Assistenza sanitaria integrativa - SAN.ARTI. Le parti, nella condivisione dell'importanza che riveste l'assistenza sanitaria integrativa per i lavoratori dipendenti dalle imprese a cui si applica il presente c.c.n.l., convengono di promuovere le iscrizioni e la relativa contribuzione a favore del Fondo Sanitario Nazionale Integrativo intercategoriale per l'Artigianato SAN.ARTI., secondo le modalità stabilite dall'accordo interconfederale per la costituzione del Fondo nazionale di assistenza sanitaria integrativa sottoscritto il 21 settembre 2010 tra Confartigianato Imprese, CNA, Casartigiani, CLAAI e le Confederazioni sindacali CGIL, CISL e UIL. Pertanto, a decorrere dal 1° febbraio 2013 sono iscritti al Fondo i dipendenti a tempo indeterminato a cui trova applicazione il presente c.c.n.l., ivi compresi gli apprendisti. A partire dal 1° marzo 2014 sono iscritti al Fondo anche i lavoratori a tempo determinato il cui rapporto ha una durata iniziale almeno pari a 12 mesi. Le iscrizioni non sono dovute nei casi di contratti a termine instaurati per durate inferiori, e successivamente prorogati o rinnovati fino a superare la soglia dei 12 mesi. Con pari decorrenza è attivato un contributo a carico dell'azienda pari a 10,42 euro mensili per 12 mensilità. I contributi sono versati al Fondo con la periodicità e le modalità stabilite dal regolamento. La mancata iscrizione al suddetto Fondo sanitario, SAN.ARTI. determina l'obbligo per il datore di lavoro di erogare un importo forfetario che dovrà essere chiaramente indicato in busta paga sotto la voce "Elemento aggiuntivo della retribuzione" (E.A.R.) pari a 25 € lordi mensili per 13 mensilità così come previsto dal presente c.c.n.l. Le prestazioni erogate da SAN.ARTI. costituiscono un diritto soggettivo di matrice contrattuale dei lavoratori. Pertanto l'azienda che ometta il versamento della contribuzione a SAN.ARTI. è altresì responsabile verso i lavoratori non iscritti della perdita delle relative prestazioni sanitarie, fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito. E' fatta salva la possibilità, a livello di contrattazione collettiva regionale, di definire specifici accordi finalizzati ad implementare le prestazioni convenute. Resta inteso che in questo caso le maggiori prestazioni dovranno essere erogate solamente ai lavoratori a cui si applica quell'accordo. Il funzionamento del Fondo sanitario è stabilito dallo Statuto e dal regolamento dello stesso che si intendono recepiti.
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Assistenza sanitaria integrativa - SAN.ARTI. Le parti, nella condivisione dell'importanza dell’importanza che riveste l'assistenza l’assistenza sanitaria integrativa per i lavoratori dipendenti dalle imprese a cui si applica il presente c.c.n.l.artigiane, convengono di promuovere le iscrizioni e la relativa contribuzione a favore del Fondo Sanitario Nazionale Integrativo intercategoriale per l'Artigianato l’Artigianato SAN.ARTI., secondo le modalità stabilite dall'accordo dall’Accordo interconfederale per la costituzione del Fondo nazionale di assistenza sanitaria integrativa sottoscritto il 21 settembre 2010 tra Confartigianato Imprese, CNACna, Casartigiani, CLAAI Claai e le Confederazioni confederazioni sindacali CGILCgil, CISL Cisl e UILUil. Pertanto, a decorrere dal 1° febbraio 2013 sono iscritti al Fondo i dipendenti a tempo indeterminato a cui trova applicazione il presente c.c.n.l.CCNL, ivi compresi gli apprendisti. A partire dal 1° marzo 2014 sono iscritti al Fondo anche apprendisti e i lavoratori a tempo determinato se il cui rapporto ha una durata iniziale almeno pari a 12 mesi. Le ; le iscrizioni non sono dovute nei casi di contratti a termine instaurati per durate inferiori, e successivamente prorogati o rinnovati fino a superare la soglia dei 12 mesi. Con pari decorrenza è attivato un contributo a carico dell'azienda dell’azienda pari a 10,42 euro mensili per 12 mensilità. I contributi sono versati al Fondo con la periodicità e le modalità stabilite dal regolamentoRegolamento. La mancata iscrizione al suddetto Fondo fondo sanitario, SAN.ARTI. determina l'obbligo l’obbligo per il datore di lavoro di erogare un importo forfetario che dovrà essere