REPUBBLICA ITALIANA ADESIONE ALL’ACCORDO QUADRO
Repertorio n. 2699 Prot. 2016/3168/DRCAL
REPUBBLICA ITALIANA ADESIONE ALL’ACCORDO QUADRO
per la realizzazione di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli immobili in uso alle Amministrazioni dello Stato di cui all’art. 12 comma 5, del D.L. n. 98/2011, come convertito con Legge 111/2011, volti, ove possibile, anche al recupero degli spazi interni degli immobili di proprietà dello Stato al fine di ridurre le locazioni passive, nonché alla riqualificazione energetica degli immobili, ivi inclusi quelli direttamente gestiti e finanziati dal MIBACT e dal Ministero della Difesa su immobili agli stessi in uso, nonché gli interventi manutentivi gestiti dall’Agenzia del Demanio con fondi diversi da quelli di cui all’art. 12, comma 6, del D.L. n. 98/2011, compresi nel territorio di competenza della Direzione Regionale Calabria, commissionati mediante singoli contratti e compresi nel territorio di competenza della Direzione Regionale Calabria, regione Calabria - Lotto 3.
L’anno duemilasedici, il giorno venticinque del mese di febbraio
(25/02/2016), presso la sede della Direzione Regionale Calabria dell’Agenzia del Demanio in xxx Xxxxxxxxxx Xx Xxxxx x. 00 xxx Xxxxxx xx Xxxxxxxxx, avanti a me Xxxxx Xxxxxxxx, nato a Catanzaro il 21/06/1973, Ufficiale Rogante della Direzione Regionale Calabria, delegato a ricevere i contratti in forma pubblica amministrativa presso la Direzione medesima in nome e per conto dello Stato, nominato con Determinazione n. 66 Prot. n. 2015/20294/DIR del 12/11/2015 del Direttore dell’Agenzia del Demanio, si sono costituiti i Signori:
- Xxx. XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX, nato a Cosenza il 15.07.1975,
codice fiscale XXXXXX00X00X000X, Vicedirettore pro tempore della Direzione Regionale Calabria dell’Agenzia del Demanio (di seguito anche Agenzia o Centrale di Committenza), con sede in via Gioacchino Da Fiore n. 34 del Comune di Catanzaro, C.F. 06340981007, con indirizzo di posta elettronica certificata xxx_xxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx, il quale interviene non in proprio ma in rappresentanza dell’Agenzia del Demanio in virtù dei poteri stabiliti con delega prot. n. 2016/1564/DR del 3.02.2016 e delle Comunicazioni Organizzative n. 29/2015 del 4.09.2015 e n. 04/2016 dell’1.02.2016;
- L’Operatore economico De Xxxx Xxxxxxx (di seguito anche Appaltatore), con sede legale in x/xx Xxxxxxxx 0 - 00000 Xxxxxxxxxx (Xx), partita I.V.A. 01490330790 e C.F. DNSTMS46R14D587F, indirizzo di posta elettronica certificata xxxxxxxxxxxxx@xxx.xx nella persona del
legale rappresentante XXXXXXX XX XXXX, nato a Filadelfia (Vv) il 14/10/1946 ed ivi residente in x/xx Xxxxxxxx 0, XX: DNSTMS46R14D587F, a ciò autorizzato dai vigenti patti sociali.
Detti comparenti, delle cui identità personali, qualifiche e poteri, io Ufficiale Xxxxxxx sono certo, avendone i requisiti di legge, premettono che:
- l’Appaltatore è stato individuato all’esito di una procedura aperta contraddistinta dal CIG 61727076F4, esperita dall’Agenzia, con il criterio del prezzo più basso, mediante ribasso sul prezzario della Regione Calabria Settore Lavori Pubblici – Ed. 2013, approvato con
delibera di Giunta Regionale n. 156 del 10/05/2013 e pubblicato sul BURC n. 12 del 17/06/2013 Parti I e II, per la selezione di 3 operatori economici con i quali stipulare un Accordo Quadro per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria in epigrafe citati compresi nel territorio di competenza della Direzione Regionale Calabria, Regione Calabria – Lotto 3;
- l’offerta dell’Appaltatore, con un ribasso pari a 43,10% sul prezzario della Regione Calabria Settore Lavori Pubblici – Ed. 2013, approvato con delibera di Giunta Regionale n. 156 del 10/05/2013, è stata ritenuta congrua con verbale prot. n. 2015/19259/DRCAL/POTS del 25/11/2015, dalla commissione di cui all’art. 121 del D.P.R. 207/2010 s.m.i., nominata dal Direttore Regionale della Direzione Regionale Calabria dell’Agenzia del Demanio con nota con nota del 23/07/2015 prot. n. 2015/11809/DRCAL;
- le verifiche di legge effettuate nei confronti dell’Appaltatore hanno dato esito positivo;
- l’Appaltatore ha eletto domicilio presso la propria sede in x/xx Xxxxxxxx 0 - 00000 Xxxxxxxxxx (Xx);
- l’Appaltatore sottoscrivendo il presente atto dichiara di essere in possesso del Nulla Osta Sicurezza rilasciato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Autorità Nazionale per la Sicurezza in data 06.04.2011 e valido fino al 24.02.2019;
- l’Appaltatore ha dichiarato nella documentazione di partecipazione alla gara di volersi avvalere del subappalto per i singoli contratti nei limiti di cui agli artt. 37, comma 11 e 118, comma 2 del D. Lgs.
163/2006 e 170, comma 1 del D.P.R. 207/2010 per le lavorazioni ascrivibili alle categorie XX0, XX0, XX00;
- l’Appaltatore ha dichiarato nella documentazione di partecipazione alla gara di avvalersi, per il requisito “qualificazione SOA OG2 classifica IV” e “qualificazione SOA OG11 classifica IV”, dell’impresa ausiliaria CONSORZIO STABILE AGORAA SRL, con sede legale in Acireale (Ct) - 95024 Xxxxx Xxxxxxx 00, C.F. e P.IVA 04870080878;
- in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 88 del D.Lgs. 159/2011, stante il mancato rilascio da parte del Prefetto della comunicazione antimafia entro il termine di trenta giorni dalla data della consultazione dell’AVCPASS, l’Appaltatore ha reso apposite dichiarazioni, agli atti della Stazione Appaltante, con le quali il legale rappresentante della società ha attestato che nei propri confronti non sussistono le cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all’art. 67 del medesimo decreto. L’Appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante, in ogni caso non oltre 15 (quindici) giorni dall’evento per sé, e per i propri eventuali subappaltatori e subfornitori ogni modificazione intervenuta negli assetti societari, nelle strutture dell’impresa e negli organismi tecnici e amministrativi, fornendo, ove necessario, la documentazione per la verifica, presso la Prefettura competente, della sussistenza dei requisiti del D.Lgs. 159/2011. Si richiama, inoltre, quanto previsto dall’art. 116 del D.Lgs. 163/2006. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di recedere dal Contratto nel caso in cui nel corso dell’esecuzione dello stesso sopraggiungano cause divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art.67 del D.lgs.
159/2011 ovvero, ai sensi dell’art. 92, commi 3 e 4 del medesimo D.Lgs. 159/2011, vengano accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa.
- la stipula del presente Atto non vincola in alcun modo l’Agenzia relativamente all’affidamento degli interventi di manutenzione previsti nei Piani Generali di cui all’art. 12, comma 4, D.L. n. 98/2011 e dà origine unicamente ad un obbligo dell’Appaltatore di accettare le disposizioni contenute nelle Condizioni di affidamento (All. 1);
- l’Appaltatore dichiara che quanto risulta dal presente Atto e dai suoi allegati, definisce in modo adeguato e completo l’oggetto e le condizioni di affidamento degli interventi e, in ogni caso, che ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell’offerta;
- a garanzia degli obblighi nascenti dal presente Atto, l’Appaltatore ha prodotto la polizza n. 2160041 rilasciata in data 4.02.2016 dalla compagnia di assicurazione UNION Coopfidi Società Cooperativa per Azioni di € 981.746,00 quale cauzione definitiva, che si allega in copia (All. 2), per la cui disciplina si rimanda a quanto previsto all’art. 12 del contratto allegato;
TUTTO CIO' PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA
l’Accordo Quadro per la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli immobili in uso alle Amministrazioni dello Stato di cui all’art. 12 comma 5, del D.L. n. 98/2011, come convertito con Legge 111/2011, volti, ove possibile, anche al recupero
degli spazi interni degli immobili di proprietà dello Stato al fine di ridurre le locazioni passive, nonché alla riqualificazione energetica degli immobili, ivi inclusi quelli direttamente gestiti e finanziati dal MIBACT e dal Ministero della Difesa su immobili agli stessi in uso, nonché gli interventi manutentivi gestiti dall’Agenzia del Demanio con fondi diversi da quelli di cui all’art. 12, comma 6, del D.L. n. 98/2011, compresi nel territorio di competenza della Direzione Regionale Calabria, commissionati mediante singoli contratti e compresi nel territorio di competenza della Direzione Regionale Calabria, Regione Calabria - Lotto 3, di cui alle condizioni contenute nel contratto allegato “A” che qui si intende interamente confermato e richiamato.
Ad ogni effetto di legge le parti eleggono il proprio domicilio rispettivamente:
l’Agenzia del Demanio nella sede della propria Direzione Regionale Calabria, in Catanzaro alla xxx Xxxxxxxxxx Xx Xxxxx x. 00; l’Operatore economico De Xxxx Xxxxxxx presso la propria sede in c/da Pilucchi 6, 89814 - Filadelfia (Vv), riconoscendo fin da ora che ogni comunicazione fatta a tale domicilio sarà efficace tra le parti.
I comparenti danno atto di aver ricevuto l’informativa prevista dall’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, e di voler autorizzare, come ad ogni effetto autorizzano con la sottoscrizione del presente atto, la conservazione e il trattamento dei dati personali per tutte le comunicazioni previste dalla Legge agli Uffici competenti.
Con la sottoscrizione del presente atto le parti dichiarano e confermano ad ogni effetto di conoscere tutti gli atti e i documenti richiamati nel presente atto e nello schema di contratto allegato.
Le parti dispensano me Ufficiale Rogante dal dare loro lettura degli allegati, di cui dichiarano di aver piena conoscenza.
