Common use of Assicurazioni e garanzie a carico dell’appaltatore Clause in Contracts

Assicurazioni e garanzie a carico dell’appaltatore. L’Appaltatore, a titolo di cauzione definitiva, è tenuto a prestare al momento dell’affidamento del singolo intervento manutentivo, una garanzia fideiussoria, a favore di ciascuna Stazione Appaltante (Provveditorato interregionale alle opere pubbliche Toscana, Marche ed Umbria, Agenzia del Demanio Direzione Regionale Marche, Ministero della Cultura, Ministero della Difesa e Corte dei Conti) per gli interventi manutentivi da realizzare nel territorio della Regione Marche, pari al 10% dell’importo del singolo contratto attuativo. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento conformemente a quanto prescritto dall’art. 103, comma 1, D. Lgs. 50/2016. Si applica inoltre l'articolo 93 comma 7 del richiamato X.X.xx. 50/2016. Detta cauzione copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal singolo affidamento e cessa di avere effetto solo dopo l’emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione dell’intervento. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione dell’intervento, nel limite massimo dell’80 (ottanta) per cento dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare della Stazione Appaltante, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L’ammontare residuo, pari al 20 (venti) per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. La mancata costituzione della garanzia determina la risoluzione dell’Accordo Quadro. La garanzia di cui al presente articolo dovrà essere prestata con le modalità di cui all'articolo 103 comma 4, del D. Lgs. 50/2016 e dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante (Provveditorato interregionale alle opere pubbliche Toscana, Marche ed Umbria, Agenzia del Demanio Direzione Regionale Marche, Ministero della Cultura, Ministero della Difesa e Corte dei Conti) per gli interventi manutentivi da realizzare nel territorio della Regione Marche. Ai sensi dell’art. 103, comma 6, del D. Lgs. 50/2016 il pagamento della rata di saldo di ogni intervento potrà essere disposto soltanto previa garanzia fideiussoria costituita dall’Appaltatore pari all’importo della rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, ovvero del certificato di regolare esecuzione, e l’assunzione del carattere di definitività dello stesso. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell’articolo 1666, comma 2, del codice civile. Ai sensi dell’art. 103, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, per ogni intervento affidato mediante i singoli contratti attuativi l’Appaltatore è obbligato a stipulare almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori una polizza assicurativa che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i danni subiti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatesi nel corso dell’esecuzione dei lavori e che assicuri la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi. Nei documenti di affidamento è stabilito l’importo della somma da assicurare che, di norma, corrisponde all’importo del contratto stesso qualora non sussistano motivate particolari circostanze che impongano un importo da assicurare superiore. La polizza deve assicurare la Stazione Appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori, il cui massimale è pari al 5 per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di euro 500.000 euro ed un massimo di euro 5.000.000. La copertura assicurativa dovrà decorrere dalla data di consegna dei lavori e cessare alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori, risultante dal relativo certificato.

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Assicurazioni e garanzie a carico dell’appaltatore. L’Appaltatore, a A titolo di cauzione definitiva, definitiva l’Appaltatore è tenuto a prestare al momento dell’affidamento del singolo intervento manutentivo, una garanzia fideiussoria, a favore di ciascuna Stazione Appaltante (Provveditorato interregionale alle opere pubbliche Toscana, Toscana – Marche ed Umbria, Agenzia del Demanio Direzione Regionale MarcheToscana e Umbria, Ministero della Cultura, Ministero della Difesa per i Beni e Corte dei Conti) le Attività Culturali e del Turismo per gli interventi manutentivi da realizzare nel territorio della Regione MarcheXXXXXXX, Ministero della Difesa per gli interventi manutentivi da realizzare nel territorio della Regione XXXXXX) pari al 10% dell’importo del singolo contratto attuativo. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è e' aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è e' di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento conformemente a quanto prescritto dall’art. 103, comma 1, D. LgsD.Lgs. 50/2016. Si applica inoltre l'articolo 93 comma 7 del richiamato X.X.xx. n. 50/2016. Detta cauzione copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal singolo affidamento e cessa di avere effetto solo dopo l’emissione alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione dell’intervento. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione dell’intervento, nel limite massimo dell’80 (ottanta) per cento dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare della Stazione Appaltantestazione appaltante, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L’ammontare residuo, pari al 20 (venti) per cento dell'iniziale importo garantito, è é svincolato secondo la normativa vigente. La mancata costituzione della garanzia determina la risoluzione dell’Accordo Quadro. La garanzia di cui al presente articolo dovrà essere prestata con le modalità di cui all'articolo 103 all’articolo 103, comma 4, del D. LgsD.Lgs. 50/2016 e n. 50/2016, dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante richiedente (Provveditorato interregionale alle opere pubbliche Toscana, Toscana – Marche ed Umbria, Agenzia del Demanio Direzione Regionale MarcheToscana e Umbria, Ministero della Cultura, Ministero della Difesa per i Beni e Corte dei Conti) le Attività Culturali e del Turismo per gli interventi manutentivi da realizzare nel territorio della Regione MarcheXXXXXXX, Ministero della Difesa per gli interventi manutentivi da realizzare nel territorio della Regione XXXXXX). Ai sensi dell’art. 103, comma 6, del D. LgsD.Lgs. n. 50/2016 il pagamento della rata di saldo di ogni intervento potrà essere disposto soltanto previa garanzia fideiussoria costituita dall’Appaltatore pari all’importo della rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, ovvero del certificato di regolare esecuzione, e l’assunzione del carattere di definitività dello stesso. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell’articolo 1666, comma 2, del codice civile. Ai sensi dell’art. 103, comma 7 7, del D.Lgs. n. 50/2016, per ogni intervento affidato mediante i singoli contratti attuativi l’Appaltatore l’appaltatore è obbligato a stipulare almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori una polizza assicurativa che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i danni subiti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, opere anche preesistenti, preesistenti verificatesi nel corso dell’esecuzione dei lavori e che assicuri la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi. Nei documenti di affidamento è stabilito l’importo della La somma da assicurare che, di norma, corrisponde assicurata dovrà essere pari all’importo del singolo contratto stesso qualora non sussistano motivate particolari circostanze che impongano con un importo da assicurare superiore. La polizza deve assicurare la Stazione Appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori, il cui massimale è pari al 5 per cento 5% della somma assicurata per le opere con un minimo di euro 500.000 euro ed un massimo di euro 5.000.000. La copertura assicurativa dovrà decorrere dalla data di consegna dei lavori e cessare alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori, lavori risultante dal relativo certificato.