chiaramente indicato in busta paga sotto la voce "Elemento “elemento aggiuntivo della retribuzione" ” (E.A.R.) pari a 25 25€ lordi mensili per 13 mensilità così cosi come previsto dal dall’art. 14 del presente c.c.n.lCCNL. Le prestazioni erogate da SAN.ARTI. costituiscono un diritto soggettivo di matrice contrattuale dei lavoratori. Pertanto l'azienda l’azienda che ometta il versamento della contribuzione a SAN.ARTI. è altresì responsabile verso i lavoratori non iscritti della perdita delle relative prestazioni sanitarie, fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito. E' ’ fatta salva la possibilità, a livello di contrattazione collettiva regionale, di definire specifici accordi finalizzati ad implementare le prestazioni convenute. Resta inteso che in questo caso le maggiori prestazioni dovranno essere erogate solamente ai lavoratori a cui si applica quell'accordoquell’accordo. Il funzionamento del Fondo sanitario è stabilito dallo Statuto statuto e dal regolamento dello stesso che si intendono recepiti.
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Samples: Accordo Per Il Rinnovo Del CCNL Area Alimentazione Panificazione
Assistenza sanitaria integrativa - SAN.ARTI. Le parti, nella condivisione dell'importanza che riveste l'assistenza l’assistenza sanitaria integrativa per i lavoratori dipendenti dalle imprese a cui si applica il presente c.c.n.l.artigiane e delle Pmi, convengono di promuovere le iscrizioni e la relativa contribuzione a favore del Fondo Sanitario Nazionale Integrativo intercategoriale per l'Artigianato l’Artigianato SAN.ARTI., secondo le modalità stabilite dall'accordo dall'Accordo interconfederale per la costituzione del Fondo nazionale di assistenza sanitaria integrativa sottoscritto il 21 settembre 2010 21.9.2010 tra Confartigianato Imprese, CNACna, Casartigiani, CLAAI Claai e le Confederazioni confederazioni sindacali CGILCgil, CISL Cisl e UILUil. Pertanto, a decorrere dal 1° febbraio 2013 dall’ 1.2.2013 sono iscritti al Fondo i dipendenti a tempo indeterminato a cui trova applicazione il presente c.c.n.l.C.C.N.L., ivi compresi gli apprendisti. Con pari decorrenza è attivato un contributo a carico dell'azienda pari a 10,42 euro mensili per 12 mensilità. A partire dal 1° marzo 2014 decorrere dall’ 1.6.2014, sono iscritti al Fondo anche i lavoratori a tempo determinato se il cui rapporto ha una durata iniziale almeno pari a 12 mesi. Le ; le iscrizioni non sono dovute nei casi di contratti a termine instaurati per durate inferiori, e successivamente prorogati o rinnovati fino a superare la soglia dei 12 mesi. Con pari decorrenza è attivato un contributo a carico dell'azienda pari a 10,42 euro mensili per 12 mensilità. I contributi sono versati al Fondo con la periodicità e le modalità stabilite dal regolamentoRegolamento. La mancata iscrizione al suddetto Fondo fondo sanitario, SAN.ARTI. determina l'obbligo l’obbligo per il datore di lavoro di erogare un importo forfetario che dovrà essere chiaramente indicato in busta paga sotto la voce "Elemento “elemento aggiuntivo della retribuzione" ” (E.A.R.) pari a 25 € euro lordi mensili per 13 mensilità così come previsto dal presente c.c.n.l. C.C.N.L.. Le prestazioni erogate da SAN.ARTI. costituiscono un diritto soggettivo di matrice contrattuale dei lavoratori. Pertanto l'azienda che ometta il versamento della contribuzione a SAN.ARTI. è altresì responsabile verso i lavoratori non iscritti della perdita delle relative prestazioni sanitarie, fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito. E' È fatta salva la possibilità, possibilità a livello di contrattazione collettiva regionaleregionale e delle province autonome di Trento e Bolzano, di definire specifici accordi finalizzati ad implementare le prestazioni convenute. Resta inteso che in questo caso le maggiori prestazioni dovranno essere erogate solamente ai lavoratori a cui si applica quell'accordo. Il funzionamento del Fondo sanitario è stabilito dallo Statuto statuto e dal regolamento dello stesso che si intendono recepiti. Al suddetto Fondo possono iscriversi anche i familiari dei lavoratori dipendenti ai sensi degli accordi interconfederali vigenti, nonché i titolari di impresa, soci e collaboratori.