Catanzaro, 25/02/2016
p. l’Agenzia del Demanio p. l’Appaltatore
Il Vicedirettore Regionale Il Legale Rappresentante
Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx Xx Xxxx
(X.XX in modalità elettronica) (X.XX in modalità elettronica)
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1341 c.c. l’Appaltatore dichiara espressamente di accettare le clausole 4), 6), 12), 13), 14), 15), 17),
18), 19), 30), 31), 37), 38), 42) e 43) delle Condizioni di Affidamento allegate.
p. l’Appaltatore
Il Legale Rappresentante
Xxxxxxx Xx Xxxx
(X.XX in modalità elettronica)
E, richiesto, io Ufficiale Xxxxxxx ho redatto il presente atto mediante strumenti informatici su 8 pagine a video, dandone lettura alle parti, le quali l’hanno dichiarato e riconosciuto conforme alle loro volontà, per cui a conferma lo sottoscrivono in mia presenza insieme agli allegati in segno di accettazione, previa accertamento delle identità personali,
con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 Codice dell’Amministrazione Digitale, di seguito verificata a mia cura ai sensi dell’art. 14 del DCPM 22/02/2013.
In presenza delle parti io Ufficiale Xxxxxxx ho firmato il presente documento informatico con firma digitale.
Per l’Agenzia del Demanio Il Direttore Regionale
Xxx. Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx (X.Xx in modalità elettronica) Per l’Appaltatore
Xxxxxxx Xx Xxxx (X.Xx in modalità elettronica) L’Ufficiale Rogante
Xxxxx Xxxxxxxx (X.Xx in modalità elettronica)
Allegati:
Condizioni di affidamento; Offerta economica;
Cauzione definitiva, polizza n. 2160041
Direzione Regionale Calabria
ACCORDO QUADRO, AI SENSI DELL’ART. 59, D.LGS. N. 163/2006, PER LA REALIZZAZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SUGLI IMMOBILI IN USO ALLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO, NONCHÉ SU QUELLI I CUI INTERVENTI SONO GESTITI DALL’AGENZIA DEL DEMANIO, AI SENSI DELL’ART. 12, COMMA 5, D.L. N. 98/2011, CONVERTITO CON LEGGE N. 111/2011, COSI’ COME MODIFICATO DALLA LEGGE N.190/2014, COMPRESI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE REGIONALE CALABRIA, REGIONE CALABRIA – LOTTO 3.
-OPERE EDILI-
CONDIZIONI DI AFFIDAMENTO
Sede:Via Xxxxxxxxxx Xx Xxxxx,34–00000 Xxxxxxxxx–Tel.0961/778911–Fax Mail 06/50516080 Ufficio di Reggio Calabria:Via Dei Bianchi,2–00000 Xxxxxx Xxxxxxxx – Tel. 0961/778911
e-mail: xxx.Xxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx
Posta Elettronica Certificata: xxx_Xxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx
CAPO I
CONDIZIONI DELL’ACCORDO QUADRO
Art. 1 – Premesse
L’Agenzia del Demanio, Direzione Regionale Calabria, al fine di garantire un adeguato sistema di gestione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli immobili in uso alle Amministrazioni dello Stato di cui all’art. 12, comma 2, lettere a) e b), D.L. 98/2011, convertito con Legge 111/2011, così come modificato dalla Legge n.190/2014, nonché su quelli i cui interventi sono gestiti dall’Agenzia del Demanio, ex art. 12, comma 5, del precitato decreto, compresi nel territorio di competenza (Regione Calabria), ha indetto in veste di Centrale di Committenza, una procedura aperta per l’affidamento di un Accordo Quadro per la realizzazione di tutti gli interventi che si renderanno necessari a decorrere dal giorno 03/09/2016.
Il presente Accordo Quadro (di seguito, per brevità, anche AQ) disciplina le condizioni generali di affidamento agli operatori parti del medesimo AQ da parte del Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche Calabria, dell’Agenzia del Demanio, Direzione Regionale Calabria (di seguito, per brevità, anche l’Agenzia), del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo nonché del Ministero della Difesa (di seguito, per brevità, anche Stazioni Appaltanti), dei sopra citati interventi compresi nel territorio di competenza della Direzione Regionale Calabria, regione Calabria - lotto 3, nonché le relative modalità di esecuzione successivamente dettagliate nei contratti di appalto con cui verranno commissionati i singoli interventi.
Il Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche Calabria procederà all’affidamento dei contratti per l’esecuzione degli interventi di cui al comma 1 nei limiti delle decisioni di spesa che l’Agenzia del Demanio assumerà nell’arco del biennio 2015 - 2016 sulla base del Piano Generale degli interventi (di seguito, per brevità, anche Piano Generale) di cui all’art. 12, comma 4, D.L. 98/2011, ivi compresi gli interventi afferenti al biennio 2013 - 2014, che non sono stati affidati agli operatori economici dei precedenti Accordi quadro.
Il Piano Generale potrà essere oggetto di revisione in corso d’anno in caso di variazioni incidenti sulle disponibilità economiche presenti sui fondi di pertinenza previsti dall’art. 12, comma 6, D.L. n 98/2011 ovvero nel caso di sopravvenute esigenze manutentive considerate prioritarie rispetto ad uno o più interventi inseriti nel Piano, ove non risultino già affidati ad uno degli operatori parti del presente AQ.
Trattandosi di un documento meramente programmatico, la previsione di un intervento nell’ambito del Piano Generale non implica automaticamente alcun vincolo per la realizzazione e conseguentemente di affidamento agli operatori economici parti del presente Accordo Quadro.
I singoli contratti di appalto saranno affidati e dovranno essere eseguiti conformemente a quanto prescritto nel presente Contratto, nel Capitolato Speciale e nel Disciplinare di gara e dovranno essere eseguiti nel rispetto delle specifiche contenute nella Documentazione Tecnica relativa al singolo intervento e/o lavoro. Detta documentazione in funzione del livello di complessità dell’intervento e/o lavoro potrà essere costituita dal Progetto
Esecutivo o nei casi di semplice manutenzione dal semplice Computo Metrico corredato da una Relazione e da un Capitolato, come previsto dall’art. 105 D.P.R. 207/2010.
Art. 2 – Definizioni
- Centrale di committenza: Direzione Regionale Calabria dell’Agenzia del Demanio, che sottoscrive l’Accordo Quadro con gli operatori economici individuati a seguito di una procedura aperta;
- Amministrazioni utilizzatrici: Amministrazioni dello Stato di cui all’art. 1, comma 2, D.Lgs. 165/2001, come precisate all’art. 12, comma 2, let. a), D.L. 98/2011, come convertito con Legge 111/2011, usuarie di beni su cui vertono gli interventi di cui al presente contratto Accordo Quadro;
- Stazione appaltante: Amministrazioni che stipuleranno i singoli contratti di appalto nell’ambito territoriale della Regione Calabria - lotto 3 (Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche Calabria, Agenzia del Demanio Direzione Regionale Calabria, Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo per gli interventi manutentivi da realizzare nel territorio della Regione Calabria, il Ministero della Difesa), per gli interventi manutentivi da realizzare nel territorio della Regione Calabria;
- Appaltatore: Operatore economico individuato all’esito di una procedura aperta contraddistinta dal CIG 61727076F4, esperita dall’Agenzia del Demanio, con il criterio del prezzo più basso, mediante ribasso sul prezzario della Regione Calabria per la selezione di 3 operatori economici con i quali stipulare l’Accordo Quadro per l’affidamento dei lavori in epigrafe riportati;
Lotto 3 “lavori SOA dalla III alla IV classifica” (interventi manutentivi di importo superiore a
516.000 euro e non superiore a 2.582.000 euro);
- Parti: Centrale di committenza e singolo Appaltatore sottoscrittori del presente AQ.
- Contratto (ovvero Appalto): contratto di appalto che sarà sottoscritto tra la Stazione appaltante e l’Appaltatore per l’affidamento dei singoli interventi.
Art. 3 – Valore delle premesse e degli atti richiamati
Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nel presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro.
Art. 4 – Oggetto
L'Accordo Quadro ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste necessarie per gli interventi di manutenzione ordinaria/straordinaria sugli immobili in uso alle Amministrazioni dello Stato di cui all’art. 12 comma 5, del D.L. n. 98/2011, come convertito con Legge 111/2011, volti, ove possibile, anche al recupero degli spazi interni degli immobili di proprietà dello Stato al fine di ridurre le locazioni passive, nonché alla riqualificazione energetica degli immobili, ivi inclusi quelli direttamente gestiti e finanziati dal MIBACT e dal Ministero della Difesa su immobili agli stessi in uso, nonché per gli
interventi manutentivi gestiti dall’Agenzia del Demanio con fondi diversi da quelli di cui all’art. 12, comma 6, del D.L. n. 98/2011, compresi nel territorio di competenza della Direzione Regionale Calabria, affidati mediante singoli contratti.
Sono compresi nell’appalto i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per realizzare ciascun intervento, attivato previa sottoscrizione di uno specifico contratto relativo al singolo intervento o lavoro, completamente compiuto secondo le prescrizioni di cui al presente AQ e del Capitolato Speciale d’Appalto nonché quelle che saranno indicate nella Documentazione Tecnica del singolo intervento o lavoro.
L’AQ si estende automaticamente agli immobili che dovessero entrare a far parte del patrimonio edilizio dello Stato, a qualsiasi titolo, ed a quelli utilizzati in locazione passiva, successivamente alla sua stipula senza che l’Appaltatore possa avanzare pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie.
L’Agenzia ha la facoltà di escludere taluni interventi, ancorché previsti nel Piano Generale di cui all’art. 12, comma 4, D.L. 98/2011, trattandosi di un documento meramente programmatico che non implica alcun vincolo di realizzazione. Gli operatori parti dell’AQ non potranno pertanto avanzare alcuna pretesa circa il relativo affidamento.