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Samples: Accordo Quadro, Ai Sensi Dell’art. 54, d.lgs. N. 50/2016, Per La Realizzazione Di Lavori Di Manutenzione Ordinaria E Straordinaria Sugli Immobili in Uso Alle Amministrazioni Dello Stato, Nonché Su Quelli I Cui Interventi Sono Gestiti Dall’agenzia Del Demanio Ai Sensi Dell’art. 12, Comma 5, d.l. N. 98/2011, Convertito Con Legge N. 111/2011, Cosi’ Come Modificato Dalla Legge N.190/2014, Compresi Nel Territorio Di Competenza Della Direzione Regionale Toscana E Umbria, Regione XXXXX – Lotto XXX

Assicurazioni e garanzie a carico dell’appaltatore. L’Appaltatore, a A titolo di cauzione definitiva, definitiva l’Appaltatore è tenuto a prestare al momento dell’affidamento del singolo intervento manutentivo, una garanzia fideiussoria, a favore di ciascuna Stazione Appaltante (Provveditorato interregionale alle per le opere pubbliche Toscana, Marche ed UmbriaLazio - Abruzzo - Sardegna, Agenzia del Demanio Direzione Regionale MarcheSardegna, Ministero della Cultura, Ministero della Difesa per i beni e Corte dei Conti) le attività culturali per gli interventi manutentivi da realizzare nel territorio della Regione MarcheSardegna, Ministero della Difesa per gli interventi manutentivi da realizzare nel territorio della Regione Sardegna) pari al 10% dell’importo del singolo contratto attuativo. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è e' aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è e' di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento conformemente a quanto prescritto dall’art. 103, comma 1, D. LgsD.Lgs. 50/2016. Si applica inoltre l'articolo 93 comma 7 del richiamato X.X.xx. n. 50/2016. Detta cauzione copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal singolo affidamento e cessa di avere effetto solo dopo l’emissione alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione dell’intervento. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione dell’intervento, nel limite massimo dell’80 (ottanta) per cento dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare della Stazione Appaltantestazione appaltante, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L’ammontare residuo, pari al 20 (venti) per cento dell'iniziale importo garantito, è é svincolato secondo la normativa vigente. La mancata costituzione della garanzia determina la risoluzione dell’Accordo Quadro. La garanzia di cui al presente articolo dovrà essere prestata con le modalità di cui all'articolo 103 comma 4, del D. LgsD.Lgs. 50/2016 e n. 50/2016, dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante richiedente (Provveditorato interregionale alle per le opere pubbliche Toscana, Marche ed UmbriaLazio - Abruzzo - Sardegna, Agenzia del Demanio Direzione Regionale MarcheSardegna, Ministero della Cultura, Ministero della Difesa per i beni e Corte dei Conti) le attività culturali per gli interventi manutentivi da realizzare nel territorio della Regione MarcheSardegna, Ministero della Difesa per gli interventi manutentivi da realizzare nel territorio della Regione Sardegna). Ai sensi dell’art. 103, comma 6, del D. LgsD.Lgs. n. 50/2016 il pagamento della rata di saldo di ogni intervento potrà essere disposto soltanto previa garanzia fideiussoria costituita dall’Appaltatore pari all’importo della rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, ovvero del certificato di regolare esecuzione, e l’assunzione del carattere di definitività dello stesso. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell’articolo 1666, comma 2, del codice civile. Ai sensi dell’art. 103103 comma 7, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016, per ogni intervento affidato mediante i singoli contratti attuativi l’Appaltatore è obbligato a stipulare almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori una polizza assicurativa che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i danni subiti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, opere anche preesistenti, preesistenti verificatesi nel corso dell’esecuzione dei lavori e che assicuri la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi. Nei documenti di affidamento è stabilito l’importo della La somma da assicurare che, di norma, corrisponde assicurata dovrà essere pari all’importo del singolo contratto stesso qualora non sussistano motivate particolari circostanze che impongano con un importo da assicurare superiore. La polizza deve assicurare la Stazione Appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori, il cui massimale è pari al 5 cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di euro 500.000 euro ed un massimo di euro 5.000.0005.000.000 di euro. La copertura assicurativa dovrà decorrere dalla data di consegna dei lavori e cessare alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori, lavori risultante dal relativo certificato.

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Assicurazioni e garanzie a carico dell’appaltatore. L’Appaltatore, a A titolo di cauzione definitiva, definitiva l’Appaltatore è tenuto a prestare al momento dell’affidamento del singolo intervento manutentivo, una garanzia fideiussoria, a favore di ciascuna Stazione Appaltante (Provveditorato interregionale alle opere pubbliche di Toscana, Marche ed UmbriaUmbria e Marche, Agenzia del Demanio Direzione Regionale Marche, Ministero della Cultura, Ministero della Difesa per i beni e Corte dei Conti) le attività culturali per gli interventi manutentivi da realizzare nel territorio della Regione Marche, Ministero della Difesa per gli interventi manutentivi da realizzare nel territorio della Regione Marche) pari al 10% dell’importo del singolo contratto attuativo. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è e' aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è e' di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento conformemente a quanto prescritto dall’art. 103, comma 1, D. LgsD.Lgs. 50/2016. Si applica inoltre l'articolo 93 comma 7 del richiamato X.X.xx. n. 50/2016. Detta cauzione copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal singolo affidamento e cessa di avere effetto solo dopo l’emissione alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione dell’intervento. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione dell’intervento, nel limite massimo dell’80 (ottanta) per cento dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare della Stazione Appaltantestazione appaltante, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L’ammontare residuo, pari al 20 (venti) per cento dell'iniziale importo garantito, è é svincolato secondo la normativa vigente. La mancata costituzione della garanzia determina la risoluzione dell’Accordo Quadro. La garanzia di cui al presente articolo dovrà essere prestata con le modalità di cui all'articolo 103 comma 4, del D. LgsD.Lgs. 50/2016 e n. 50/2016, dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta . della Stazione Appaltante richiedente (Provveditorato interregionale alle opere pubbliche Toscana, Marche ed Umbriadi Toscana Umbria e Marche, Agenzia del Demanio Direzione Regionale Marche, Ministero della Cultura, Ministero della Difesa per i beni e Corte dei Conti) le attività culturali per gli interventi manutentivi da realizzare nel territorio della Regione Marche, Ministero della Difesa per gli interventi manutentivi da realizzare nel territorio della Regione Marche). Ai sensi dell’art. 103, comma 6, del D. LgsD.Lgs. n. 50/2016 il pagamento della rata di saldo di ogni intervento potrà essere disposto soltanto previa garanzia fideiussoria costituita dall’Appaltatore pari all’importo della rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, ovvero del certificato di regolare esecuzione, e l’assunzione del carattere di definitività dello stesso. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell’articolo 1666, comma 2, del codice civile. Ai sensi dell’art. 103103 comma 7, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016, per ogni intervento affidato mediante i singoli contratti attuativi l’Appaltatore è obbligato a stipulare almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori una polizza assicurativa che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i danni subiti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, opere anche preesistenti, preesistenti verificatesi nel corso dell’esecuzione dei lavori e che assicuri la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi. Nei documenti di affidamento è stabilito l’importo della La somma da assicurare che, di norma, corrisponde assicurata dovrà essere pari all’importo del singolo contratto stesso qualora non sussistano motivate particolari circostanze che impongano con un importo da assicurare superiore. La polizza deve assicurare la Stazione Appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori, il cui massimale è pari al 5 per cento 5% della somma assicurata per le opere con un minimo di euro 500.000 euro ed un massimo di euro 5.000.000. La copertura assicurativa dovrà decorrere dalla data di consegna dei lavori e cessare alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori, lavori risultante dal relativo certificato.