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Samples: Contrattazione Collettiva
Assistenza sanitaria integrativa - SAN.ARTI. Le parti, nella condivisione dell'importanza dell’importanza che riveste l'assistenza l’assistenza sanitaria integrativa per i lavoratori dipendenti dalle imprese a cui si applica il presente c.c.n.l.artigiane e delle PMI, convengono di promuovere le iscrizioni e la relativa contribuzione a favore del Fondo Sanitario Nazionale Integrativo intercategoriale per l'Artigianato l’Artigianato SAN.ARTI., secondo le modalità stabilite dall'accordo dall’Accordo interconfederale per la costituzione del Fondo nazionale di assistenza sanitaria integrativa sottoscritto il 21 settembre 2010 tra Confartigianato Imprese, CNACna, Casartigiani, CLAAI Claai e le Confederazioni confederazioni sindacali CGILCgil, CISL Cisl e UILUil. Pertanto, a decorrere dal 1° febbraio 2013 sono iscritti al Fondo i dipendenti a tempo indeterminato a cui trova applicazione il presente c.c.n.l.CCNL, ivi compresi gli apprendisti. Con pari decorrenza è attivato un contributo a carico dell’azienda pari a 10,42 euro mensili per 12 mensilità. A partire decorrere dal 1° marzo 2014 giugno 2014, sono iscritti al Fondo anche i lavoratori a tempo determinato se il cui rapporto ha una durata iniziale almeno pari a 12 mesi. Le ; le iscrizioni non sono dovute nei casi di contratti a termine instaurati per durate inferiori, e successivamente prorogati o rinnovati fino a superare la soglia dei 12 mesi. Con pari decorrenza è attivato un contributo a carico dell'azienda pari a 10,42 euro mensili per 12 mensilità. I contributi sono versati al Fondo con la periodicità e le modalità stabilite dal regolamentoRegolamento. La mancata iscrizione al suddetto Fondo fondo sanitario, SAN.ARTI. determina l'obbligo l’obbligo per il datore di lavoro di erogare un importo forfetario che dovrà essere chiaramente indicato in busta paga sotto la voce "Elemento “elemento aggiuntivo della retribuzione" ” (E.A.R.) pari a 25 25€ lordi mensili per 13 mensilità così cosi come previsto dal presente c.c.n.lCCNL. Le prestazioni erogate da SAN.ARTI. costituiscono un diritto soggettivo di matrice contrattuale dei lavoratori. Pertanto l'azienda l’azienda che ometta il versamento della contribuzione a SAN.ARTI. è altresì responsabile verso i lavoratori non iscritti della perdita delle relative prestazioni sanitarie, fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito. E' ’ fatta salva la possibilità, a livello di contrattazione collettiva regionale, di definire specifici accordi finalizzati ad implementare le prestazioni convenute. Resta inteso che in questo caso le maggiori prestazioni dovranno essere erogate solamente ai lavoratori a cui si applica quell'accordoquell’accordo. Il funzionamento del Fondo sanitario è stabilito dallo Statuto statuto e dal regolamento dello stesso che si intendono recepiti.
