto attuativo. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è e' aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento e' di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento conformemente a quanto prescritto dall’art. 103, comma 1, D.Lgs. 50/2016. Si applica inoltre l'articolo 93 comma 7 del richiamato X.X.xx. n. 50/2016. Detta cauzione copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal singolo affidamento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione dell’intervento. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione dell’intervento, nel limite massimo dell’80 (ottanta) per cento dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare della stazione appaltante, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L’ammontare residuo, pari al 20 (venti) per cento dell'iniziale importo garantito, é svincolato secondo la normativa vigente. La mancata costituzione della garanzia determina la risoluzione dell’Accordo Quadro. La garanzia di cui al presente articolo dovrà essere prestata con le modalità di cui all’articolo 103 103, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante richiedenterichiedente (Provveditorato interregionale alle opere pubbliche Toscana – Marche – Umbria, Agenzia del Demanio Direzione Regionale Toscana e Umbria, Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo per gli interventi manutentivi da realizzare nel territorio della Regione XXXXXXX, Ministero della Difesa per gli interventi manutentivi da realizzare nel territorio della Regione XXXXXX). Ai sensi dell’art. 103, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 il pagamento della rata di saldo di ogni intervento potrà essere disposto soltanto previa garanzia fideiussoria costituita dall’Appaltatore pari all’importo della rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, ovvero del certificato di regolare esecuzione, e l’assunzione del carattere di definitività dello stesso. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell’articolo 1666, comma 2, del codice civile. Ai sensi dell’art. 103 103, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, per ogni intervento affidato mediante i singoli contratti attuativi l’appaltatore è obbligato a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i danni subiti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere anche preesistenti verificatesi nel corso dell’esecuzione dei lavori e che assicuri la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi. La somma assicurata dovrà essere pari all’importo del singolo contratto con un massimale pari al 5% della somma assicurata per le opere con un minimo di € 500.000 ed un massimo di € 5.000.000. La copertura assicurativa dovrà decorrere dalla data di consegna dei lavori e cessare alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

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Samples: Accordo Quadro

Assicurazioni e garanzie a carico dell’appaltatore. A titolo di cauzione definitiva l’Appaltatore Ai sensi dell’art. 113 del X.X.xx. n. 163/2006 l’appaltatore è tenuto obbligato a prestare al momento dell’affidamento del singolo intervento manutentivo, costituire una garanzia fideiussoria, a favore di ciascuna Stazione Appaltante pari al 10% fideiussoria del 10 per cento dell’importo del singolo contratto attuativomassimo appaltabile. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento e' è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento conformemente a quanto prescritto dall’art. 103, comma 1, D.Lgs. 50/2016cento. Si applica inoltre l'articolo 93 75, comma 7 7, del richiamato X.X.xx. n. 50/2016. Detta cauzione copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal singolo affidamento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione dell’intervento163/2006. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1, prevista con le modalità di cui all'articolo 75, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’Agenzia. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione dell’interventodegli interventi, nel limite massimo dell’80 (ottanta) per cento dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare della stazione appaltantedel committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L’ammontare residuo, pari al 20 (venti) per cento dell'iniziale importo garantito, é e' svincolato secondo la normativa vigente. La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la risoluzione dell’Accordo Quadrodecadenza dall’Accordo quadro e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'articolo 75 da parte dell’Agenzia, che aggiudica l’Accordo Quadro al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento di cui al presente articolo dovrà essere prestata con tutti gli interventi che saranno eventualmente affidati durante tutto il periodo di validità dell’Accordo quadro e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione di tutti gli interventi predetti. Ai sensi dell’art. 129 D.Lgs. n. 163/2006, per ogni intervento affidato l’appaltatore è obbligato a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenni le modalità stazioni appaltanti da tutti i rischi di cui all’articolo 103 esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione. Ai sensi dell’art. 141, comma 49, del D.Lgs. n. 50/2016, dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante richiedente. Ai sensi 163/2006 e dell’art. 103124 comma 3 del DPR 207/2010, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 il pagamento della rata di saldo di ogni intervento potrà essere disposto soltanto previa garanzia fideiussoria costituita dall’Appaltatore pari all’importo della rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per dall’appaltatore, e sarà effettuato non oltre il periodo intercorrente tra la data di emissione novantesimo giorno dall’emissione del certificato di collaudo provvisorio, provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione, esecuzione e l’assunzione del carattere di definitività dello stesso. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell’articolo 1666, comma 2, del codice civile. Ai sensi dell’art. 103 comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, per ogni intervento affidato mediante i singoli contratti attuativi l’appaltatore è obbligato a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i danni subiti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere anche preesistenti verificatesi nel corso dell’esecuzione dei lavori e che assicuri la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi. La somma assicurata dovrà essere pari all’importo del singolo contratto con un massimale pari al 5% della somma assicurata per le opere con un minimo di € 500.000 ed un massimo di € 5.000.000. La copertura assicurativa dovrà decorrere dalla data di consegna dei lavori e cessare alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Assicurazioni e garanzie a carico dell’appaltatore. A titolo di cauzione definitiva l’Appaltatore è tenuto a prestare al momento dell’affidamento del singolo intervento manutentivo, una garanzia fideiussoria, a favore di ciascuna Stazione Appaltante (Provveditorato interregionale per le opere pubbliche Lazio - Abruzzo - Sardegna, Agenzia del Demanio Direzione Regionale Sardegna, Ministero per i beni e le attività culturali per gli interventi manutentivi da realizzare nel territorio della Regione Sardegna, Ministero della Difesa per gli interventi manutentivi da realizzare nel territorio della Regione Sardegna) pari al 10% dell’importo del singolo contratto attuativo. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è e' aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento e' di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento conformemente a quanto prescritto dall’art. 103, comma 1, D.Lgs. 50/2016. Si applica inoltre l'articolo 93 comma 7 del richiamato X.X.xx. n. 50/2016. Detta cauzione copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal singolo affidamento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione dell’intervento. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione dell’intervento, nel limite massimo dell’80 (ottanta) per cento dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare della stazione appaltante, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L’ammontare residuo, pari al 20 (venti) per cento dell'iniziale importo garantito, é svincolato secondo la normativa vigente. La mancata costituzione della garanzia determina la risoluzione dell’Accordo Quadro. La garanzia di cui al presente articolo dovrà essere prestata con le modalità di cui all’articolo all'articolo 103 comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante richiedenterichiedente (Provveditorato interregionale per le opere pubbliche Lazio - Abruzzo - Sardegna, Agenzia del Demanio Direzione Regionale Sardegna, Ministero per i beni e le attività culturali per gli interventi manutentivi da realizzare nel territorio della Regione Sardegna, Ministero della Difesa per gli interventi manutentivi da realizzare nel territorio della Regione Sardegna). Ai sensi dell’art. 103, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 il pagamento della rata di saldo di ogni intervento potrà essere disposto soltanto previa garanzia fideiussoria costituita dall’Appaltatore pari all’importo della rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, ovvero del certificato di regolare esecuzione, e l’assunzione del carattere di definitività dello stesso. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell’articolo 1666, comma 2, del codice civile. Ai sensi dell’art. 103 comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, per ogni intervento affidato mediante i singoli contratti attuativi l’appaltatore l’Appaltatore è obbligato a stipulare almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori una polizza assicurativa che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i danni subiti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere anche preesistenti verificatesi nel corso dell’esecuzione dei lavori e che assicuri la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi. La somma assicurata dovrà essere pari all’importo del singolo contratto con un massimale pari al 5% cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di € 5.000.0005.000.000 di euro. La copertura assicurativa dovrà decorrere dalla data di consegna dei lavori e cessare alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Assicurazioni e garanzie a carico dell’appaltatore. A titolo di cauzione definitiva l’Appaltatore è tenuto a prestare al momento dell’affidamento Ai sensi dell’art. 113 del singolo intervento manutentivoX.X.xx. n. 163/2006, l’appaltatore ha costituito una garanzia fideiussoria, a favore fideiussoria dell’importo di ciascuna Stazione Appaltante pari al 10% dell’importo del singolo contratto attuativo€ 981.746,00. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10 per cento, la La garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore cui al 20 per cento, l'aumento e' di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento conformemente a quanto prescritto dall’art. 103, comma 1, prevista con le modalità di cui all’articolo 75, comma 3, del D.Lgs. 50/2016. Si applica inoltre l'articolo 93 n. 163/2006, prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 7 2, del richiamato X.X.xx. n. 50/2016. Detta cauzione copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal singolo affidamento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione dell’interventocodice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’Agenzia. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell’avanzamento dell'esecuzione dell’interventodegli interventi, nel limite massimo dell’80 (ottanta) per cento dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare della stazione appaltantedel committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell'appaltatoredell’appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta l’avvenuta esecuzione. L’ammontare residuo, pari al 20 (venti) per cento dell'iniziale dell’iniziale importo garantito, é è svincolato secondo la normativa vigente. La mancata costituzione della garanzia determina la risoluzione copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento di tutti gli interventi che saranno eventualmente affidati durante tutto il periodo di validità dell’Accordo Quadroquadro e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione di tutti gli interventi predetti. La Ai sensi dell’art. 129 D.Lgs. n. 163/2006, per ogni intervento affidato l’appaltatore è obbligato a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di cui al presente articolo dovrà essere prestata con le modalità responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di cui all’articolo 103 emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione. Ai sensi dell’art. 141, comma 49, del D.Lgs. n. 50/2016, dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante richiedente. Ai sensi 163/2006 e dell’art. 103124 comma 3 del DPR 207/2010, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 il pagamento della rata di saldo di ogni intervento potrà essere disposto soltanto previa garanzia fideiussoria costituita dall’Appaltatore pari all’importo della rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per dall’appaltatore, e sarà effettuato non oltre il periodo intercorrente tra la data di emissione novantesimo giorno dall’emissione del certificato di collaudo provvisorio, provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione, esecuzione e l’assunzione del carattere di definitività dello stesso. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'operadell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, comma 2, del codice civile. Ai sensi Salvo il disposto dell’art. 103 comma 71669 del codice civile e le eventuali prescrizioni del capitolato speciale e del presente Accordo quadro per lavori particolari, del D.Lgs. n. 50/2016, l’appaltatore si impegna a garantire la Stazione Appaltante per ogni intervento affidato mediante i singoli contratti attuativi l’appaltatore è obbligato a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i danni subiti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale la durata di impianti ed opere anche preesistenti verificatesi nel corso dell’esecuzione dei lavori e che assicuri la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi. La somma assicurata dovrà essere pari all’importo del singolo contratto con un massimale pari al 5% della somma assicurata per le opere con un minimo di € 500.000 ed un massimo di € 5.000.000. La copertura assicurativa dovrà decorrere due anni dalla data di consegna dei lavori e cessare alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e/o comunque decorsi dodici mesi dalla data collaudo per vizi e difetti, di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificatoqualsiasi grado e natura, che diminuiscono l’uso e l’efficienza dell’opera e che non si siano precedentemente manifestati. Per lo stesso periodo l’appaltatore si obbliga a riparare tempestivamente tutti i guasti e le imperfezioni che si manifestano negli impianti e nelle opere per difetto di materiali o per difetto di montaggio, restando a suo carico tutte le spese sostenute per le suddette riparazioni (fornitura di materiali, installazioni, verifiche, mano d’opera, viaggi e trasferte del personale). Tutti i materiali e le apparecchiature alle quali le case produttrici forniranno garanzie superiori ad un anno, verranno trasferite alla stazione appaltante.

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Samples: Accordo Quadro