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Assicurazioni e garanzie a carico dell’appaltatore. L’AppaltatoreAi sensi dell’art. 113 del X.X.xx. n. 163/2006, a titolo di cauzione definitiva, è tenuto a prestare al momento dell’affidamento del singolo intervento manutentivo, l’appaltatore ha costituito una garanzia fideiussoria, a favore fideiussoria dell’importo di ciascuna Stazione Appaltante (Provveditorato interregionale alle opere pubbliche Toscana, Marche ed Umbria, Agenzia del Demanio Direzione Regionale Marche, Ministero della Cultura, Ministero della Difesa e Corte dei Conti) per gli interventi manutentivi da realizzare nel territorio della Regione Marche, pari al 10% dell’importo del singolo contratto attuativo€ 206.173,00. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10 per cento, la La garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore cui al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento conformemente a quanto prescritto dall’art. 103, comma 1, D. Lgsprevista con le modalità di cui all’articolo 75, comma 3, del D.Lgs. 50/2016. Si applica inoltre l'articolo 93 n. 163/2006, prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 7 2, del richiamato X.X.xx. 50/2016. Detta cauzione copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal singolo affidamento e cessa di avere effetto solo dopo l’emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione dell’interventocodice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’Agenzia. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell’avanzamento dell'esecuzione dell’interventodegli interventi, nel limite massimo dell’80 (ottanta) per cento dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare della Stazione Appaltantedel committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell'appaltatoredell’appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta l’avvenuta esecuzione. L’ammontare residuo, pari al 20 (venti) per cento dell'iniziale dell’iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. La mancata costituzione della garanzia determina la risoluzione dell’Accordo Quadro. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento di cui al presente articolo dovrà essere prestata con le modalità di cui all'articolo 103 comma 4, del D. Lgs. 50/2016 e dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante (Provveditorato interregionale alle opere pubbliche Toscana, Marche ed Umbria, Agenzia del Demanio Direzione Regionale Marche, Ministero della Cultura, Ministero della Difesa e Corte dei Conti) per tutti gli interventi manutentivi da realizzare nel territorio della Regione Marcheche saranno eventualmente affidati durante tutto il periodo di validità dell’Accordo quadro e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione di tutti gli interventi predetti. Ai sensi dell’art. 103129 D.Lgs. n. 163/2006, per ogni intervento affidato l’appaltatore è obbligato a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione. Ai sensi dell’art. 141, comma 69, del D. LgsD.Lgs. 50/2016 n. 163/2006 e dell’art. 124 comma 3 del DPR 207/2010, il pagamento della rata di saldo di ogni intervento potrà essere disposto soltanto previa garanzia fideiussoria costituita dall’Appaltatore pari all’importo della rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per dall’appaltatore, e sarà effettuato non oltre il periodo intercorrente tra la data di emissione novantesimo giorno dall’emissione del certificato di collaudo provvisorio, provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione, esecuzione e l’assunzione del carattere di definitività dello stesso. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'operadell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, comma 2, del codice civile. Ai sensi Salvo il disposto dell’art. 1031669 del codice civile e le eventuali prescrizioni del capitolato speciale e del presente Accordo quadro per lavori particolari, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, per ogni intervento affidato mediante i singoli contratti attuativi l’Appaltatore è obbligato l’appaltatore si impegna a stipulare almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori una polizza assicurativa che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i danni subiti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatesi nel corso dell’esecuzione dei lavori e che assicuri la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi. Nei documenti di affidamento è stabilito l’importo della somma da assicurare che, di norma, corrisponde all’importo del contratto stesso qualora non sussistano motivate particolari circostanze che impongano un importo da assicurare superiore. La polizza deve assicurare garantire la Stazione Appaltante contro per la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori, il cui massimale è pari al 5 per cento della somma assicurata per le opere con un minimo durata di euro 500.000 euro ed un massimo di euro 5.000.000. La copertura assicurativa dovrà decorrere due anni dalla data di consegna dei lavori e cessare alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e/o comunque decorsi dodici mesi dalla data collaudo per vizi e difetti, di ultimazione dei lavoriqualsiasi grado e natura, risultante dal relativo certificatoche diminuiscono l’uso e l’efficienza dell’opera e che non si siano precedentemente manifestati. Per lo stesso periodo l’appaltatore si obbliga a riparare tempestivamente tutti i guasti e le imperfezioni che si manifestano negli impianti e nelle opere per difetto di materiali o per difetto di montaggio, restando a suo carico tutte le spese sostenute per le suddette riparazioni (fornitura di materiali, installazioni, verifiche, mano d’opera, viaggi e trasferte del personale). Tutti i materiali e le apparecchiature alle quali le case produttrici forniranno garanzie superiori ad un anno, verranno trasferite alla stazione appaltante.

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Samples: Accordo Quadro, Ai Sensi Dell’art. 59, d.lgs. N. 163/2006, Per La Realizzazione Di Lavori Di Manutenzione Ordinaria E Straordinaria Sugli Immobili in Uso Alle Amministrazioni Dello Stato, Nonché Su Quelli I Cui Interventi Sono Gestiti Dall’agenzia Del Demanio, Ai Sensi Dell’art. 12, Comma 5, d.l. N. 98/2011, Convertito Con Legge N. 111/2011, Cosi’ Come Modificato Dalla Legge N.190/2014, Compresi Nel Territorio Di Competenza Della Direzione Regionale Calabria, Regione Calabria – Lotto 1. Opere Edili

Assicurazioni e garanzie a carico dell’appaltatore. L’Appaltatore, a A titolo di cauzione definitiva, definitiva l’Appaltatore è tenuto a prestare al momento dell’affidamento del singolo intervento manutentivo, una garanzia fideiussoria, a favore di ciascuna Stazione Appaltante (Provveditorato interregionale alle opere pubbliche Toscana, Marche ed Umbria, Agenzia del Demanio Direzione Regionale Marche, Ministero della Cultura, Ministero della Difesa e Corte dei Conti) per gli interventi manutentivi da realizzare nel territorio della Regione Marche, pari al 10% dell’importo del singolo contratto attuativo. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è e' di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento conformemente a quanto prescritto dall’art. 103, comma 1, D. LgsD.Lgs. 50/2016. Si applica inoltre l'articolo 93 comma 7 del richiamato X.X.xx. n. 50/2016. Detta cauzione copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal singolo affidamento e cessa di avere effetto solo dopo l’emissione alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione dell’intervento. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione dell’intervento, nel limite massimo dell’80 (ottanta) per cento dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare della Stazione Appaltantestazione appaltante, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L’ammontare residuo, pari al 20 (venti) per cento dell'iniziale importo garantito, è é svincolato secondo la normativa vigente. La mancata costituzione della garanzia determina la risoluzione dell’Accordo Quadro. La garanzia di cui al presente articolo dovrà essere prestata con le modalità di cui all'articolo all’articolo 103 comma 4, del D. LgsD.Lgs. 50/2016 e n. 50/2016, dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante (Provveditorato interregionale alle opere pubbliche Toscana, Marche ed Umbria, Agenzia del Demanio Direzione Regionale Marche, Ministero della Cultura, Ministero della Difesa e Corte dei Conti) per gli interventi manutentivi da realizzare nel territorio della Regione Marcherichiedente. Ai sensi dell’art. 103, comma 6, del D. LgsD.Lgs. n. 50/2016 il pagamento della rata di saldo di ogni intervento potrà essere disposto soltanto previa garanzia fideiussoria costituita dall’Appaltatore pari all’importo della rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, ovvero del certificato di regolare esecuzione, e l’assunzione del carattere di definitività dello stesso. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell’articolo 1666, comma 2, del codice civile. Ai sensi dell’art. 103103 comma 7, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016, per ogni intervento affidato mediante i singoli contratti attuativi l’Appaltatore l’appaltatore è obbligato a stipulare almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori una polizza assicurativa che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i danni subiti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, opere anche preesistenti, preesistenti verificatesi nel corso dell’esecuzione dei lavori e che assicuri la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi. Nei documenti di affidamento è stabilito l’importo della La somma da assicurare che, di norma, corrisponde assicurata dovrà essere pari all’importo del singolo contratto stesso qualora non sussistano motivate particolari circostanze che impongano con un importo da assicurare superiore. La polizza deve assicurare la Stazione Appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori, il cui massimale è pari al 5 per cento 5% della somma assicurata per le opere con un minimo di euro 500.000 euro ed un massimo di euro 5.000.000. La copertura assicurativa dovrà decorrere dalla data di consegna dei lavori e cessare alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori, lavori risultante dal relativo certificato.