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Samples: CCNL Area Comunicazione
Assistenza sanitaria integrativa - SAN.ARTI. Le parti, nella condivisione dell'importanza che riveste l'assistenza sanitaria integrativa per i lavoratori dipendenti dalle imprese a cui si applica il presente c.c.n.l.C.C.N.L., convengono di promuovere le iscrizioni e la relativa contribuzione a favore del Fondo Sanitario Nazionale Integrativo intercategoriale per l'Artigianato SAN.ARTI., secondo le modalità stabilite dall'accordo dall'Accordo interconfederale per la costituzione del Fondo nazionale di assistenza sanitaria integrativa sottoscritto il 21 settembre 2010 tra Confartigianato Imprese, CNACna, Casartigiani, CLAAI Claai e le Confederazioni confederazioni sindacali CGILCgil, CISL Cisl e UILUil. Pertanto, a decorrere dal 1° febbraio 2013 ottobre 2014 sono iscritti al Fondo i dipendenti a tempo indeterminato a cui trova applicazione il presente c.c.n.l.C.C.N.L., ivi compresi gli apprendisti. A partire dal 1° marzo 2014 sono Sono altresì iscritti al Fondo anche i lavoratori a tempo determinato il cui rapporto ha una durata iniziale almeno pari a 12 mesi. Le iscrizioni non sono dovute nei casi di contratti a termine instaurati per durate inferiori, e successivamente prorogati o rinnovati fino a superare la soglia dei 12 mesi. Con pari decorrenza è attivato un contributo a carico dell'azienda pari a 10,42 euro mensili per 12 mensilità. I contributi sono versati al Fondo con la periodicità e le modalità stabilite dal regolamentoRegolamento. La mancata iscrizione al suddetto Fondo fondo sanitario, SAN.ARTI. determina l'obbligo per il datore di lavoro di erogare un importo forfetario che dovrà essere chiaramente indicato in busta paga sotto la voce "Elemento elemento aggiuntivo della retribuzione" (E.A.R.) pari a 25 € 25euro lordi mensili per 13 mensilità così cosi come previsto dal presente c.c.n.l. C.C.N.L.. Le prestazioni erogate da SAN.ARTI. costituiscono un diritto soggettivo di matrice contrattuale dei lavoratori. Pertanto l'azienda che ometta il versamento della contribuzione a SAN.ARTI. è altresì responsabile verso i lavoratori non iscritti della perdita delle relative prestazioni sanitarie, fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito. E' fatta salva la possibilità, a livello di contrattazione collettiva regionale, di definire specifici accordi finalizzati ad implementare le prestazioni convenute. Resta inteso che in questo caso le maggiori prestazioni dovranno essere erogate solamente ai lavoratori a cui si applica quell'accordo. Il funzionamento del Fondo sanitario è stabilito dallo Statuto e dal regolamento dello stesso che si intendono recepiti.
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Samples: c.c.n.l. Per I Lavoratori Dipendenti Dalle Imprese Artigiane Esercenti Servizi Di Pulizie
Assistenza sanitaria integrativa - SAN.ARTI. Le parti, nella condivisione dell'importanza che riveste l'assistenza sanitaria integrativa per i lavoratori dipendenti dalle imprese a di cui si applica il alla sfera di applicazione del presente c.c.n.l., . convengono di promuovere attivare le iscrizioni e la relativa contribuzione a favore del Fondo Sanitario Nazionale Integrativo sanitario nazionale integrativo intercategoriale per l'Artigianato SAN.ARTI.l'artigianato, secondo le modalità stabilite dall'accordo interconfederale per la costituzione del Fondo nazionale dagli accordi interconfederali in materia di assistenza sanitaria integrativa sottoscritto il 21 settembre 2010 sottoscritti tra Confartigianato Impreseimprese, CNA, Casartigiani, CLAAI e le Confederazioni sindacali CGIL, CISL e UIL. Pertanto, a decorrere A partire dal 1° febbraio 2013 2013, sono pertanto iscritti al Fondo - SANARTI i dipendenti a tempo indeterminato a cui trova applicazione il presente c.c.n.l., ivi compresi gli apprendisti. A partire dal 1° marzo 2014 sono iscritti al Fondo anche apprendisti nonché i lavoratori con contratto a tempo determinato il cui rapporto ha una di durata iniziale almeno pari a 12 mesi. Le ; le iscrizioni non sono dovute nei