Art. 5 – Descrizione sommaria delle opere, categoria dei lavori e abilitazioni
Gli interventi e i lavori di manutenzione ordinaria/straordinaria interessano edifici e/o porzioni di essi, in uso alle Amministrazioni utilizzatrici e/o liberi con annesse le eventuali aree di pertinenza sia interne che esterne, e potranno riguardare sia opere edili che impiantistiche e strutturali e sono compresi nelle seguenti tipologie generali di opere:
1. INDAGINI DELLE STRUTTURE
2. SCAVI E REINTERRI
3. PALI E DIAFRAMMI
4. DEMOLIZIONI-RIMOZIONI-TRASPORTI
5. BONIFICHE
6. OPERE PROVVISIONALI
7. CONGLOMERATI-ACCIAI-CASSEFORMI
8. SOLAI-SOTTOFONDI-VESPAI-MASSETTI
9. TETTI, MANTI DI COPERTURA E LATTONIERE
10. OPERE MURARIE
11. IMPERMEABILIZZAZIONI
12. OPERE DI PROTEZIONE TERMICA E ACUSTICA
13. INTONACI
14. CONTROSOFFITTI / PARETI DIVISORIE
15. PAVIMENTI E RIVESTIMENTI
16. OPERE IN PIETRA DA TAGLIO
17. OPERE DA FALEGNAME E INFISSI IN PVC
18. OPERE IN FERRO E ALLUMINIO
19. FACCIATE CONTINUE E FACCIATE VENTILATE
20. OPERE IN VETRO E VETROCEMENTO
21. OPERE DA PITTORE
22. CONSOLIDAMENTI
23. LAVORI STRADALI E INFRASTRUTTURE
24. ACQUEDOTTI E FOGNATURE
25. SISTEMAZIONE AREE ESTERNE E A VERDE
26. IMPIANTI ELETTRICI
27. IMPIANTI TELEVISIVI, CITOFONICI E SEGNALAZIONE
28. IMPIANTI DI RETI DI TELECOMUNICAZIONI E TRASMISSIONI DATI
29. GRUPPI STATICI E BATTERIE
30. IMPIANTI DI PROTEZIONE
31. EQUIPOTENZIALITA’ ED IMPIANTI DI TERRA
32. LAVORI E FORNITURE COMPLEMENTARI ALLE OPERE ELETTRICHE
33. SISTEMI PER XXXXXXXXXXX XX XXXXXXX
00. CABINE DI TRASFORMAZIONE
35. GRUPPI ELETTROGENI
36. APPARECCHIATURE PER IMPIANTI ANTINTRUSIONE
37. IMPIANTI TECNOLOGICI E SPECIALI
38. IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO
39. OPERE IDRICO SANITARIE
40. IMPIANTI ELEVATORI
41. OPERE DI PREVENZIONE INCENDI
42. TARIFFE E TRASPORTI PER CONTO TERZI E MOVIMENTAZIONE ARREDI
Gli interventi manutentivi sono commissionabili fintantoché risultino ascrivibili alle seguenti categorie: OG1; OG2; OG11 (per la cui esecuzione è necessario il possesso della certificazione di cui al DM. 37/2008).
L’elencazione di cui sopra è comunque meramente indicativa in quanto basata su una parametrizzazione con interventi manutentivi realizzati nell’ultimo biennio (2013-2014) nonché sui generici fabbisogni comunicati dalle Amministrazioni, che potrebbero trovare realizzazione nel periodo di validità dell’AQ.
Art. 6 – Durata
L’AQ ha una durata di anni 2 (due) decorrenti dal giorno 03/09/2016.
L’Accordo Quadro potrà cessare di produrre effetti anche anticipatamente a detto termine qualora venisse raggiunto il tetto massimo di spesa indicato nel successivo art. 7.
Qualora nel periodo di cui al comma primo non sia affidato alcun intervento all’Appaltatore, lo stesso non ha diritto ad avanzare richieste di compensi a qualsiasi titolo.
L’Appaltatore è tenuto ad eseguire tutti gli interventi commissionati dalla Stazione Appaltante entro la data di scadenza dell’AQ, nel rispetto dei termini e delle condizioni stabilite nel singolo contratto attuativo.
Art. 7 – Ammontare dell’Accordo Quadro
Ai sensi dell’art. 29, comma 13, D. Lgs. 163/2006, l’ammontare massimo degli interventi commissionabili in virtù del presente AQ non potrà eccedere l’importo complessivo presuntivamente stimato pari a euro 8.898.000,00, IVA esclusa.
I costi della sicurezza e quelli della manodopera, non soggetti a ribasso, saranno valutati e computati nel dettaglio per ogni singolo contratto, e comunque compresi già nell’importo massimo stimato.
L’ammontare massimo stimato di cui al precedente comma 1 è soggetto al regime fiscale dell’IVA che potrà essere applicata ad aliquote differenti in funzione del tipo di lavori eseguiti.
L’importo di cui al comma 1 deve intendersi pienamente remunerativo di tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste occorrenti per consegnare i lavori completamente compiuti secondo le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d’Appalto e le caratteristiche tecniche che saranno previste nella Documentazione Tecnica relativa al singolo intervento che, in funzione del livello di complessità, potrà essere costituita dal Progetto Esecutivo o nei casi di semplice manutenzione dal Computo Metrico corredato da una Relazione tecnica.
Il corrispettivo sarà determinato a misura ai sensi dell’art. 53, comma 4, D.Lgs. 163/2006, e contabilizzati come previsto al successivo art. 31.
Art. 8 – Normativa di riferimento
L’Accordo Quadro e i rapporti contrattuali derivanti dalla sottoscrizione dello stesso sono regolati da:
• norme nazionali vigenti in materia di appalti di lavori, in particolare dal D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e dal D.P.R. 207/2010 e s.m.i.;
• Capitolato Generale d’Appalto dei lavori pubblici, approvato con D.M. 19 aprile 2000, n.145, per quanto concerne gli articoli non abrogati dal D.P.R. 207/2010;
• D.Lgs. 81/2008;
• RR.DD. 2440/1923 e 827/1924;
• Art. 12, dal comma 2 al comma 10, D.L. n. 98/2011, converito in legge 15 luglio 2011, n. 111, e s.m.i.;
• Decreto Attuativo 8 ottobre 2012;
• condizioni generali e particolari dei lavori riportate nel Capitolato Speciale, nell’Accordo Quadro nonché nelle prescrizioni di leggi e regolamenti generali in materia attualmente in vigore in Italia o che vengano emanati durante l’esecuzione dei lavori, anche per quanto riguarda eventuali aspetti e particolari non trattati nel Capitolato Speciale e nell’Accordo Quadro;
• norme del codice civile per quanto non espressamente disciplinato dalle fonti suindicate.
Art. 9 – Ordine di prevalenze delle norme contrattuali
In sede esecutiva, in linea generale, vale la seguente gerarchia:
a) norme legislative e regolamentari cogenti di carattere generale;
b) contratto di appalto;
c) Capitolato Speciale di Appalto;
d) elaborati del progetto esecutivo.
In caso di discordanza tra i vari elaborati allegati a ciascun contratto vale la soluzione più pertinente alle finalità per le quali l’intervento o il lavoro è stato commissionato e
comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva e relative norme UNI.
In caso di antinomia di norme del Capitolato Speciale, ovvero apparentemente incompatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme speciali ovvero quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all’ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
L’interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del Capitolato Speciale d'Appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con la Documentazione Tecnica di progetto; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.
Art. 10 – Documenti che fanno parte dell’Accordo Quadro
Fa parte del presente Accordo Quadro e si intende materialmente allegato allo stesso il seguente elaborato: offerta economica.
Oltre al suddetto atto fanno parte integrante dell’AQ, anche se materialmente non allegati allo stesso, i seguenti documenti:
- il Capitolato Generale di Xxxxxxx, approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145. (per la parte non abrogata dal D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.);
- il prezzario regionale Calabria Settore Lavori Pubblici – Ed. 2013 di cui alla delibera di Giunta Regionale n. 156 del 10/05/2013.
CAPO II DISCIPLINA AMMINISTRATIVA
Art. 12 – Assicurazioni e garanzie a carico dell’appaltatore
Ai sensi dell’art. 113 del X.X.xx. n. 163/2006, l’appaltatore ha costituito una garanzia fideiussoria dell’importo di € 981.746,00.
La garanzia fideiussoria di cui al comma 1, prevista con le modalità di cui all’articolo 75, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006, prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’Agenzia.
La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell'esecuzione degli interventi, nel limite massimo dell’80 (ottanta) per cento dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell’appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l’avvenuta esecuzione. L’ammontare residuo, pari al 20 (venti) per cento dell’iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente.
La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento di tutti gli interventi che saranno eventualmente affidati durante tutto il periodo di validità dell’Accordo quadro
e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione di tutti gli interventi predetti.
Ai sensi dell’art. 129 D.Lgs. n. 163/2006, per ogni intervento affidato l’appaltatore è obbligato a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione.
Ai sensi dell’art. 141, comma 9, del D.Lgs. n. 163/2006 e dell’art. 124 comma 3 del DPR 207/2010, il pagamento della rata di saldo di ogni intervento potrà essere disposto soltanto previa garanzia fideiussoria costituita dall’appaltatore, e sarà effettuato non oltre il novantesimo giorno dall’emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, comma 2, del codice civile.
Salvo il disposto dell’art. 1669 del codice civile e le eventuali prescrizioni del capitolato speciale e del presente Accordo quadro per lavori particolari, l’appaltatore si impegna a garantire la Stazione Appaltante per la durata di due anni dalla data del certificato di regolare esecuzione e/o collaudo per vizi e difetti, di qualsiasi grado e natura, che diminuiscono l’uso e l’efficienza dell’opera e che non si siano precedentemente manifestati.
Per lo stesso periodo l’appaltatore si obbliga a riparare tempestivamente tutti i guasti e le imperfezioni che si manifestano negli impianti e nelle opere per difetto di materiali o per difetto di montaggio, restando a suo carico tutte le spese sostenute per le suddette riparazioni (fornitura di materiali, installazioni, verifiche, mano d’opera, viaggi e trasferte del personale).
Tutti i materiali e le apparecchiature alle quali le case produttrici forniranno garanzie superiori ad un anno, verranno trasferite alla stazione appaltante.
Art. 13 – Xxxxx di forza maggiore, sinistri alle persone e danni alla proprietà
Nell’esecuzione dei lavori sono a totale carico dell’Appaltatore tutte le provvidenze, le misure e le opere provvisionali necessarie per lo svolgimento dei lavori a garanzia della sicurezza del personale dell’impresa e degli eventuali subappaltatori e/o subaffidatari oltre alle persone presenti a qualsiasi titolo nelle aree di lavoro.
Sono altresì a totale carico dell’appaltatore le opere provvisionali necessarie alla tutela dei beni sia pubblici che privati, compresi gli oneri amministrativi, tecnici finalizzati all’esecuzione delle opere provvisionali.