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Assicurazioni e garanzie a carico dell’appaltatore. L’Appaltatore, a A titolo di cauzione definitiva, definitiva l’Appaltatore è tenuto a prestare al momento dell’affidamento del singolo intervento manutentivo, una garanzia fideiussoria, fideiussoria a favore di ciascuna Stazione Appaltante (Provveditorato interregionale alle opere pubbliche Toscana, Marche ed UmbriaProvveditorato interregionale alle opere pubbliche Campania – Molise – Puglia - Basilicata, Agenzia del Demanio Direzione Regionale MarcheCampania, Ministero della Cultura, Ministero della Difesa e Corte dei Conti) per gli interventi manutentivi da realizzare nel territorio della Regione Marche, Campania) pari al 10% dell’importo del singolo contratto attuativo. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento conformemente a quanto prescritto dall’art. 103, comma 1, D. LgsD.Lgs. 50/2016. Si applica inoltre l'articolo 93 comma 7 del richiamato X.X.xx. 50/2016. Detta cauzione copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal singolo affidamento e cessa di avere effetto solo dopo l’emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione dell’intervento. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione dell’intervento, nel limite massimo dell’80 (ottanta) per cento dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare della Stazione Appaltantestazione appaltante, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L’ammontare residuo, pari al 20 (venti) per cento dell'iniziale importo garantito, è é svincolato secondo la normativa vigente. La mancata costituzione della garanzia determina la risoluzione dell’Accordo Quadro. La garanzia di cui al presente articolo dovrà essere prestata con le modalità di cui all'articolo all’articolo 103 comma 4, del D. LgsD.Lgs. 50/2016 e 50/2016, dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante (Provveditorato interregionale alle opere pubbliche Toscana, Marche ed UmbriaProvveditorato interregionale alle opere pubbliche Campania – Molise – Puglia – Basilicata, Agenzia del Demanio Direzione Regionale MarcheCampania, Ministero della Cultura, Ministero della Difesa e Corte dei Conti) per gli interventi manutentivi da realizzare nel territorio della Regione MarcheCampania. Ai sensi dell’art. 103, comma 6, del D. LgsD.Lgs. 50/2016 il pagamento della rata di saldo di ogni intervento potrà essere disposto soltanto previa garanzia fideiussoria costituita dall’Appaltatore pari all’importo della rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione, esecuzione e l’assunzione del carattere di definitività dello stesso. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell’articolo 1666, comma 2, del codice civile. Ai sensi dell’art. 103, comma 7 7, del D.Lgs. 50/2016, per ogni intervento affidato mediante i singoli contratti attuativi l’Appaltatore l’appaltatore è obbligato a stipulare e consegnare alla Stazione Appaltante, almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori lavori, una polizza assicurativa che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i danni subiti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, opere anche preesistenti, verificatesi nel corso dell’esecuzione dei lavori e che assicuri la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi. Nei documenti di affidamento è stabilito l’importo della somma da assicurare che, di norma, corrisponde all’importo del contratto stesso qualora non sussistano motivate particolari circostanze che impongano un importo da assicurare superiore. La polizza deve assicurare la Stazione Appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori, il cui massimale è pari al 5 per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di euro 500.000 euro ed un massimo di euro 5.000.000. La copertura assicurativa dovrà decorrere dalla data di consegna dei lavori e cessare alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori, lavori risultante dal relativo certificato.

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Samples: Accordo Quadro, Ai Sensi Dell’art. 54, d.lgs. N. 50/2016, Per La Realizzazione Di Lavori Di Manutenzione Ordinaria E Straordinaria Sugli Immobili in Uso Alle Amministrazioni Dello Stato, Nonché Su Quelli I Cui Interventi Sono Gestiti Dall’agenzia Del Demanio Ai Sensi Dell’art. 12, Comma 5, d.l. N. 98/2011, Convertito Con Legge N. 111/2011, Cosi’ Come Modificato Dalla Legge N.190/2014, Compresi Nel Territorio Di Competenza Della Direzione Regionale Campania, Regione Campania