casi di contratti a termine instaurati per durate inferiori, e successivamente prorogati o rinnovati fino a superare la soglia dei 12 mesi. Con pari decorrenza è attivato un Il contributo a carico dell'azienda pari a € 10,42 euro mensili per 12 mensilità. I contributi sono versati mensilità è versato al Fondo con la periodicità e le modalità stabilite dal regolamento. La mancata iscrizione al suddetto Fondo sanitario, SAN.ARTI. determina l'obbligo per il datore di lavoro di erogare un importo forfetario che dovrà essere chiaramente indicato in busta paga sotto la voce "Elemento aggiuntivo della retribuzione" (E.A.R.) pari a 25 € lordi mensili per 13 mensilità così come previsto dal presente c.c.n.l. Le prestazioni erogate da SAN.ARTI. costituiscono un diritto soggettivo di matrice contrattuale dei lavoratori. Pertanto l'azienda che ometta il versamento della contribuzione a SAN.ARTI. è altresì responsabile verso i lavoratori non iscritti della perdita delle relative prestazioni sanitarie, fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito. E' fatta salva la possibilità, a livello di contrattazione collettiva regionale, di definire specifici accordi finalizzati ad implementare le prestazioni convenute. Resta inteso che in questo caso le maggiori prestazioni dovranno essere erogate solamente ai lavoratori a cui si applica quell'accordo. La mancata iscrizione al suddetto fondo sanitario, SANARTI, determina l'obbligo per il datore di lavoro di erogare un importo forfetario che dovrà essere chiaramente indicato in busta paga sotto la voce "Elemento aggiuntiva della retribuzione" (E.a.r.) pari a 25 € lordi mensili per 13 mensilità così come prevista dal presente c.c.n.l. Le prestazioni erogate da SANARTI, costituiscono un diritto soggettivo di matrice contrattuale dei lavoratori. Pertanto l'azienda che ometta il versamento della contribuzione a SANARTI, è altresì responsabile verso i lavoratori non iscritti della perdita delle relative prestazioni sanitarie, fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito. Il funzionamento del costituendo Fondo sanitario è stabilito dallo Statuto e dal regolamento dello stesso che si intendono recepiti. Al suddetto Fondo possono iscriversi anche i familiari dei lavoratori dipendenti ai sensi degli accordi interconfederali vigenti, nonché i titolari di impresa, soci e collaboratori.
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Assistenza sanitaria integrativa - SAN.ARTI. Le parti, nella condivisione dell'importanza dell’importanza che riveste l'assistenza l’assistenza sanitaria integrativa per i lavoratori dipendenti dalle imprese a cui si applica il presente c.c.n.l.artigiane dalle PMI, convengono di promuovere le iscrizioni e la relativa contribuzione a favore del Fondo Sanitario Nazionale Integrativo fondo sanitario se nazionalità creativo intercategoriale per l'Artigianato l’artigianato SAN.ARTI., secondo le modalità stabilite dall'accordo dall’accordo interconfederale per la costituzione del Fondo fondo nazionale di assistenza sanitaria integrativa sottoscritto sto scritto il 21 settembre 2010 tra Confartigianato Imprese, CNA, Casartigiani, CLAAI e le Confederazioni confederazioni sindacali CGILCgil, CISL Cisl e UILUil. Pertanto, a decorrere decorre dal 1° febbraio 2013 sono iscritti al Fondo i dipendenti a fondo di indipendente tempo indeterminato a cui trova applicazione il presente c.c.n.l.CCNL, ivi compresi gli apprendisti. Con pari decorrenza attivato un contributo a carico dell’azienda pari a 10,42 € mensili per 12 mensilità. A partire decorrere dal 1° marzo 2014 giugno 2014, sono iscritti al Fondo fondo anche i lavoratori a tempo determinato il cui rapporto ha se la porta una durata iniziale almeno pari a 12 mesi. Le ; le iscrizioni non sono dovute nei casi di contratti a termine instaurati per durate inferiori, e successivamente prorogati o prorogato rinnovati fino a superare sopra la soglia dei 12 mesi. Con pari decorrenza è attivato un contributo a carico dell'azienda pari a 10,42 euro mensili per 12 mensilità. I contributi sono versati al Fondo fondo con