L’onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti sono a totale carico dell’Appaltatore, indipendentemente dall’esistenza di adeguata copertura assicurativa.
Gli eventuali danni alle opere per causa di forza maggiore sono disciplinati dall’art. 166 del
D.P.R. 207/2010 e s.m.i.
Il compenso per danni delle opere è limitato all’importo dei lavori necessari per le riparazioni, computato in base alle condizioni e ai prezzi contrattuali, con esclusione di danni o perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, ponteggi e attrezzature dell’Appaltatore. Tali lavori sono computati nel libretto delle misure e nel registro di contabilità e quindi accreditati all’esecutore del contratto nei successivi stati di avanzamento e certificati di pagamento, come gli altri lavori contrattuali, al netto del ribasso d’asta.
Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell’esecutore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.
Rimangono altresì a carico dell’esecutore del contratto i danni di forza maggiore arrecati a tutte le opere provvisionali, cioè alle opere che si rende necessario apprestare per eseguire i lavori appaltati.
L’Impresa è comunque obbligata ad adottare tempestivamente ed efficacemente tutte le misure preventive atte ad evitare i predetti danni.
I danni che dovessero derivare alle opere, oggetto di appalto, a causa della loro arbitraria esecuzione, non potranno mai essere ascritti a causa di forza maggiore e dovranno essere riparati a cura e spese dell’Appaltatore il quale è altresì obbligato a risarcire gli eventuali danni consequenziali derivanti alla Stazione Appaltante.
Art. 14 – Penali
L’Appaltatore dovrà eseguire i lavori nel rispetto dei tempi stabiliti per il singolo appalto e nel caso di mancato rispetto dei termini contrattuali di cui al successivo articolo 26 sarà applicata una penale giornaliera pari allo 0,5 per mille (zero virgola cinque per mille) del relativo importo stabilito, determinata a norma di quanto disposto dall’art. 145 del D.P.R. 207/2011.
Qualora siano previste scadenze differenziate delle varie lavorazioni contenute nell’ordinativo, oppure sia prevista l’esecuzione articolata in più parti, il ritardo della singola scadenza comporta l’applicazione della penale sull’ammontare dell’importo del contratto.
Qualora l’ammontare complessivo delle penali applicate nel corso dell’esecuzione del singolo contratto/appalto superi il 10% del corrispettivo contrattualizzato per il singolo intervento oltre alla risoluzione del singolo contratto/appalto da parte della Stazione appaltante si procederà alla risoluzione dell’Accordo Quadro stesso.
L’Accordo Quadro si intenderà altresì risolto di diritto qualora nel corso dell’esecuzione di distinti contratti/appalti siano applicate penali complessivamente superiori al 10% del valore dell’Accordo quadro.
In tutti i casi di risoluzione dell’Accordo Quadro rimane a carico dell’Appaltatore l’onere di ultimare gli interventi manutentivi affidati in forza dell’Accordo Quadro ed in corso di esecuzione.
L’applicazione delle penali non esclude il diritto della Stazione Appaltante di pretendere il risarcimento di eventuali ulteriori spese e danni per le violazioni e le inadempienze che si risolvano in una non corretta gestione dei lavori.
L’eventuale ritardo nell’inizio effettivo delle lavorazioni per carenze nella dotazione del cantiere, per la mancanza delle forniture di energia elettrica e acqua potabile o per l’incompleto adempimento degli oneri in materia di sicurezza del cantiere non dà diritto all’Appaltatore di alcun risarcimento, proroga o sospensione.
Art. 15 – Subappalto
L’eventuale affidamento in subappalto, per il singolo intervento, di parte dei lavori – qualora l’aggiudicatario abbia dichiarato in sede di gara di volersi avvalere del subappalto - è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all’art. 118 e 37 comma 11, del Dlgs 163/2006 e nel rispetto dei presupposti e degli adempimenti di legge in materia.
L’appaltatore deve richiedere appropriata autorizzazione alla Stazione Appaltante, unitamente al deposito del contratto di subappalto, della documentazione attestante il possesso del subappaltatore dei requisiti di ordine generale, di ordine professionale e di qualificazione almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettivo inizio dei lavori.
La Stazione Appaltante provvederà al rilascio dell’autorizzazione entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta, salva proroga concessa una sola volta. Trascorso detto termine senza che si sia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa.
In caso di mancata presentazione in sede di gara della dichiarazione di volersi avvalere del subappalto, la Stazione Appaltante non concederà nessuna autorizzazione. L’affidamento di opere in subappalto in assenza della necessaria autorizzazione da parte della Stazione Appaltante comporta le sanzioni penali previste dalla Legge 246/1995.
La Stazione Appaltante non provvede al pagamento diretto ai subappaltatori per i lavori ascrivibili alle categorie OG2 e OG1, pertanto è fatto obbligo all’esecutore del contratto di trasmettere, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti di questi, copia delle fatture quietanziate relative ai pagamenti corrisposti ai subappaltatori con indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
I lavori appartenenti alla categoria OG11, in quanto rientranti nelle strutture, impianti e opere speciali di cui all’’art. 37, comma 11, del D.Lgs. 163/2006, saranno subappaltabili nei limiti del 30%, trovando applicazione ai sensi dell’art. 12 della L.80/2014 il limite di cui all’art.170, comma 1 del DPR 207/2010, ad imprese in possesso dei requisiti sopra indicati, purché ricorrano tutte le condizioni previste dai citati articoli 118 del D.Lgs. 163/2006 e 170 del DPR 207/2010.
Nel caso delle lavorazioni ascrivibili alla categoria OG11, la Stazione appaltante provvederà ex art. 37, comma 11, del D.lgs. 163/2006 alla corresponsione diretta al
subappaltatore dell’importo delle prestazioni eseguite dallo stesso, nei limiti del contratto di subappalto.Trova applicazione l’articolo 118, comma 3, penultimo periodo del D.Lgs. 163/2006.
Le opere affidate in subappalto non possono essere oggetto di ulteriori sub-affidamenti.
L’Appaltatore resta l’unico responsabile nei confronti della Stazione Appaltante per l’esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando questa da qualsivoglia eventuale pretesa delle imprese subappaltatrici o da richieste di risarcimento di danni eventualmente avanzate da terzi in conseguenza anche delle opere subappaltate.
L’Appaltatore assume in proprio, tenendo indenne la Stazione Appaltante, ogni obbligazione connessa all’esecuzione delle prestazioni dei subappaltatori e degli eventuali sub-contratti.
Al fine di consentire il corretto svolgimento della procedura prevista dall’art. 118, comma 3 D.Lgs. 163/2006 i contratti di subappalto dovranno indicare termini di pagamento non superiori a quelli previsti per il contratto di appalto e compatibili con i termini di liquidazione degli acconti di cui agli artt. 143 e 144 D.P.R. 207/2010.
Art. 16 – Divieto di cessione dell’Accordo Quadro. Cessione dei crediti derivanti dal contratto
È vietata la cessione a terzi, anche solo parziale, delle obbligazioni assunte con il presente Accordo Quadro e dei contratti da esso derivati sotto qualsiasi forma.
È ammessa la cessione dei crediti derivanti dal contratto/appalto ai sensi di quanto previsto dal combinato disposto dell’art. 117 del Dlgs 163/2006 e della Legge 52/1991, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione Appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal Responsabile Unico del Procedimento.
Ai sensi dell’art. 117, comma 3, del D.Lgs. 163/2006 rimane impregiudicata la facoltà della Stazione Appaltante di rifiutare la cessione del credito con comunicazione da notificare al cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica di cessione presentata.
Art. 17 – Risoluzione dell’Accordo Quadro e clausola risolutiva espressa
La Centrale di Committenza può chiedere la risoluzione dell’Accordo Quadro prima della sua naturale scadenza, nei casi e con le modalità previste dagli articoli 135 e 136 del D. Lgs. 163/2006.
L’Accordo Quadro dovrà, inoltre, intendersi risolto “ipso iure”, previa dichiarazione notificata dalla Centrale di Committenza all’Impresa, a mezzo posta elettronica certificata, ai sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi:
a) per ritardo nell'avvio dei lavori o per ingiustificata sospensione degli stessi, quando il ritardo o la sospensione si protraggano per un periodo superiore a dieci giorni decorrenti
dalla data di affidamento dei lavori o dall’ultimo giorno di regolare svolgimento degli stessi, salvo diversa indicazione contenuta nel singolo contratto/appalto;
b) quando l’Appaltatore rifiuti ingiustificatamente per tre volte consecutive l’esecuzione degli interventi proposti dalle Stazioni Appaltanti;
c) quando venga accertato dalla Direzione dei Lavori il mancato rispetto da parte della Impresa delle norme sul subappalto;
d) quando venga accertato dalla Direzione dei Lavori il mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori di cui al Decreto Legislativo del 09 aprile 2008,
n. 81 e successive modifiche ed integrazioni o della normativa sui piani di sicurezza di cui all’articolo 131 del Decreto Legislativo del 12 aprile 2006, n. 163;
e) quando sia intervenuta la cessazione dell’Impresa o ne sia stato dichiarato con sentenza il fallimento;
f) per perdita dei requisiti di qualificazione prescritti per la partecipazione alla procedura di gara e necessari per l’esecuzione dei lavori ascrivibili ad una qualsiasi delle tre categorie XX0, XX0, XX00;
g) per inosservanza del divieto di cessione a terzi, anche solo parziale, delle obbligazioni assunte con il presente accordo quadro senza il preventivo consenso della Stazione Appaltante;
h) per la mancata applicazione o la sussistenza di gravi inosservanze delle disposizioni legislative e/o contrattuali che disciplinano il rapporto di lavoro con il personale dipendente della Impresa;
i) per gravi e reiterate negligenze nella esecuzione dei singoli lavori appaltati in attuazione del Accordo quadro tali da compromettere la realizzazione degli interventi e/o arrecare danno e/o pregiudizio all’immagine della Stazione Appaltante;
l) per il mancato pagamento o la recidiva morosità nel pagamento di somme dovute, a qualsiasi titolo, alla Stazione Appaltante;
m) per la mancata presentazione della polizza assicurativa ex art. 129, X.Xxx. 163/2006, da prestare ex art. 12 del presente Accordo per ogni intervento;
n) per il mancato rinnovo, qualora necessario, della garanzia prestata a norma dell’articolo 113 del Decreto Legislativo del 12 aprile 2006, n. 163;
o) qualora l’ammontare complessivo delle penali applicate nel corso dell’esecuzione del singolo contratto/appalto superi il 10% del corrispettivo contrattualizzato per il singolo intervento;
p) qualora, nel corso dell’esecuzione dei singoli lavori oggetto del Accordo quadro, l’Impresa cumuli penali per un importo complessivo superiore al 10% del valore totale dell’Accordo quadro medesimo;
q) nell’ipotesi in cui non assuma tutti gli obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari;
r) per inosservanza del divieto assoluto di tenere rapporti di lavoro extracontrattuali con l’assegnatario degli spazi fino alla data del collaudo finale ex art. 22 del presente atto.