Assicurazioni e garanzie a carico dell’appaltatore. L’AppaltatoreAi sensi dell’art. 113 del X.X.xx. n. 163/2006, a titolo di cauzione definitiva, è tenuto a prestare al momento dell’affidamento del singolo intervento manutentivo, l’appaltatore ha costituito una garanzia fideiussoria, a favore fideiussoria dell’importo di ciascuna Stazione Appaltante (Provveditorato interregionale alle opere pubbliche Toscana, Marche ed Umbria, Agenzia del Demanio Direzione Regionale Marche, Ministero della Cultura, Ministero della Difesa e Corte dei Conti) per gli interventi manutentivi da realizzare nel territorio della Regione Marche, pari al 10% dell’importo del singolo contratto attuativo€ 303.024,00. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10 per cento, la La garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore cui al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento conformemente a quanto prescritto dall’art. 103, comma 1, D. Lgsprevista con le modalità di cui all’articolo 75, comma 3, del D.Lgs. 50/2016. Si applica inoltre l'articolo 93 n. 163/2006, prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 7 2, del richiamato X.X.xx. 50/2016. Detta cauzione copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal singolo affidamento e cessa di avere effetto solo dopo l’emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione dell’interventocodice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’Agenzia. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell’avanzamento dell'esecuzione dell’interventodegli interventi, nel limite massimo dell’80 (ottanta) per cento dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare della Stazione Appaltantedel committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell'appaltatoredell’appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta l’avvenuta esecuzione. L’ammontare residuo, pari al 20 (venti) per cento dell'iniziale dell’iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. La mancata costituzione della garanzia determina la risoluzione dell’Accordo Quadro. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento di cui al presente articolo dovrà essere prestata con le modalità di cui all'articolo 103 comma 4, del D. Lgs. 50/2016 e dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante (Provveditorato interregionale alle opere pubbliche Toscana, Marche ed Umbria, Agenzia del Demanio Direzione Regionale Marche, Ministero della Cultura, Ministero della Difesa e Corte dei Conti) per tutti gli interventi manutentivi da realizzare nel territorio della Regione Marcheche saranno eventualmente affidati durante tutto il periodo di validità dell’Accordo quadro e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione di tutti gli interventi predetti. Ai sensi dell’art. 103129 D.Lgs. n. 163/2006, per ogni intervento affidato l’appaltatore è obbligato a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione. Ai sensi dell’art. 141, comma 69, del D. LgsD.Lgs. 50/2016 n. 163/2006 e dell’art. 124 comma 3 del DPR 207/2010, il pagamento della rata di saldo di ogni intervento potrà essere disposto soltanto previa garanzia fideiussoria costituita dall’Appaltatore pari all’importo della rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per dall’appaltatore, e sarà effettuato non oltre il periodo intercorrente tra la data di emissione novantesimo giorno dall’emissione del certificato di collaudo provvisorio, provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione, esecuzione e l’assunzione del carattere di definitività dello stesso. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'operadell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, comma 2, del codice civile. Ai sensi Salvo il disposto dell’art. 1031669 del codice civile e le eventuali prescrizioni del capitolato speciale e del presente Accordo quadro per lavori particolari, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, per ogni intervento affidato mediante i singoli contratti attuativi l’Appaltatore è obbligato l’appaltatore si impegna a stipulare almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori una polizza assicurativa che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i danni subiti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatesi nel corso dell’esecuzione dei lavori e che assicuri la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi. Nei documenti di affidamento è stabilito l’importo della somma da assicurare che, di norma, corrisponde all’importo del contratto stesso qualora non sussistano motivate particolari circostanze che impongano un importo da assicurare superiore. La polizza deve assicurare garantire la Stazione Appaltante contro per la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori, il cui massimale è pari al 5 per cento della somma assicurata per le opere con un minimo durata di euro 500.000 euro ed un massimo di euro 5.000.000. La copertura assicurativa dovrà decorrere due anni dalla data di consegna dei lavori e cessare alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e/o comunque decorsi dodici mesi dalla data collaudo per vizi e difetti, di ultimazione dei lavoriqualsiasi grado e natura, risultante dal relativo certificatoche diminuiscono l’uso e l’efficienza dell’opera e che non si siano precedentemente manifestati. Per lo stesso periodo l’appaltatore si obbliga a riparare tempestivamente tutti i guasti e le imperfezioni che si manifestano negli impianti e nelle opere per difetto di materiali o per difetto di montaggio, restando a suo carico tutte le spese sostenute per le suddette riparazioni (fornitura di materiali, installazioni, verifiche, mano d’opera, viaggi e trasferte del personale). Tutti i materiali e le apparecchiature alle quali le case produttrici forniranno garanzie superiori ad un anno, verranno trasferite alla stazione appaltante.

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Samples: Accordo Quadro, Ai Sensi Dell’art. 59, d.lgs. N. 163/2006, Per La Realizzazione Di Lavori Di Manutenzione Ordinaria E Straordinaria Sugli Immobili in Uso Alle Amministrazioni Dello Stato, Nonché Su Quelli I Cui Interventi Sono Gestiti Dall’agenzia Del Demanio, Ai Sensi Dell’art. 12, Comma 5, d.l. N. 98/2011, Convertito Con Legge N. 111/2011, Cosi’ Come Modificato Dalla Legge N.190/2014, Compresi Nel Territorio Di Competenza Della Direzione Regionale Calabria, Regione Calabria – Lotto 2. Opere Edili

Assicurazioni e garanzie a carico dell’appaltatore. L’Appaltatore, a A titolo di cauzione definitiva, definitiva l’Appaltatore è tenuto a prestare al momento dell’affidamento del singolo intervento manutentivo, una garanzia fideiussoria, fideiussoria a favore di ciascuna Stazione Appaltante (Provveditorato interregionale alle opere pubbliche Toscanaper il Lazio, Marche ed Umbrial’Abruzzo e la Sardegna, Agenzia del Demanio Direzione Regionale MarcheLazio, Ministero della Cultura, Ministero della Difesa e Corte dei Conti) per gli interventi manutentivi da realizzare nel territorio della Regione Marche, Lazio (escluso comune di Roma) pari al 10% dell’importo del singolo contratto attuativo. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento conformemente a quanto prescritto dall’art. 103, comma 1, D. LgsD.Lgs. 50/2016. Si applica inoltre l'articolo 93 comma 7 del richiamato X.X.xx. 50/2016. Detta cauzione copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal singolo affidamento e cessa di avere effetto solo dopo l’emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione dell’intervento. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione dell’intervento, nel limite massimo dell’80 (ottanta) per cento dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare della Stazione Appaltantestazione appaltante, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L’ammontare residuo, pari al 20 (venti) per cento dell'iniziale importo garantito, è é svincolato secondo la normativa vigente. La mancata costituzione della garanzia determina la risoluzione dell’Accordo Quadro. La garanzia di cui al presente articolo dovrà essere prestata con le modalità di cui all'articolo all’articolo 103 comma 4, del D. LgsD.Lgs. 50/2016 e 50/2016, dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante (Provveditorato interregionale alle opere pubbliche Toscanaper il Lazio, Marche ed Umbrial’Abruzzo e la Sardegna, Agenzia del Demanio Direzione Regionale MarcheLazio, Ministero della Cultura, Ministero della Difesa e Corte dei Conti) per gli interventi manutentivi da realizzare nel territorio della Regione MarcheLazio (escluso comune di Roma). Ai sensi dell’art. 103, comma 6, del D. LgsD.Lgs. 50/2016 il pagamento della rata di saldo di ogni intervento potrà essere disposto soltanto previa garanzia fideiussoria costituita dall’Appaltatore pari all’importo della rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione, esecuzione e l’assunzione del carattere di definitività dello stesso. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell’articolo 1666, comma 2, del codice civile. Ai sensi dell’art. 103, comma 7 7, del D.Lgs. 50/2016, per ogni intervento affidato mediante i singoli contratti attuativi l’Appaltatore l’appaltatore è obbligato a stipulare e consegnare alla Stazione Appaltante, almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori lavori, una polizza assicurativa che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i danni subiti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, opere anche preesistenti, verificatesi nel corso dell’esecuzione dei lavori e che assicuri la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi. Nei documenti di affidamento è stabilito l’importo della somma da assicurare che, di norma, corrisponde all’importo del contratto stesso qualora non sussistano motivate particolari circostanze che impongano un importo da assicurare superiore. La polizza deve assicurare la Stazione Appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori, il cui massimale è pari al 5 per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di euro 500.000 euro ed un massimo di euro 5.000.000. La copertura assicurativa dovrà decorrere dalla data di consegna dei lavori e cessare alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori, lavori risultante dal relativo certificato.