la periodicità e le modalità stabilite dal regolamento. La mancata iscrizione al suddetto Fondo fondo sanitario, SAN.ARTISan.arti. determina l'obbligo l’obbligo per il datore di lavoro di erogare un importo forfetario forfettario che dovrà essere chiaramente indicato in busta paga sotto la voce "Elemento elemento aggiuntivo della retribuzione" retribuzione (E.A.R.) pari a 25 € lordi mensili per 13 mensilità così come previsto dal nel presente c.c.n.lCCNL. Le prestazioni erogate da SAN.ARTISan.arti. costituiscono un diritto soggettivo di matrice contrattuale dei lavoratori. Pertanto l'azienda Pertanto, l’azienda che ometta mette il versamento della contribuzione a SAN.ARTISan.arti. è altresì responsabile responsabili verso i lavoratori non iscritti della perdita delle relative prestazioni sanitarie, fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito. E' È fatta salva la possibilità, a livello di contrattazione collettiva regionale, di definire specifici accordi finalizzati ad implementare le prestazioni convenute. Resta inteso che in questo caso le maggiori prestazioni dovranno essere erogate rogati solamente ai lavoratori a cui si applica quell'accordoquella accordo. Il funzionamento del Fondo fondo sanitario è stabilito dallo Statuto statuto e dal del regolamento dello stesso che si intendono recepiti.. Sezione “Disciplina del rapporto di lavoro”
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Assistenza sanitaria integrativa - SAN.ARTI. Le parti, nella condivisione dell'importanza che riveste l'assistenza sanitaria integrativa per i lavoratori dipendenti dalle imprese a cui si applica il presente c.c.n.l.artigiane e delle PMI, convengono di promuovere le iscrizioni e la relativa contribuzione a favore del Fondo Sanitario Nazionale Integrativo intercategoriale per l'Artigianato SAN.ARTI., secondo le modalità stabilite dall'accordo interconfederale per la costituzione del Fondo nazionale di assistenza sanitaria integrativa sottoscritto il 21 settembre 2010 tra Confartigianato Imprese, CNA, Casartigiani, CLAAI e le Confederazioni sindacali CGIL, CISL e UIL. Pertanto, a decorrere dal 1° febbraio 2013 sono iscritti al Fondo i dipendenti a tempo indeterminato a cui trova applicazione il presente c.c.n.l., ivi compresi gli apprendisti. Con pari decorrenza è attivato un contributo a carico dell'azienda pari a 10,42 euro mensili per 12 mensilità. A partire decorrere dal 1° marzo 2014 giugno 2014, sono iscritti al Fondo anche i lavoratori a tempo determinato se il cui rapporto ha una durata iniziale almeno pari a 12 mesi. Le mesi; le iscrizioni non sono dovute nei casi di contratti a termine instaurati per durate inferiori, e successivamente prorogati o rinnovati fino a superare la soglia dei 12 mesi. Con pari decorrenza è attivato un contributo a carico dell'azienda pari a 10,42 euro mensili per 12 mensilità. I contributi sono versati al Fondo con la periodicità e le modalità stabilite dal regolamento. La mancata iscrizione al suddetto Fondo sanitario, SAN.ARTI. determina l'obbligo per il datore di lavoro di erogare un importo forfetario che dovrà essere chiaramente indicato in busta paga sotto la voce "Elemento elemento aggiuntivo della retribuzione" (E.A.R.E.a.r.) pari a 25 € lordi mensili per 13 mensilità così come previsto dal presente c.c.n.l. Le prestazioni erogate da SAN.ARTI. costituiscono un diritto soggettivo di matrice contrattuale dei lavoratori. Pertanto l'azienda che ometta il versamento della contribuzione a SAN.ARTI. è altresì responsabile verso i lavoratori non iscritti della perdita delle relative prestazioni sanitarie, fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito. E' fatta salva la possibilità, a livello di contrattazione collettiva regionale, di definire specifici accordi finalizzati ad implementare le prestazioni convenute. Resta inteso che in questo caso le maggiori prestazioni dovranno essere erogate solamente ai lavoratori a cui si applica quell'accordo. Il funzionamento del Fondo sanitario è stabilito dallo Statuto e dal regolamento dello stesso che si intendono recepiti. Le assunzioni al lavoro vengono effettuate in conformità al presente c.c.n.l. e alle disposizioni legislative in materia. In particolare, ai sensi dell'art. 1, comma 1 del D.Lgs. n. 152/1997, il datore di lavoro nella lettera di assunzione deve indicare:
a) l'identità delle parti;
b) il luogo di lavoro; in mancanza di un luogo di lavoro fisso o predominante, l'indicazione che il lavoratore è occupato in luoghi diversi, nonché la sede o il domicilio del datore di lavoro;
c) la data di inizio del rapporto di lavoro;
d) la durata del rapporto di lavoro, precisando se si tratta di rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato;
e) la durata del periodo di prova, se previsto;
f) l'inquadramento, il livello della qualifica attribuiti al lavoratore, oppure le caratteristiche o la descrizione sommaria del lavoro;
g) l'importo iniziale della retribuzione e i relativi elementi costitutivi, con l'indicazione del periodo di pagamento;
h) la durata delle ferie retribuite cui ha diritto il lavoratore o le modalità di determinazione e di fruizione delle ferie;
i) l'orario di lavoro;
l) i termini del preavviso in caso di recesso. Per l'assunzione dell'apprendista si faccia riferimento a quanto previsto nell'art. 36 del presente c.c.n.l. Prima dell'assunzione, il lavoratore potrà essere sottoposto a visita medica.
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Assistenza sanitaria integrativa - SAN.ARTI. Le parti, nella condivisione dell'importanza dell’importanza che riveste l'assistenza l’assistenza sanitaria integrativa per i lavoratori dipendenti dalle imprese a cui si applica il presente c.c.n.l.CCNL, convengono di promuovere le iscrizioni e la relativa contribuzione a favore del Fondo Sanitario Nazionale Integrativo intercategoriale per l'Artigianato l’Artigianato SAN.ARTI., secondo le modalità stabilite dall'accordo dall’Accordo interconfederale per la costituzione del Fondo nazionale di assistenza sanitaria integrativa sottoscritto il 21 settembre 2010 tra Confartigianato Imprese, CNACna, Casartigiani, CLAAI Claai e le Confederazioni confederazioni sindacali CGILCgil, CISL Cisl e UILUil. Pertanto, a decorrere dal 1° febbraio 2013 sono iscritti al Fondo i dipendenti a tempo indeterminato a cui trova applicazione il presente c.c.n.l.CCNL, ivi compresi gli apprendisti. A partire dal 1° marzo 2014 sono iscritti al Fondo anche i lavoratori a tempo determinato il cui rapporto ha una durata iniziale almeno pari a 12 mesi. Le iscrizioni non sono dovute nei casi di contratti a termine instaurati per durate inferiori, e successivamente prorogati o rinnovati fino a superare la soglia dei 12 mesi. Con pari decorrenza è attivato un contributo a carico dell'azienda dell’azienda pari a 10,42 euro mensili per 12 mensilità. I contributi sono versati al Fondo con la periodicità e le modalità stabilite dal regolamentoRegolamento. La mancata iscrizione al suddetto Fondo fondo sanitario, SAN.ARTI. determina l'obbligo l’obbligo per il datore di lavoro di erogare un importo forfetario che dovrà essere chiaramente indicato in busta paga sotto la voce "Elemento “elemento aggiuntivo della retribuzione" ” (E.A.R.) pari a 25 25€ lordi mensili per 13 mensilità così cosi come previsto dal presente c.c.n.lCCNL. Le prestazioni erogate da SAN.ARTI. costituiscono un diritto soggettivo di matrice contrattuale dei lavoratori. Pertanto l'azienda l’azienda che ometta il versamento della contribuzione a SAN.ARTI. è altresì responsabile verso i lavoratori non iscritti della perdita delle relative prestazioni sanitarie, fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito. E' ’ fatta salva la possibilità, a livello di contrattazione collettiva regionale, di definire specifici accordi finalizzati ad implementare le prestazioni convenute. Resta inteso che in questo caso le maggiori prestazioni dovranno essere erogate solamente ai lavoratori a cui si applica quell'accordoquell’accordo. Il funzionamento del Fondo sanitario è stabilito dallo Statuto statuto e dal regolamento dello stesso che si intendono recepiti.
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