In tutti i casi di risoluzione dell’Accordo Quadro, resta a carico dell’Appaltatore l’onere di ultimare gli interventi manutentivi affidati in forza dell’Accordo Quadro ed in corso di esecuzione.
Art. 18 – Recesso dall’Accordo Quadro e dai contratti/appalti
La Centrale di Committenza ha il diritto di recedere in qualunque tempo dall’Accordo Quadro con ciascun Appaltatore previo il pagamento dei lavori realizzati in esecuzione di tutti i contratti/appalti stipulati in forza dell’Accordo Quadro e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere oltre al decimo dell’importo delle opere non eseguite calcolato sulla differenza tra i quattro quinti dell’importo stimato a misura sulle singole voci del Prezzario della Regione Calabria di cui alla Delibera della Giunta Regionale n. 156 del 10/05/2013, depurato del ribasso d’asta, e l’ammontare netto dei lavori eseguiti, fermo restando l’obbligo dell’Appaltatore di eseguire gli interventi commissionati dalle singole Stazioni Appaltanti per effetto di contratti già sottoscritti.
La Stazione Appaltante in conformità a quanto disposto dall’articolo 134 del Decreto Legislativo del 12 aprile 2006, n. 163, ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal singolo contratto/appalto previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell’importo delle opere non eseguite.
Il decimo dell’importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra i quattro quinti dell’importo stimato a misura sulle singole voci del Prezzario della Regione Calabria di cui alla Delibera della Giunta Regionale n. 156 del 10/05/2013, depurato del ribasso d’asta, e l’ammontare netto dei lavori eseguiti.
Decorso il termine di 20 (venti) giorni dalla formale comunicazione di esercizio del diritto di recesso, la Stazione Appaltante prende in consegna i lavori ed effettua il collaudo definitivo. I materiali esistenti in cantiere, il cui valore è riconosciuto dalla Stazione Appaltante, sono soltanto quelli già accettati dal Direttore dei lavori prima della comunicazione dello scioglimento del contratto.
La Stazione Appaltante può trattenere le opere provvisionali e gli impianti che non siano in tutto o in parte asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso corrisponderà all’impresa, per il valore delle opere e degli impianti non ammortizzati nel corso dei lavori eseguiti, un compenso da determinare nella minor somma fra il costo di costruzione e il valore delle opere e degli impianti al momento dello scioglimento del contratto.
L’impresa deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal Direttore dei lavori e deve mettere i predetti magazzini e cantieri a disposizione della Stazione Appaltante nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero è effettuato d’ufficio ed a sue spese.
CAPO III
DISCIPLINA RELATIVA ALL’ESECUZIONE DEI LAVORI
Art. 19 – Affidamento dei lavori. Numero minimo di interventi
Con la sottoscrizione dell’Accordo Quadro l’Appaltatore si impegna a sottoscrivere i contratti relativi ai singoli interventi (contratto/appalto) al ribasso offerto sul prezzario Regionale Calabria. Qualora l’intervento comprendesse delle voci di prezzo non contemplate nel prezzario si farà riferimento al prezzario di una delle Regioni limitrofe e in assenza da analisi prezzi, comprensivi delle lavorazioni e delle eventuali forniture,
trasporti, noli, elaborate dal progettista, cui verrà applicata la medesima percentuale di ribasso offerta in sede di Accordo Quadro, stabiliti in esito ad un verbale di concordamento ex art.163 del D.P.R. 207/2010.
Il contratto di appalto relativo ai singoli interventi deve essere redatto in forma scritta. E’ demandata alla Stazione Appaltante la scelta di stipulare l’atto in forma pubblico- amministrativa.
Le Stazioni Appaltanti procederanno all’affidamento dei singoli contratti/appalti agli aggiudicatari del lotto 3 a cominciare dal primo classificato nella graduatoria interessata dall’intervento (“lavori SOA dalla III alla IV classifica”: interventi manutentivi di importo superiore a 516.000 euro e non superiore a 2.582.000 euro).
Per ciascun lotto non è previsto un numero minimo né massimo di interventi affidabili. Tuttavia, al fine di garantire una rotazione tra le imprese parti del presente Accordo Quadro, è previsto un importo massimo, pari ad euro 2.966.000,00 per il lotto 3, affidabile al medesimo operatore, raggiunto il quale la Stazione Appaltante interpellerà per i seguenti affidamenti la successiva impresa che ha offerto il ribasso più conveniente.
L’importo massimo potrà essere raggiunto mediante un unico contratto/appalto o mediante la somma di contratti/appalti.
Si precisa che nei singoli interventi, indipendentemente dall’importo massimo affidabile previsto per il lotto 3, si dovrà tener conto, in relazione a ciascuna categoria, della classifica richiesta.
L’impresa con cui sono già stati contrattualizzati precedenti appalti potrà essere interpellata anche per un nuovo affidamento che superi di non più del 10% (dieci per cento) il valore residuo affidabile.
Qualora non sia stata raggiunta la soglia massima e l’impresa interpellata rifiuti un successivo affidamento perché impegnata nell’esecuzione di interventi già affidati in virtù dell’Accordo Quadro, verrà interpellata la successiva impresa che ha offerto il ribasso più conveniente, salvo poi riconsiderare l’operatore che ha rifiutato di assumere l’intervento per i successivi affidamenti, fino alla concorrenza della soglia massima indicata.
Nel caso in cui tutti gli operatori parti dell’Accordo Quadro siano stati affidatari di interventi per un importo complessivo pari alla soglia massima di cui al precedente comma, la rotazione riprenderà a partire dal concorrente primo classificato nella graduatoria interessata dall’intervento.
Qualora l’Agenzia non addivenisse alla stipula di specifici Accordi Quadro per la realizzazione di interventi per i quali è necessario il Nulla Osta Sicurezza, potrà affidare gli interventi in questione agli operatori parti dell’Accordo Quadro in possesso di detta certificazione. A tal fine, ciascun operatore dovrà dichiarare, contestualmente alla stipula dell’Accordo Quadro, di esserne in possesso ovvero comunicare, in una fase successiva, di esserne venuto in possesso.
I singoli contratti di appalto saranno affidati conformemente a quanto prescritto nel disciplinare di gara, nel Capitolato Speciale d’Appalto, nel presente AQ e secondo la procedura descritta nell’apposita Guida operativa relativa all’utilizzo dell’applicativo informatico, denominato “Gestione Contratti”, pubblicata sul sito internet dell’Agenzia.
L’applicativo di cui al periodo precedente, in particolare, consente alle Stazioni Appaltanti la gestione informatizzata dei singoli contratti di affidamento degli interventi nonché la gestione e la rotazione in tempo reale degli operatori economici in conformità all’AQ, al capitolato speciale e all’intera procedura di gara.
Ciascun operatore economico, al momento della stipula dell’Accordo quadro si impegna, pertanto, ad accettare incondizionatamente il funzionamento del predetto applicativo informatico, come descritto dalla richiamata Guida.
In caso di violazione delle regole prescritte nella richiamata Guida, ovvero di mancato utilizzo dell’applicativo informatico, l’affidamento dei lavori non si ritiene valido né efficace e gli Appaltatori non potranno avanzare alcuna pretesa circa il relativo affidamento.
Il Responsabile del Procedimento della singola Stazione Appaltante darà comunicazione all’Appaltatore, non appena selezionato tramite l’applicativo di cui al periodo precedente, della necessità di realizzare il singolo intervento e si attiverà tempestivamente per accertarne la regolarità contributiva nonché per acquisirne la documentazione antimafia.
A partire da detta comunicazione, ai fini dell’accettazione dell’incarico, in conformità a quanto previsto dall’art. 106, comma 3, D.P.R. n.207/2010, l’Appaltatore avrà a disposizione 20 (venti) giorni per prendere visione della relativa Documentazione Tecnica, verificandone la completezza, e dello stato dei luoghi, alla presenza del Responsabile Unico del Procedimento e del Direttore dei Lavori valutando tutte le circostanze ed elementi che influiscono sul costo dei materiali e della mano d’opera oltre ai noli e trasporti.
In conformità a quanto previsto dal 106, comma 3, del DPR 207/2010, si precisa che l’accettazione dell’intervento deve essere preceduta dalla formale presa visione dei luoghi e della documentazione tecnica. L’assenza di tale presupposto sarà equiparata ad un rifiuto ad eseguire l’intervento, che stante la contrarietà ad una espressa norma di Xxxxx, deve essere qualificato come ingiustificato.
Qualora l’operatore prenotato non si pronunci entro il termine di cui al periodo precedente, potrà essere riselezionato soltanto una volta ancora, salvo esaurimento dell’importo di soglia, valutate le ragioni della mancata risposta. Ove quest’ultimo non si dovesse pronunciare tempestivamente neppure entro i termini previsti per la seconda prenotazione, la mancata risposta sarà considerata un rifiuto ingiustificato e verrà interpellata l’impresa parte dell’Accordo Quadro che ha offerto il ribasso a seguire più conveniente.
Qualora l’intervento dovesse comprendere delle voci di prezzo non contemplate nel prezziario di riferimento, si farà riferimento a quello di una delle Regioni limitrofe e in assenza di riferimenti utilizzabili, da analisi prezzi, comprensive delle lavorazioni, delle eventuali forniture, trasporti, noli, elaborate dal progettista del singolo intervento, alle quali
sarà applicato il medesimo ribasso offerto in sede di Accordo Quadro, stabiliti in esito ad un verbale di concordamento ex art.163 del D.P.R. 207/2010 entro 15 (quindici) giorni decorrenti dalla scadenza del termine di cui al periodo precedente.