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Assicurazioni e garanzie a carico dell’appaltatore. L’Appaltatore, a titolo di cauzione definitiva, è tenuto a prestare al momento dell’affidamento del singolo intervento manutentivo, una garanzia fideiussoria, a favore di ciascuna Stazione Appaltante (Provveditorato interregionale alle opere pubbliche ToscanaInterregionale per le Opere Pubbliche per il Veneto, Marche ed UmbriaTrentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia, Agenzia del Demanio Direzione Regionale MarcheTrentino Alto Adige, Ministero della Cultura, Ministero della Difesa e Corte dei Conti) per gli interventi manutentivi da realizzare nel territorio della Regione MarcheTrentino Alto Adige, pari al 10% dell’importo del singolo contratto attuativo. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento conformemente a quanto prescritto dall’art. 103, comma 1, D. Lgs. 50/2016. Si applica inoltre l'articolo 93 comma 7 del richiamato X.X.xx. 50/2016. Detta cauzione copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal singolo affidamento e cessa di avere effetto solo dopo l’emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione dell’intervento. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione dell’intervento, nel limite massimo dell’80 (ottanta) per cento dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare della Stazione Appaltante, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L’ammontare residuo, pari al 20 (venti) per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. La mancata costituzione della garanzia determina la risoluzione dell’Accordo Quadro. La garanzia di cui al presente articolo dovrà essere prestata con le modalità di cui all'articolo 103 comma 4, del D. Lgs. 50/2016 e dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante (Provveditorato interregionale alle opere pubbliche ToscanaInterregionale per le Opere Pubbliche per il Veneto, Marche ed UmbriaTrentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia, Agenzia del Demanio Direzione Regionale MarcheTrentino Alto Adige, Ministero della Cultura, Ministero della Difesa e Corte dei Conti) per gli interventi manutentivi da realizzare nel territorio della Regione MarcheTrentino Alto Adige. Ai sensi dell’art. 103, comma 6, del D. Lgs. 50/2016 il pagamento della rata di saldo di ogni intervento potrà essere disposto soltanto previa garanzia fideiussoria costituita dall’Appaltatore pari all’importo della rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, ovvero del certificato di regolare esecuzione, e l’assunzione del carattere di definitività dello stesso. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell’articolo 1666, comma 2, del codice civile. Ai sensi dell’art. 103, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, per ogni intervento affidato mediante i singoli contratti attuativi l’Appaltatore è obbligato a stipulare almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori una polizza assicurativa che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i danni subiti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatesi nel corso dell’esecuzione dei lavori e che assicuri la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi. Nei documenti di affidamento è stabilito l’importo della somma da assicurare che, di norma, corrisponde all’importo del contratto stesso qualora non sussistano motivate particolari circostanze che impongano un importo da assicurare superiore. La polizza deve assicurare la Stazione Appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori, il cui massimale è pari al 5 per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di euro 500.000 euro ed un massimo di euro 5.000.000. La copertura assicurativa dovrà decorrere dalla data di consegna dei lavori e cessare alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori, risultante dal relativo certificato.

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Assicurazioni e garanzie a carico dell’appaltatore. L’Appaltatore, a A titolo di cauzione definitiva, definitiva l’Appaltatore è tenuto a prestare al momento dell’affidamento del singolo intervento manutentivo, una garanzia fideiussoria, fideiussoria a favore di ciascuna Stazione Appaltante (Provveditorato interregionale alle opere pubbliche Toscana, Marche ed UmbriaToscana Umbria Marche, Agenzia del Demanio Direzione Regionale Marche, Ministero della Cultura, Ministero della Difesa e Corte dei Conti) per gli interventi manutentivi da realizzare nel territorio della Regione Marche, ) pari al 10% dell’importo del singolo contratto attuativo. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento conformemente a quanto prescritto dall’art. 103, comma 1, D. LgsD.Lgs. 50/2016. Si applica inoltre l'articolo 93 comma 7 del richiamato X.X.xx. 50/2016. Detta cauzione copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal singolo affidamento e cessa di avere effetto solo dopo l’emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione dell’intervento. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione dell’intervento, nel limite massimo dell’80 (ottanta) per cento dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare della Stazione Appaltantestazione appaltante, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L’ammontare residuo, pari al 20 (venti) per cento dell'iniziale importo garantito, è é svincolato secondo la normativa vigente. La mancata costituzione della garanzia determina la risoluzione dell’Accordo Quadro. La garanzia di cui al presente articolo dovrà essere prestata con le modalità di cui all'articolo all’articolo 103 comma 4, del D. LgsD.Lgs. 50/2016 e 50/2016, dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante (Provveditorato interregionale alle opere pubbliche Toscana, Marche ed UmbriaToscana Umbria Marche, Agenzia del Demanio Direzione Regionale Marche, Ministero della Cultura, Ministero della Difesa e Corte dei Conti) per gli interventi manutentivi da realizzare nel territorio della Regione Marche. Ai sensi dell’art. 103, comma 6, del D. LgsD.Lgs. 50/2016 il pagamento della rata di saldo di ogni intervento potrà essere disposto soltanto previa garanzia fideiussoria costituita dall’Appaltatore pari all’importo della rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione, esecuzione e l’assunzione del carattere di definitività dello stesso. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell’articolo 1666, comma 2, del codice civile. Ai sensi dell’art. 103, comma 7 7, del D.Lgs. 50/2016, per ogni intervento affidato mediante i singoli contratti attuativi l’Appaltatore l’appaltatore è obbligato a stipulare e consegnare alla Stazione Appaltante, almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori lavori, una polizza assicurativa che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i danni subiti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, opere anche preesistenti, verificatesi nel corso dell’esecuzione dei lavori e che assicuri la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi. Nei documenti di affidamento è stabilito l’importo della somma da assicurare che, di norma, corrisponde all’importo del contratto stesso qualora non sussistano motivate particolari circostanze che impongano un importo da assicurare superiore. La polizza deve assicurare la Stazione Appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori, il cui massimale è pari al 5 per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di euro 500.000 euro ed un massimo di euro 5.000.000. La copertura assicurativa dovrà decorrere dalla data di consegna dei lavori e cessare alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori, lavori risultante dal relativo certificato.

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Samples: Accordo Quadro, Ai Sensi Dell’art. 54, d.lgs. N. 50/2016, Per La Realizzazione Di Lavori Di Manutenzione Ordinaria E Straordinaria Sugli Immobili in Uso Alle Amministrazioni Dello Stato, Nonché Su

Assicurazioni e garanzie a carico dell’appaltatore. L’AppaltatoreAi sensi dell’art. 113 del X.X.xx. n. 163/2006, a titolo di cauzione definitiva, è tenuto a prestare al momento dell’affidamento del singolo intervento manutentivo, l’appaltatore ha costituito una garanzia fideiussoria, a favore fideiussoria dell’importo di ciascuna Stazione Appaltante (Provveditorato interregionale alle opere pubbliche Toscana, Marche ed Umbria, Agenzia del Demanio Direzione Regionale Marche, Ministero della Cultura, Ministero della Difesa e Corte dei Conti) per gli interventi manutentivi da realizzare nel territorio della Regione Marche, pari al 10% dell’importo del singolo contratto attuativo€ 981.746,00. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10 per cento, la La garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore cui al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento conformemente a quanto prescritto dall’art. 103, comma 1, D. Lgsprevista con le modalità di cui all’articolo 75, comma 3, del D.Lgs. 50/2016. Si applica inoltre l'articolo 93 n. 163/2006, prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 7 2, del richiamato X.X.xx. 50/2016. Detta cauzione copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal singolo affidamento e cessa di avere effetto solo dopo l’emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione dell’interventocodice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’Agenzia. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell’avanzamento dell'esecuzione dell’interventodegli interventi, nel limite massimo dell’80 (ottanta) per cento dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare della Stazione Appaltantedel committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell'appaltatoredell’appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta l’avvenuta esecuzione. L’ammontare residuo, pari al 20 (venti) per cento dell'iniziale dell’iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. La mancata costituzione della garanzia determina la risoluzione dell’Accordo Quadro. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento di cui al presente articolo dovrà essere prestata con le modalità di cui all'articolo 103 comma 4, del D. Lgs. 50/2016 e dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante (Provveditorato interregionale alle opere pubbliche Toscana, Marche ed Umbria, Agenzia del Demanio Direzione Regionale Marche, Ministero della Cultura, Ministero della Difesa e Corte dei Conti) per tutti gli interventi manutentivi da realizzare nel territorio della Regione Marcheche saranno eventualmente affidati durante tutto il periodo di validità dell’Accordo quadro e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione di tutti gli interventi predetti. Ai sensi dell’art. 103129 D.Lgs. n. 163/2006, per ogni intervento affidato l’appaltatore è obbligato a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione. Ai sensi dell’art. 141, comma 69, del D. LgsD.Lgs. 50/2016 n. 163/2006 e dell’art. 124 comma 3 del DPR 207/2010, il pagamento della rata di saldo di ogni intervento potrà essere disposto soltanto previa garanzia fideiussoria costituita dall’Appaltatore pari all’importo della rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per dall’appaltatore, e sarà effettuato non oltre il periodo intercorrente tra la data di emissione novantesimo giorno dall’emissione del certificato di collaudo provvisorio, provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione, esecuzione e l’assunzione del carattere di definitività dello stesso. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'operadell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, comma 2, del codice civile. Ai sensi Salvo il disposto dell’art. 1031669 del codice civile e le eventuali prescrizioni del capitolato speciale e del presente Accordo quadro per lavori particolari, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, per ogni intervento affidato mediante i singoli contratti attuativi l’Appaltatore è obbligato l’appaltatore si impegna a stipulare almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori una polizza assicurativa che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i danni subiti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatesi nel corso dell’esecuzione dei lavori e che assicuri la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi. Nei documenti di affidamento è stabilito l’importo della somma da assicurare che, di norma, corrisponde all’importo del contratto stesso qualora non sussistano motivate particolari circostanze che impongano un importo da assicurare superiore. La polizza deve assicurare garantire la Stazione Appaltante contro per la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori, il cui massimale è pari al 5 per cento della somma assicurata per le opere con un minimo durata di euro 500.000 euro ed un massimo di euro 5.000.000. La copertura assicurativa dovrà decorrere due anni dalla data di consegna dei lavori e cessare alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e/o comunque decorsi dodici mesi dalla data collaudo per vizi e difetti, di ultimazione dei lavoriqualsiasi grado e natura, risultante dal relativo certificatoche diminuiscono l’uso e l’efficienza dell’opera e che non si siano precedentemente manifestati. Per lo stesso periodo l’appaltatore si obbliga a riparare tempestivamente tutti i guasti e le imperfezioni che si manifestano negli impianti e nelle opere per difetto di materiali o per difetto di montaggio, restando a suo carico tutte le spese sostenute per le suddette riparazioni (fornitura di materiali, installazioni, verifiche, mano d’opera, viaggi e trasferte del personale). Tutti i materiali e le apparecchiature alle quali le case produttrici forniranno garanzie superiori ad un anno, verranno trasferite alla stazione appaltante.

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Samples: Accordo Quadro, Ai Sensi Dell’art. 59, d.lgs. N. 163/2006, Per La Realizzazione Di Lavori Di Manutenzione Ordinaria E Straordinaria Sugli Immobili in Uso Alle Amministrazioni Dello Stato, Nonché Su Quelli I Cui Interventi Sono Gestiti Dall’agenzia Del Demanio, Ai Sensi Dell’art. 12, Comma 5, d.l. N. 98/2011, Convertito Con Legge N. 111/2011, Cosi’ Come Modificato Dalla Legge N.190/2014, Compresi Nel Territorio Di Competenza Della Direzione Regionale Calabria, Regione Calabria – Lotto 3. Opere Edili

Assicurazioni e garanzie a carico dell’appaltatore. L’Appaltatore, Ai sensi dell’art. 113 del X.X.xx. n. 163/2006 l’appaltatore è obbligato a titolo di cauzione definitiva, è tenuto a prestare al momento dell’affidamento del singolo intervento manutentivo, costituire una garanzia fideiussoria, a favore di ciascuna Stazione Appaltante (Provveditorato interregionale alle opere pubbliche Toscana, Marche ed Umbria, Agenzia fideiussoria del Demanio Direzione Regionale Marche, Ministero della Cultura, Ministero della Difesa e Corte dei Conti) 10 per gli interventi manutentivi da realizzare nel territorio della Regione Marche, pari al 10% cento dell’importo del singolo contratto attuativomassimo appaltabile. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento conformemente a quanto prescritto dall’art. 103, comma 1, D. Lgs. 50/2016cento. Si applica inoltre l'articolo 93 75, comma 7 7, del richiamato X.X.xx. 50/2016. Detta cauzione copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal singolo affidamento e cessa di avere effetto solo dopo l’emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione dell’interventon. 163/2006. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1, prevista con le modalità di cui all'articolo 75, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’Agenzia. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione dell’interventodegli interventi, nel limite massimo dell’80 (ottanta) per cento dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare della Stazione Appaltantedel committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L’ammontare residuo, pari al 20 (venti) per cento dell'iniziale importo garantito, è e' svincolato secondo la normativa vigente. La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la risoluzione dell’Accordo Quadrodecadenza dall’Accordo quadro e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'articolo 75 da parte dell’Agenzia, che aggiudica l’Accordo Quadro al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento di cui al presente articolo dovrà essere prestata con le modalità di cui all'articolo 103 comma 4, del D. Lgs. 50/2016 e dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante (Provveditorato interregionale alle opere pubbliche Toscana, Marche ed Umbria, Agenzia del Demanio Direzione Regionale Marche, Ministero della Cultura, Ministero della Difesa e Corte dei Conti) per tutti gli interventi manutentivi da realizzare nel territorio della Regione Marcheche saranno eventualmente affidati durante tutto il periodo di validità dell’Accordo quadro e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione di tutti gli interventi predetti. Ai sensi dell’art. 103129 D.Lgs. n. 163/2006, per ogni intervento affidato l’appaltatore è obbligato a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione. Ai sensi dell’art. 141, comma 69, del D. LgsD.Lgs. 50/2016 n. 163/2006 e dell’art. 124 comma 3 del DPR 207/2010, il pagamento della rata di saldo di ogni intervento potrà essere disposto soltanto previa garanzia fideiussoria costituita dall’Appaltatore pari all’importo della rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per dall’appaltatore, e sarà effettuato non oltre il periodo intercorrente tra la data di emissione novantesimo giorno dall’emissione del certificato di collaudo provvisorio, provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione, esecuzione e l’assunzione del carattere di definitività dello stesso. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell’articolo 1666, comma 2, del codice civile. Ai sensi dell’art. 103, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, per ogni intervento affidato mediante i singoli contratti attuativi l’Appaltatore è obbligato a stipulare almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori una polizza assicurativa che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i danni subiti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatesi nel corso dell’esecuzione dei lavori e che assicuri la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi. Nei documenti di affidamento è stabilito l’importo della somma da assicurare che, di norma, corrisponde all’importo del contratto stesso qualora non sussistano motivate particolari circostanze che impongano un importo da assicurare superiore. La polizza deve assicurare la Stazione Appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori, il cui massimale è pari al 5 per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di euro 500.000 euro ed un massimo di euro 5.000.000. La copertura assicurativa dovrà decorrere dalla data di consegna dei lavori e cessare alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori, risultante dal relativo certificato.

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Assicurazioni e garanzie a carico dell’appaltatore. L’Appaltatore, a A titolo di cauzione definitiva, definitiva l’Appaltatore è tenuto a prestare al momento dell’affidamento del singolo intervento manutentivo, una garanzia fideiussoria, a favore di ciascuna Stazione Appaltante (Provveditorato interregionale alle opere pubbliche Toscanaper il Lazio, Marche ed Umbrial’Abruzzo e la Sardegna, Agenzia del Demanio Direzione Regionale MarcheRoma Capitale, Ministero della Cultura, Ministero della Difesa per i beni e Corte dei Conti) le attività culturali per gli interventi manutentivi da realizzare nel territorio del Comune di Roma, Ministero della Regione Marche, Difesa per gli interventi manutentivi da realizzare nel territorio del Comune di Roma) pari al 10% dell’importo del singolo contratto attuativo. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è e' aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è e' di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento conformemente a quanto prescritto dall’art. 103, comma 1, D. LgsD.Lgs. 50/2016. Si applica inoltre l'articolo 93 comma 7 del richiamato X.X.xx. n. 50/2016. Detta cauzione copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal singolo affidamento e cessa di avere effetto solo dopo l’emissione alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione dell’intervento. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione dell’intervento, nel limite massimo dell’80 (ottanta) per cento dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare della Stazione Appaltantestazione appaltante, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L’ammontare residuo, pari al 20 (venti) per cento dell'iniziale importo garantito, è é svincolato secondo la normativa vigente. La mancata costituzione della garanzia determina la risoluzione dell’Accordo Quadro. La garanzia di cui al presente articolo dovrà essere prestata con le modalità di cui all'articolo 103 comma 4, del D. LgsD.Lgs. 50/2016 e n. 50/2016, dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante richiedente (Provveditorato interregionale alle opere pubbliche Toscanaper il Lazio, Marche ed Umbrial’Abruzzo e la Sardegna, Agenzia del Demanio Direzione Regionale MarcheRoma Capitale, Ministero della Cultura, Ministero della Difesa per i beni e Corte dei Conti) le attività culturali per gli interventi manutentivi da realizzare nel territorio del Comune di Roma, Ministero della Regione MarcheDifesa per gli interventi manutentivi da realizzare nel territorio del Comune di Roma). Ai sensi dell’art. 103, comma 6, del D. LgsD.Lgs. n. 50/2016 il pagamento della rata di saldo di ogni intervento potrà essere disposto soltanto previa garanzia fideiussoria costituita dall’Appaltatore pari all’importo della rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, ovvero del certificato di regolare esecuzione, e l’assunzione del carattere di definitività dello stesso. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell’articolo 1666, comma 2, del codice civile. Ai sensi dell’art. 103103 comma 7, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016, per ogni intervento affidato mediante i singoli contratti attuativi l’Appaltatore è obbligato a stipulare almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori una polizza assicurativa che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i danni subiti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, opere anche preesistenti, preesistenti verificatesi nel corso dell’esecuzione dei lavori e che assicuri la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi. Nei documenti di affidamento è stabilito l’importo della La somma da assicurare che, di norma, corrisponde assicurata dovrà essere pari all’importo del singolo contratto stesso qualora non sussistano motivate particolari circostanze che impongano con un importo da assicurare superiore. La polizza deve assicurare la Stazione Appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori, il cui massimale è pari al 5 per cento 5% della somma assicurata per le opere con un minimo di euro 500.000 euro ed un massimo di euro 5.000.000. La copertura assicurativa dovrà decorrere dalla data di consegna dei lavori e cessare alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori, lavori risultante dal relativo certificato.

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Assicurazioni e garanzie a carico dell’appaltatore. L’Appaltatore, a A titolo di cauzione definitiva, definitiva l’Appaltatore è tenuto a prestare al momento dell’affidamento del singolo intervento manutentivo, una garanzia fideiussoria, fideiussoria a favore di ciascuna Stazione Appaltante (Provveditorato interregionale alle opere pubbliche ToscanaCampania, Marche ed UmbriaMolise, Puglia e Basilicata, Agenzia del Demanio Direzione Regionale MarchePuglia e Basilicata, Ministero della Cultura, Ministero della Difesa e Corte dei Conti) per gli interventi manutentivi da realizzare nel territorio della Regione Marche, XXXXXX) pari al 10% dell’importo del singolo contratto attuativo. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento conformemente a quanto prescritto dall’art. 103, comma 1, D. LgsD.Lgs. 50/2016. Si applica inoltre l'articolo 93 comma 7 del richiamato X.X.xx. 50/2016. Detta cauzione copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal singolo affidamento e cessa di avere effetto solo dopo l’emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione dell’intervento. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione dell’intervento, nel limite massimo dell’80 (ottanta) per cento dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare della Stazione Appaltantestazione appaltante, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L’ammontare residuo, pari al 20 (venti) per cento dell'iniziale importo garantito, è é svincolato secondo la normativa vigente. La mancata costituzione della garanzia determina la risoluzione dell’Accordo Quadro. La garanzia di cui al presente articolo dovrà essere prestata con le modalità di cui all'articolo all’articolo 103 comma 4, del D. LgsD.Lgs. 50/2016 e 50/2016, dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante (Provveditorato interregionale alle opere pubbliche ToscanaCampania, Marche ed UmbriaMolise, Puglia e Basilicata, Agenzia del Demanio Direzione Regionale MarchePuglia e Basilicata, Ministero della Cultura, Ministero della Difesa e Corte dei Conti) per gli interventi manutentivi da realizzare nel territorio della Regione MarcheXXXXXX. Ai sensi dell’art. 103, comma 6, del D. LgsD.Lgs. 50/2016 il pagamento della rata di saldo di ogni intervento potrà essere disposto soltanto previa garanzia fideiussoria costituita dall’Appaltatore pari all’importo della rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione, esecuzione e l’assunzione del carattere di definitività dello stesso. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell’articolo 1666, comma 2, del codice civile. Ai sensi dell’art. 103, comma 7 7, del D.Lgs. 50/2016, per ogni intervento affidato mediante i singoli contratti attuativi l’Appaltatore l’appaltatore è obbligato a stipulare e consegnare alla Stazione Appaltante, almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori lavori, una polizza assicurativa che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i danni subiti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, opere anche preesistenti, verificatesi nel corso dell’esecuzione dei lavori e che assicuri la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi. Nei documenti di affidamento è stabilito l’importo della somma da assicurare che, di norma, corrisponde all’importo del contratto stesso qualora non sussistano motivate particolari circostanze che impongano un importo da assicurare superiore. La polizza deve assicurare la Stazione Appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori, il cui massimale è pari al 5 per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di euro 500.000 euro ed un massimo di euro 5.000.000. La copertura assicurativa dovrà decorrere dalla data di consegna dei lavori e cessare alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori, lavori risultante dal relativo certificato.

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