Qualora l’Appaltatore comunichi, a mezzo di posta elettronica certificata, al Responsabile del Procedimento della Stazione Appaltante di voler accettare l’incarico, il contratto/appalto verrà sottoscritto entro 40 (quaranta) giorni da detta comunicazione. Successivamente all’accettazione l’Appaltatore non potrà eccepire durante l’esecuzione dei lavori la mancata conoscenza di elementi non valutati.
Restano salve le situazioni che si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal Codice Civile e non escluse da altre norme del presente AQ.
Qualora l’Appaltatore presa visione della Documentazione Tecnica e dei luoghi comunichi, a mezzo di posta elettronica certificata, alla Stazione Appaltante di non voler sottoscrivere il contratto/appalto, anche in ragione dei nuovi prezzi determinati dalla Stazione Appaltante previo contraddittorio con l’operatore, verrà interpellata l’impresa parte dell’Accordo Quadro che ha offerto il ribasso a seguire più conveniente dandone comunicazione alla Centrale di Committenza. Resta ferma, in tal caso, l’attività istruttoria della Direzione Regionale che, rispetto al caso specifico, valuta la conformità del rifiuto dell’operatore selezionato rispetto alle previsioni del presente Accordo quadro.
Qualora l’Appaltatore rifiuti ingiustificatamente per tre volte consecutive l’esecuzione degli interventi proposti dalle Stazioni Appaltanti, l’Accordo Quadro si intenderà risolto di diritto a meno che il rifiuto sia motivato in ragione del contemporaneo espletamento di altri interventi affidati in virtù dell’Accordo Quadro stesso.
Spetta comunque all’Agenzia valutare la conformità del rifiuto rispetto alle previsioni del Disciplinare di gara, del Capitolato Speciale e del presente AQ. L’Operatore è tenuto a fornire tempestivamente ogni chiarimento necessario all’istruttoria dell’Agenzia entro e non oltre il termine che la stessa indicherà nella relativa istanza di giustificazioni. Il rifiuto rispetto al quale non saranno forniti riscontri da parte dell’operatore economico nei termini assegnati sarà automaticamente considerato ingiustificato.
Soltanto l’esito negativo dell’istruttoria sarà comunicato dall’Agenzia.
Qualora, invece, l’intervento non venisse accettato ovvero il contratto non venisse stipulato entro i termini previsti dal presente articolo per cause non imputabili alla stazione appaltante ovvero per causa di forza maggiore e/o imprevedibili, verrà interpellata l’impresa parte dell’Accordo Quadro che ha offerto il ribasso a seguire più conveniente, salvo il caso in cui la Stazione Appaltante non conceda una proroga di 30 (trenta) giorni per la stipula del contratto/appalto accettato qualora sussistano obiettive e fondate ragioni di fatto e/o di diritto tali da giustificare la proroga stessa. Tale proroga potrà essere concessa soltanto una volta.
L’Agenzia del Demanio si riserva la facoltà di escludere taluni interventi, ancorché previsti nel Piano Generale, trattandosi quest’ultimo di un documento meramente programmatico
che non implica alcun vincolo di realizzazione e gli appaltatori non potranno avanzare alcuna pretesa circa il relativo affidamento.
L’Agenzia del Demanio si riserva inoltre la facoltà di non ricorrere all’Accordo Quadro per singoli interventi di cui dovesse essere appurata la peculiarità a seguito di comprovate e oggettive motivazioni avanzate dalla stazione appaltante e validate dall’Agenzia stessa.
La Centrale di Committenza si avvale della facoltà prevista dall’art.140 D.Lgs. 163/2006 interpellando progressivamente gli operatori che hanno partecipato alla procedura di gara, classificati nella relativa graduatoria a seguire rispetto a quelli parte del presente Accordo Quadro.
Art. 20 - Procedimento per l’attivazione dei cantieri
Gli interventi ed i lavori di manutenzione ordinaria/straordinaria saranno affidati dalla Stazione Appaltante tramite contratto specifico con riferimento alla Documentazione Tecnica.
L’impresa selezionata in ragione del miglior ribasso offerto, designa un referente tecnico al quale il Responsabile Unico del Procedimento ed il Direttore dei Lavori potranno fare riferimento per qualsiasi necessità. Il referente tecnico dell’impresa dovrà presentarsi presso gli uffici della Stazione Appaltante al fine di concordare le procedure preliminari volte ad avviare l’esecuzione delle opere.
Art. 21 – Programma di esecuzione dei lavori e cronoprogramma
Ogni specifico contratto verrà stipulato sulla base della Documentazione Tecnica o di un Progetto esecutivo approvati dalla Stazione Appaltante, comprensiva di tutti gli elementi e/o autorizzazioni necessari alla immediata cantierabilità, redatto in coerenza alla complessità degli interventi da effettuare.
La Stazione Appaltante, per ogni singolo contratto, nominerà un Responsabile Unico del Procedimento, un Direttore dei Lavori e, un Coordinatore per la Sicurezza, e in base della complessità del progetto un eventuale organo di collaudo.
L’appaltatore sottoscritto il contratto redigerà nel rispetto delle previsioni progettuali il proprio cronoprogramma di dettaglio, al fine di consentire, in accordo con le Amministrazioni usuarie, la corretta organizzazione dei lavori riducendo il più possibile le interferenze con lo svolgimento delle attività correnti.
Art. 22 – Rapporti di lavoro impresa-assegnatario
All’Appaltatore è fatto divieto assoluto di tenere rapporti di lavoro extracontrattuali con l'assegnatario degli spazi fino alla data del collaudo finale.
L’ inosservanza di tale divieto comporta l’immediata risoluzione del contratto.
Sono fatte salve le richieste in corso d’opera avanzate dall’assegnatario alla stazione appaltante e dalla stessa approvate ed inserite nei lavori in corso d’opera. Tali spese
potranno essere riconosciute dalla Stazione Appaltante e costituire, cosi, una variante ai lavori nel rispetto di quanto prescritto dagli articoli 132 e 205 del D.Lgs. 163/2006.
Art. 23 – Disciplina e buon ordine dei cantieri
L’Appaltatore dovrà costantemente presenziare i lavori personalmente o mediante un suo Rappresentante, e la responsabilità di quanto accade nell’area di cantiere è sempre e comunque riconducibile all’Appaltatore stesso.
L’Appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine nel cantiere e ha l’obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento, le prescrizioni e gli ordini ricevuti.
L’Appaltatore è comunque responsabile dei danni che siano comunque causati dai suoi agenti e dal personale, e risponde nei confronti della Stazione Appaltante per malafede o la frode dei medesimi nell’impiego dei materiali.
L’Appaltatore dovrà provvedere a sue cure e spese alla sorveglianza del cantiere, a curare i lavori ad esso affidati e a far si che non vengano manomessi. Pertanto, saranno a suo carico i rifacimenti e i relativi indennizzi, sempre che le manomissioni o sottrazioni non risultino in modo chiaro avvenute per fatto imputabile a terzi.
L’Appaltatore provvede affinché l’accesso al cantiere sia vietato a tutte le persone non addette ai lavori e non ammessi dalla Direzione lavori.
La Stazione Appaltante si riserva il diritto di richiedere l’immediato allontanamento dei tecnici ritenuti non idonei o scorretti e di sostituirli con altri professionalmente più adatti.
Art. 24 – Condotta dei lavori
L’esecuzione è sempre effettuata secondo le regole dell’arte e con riferimento alle relative norme UNI. L’Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi, e dovrà adottare tutte le misure idonee a garantire la sicurezza di persone o cose relative ai fabbricati ed ai locali nei quali sono previsti i lavori di cui al presente Accordo Quadro. In particolare, quando l’oggetto dei lavori è relativo:
a) ad interventi all’esterno dei fabbricati, l’Appaltatore dovrà adottare tutte le misure di sicurezza atte ad evitare danni a cose o persone;
b) ad interventi all’interno dei locali, l’Appaltatore dovrà adottare tutte le misure di sicurezza atte ad evitare danni alle persone o cose, ed eseguire gli stessi organizzandosi opportunamente e procurando i minori disagi possibili al personale delle Amministrazioni, al pubblico se presente ed in genere a tutti coloro che possono frequentare a vario titolo i locali oggetto dei lavori, coordinandosi con il RSSPP, ottemperando alle prescrizioni del DUVRI/del PSC (del POS e dell’eventuale piano sostitutivo).
Art. 25 – Disposizioni particolari relative all’esecuzione degli interventi
In considerazione dell’attività svolta dalle Amministrazioni utilizzatrici i lavori dovranno essere eseguiti tenendo conto della destinazione d’uso degli immobili oggetto degli interventi. Quindi, durante i lavori l’Appaltatore comunque dovrà:
- prevedere particolari accorgimenti tecnici per garantire la continuità delle attività istituzionali;
- mantenere liberi gli accessi agli immobili o alle porzioni degli stessi in uso alle Amministrazioni utilizzatrici, tramite passaggi preferenziali atti ad evitare commistioni tra il personale dell’impresa appaltatrice e il personale delle Amministrazioni utilizzatrici e/o il pubblico.
È vietato all’Appaltatore, salva autorizzazione scritta del Direttore dei Lavori, di depositare materiale o attrezzature nei fabbricati in quantità superiore al necessario.
Ad opera compiuta, i materiali eccedenti verranno immediatamente sgombrati dal fabbricato a cura dell’Appaltatore.
L’Amministrazione resta in ogni caso esonerata da ogni responsabilità per danni, avarie o perdite dei materiali depositati, la cui cura spetta unicamente all’Appaltatore.
Art. 26 – Termine di inizio ed ultimazione dei lavori
Nel periodo di operatività del presente Accordo Quadro, per ogni singolo intervento o lavoro verranno individuati, in base alla Documentazione Tecnica di progetto le tempistiche per lo svolgimento dei lavori.
Subito dopo l’ultimazione dei lavori l’Appaltatore ne darà comunicazione scritta al Direttore dei Lavori che procederà al più presto, e comunque non oltre un mese dalla data di comunicazione, alla visita di constatazione dell’ultimazione delle opere.
In caso di risultato favorevole sarà redatto il relativo certificato di ultimazione dei lavori dalla data dalla quale si intenderà avvenuta la consegna dell’opera, salva contraria dichiarazione e salva la consegna delle certificazioni degli impianti.
Qualora in sede di accertamento si evidenzino vizi e difformità di costruzione e/o di esecuzione, l’impresa è tenuta ad eliminarli a proprie spese entro il termine fissato e con le modalità prescritte dalla Direzione dei Lavori, fatto salvo il risarcimento dei danni eventualmente subiti dalla Stazione Appaltante e l’applicazione della penale prevista dall’art. 14 del presente Accordo Quadro e dall’articolo B.9 del Capitolato Speciale d’Appalto, in caso di ritardo. In tal caso il certificato di ultimazione dei lavori avrà effetto dal giorno in cui si constaterà che l’Appaltatore ha regolarmente eseguito il lavoro.
Art. 27 – Sospensioni, riprese dei lavori e proroghe
I casi e i modi nei quali possono essere disposte le sospensioni dei lavori e i criteri di determinazione degli indennizzi e dei danni qualora le interruzioni superino i limiti previsti o siano ordinate in carenza di presupposti sono disciplinati dagli articoli 158, 159, 160 del
D.P.R. 207/2011.
La sospensione dei lavori permane il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato l’interruzione.
Art. 28 – Lavoro festivo e notturno
Non si potranno eseguire lavori nei giorni riconosciuti festivi, né durante la notte, se non dietro specifico ordine scritto della Direzione dei Lavori, e sotto le condizioni previste dall’art. 27 del Capitolato Generale (D.M. n. 145 del 19/04/2000). Tali eventuali lavori verranno compensati sulla base dell’Elenco dei Prezzi allegato al contratto.
Art. 29 – Rilascio del certificato di regolare esecuzione lavori e/o collaudo
Il certificato di regolare esecuzione e/o collaudo verrà redatto in conformità ai dettami di cui alla parte II, titolo X del D.P.R. n. 207/2010.
CAPO IV
DISCIPLINA ECONOMICA DELL’ACCORDO QUADRO
Art. 30 – Prezzi contrattuali. Invariabilità del corrispettivo
Il corrispettivo sarà stabilito applicando il ribasso offerto in sede di Accordo Quadro alle voci del computo metrico estimativo di progetto. Gli eventuali nuovi prezzi saranno desunti da prezziari ufficiali di regioni limitrofe e in assenza da analisi prezzi elaborate dal progettista cui verrà applicata la medesima percentuale di ribasso offerta in sede di Accordo Quadro.
Si specifica che nei prezzi unitari inclusi nel Prezzario di riferimento regionale e negli Elenchi prezzi di ogni singolo contratto/appalto, ivi incluse eventuali analisi prezzi, si intende compresa e compensata ogni opera, materia e spesa principale ed accessoria, provvisionale od effettiva che direttamente od indirettamente concorra all’esecuzione ed al compimento del lavoro, cui il prezzo si riferisce, sotto le condizioni stabilite dal contratto.
Non è consentita, ai fini del presente Accordo Quadro e dei relativi contratti attuativi, la revisione dei prezzi e non si applica l’art. 1664, comma 1 del Codice civile. Pertanto, i corrispettivi dovranno intendersi fissi e invariabili e non saranno in alcun modo soggetti a revisione prezzi, né a modificazioni di sorta, qualunque eventualità possa verificarsi per tutta la durata dell’Accordo Quadro. In deroga, trova applicazione, ove ne ricorrano le condizioni, l’art. 133, commi 4,5,6 e 7 del D.Lgs. 163/2006.
Il corrispettivo sarà determinato a misura ai sensi dell’art. 53, comma 4, del D.Lgs. 163/2006, e contabilizzato come previsto al successivo art. 31.
Art. 31 – Contabilità dei lavori
La contabilità dei lavori a misura è eseguita attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito documento; il corrispettivo è determinato moltiplicando le quantità rilevate per i prezzi unitari dell’elenco prezzi al netto del ribasso contrattuale.
Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se l’esecutore del contratto rifiuti di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il Direttore dei Lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o i brogliacci suddetti.
Per eventuali categorie di lavori da contabilizzare in economia, non si dà luogo a una valutazione a misura, ma si procede secondo le speciali disposizioni dettate dall’art. 179 del D.P.R. 207/2010.
Nel caso siano presenti categorie di lavoro valutate nell’elenco prezzi a corpo, la contabilizzazione sarà eseguita applicando quote percentuali progressive sul prezzo esposto in elenco, al netto del ribasso d’asta, in rapporto al lavoro eseguito. Le quote
percentuali delle lavorazioni eseguite sono desunte da valutazioni autonome del Direttore dei Lavori, il quale può controllarne l’attendibilità anche attraverso un riscontro con il computo metrico, che, in ogni caso, non ha alcuna rilevanza contrattuale e i suoi dati non sono vincolanti.
Art. 32 – Pagamenti
All’Appaltatore in base ai dati risultanti dai documenti contabili saranno erogati dei pagamenti in acconto, mediante emissione del certificato di pagamento da parte del Responsabile Unico del Procedimento, al maturare di ogni stato di avanzamento dei lavori (SAL), compresa l’incidenza dei relativi oneri di sicurezza, al netto sia della ritenuta dello 0,50% prescritta dall’art. 4 comma 3 del DPR 207/2010 sia delle rate di acconto precedenti.
Il termine di emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti, da parte del Responsabile Unico del Procedimento non può superare i 45 giorni a decorrere dalla redazione del relativo SAL. La Stazione Appaltante dispone quindi il pagamento entro i successivi 30 giorni, decorrenti dalla data di emissione della fattura da parte dell’Appaltatore.
Le specifiche modalità di liquidazione saranno determinate per ogni singolo contratto in ragione dell’articolazione e complessità del medesimo.
Ai sensi dell’articolo 26-ter del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e successive modificazioni, sarà riconosciuta all’appaltatore in sede di contratto attuativo, nei termini ivi previsti ed estesi dal decreto-legge 31/12/2014 n. 192, convertito con modificazioni dalla Legge n. 11 del 27/02/2015, una somma a titolo di anticipazione, pari al 20% (venti per cento) dell’importo del contratto, da erogare dopo la sottoscrizione del contratto attuativo ed entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP. In materia si applicano gli articoli 124, commi 1 e 2, e 140 commi 2 e 3, del DPR 207/2010.
L’erogazione dell’anticipazione sarà subordinata alla prestazione da parte dell’appaltatore
– ed in sede di stipula del contratto attuativo - di apposita garanzia, il cui importo garantito sia almeno pari all’anticipazione, maggiorato dell’I.V.A. all’aliquota di legge, nonchè del tasso legale di interesse applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa in base al periodo previsto per la compensazione di cui al comma 2. La garanzia dovrà essere prestata mediante atto di fideiussione - rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato - o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.3, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.3 allegato al predetto decreto.
Art. 33 – Liquidazione finale e saldo
Il conto finale dei lavori oggetto dell’appalto dovrà essere compilato dal Direttore dei Lavori, insieme alla sua specifica relazione entro 30 (trenta) giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori e/o collaudo e sarà trasmesso al Responsabile del procedimento che dovrà invitare l’Appaltatore a sottoscriverlo entro il termine di 30 (trenta) giorni.
Stabilita la liquidazione finale delle opere, trascorso il termine di garanzia e approvata la determina di regolare esecuzione, si effettuerà il pagamento del residuo credito spettante all’Appaltatore e dello svincolo del deposito cauzionale.
Art. 34 – Ritenute di garanzia
Ai sensi dell’art. 4, comma 3, del D.P.R. 207/2010, a garanzia dell’osservanza, da parte dell’Appaltatore, dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori dovrà essere operata, sull’importo netto progressivo dei lavori, una ritenuta dello 0,5 per cento.
Tale importo verrà liquidato, previa verifica del rispetto degli obblighi di cui al comma 1 del presente articolo, in sede di liquidazione del conto finale relativo ad ogni singolo contratto, dopo l’approvazione del collaudo provvisorio, ovvero il rilascio del certificato di regolare esecuzione.
Art. 35 – Norme specifiche in materia di verifica dei versamenti fiscali previdenziali e assicurativi
Fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa statale per il rispetto degli obblighi in materia di sicurezza e di tutela dei lavoratori, ai sensi del D.Lgs n. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i., devono essere rispettati i seguenti obblighi:
a) obbligo dell’appaltatore di applicare o far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti, impiegati nell’esecuzione degli appalti, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro della categoria, vigenti nel territorio di esecuzione del contratto. Per gli appalti di lavori la stazione appaltante verifica, anche durante l’esecuzione, il rispetto da parte dell’Appaltatore degli obblighi relativi all’iscrizione dei lavoratori alle casse edili;
b) obbligo dell’appaltatore di rispondere in solido della osservanza di quanto previsto alla lettera a) da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei propri dipendenti, per le prestazioni rese nell’ambito dei lavori ad essi affidati;
c) obbligo di subordinare la stipula del contratto ed il pagamento dei corrispettivi, a titolo di acconto e di saldo, all’acquisizione - da parte della Stazione Appaltante - del documento che attesti la regolarità contributiva e retributiva.
Ai fini della semplificazione delle procedure, ai sensi delle vigenti norme ed in particolare dell’art. 31, D.L. 69/2013 (convertito dalla L. 98/2013), la regolarità contributiva è attestata mediante il “documento unico di regolarità contributiva” denominato DURC. Tale documento certifica, in occasione della sottoscrizione di ciascun contratto attuativo, del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori, del certificato di collaudo o di regolare esecuzione e del pagamento del saldo finale, ed in ogni altra situazione in cui debba essere accertata la regolarità contributiva, l’adempimento da parte degli operatori economici degli obblighi relativi ai versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi, quando dovuti, all’INPS, all’INAIL o alle casse edili.
Il documento unico non sostituisce eventuali altre dichiarazioni che l’impresa è tenuta a rendere, ai sensi della normativa vigente, ad altri soggetti pubblici e privati.
CAPO V
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA
Art. 36 – Applicazione del D.Lgs. 81/2008
I lavori appaltati e regolati da singoli contratti possono prevedere o meno la redazione del piano di sicurezza e coordinamento (PSC).
Nel caso in cui si dovesse procedere alla redazione del Piano di cui al comma 1, prima della consegna dei lavori l’Appaltatore deve redigere e consegnare al Coordinatore alla sicurezza in fase di esecuzione e al Responsabile dei lavori (nello specifico coincidente con il Responsabile Unico del Procedimento) un piano sostitutivo di sicurezza, ovvero un piano operativo di sicurezza, redatto in aderenza al PSC, per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori che intenderà svolgere in proprio, ovvero subappaltare, da considerare come piano di dettaglio del PSC.
L’Appaltatore non potrà richiedere compensi aggiuntivi in relazione all’applicazione delle disposizioni e delle procedure in materia di sicurezza del cantiere previste dal presente Accordo Quadro, dall’eventuale PSC e dalla normativa vigente.
Nel caso in cui le lavorazioni non richiedano la predisposizione di un PSC, l’Appaltatore dovrà comunque predisporre il piano operativo di sicurezza e trasmetterlo alla Direzione dei Lavori, che in questo caso avrà l’abilitazione di cui al D.Lgs 81/08.
Le eventuali violazioni al piano di sicurezza e coordinamento o al piano operativo di sicurezza, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono motivo di risoluzione del contratto.
Art. 37 – Responsabilità dell’Appaltatore in materia di sicurezza e opere provvisionali
L’Appaltatore è responsabile del rispetto delle prescrizioni in materia di sicurezza e coordinamento anche da parte delle imprese mandanti e subappaltatrici.
L’Appaltatore è responsabile della raccolta e della valutazione preliminare dei Piani Operativi di Sicurezza delle imprese subappaltatrici intervenute presso il cantiere.
In caso di associazione temporanea di impresa o di consorzio l’impresa mandataria è responsabile della raccolta e della valutazione dei documenti relativi ai contratti collettivi di lavoro e di quelli attestanti la regolarità contributiva assicurativa e previdenziale e del coordinamento del cantiere.
L’eventuale sospensione dei lavori, a causa di gravi inadempienze in materia di sicurezza, non dà luogo ad alcun diritto a indennizzi o proroghe dei termini contrattuali.
Nell’esecuzione dei lavori sono a carico dell’Appaltatore tutte le opere provvisionali necessarie per lo svolgimento dei lavori a garanzia della sicurezza del personale
dell’impresa e degli eventuali subappaltatori e/o subaffidatari oltre alle persone presenti a qualsiasi titolo nelle aree di lavoro.
Sono altresì a carico dell’Appaltatore le opere provvisionali necessarie alla tutela dei beni sia pubblici che privati, compresi gli oneri amministrativi, tecnici finalizzati all’esecuzione delle opere provvisionali.
CAPO VI
OBBLIGHI ED ONERI DELL’APPALTATORE
Art. 38 – Obblighi ed oneri a carico dell’Appaltatore
Oltre agli oneri del Capitolato Generale e del Capitolato Speciale, nonché in aggiunta a quanto già specificato nei precedenti articoli sono a carico dell’Appaltatore, in relazione ai singoli contratti/appalti, gli ulteriori oneri ed obblighi di seguito riportati, di cui l’Appaltatore dovrà tener conto in sede di affidamento dell’incarico ai sensi del precedente art. 19:
a) la corretta esecuzione delle indicazioni della documentazione tecnica e delle indicazioni del Direttore dei Lavori;
b) la preventiva verifica della documentazione tecnica al fine di poter tempestivamente segnalare alla Direzione Lavori eventuali imprecisioni al fine di chiedere chiarimenti;
c) fornire ai subappaltatori e alle imprese mandanti la Documentazione Tecnica e ogni altro documento necessario per l’esecuzione delle opere o per il coordinamento della sicurezza;
d) l’impegno a non accettare incarichi superiori ad euro 2.582.000 (duemilionicinquecentoottantaduemila). In quest’ultimo caso, l’eventuale contratto/appalto per l’esecuzione di interventi superiori all’importo di euro
2.582.000 deve intendersi risolto ipso iure, né l’Appaltatore potrà avanzare alcuna pretesa circa il relativo affidamento.
L’Appaltatore è tenuto inoltre all’adempimento degli specifici obblighi contrattuali riportati nei successivi articoli 39, 40 e 41.
Art. 39 – Tracciabilità dei flussi finanziari
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 3 della Legge 136/2010 l’Appaltatore si obbliga ad utilizzare il conto corrente bancario o postale dedicato indicato nella dichiarazione predisposta da ciascuna Stazione Appaltante ed allegata in copia al singolo contratto di appalto, nell’ambito della quale ha individuato i soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sullo stesso.
L’Appaltatore si impegna a comunicare alla Stazione Appaltante, entro 7 giorni ogni eventuale variazione relativa al predetto conto ed ai soggetti autorizzati ad operare su di esso.
L’Appaltatore si obbliga, altresì, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e subcontraenti un’apposita clausola, a pena di nullità assoluta, con la quale ciascuno di essi assumerà gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla citata legge.
L’Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia dove ha sede la Stazione Appaltante della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
L’Appaltatore si impegna, inoltre, a trasmettere i predetti contratti alla Stazione Appaltante, ai fini della verifica di cui al comma 9 dell’art. 3 della Legge 136/2010.
L’inadempimento di tali obblighi costituirà ipotesi di risoluzione espressa del contratto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile.
In caso di cessione del credito derivante dal presente contratto, il cessionario sarà tenuto ai medesimi obblighi previsti per l’Appaltatore nel presente articolo e ad anticipare i pagamenti all’Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul conto concorrente dedicato.
Art. 40 – Xxxxx e obblighi ulteriori relativi all’esecuzione dei lavori
In relazione alle attività relative alla gestione dell’area di cantiere e degli impianti e del personale impiegato, con riferimento ai singoli contratti/appalti, sono a carico dell’Appaltatore:
a) la formazione di un cantiere attrezzato, in relazione all’entità dell’opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutti i lavori;
b) la sorveglianza di tutti i materiali in esso depositati o posti in opera nonché di tutte le forniture e materiali sia di proprietà della Stazione Appaltante, sia delle altre ditte appaltatrici, consegnati all’Appaltatore.
c) la fornitura in opera, con la relativa manutenzione, di cartelli indicatori, lampade per segnali notturni e quant’altro necessario per garantire ogni forma di sicurezza;
d) la documentazione fotografica, come sarà richiesto e prescritto dalla Direzione dei lavori;
e) tutte le licenze e/o autorizzazioni occorrenti per l’esecuzione dei lavori e gli eventuali permessi comunali per l’occupazione temporanea di suolo pubblico saranno predisposti dall’Appaltatore e sottoscritti per competenza dalla Stazione Appaltante, i costi relativi al deposito di atti o richieste e gli oneri dovuti saranno anticipati dall’Appaltatore e rimborsati dalla Stazione Appaltante dietro presentazione di ricevuta o atto equipollente;
f) tutti i modelli e campioni di lavorazione e di materiali che dovessero occorrere;
g) tutti gli attrezzi ed utensili necessari per l’esecuzione delle opere; gli utensili ed il personale necessari per le misurazioni, il tracciamento dei lavori, per le verifiche e le contestazioni e per le operazioni di collaudo;
h) tutte le opere provvisionali, come: ponti, steccati, illuminazione, armature, centine, casseri, sagome, puntelli, macchine, cordami, taglie, attrezzi, utensili e tutto quanto necessario;
j) la pulizia e sgombero quotidiani delle parti di immobili interessate dai lavori col personale necessario;
k) osservare le norme derivanti dalle vigenti Leggi e Decreti relativi alla assicurazione degli operai e tutte le altre disposizioni in vigore o che venissero eventualmente emanate anche durante l’esecuzione dell’appalto in materia di assistenza e assicurazione sociale;
l) comunicare alla Direzione dei lavori, entro il termine prefissato dallo stesso, tutte le notizie relative all’impiego della mano d’opera;
m) ricevere, scaricare e trasportare materiali e forniture nei luoghi di deposito situati nell’interno degli immobili o a piè d’opera, secondo le disposizioni della Direzione dei lavori. I danni che dovessero derivarne ai materiali, alle forniture ed ai lavori compiuti, per cause e negligenze imputabili all’Appaltatore, dovranno essere dallo stesso riparati a totali sue cure e spese.
o) sgomberare completamente dai materiali, mezzi d’opera e impianti di sua proprietà, le località interessate dai lavori, appena ultimati i lavori.
Art. 41 - Spese contrattuali e oneri fiscali
Sono a carico dell’Appaltatore, ai sensi dell’art. 8 del D.M. n.145/2000, tutti gli oneri inerenti e conseguenti alla stipulazione e registrazione del contratto di appalto, compresi quelli tributari.
Restano altresì a carico esclusivo dell’Appaltatore le imposte e in genere qualsiasi onere, che, direttamente o indirettamente, nel presente o nel futuro, gravino sulle forniture e sulle opere oggetto dell’appalto, che contrattualmente risultano a suo carico, anche qualora la tassa, l’imposta o l’onere qualsiasi risultino intestati a nome della Stazione Appaltante ovvero dell’Amministrazione utilizzatrice.
L’imposta sul valore aggiunto è regolata come per legge.
CAPO VII DISPOSIZIONI FINALI
Art. 42 – Trattamento dei dati personali
Ai fini e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003 la Centrale di Committenza e la Stazione Appaltante si riservano il diritto di inserire il nominativo dell’Appaltatore e dei subappaltatori nella propria anagrafica e nell’applicativo informatico “Gestione Accordi Quadro”. Tali dati verranno trattati con sistemi elettronici e manuali, e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza.
Con la sottoscrizione del presente Accordo Quadro, gli Appaltatori esprimono pertanto il loro consenso al predetto trattamento.
Art. 43 – Definizione del contenzioso e Foro competente
Per tutte le controversie relative ai rapporti tra la Stazione Appaltante e l’Appaltatore derivanti dall’interpretazione e/o esecuzione del presente Accordo Quadro e del conseguente contratto/appalto, sarà competente in via esclusiva il Foro di Catanzaro.
Qualora la controversia dovesse sorgere durante l’esecuzione del contratto/appalto, l’Appaltatore sarà comunque tenuto a proseguire nell’esecuzione dello stesso, senza poter in alcun modo sospendere o ritardare l’esecuzione dei servizi; restando inteso che, qualora l’Appaltatore si rendesse inadempiente a tale obbligo, la Stazione Appaltante potrà risolvere il contratto, ai sensi dell’art. 1456 del codice civile.
Art. 44 – Disposizioni finali
La partecipazione al presente Accordo Quadro e ai conseguenti contratti/appalti comporta la piena ed incondizionata accettazione e osservanza di tutte le clausole e condizioni contenute nel presente Accordo Quadro e a tutti gli atti ivi richiamati ancorché non allegati.
ll Vicedirettore della Direzione Regionale Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx